36.2011.60
Annullamento della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal perché l'assicuratore non ha applicato correttamente le norme (art. 64a LAMal)
27 dicembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2011.60
Data decisione, Autorità:
27.12.2011, TCA
Titolo:
Annullamento della sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal perché l'assicuratore non ha applicato correttamente le norme (art. 64a LAMal)
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 64A LAMAL
art. 53 cpv. 3 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.60
cs
Lugano
27 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 agosto
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto che,
RI
1 è affiliata per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base presso la
Cassa malati CO 1,
con
decisione formale del 18 aprile 2011, confermata dalla decisione su opposizione
del 2 agosto 2011 l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 18 aprile 2011, il
pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a causa dei debiti pregressi
dal 2006,
RI
1, rappresentata da __________, titolare dello RA 1, è insorta al TCA contro la
predetta decisione, postulando nel contempo di essere ammessa all’assistenza
giudiziaria. La ricorrente evidenzia che l’oggetto del contendere è
circoscritto alla questione di sapere “se l’intimazione del provvedimento di
sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal è avvenuta ai sensi dei
criteri giurisprudenziali di riferimento”,
con
risposta del 22 settembre 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III),
in
data 4 ottobre 2011 l’insorgente ha ribadito le sue censure (doc. V),
il
22 novembre 2011 l’assicuratore, dopo aver preso atto della sentenza cantonale
36.2011.68 dell’11 novembre 2011, ha scritto al TCA affermando:
“(…)
Visto le conclusioni
del giudizio citato, che riguarda la stessa materia e le stesse circostanze,
l’assicuratore sta per notificare alla signora RI 1 una decisione di
riconsiderazione. Questa decisione annulla la sospensione delle prestazioni ab
initio. Nello stesso tempo, è ripristinato il pagamento delle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il ricorso del 29 agosto
2011, essendo divenuto priva di oggetto, ci preghiamo di stralciare la causa
dai ruoli.” (doc. VIII),
con
scritti del 24 novembre 2011 e del 9 dicembre 2011 l’insorgente si è dichiarata
d’accordo di stralciare la causa dai ruoli in caso di “abrogazione delle
sospensioni (i) in via definitiva, e (ii) con effetto ex tunc” (doc. XI),
il
21 dicembre 2011 il TCA ha scritto all’assicuratore chiedendo se nel frattempo
è stata emanata la decisione di riconsiderazione (doc. XII),
il
22 dicembre 2011 è pervenuto al TCA uno scritto del 20 dicembre 2011 di CO 1
Cassa malati cui è stata allegata la decisione di riconsiderazione del 20
dicembre 2011 tramite la quale è stata annullata la sospensione dell’assunzione
dei costi delle prestazioni (doc. XIII + 1),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata),
per
l’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso,
in
concreto l’assicuratore ha emanato la decisione di riconsiderazione
successivamente all’inoltro della risposta di causa, per cui essa va, di
massima, trattata come una proposta,
per
le motivazioni già note al rappresentante dei ricorrenti e all’assicuratore,
cui si rinvia (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011), e riassunte qui
di seguito, giacché la procedura per la sospensione del pagamento delle
prestazioni, in atto dal 18 aprile 2011 (cfr. doc. B pag. 22), non è stata
applicata correttamente, il ricorso va accolto, la sospensione delle
prestazioni derivanti dalla LAMal va annullata e il pagamento va ripristinato
con effetto retroattivo,
l’art.
64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005 ed in
vigore dal 1° gennaio 2006, prevede al cpv. 1 che se l’assicurato non paga
premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2),
per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici,
con
sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una successiva sentenza
36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella composizione a Tribunale
completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno
introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in deroga alla LEF ma hanno
regolato in maniera più precisa le modalità della procedura da adottare in caso
di premi e partecipazioni ai costi in arretrato (DTF 131 V 147). In
quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore, prima di far spiccare
il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l’assicurato
assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur essendo un termine
d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche sospendere il
pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla base del debito
escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella diffida, l’importo
dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione,
in
concreto parte della sospensione andava annullata già solo per il fatto che
l’assicuratore, con le diffide, non ha assegnato un termine di 30 giorni per procedere
con il pagamento degli arretrati (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre
2011; cfr., tra i tanti, doc. 5, doc. 14, doc. 20, doc. 30, doc. 48, ecc.). Ciò
deve valere anche se con la diffida del 21 luglio 2010, ossia successiva alla
citata pronunzia cantonale e relativa al solo premio del mese di giugno 2010 la
Cassa ha rispettato questo termine giacché la procedura esecutiva __________
concerne comunque anche periodi ed importi per i quali i termini non sono stati
rispettati (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011),
circa
l’esecuzione __________ (anch’essa oggetto della decisione su opposizione, cfr.
pag. 19, doc. B e doc. XIII), anche se l’assicuratore ha rispettato il termine
di 30 giorni, va comunque evidenziato che, come anche per le altre procedure,
la Cassa non ha invece indicato alla ricorrente, con le diffide, le conseguenze
della mora previste dall’art. 64a cpv. 2 LAMal come impone l’art. 64a cpv. 1
LAMal (cfr. cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011),
infatti,
l’art. 64a cpv. 2 prima frase LAMal prevede che se, nonostante la diffida,
l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione
dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi
delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Ora, con le diffide in esame l’assicuratore ha solamente indicato che “en
cas de non-paiement de votre part nour serons en droit de suspendre le
versement des prestations en vertu de l’article 64a de la loi fédérale sur
l’assurance maladie (LAMal)”, senza essere più preciso (cfr., in ambito di
diritto privato, la DTF 128 III 186 dove il TF, a proposito dell’art. 20 LCA,
ha stabilito che una diffida che non indica le conseguenze del mancato
adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non
sono stati citati),
del
resto, come rileva l’insorgente, vi è un’ulteriore violazione dell’art. 64a
cpv. 2 LAMal, nella misura in cui l’assicuratore con l’emanazione della
decisione formale relativa alla sospensione pronunciata il 31 maggio 2011 per
quanto concerne l’esecuzione 1462515, poi inglobata nella decisione impugnata,
non ha contemporaneamente avvisato le autorità cantonali della sospensione
delle prestazioni (doc. I). I precedenti avvisi non possono infatti essere
ritenuti sufficienti poiché l’assicuratore medesimo afferma di non aver mai
sospeso prima del 18 aprile 2011 il pagamento delle prestazioni della ricorrente
(cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011 ed anche sentenza 36.2007.141
del 22 ottobre 2007; cfr. doc. III, punto 16, pag. 23; cfr. tuttavia doc. G).
Per cui, non avendola mai sospesa, non avrebbe neppure mai dovuto comunicare
all’autorità cantonale la sua sospensione,
in queste condizioni, alla luce anche della decisione di
riconsiderazione della Cassa del 20 dicembre 2011 tramite la quale “annulla
la sospensione delle prestazioni ab inizio, per le esecuzioni enunciate nella
decisione del 2 agosto 2011” (doc.
XIII), il ricorso va accolto, nel senso che la sospensione del pagamento delle
prestazioni derivanti dalla LAMal è annullata e la copertura ripristinata con
effetto retroattivo,
l’insorgente
vincente in causa, rappresentata da una persona cognita in materia, ha diritto
a ripetibili,
l’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al
ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF
112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V
89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4) ed
è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche
quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per
la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2=
RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983
p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010),
per
quanto concerne l’istanza di assistenza giudiziaria, essa, di principio, con
l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente in causa diventa priva di
oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9 aprile 2003 U 164/02),
nella
fattispecie in esame la situazione procedurale giustifica il riconoscimento alla
ricorrente del rimborso delle spese di patrocinio ridotte
vista l’argomentazione simile utilizzata dal medesimo patrocinatore anche in
altri casi (cfr. sentenza 9C_4/2010 del 30 novembre 2010) e la disponibilità
dell’assicuratore a riconsiderare la decisione impugnata alla luce della
sentenza 36.2001.68 dell’11 novembre 2011 di questo Tribunale,
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata ed è ripristinato il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. La Cassa malati CO 1 verserà alla ricorrente fr. 700.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa, se dovuta), ciò che rende priva di oggetto la domanda
di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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