36.2011.70
Denegata giustizia. Rifiuto di emanare una decisione formale di non riconoscimento di prestazioni siccome l'assicurato non sarebbe tale
29 novembre 2011Italiano25 min
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Numero d'incarto:
36.2011.70
Data decisione, Autorità:
29.11.2011, TCA
Titolo:
Denegata giustizia. Rifiuto di emanare una decisione formale di non riconoscimento di prestazioni siccome l'assicurato non sarebbe tale
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 2 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.70
IR/sc
Lugano
29 novembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2011
formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
- che
RI 1, con il patrocinio dello RA 1 di __________, ha presentato, il 19 settembre
2011, un ricorso a norma dell’art. 56 cpv. 2 LPGA contro l’inazione
dell’assicuratore malattie CO 1 di __________;
- che
RI 1 lamenta una denegata giustizia per la mancata emanazione di decisione
formale in ambito di copertura assicurativa. Più specificatamente il
ricorrente, cittadino italiano la cui madre è domiciliata in Svizzera a __________,
è stato vittima a __________, il 10 maggio 2010, di un gravissimo incidente
della circolazione stradale che lo ha reso tetraplegico. Al momento in cui i
fatti si sono verificati RI 1 era domiciliato a __________. Per potere
permettere di essere seguito dalla mamma in maniera ottimale “la decisione
della famiglia è stata quella di chiedere il trasferimento … presso la madre”.
Con il patrocinio di __________ é stato richiesto ed ottenuto un permesso B
CE/AELS per persone senza attività lucrativa.
Nell’istanza,
come ricorda il patrocinatore nell’impugnativa, “è stato … indicato lo scopo
sociale e umanitario alla base della richiesta, e che la medesima non
era finalizzata al solo scopo di ottenere delle cure medico-sanitarie”
l’obiettivo essendo quello della dimora nel nostro Paese;
- che
Fatti
il permesso di dimora è stato concesso il 30 maggio 2011 senza alcuna specifica
o limitazione se non l’assenza di attività lavorativa (doc. C). Secondo il
ricorrente dall’emanazione di tale permesso discenderebbe l’obbligo
assicurativo in Svizzera a norma degli art. 3 cpv. 3 LAMal e 1 cpv. 2 litt. f
OAMal. Il 6 giugno 2011 RI 1 ha postulato, tramite il patrocinatore,
l’affiliazione all’assicuratore malattia __________ (doc. D), affiliazione confermata
dall’assicuratore il 22 giugno successivo (doc. E) senza limitazioni. Agli atti
è stata prodotta la polizza assicurativa emessa, con valenza dall’8 giugno
2011, da Sanitas (doc. F). Il ricorrente rammenta di avere “puntualmente”
informato CO 1 dell’incidente e della natura del medesimo (doc. I, pag. 4). Un
formulario di annuncio infortuni è stato compilato e l’assicuratore avrebbe conferito
mandato ad un legale di __________ (avv. __________) di far valere diritti di
regresso nei confronti dei responsabili dell’incidente (in questo senso il doc.
G);
- che,
in maniera assertivamente inopinata, con lettera 11 agosto 2011, CO 1 ha rifiutato
l’emissione della garanzia per il ricovero di RI 1 al centro __________ (doc.
H). Il rappresentante del ricorrente ha reagito prontamente nei confronti
dell’assicuratore (doc. I/L). Il patrocinatore ha chiesto quindi, il 12 agosto
2011, la revisione della risoluzione, “immediata” alla luce della
situazione. Egli ha quindi postulato la conferma della copertura dei costi
previsti per quel ricovero, la conferma dell’affiliazione all’assicuratore ed
il rilascio della garanzia per il ricovero previsto. In caso di disaccordo RI
1__________ ha chiesto l’emanazione di una decisione formale, postulando una
determinazione in tempi brevissimi, addirittura in via “supercautelare”.
Lo scritto ed i successivi interventi del patrocinatore presso il responsabile
del servizio giuridico dell’assicuratore non hanno portato all’emanazione della
decisione richiesta (doc. N, O e P);
- che
nel suo dettagliato ricorso RI 1 lamenta lCO 1, alla luce di una situazione
particolare ove non occorre accertare alcunché ma solo emanare il provvedimento
annunciato (in merito ai dettagli dell’esposizione, precisa dettagliata e
puntuale di RI 1 si faccia riferimento al doc. I noto alle parti);
- che
CO 1 ha presentato un allegato di risposta il 24 ottobre 2011 in lingua tedesca preannunciando l’inoltro della traduzione in lingua italiana a breve termine.
La traduzione è effettivamente prevenuta il 31 ottobre 2011 (doc. VII).
L’assicuratore ha chiesto la reiezione del gravame indicando, nel merito del
problema posto, che “si tratti di un costrutto con fine di aggirare le
disposizioni dell’art. 2 cpv. 1 litt. b OAMal”. CO 1 specifica di avere “cercato
di ottenere maggiori informazioni presso l’Ufficio della migrazione del cantone
Ticino” (non risulta abbia comunque chiesto all’assicurato medesimo di
autorizzarla in tal senso o di sottoscrivere richieste in suo favore di informazioni
o trasmissione di documenti). CO 1 segnala laconicamente che “A tutt’oggi
tali informazioni non sono ancora pervenute” mentre agli atti (doc. 12 è
prodotta la risposta dell’Ufficio della Migrazione del 29 settembre 2011 [e
quindi antecedente di un mese alla risposta di causa] con cui si attesta – come
era noto da tempo all’assicuratore per la trasmissione del documento da parte
del rappresentante del ricorrente, la concessione di un permesso B valido che
permette all’assicurato di “soggiornare senza esercitare un’attività
lucrativa in Svizzera … accordato in applicazione degli artt 6 ALC e 24
Allegato I ALC”. Nella risposta al gravame l’assicuratore specifica poi che
non sarebbe accertato un obbligo di assicurazione “se sussiste il sospetto
che l’ingresso in Svizzera avvenga esclusivamente al fine di richiedervi
prestazioni di cura. Per questo motivo al momento non è possibile emettere garanzia
di copertura dei costi per prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria
...”. CO 1 conclude indicando che una “nuova richiesta all’Ufficio della
migrazione … dovrebbe finalmente fare chiarezza”, con il rilievo qui che
non risultano essere state inoltrate richieste di chiarimenti all’Ufficio migrazione
del cantone Ticino successivamente alla lettera di questo ufficio prodotta
dallo stesso assicuratore e recante data 29 settembre 2011 (in risposta a
precedente lettera 7 settembre 2011 di CO 1 sollecitata il 23 settembre 2011).
Da notare poi che il documento rilasciato dall’Ufficio amministrativo cantonale
è chiaro, la risposta ai quesiti di CO 1 era praticamente implicita nello
stesso e che non si comprenda cosa l’Ufficio amministrativo potrebbe aggiungere
a quanto comunicato ormai da due mesi;
- che
con scritto 28 ottobre 2011 (a fronte della versione tedesca della risposta di
causa) e con scritto del 4 novembre 2011 a fronte della risposta di causa tradotta in italiano il ricorrente ha ribadito che il gravame è stato inoltrato
per denegata e ritardata giustizia, che il permesso di dimora è stato concesso
per il nostro paese senza possibilità di esercitarvi una attività professionale;
- che
il ricorrente ha ribadito che la richiesta di emanazione di una decisione data
ormai di mesi (12 agosto 2011) e che Sanitas è stata posta in condizione di
emanare il provvedimento richiesto. Il patrocinatore del ricorrente indica poi
che non gli è stato comunicato che ulteriori informazioni erano necessarie all’assicura-tore,
egli avrebbe senz’altro dato la sua disponibilità a reperire quanto utile,
rilevando comunque che qualsiasi informazione sarebbe in concreto, alla luce
del caso, facilmente ottenibile in tempi decisamente ristretti.
All’assicuratore è stato concesso un termine di 10 giorni per formulare
eventuali osservazioni in merito. Nessuna presa di posizione è giunta al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni e neppure nessuna decisione è stata nel
frattempo emessa;
- che la presente procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- che
in merito alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale
delle assicurazioni occorre qui riprendere i principi dedotti dalla
giurisprudenza federale in materia, e più specificatamente che per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione,
la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una
sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons.
2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
- che
in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52
cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste).
Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di
giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di
una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e
riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre
secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una
ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno
condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari;
- che
qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
- che
in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02,
pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un
ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di
ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente
più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni
a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale
ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che
era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire
dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronuncia, il TFA ha illustrato
alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una
ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern
von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Considerandi
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso
giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata
(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza
prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.
67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p.
109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto
l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di
assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) in cui così si
è espresso:
" Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées.
A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches
pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à
accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer
une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la
lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).
2.3
On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure
de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del
redattore)
Si
veda inoltre la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite
pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et
pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.
232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.
117.
et les
références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.
540.
et les
arrêts cités)."
- che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata
nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato
che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous
l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192;
ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1
CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les
garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op.
cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst.
consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib
311.
consid. 5 p. 323
ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,
op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui
des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311
consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158
s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/
Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243
p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques
"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF
124.
I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/
SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et
1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité,
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.
417.
et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la
responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite
sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut
être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer
sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions
dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
- che
come evidenziato nel giudizio riportato, in caso di accoglimento di un ricorso
per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore
sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,
rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). Il
giudice non deve analizzare il merito della fattispecie ma semplicemente
valutare se sussista in concreto una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa. Qualora l’amministra-zione abbia dato
seguito alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura occorre verificare,
per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio, se il
ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
- che
questi principi sono stati recentemente espressi dal questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14
novembre 2011, inc. 36.2011.72 in re P.I.);
- che
in concreto, come evidenzia a giusto titolo il rappresentante del ricorrente,
il signor RI 1 ha chiesto l’emanazione di un permesso B, come ampiamente
descritto nelle considerazioni che precedono, per il fatto che la madre abita
in Svizzera da tempo e per il possibile aiuto che deriverebbe allo stesso dalla
presenza ed aiuto della madre. Il rilascio del permesso B è del 30 maggio 2011,
con effetto all’ottobre precedente, ed agli inizi di giugno 2011, tramite il
patrocinatore, è stata chiesta l’affiliazione a CO 1. Le condizioni di salute
del qui ricorrente sono note da tempo all’assicuratore tanto che è consegnato
agli atti un mail dell’avv. __________ alla madre del ricorrente in cui il
legale italiano indica di essere stato incaricato dalla cassa CO 1 “in
relazione alla rivalsa dalla stessa formulata, avente per oggetto le
prestazioni mutualistiche effettuate in conseguenza delle gravi lesioni …”
(mail 8 agosto 2011 doc. G). Come specificato nelle considerazioni di fatto CO
1.
ha rifiutato di assumere i costi del ricovero dell’assicurato presso il
centro __________, circostanza questa confermata al rappresentante del
ricorrente, con scritto in tedesco e con promessa di successiva traduzione in
lingua italiana mai ossequiata, indicante come, sulla scorta degli atti a
disposizione, la presa a carico dei costi era rigettata e come, la stessa
Direzione, abbia “ferner entschieden, das Verwaltungsverhältniss rückwirkend
aufzuheben” e quindi l’amministrazione ha anticipato – con la sua presa di
posizione – la sua intenzione non solo di non riconoscere le prestazioni
conseguenti il previsto ricovero al centro ma pure di annullare, con effetto
retroattivo, l’affiliazione di RI 1 siccome “von Anfang an keine Versicherungspflicht
bestanden hat, da der Aufenthalt in der Schweiz keinen Wohnsitz begründet und
nur zum Zwecke des Aufenthalts in einem Spital … stattfindet. Die Aufenthaltsbewilligung B alleine vermag die Versicherungspflicht
nicht zu begründen. Zudem sind an die Bewilligung aufgrund der ausweichenden
Antwort der Tessiner Einwohnerdienste erhebliche Zweifel anzubringen“. Ora, dalla ricezione della comunicazione, il rappresentante
di RI 1 ha specificato la posizione del ricorrente con mail
dell’11 agosto 2011 stesso, il 12 agosto ha ulteriormente e più
specificatamente ribadito la situazione e postulato l’emanazione di una
decisione “entro e non oltre il 19 agosto 2011”(la data è stata evidenziata in grassetto). RA 1 ha pure chiesto l’emanazione di un provvedimento
cautelare (doc. L). Il 19 agosto 2011 via mail il rappresentante del ricorrente
ha ribadito la sua richiesta argomentandola ancora, il 25 agosto 2011, con
scritto raccomandato, RI 1 ha insistito ulteriormente specificando la sua
posizione, indicando pure a carico dell’assicuratore una violazione dell’art.
27.
LPGA, un ultimo tentativo di ottenere da CO 1 un provvedimento impugnabile mediante
opposizione da portare semmai al giudizio del Tribunale cantonale delle
Assicurazioni non ha avuto seguito. CO 1 non ha preso posizione ed ha
continuato a non emettere la decisione richiesta neppure successivamente
all’inoltro del ricorso per denegata giustizia, la pervicacia di CO 1 si è
spinta sino al rifiuto di decidere persino dopo la riposta dell’Ufficio della migrazione
del 29 settembre 2011, ossia 2 mesi fa, segnalando ancora in sede di risposta
di causa l’attesa di non meglio precisate risposte dall’amministrazione
cantonale ticinese preposta, e senza specificare (e comprovare) nessuna
ulteriore richiesta di informazioni successivamente a tale data. De evidenziare
ancora che il doc. 12 (risposta Ufficio migrazione a CO 1) non porta ulteriori
elementi in precedenza sconosciuti, ciò che permetteva comunque
all’assicuratore di emanare già precedentemente la sua decisione. In ogni caso
dal 29 settembre 2011 CO 1 non ha più un solo argomento valido per omettere di
decidere in merito alla posizione assicurativa del signor RI 1, in concreto vi
è un palese rifiuto di emanare un provvedimento ampiamente richiesto, in una
situazione fattuale ampiamente nota e chiara ed a fronte di una serie di
documenti prodotti dallo stesso assicurato all’assicuratore. Gli accertamenti
di CO 1 presso l’ammini-strazione cantonale appaiono, alla lettura del doc. 2
prodotto, risibili. In effetti CO 1 ha chiesto all’Ufficio cantonale ticinese
della migrazione, che aveva rilasciato il permesso B citato più volte, se “…
in merito al rilascio di un permesso B: Sussistono le condizioni per poter
essere posti al beneficio di un permesso B? Se si quali?”, il grave
problema di questo scritto è che non indica minimamente la persona oggetto
della richiesta, non compare infatti il nome di RI 1. In altri termini con una
letterina 3 agosto 2011 ad una autorità preposta al rilascio del permesso, che
– si ribadisce – il permesso ha rilasciato senza specificare in favore di chi,
si chiede se sussistano le condizioni di rilascio. Ebbene una lettera di questa
natura, oltre a non essere degna di un'amministrazione è intollerabile anche
per il più giovane degli apprendisti di commercio e non poteva essere
considerata una seria richiesta di informazioni e non permetteva certo all’amministrazione
cantonale di dare una risposta chiara e specifica. CO 1 non ha poi rettificato
il suo scritto (si noti che il parallelo scritto 3 agosto 2011 a RA 1 indica la persona di RI 1 quale assicurato). Soltanto il 7 settembre 2011 CO 1, questa
volta a cura del servizio giuridico, ha precisato la sua richiesta di informazioni
(quale la base legale per il rilascio del permesso B in favore dell’assicurato
qui ricorrente). La risposta, come indicato, è del 29 settembre 2011 (doc. 12)
e non sembra avere permesso all’assicuratore di reagire adeguatamente;
- che
il ricorso va conseguentemente accolto. CO 1 ha tardato, in maniera del tutto
ingiustificata, in una fattispecie chiara e che poteva comunque essere chiarita
(semmai con il sussidio del patrocinatore dell’assicurato) in poche ore,
nemmeno in pochi giorni. La fattispecie poi appare di importanza significativa
per l’assicurato. Sapere, dopo le conseguenze di un grave infortunio che lo ha
reso tetraplegico, se una copertura sussiste non può certo avere la stessa
importanza di altre procedure. L’assicuratore ha trattato il suo obbligo di
ossequiare la richiesta di emanazione di una decisione formale con eccessiva
superficialità dilatando eccessivamente i tempi per colpa propria, con una
richiesta di informazioni all’amministrazione superficiale e non chiara, senza
la specifica della persona cui la richiesta si riferiva (come si rileva dagli
atti prodotti). Questa superficialità e leggerezza dell’assicuratore non solo
impongono l’accoglimento del gravame e di impartire l’obbligo a CO 1 di decidere
nel termine di 5 giorni dalla presente, ma impongono il carico della tassa di
giustizia e delle spese allo stesso assicuratore che, con minima diligenza,
avrebbe evitato di gravare il tribunale di un ricorso evitabile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso formulato da RI 1 è accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all’assicuratore malattie CO 1, __________, di emanare
– entro 5 giorni dalla presente decisione – il provvedimento reclamato.
2. La
tassa di giustizia, cifrata in CHF 500.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, vengono
posti a carico dell’assicuratore malattie CO 1 , __________, che verserà al ricorrente,
vincente in causa, CHF 1'800.00 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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