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Decisione

36.2011.61

Annullamento della sospensione del pagamento delle prestazioni della LAmal poiché l'assicuratore non ha ossequiato le norme previste dalla giurisprudenza

27 dicembre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà ai ricorrenti

fr.

700.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se dovuta), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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