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Decisione

36.2011.75

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 febbraio 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i premi già pagati dall'interessata (Fr. 372,20 [gennaio 2010] + Fr. 372,20

[febbraio 2010] + Fr. 73,85 [giugno 2010] + Fr. 73,85 [luglio 2010] = Fr.

892,10) e l'importo invece teoricamente dovuto per i premi da gennaio ad agosto

2010 (Fr. 355,60 x 8 mesi + Fr. 375,15 [rimborsati all'assicurata in base al

conteggio del 10 aprile 2010] = Fr. 3'219,95), la somma ancora scoperta per

gennaio-agosto 2010 è di Fr. 2'327,85.

Ne discende che l'assicurata

va condannata al pagamento di Fr. 2'327,85 oltre alle spese di Fr. 80.- per i

vari solleciti ed agli interessi di mora del 5%, con conseguente rigetto

dell'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ per l'importo preteso.

D. Con

ricorso del 3 ottobre 2011 (doc. I) RI 1 ha evidenziato che a seguito di un

errore della sua Cassa malati, ora ella si trova a dovere fare fronte a degli

arretrati importanti, che però non riesce a saldare vista la sua precaria

situazione finanziaria, tanto che ha proposto di rimborsare la somma dovuta con

rate mensili di Fr. 50.- l'una, ma l'assicuratore non ha accettato.

Il 13 ottobre 2011 (doc.

IIIbis) la Cassa malati ha sottoposto alla ricorrente un piano di rimborso in

sei rate da Fr. 423,50, a cui la debitrice non ha dato seguito non avendone i

mezzi (doc. III).

E. Nella

risposta del 26 ottobre 2011 (doc. V) la Cassa malati ha proposto di respingere

il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, adducendo sostanzialmente le

medesime motivazioni ivi esposte e ribadendo infine l'impossibilità di

accordare una rateizzazione del debito alle condizioni proposte dalla ricorrente.

F. Nello

scritto del 2 novembre 2011 (doc. VII) l'assicurata ha spiegato come si è giunti

- senza sua colpa, ma di CO 1, che ha così cagionato anche le spese ora

accollatele - al mancato pagamento della somma pretesa dall'assicuratore. La

ricorrente ha poi specificato i suoi redditi (Fr. 1'040.- [rendita

d'invalidità] + Fr. 2'100.- [contributi alimentari dell'ex marito]) e le sue

spese mensili (Fr. 1'750.- [affitto] + Fr. 50.- [posteggio] + Fr. 392.- [Cassa

malati] + Fr. 250.- [luce e telefono] + Fr. 50.- [partecipazione a spese

mediche] + Fr. 250.- [tasse e AVS] + Fr. 80.- [benzina]), concludendo che con i

Fr. 320.- che le restano per vivere ogni mese non le è possibile saldare il debito

verso la sua Cassa malati come da essa preteso, se non con Fr. 50.- al mese.

L'assicuratore non ha formulato ulteriori

osservazioni (doc. VIII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a giusta ragione la Cassa malati CO

1.

ha preteso dalla ricorrente il pagamento dei premi LAMal per l'anno 2010 (da

gennaio ad agosto), oltre alle spese amministrative cagionate ed agli interessi

maturati dal 31 agosto 2010, così pure le spese esecutive.

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le

regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.

2).

Per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).

Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora

compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

La partecipazione ai

costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei

costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv.

3.

LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale.

A norma dell'art. 64a

cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine

supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L'art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo

l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i

premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se

l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare

una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo

distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se

l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal

sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato

è in mora ai sensi dell'articolo 64a

cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all'art. 105b capoverso

1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se

l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le

somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute

all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare

l'assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può

cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7

capoversi 1 e 2 della legge.

4.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento

di un importo di Fr. 2'327,85 su cui maturano gli interessi di mora del 5% dal 31

agosto 2010, di Fr. 80.- per spese amministrative e di Fr. 70.- per spese esecutive.

È vero, la Cassa

malati ha commesso un errore nel mese di aprile 2010, quando le è stato

comunicato dal competente ufficio cantonale per la verifica del diritto alla riduzione

dei premi (Cassa cantonale di compensazione) che anche la ricorrente rientrava

fra questi beneficiari. Tuttavia, l'assicuratore malattia ha erroneamente computato

all'assicurata un sussidio di Fr. 298,35 al mese, anziché la cifra di Fr. 16,60

prevista dal Cantone Ticino.

Ciò ha comportato che

per i mesi di maggio, giugno e luglio 2010 (doc. 6) CO 1 ha fatturato

all'interessata dei premi mensili netti di Fr. 73,85 (Fr. 372,20 - Fr. 298,35),

che quest'ultima ha saldato per giugno e luglio.

Poi, accortasi

dell'errore, nel mese di luglio 2010 la Cassa malati ha inviato all'assicurata

un nuovo premio per agosto (Fr. 355,60) e ha calcolato la differenza dovuta a

suo favore (Fr. 2'327,85) per i precedenti mesi in cui le è stato concesso un

sussidio maggiore rispettivamente per i primi quattro mesi dell'anno in cui ha

pagato i premi interi (doc. 9). Nello scritto inviatole a fine mese

l'assicuratore ha infatti spiegato alla ricorrente che il suo diritto alla

riduzione dei premi era di Fr. 16,60 al mese e che quindi le polizze di

versamento ricevute in precedenza non erano esatte (doc. 8).

Questo Tribunale

rileva che l'importo dei premi richiesto dalla Cassa malati alla ricorrente è

corretto e corrisponde alla differenza fra, da un lato, il premio mensile netto

(Fr. 372,20 - Fr. 16,60) calcolato per il periodo da gennaio ad agosto 2010 (Fr.

355,60 x 8 mesi) sommato al rimborso di Fr. 375,15 che la Cassa malati ha concesso

alla ricorrente il 10 aprile 2010 (doc. 6) sui premi di gennaio e febbraio 2010

pagati per intero e, d'altro lato, i pagamenti nel frattempo intervenuti da

parte dell'assicurata sui premi da gennaio ad agosto 2010 (2 mesi a premio

pieno di Fr. 372,20 e 2 mesi a premio al netto della prima riduzione di premio

concessa, ossia a Fr. 73,85).

In altre parole, il

confronto è stato fatto fra l'importo totale di Fr. 3'219,95 dovuto su otto

mesi compreso il rimborso di Fr. 375,15 e l'ammontare di Fr. 892,10 pagato

dalla ricorrente nel periodo in esame come da conteggio della Cassa figurante nella

decisione impugnata (doc. A).

La Cassa malati

resistente ha osservato - e la ricorrente non ha contestato questa circostanza

- che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata

il 23 ottobre 2010 mediante un'ingiunzione (doc. 10) e decorso infruttuoso

anche questo termine di diffida scadente l'11 novembre 2010, essa ha fatto

spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________

di __________ l'8 febbraio 2011 (doc. 13), con cui ha preteso il pagamento di

Fr. 2'327,85 per i premi scoperti e di Fr. 80.- per spese amministrative, oltre

agli interessi di mora.

La debitrice si è

opposta a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione

della decisione del 17 marzo 2011 (doc. 14), in cui gli interessi maturati sono

stati cifrati in Fr. 63,15.

Con la decisione su

opposizione, la Cassa malati ha ribadito la propria pretesa creditoria.

5.

L'assicuratore,

con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche degli

interessi di mora del 5% sui premi arretrati, e meglio dal 31 agosto 2010 (termine

entro cui è stato fissato il pagamento della somma di Fr. 2'327,85 stabilita

con il conteggio n. __________ del 10 luglio 2010).

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale

può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo

l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle

prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il

suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e

cessa alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, però,

l'assicuratore fissava nei suoi conteggi dei termini più ampi per il pagamento

dei premi (per esempio, il premio per febbraio, fissato e notificato il 9

gennaio 2010, doveva essere pagato non entro il 31 gennaio 2010, bensì entro il

28.

febbraio 2010) e quindi tali termini fanno stato per il conteggio degli interessi

di ritardo.

Stante però la

complicazione sorta con i differenti conteggi inviati all'assicurata chiedenti

dei premi diversi a dipendenza del sussidio cantonale accordatole, gli interessi

decorrono quindi, per praticità e come stabilito dalla Cassa malati stessa,

dalla scadenza del termine di pagamento da quest'ultima fissata con il citato

conteggio del 10 luglio 2010 (doc. 9), in cui il termine per versare il saldo

di Fr. 2'327,85 per i premi modificati dal 1° gennaio al 31 luglio 2010 scadeva

il 31 agosto 2010.

6.

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato

e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è

stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino

al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art.

90.

cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato.

In concreto, per

l'art. 14.3 del __________ secondo la LAMal le spese di CO 1 per richiami ed

esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

Con la decisione su

opposizione la Cassa malati ha imputato all'assicurata l'importo di Fr. 80.- a

titolo di spese amministrative.

Il Tribunale evidenzia

che in parte queste spese sono dovute perché l'assicuratore malattia ha

commesso l'errore di imputare all'assicurata un sussidio maggiore rispetto a

quello effettivo di diritto comunicatole dalla Cassa cantonale di compensazione.

Inoltre, il conteggio

n. __________ del 10 luglio 2010 (doc. 9) è (totalmente) incomprensibile non

solo ad una persona inesperta come la ricorrente e quindi all'invito di saldare

la cifra non indifferente di oltre Fr. 2'000.- difficilmente veniva dato

seguito.

Comunque, dette spese sono

in parte dovute anche per colpa dell'assicurata medesima, che non ha pagato

quanto richiesto nei termini.

Tutto ben considerato,

poiché la cifra richiesta è proporzionata al credito e trova il suo fondamento

nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 14.3 del __________ della Cassa malati,

essa deve essere confermata ed accollata all'assicurata debitrice.

7.

L'assicuratore

ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 70.-).

Con sentenza K 114/03

del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione

delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse

sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In

mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto

esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione,

nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226

consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

Come rettamente

evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)").

Non essendo dunque oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese

(Fr. 70.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico

della debitrice escussa.

8.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare

un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce

precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva

per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla

propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a

rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

9.

In

queste condizioni, il debito complessivo a carico della ricorrente ammonta a

Fr. 2'327,85 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2010, a cui si aggiungono Fr. 80.- di spese amministrative.

Pertanto, l'opposizione al PE n. __________

dell'8 febbraio 2011 emanato dall'U__________di __________ è definitivamente rigettata

limitatamente alle cifre appena esposte.

Contro il rifiuto della Cassa malati di

accordare all'assicurata un pagamento rateale di Fr. 50.- al mese per

rimborsare il suo debito questo Tribunale nulla può fare, se non suggerire

all'interessata di rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere

un aiuto concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.

Il ricorso deve quindi

essere respinto e la decisione impugnata integralmente confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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