36.2011.74
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9 gennaio 2012Italiano35 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2011.74
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, TCA
Titolo:
Istanza di riduzione premio LAMal nel 2011 per 2011:tardiva (termine: 31.12.2010).Vi sono motivi giustificativi del ritardo?NO. Non essendo più in assistenza,toccava all'assicurato fare domanda,anche se non ha ricevuto automaticamente da Cassa il formulario.Cassa non deve informare tutti sul diritto
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 LCAMAL
art. 40 LCAMAL
art. 53 LCAMAL
art. 55 cpv. 3 LCAMAL
art. 10 RLCAMAL
art. 11 cpv. 2 RLCAMAL
art. 31 let. g RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.74
TB
Lugano
9 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 settembre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 30 agosto
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1969, coniugato e padre di tre figli, il 23 marzo 2011 (doc. 1) ha spedito
all'Istituto delle assicurazioni
sociali l'apposito formulario
per la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2011.
B. Con
decisione del 30 giugno 2011 (doc. A3) l'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha
negato il diritto alla riduzione del premio, poiché l'istanza è stata inoltrata
oltre il termine legale del 31 dicembre 2010.
C. Il
reclamo del 12 luglio 2011 (doc. A2) è stato respinto con decisione su reclamo
del 30 agosto 2011 (doc. A1), che ha confermato la tardività della richiesta di
riduzione del premio vista l'assenza
di motivi sufficienti che giustificassero tale ritardo.
D. Con
ricorso del 28 settembre 2011 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dall'RA 1, ha evidenziato di essere stato
al beneficio di prestazioni dell'assistenza sociale fino al 1° febbraio 2010 e che
l'Ufficio assicurazione malattia non gli ha trasmesso, come di regola, il
formulario per postulare tempestivamente la riduzione del premio. Il ricorrente
ha osservato che, dati fiscali alla mano, ha pienamente diritto a ricevere l'aiuto
statale per il pagamento dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria.
Tuttavia, l'effettivo ritardo con cui ha reagito deve essere imputato al fatto
che "la famiglia in buona fede ha ritenuto che essendo la domanda
sempre stata effettuata d'ufficio e non essendoci stata nessuna differenza
significativa sul reddito, la stessa procedura sarebbe stata effettuata dagli
organi competenti e quindi il sussidio concesso come per gli anni precedenti.
Non è evidente e per niente scontato che l'assicurato sappia secondo l'informazione
corrente che esisteva l'obbligo di presentazione della domanda a chi non
beneficiava di prestazioni LAPS al 31.12.2010." (pag. 2). Al riguardo,
l'assicurato ha rilevato come l'informazione agli assicurati sia carente,
poiché sarebbe auspicabile che l'Ufficio che eroga le prestazioni LAPS informi adeguatamente
gli aventi diritto tramite circolare che devono presentare autonomamente la domanda
di sussidio qualora non beneficino più delle prestazioni dell'assistenza
sociale al 31.12.2010. Pertanto, il ricorrente non ha nessuna colpa per non
essersi attivato in tempo e quindi la sua buona fede va protetta.
E. Con
risposta del 17 ottobre 2011 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, esponendo nel
dettaglio le argomentazioni atte a negare il diritto alla riduzione del premio,
poiché le motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare la richiesta di sussidio, per cui non sarebbe
possibile concedere comunque retroattivamente l'aiuto sociale.
F. Il
ricorrente ha precisato di essere stato in assistenza dall'ottobre 2008 al
gennaio 2010, siccome dopo avere cessato l'attività indipendente di carrozziere
è stato attivo come dipendente per sette mesi e poi licenziato, senza quindi
percepire indennità di disoccupazione. Pertanto, è applicabile l'art. 31 lett.
g e m RLCAMal insieme alla notifica di tassazione IC 2010, tuttavia non emessa.
Inoltre, la Cassa di
compensazione, sapendo che il ricorrente aveva diritto alla riduzione del
premio di cassa malati visti i suoi redditi ed avendo tre figli a carico, avrebbe
dovuto trasmettergli nel luglio 2010 l'apposito formulario, come per il 2012.
La mancata elargizione del sussidio porterebbe la famiglia dell'insorgente in
una precaria situazione finanziaria, oltretutto ingiustamente vista la sua
buona fede nel credere che le fosse concessa d'ufficio la riduzione del premio
LAMal (doc. V).
G. Con
le proprie osservazioni del 16 novembre 2010 (doc. VII), l'amministrazione ha
precisato che per potere far capo alle lett. g e m dell'art. 31 RLCAMal e
quindi scusare il ritardo nell'inoltro dell'apposito formulario, occorre che la
diminuzione di reddito avvenga durante l'anno per il quale si chiede l'aiuto
statale (2011). In concreto, una diminuzione c'è stata già durante l'anno 2010
con la percezione delle prestazioni dell'assistenza sociale (fino a febbraio) e
quindi prima del 31 dicembre 2010 (lett. g). Mentre per l'applicazione della
lettera m, la Cassa ha evidenziato che non v'è nessun elemento che attesti che
durante il 2011 vi sia stata una diminuzione di reddito da attività lucrativa o
rendita.
Il 30 novembre 2011
(doc. IX) il ricorrente ha prodotto le notifiche di tassazione IC 2008 e IC 2009
per comprovare la diminuzione del reddito nel 2009, che l'ha poi portato a
chiedere l'assistenza sociale nel 2010. L'insorgente ha infine ribadito di avere omesso involontariamente di inoltrare la domanda entro il termine, giacché
riteneva che la stessa sarebbe stata esaminata d'ufficio come gli anni
precedenti, ha evidenziato la diminuzione di reddito rispetto all'anno di
riferimento ed anche di avere tre figli a carico.
L'amministrazione non
ha formulato nuove osservazioni (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il
cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1
LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010
del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo
è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
"a. le persone sole il cui reddito
(di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2
LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010
degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art.
81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011,
ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011 (STCA 36.2010.126 del 22
marzo 2011),
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche
ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui
all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30
aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda
registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di
sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80'000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-.
Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i
successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell'art. 31
LCAMal.
Per l'anno 2011,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 19 ottobre 2010
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 58/2010 del 19 novembre 2010) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2008; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46, 48 e 81a LCAMal.
Il nuovo art. 81b
LCAMal, successivo, temporalmente, al citato Decreto Esecutivo, ha però fissato
dei nuovi limiti di reddito per il 2011, che vanno dunque posti alla base del
presente giudizio.
3. Di
principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della
tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento
d'applicazione (art. 30 LCAMal).
In specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve
però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento
autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito
dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di
conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per
la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2
RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari.".
L'esecutivo cantonale
ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente
dall'Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-,
secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di
sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
4. Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. A norma dell'art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno
che precede l'anno di competenza.
Nel cpv. 3 figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il
contenuto della stessa.
L'art. 10 cpv. 1
RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli
ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L'istanza
deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati
che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale
o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto
alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.".
5. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2011 è
stata inviata alla Cassa cantonale di compensazione il 23 marzo 2011 (doc. 1).
In virtù dei citati
art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione
della riduzione di premio. L'assicurato,
domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la
richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nel marzo 2011 è di
per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2011), ovvero entro il 31 dicembre 2010, quando
l'interessato poteva disporre
dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno può tornare
applicabile l'art. 11 cpv. 1
lett. b e lett. c RLCAMal.
Inoltre, la situazione
concreta del ricorrente non rientra neppure nelle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 11 cpv.
1 lett. d RLCAMal.
Infatti, la lettera g
dell'art. 31 RLCAMal sollevata dal ricorrente non può essere applicata in
specie perché nel 2011, anno per il quale chiede la riduzione del premio
LAMal, l'assicurato non era più al beneficio di misure ai sensi della Legge sull'assistenza
sociale, essendo giunte a termine già il 30 gennaio 2010 (doc. 6).
Quanto all'art. 31
lett. m RLCAMal, anch'esso invocato dall'insorgente, come ha evidenziato l'amministrazione,
la diminuzione delle entrate non è avvenuta nel corso dell'anno per il
quale il ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal),
bensì era già intervenuto negli anni precedenti con la richiesta di prestazioni
di assistenza sociale a seguito della perdita del lavoro. Il ricorrente, poi,
non ha sostenuto che un peggioramento delle sue condizioni economiche sia
intervenuto ancora nel 2011 né tanto meno ha quindi debitamente comprovato di
avere subìto un'importante diminuzione del reddito netto da attività dipendente
o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni nel 2011
rispetto al dato fiscale applicabile (2008). Le notifiche di tassazione
prodotte si riferiscono in effetti all'anno 2008 (doc. B2) e all'anno 2009
(doc. B1), che sono però ininfluenti.
Pertanto, non
sono dati i presupposti per ammettere che l'istanza di riduzione del premio possa
essere presentata nel corso dell'anno stesso, ossia nel 2011.
Da ultimo, le intervenute
modifiche nel 2010 e nel 2011 dei limiti reddito di cui agli art. 81a cpv. 1 ed
art. 81b cpv. 1 LCAMal, si riferiscono unicamente agli assicurati aventi un
reddito determinante compreso in questi nuovi limiti (STCA 36.2010.86 del 18
novembre 2010; STCA 36.2010.95 e STCA 36.2010.88 entrambe del 9 novembre 2010).
Di conseguenza,
ritenuto che l'insorgente aveva nel 2008, anno di competenza per le domande di
riduzione dei premi LAMal per il 2011, un reddito imponibile nullo (doc. B2), egli
non è dunque toccato dalle proroghe del termine di inoltro dell'istanza di sussidio.
Pertanto, i nuovi termini estesi al 31 marzo 2010 rispettivamente al 30 aprile
2011 (art. 81a cpv. 2 LCAMal ed art. 81b cpv. 2 LCAMal) non vanno qui presi in
considerazione.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
6. In
virtù dell'art. 53 LCAMal - implicitamente invocato dal ricorrente -, il
diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque
anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è
oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal
Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art.
53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate
da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a
giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non
è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma
retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
"
(…) Il riconoscimento
di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere
ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva.
Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La
pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini
stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.
36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente –
con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha
chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo
coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a
passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente
potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue
pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di
cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro
la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta
di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
Fatti
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano
aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale
lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non
attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca
di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza
del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la
circostanza che l'assicurato
misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del
suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto
a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era
giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di
riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc.
36.2008.2).
7. In
concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che egli
credeva che, come "sempre", il formulario per la richiesta del
diritto alla riduzione del premio LAMal fosse già stato trasmesso automaticamente
dall'Ufficio per le prestazioni assistenziali alla
Cassa di compensazione che decide in questo ambito.
Come ha correttamente
rilevato l'amministrazione nella risposta di causa il Servizio Centrale delle
Prestazioni Sociali si è occupato una volta soltanto di inviare d'ufficio l'apposito
formulario per beneficiare della riduzione del premio LAMal, dato che è solo
nel periodo febbraio 2009-gennaio 2010 che l'assicurato ha ricevuto delle prestazioni
dall'assistenza sociale (doc. 6). Pertanto, è soltanto la richiesta di
riduzione di premio per l'anno 2010 che è stata inoltrata "d'ufficio"
dall'SCPS all'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione.
Per gli anni 2009 e precedenti, invece, le richieste di riduzione di premio
sono sempre state inoltrate direttamente da parte del ricorrente entro i
termini di legge fissati (doc. III pag. 5). Ciò significa che, contrariamente a
quanto sostenuto dall'insorgente, il medesimo era invece a conoscenza della
procedura applicabile in ambito di riduzione dei premi di cassa malati.
Inoltre, ritenuto che
dal 1° febbraio 2010 l'interessato non riceveva più una o più prestazioni LAPS,
d'avviso del TCA sarebbe alquanto irrealistico ammettere che egli credesse davvero
che, anche se non era più beneficiario di tali prestazioni, il Servizio
Centrale delle prestazioni Sociali avrebbe comunque provveduto "d'ufficio"
a formulare per suo conto la domanda di riduzione dei premi nell'estate 2010 o
comunque entro il 31 dicembre 2010.
Il ricorrente ha
ancora osservato che il Servizio Centrale delle Prestazioni Sociali avrebbe
dovuto avvisare mediante una circolare tutti gli interessati che hanno perso il
diritto alle prestazioni LAPS, che spettava a loro stessi annunciarsi
autonomamente alla Cassa di compensazione per fare valere il proprio diritto
alla riduzione del premio LAMal entro il 31 dicembre 2010.
Al riguardo, la Cassa
di compensazione ha evidenziato che è proprio ciò che l'SCPS ha fatto,
trasmettendo nel luglio 2010 (doc. 7) a tutti gli assicurati che nei primi sei
mesi del 2010 hanno beneficiato di una o più prestazioni LAPS, un avviso secondo
cui nel mese d'ottobre 2010 avrebbe proceduto direttamente a chiedere la
riduzione individuale dei premi LAMal per il 2011.
Tuttavia, questa
comunicazione importante informava inoltre a caratteri marcati e circondati da
un riquadro, che nel caso in cui prima del mese di ottobre 2010 gli assicurati
non avessero più beneficiato di prestazioni LAPS, allora spettava direttamente
a loro inoltrare la richiesta di riduzione LAMal all'Ufficio delle prestazioni
della Cassa cantonale di compensazione mediante il modulo ufficiale, che poteva
essere chiesto alla cancelleria comunale del Comune di domicilio o direttamente
alla Cassa di compensazione a Bellinzona. Infine, tale avviso evidenziava che
l'ultimo termine per inoltrare la domanda era il 31 dicembre 2010.
Da quanto precede
discende che anche l'assicurato, nel luglio 2010, avrebbe dovuto ricevere
questa comunicazione, avendo egli percepito le prestazioni assistenziali fino
al 30 gennaio 2010. In queste circostanze, il ricorrente avrebbe quindi dovuto
autonomamente inviare alla Cassa di compensazione il formulario per la richiesta
della riduzione di premio di cassa malati.
L'assicurato si è pure
lamentato di non avere ricevuto automaticamente il modulo ufficiale per
procedere con la domanda di riduzione.
In
proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari
del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò
avviene, di principio, solo se la Cassa di compensazione ha a disposizione la
tassazione determinante dell'assicurato.
Questa questione è stata chiarita
durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ulteriormente
(fra le ultime: STCA del 21 settembre 2009, inc. 36.2009.131; STCA del 3 settembre
2009, inc. 36.2009.92; STCA del 18 giugno 2009, inc. 36.2009.84; STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142; STCA del 17 ottobre 2008, inc. 36.2008.114; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).
In quell'occasione, il TCA ha accertato che:
"
… il giudice delegato
ha indetto un'udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative
alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione.
Il responsabile del servizio…, intervenuto all'udienza, ha precisato come:
“ … l'amministrazione proceda (alla) …
trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la
possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente
e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,
può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno
d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno
che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta
autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale
beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione
personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,
numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli
anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona
interessata.
I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno
che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto
successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa
e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà
di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo
che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.
Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di
formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli
utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco
è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature
della redattrice)
Nel caso concreto, la notifica della
tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2011,
la IC 2008 (doc. B2), contemplava un reddito imponibile nullo. Emanata però il
1° settembre 2010, non è potuta servire alla Cassa di compensazione quale base
per determinare i potenziali beneficiari del sussidio e quindi spedire loro,
quell'estate, l'apposito formulario per la domanda di riduzione del premio per
il 2011.
Infatti, come precisato nella risposta
di causa, l'amministrazione ha inviato questi formulari nel luglio 2010 alle
persone che ossequiavano i requisiti legali in base alla tassazione 2008. Ciò
significa che, a quel momento, l'amministrazione doveva essere a conoscenza dei
potenziali beneficiari del sussidio.
Tuttavia, in specie, vista l'assenza della
decisione fiscale determinante al momento degli invii automatici degli appositi
formulari (estate 2010), agli occhi della Cassa cantonale di compensazione il
Considerandi
ricorrente non risultava essere un probabile avente diritto, motivo per cui
egli non ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario
per la richiesta del sussidio per l'anno 2011.
Comunque, questo Tribunale evidenzia
che neppure il mancato invio del formulario da parte della Cassa di
compensazione al potenziale beneficiario è un motivo per poter chiedere in
ritardo la riduzione del premio.
Infatti, con sentenza
del 3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 21 settembre
2009.
(36.2009.131), STCA del 3 settembre 2009 (36.2009.92), STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora
nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113), il TCA ha respinto il
ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente
dalla Cassa di compensazione - in precedenza Ufficio assicurazione malattia
(UAM) - il formulario per la richiesta del sussidio.
Il Tribunale ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza
formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,
redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere
considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato
che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata
trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene
indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella
presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un
primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai
potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della
decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto
annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a
dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede. (…)
L'invio
dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente
la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di
ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come
anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22
settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare
ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del
sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati
del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re
B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato – cui è noto per le
campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l'amministrazione cantonale conducono – gli impone di
provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali
in caso di mancata trasmissione d'ufficio. (…)." (sottolineature
della redattrice).
In proposito, questo
Tribunale osserva che l'amministrazione
cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle
persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del
premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti.
Nel caso concreto, il
ricorrente non si è autonomamente attivato presso la cancelleria del suo Comune
di domicilio per recuperare l'apposito
formulario di richiesta del sussidio, benché non fosse più beneficiario di
prestazioni LAPS dal febbraio 2010.
Questo Tribunale
rileva che, d'altronde, di
tempo ce n'era a sufficienza,
visto che, come detto, l'amministrazione trasmette automaticamente i formulari
durante l'estate ed il termine
d'inoltro scade alla fine dell'anno.
Peraltro, la
compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto
semplice. Di conseguenza, tra l'estate ed il 31 dicembre 2010
il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di non avere ricevuto, come per gli anni
precedenti, l'apposito formulario
e quindi avrebbe dovuto informarsi per tempo sul da farsi e su come procedere.
Va infine rammentato
che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione
del premio dell'assicurazione
malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita.
Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la
riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di
principio, un obbligo, per la Cassa di compensazione, di informare
personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di
ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui
giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i
decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito
che danno diritto all'ottenimento
della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.
In questo senso, la
negligenza rispettivamente la non conoscenza - apparente, visto che negli anni
precedenti l'assicurato ha provveduto correttamente ad inoltrare la sua
richiesta di riduzione dei premi - della procedura in materia, non
mettono il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del
diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
Neppure è data una
violazione del principio della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed.
Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea
è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei
confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino
non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non
sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso
delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,
126.
II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291
consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e
sentenze ivi citate).
Nella
fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite
dalle autorità competenti. Infatti, la Cassa di compensazione non è
intervenuta antecedentemente l'invio (tardivo) del formulario di richiesta
della riduzione dei premi, dando errate informazioni al ricorrente.
Invece,
le informazioni rilasciate da altri organi non possono rientrare nel
concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola comunque, in
virtù del principio della buona fede, l'autorità competente. In
questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dalla Cassa
cantonale di compensazione - ciò che non è qui il caso - possono, se sono
adempiute anche le altre condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere
a favore dell'assicurato, ma non anche quelle date dalle Casse
malati, dai Comuni e, nel nostro caso, dall'SCPS.
Infatti,
per quanto concerne l'intervento del Servizio Centrale delle Prestazioni
Sociali a mezzo della comunicazione del luglio 2010, essa doveva invece essere
di aiuto al ricorrente, ricordandogli - per di più correttamente, e quindi non è
biasimevole - che non essendo più un beneficiario di prestazioni assistenziali,
doveva provvedere da solo a fare richiesta della riduzione dei premi LAMal
entro il 31 dicembre 2010.
Alla luce di quanto
precede, l'assicurato non può
dunque prevalersi dell'ignoranza
della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006,
36.2006
; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002,
36.2002
).
8.
L'interessato
fa da ultimo valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la sua
famiglia comporti delle gravi conseguenze finanziarie, visto che deve mantenere
anche tre figli piccoli.
A questo proposito,
con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), ribadita ancora nella STCA
del 18 novembre 2010 (36.2010.86) e nella STCA del 14 luglio 2009 (inc.
36.2009
), il Tribunale ha già avuto modo di affermare che:
" (…)
Questo
Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme
vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del rigoroso termine
del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato
al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera vita
crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X
rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di
beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto
(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle
recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel
tempo o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc.
36.2005.177
in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30
novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo
nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato."
(...).
Alla luce di quanto
precede, l'assicurato non può
dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei
casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.
Tutte le
giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono
essere ritenute valide.
9.
Stanti
così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale
in cui versa l'assicurato, non
è possibile la concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2011. Il giudice è obbligato ad
applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche
a fronte di un caso particolare come quello in esame.
Il ricorrente potrà,
se dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.
Né la mancata
tempestiva trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del
premio LAMal per il 2011 (entro il 31 dicembre 2010), né tanto meno la circostanza
che l'assicurato non sapesse
che poteva fare personalmente tempestiva richiesta all'Ufficio assicurazione malattia per ottenere l'apposito formulario per rinnovare la
richiesta di riduzione del premio di Cassa malati anche se non ha ricevuto
automaticamente il formulario dall'amministrazione e visto che non percepiva più le prestazioni LAPS,
possono giustificare il ritardo con cui è stato spedito all'UAM l'apposito formulario (23 marzo 2011).
Questi elementi, come
indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del
ritardo nell'invio della sua
istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio
nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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