36.2011.64
Frontaliera affiliata d'ufficio all'assicurazione malattie svizzera. La nuova sanatoria decisa dall'IAS in seguito alla decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010 vale per tutti coloro che avrebb
14 novembre 2011Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2011.64
Data decisione, Autorità:
14.11.2011, TCA
Titolo:
Frontaliera affiliata d'ufficio all'assicurazione malattie svizzera. La nuova sanatoria decisa dall'IAS in seguito alla decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010 vale per tutti coloro che avrebbero potuto far valere il diritto d'opzione in quel periodo
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
ALC
CEE1408/71
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.64
cs
Lugano
14 novembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 5 agosto 2011
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi, Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1,
cittadina __________ residente in __________, è attiva quale cameriera presso
il Bar __________ di __________ ed è al beneficio di un permesso per
frontalieri dal 2002 (inc. 36.2009.121).
Con
decisione del 17 febbraio 2009 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia (di
seguito: UAM; ora: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi),
l’ha affiliata d’ufficio presso __________ __________ poiché ha lasciato
trascorrere infruttuosamente il termine di “sanatoria” scaduto il 30
settembre 2008 che era stato accordato a tutti frontalieri che non avevano
esercitato il loro diritto d’opzione conformemente all’Accordo bilaterale sulla
libera circolazione delle persone (di seguito: ALC). Il provvedimento amministrativo
è stato confermato in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenza
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
1.2. Il 27 aprile
2011 RI 1 ha chiesto all’amministrazione il modulo TI1 per poter esercitare il
diritto di opzione essendoci stato un cambiamento nel suo stato di famiglia in
seguito al divorzio pronunciato il 17 luglio 2009 dal __________ di __________
(doc. C).
Con
decisione del 6 maggio 2011 l’amministrazione ha respinto la domanda poiché, a
prescindere dalla questione di sapere se nel caso di specie fossero dati i
presupposti per ottenere l’esonero dall’obbligo assicurativo, l’opzione non è stata
formulata entro i tre mesi dall’evento come richiesto dall’ALC (doc. 2).
1.3. RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto reclamo, sostenendo in particolare
che al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio la questione relativa
al diritto d’opzione era ancora sub judice, giacché i vari ricorsi inoltrati al
Tribunale federale sulla medesima questione da parte di numerosi frontalieri avevano
tutti effetto sospensivo. Il suo obbligo assicurativo è sorto unicamente con la
crescita in giudicato della sentenza federale.
1.4. Tramite
decisione su reclamo del 5 agosto 2011 l’amministrazione ha confermato il
precedente provvedimento, rilevando che il nuovo esercizio del diritto di
opzione è tardivo (doc. 4).
1.5. RI 1, sempre
rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA ribadendo che la procedura è
stata sospesa sino all’emanazione della sentenza del Tribunale federale (doc.
I).
1.6. Con risposta
del 26 settembre 2011 la Cassa propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.7. Il 28
settembre 2011 il TCA si è rivolto alle parti affermando:
"
(…)
con riferimento alla vertenza a margine,
rileviamo che con comunicato stampa del 13 settembre 2011 intitolato “Assicurazione
obbligatoria contro le malattie e restituzione dei termini per l’esercizio del
diritto d’opzione ai lavoratori frontalieri non coinvolti dalla sanatoria
attuata il 30 settembre 2008”, il DSS ha informato che (cfr. www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf):
“ (…) a
seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla
mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________ e della relativa decisione
del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori
frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata
notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio diritto
entro il 31 dicembre 2011.
Il
provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno
recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire
all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per
posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”
Ai fini del giudizio chiediamo
alle parti di prendere posizione su questo comunicato stampa entro 10 giorni
e alla ricorrente di voler indicare la data esatta della crescita in
giudicato della sentenza di divorzio.”
1.8. Con scritti
del 28 settembre 2011 e del 3 ottobre 2011 la ricorrente ha ribadito le sue
argomentazioni evidenziando che la sentenza di divorzio è cresciuta in
giudicato il 17 ottobre 2009 e sostenendo di aver diritto alla restituzione dei
termini per beneficiare della nuova sanatoria (doc. VII).
1.9. Il 6 ottobre
2011 l’amministrazione ha affermato:
" (…)
A partire dal 1° ottobre 2010 il modulo ufficiale idoneo ad
esercitare il diritto di opzione non viene più trasmesso in allegato al
permesso per frontaliero (G CE/AELS), ma è diventato parte integrante – nonché
obbligatoria – della procedura di domanda del permesso per frontaliero (G
CE/AELS). Questo cambiamento permetterà a tutti i lavoratori frontalieri
di regolamentarsi secondo le norme europee vigenti, a differenza di quanto
riscontrato con la vecchia procedura. Infatti, come si è potuto notare dalle
passate esperienze, il precedente metodo di informazione non permetteva di
raggiungere a colpo sicuro il lavoratore frontaliero per sottoporgli il
formulario per l’esercizio del diritto di opzione.
In ragione di questo sostanziale cambiamento, onde evitare di
veder leso il diritto alla parità di trattamento ed al fine di poter dimostrare
di aver adeguatamente informato gli interessati in merito ai loro diritti, il
Gran Consiglio ha deciso che l’Istituto delle assicurazioni sociali avrebbe
dovuto spedire nuovamente ai lavoratori frontalieri non ancora in regola il
modulo ufficiale con tutte le informazioni necessarie. Questa decisione
contempla però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per
frontaliero dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in
atto della nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il
30 settembre 2010.
In ragione di quanto sopra, la decisione del 21 aprile 2010 del
Gran Consiglio non può essere estesa alla signora RI 1, avendo lei ottenuto il
suo permesso per frontaliera già nel 2002 ed avendo ricevuto il modulo
ufficiale TI 1 nel giugno 2008.” (doc. IX)
1.10. Alla ricorrente è stato
concesso un termine, scadente il 20 ottobre 2011, per prendere posizione in
merito (doc. X).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’interessata ha agito tempestivamente
facendo valere il suo diritto di opzione il 27 aprile 2011 in seguito al divorzio pronunciato il 17 luglio 2009, la cui sentenza è cresciuta in giudicato
il 17 ottobre 2009 (doc. VII).
2.2. Le parti
sono già a conoscenza del diritto (internazionale) applicabile in concreto, ampiamente
riportato nella sentenza cantonale 36.2009.121 del 1° febbraio 2010 e nella
sentenza federale 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, cui il TCA rinvia.
Va qui
ribadito che di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un
solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio
dell'assoggettamento contributivo).
Tuttavia,
nell’ambito dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi
vige il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri
dell'Unione europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione
del loro luogo di residenza.
L'art. 89 del regolamento n. 1408/71 prevede che
"le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni
Stati membri sono indicate nell'Allegato VI".
L'Allegato II dell'ALC, Sezione A, al punto 1,
lett. o, prevede di aggiungere nell'allegato VI diverse disposizioni, fra cui
un testo relativo all'assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione
malattia svizzera e possibilità di esenzione (http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf , cifra 3 a pag. 46).
Fatti
I lavoratori frontalieri ed i loro familiari
residenti in __________ possono dunque optare per il regime assicurativo dello
Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri
dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera,
semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del
loro Paese di residenza.
Questa facoltà è accordata in particolare ai
residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
La decisione di aderire alla copertura
assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre
mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio
dell' "opting out", cfr. "Accordo
sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare
riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30,
si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance
maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes:
difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers
genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato
di residenza esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso
Stato.
A questo proposito l’Allegato II all’ALC, Sezione
A, punto 1, lett. o prevede:
"
o) nell’allegato VI
è aggiunto il testo seguente:
(…)
3. Assicurazione
obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le
disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si
applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone soggette
alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone
per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone
che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari
delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o
dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di
quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:
Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari
delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che
risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero
quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca,
Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in
conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone
citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate
dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei
seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e –
nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi
contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.
La domanda
aa) dev’essere
presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera;
quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine,
l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione
obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso
stato."
La
Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A norma
dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione
le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano
esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle
persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di
malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro
Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
2.3. Nel caso di
specie l’amministrazione ha respinto la richiesta della ricorrente a motivo che
l’interessata non ha fatto valere il cambiamento dello stato civile entro tre
mesi dall’emissione della sentenza del Tribunale di __________ del 17 luglio
2009 e cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2009.
L’insorgente
ritiene invece che, essendo la precedente procedura sospesa, essa ha rispettato
il termine poiché ha fatto valere l’opzione il 27 aprile 2011 allorché la
sentenza federale è stata emanata il 18 febbraio 2011.
Questo
TCA ritiene, per i motivi che seguono, che questa questione possa rimanere
aperta in quanto il ricorso va comunque accolto per altri motivi.
Con
comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf),
il DSS ha informato che:
"
Considerandi
(…) a seguito del rapporto della Commissione
della gestione e delle finanze sulla mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________
e della relativa decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare,
ai lavoratori frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa
della mancata notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il
proprio diritto entro il 31 dicembre 2011.
Il provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che,
nei prossimi giorni, si vedranno recapitare al proprio domicilio il formulario,
da compilare e rispedire all’IAS, accompagnato da una lettera informativa.
L’invio sarà effettuato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”
Il
comunicato è stato emanato successivamente alla decisione impugnata del 5
agosto 2011, data che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V
248.
consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia
anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582).
Ciò è il
caso in concreto, anche per evitare un’eventuale terza procedura che porti
sulla (nuova) “sanatoria” – che di fatto svuo-ta di portata le norme
internazionali applicabili e citate – avviata nel corso del mese di settembre 2011
dall’amministrazione.
La Cassa
ritiene che la citata (ulteriore) “sanatoria” decisa dal Gran Consiglio,
in deroga all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei
frontalieri che non hanno potuto beneficiare né della precedente “sanatoria”,
né del nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il
permesso “G” dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che
hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre
2010.
Questo
TCA non condivide la tesi dell’amministrazione.
Nella
misura in cui è stata voluta una nuova “sanatoria”, essa, proprio per
evitare una disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri
che nel citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il
permesso “G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro
che in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono,
nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.
La sola condizione
posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto
il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “Questa decisione contempla
però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero
dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della nuova
procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010”). Pertanto la nuova “sanatoria” vale anche per coloro che, pur
avendo ottenuto il permesso di frontaliero in quel periodo, erano o avrebbero
potuto essere al corrente della possibilità di esercitare il diritto di opzione
entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.
In tal
modo vengono tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente
che per altri motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di
opzione.
L’estensione
della sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di
applicazione della precedente procedura di “sanatoria”, che era stata
adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto
di opzione nel corso di una prima procedura di “richiamo” effettuata nel
2003.
Infatti,
come emerso dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente
procedura di “sanatoria”, proprio per evitare una disparità di
trattamento, l’amministrazione aveva permesso a tutti i frontalieri di far
valere nuovamente il diritto di opzione, anche quelli che erano già stati
oggetto di una “sanatoria” effettuata nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha affermato (cfr. sentenza 36.2009.18
del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5):
"
(…)
Nel corso del primo invio del giugno 2002, come
appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati
recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i
frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con
cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è
stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni
aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione
come descritto.
Si è trattata di una scelta autonoma operata
dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri
che non avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e
non ha discriminato nessuno. (…)
È giusto dire che a seguito di quella sanatoria
vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA.
Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di
iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero
di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la
procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio
del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però
con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro
futuro.
Queste persone sono state messe nella possibilità
di optare e non costrette a cambiare.
Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi
dove non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli
sfociati nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri,
abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche
verifica è stata fatta in questo senso.”
In
concreto, nel mese di luglio 2009 l’interessata ha divorziato.
L’amministrazione non ha escluso che questa circostanza possa aprire un nuovo
termine per il diritto di opzione.
Ne segue
che la richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva e la Cassa
dovrà stabilire se, dal 17 ottobre 2009, ossia dalla crescita in giudicato
della sentenza __________, vi sono gli elementi per optare in favore del
sistema sanitario __________.
In queste
condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto
rinviato all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta.
All’insorgente,
rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché
esamini la richiesta di opzione della ricorrente.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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