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Decisione

36.2011.62

Richiesta di rimborso integrale dell'acquisto di scatole da 100 strisce necessarie per il controllo della glicemia per persona diabetica. Giusta l'EMAp,le Casse malati si assumono (solo) Fr. 81 per sc

6 febbraio 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I mezzi e gli

apparecchi che sono impiantati nel corpo o utilizzati da fornitori di prestazioni

secondo l'articolo 35 capoverso 2 LAMal nel quadro della loro attività a carico

dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non figurano nell'elenco.

La loro rimunerazione e quella della corrispettiva diagnosi o cura sono stabilite

nelle convenzioni tariffali (art. 20a cpv. 2 OPre).

Per l'art. 20a cpv. 3

OPre nella versione in essere fino al 31 dicembre 2011, l'elenco dei mezzi e degli apparecchi non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi

federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). È

pubblicato di regola ogni anno.

Per la rimunerazione,

l'art. 24 OPre stabilisce quanto segue:

1 I mezzi e gli apparecchi sono rimunerati

al massimo fino a un importo pari a quello indicato nell'elenco per la corrispettiva

categoria.

Considerandi

2.

Se l'importo fatturato dal centro di consegna supera quello indicato

nell'elenco, la differenza è a carico dell'assicurato.

3.

L'ammontare della

rimunerazione può corrispondere al prezzo di vendita o di noleggio. I mezzi e

gli apparecchi costosi che possono essere riutilizzati da altri pazienti

vengono di regola noleggiati.

4.

L'assicurazione assume i

costi conformemente all'allegato 2 solo per mezzi e apparecchi pronti ad essere

utilizzati. In caso di vendita, può essere prevista nell'elenco una

rimunerazione dei costi d'adeguamento e di manutenzione necessari. I costi d'adeguamento

e di manutenzione sono compresi nel prezzo di noleggio.".

3.

L'allegato

2.

dell'OPre, su rinvio dell'art. 20a OPre, contiene dunque l'Elenco dei mezzi e

degli apparecchi (EMAp), pubblicato nel sito Internet dell'UFSP

(http://www.bag.admin.ch > Temi > Assicurazione malattie > Tariffe e

prezzi > Elenco dei mezzi e degli apparecchi) oppure acquistabile presso l'Ufficio

federale delle costruzioni e della logistica (UFCL, Vendita di

pubblicazioni federali, 3003 Berna, fax 031 325 50 58, n. d'ordinazione: 316.940

i).

Il gruppo di prodotti n. 21 concerne

gli apparecchi per misurare stati e funzioni dell'organismo; il sottocapitolo 21.02 si riferisce alla

"Diagnostica in vitro; apparecchi per prelievi e analisi del sangue",

mentre il sottocapitolo 21.03 tratta della "Diagnostica in vitro; reagenti

e materiali di consumo per analisi del sangue".

Più specificatamente,

per ciò che attiene al ricorso dell'assicurato, vanno qui riportate le seguenti

posizioni:

21.03.01.01.1

Strisce reattive per il controllo della glicemia

destinate alla determinazione e all'indicazione dei valori mediante apparecchio

Confezione

da 50 test

Senza

limite di quantità per diabetici dipendenti da insulina e per pazienti affette

da diabete da gestazione

Limitazione:

per diabetici non dipendenti da insulina al massimo 400 strisce di test all'anno

importo

massimo 42.00 valido a partire dal 1.1.2004

21.03.01.02.1

Strisce reattive per il controllo della glicemia destinate alla determinazione

e all'indicazione dei valori mediante apparecchio

Confezione

da 100 test

Senza

limite di quantità per diabetici dipendenti da insulina e per pazienti affette

da diabete da gestazione

Limitazione:

per diabetici non dipendenti da insulina al massimo 400 strisce di test all'anno

importo

massimo 81.00 valido a partire dal 1.1.2004

4.

Il

ricorrente necessita, su prescrizione medica (doc. III), di controllare la

glicemia quattro volte al giorno, essendo affetto da diabete mellito tipo II

insulino-dipendente. Egli fa quindi capo a delle apposite strisce reattive che,

dopo avere impregnato del proprio sangue, ogni volta immette in uno speciale apparecchio

misuratore per la determinazione dei valori glicemici.

Per ogni controllo,

l'assicurato si serve di una nuova striscia reattiva. Pertanto, ogni mese egli

necessita di 120 strisce.

Il ricorrente acquista

in farmacia la scatola contenente 100 strisce, il cui costo è di Fr. 117,20 e

ne pretende ora il rimborso integrale, contestando il riconoscimento parziale di

(soli) Fr. 81.- come deciso dalla sua Cassa malati.

Tuttavia, come visto, la

legislazione sull'assicurazione malattia prevede espressamente che gli

assicuratori sociali possono assumersi al massimo l'importo pari a

quello indicato nell'elenco per la corrispettiva categoria (art. 24 cpv. 1

OPre).

Di conseguenza, tutte le

Casse malati, e quindi anche l'assicuratore del ricorrente, sono limitate al

rimborso di Fr. 42.- per l'acquisto di una confezione di 50 test rispettivamente

di Fr. 81.- se la scatola contiene 100 strisce (posizioni n. 21.03.01.01.1 e n. 21.03.01.02.1 EMAp).

Ciò significa, come

peraltro previsto dall'art. 24 cpv. 2 OPre, che se l'importo fatturato

all'assicurato dal fornitore di prestazioni (in concreto, la farmacia) supera

l'importo indicato nel suesposto elenco EMAp, la differenza di costo è a carico

dell'assicurato.

Ne discende che è

corretto che la Cassa malati del ricorrente si assuma il costo di una

confezione di 100 test (solo) nella misura di Fr. 81.- anziché dell'effettivo

costo di Fr. 117,20.

La differenza di Fr.

36,20 va dunque assunta dall'assicurato, indipendentemente dal fatto che egli

partecipi già ai costi delle prestazioni ottenute (art. 64 cpv. 1 LAMal) sia

con un importo fisso per anno (franchigia) sia con il 10 per cento dei costi

eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (art. 64 cpv. 2 LAMal).

5.

Da

quanto precede deriva che la decisione su opposizione deve essere confermata ed

il ricorso respinto.

6.

A

titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che l'assicurato dispone di

diverse coperture complementari presso la Cassa malati resistente (doc. 3).

Si invita quindi CO 1

a volere verificare se la differenza (in parte o tutta) del costo dell'acquisto

delle strisce reattive per il controllo della glicemia che, come appena

stabilito, non sono prese a carico dall'assicurazione malattia obbligatoria

secondo LAMal, siano invece, semmai, assunte da una delle assicurazioni complementari

secondo LCA stipulate dall'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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