36.2011.61
Annullamento della sospensione del pagamento delle prestazioni della LAmal poiché l'assicuratore non ha ossequiato le norme previste dalla giurisprudenza
27 dicembre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
36.2011.61
Data decisione, Autorità:
27.12.2011, TCA
Titolo:
Annullamento della sospensione del pagamento delle prestazioni della LAmal poiché l'assicuratore non ha ossequiato le norme previste dalla giurisprudenza
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 64A LAMAL
art. 53 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.61+63
cs
Lugano
27 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2011 di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto che,
RI
1 e RI 2 sono affiliati per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base
presso la Cassa malati CO 1,
con
decisione formale del 20 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione
del 16 agosto 2011 l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 20 maggio 2011,
il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal a causa dei debiti
pregressi dal 2006,
RI
1 e RI 2, rappresentati da __________, titolare dello RA 1, sono insorti al TCA
contro la predetta decisione, postulando nel contempo di essere ammessi
all’assistenza giudiziaria. I ricorrenti evidenziano che l’oggetto del
contendere è circoscritto alla questione di sapere “se l’intimazione del
provvedimento di sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal è
avvenuta ai sensi dei criteri giurisprudenziali di riferimento” (doc. I),
con
risposta del 22 settembre 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III),
in
data 4 ottobre 2011 gli insorgenti hanno ribadito le loro censure (doc. VI),
il
22 novembre 2011 l’assicuratore, dopo aver preso atto della sentenza cantonale 36.2011.68
dell’11 novembre 2011, ha scritto al TCA affermando:
“(…)
Visto le conclusioni
del giudizio citato, che riguarda la stessa materia e le stesse circostanze,
l’assicuratore sta per notificare ai coniugi RI 1 una decisione di riconsiderazione.
Questa decisione annulla la sospensione delle prestazioni ab initio.
Nello stesso tempo, è ripristinato il pagamento delle prestazioni
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Il ricorso del 30
agosto 2011, essendo divenuto priva di oggetto, ci preghiamo di stralciare la
causa dai ruoli.” (doc. VIII),
con
scritti del 28 novembre 2011 e del 9 dicembre 2011 gli insorgenti si sono
dichiarati d’accordo di stralciare la causa dai ruoli in caso di “abrogazione
delle sospensioni (i) in via definitiva, e (ii) con effetto ex tunc” (doc.
XI),
il
21 dicembre 2011 il TCA ha scritto all’assicuratore chiedendo se nel frattempo
è stata emanata la decisione di riconsiderazione (doc. XII),
il
22 dicembre 2011 è pervenuto al TCA uno scritto del 20 dicembre 2011 di CO 1
cui è stata allegata la decisione di riconsiderazione del 16 dicembre 2011 tramite
la quale è stata annullata la sospensione dell’assunzione dei costi delle
prestazioni (doc. XIII + 1),
la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; e giurisprudenza ivi citata),
per
l’art. 53 cpv. 3 LPGA l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso,
in
concreto l’assicuratore ha emanato la decisione di riconsiderazione
successivamente all’inoltro della risposta di causa, per cui essa va, di
massima, trattata come una proposta,
per
le motivazioni già note al rappresentante dei ricorrenti e all’assicuratore, cui
si rinvia (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011), e riassunte qui di
seguito, giacché la procedura per la sospensione del pagamento delle
prestazioni, in atto dal 20 maggio 2011, non è stata applicata correttamente,
il ricorso va accolto, la sospensione delle prestazioni derivanti dalla LAMal
va annullata e il pagamento va ripristinato con effetto retroattivo,
l’art.
64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005 ed in
vigore dal 1° gennaio 2006, prevede al cpv. 1 che se l’assicurato non paga
premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2),
per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici,
con
sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una successiva sentenza
36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella composizione a Tribunale
completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno
introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in deroga alla LEF ma hanno
regolato in maniera più precisa le modalità della procedura da adottare in caso
di premi e partecipazioni ai costi in arretrato (DTF 131 V 147). In
quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore, prima di far spiccare
il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l’assicurato
assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur essendo un termine
d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche sospendere il
pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla base del debito
escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella diffida, l’importo
dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione,
in
concreto la sospensione andava annullata già solo per il fatto che
l’assicuratore, con le diffide, non ha assegnato un termine di 30 giorni per
procedere con il pagamento degli arretrati (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11
novembre 2011; cfr., tra i tanti, doc. 6, doc. 9, doc. 12, doc. 15, doc. 26,
ecc.). Ciò deve valere anche se con l’ultima diffida del 23 luglio 2010, ossia
successiva alla citata pronunzia cantonale e relativa al solo premio del mese
di giugno 2010 la Cassa ha rispettato questo termine giacché la procedura
esecutiva 264885 concerne comunque anche periodi ed importi per i quali i
termini non sono stati rispettati (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre
2011),
del
resto, come rilevano gli insorgenti, vi è un’ulteriore violazione dell’art. 64a
cpv. 2 LAMal, nella misura in cui l’assicuratore con l’emanazione della
decisione di sospensione del 20 maggio 2011 non ha contemporaneamente avvisato
le autorità cantonali della sospensione delle prestazioni (doc. I). I
precedenti avvisi non possono essere ritenuti sufficienti poiché l’assicuratore
medesimo afferma di non aver mai sospeso in precedenza il pagamento delle prestazioni
del ricorrente (cfr. sentenza 36.2011.68 dell’11 novembre 2011 ed anche
sentenza 36.2007.141 del 22 ottobre 2007; cfr. doc. III, punto 16, pag. 14;
cfr. tuttavia, fra i tanti, doc. 70, nonché doc. I). Per cui, non avendoli mai
sospesi, non avrebbe neppure mai dovuto comunicare all’autorità cantonale la loro
sospensione,
infine,
l’assicuratore non ha neppure indicato ai ricorrenti, con le diffide, le
conseguenze della mora previste dall’art. 64a cpv. 2 LAMal come impone l’art.
64a cpv. 1 LAMal,
infatti,
l’art. 64a cpv. 2 prima frase LAMal prevede che se, nonostante la diffida,
l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione
dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi
delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Ora, con le diffide in esame l’assicuratore ha solamente indicato che “in
caso di mancato pagamento saremo costretti a sospendere l’assunzione dei costi
delle prestazioni in virtù dell’articolo 64a delle legge federale
sull’assicurazione malattie (LAMal)”, senza essere più preciso (cfr., in
ambito di diritto privato, la DTF 128 III 186 dove il TF, a proposito dell’art.
20 LCA, ha stabilito che una diffida che non indica le conseguenze del mancato
adempimento degli obblighi è irregolare e non può produrre gli effetti che non
sono stati citati),
in
queste condizioni il ricorso va accolto, nel senso che la sospensione del
pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal è annullata e la copertura
ripristinata con effetto retroattivo,
gli
insorgenti, vincenti in causa, rappresentati da una persona cognita in
materia, hanno diritto a ripetibili,
l’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al
ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF
112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V
89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4)
ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma
anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata
per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il
patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2=
RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983
p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010),
per
quanto concerne l’istanza di assistenza giudiziaria, essa, di principio, con
l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente in causa diventa priva di
oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9 aprile 2003 U 164/02),
nella
fattispecie in esame la situazione procedurale giustifica il riconoscimento ai
ricorrenti del rimborso delle spese di patrocinio ridotte
vista l’argomentazione simile utilizzata dal medesimo patrocinatore anche in
altri casi (cfr. sentenza 9C_4/2010 del 30 novembre 2010) e la disponibilità
dell’assicuratore a riconsiderare la decisione impugnata alla luce della
sentenza 36.2001.68 dell’11 novembre 2011 di questo Tribunale,
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata ed è ripristinato il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. CO 1 verserà ai ricorrenti
fr.
700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta), ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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