36.2011.75
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 febbraio 2012Italiano20 min
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Numero d'incarto:
36.2011.75
Data decisione, Autorità:
21.02.2012, TCA
Ricorso:
TF,9C_253/2012, 30.03.2012
Titolo:
Cassa malati calcola i premi dovuti in base al sussidio,ma si accorge di aver sbagliato. Li ricalcola e chiede la differenza all'assicurata,che però non riesce a pagarli.Procedura esecutiva.I premi vanno pagati,così pure gli interessi di mora e le spese di diffida.Rigetto def. dell'opposizione al PE
INCASSO PREMI
INTERESSI DI MORA
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 26 LPGA
art. 90 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b cpv. 3 OAMAL
art. 7 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.75
TB
Lugano
21 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2011 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Aa. Nel
2010 RI 1 era affiliata presso la Cassa malati CO 1 per l'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie per malattia e infortunio con una franchigia di Fr.
300.-, corrispondente ad un premio mensile netto di Fr. 372,20 (doc. 2).
Ab. A
seguito della comunicazione da parte della Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni (doc. 5) che l'assicurata aveva diritto alla
riduzione del premio LAMal, il 3 aprile 2010 (doc. 3) la Cassa malati ha
trasmesso all'assicurata una nuova polizza assicurativa, in cui le comunicava che
il nuovo premio mensile netto a suo carico era di Fr. 73,85, stante la concessione
dell'aiuto statale di Fr. 298,35.
Il 10 aprile 2010
(doc. 6) l'assicuratore ha quindi emesso un nuovo conteggio dei premi da
gennaio a maggio 2010 tenendo conto delle modifiche intercorse e ha compensato il
risultante credito di Fr. 375,15 (Fr. 298,35 [sussidio cantonale] x 4 mesi -
Fr. 73,85 [premio netto maggio 2010] - Fr. 372,20 [premio mensile intero di
febbraio 2010] - Fr. 372,20 [premio mensile intero di marzo 2010]) con la
prossima fattura di premi.
Ac. Il
26 luglio 2010 (doc. 8) la Cassa malati ha poi comunicato all'interessata una (nuova)
modifica dei premi, nel senso che il suo diritto alla riduzione dei premi era in
realtà di Fr. 16,60 al mese (doc. 5).
Infatti, con conteggio
del 10 luglio 2010 (doc. 9) l'assicuratore ha ricalcolato in Fr. 2'327,85 l'importo totale dei premi LAMal dovuto dall'assicurata per il periodo gennaio-agosto 2010
(Fr. 355,60 [premio corretto agosto 2010] + Fr. 1'972,25 [modifica della riduzione
dei premi da gennaio a luglio 2010]) e ne ha preteso il pagamento entro il 31
agosto 2010.
Ad. L'assicurata
non ha dato seguito neppure all'ingiunzione di pagamento del 23 ottobre 2010
(doc. 10), così il 30 gennaio 2011 (doc. 11) l'assicurazione malattia ha avviato
una procedura esecutiva sfociata nel precetto esecutivo n. __________ dell'8 febbraio
2011 (doc. 13) spiccato dall'Ufficio __________ di __________ per un importo
dovuto di Fr. 2'327,85 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2010 e Fr. 80.- di
spese per i premi non pagati da gennaio ad agosto 2010. La debitrice si è
opposta a questo PE.
B. Con
la decisione del 17 marzo 2011 (doc. 14) la Cassa malati ha rigettato l'opposizione,
confermando l'obbligo dell'assicurata di pagare entro 30 giorni i premi di Fr.
2'327,85, le spese di Fr. 80.- e gli interessi maturati pari a Fr. 63,15.
C. Anche
l'opposizione del 27 marzo 2011 (doc. 15), con cui tuttavia l'assicurata ha riconosciuto
di dovere tale importo ma di non essere in grado di farvi fronte se non con
rateizzazioni di Fr. 50.- al mese, è stata respinta dall'assicuratore con la
decisione su opposizione del 22 settembre 2011 (doc. A1).
La Cassa malati ha
riassunto la fattispecie evidenziando che a seguito dell'errore di computo
dell'importo accordato dal Cantone per la riduzione del premio LAMal, effettivamente
essa ha inizialmente stabilito in Fr. 73,85 il premio netto dovuto dall'assicurata,
mentre in realtà esso ammontava a Fr. 355,60, giacché l'aiuto cantonale
previsto a suo favore era di Fr. 16,60 e non, come erroneamente ritenuto
nell'aprile 2010, di Fr. 298,35.
Pertanto, considerati
Fatti
i premi già pagati dall'interessata (Fr. 372,20 [gennaio 2010] + Fr. 372,20
[febbraio 2010] + Fr. 73,85 [giugno 2010] + Fr. 73,85 [luglio 2010] = Fr.
892,10) e l'importo invece teoricamente dovuto per i premi da gennaio ad agosto
2010 (Fr. 355,60 x 8 mesi + Fr. 375,15 [rimborsati all'assicurata in base al
conteggio del 10 aprile 2010] = Fr. 3'219,95), la somma ancora scoperta per
gennaio-agosto 2010 è di Fr. 2'327,85.
Ne discende che l'assicurata
va condannata al pagamento di Fr. 2'327,85 oltre alle spese di Fr. 80.- per i
vari solleciti ed agli interessi di mora del 5%, con conseguente rigetto
dell'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ per l'importo preteso.
D. Con
ricorso del 3 ottobre 2011 (doc. I) RI 1 ha evidenziato che a seguito di un
errore della sua Cassa malati, ora ella si trova a dovere fare fronte a degli
arretrati importanti, che però non riesce a saldare vista la sua precaria
situazione finanziaria, tanto che ha proposto di rimborsare la somma dovuta con
rate mensili di Fr. 50.- l'una, ma l'assicuratore non ha accettato.
Il 13 ottobre 2011 (doc.
IIIbis) la Cassa malati ha sottoposto alla ricorrente un piano di rimborso in
sei rate da Fr. 423,50, a cui la debitrice non ha dato seguito non avendone i
mezzi (doc. III).
E. Nella
risposta del 26 ottobre 2011 (doc. V) la Cassa malati ha proposto di respingere
il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, adducendo sostanzialmente le
medesime motivazioni ivi esposte e ribadendo infine l'impossibilità di
accordare una rateizzazione del debito alle condizioni proposte dalla ricorrente.
F. Nello
scritto del 2 novembre 2011 (doc. VII) l'assicurata ha spiegato come si è giunti
- senza sua colpa, ma di CO 1, che ha così cagionato anche le spese ora
accollatele - al mancato pagamento della somma pretesa dall'assicuratore. La
ricorrente ha poi specificato i suoi redditi (Fr. 1'040.- [rendita
d'invalidità] + Fr. 2'100.- [contributi alimentari dell'ex marito]) e le sue
spese mensili (Fr. 1'750.- [affitto] + Fr. 50.- [posteggio] + Fr. 392.- [Cassa
malati] + Fr. 250.- [luce e telefono] + Fr. 50.- [partecipazione a spese
mediche] + Fr. 250.- [tasse e AVS] + Fr. 80.- [benzina]), concludendo che con i
Fr. 320.- che le restano per vivere ogni mese non le è possibile saldare il debito
verso la sua Cassa malati come da essa preteso, se non con Fr. 50.- al mese.
L'assicuratore non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. VIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione la Cassa malati CO
1.
ha preteso dalla ricorrente il pagamento dei premi LAMal per l'anno 2010 (da
gennaio ad agosto), oltre alle spese amministrative cagionate ed agli interessi
maturati dal 31 agosto 2010, così pure le spese esecutive.
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
La partecipazione ai
costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei
costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv.
3.
LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a
cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine
supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo
l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i
premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30
giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se
l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare
una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo
distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se
l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere
evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal
sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato
è in mora ai sensi dell'articolo 64a
cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui
all'art. 105b capoverso
1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se
l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le
somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute
all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare
l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può
cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7
capoversi 1 e 2 della legge.
4.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento
di un importo di Fr. 2'327,85 su cui maturano gli interessi di mora del 5% dal 31
agosto 2010, di Fr. 80.- per spese amministrative e di Fr. 70.- per spese esecutive.
È vero, la Cassa
malati ha commesso un errore nel mese di aprile 2010, quando le è stato
comunicato dal competente ufficio cantonale per la verifica del diritto alla riduzione
dei premi (Cassa cantonale di compensazione) che anche la ricorrente rientrava
fra questi beneficiari. Tuttavia, l'assicuratore malattia ha erroneamente computato
all'assicurata un sussidio di Fr. 298,35 al mese, anziché la cifra di Fr. 16,60
prevista dal Cantone Ticino.
Ciò ha comportato che
per i mesi di maggio, giugno e luglio 2010 (doc. 6) CO 1 ha fatturato
all'interessata dei premi mensili netti di Fr. 73,85 (Fr. 372,20 - Fr. 298,35),
che quest'ultima ha saldato per giugno e luglio.
Poi, accortasi
dell'errore, nel mese di luglio 2010 la Cassa malati ha inviato all'assicurata
un nuovo premio per agosto (Fr. 355,60) e ha calcolato la differenza dovuta a
suo favore (Fr. 2'327,85) per i precedenti mesi in cui le è stato concesso un
sussidio maggiore rispettivamente per i primi quattro mesi dell'anno in cui ha
pagato i premi interi (doc. 9). Nello scritto inviatole a fine mese
l'assicuratore ha infatti spiegato alla ricorrente che il suo diritto alla
riduzione dei premi era di Fr. 16,60 al mese e che quindi le polizze di
versamento ricevute in precedenza non erano esatte (doc. 8).
Questo Tribunale
rileva che l'importo dei premi richiesto dalla Cassa malati alla ricorrente è
corretto e corrisponde alla differenza fra, da un lato, il premio mensile netto
(Fr. 372,20 - Fr. 16,60) calcolato per il periodo da gennaio ad agosto 2010 (Fr.
355,60 x 8 mesi) sommato al rimborso di Fr. 375,15 che la Cassa malati ha concesso
alla ricorrente il 10 aprile 2010 (doc. 6) sui premi di gennaio e febbraio 2010
pagati per intero e, d'altro lato, i pagamenti nel frattempo intervenuti da
parte dell'assicurata sui premi da gennaio ad agosto 2010 (2 mesi a premio
pieno di Fr. 372,20 e 2 mesi a premio al netto della prima riduzione di premio
concessa, ossia a Fr. 73,85).
In altre parole, il
confronto è stato fatto fra l'importo totale di Fr. 3'219,95 dovuto su otto
mesi compreso il rimborso di Fr. 375,15 e l'ammontare di Fr. 892,10 pagato
dalla ricorrente nel periodo in esame come da conteggio della Cassa figurante nella
decisione impugnata (doc. A).
La Cassa malati
resistente ha osservato - e la ricorrente non ha contestato questa circostanza
- che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata
il 23 ottobre 2010 mediante un'ingiunzione (doc. 10) e decorso infruttuoso
anche questo termine di diffida scadente l'11 novembre 2010, essa ha fatto
spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________
di __________ l'8 febbraio 2011 (doc. 13), con cui ha preteso il pagamento di
Fr. 2'327,85 per i premi scoperti e di Fr. 80.- per spese amministrative, oltre
agli interessi di mora.
La debitrice si è
opposta a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione
della decisione del 17 marzo 2011 (doc. 14), in cui gli interessi maturati sono
stati cifrati in Fr. 63,15.
Con la decisione su
opposizione, la Cassa malati ha ribadito la propria pretesa creditoria.
5.
L'assicuratore,
con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche degli
interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 31 agosto 2010 (termine
entro cui è stato fissato il pagamento della somma di Fr. 2'327,85 stabilita
con il conteggio n. __________ del 10 luglio 2010).
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale
può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo
l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle
prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il
suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e
cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, però,
l'assicuratore fissava nei suoi conteggi dei termini più ampi per il pagamento
dei premi (per esempio, il premio per febbraio, fissato e notificato il 9
gennaio 2010, doveva essere pagato non entro il 31 gennaio 2010, bensì entro il
28.
febbraio 2010) e quindi tali termini fanno stato per il conteggio degli interessi
di ritardo.
Stante però la
complicazione sorta con i differenti conteggi inviati all'assicurata chiedenti
dei premi diversi a dipendenza del sussidio cantonale accordatole, gli interessi
decorrono quindi, per praticità e come stabilito dalla Cassa malati stessa,
dalla scadenza del termine di pagamento da quest'ultima fissata con il citato
conteggio del 10 luglio 2010 (doc. 9), in cui il termine per versare il saldo
di Fr. 2'327,85 per i premi modificati dal 1° gennaio al 31 luglio 2010 scadeva
il 31 agosto 2010.
6.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato
e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati
contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è
stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino
al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art.
90.
cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato.
In concreto, per
l'art. 14.3 del __________ secondo la LAMal le spese di CO 1 per richiami ed
esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
Con la decisione su
opposizione la Cassa malati ha imputato all'assicurata l'importo di Fr. 80.- a
titolo di spese amministrative.
Il Tribunale evidenzia
che in parte queste spese sono dovute perché l'assicuratore malattia ha
commesso l'errore di imputare all'assicurata un sussidio maggiore rispetto a
quello effettivo di diritto comunicatole dalla Cassa cantonale di compensazione.
Inoltre, il conteggio
n. __________ del 10 luglio 2010 (doc. 9) è (totalmente) incomprensibile non
solo ad una persona inesperta come la ricorrente e quindi all'invito di saldare
la cifra non indifferente di oltre Fr. 2'000.- difficilmente veniva dato
seguito.
Comunque, dette spese sono
in parte dovute anche per colpa dell'assicurata medesima, che non ha pagato
quanto richiesto nei termini.
Tutto ben considerato,
poiché la cifra richiesta è proporzionata al credito e trova il suo fondamento
nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 14.3 del __________ della Cassa malati,
essa deve essere confermata ed accollata all'assicurata debitrice.
7.
L'assicuratore
ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 70.-).
Con sentenza K 114/03
del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
"
10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione
delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse
sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In
mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto
esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione,
nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226
consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”
Come rettamente
evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf
die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)").
Non essendo dunque oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese
(Fr. 70.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico
della debitrice escussa.
8.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva
per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla
propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a
rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
9.
In
queste condizioni, il debito complessivo a carico della ricorrente ammonta a
Fr. 2'327,85 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2010, a cui si aggiungono Fr. 80.- di spese amministrative.
Pertanto, l'opposizione al PE n. __________
dell'8 febbraio 2011 emanato dall'U__________di __________ è definitivamente rigettata
limitatamente alle cifre appena esposte.
Contro il rifiuto della Cassa malati di
accordare all'assicurata un pagamento rateale di Fr. 50.- al mese per
rimborsare il suo debito questo Tribunale nulla può fare, se non suggerire
all'interessata di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere
un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.
Il ricorso deve quindi
essere respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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