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Decisione

36.2011.74

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9 gennaio 2012Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano

aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale

lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non

attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca

di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza

del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la

circostanza che l'assicurato

misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del

suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto

a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era

giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di

riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc.

36.2008.2).

7. In

concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che egli

credeva che, come "sempre", il formulario per la richiesta del

diritto alla riduzione del premio LAMal fosse già stato trasmesso automaticamente

dall'Ufficio per le prestazioni assistenziali alla

Cassa di compensazione che decide in questo ambito.

Come ha correttamente

rilevato l'amministrazione nella risposta di causa il Servizio Centrale delle

Prestazioni Sociali si è occupato una volta soltanto di inviare d'ufficio l'apposito

formulario per beneficiare della riduzione del premio LAMal, dato che è solo

nel periodo febbraio 2009-gennaio 2010 che l'assicurato ha ricevuto delle prestazioni

dall'assistenza sociale (doc. 6). Pertanto, è soltanto la richiesta di

riduzione di premio per l'anno 2010 che è stata inoltrata "d'ufficio"

dall'SCPS all'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione.

Per gli anni 2009 e precedenti, invece, le richieste di riduzione di premio

sono sempre state inoltrate direttamente da parte del ricorrente entro i

termini di legge fissati (doc. III pag. 5). Ciò significa che, contrariamente a

quanto sostenuto dall'insorgente, il medesimo era invece a conoscenza della

procedura applicabile in ambito di riduzione dei premi di cassa malati.

Inoltre, ritenuto che

dal 1° febbraio 2010 l'interessato non riceveva più una o più prestazioni LAPS,

d'avviso del TCA sarebbe alquanto irrealistico ammettere che egli credesse davvero

che, anche se non era più beneficiario di tali prestazioni, il Servizio

Centrale delle prestazioni Sociali avrebbe comunque provveduto "d'ufficio"

a formulare per suo conto la domanda di riduzione dei premi nell'estate 2010 o

comunque entro il 31 dicembre 2010.

Il ricorrente ha

ancora osservato che il Servizio Centrale delle Prestazioni Sociali avrebbe

dovuto avvisare mediante una circolare tutti gli interessati che hanno perso il

diritto alle prestazioni LAPS, che spettava a loro stessi annunciarsi

autonomamente alla Cassa di compensazione per fare valere il proprio diritto

alla riduzione del premio LAMal entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, la Cassa

di compensazione ha evidenziato che è proprio ciò che l'SCPS ha fatto,

trasmettendo nel luglio 2010 (doc. 7) a tutti gli assicurati che nei primi sei

mesi del 2010 hanno beneficiato di una o più prestazioni LAPS, un avviso secondo

cui nel mese d'ottobre 2010 avrebbe proceduto direttamente a chiedere la

riduzione individuale dei premi LAMal per il 2011.

Tuttavia, questa

comunicazione importante informava inoltre a caratteri marcati e circondati da

un riquadro, che nel caso in cui prima del mese di ottobre 2010 gli assicurati

non avessero più beneficiato di prestazioni LAPS, allora spettava direttamente

a loro inoltrare la richiesta di riduzione LAMal all'Ufficio delle prestazioni

della Cassa cantonale di compensazione mediante il modulo ufficiale, che poteva

essere chiesto alla cancelleria comunale del Comune di domicilio o direttamente

alla Cassa di compensazione a Bellinzona. Infine, tale avviso evidenziava che

l'ultimo termine per inoltrare la domanda era il 31 dicembre 2010.

Da quanto precede

discende che anche l'assicurato, nel luglio 2010, avrebbe dovuto ricevere

questa comunicazione, avendo egli percepito le prestazioni assistenziali fino

al 30 gennaio 2010. In queste circostanze, il ricorrente avrebbe quindi dovuto

autonomamente inviare alla Cassa di compensazione il formulario per la richiesta

della riduzione di premio di cassa malati.

L'assicurato si è pure

lamentato di non avere ricevuto automaticamente il modulo ufficiale per

procedere con la domanda di riduzione.

In

proposito occorre ricordare che l'autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari

del sussidio il relativo formulario (art. 10 RLCAMal). Tuttavia, ciò

avviene, di principio, solo se la Cassa di compensazione ha a disposizione la

tassazione determinante dell'assicurato.

Questa questione è stata chiarita

durante l'udienza esperita nell'ambito del ricorso sfociato nella STCA del 17 ottobre 2005 (inc. 36.2005.86) ed è stata confermata ulteriormente

(fra le ultime: STCA del 21 settembre 2009, inc. 36.2009.131; STCA del 3 settembre

2009, inc. 36.2009.92; STCA del 18 giugno 2009, inc. 36.2009.84; STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142; STCA del 17 ottobre 2008, inc. 36.2008.114; STCA del 21 luglio 2008, inc. 36.2008.49/53/54).

In quell'occasione, il TCA ha accertato che:

"

… il giudice delegato

ha indetto un'udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative

alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell'amministrazione.

Il responsabile del servizio…, intervenuto all'udienza, ha precisato come:

“ … l'amministrazione proceda (alla) …

trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la

possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente

e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato,

può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno

d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno

che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta

autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale

beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione

personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni,

numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli

anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona

interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno

che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto

successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicativa

e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà

di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo

che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di

formulari, il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli

utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco

è consegnata l'etichetta individuale con il NIP." (…) (sottolineature

della redattrice)

Nel caso concreto, la notifica della

tassazione determinante per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2011,

la IC 2008 (doc. B2), contemplava un reddito imponibile nullo. Emanata però il

1° settembre 2010, non è potuta servire alla Cassa di compensazione quale base

per determinare i potenziali beneficiari del sussidio e quindi spedire loro,

quell'estate, l'apposito formulario per la domanda di riduzione del premio per

il 2011.

Infatti, come precisato nella risposta

di causa, l'amministrazione ha inviato questi formulari nel luglio 2010 alle

persone che ossequiavano i requisiti legali in base alla tassazione 2008. Ciò

significa che, a quel momento, l'amministrazione doveva essere a conoscenza dei

potenziali beneficiari del sussidio.

Tuttavia, in specie, vista l'assenza della

decisione fiscale determinante al momento degli invii automatici degli appositi

formulari (estate 2010), agli occhi della Cassa cantonale di compensazione il

Considerandi

ricorrente non risultava essere un probabile avente diritto, motivo per cui

egli non ha ricevuto automaticamente dall'amministrazione il formulario

per la richiesta del sussidio per l'anno 2011.

Comunque, questo Tribunale evidenzia

che neppure il mancato invio del formulario da parte della Cassa di

compensazione al potenziale beneficiario è un motivo per poter chiedere in

ritardo la riduzione del premio.

Infatti, con sentenza

del 3 ottobre 2005 (36.2005.112), ripresa da ultimo nelle STCA del 21 settembre

2009.

(36.2009.131), STCA del 3 settembre 2009 (36.2009.92), STCA del 18 giugno 2009 (36.2009.84), STCA del 21 ottobre 2008 (36.2008.141 e 142) ed ancora

nella STCA del 17 ottobre 2008 (inc. 36.2008.113), il TCA ha respinto il

ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente

dalla Cassa di compensazione - in precedenza Ufficio assicurazione malattia

(UAM) - il formulario per la richiesta del sussidio.

Il Tribunale ha sviluppato

le seguenti considerazioni:

" (…) Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza

formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005,

redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere

considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato

che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificata. (…) La mancata

trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene

indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella

presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un

primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai

potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della

decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto

annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a

dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede. (…)

L'invio

dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente

la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di

ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come

anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22

settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare

ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del

sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati

del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re

B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato – cui è noto per le

campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l'amministrazione cantonale conducono – gli impone di

provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali

in caso di mancata trasmissione d'ufficio. (…)." (sottolineature

della redattrice).

In proposito, questo

Tribunale osserva che l'amministrazione

cantonale, non diversamente da quella comunale, tiene a disposizione delle

persone che ne facciano richiesta i formulari per le domande di riduzione del

premio LAMal. Esse possono essere sempre consultate dagli utenti.

Nel caso concreto, il

ricorrente non si è autonomamente attivato presso la cancelleria del suo Comune

di domicilio per recuperare l'apposito

formulario di richiesta del sussidio, benché non fosse più beneficiario di

prestazioni LAPS dal febbraio 2010.

Questo Tribunale

rileva che, d'altronde, di

tempo ce n'era a sufficienza,

visto che, come detto, l'amministrazione trasmette automaticamente i formulari

durante l'estate ed il termine

d'inoltro scade alla fine dell'anno.

Peraltro, la

compilazione dell'apposito formulario richiede poco tempo ed è in sé molto

semplice. Di conseguenza, tra l'estate ed il 31 dicembre 2010

il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi di non avere ricevuto, come per gli anni

precedenti, l'apposito formulario

e quindi avrebbe dovuto informarsi per tempo sul da farsi e su come procedere.

Va infine rammentato

che, di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione

del premio dell'assicurazione

malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita.

Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la

riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

Non esiste invece, di

principio, un obbligo, per la Cassa di compensazione, di informare

personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di

ottenere il diritto alla riduzione del premio. L'informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui

giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare, le modifiche legislative ed i

decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito

che danno diritto all'ottenimento

della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale.

In questo senso, la

negligenza rispettivamente la non conoscenza - apparente, visto che negli anni

precedenti l'assicurato ha provveduto correttamente ad inoltrare la sua

richiesta di riduzione dei premi - della procedura in materia, non

mettono il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del

diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

Neppure è data una

violazione del principio della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed.

Infatti, secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea

è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei

confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino

non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non

sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso

delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a,

126.

II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291

consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e

sentenze ivi citate).

Nella

fattispecie, non ci sono state informazioni erronee vincolanti fornite

dalle autorità competenti. Infatti, la Cassa di compensazione non è

intervenuta antecedentemente l'invio (tardivo) del formulario di richiesta

della riduzione dei premi, dando errate informazioni al ricorrente.

Invece,

le informazioni rilasciate da altri organi non possono rientrare nel

concetto giurisprudenziale di errata informazione che vincola comunque, in

virtù del principio della buona fede, l'autorità competente. In

questo senso, solo le eventuali comunicazioni errate date dalla Cassa

cantonale di compensazione - ciò che non è qui il caso - possono, se sono

adempiute anche le altre condizioni, vincolare questa stessa autorità e volgere

a favore dell'assicurato, ma non anche quelle date dalle Casse

malati, dai Comuni e, nel nostro caso, dall'SCPS.

Infatti,

per quanto concerne l'intervento del Servizio Centrale delle Prestazioni

Sociali a mezzo della comunicazione del luglio 2010, essa doveva invece essere

di aiuto al ricorrente, ricordandogli - per di più correttamente, e quindi non è

biasimevole - che non essendo più un beneficiario di prestazioni assistenziali,

doveva provvedere da solo a fare richiesta della riduzione dei premi LAMal

entro il 31 dicembre 2010.

Alla luce di quanto

precede, l'assicurato non può

dunque prevalersi dell'ignoranza

della legge (per dei casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006,

36.2006

; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002,

36.2002

).

8.

L'interessato

fa da ultimo valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la sua

famiglia comporti delle gravi conseguenze finanziarie, visto che deve mantenere

anche tre figli piccoli.

A questo proposito,

con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 36.2007.105), ribadita ancora nella STCA

del 18 novembre 2010 (36.2010.86) e nella STCA del 14 luglio 2009 (inc.

36.2009

), il Tribunale ha già avuto modo di affermare che:

" (…)

Questo

Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme

vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del rigoroso termine

del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato

al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera vita

crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X

rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di

beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto

(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle

recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel

tempo o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc.

36.2005.177

in re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30

novembre 2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo

nella domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato."

(...).

Alla luce di quanto

precede, l'assicurato non può

dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei

casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.

Tutte le

giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono

essere ritenute valide.

9.

Stanti

così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale

in cui versa l'assicurato, non

è possibile la concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2011. Il giudice è obbligato ad

applicare i rigorosi dettami della legge e non può scostarsi dalla prassi anche

a fronte di un caso particolare come quello in esame.

Il ricorrente potrà,

se dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.

Né la mancata

tempestiva trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del

premio LAMal per il 2011 (entro il 31 dicembre 2010), né tanto meno la circostanza

che l'assicurato non sapesse

che poteva fare personalmente tempestiva richiesta all'Ufficio assicurazione malattia per ottenere l'apposito formulario per rinnovare la

richiesta di riduzione del premio di Cassa malati anche se non ha ricevuto

automaticamente il formulario dall'amministrazione e visto che non percepiva più le prestazioni LAPS,

possono giustificare il ritardo con cui è stato spedito all'UAM l'apposito formulario (23 marzo 2011).

Questi elementi, come

indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del

ritardo nell'invio della sua

istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio

nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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