36.2011.66
Decisione di rinvio di atti all'amministrazione. Reclamo per ritardata giustizia. La Cassa ha agito, insussistenza estremi intervento del giudice
17 ottobre 2011Italiano15 min
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Numero d'incarto:
36.2011.66
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, TCA
Titolo:
Decisione di rinvio di atti all'amministrazione. Reclamo per ritardata giustizia. La Cassa ha agito, insussistenza estremi intervento del giudice
DECISIONE SU RECLAMO
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 2 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.66
IR/lb
Lugano
17 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2011
di
RI 1
contro
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato, in fatto
- che
RI 1, nata nel 1972, cittadina __________ di origine __________, residente a __________
(__________), separata e madre di due figlie, ha inoltrato a questo Tribunale
cantonale delle Assicurazioni un ricorso in data 23 marzo 2010 con cui contesta
la decisione dell’Ufficio contributi della Cassa Cantonale di Compensazione AVS
AI IPG che aveva decretato il suo obbligo assicurativo affiliandola alla __________;
- che
con sentenza 9 maggio 2011 (inc. 36.2010.48) il TCA ha accolto il ricorso, annullato
il provvedimento impugnato e rinviato gli atti all’amministrazione per il completamento
dell’istruttoria e l’emanazione di ulteriore decisione in merito;
- che
la decisione 9 maggio 2011 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni è cresciuta
pacificamente in giudicato;
- che
il 7 settembre 2011 RI 1, erroneamente indicata con il genere maschile nella risposta
di causa dell’amministrazione, si é rivolta al TCA lamentando il ritardo nel
completamento degli accertamenti imposti dal tribunale e per l’emanazione della
decisione richiesta;
- che
la ricorrente evidenzia come il rapporto assicurativo sussistente le causi una
spesa importante mensile che, su un bilancio come il suo, pesa;
- che
l’amministrazione, con risposta di causa del 26 settembre 2011 ha proposto la reiezione dell’impugnativa poiché accertamenti sarebbero stati avviati nei
confronti della datrice di lavoro della ricorrente, inizialmente senza esito e successivamente
con nuovo invio – recente – di una lettera alla signora __________ presso la __________;
- che
alla parte ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione
di nuove prove e di ulteriormente esprimersi in merito;
- che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
- che
circa la questione giuridica sottoposta al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni occorre qui riprendere i principi dedotti dalla giurisprudenza
federale in materia, e più specificatamente che per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);
- che se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C
22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF
119 Ib 36 cons. 1b);
- che in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali
e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione
vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione;
- che l’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i
ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di
giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di
una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e
riferimenti ivi menzionati; Kieser,
op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza vi è
diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo
pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare
adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre
circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c,
103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si
deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150
p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);
- che il principio secondo cui la
procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito
della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4;
cfr. pure Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito
che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente
autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso
se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza
senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa
soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach
Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
- che in una sentenza del 25 giugno 2003
nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un
ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi
meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non
aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997
U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a
carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei
riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da
27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern
von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
- che
in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/ Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure
quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo,
in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato
trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di
una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza
pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata
o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso
ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le
prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto
litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche
sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12
pag. 56);
- che
la giurisprudenza del TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio
in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) in
cui così si è espresso:
" Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées.
A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches
pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à
accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer
une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la
lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).
2.3 On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure
de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del
redattore)
- che
nella sentenza pubblicata in DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni
appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous
l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192;
ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1
CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les
garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op.
cit., p. 810 ch. 5 in fine) -, l'art. 29 al. 1 Cst.
consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes
les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311
consid. 5 p. 323 ss;
JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,
op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311
consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158
s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/
Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243
p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques
"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF
124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/
SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et
1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3 La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité,
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.
417 et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la
responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite
sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut
être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer
sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions
dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
- che,
come evidenziato nel giudizio riportato sopra, in caso di accoglimento di un ricorso
per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore
sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente
di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota
507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110);
- che
qui il giudice non deve analizzare il merito della fattispecie ma semplicemente
valutare se sussista in concreto una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa. Qualora l’amministrazione abbia dato
seguito alle domande dei ricorrenti occorre verificare, per determinare
l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio, se il ricorso era
necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
- che
in concreto l’amministrazione ha unicamente contattato epistolarmente la
datrice di lavoro con lettera che non ha potuto essere consegnata. Nuovo
scritto della Cassa è stato trasmesso alla datrice di lavoro ad inizio
settembre 2011;
- che
indubbiamente il primo scritto alla signora __________ del 28 giugno 2011 è
stato ritornato all'amministrazione verso la metà di luglio 2011. Va ammesso un
certo ritardo da parte dell'amministrazione a contattare, solo quasi 2 mesi
dopo, la datrice di lavoro all'indirizzo esatto;
- che
nonostante tale lacuna l'assicurata si è rivolta telefonicamente alla
responsabile per chiedere ragguagli senza rivolgersi per scritto e senza
sollecitare quindi in maniera chiara la Cassa;
- che
comunque, l'amministrazione ha – prima ancora dell'intimazione del ricorso –
proseguito i suoi accertamenti;
- che
non sono dati gli estremi per un intervento da parte di questo Tribunale ma
l'amministrazione è invitata a volere completare le sue verifiche nei tempi
più contenuti ed emanare il suo provvedimento a breve.
La
signora RI 1 deve finalmente vedere chiarita la sua situazione giuridica con
riferimento alla LAMal ritenuto come la prima formale decisione dati
dell'aprile 2009;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 7 settembre 2011 di RI 1 è evaso nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
Considerandi
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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