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Decisione

36.2011.60

Annullamento della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal perché l'assicuratore non ha applicato correttamente le norme (art. 64a LAMal)

27 dicembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa malati CO 1 verserà alla ricorrente fr. 700.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa, se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda

di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

Considerandi

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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