36.2011.78
Rigetto dell'opposizione di un PE per premi non pagati. Accertamento del domicilio in Svizzera e del conseguente obbligo assicurativo contro le malattie nel nostro Paese
27 gennaio 2012Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2011.78
Data decisione, Autorità:
27.01.2012, TCA
Titolo:
Rigetto dell'opposizione di un PE per premi non pagati. Accertamento del domicilio in Svizzera e del conseguente obbligo assicurativo contro le malattie nel nostro Paese
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
COPERTURA OBBLIGATORIA
DIRITTO DI OPZIONE
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DOMICILIO
art. 23 CC
art. 24 CC
art. 3 LAMAL
art. 61 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 26 LPGA
art. 1 cpv. 1 OAMAL
art. 2 cpv. 6 OAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105b cpv. 3 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.78
cs
Lugano
26 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è assicurata presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie dal 1° gennaio 2007 (cfr. doc. 18).
Dopo
aver accertato il mancato pagamento dei premi dei mesi di gennaio, febbraio,
giugno e luglio 2010, la Cassa ha avviato nei confronti dell’assicurata una
procedura esecutiva, sfociata nell’emissione del precetto esecutivo n. __________
del 25 marzo 2011 dell’UEF di __________ per un importo di fr. 905.60 per premi
in arretrato, fr. 70 di spese amministrative, fr. 50 di spese esecutive e gli
interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
B. Con
decisione formale del 4 maggio 2011, confermata dalla decisione su opposizione
del 23 settembre 2011, CO 1 ha ribadito la condanna dell’interessata al
pagamento dell’importo complessivo di fr. 975.60 oltre agli interessi al 5% dal
1° maggio 2010 ed ha rigettato l’opposizione al citato precetto esecutivo (doc.
A1).
C. RI
1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc.
I). L’insorgente, pur ammettendo di essere stata affiliata ad CO 1, afferma di
non aver più pagato i premi a causa delle sue difficoltà finanziarie e di aver
deciso di affiliarsi contro le malattie in Italia dove è domiciliata. Dopo aver
criticato il sistema svizzero di assegnazione dei sussidi per il pagamento dei
premi che non terrebbe conto dell’affitto da pagare, del leasing, del cibo e
delle bollette a carico degli assicurati, la ricorrente rileva di essere
residente in __________ ma di aver tenuto, per un determinato periodo,
l’indirizzo della corrispondenza in Svizzera, presso i genitori. L’interessata
afferma che la residenza presso i genitori “è solo ed esclusivamente per la
corrispondenza Svizzera (comunicazioni di lavoro, imposte, assicurazione auto,
associazione ATAM), per pagare le tasse cantonali e comunali (essendo comunque
di nazionalità Svizzera nonostante la residenza __________) e per
l’assicurazione veicoli a motore”, ma che non vive, non mangia, non dorme e
non consuma presso di loro. L’insorgente evidenzia inoltre che in passato parte
dei premi erano stati pagati dalla madre e che la copertura sanitaria __________
è sufficiente.
D. Con
risposta del 7 novembre 2011 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
E. Il
21 novembre 2011 l’assicuratore ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VI),
sulla quale l’assicurata si è espressa il 6 dicembre 2011 (doc. VIII).
F. Il
13 dicembre 2011 il TCA ha posto alcune domande all’insorgente (doc. IX). Le
risposte (doc. X) sono state trasmesse all’assicuratore (doc. XI).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv.
3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia)
e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale)
(cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza
ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne
stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
L’art.
64a LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in
concreto, prevede quanto segue.
A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello
stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte
salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
L’art.
64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
A
norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
L’art.
105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in
concreto, prevede quanto segue.
Per
l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
L’art.
105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine
impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al
debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali
pagamenti arretrati.
Per
l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato.
L'art.
90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
3. Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede alla
ricorrente il pagamento di un importo complessivo di fr. 975.60 (905.60 per i
premi di gennaio, febbraio, giugno e luglio 2010 e fr. 70 per spese amministrative),
oltre alle spese esecutive ed agli interessi al 5% dal 1° maggio 2010.
Di
per sé, l’importo di fr. 905.60, concernente l’ammontare dovuto nel 2010 per 4
premi mensili, sulla base di una franchigia di fr. 2'500 (cfr. risposta doc. IV,
consid. 2.1) è corretto (fr. 226.40 per 4 mesi, cfr. doc. 2).
L’interessata,
di nazionalità __________ e svizzera, del resto non contesta l’ammontare del
debito, bensì la sua sussistenza, rilevando di non dover essere più assicurata
presso la convenuta, essendo domiciliata in __________ ed essendo affiliata
contro le malattie nel suo nuovo Paese di residenza.
4. A
questo proposito va rammentato che il 1° gennaio 2002 è entrato in vigore
l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione
Europea (ALC). L’ALC prevede che di principio gli assicurati sono soggetti alla
legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui
lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).
Nell’ambito
dell’assoggettamento all'assicurazione malattie, per alcuni Paesi vige tuttavia
il diritto di opzione, nel senso che i cittadini di Paesi membri dell'Unione
europea residenti in questi Paesi possono scegliere l'assicurazione del loro
luogo di residenza.
Fatti
I lavoratori
frontalieri ed i loro familiari residenti in __________ possono dunque optare
per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC,
infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati
dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema
sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.
Questa facoltà è
accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.
La decisione di
aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve
essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al
diritto svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza
sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",
in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit
d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre
circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour
les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag.
33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al
sistema sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari
residenti in quello stesso Stato.
A questo proposito
l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:
"
o) nell’allegato VI
è aggiunto il testo seguente:
(…)
3. Assicurazione
obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le
disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si
applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
i) le persone
soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del
regolamento;
ii) le persone
per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;
iii) le persone
che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;
iv) i familiari
delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o
dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di
quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:
Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;
v) i familiari
delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che
risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia
svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:
Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.
Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in
conformità con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone
citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate
dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei
seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di
malattia:
Germania, Austria, Francia, Italia e –
nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi
contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.
La domanda
aa) dev’essere
presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera;
quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine,
l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione
obbligatoria;
bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso
stato."
La
Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.
A
norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo
d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità
europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera
circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere
coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un
soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
5.In concreto l’insorgente, che afferma di
essere domiciliata in __________, per potersi affiliare al sistema sanitario
italiano in luogo di quello svizzero, avrebbe dovuto esercitare il suo diritto
di opzione entro tre mesi dalla partenza per l’estero. Dalle tavole processuali
emerge che, nel periodo oggetto del contendere (gennaio-luglio 2010), e in
quello precedente, l’interessata non ha esercitato il suo diritto (cfr. in
particolare il doc. 17 e 11).
Tuttavia,
ciò non è ancora sufficiente per ritenere che la ricorrente vada assicurata in
Svizzera. Infatti l’autorità cantonale ha recentemente avviato una (nuova)
procedura di sanatoria, conclusasi il 31 dicembre 2011, per coloro che dal 1°
giugno 2008 al 30 settembre 2010 hanno ricevuto il permesso “G” e non sono stati
oggetto della precedente sanatoria e il TCA con sentenza 36.2011.64 del 14
novembre 2011 l’ha estesa anche a coloro che in quel periodo si sono trovati in
una delle situazioni che permettono, nuovamente, di far valere il diritto di
opzione ma non lo hanno esercitato.
La
questione circa l’eventuale tempestività dell’esercizio del diritto d’opzione
non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, per i motivi che seguono,
l’interessata, nel periodo oggetto del contendere, era comunque domiciliata in
Svizzera.
6. Ai
sensi dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):
"
1 Ogni persona domiciliata in
Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale
per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o
dalla nascita in Svizzera.
Considerandi
2.
Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione,
segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.
3.
Può
estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in
Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno
la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).
b. lavorano
all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4.
L’obbligo
d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni
consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare
(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”
A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi
degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero
(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della
legge.”
L’art. 23 CC prevede che:
"
1.
Il domicilio di una persona è nel
luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.
Nessuno
può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3.
Questa
disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per
l’art. 24 CC
"
1.
Il domicilio di una persona,
stabilito che sia, continua a sussistere
fino a che essa non ne abbia acquistato
un altro.
2.
Si
considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,
quando non possa essere provato un
domicilio precedente o quando
essa abbia abbandonato il suo domicilio
all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova
abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre
il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste
un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,
pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125
V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,
pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
7.
In
concreto dalle tavole processuali emerge che l’interessata, il 19 febbraio 2005, ha sottoscritto un contratto di locazione, con effetto dal 1° marzo 2005, per un immobile sito
a __________, __________ (doc. A6). Il 7 giugno 2011 il Comune di __________ ha
rilasciato un attestato che certifica la residenza della ricorrente nel citato
Comune dal 21 aprile 2005 (doc. A2, cfr. anche doc. A3). L’insorgente ha
prodotto anche un certificato di attribuzione del numero di codice fiscale
dell’Agenzia delle entrate datato 10 luglio 2003 (doc. A5).
Questa
documentazione non è tuttavia sufficiente per rendere verosimile la
costituzione del domicilio all’estero nel corso del 2005 o negli anni
precedenti.
Infatti,
il 7 novembre 2006, ossia molto tempo dopo l’inizio della locazione
dell’immobile in Italia, la ricorrente stessa ha compilato e sottoscritto la
proposta d’assicurazione presso CO 1 indicando quale “domicilio legale __________”
(doc. 18) e quale medico di famiglia il dr. __________ di __________ (doc. 18).
Sulla base della citata proposta CO 1 ha notificato all’IAS il cambio d’assicuratore
(doc. 18).
Ciò
conferma la volontà dell’assicurata, riconoscibile da terzi, di fare di __________
il luogo del suo domicilio.
Successivamente
l’insorgente ha pagato in gran parte i premi assicurativi e solo il 6 giugno 2011 ha notificato al Comune di __________ la sua partenza per il Comune di __________ (__________,
doc. 13). Si tratta della data che lo stesso Comune di __________ ha comunicato
all’IAS quale giorno di partenza per l’estero (doc. 17).
Inoltre,
la stessa insorgente, ha notificato la disdetta dall’assicurazione ad CO 1 solo
il 29 settembre 2011 (doc. 14).
Un
ulteriore indizio che fa propendere per il domicilio in Svizzera, perlomeno
fino al mese di giugno 2011, è il fatto che la ricorrente ha ammesso di aver continuato
a pagare nel nostro Paese le imposte comunali e cantonali e l’assicurazione del
veicolo a motore.
Indipendentemente
dalle motivazioni invocate dalla medesima insorgente (possibilità di rateizzare
il pagamento in Svizzera), questo aspetto rafforza la convinzione che il luogo
di domicilio fosse __________.
La
circostanza che in realtà l’insorgente ha costituito il suo domicilio
all’estero solo dal 6 giugno 2011 trova conforto anche nella dichiarazione del
notaio Dott. __________, il quale in uno scritto del 9 agosto 2011 alla Banca __________
a proposito di un finanziamento a nome della ricorrente e di __________, ha
affermato di aver ricevuto incarico di predisporre un atto di
compravendita a loro favore dell’immobile offerto in garanzia (doc. A8). Essi
sono pertanto divenuti (o diventeranno) proprietari di un immobile in __________
successivamente al 6 giugno 2011.
Interpellata
dal TCA la ricorrente non ha fornito ulteriori indizi a favore della sua tesi e
non ha indicato altre date rispetto a quelle appena esposte (cfr. doc. X). Questo
Tribunale, anche alla luce delle risposte fornite dalla ricorrente, deve
evidenziare che una volta scelto un luogo di domicilio, la persona assicurata
deve assumersene pure (tutti) gli oneri.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il TCA deve concludere che, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, l’interessata, nel periodo
oggetto del contendere (gennaio – luglio 2010) era domiciliata in Svizzera,
dove, in applicazione dell’art. 3 LAMal, era obbligatoriamente assicurata
contro le malattie.
La
richiesta dell’assicuratore di condannarla al pagamento dell’importo di fr.
905.60
va confermata.
8.
La
Cassa chiede anche che l’insorgente paghi le spese amministrative ed esecutive.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio
2006.
al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati.
L’art.
90.
cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art.
105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato
cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un
pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Nel
caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal
prevede che spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della
persona assicurata (doc. VI).
In
concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che
non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento
negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo
la LAMal, vanno confermate.
Per
quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del
22.
luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha
affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state
poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che
contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del
debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale
anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e
dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste
spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le
sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22
luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non
essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,
K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).
Per
cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione.
9.
Infine,
l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 1° maggio 2010 sull’importo di fr.
905.60
per complessivi fr. 45.65 dal 1° maggio 2010 al 4 maggio 2011 (data
della decisione formale).
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal; cfr. anche Kieser,
in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 378 ad art. 26,
n. 12 e pag. 392, n. 50 ad art. 26).
Nel
caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnata a solvere
all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli
interessi sono, di massima, dovuti.
Tuttavia gli interessi
sui premi dei mesi di giugno e luglio 2010 non possono essere chiesti già dal
mese di maggio di quell’anno, non essendo, a quel momento, dovuti. Considerato
che i premi vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui
premi per questi due mesi possono essere chiesti solo dal 1° giugno 2010,
rispettivamente dal 1° luglio 2010.
Ne segue che gli
interessi al 5% dal 1° maggio 2010, come stabilito dall’assicuratore (data più
favorevole alla ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 452.80 (226.40
X 2, mesi di gennaio e febbraio), mentre dal 1° giugno 2010 sono dovuti su fr.
679.20
(452.80 + 226.40) e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60 (679.20 + 226.40),
fino al 4 maggio 2011, data della decisione formale.
In
questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzialmente accolto.
Per
quanto concerne l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 25
marzo 2011, essa va definitivamente rigettata per un importo complessivo di fr.
975.60
oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr.
452.
, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010
su fr. 905.60 (in questo caso senza fermarsi al 4 maggio 2011 giacché con la
decisione formale e su opposizione il rigetto dell’opposizione per quanto
concerne gli interessi, a differenza della condanna al pagamento dell’importo
complessivo, non è limitato nel tempo, doc. 9) .
Infine,
per quanto concerne la richiesta dell’insorgente di pagare l’importo in rate
mensili di fr. 100.--, va evidenziato che non essendo oggetto della decisione
su opposizione il TCA non può esprimersi in merito. Spetterà all’assicuratore
prendere posizione su questo aspetto con un provvedimento separato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§
La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannata a pagare ad
CO 1 un importo di fr. 975.60 oltre a interessi al 5% dal 1° maggio 2010
al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr.
679.20 e dal 1° luglio 2010 al 4 maggio 2011 su fr. 905.60.
§§
L’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 25 marzo 2011 è
rigettata in via definitiva per l’importo complessivo di fr. 975.60 oltre
interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno
2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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