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Decisione

36.2011.64

Frontaliera affiliata d'ufficio all'assicurazione malattie svizzera. La nuova sanatoria decisa dall'IAS in seguito alla decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010 vale per tutti coloro che avrebb

14 novembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori frontalieri ed i loro familiari

residenti in __________ possono dunque optare per il regime assicurativo dello

Stato di residenza. In virtù dell'ALC, infatti, i cittadini di Paesi membri

dell’UE possono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria svizzera,

semplicemente optando per il sistema sanitario nazionale o assicurativo del

loro Paese di residenza.

Questa facoltà è accordata in particolare ai

residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

La decisione di aderire alla copertura

assicurativa del servizio sanitario nazionale deve essere formulata entro tre

mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al diritto svizzero (principio

dell' "opting out", cfr. "Accordo

sulla libera circolazione delle persone e sicurezza sociale con particolare

riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia", in RDAT I-2002, pag. 30,

si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit d'option en matière d'assurance

maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes:

difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés, in Cahiers

genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag. 33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al sistema sanitario dello Stato

di residenza esplica effetti anche per familiari residenti in quello stesso

Stato.

A questo proposito l’Allegato II all’ALC, Sezione

A, punto 1, lett. o prevede:

"

o) nell’allegato VI

è aggiunto il testo seguente:

(…)

3. Assicurazione

obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le

disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si

applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

i) le persone soggette

alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento;

ii) le persone

per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone

che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;

iv) i familiari

delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o

dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di

quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:

Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v) i familiari

delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che

risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero

quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca,

Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in

conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone

citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate

dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei

seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di

malattia:

Germania, Austria, Francia, Italia e –

nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi

contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La domanda

aa) dev’essere

presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera;

quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine,

l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso

stato."

La

Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A norma

dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione

le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano

esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle

persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di

malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro

Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

2.3. Nel caso di

specie l’amministrazione ha respinto la richiesta della ricorrente a motivo che

l’interessata non ha fatto valere il cambiamento dello stato civile entro tre

mesi dall’emissione della sentenza del Tribunale di __________ del 17 luglio

2009 e cresciuta in giudicato il 17 ottobre 2009.

L’insorgente

ritiene invece che, essendo la precedente procedura sospesa, essa ha rispettato

il termine poiché ha fatto valere l’opzione il 27 aprile 2011 allorché la

sentenza federale è stata emanata il 18 febbraio 2011.

Questo

TCA ritiene, per i motivi che seguono, che questa questione possa rimanere

aperta in quanto il ricorso va comunque accolto per altri motivi.

Con

comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf),

il DSS ha informato che:

"

Considerandi

(…) a seguito del rapporto della Commissione

della gestione e delle finanze sulla mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________

e della relativa decisione del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare,

ai lavoratori frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa

della mancata notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il

proprio diritto entro il 31 dicembre 2011.

Il provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che,

nei prossimi giorni, si vedranno recapitare al proprio domicilio il formulario,

da compilare e rispedire all’IAS, accompagnato da una lettera informativa.

L’invio sarà effettuato per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”

Il

comunicato è stato emanato successivamente alla decisione impugnata del 5

agosto 2011, data che di principio delimita temporalmente il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V

248.

consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente, il giudice può tuttavia

anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti

posteriormente a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo

sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192

consid. 4, RCC 1970 pag. 582).

Ciò è il

caso in concreto, anche per evitare un’eventuale terza procedura che porti

sulla (nuova) “sanatoria” – che di fatto svuo-ta di portata le norme

internazionali applicabili e citate – avviata nel corso del mese di settembre 2011

dall’amministrazione.

La Cassa

ritiene che la citata (ulteriore) “sanatoria” decisa dal Gran Consiglio,

in deroga all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei

frontalieri che non hanno potuto beneficiare né della precedente “sanatoria”,

né del nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il

permesso “G” dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che

hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre

2010.

Questo

TCA non condivide la tesi dell’amministrazione.

Nella

misura in cui è stata voluta una nuova “sanatoria”, essa, proprio per

evitare una disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri

che nel citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il

permesso “G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro

che in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono,

nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.

La sola condizione

posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto

il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “Questa decisione contempla

però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero

dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della nuova

procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010”). Pertanto la nuova “sanatoria” vale anche per coloro che, pur

avendo ottenuto il permesso di frontaliero in quel periodo, erano o avrebbero

potuto essere al corrente della possibilità di esercitare il diritto di opzione

entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.

In tal

modo vengono tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente

che per altri motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di

opzione.

L’estensione

della sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di

applicazione della precedente procedura di “sanatoria”, che era stata

adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto

di opzione nel corso di una prima procedura di “richiamo” effettuata nel

2003.

Infatti,

come emerso dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente

procedura di “sanatoria”, proprio per evitare una disparità di

trattamento, l’amministrazione aveva permesso a tutti i frontalieri di far

valere nuovamente il diritto di opzione, anche quelli che erano già stati

oggetto di una “sanatoria” effettuata nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha affermato (cfr. sentenza 36.2009.18

del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5):

"

(…)

Nel corso del primo invio del giugno 2002, come

appare dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati

recapitati 33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i

frontalieri è che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con

cessazioni di attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è

stato fatto autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni

aperte e si imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione

come descritto.

Si è trattata di una scelta autonoma operata

dall'UAM che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri

che non avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e

non ha discriminato nessuno. (…)

È giusto dire che a seguito di quella sanatoria

vi sono stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA.

Per altri assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di

iscriversi presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero

di queste procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la

procedura del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio

del diritto d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però

con effetti ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro

futuro.

Queste persone sono state messe nella possibilità

di optare e non costrette a cambiare.

Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi

dove non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli

sfociati nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri,

abbiamo ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche

verifica è stata fatta in questo senso.”

In

concreto, nel mese di luglio 2009 l’interessata ha divorziato.

L’amministrazione non ha escluso che questa circostanza possa aprire un nuovo

termine per il diritto di opzione.

Ne segue

che la richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva e la Cassa

dovrà stabilire se, dal 17 ottobre 2009, ossia dalla crescita in giudicato

della sentenza __________, vi sono gli elementi per optare in favore del

sistema sanitario __________.

In queste

condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta.

All’insorgente,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché

esamini la richiesta di opzione della ricorrente.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà fr. 1'500 (IVA inclusa) alla ricorrente a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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