Lexipedia

Decisione

36.2011.8

Richiesta di versamento di indennità giornaliere respinta poiché il grado d'incapacità lavorativa non raggiunge quello previsto dalle condizioni generali d'assicurazione

22 luglio 2011Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i medici sono concordi nel ritenere che l’interessata, affetta da trombosi

profonda dell’arto inferiore destro (terapia anticoagulante, recanalizzazione),

fistola perianale extrasfinteri-ca cieco interna da ascesso perianale cronico

anterolaterale destro (esiti da incisione e zaffo dell’ascesso [luglio 2009],

recidive trattate con cura conservativa), infortunio del 13 marzo 2011 (trauma

distorsivo della colonna cervicale senza alterazioni strutturali apprezzabili

[nessuna documentazione a disposizio-ne]) e diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa di obesità (IMC= 38,6 kg/m2) e stato dopo aborto provocato

(2007) è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di

magazziniera-operaia, mentre è capace al lavoro al 100% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute rispettando i limiti funzionali descritti, in

particolare non assumere attività con rischi di ferirsi, esercitare una

professione con possibilità di cambi dell’ergonomia e stazione eretta/seduta,

alternanza della postura.

Nel dettaglio, il dr.

med. __________ ha visitato in due occasioni e personalmente l’attrice ed ha

potuto cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute.

Esaminata poi tutta la

documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito due referti medici

il 3 dicembre 2010 (doc. 23) ed il 21 marzo 2011 (doc. 33), entrambi completi, scevri

di contraddizioni ed approfonditi, soffermandosi sull'anamnesi, sull’esame clinico

dell’attrice, sui disturbi lamentati, e, soprattutto, sulla sua capacità

lavorativa sia nell'attività

precedente sia in altre consone al suo stato di salute.

La valutazione del

medico fiduciario della Cassa è stata sostanzialmente condivisa anche dal

medico SMR, dr. med. __________, il quale ha pure preso posizione sulla nuova

documentazione prodotta dall’interessata nel corso del 2011, giungendo a

conclusioni simili a quelle del dr. med. __________.

Entrambi i medici

hanno in particolare spiegato, nel dettaglio, per quale motivo le ulteriori

certificazioni non permettono di concludere differentemente.

Questo Tribunale

evidenzia che in effetti gli attestati prodotti dall’assicurata in sede di

ricorso e relativi al 2011, ossia successivi al riconoscimento, per un

determinato periodo, dell’incapacità lavorativa totale e dunque del versamento

delle indennità giornaliere per malattia, non sono atti a sovvertire le

convincenti conclusioni dei medici interpellati dalle amministra-zioni.

In particolare, come

sottolinea il dr. med. __________, SMR, la valutazione del dr. __________ del 2

febbraio 2011 (doc. 29) non evidenzia segni per un peggioramento clinico in

stato dopo trombosi venosa profonda arto inferiore destro. Inoltre questo

Tribunale rileva che lo specialista si limita in sostanza a descrivere la

terapia seguita dall’interessata e a consigliare come proseguire con la cura,

senza tuttavia esprimersi circa la sua capacità lavorativa. Allo stesso modo

nel certificato del 10 febbraio 2011 la dr.ssa __________ (doc. 28) pone la

diagnosi di fistola perianale cronica cieco interna extrasfinterica, in atto

presenza di ascesso dolente, in trattamento per trombosi venosa profonda femoro

poplitea destra con anticoagulanti orali, presa in considerazione da ultimo dal

dr. med. __________ nella sua valutazione del 21 marzo 2011 (cfr. doc. 33: “Al

momento del controllo la fistola anale è chiusa. Con frequenza circa mensile,

si formerebbe un ascesso, il quale causerebbe un secreto purulento emorragico e

necessiterebbe delle cure locali”) ed afferma che allo stato attuale non è

indicato alcun intervento chirurgico. La specialista non prende tuttavia

posizione circa la capacità lavorativa dell’interessata in attività leggere e

non si esprime circa le valutazioni dei medici dell’amministrazione.

Del resto il medico

SMR, dr. med. __________ evidenzia come non è controindicato un eventuale “intervento

in regime di urgenza con anestesia locale (ev. sedazione), di

incisione/drenaggio di un ascesso perianale a scopo antalgico e di quiescenza

del processo flogistico-infettivo locale, coadiuvato anche da apposita terapia

antibiotica” e che il tutto può essere effettuato con un’assenza lavorativa

di pochi giorni ma “una sicura remissione del dolore e delle condizioni

flogistiche loco regionali”. Anche il dr. med. __________ consiglia di

effettuare il risanamento chirurgico quanto prima in considerazione “della

situazione infettiva con esacerbazioni ricorrenti” e rileva come “non è

evidente per quale motivo si prevede l’anticoagulazione per un anno intero dopo

la trombosi venosa profonda”.

Per quanto concerne il

referto del dr. med. __________, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni, dell’11 febbraio 2011, che propende per una “perdurante

inabilità temporanea lavorativa totale dovendosi rimarcare che detta condizione

potrà venire emendata solo dopo l’attuazione di intervento chirurgico”

(doc. 30), il medico SMR evidenzia giustamente che lo specialista certifica un

dolore soggettivo importante in sede di fistola con limitazione al mantenimento

a lungo della posizione seduta, ortostatica e alla guida, ma non esegue una

valutazione obiettiva in quanto si riferisce alle precedenti valutazioni

specialistiche dei dr. med. __________ e __________, che, come visto in

precedenza, non sono atte a sovvertire le conclusioni dei medici interpellati

dall’amministrazione. Lo stesso specialista non prende inoltre posizione sulle

valutazioni dei dr. med. __________ e __________.

Infine, neppure il

certificato del 28 febbraio 2011 del dott. __________, medico curante

dell’attrice, può essere d’aiuto alla ricorrente, limitandosi in sostanza a

ribadire che la sua paziente necessita di riposo e di cure domiciliari (cfr. a

questo proposito la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha

rammentato che “la differente valutazione medica è inoltre spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175; DTF 9C_400/2010 del 9 settembre 2010

consid. 5.2 con riferimenti)”).

In

conclusione, esaminati i pareri medici suesposti, d'avviso di questo Tribunale,

l'attrice non ha saputo giustificare, a mano di dettagliata documentazione

medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati, che il suo stato di salute

fosse peggiore rispetto a quello individuato dal medico fiduciario della Cassa

e dal medico SMR e che loro valutazioni non sarebbero corrette.

Ne

segue che l’interessata va ritenuta completamente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di operaia-magazzinie-ra/assistente, mentre in attività

confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte dal medico

fiduciario della Cassa e dal medico SMR è completamente abile al lavoro.

9. Va

ora esaminato se il termine di 3 mesi (dal 3 gennaio 2011 al 2 aprile 2011)

assegnato dall’assicuratore all’attrice per adattarsi al nuovo stato

valetudinario è conforme alla giurisprudenza.

Se,

come nel caso di specie, l'assicurato, per considerazioni legate all'obbligo di

ridurre il danno, è tenuto a cambiare professione, l'assicuratore malattia deve

sollecitarlo in tal senso e assegnargli un adeguato termine transitorio durante

il quale perdura tuttavia l'obbligo di versare l'indennità per perdita di

guadagno (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a, sentenza K64/05 del 29

giugno 2006, consid. 4.1). Di conseguenza, l'assicuratore malattia che vuole

porre fine al versamento delle indennità giornaliere deve, se la riduzione del

danno può essere ragionevolmente pretesa dall'assicurato, impartirgli un

termine per trovare un impiego adatto al suo stato di salute (SJ 2000 II pag.

440, sentenza K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1).

Secondo

invalsa giurisprudenza, di regola viene considerato adeguato un termine di 3-5

mesi dall'intimazione dell'assicurato-re per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza

K64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239

consid. 2a con riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a; Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach

KVG, in LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento

nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto

1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45

pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente

istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di

adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la

difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità

(fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ

2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998,

consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata

della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid.

3a; Eugster, op. cit., pag. 519). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile

periodo di transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000 II pag. 440).

Nel

caso di specie l’assicuratore ha concesso all’interessata un termine di 3 mesi

per trovare un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute. Ritenuta

l’ancora giovane età dell’interessata, nata nel 1988, la sua situazione

professionale e la capacità lavorativa completa in attività confacenti al suo

stato di salute, un termine di adattamento di 3 mesi è conforme a quanto

previsto dalla giurisprudenza.

10. Va

ora esaminato se il raffronto dei redditi è stato effettuato correttamente.

Come

visto in precedenza in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità

lavorativa vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di

ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute (art. 61 LCA).

In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze

personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di

domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001

pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre

anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una

parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag.

276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no.

1 pag. 67 consid. 5c).

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispon-dente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concreta-mente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare

in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519 consid. 3c).

In

concreto dagli atti emerge un salario annuo, non contestato dall’attrice, nel

2010, di fr. 43'264 (cfr. doc. 3: [3'338 + 277.35] x 12), che corrisponde, nel

2011, anno dell’inizio dell’eventuale diritto ad ulteriori indennità

giornaliere, a fr. 43'956 (+ 1,6%; cfr. bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

11. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’attrice, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 51’368 (4'116 : 40 X

41.6 X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a

fr. 52’447 (+ 2,1%) nel 2009, a fr. 52'867 nel 2010 (+ 0.8%) e fr. 53'713 nel

2011 (+ 1,6%).

L’assicurata,

quale operaia-magazziniera/impiegata, avrebbe guadagnato fr. 43’956 nel 2011

(consid. 10).

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1, settore dei servizi: fr. 51'153 nel 2008 (4'089 : 40 X 41.7

X 12), fr. 52'227 nel 2009, fr 52'645 nel 2010 e fr. 53'487 nel 2011).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009 sopra

menzionata del 13% (18% - 5%).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’assicuratore malattie ha ritenuto una riduzione del 10%, più

favorevole rispetto a quella del 5% utilizzata dall’UAI.

In

concreto il TCA, considerato che la riduzione della convenuta rientra nei

parametri giurisprudenziali e che del resto non è contestata dall’attrice, non

vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione nell’applica-zione della riduzione concessa.

Ne

segue che il reddito da invalido di fr. 53’713 va ridotto del 13% a fr. 46'729

e poi del 10% a fr 42’056 e, raffrontato con quello da valido di fr. 43’956, dà

un tasso d’invalidità del 4%, inferiore al limite del 25% previsto dall’art.

12.1 CGA per ottenere le prestazioni.

La

petizione va di conseguenza respinta.

12. Il

valore di causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità

giornaliere di fr. 94.826 al giorno (doc. I).

Ritenuto

che l’attrice ha affermato di aver percepito tale indennità dal 28 gennaio 2010

e ne ha diritto fino al 2 aprile 2011 (doc. I), ossia per 430 giorni, e che la

polizza assicurativa prevede una durata delle prestazioni di 730 giorni per

caso, con un periodo di attesa di 7 giorni (doc. 1), l’interessata ha in

sostanza chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle 300 indennità

restanti (730 – 430), corrispondenti a fr. 28'447.80 (300 X 94.826).

L’importo

di fr. 30'000 per poter inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale

federale in funzione del valore litigioso non è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett.

b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv.

Considerandi

2.

LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di

tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto

d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente

sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.La petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri

casi.

Quando il valore

litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster