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Decisione

36.2011.70

Denegata giustizia. Rifiuto di emanare una decisione formale di non riconoscimento di prestazioni siccome l'assicurato non sarebbe tale

29 novembre 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

il permesso di dimora è stato concesso il 30 maggio 2011 senza alcuna specifica

o limitazione se non l’assenza di attività lavorativa (doc. C). Secondo il

ricorrente dall’emanazione di tale permesso discenderebbe l’obbligo

assicurativo in Svizzera a norma degli art. 3 cpv. 3 LAMal e 1 cpv. 2 litt. f

OAMal. Il 6 giugno 2011 RI 1 ha postulato, tramite il patrocinatore,

l’affiliazione all’assicuratore malattia __________ (doc. D), affiliazione confermata

dall’assicuratore il 22 giugno successivo (doc. E) senza limitazioni. Agli atti

è stata prodotta la polizza assicurativa emessa, con valenza dall’8 giugno

2011, da Sanitas (doc. F). Il ricorrente rammenta di avere “puntualmente”

informato CO 1 dell’incidente e della natura del medesimo (doc. I, pag. 4). Un

formulario di annuncio infortuni è stato compilato e l’assicuratore avrebbe conferito

mandato ad un legale di __________ (avv. __________) di far valere diritti di

regresso nei confronti dei responsabili dell’incidente (in questo senso il doc.

G);

- che,

in maniera assertivamente inopinata, con lettera 11 agosto 2011, CO 1 ha rifiutato

l’emissione della garanzia per il ricovero di RI 1 al centro __________ (doc.

H). Il rappresentante del ricorrente ha reagito prontamente nei confronti

dell’assicuratore (doc. I/L). Il patrocinatore ha chiesto quindi, il 12 agosto

2011, la revisione della risoluzione, “immediata” alla luce della

situazione. Egli ha quindi postulato la conferma della copertura dei costi

previsti per quel ricovero, la conferma dell’affiliazione all’assicuratore ed

il rilascio della garanzia per il ricovero previsto. In caso di disaccordo RI

1__________ ha chiesto l’emanazione di una decisione formale, postulando una

determinazione in tempi brevissimi, addirittura in via “supercautelare”.

Lo scritto ed i successivi interventi del patrocinatore presso il responsabile

del servizio giuridico dell’assicuratore non hanno portato all’emanazione della

decisione richiesta (doc. N, O e P);

- che

nel suo dettagliato ricorso RI 1 lamenta lCO 1, alla luce di una situazione

particolare ove non occorre accertare alcunché ma solo emanare il provvedimento

annunciato (in merito ai dettagli dell’esposizione, precisa dettagliata e

puntuale di RI 1 si faccia riferimento al doc. I noto alle parti);

- che

CO 1 ha presentato un allegato di risposta il 24 ottobre 2011 in lingua tedesca preannunciando l’inoltro della traduzione in lingua italiana a breve termine.

La traduzione è effettivamente prevenuta il 31 ottobre 2011 (doc. VII).

L’assicuratore ha chiesto la reiezione del gravame indicando, nel merito del

problema posto, che “si tratti di un costrutto con fine di aggirare le

disposizioni dell’art. 2 cpv. 1 litt. b OAMal”. CO 1 specifica di avere “cercato

di ottenere maggiori informazioni presso l’Ufficio della migrazione del cantone

Ticino” (non risulta abbia comunque chiesto all’assicurato medesimo di

autorizzarla in tal senso o di sottoscrivere richieste in suo favore di informazioni

o trasmissione di documenti). CO 1 segnala laconicamente che “A tutt’oggi

tali informazioni non sono ancora pervenute” mentre agli atti (doc. 12 è

prodotta la risposta dell’Ufficio della Migrazione del 29 settembre 2011 [e

quindi antecedente di un mese alla risposta di causa] con cui si attesta – come

era noto da tempo all’assicuratore per la trasmissione del documento da parte

del rappresentante del ricorrente, la concessione di un permesso B valido che

permette all’assicurato di “soggiornare senza esercitare un’attività

lucrativa in Svizzera … accordato in applicazione degli artt 6 ALC e 24

Allegato I ALC”. Nella risposta al gravame l’assicuratore specifica poi che

non sarebbe accertato un obbligo di assicurazione “se sussiste il sospetto

che l’ingresso in Svizzera avvenga esclusivamente al fine di richiedervi

prestazioni di cura. Per questo motivo al momento non è possibile emettere garanzia

di copertura dei costi per prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria

...”. CO 1 conclude indicando che una “nuova richiesta all’Ufficio della

migrazione … dovrebbe finalmente fare chiarezza”, con il rilievo qui che

non risultano essere state inoltrate richieste di chiarimenti all’Ufficio migrazione

del cantone Ticino successivamente alla lettera di questo ufficio prodotta

dallo stesso assicuratore e recante data 29 settembre 2011 (in risposta a

precedente lettera 7 settembre 2011 di CO 1 sollecitata il 23 settembre 2011).

Da notare poi che il documento rilasciato dall’Ufficio amministrativo cantonale

è chiaro, la risposta ai quesiti di CO 1 era praticamente implicita nello

stesso e che non si comprenda cosa l’Ufficio amministrativo potrebbe aggiungere

a quanto comunicato ormai da due mesi;

- che

con scritto 28 ottobre 2011 (a fronte della versione tedesca della risposta di

causa) e con scritto del 4 novembre 2011 a fronte della risposta di causa tradotta in italiano il ricorrente ha ribadito che il gravame è stato inoltrato

per denegata e ritardata giustizia, che il permesso di dimora è stato concesso

per il nostro paese senza possibilità di esercitarvi una attività professionale;

- che

il ricorrente ha ribadito che la richiesta di emanazione di una decisione data

ormai di mesi (12 agosto 2011) e che Sanitas è stata posta in condizione di

emanare il provvedimento richiesto. Il patrocinatore del ricorrente indica poi

che non gli è stato comunicato che ulteriori informazioni erano necessarie all’assicura-tore,

egli avrebbe senz’altro dato la sua disponibilità a reperire quanto utile,

rilevando comunque che qualsiasi informazione sarebbe in concreto, alla luce

del caso, facilmente ottenibile in tempi decisamente ristretti.

All’assicuratore è stato concesso un termine di 10 giorni per formulare

eventuali osservazioni in merito. Nessuna presa di posizione è giunta al

Tribunale cantonale delle Assicurazioni e neppure nessuna decisione è stata nel

frattempo emessa;

- che la presente procedura non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

- che

in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale

delle assicurazioni occorre qui riprendere i principi dedotti dalla

giurisprudenza federale in materia, e più specificatamente che per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,

la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una

sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.

2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);

- che

in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro

trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;

fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52

cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine

adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste).

Sono

motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia

che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di

giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di

una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e

riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre

secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità

competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non

avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una

ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze

oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno

condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente

giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,

segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento

dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari;

- che

qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una

violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati

provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

- che

in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02,

pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un

ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di

ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente

più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni

a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale

ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che

era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42

mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire

dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronuncia, il TFA ha illustrato

alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una

ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern

von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Nella

sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9

mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Considerandi

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso

giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata

(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza

prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.

67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p.

109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto

l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di

assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) in cui così si

è espresso:

" Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne

a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause

soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable

de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances

particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment

déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige

pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées.

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches

pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à

accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait

reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer

une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la

lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

2.3

On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure

de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe

est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure

soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du

droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del

redattore)

Si

veda inoltre la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite

pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et

pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par

l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.

232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.

117.

et les

références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa

décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est

suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit

toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se

limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.

540.

et les

arrêts cités)."

- che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata

nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato

che:

" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de

l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous

l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192;

ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).

A l'instar de l'art. 6 par. 1

CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les

garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op.

cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst.

consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard

injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle

lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai

prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que

toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib

311.

consid. 5 p. 323

ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,

op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2

Le caractère raisonnable de la durée de la

procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,

lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères

sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui

des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311

consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au

justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse

diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158

s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur

en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties

doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/

Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243

p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques

"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF

124.

I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge

structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une

procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.

165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à

garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF

119.

III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/

SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et

1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3

La sanction du dépassement du délai

raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du

principe de célérité,

qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette

constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et

dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.

417.

et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la

responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite

sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut

être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au

Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer

sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions

dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."

(sottolineatura del redattore)

- che

come evidenziato nel giudizio riportato, in caso di accoglimento di un ricorso

per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore

sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,

rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,

cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). Il

giudice non deve analizzare il merito della fattispecie ma semplicemente

valutare se sussista in concreto una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa. Qualora l’amministra-zione abbia dato

seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura occorre verificare,

per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio, se il

ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;

- che

questi principi sono stati recentemente espressi dal questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14

novembre 2011, inc. 36.2011.72 in re P.I.);

- che

in concreto, come evidenzia a giusto titolo il rappresentante del ricorrente,

il signor RI 1 ha chiesto l’emanazione di un permesso B, come ampiamente

descritto nelle considerazioni che precedono, per il fatto che la madre abita

in Svizzera da tempo e per il possibile aiuto che deriverebbe allo stesso dalla

presenza ed aiuto della madre. Il rilascio del permesso B è del 30 maggio 2011,

con effetto all’ottobre precedente, ed agli inizi di giugno 2011, tramite il

patrocinatore, è stata chiesta l’affiliazione a CO 1. Le condizioni di salute

del qui ricorrente sono note da tempo all’assicuratore tanto che è consegnato

agli atti un mail dell’avv. __________ alla madre del ricorrente in cui il

legale italiano indica di essere stato incaricato dalla cassa CO 1 “in

relazione alla rivalsa dalla stessa formulata, avente per oggetto le

prestazioni mutualistiche effettuate in conseguenza delle gravi lesioni …”

(mail 8 agosto 2011 doc. G). Come specificato nelle considerazioni di fatto CO

1.

ha rifiutato di assumere i costi del ricovero dell’assicurato presso il

centro __________, circostanza questa confermata al rappresentante del

ricorrente, con scritto in tedesco e con promessa di successiva traduzione in

lingua italiana mai ossequiata, indicante come, sulla scorta degli atti a

disposizione, la presa a carico dei costi era rigettata e come, la stessa

Direzione, abbia “ferner entschieden, das Verwaltungsverhältniss rückwirkend

aufzuheben” e quindi l’amministrazione ha anticipato – con la sua presa di

posizione – la sua intenzione non solo di non riconoscere le prestazioni

conseguenti il previsto ricovero al centro ma pure di annullare, con effetto

retroattivo, l’affiliazione di RI 1 siccome “von Anfang an keine Versicherungspflicht

bestanden hat, da der Aufenthalt in der Schweiz keinen Wohnsitz begründet und

nur zum Zwecke des Aufenthalts in einem Spital … stattfindet. Die Aufenthaltsbewilligung B alleine vermag die Versicherungspflicht

nicht zu begründen. Zudem sind an die Bewilligung aufgrund der ausweichenden

Antwort der Tessiner Einwohnerdienste erhebliche Zweifel anzubringen“. Ora, dalla ricezione della comunicazione, il rappresentante

di RI 1 ha specificato la posizione del ricorrente con mail

dell’11 agosto 2011 stesso, il 12 agosto ha ulteriormente e più

specificatamente ribadito la situazione e postulato l’emanazione di una

decisione “entro e non oltre il 19 agosto 2011”(la data è stata evidenziata in grassetto). RA 1 ha pure chiesto l’emanazione di un provvedimento

cautelare (doc. L). Il 19 agosto 2011 via mail il rappresentante del ricorrente

ha ribadito la sua richiesta argomentandola ancora, il 25 agosto 2011, con

scritto raccomandato, RI 1 ha insistito ulteriormente specificando la sua

posizione, indicando pure a carico dell’assicuratore una violazione dell’art.

27.

LPGA, un ultimo tentativo di ottenere da CO 1 un provvedimento impugnabile mediante

opposizione da portare semmai al giudizio del Tribunale cantonale delle

Assicurazioni non ha avuto seguito. CO 1 non ha preso posizione ed ha

continuato a non emettere la decisione richiesta neppure successivamente

all’inoltro del ricorso per denegata giustizia, la pervicacia di CO 1 si è

spinta sino al rifiuto di decidere persino dopo la riposta dell’Ufficio della migrazione

del 29 settembre 2011, ossia 2 mesi fa, segnalando ancora in sede di risposta

di causa l’attesa di non meglio precisate risposte dall’amministrazione

cantonale ticinese preposta, e senza specificare (e comprovare) nessuna

ulteriore richiesta di informazioni successivamente a tale data. De evidenziare

ancora che il doc. 12 (risposta Ufficio migrazione a CO 1) non porta ulteriori

elementi in precedenza sconosciuti, ciò che permetteva comunque

all’assicuratore di emanare già precedentemente la sua decisione. In ogni caso

dal 29 settembre 2011 CO 1 non ha più un solo argomento valido per omettere di

decidere in merito alla posizione assicurativa del signor RI 1, in concreto vi

è un palese rifiuto di emanare un provvedimento ampiamente richiesto, in una

situazione fattuale ampiamente nota e chiara ed a fronte di una serie di

documenti prodotti dallo stesso assicurato all’assicuratore. Gli accertamenti

di CO 1 presso l’ammini-strazione cantonale appaiono, alla lettura del doc. 2

prodotto, risibili. In effetti CO 1 ha chiesto all’Ufficio cantonale ticinese

della migrazione, che aveva rilasciato il permesso B citato più volte, se “…

in merito al rilascio di un permesso B: Sussistono le condizioni per poter

essere posti al beneficio di un permesso B? Se si quali?”, il grave

problema di questo scritto è che non indica minimamente la persona oggetto

della richiesta, non compare infatti il nome di RI 1. In altri termini con una

letterina 3 agosto 2011 ad una autorità preposta al rilascio del permesso, che

– si ribadisce – il permesso ha rilasciato senza specificare in favore di chi,

si chiede se sussistano le condizioni di rilascio. Ebbene una lettera di questa

natura, oltre a non essere degna di un'amministrazione è intollerabile anche

per il più giovane degli apprendisti di commercio e non poteva essere

considerata una seria richiesta di informazioni e non permetteva certo all’amministrazione

cantonale di dare una risposta chiara e specifica. CO 1 non ha poi rettificato

il suo scritto (si noti che il parallelo scritto 3 agosto 2011 a RA 1 indica la persona di RI 1 quale assicurato). Soltanto il 7 settembre 2011 CO 1, questa

volta a cura del servizio giuridico, ha precisato la sua richiesta di informazioni

(quale la base legale per il rilascio del permesso B in favore dell’assicurato

qui ricorrente). La risposta, come indicato, è del 29 settembre 2011 (doc. 12)

e non sembra avere permesso all’assicuratore di reagire adeguatamente;

- che

il ricorso va conseguentemente accolto. CO 1 ha tardato, in maniera del tutto

ingiustificata, in una fattispecie chiara e che poteva comunque essere chiarita

(semmai con il sussidio del patrocinatore dell’assicurato) in poche ore,

nemmeno in pochi giorni. La fattispecie poi appare di importanza significativa

per l’assicurato. Sapere, dopo le conseguenze di un grave infortunio che lo ha

reso tetraplegico, se una copertura sussiste non può certo avere la stessa

importanza di altre procedure. L’assicuratore ha trattato il suo obbligo di

ossequiare la richiesta di emanazione di una decisione formale con eccessiva

superficialità dilatando eccessivamente i tempi per colpa propria, con una

richiesta di informazioni all’amministrazione superficiale e non chiara, senza

la specifica della persona cui la richiesta si riferiva (come si rileva dagli

atti prodotti). Questa superficialità e leggerezza dell’assicuratore non solo

impongono l’accoglimento del gravame e di impartire l’obbligo a CO 1 di decidere

nel termine di 5 giorni dalla presente, ma impongono il carico della tassa di

giustizia e delle spese allo stesso assicuratore che, con minima diligenza,

avrebbe evitato di gravare il tribunale di un ricorso evitabile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso formulato da RI 1 è accolto.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine all’assicuratore malattie CO 1, __________, di emanare

– entro 5 giorni dalla presente decisione – il provvedimento reclamato.

2. La

tassa di giustizia, cifrata in CHF 500.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, vengono

posti a carico dell’assicuratore malattie CO 1 , __________, che verserà al ricorrente,

vincente in causa, CHF 1'800.00 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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