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Decisione

36.2011.78

Rigetto dell'opposizione di un PE per premi non pagati. Accertamento del domicilio in Svizzera e del conseguente obbligo assicurativo contro le malattie nel nostro Paese

27 gennaio 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori

frontalieri ed i loro familiari residenti in __________ possono dunque optare

per il regime assicurativo dello Stato di residenza. In virtù dell'ALC,

infatti, i cittadini di Paesi membri dell’UE possono essere esentati

dall'assicurazione obbligatoria svizzera, semplicemente optando per il sistema

sanitario nazionale o assicurativo del loro Paese di residenza.

Questa facoltà è

accordata in particolare ai residenti in Francia, Germania, Austria ed Italia.

La decisione di

aderire alla copertura assicurativa del servizio sanitario nazionale deve

essere formulata entro tre mesi a contare dall'inizio dell'assoggettamento al

diritto svizzero (principio dell' "opting out", cfr. "Accordo sulla libera circolazione delle persone e sicurezza

sociale con particolare riferimento ai rapporti fra Svizzera ed Italia",

in RDAT I-2002, pag. 30, si veda inoltre Guylaine Riondel Besson: Le droit

d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre

circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour

les assurés, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 42-2009 pag.

33 e segg.). La domanda di aderire (o rimanere) al

sistema sanitario dello Stato di residenza esplica effetti anche per familiari

residenti in quello stesso Stato.

A questo proposito

l’Allegato II all’ALC, Sezione A, punto 1, lett. o prevede:

"

o) nell’allegato VI

è aggiunto il testo seguente:

(…)

3. Assicurazione

obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a) Le

disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malattia obbligatoria si

applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:

i) le persone

soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del

regolamento;

ii) le persone

per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento;

iii) le persone

che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera;

iv) i familiari

delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o

dipendente che risiede in Svizzera ed è assicurato nel regime assicurativo di

quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:

Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia e Regno Unito;

v) i familiari

delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che

risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia

svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati:

Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito.

Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in

conformità con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le persone

citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate

dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei

seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di

malattia:

Germania, Austria, Francia, Italia e –

nei casi di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, nei casi

contemplati alla lettera a), punto ii), Portogallo.

La domanda

aa) dev’essere

presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera;

quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termine,

l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria;

bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso

stato."

La

Svizzera ha recepito questo motivo di esonero nel diritto nazionale.

A

norma dell’art. 2 cpv. 6 OAMal a domanda, sono esentate dall’obbligo

d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità

europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera

circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere

coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un

soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

5.In concreto l’insorgente, che afferma di

essere domiciliata in __________, per potersi affiliare al sistema sanitario

italiano in luogo di quello svizzero, avrebbe dovuto esercitare il suo diritto

di opzione entro tre mesi dalla partenza per l’estero. Dalle tavole processuali

emerge che, nel periodo oggetto del contendere (gennaio-luglio 2010), e in

quello precedente, l’interessata non ha esercitato il suo diritto (cfr. in

particolare il doc. 17 e 11).

Tuttavia,

ciò non è ancora sufficiente per ritenere che la ricorrente vada assicurata in

Svizzera. Infatti l’autorità cantonale ha recentemente avviato una (nuova)

procedura di sanatoria, conclusasi il 31 dicembre 2011, per coloro che dal 1°

giugno 2008 al 30 settembre 2010 hanno ricevuto il permesso “G” e non sono stati

oggetto della precedente sanatoria e il TCA con sentenza 36.2011.64 del 14

novembre 2011 l’ha estesa anche a coloro che in quel periodo si sono trovati in

una delle situazioni che permettono, nuovamente, di far valere il diritto di

opzione ma non lo hanno esercitato.

La

questione circa l’eventuale tempestività dell’esercizio del diritto d’opzione

non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, per i motivi che seguono,

l’interessata, nel periodo oggetto del contendere, era comunque domiciliata in

Svizzera.

6. Ai

sensi dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):

"

1 Ogni persona domiciliata in

Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale

per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o

dalla nascita in Svizzera.

Considerandi

2.

Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione,

segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni

di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

3.

Può

estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in

Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno

la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano

all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4.

L’obbligo

d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni

consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare

(LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”

A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi

degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero

(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della

legge.”

L’art. 23 CC prevede che:

"

1.

Il domicilio di una persona è nel

luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2.

Nessuno

può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3.

Questa

disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

Per

l’art. 24 CC

"

1.

Il domicilio di una persona,

stabilito che sia, continua a sussistere

fino a che essa non ne abbia acquistato

un altro.

2.

Si

considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora,

quando non possa essere provato un

domicilio precedente o quando

essa abbia abbandonato il suo domicilio

all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007,

pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125

V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1,

pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

7.

In

concreto dalle tavole processuali emerge che l’interessata, il 19 febbraio 2005, ha sottoscritto un contratto di locazione, con effetto dal 1° marzo 2005, per un immobile sito

a __________, __________ (doc. A6). Il 7 giugno 2011 il Comune di __________ ha

rilasciato un attestato che certifica la residenza della ricorrente nel citato

Comune dal 21 aprile 2005 (doc. A2, cfr. anche doc. A3). L’insorgente ha

prodotto anche un certificato di attribuzione del numero di codice fiscale

dell’Agenzia delle entrate datato 10 luglio 2003 (doc. A5).

Questa

documentazione non è tuttavia sufficiente per rendere verosimile la

costituzione del domicilio all’estero nel corso del 2005 o negli anni

precedenti.

Infatti,

il 7 novembre 2006, ossia molto tempo dopo l’inizio della locazione

dell’immobile in Italia, la ricorrente stessa ha compilato e sottoscritto la

proposta d’assicurazione presso CO 1 indicando quale “domicilio legale __________”

(doc. 18) e quale medico di famiglia il dr. __________ di __________ (doc. 18).

Sulla base della citata proposta CO 1 ha notificato all’IAS il cambio d’assicuratore

(doc. 18).

Ciò

conferma la volontà dell’assicurata, riconoscibile da terzi, di fare di __________

il luogo del suo domicilio.

Successivamente

l’insorgente ha pagato in gran parte i premi assicurativi e solo il 6 giugno 2011 ha notificato al Comune di __________ la sua partenza per il Comune di __________ (__________,

doc. 13). Si tratta della data che lo stesso Comune di __________ ha comunicato

all’IAS quale giorno di partenza per l’estero (doc. 17).

Inoltre,

la stessa insorgente, ha notificato la disdetta dall’assicurazione ad CO 1 solo

il 29 settembre 2011 (doc. 14).

Un

ulteriore indizio che fa propendere per il domicilio in Svizzera, perlomeno

fino al mese di giugno 2011, è il fatto che la ricorrente ha ammesso di aver continuato

a pagare nel nostro Paese le imposte comunali e cantonali e l’assicurazione del

veicolo a motore.

Indipendentemente

dalle motivazioni invocate dalla medesima insorgente (possibilità di rateizzare

il pagamento in Svizzera), questo aspetto rafforza la convinzione che il luogo

di domicilio fosse __________.

La

circostanza che in realtà l’insorgente ha costituito il suo domicilio

all’estero solo dal 6 giugno 2011 trova conforto anche nella dichiarazione del

notaio Dott. __________, il quale in uno scritto del 9 agosto 2011 alla Banca __________

a proposito di un finanziamento a nome della ricorrente e di __________, ha

affermato di aver ricevuto incarico di predisporre un atto di

compravendita a loro favore dell’immobile offerto in garanzia (doc. A8). Essi

sono pertanto divenuti (o diventeranno) proprietari di un immobile in __________

successivamente al 6 giugno 2011.

Interpellata

dal TCA la ricorrente non ha fornito ulteriori indizi a favore della sua tesi e

non ha indicato altre date rispetto a quelle appena esposte (cfr. doc. X). Questo

Tribunale, anche alla luce delle risposte fornite dalla ricorrente, deve

evidenziare che una volta scelto un luogo di domicilio, la persona assicurata

deve assumersene pure (tutti) gli oneri.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il TCA deve concludere che, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, l’interessata, nel periodo

oggetto del contendere (gennaio – luglio 2010) era domiciliata in Svizzera,

dove, in applicazione dell’art. 3 LAMal, era obbligatoriamente assicurata

contro le malattie.

La

richiesta dell’assicuratore di condannarla al pagamento dell’importo di fr.

905.60

va confermata.

8.

La

Cassa chiede anche che l’insorgente paghi le spese amministrative ed esecutive.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio

2006.

al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati.

L’art.

90.

cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art.

105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato

cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Nel

caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal

prevede che spese della CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della

persona assicurata (doc. VI).

In

concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che

non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento

negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo

la LAMal, vanno confermate.

Per

quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del

22.

luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha

affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state

poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-, che

contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del

debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale

anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e

dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui

l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."

Queste

spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le

sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22

luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,

K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).

Per

cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione.

9.

Infine,

l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 1° maggio 2010 sull’importo di fr.

905.60

per complessivi fr. 45.65 dal 1° maggio 2010 al 4 maggio 2011 (data

della decisione formale).

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal; cfr. anche Kieser,

in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 378 ad art. 26,

n. 12 e pag. 392, n. 50 ad art. 26).

Nel

caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnata a solvere

all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli

interessi sono, di massima, dovuti.

Tuttavia gli interessi

sui premi dei mesi di giugno e luglio 2010 non possono essere chiesti già dal

mese di maggio di quell’anno, non essendo, a quel momento, dovuti. Considerato

che i premi vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente, gli interessi sui

premi per questi due mesi possono essere chiesti solo dal 1° giugno 2010,

rispettivamente dal 1° luglio 2010.

Ne segue che gli

interessi al 5% dal 1° maggio 2010, come stabilito dall’assicuratore (data più

favorevole alla ricorrente), possono essere chiesti solo su fr. 452.80 (226.40

X 2, mesi di gennaio e febbraio), mentre dal 1° giugno 2010 sono dovuti su fr.

679.20

(452.80 + 226.40) e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60 (679.20 + 226.40),

fino al 4 maggio 2011, data della decisione formale.

In

questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzialmente accolto.

Per

quanto concerne l’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 25

marzo 2011, essa va definitivamente rigettata per un importo complessivo di fr.

975.60

oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr.

452.

, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010

su fr. 905.60 (in questo caso senza fermarsi al 4 maggio 2011 giacché con la

decisione formale e su opposizione il rigetto dell’opposizione per quanto

concerne gli interessi, a differenza della condanna al pagamento dell’importo

complessivo, non è limitato nel tempo, doc. 9) .

Infine,

per quanto concerne la richiesta dell’insorgente di pagare l’importo in rate

mensili di fr. 100.--, va evidenziato che non essendo oggetto della decisione

su opposizione il TCA non può esprimersi in merito. Spetterà all’assicuratore

prendere posizione su questo aspetto con un provvedimento separato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 è condannata a pagare ad

CO 1 un importo di fr. 975.60 oltre a interessi al 5% dal 1° maggio 2010

al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno 2010 al 30 giugno 2010 su fr.

679.20 e dal 1° luglio 2010 al 4 maggio 2011 su fr. 905.60.

§§

L’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di __________ del 25 marzo 2011 è

rigettata in via definitiva per l’importo complessivo di fr. 975.60 oltre

interessi al 5% dal 1° maggio 2010 al 31 maggio 2010 su fr. 452.80, dal 1° giugno

2010 al 30 giugno 2010 su fr. 679.20 e dal 1° luglio 2010 su fr. 905.60.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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