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Decisione

36.2011.80

Calcolo del sovraindennizzo tra le indennità giornaliere in caso di malattia e la rendita AI. Presa in considerazione delle rendite completive per figli

18 maggio 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i figli, va unicamente esaminato se l’importo va versato al ricorrente o alla

moglie. Ciò tuttavia non ha alcuna influenza sul calcolo del sovraindennizzo

(doc. III).

G. Con

scritto dell’8 novembre 2011 l’insorgente ha ribadito le sue censure (doc. V),

mentre l’assicuratore, il 29 novembre 2011, ha confermato la richiesta di respingere l’impugnativa (doc. VII).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

L’insorgente ha inoltrato ricorso al TCA anche contro la

decisione di CO 1 del 18 luglio 2011 di versare le indennità giornaliere

complete fino al 17 luglio 2011 e al 38% dal 18 luglio 2011 (inc.

36.2011

-54). La procedura è oggetto di sentenza separata, ma l’incarto è

stato acquisito anche nell’ambito del presente procedimento.

nel

merito

3.

In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se

l’assicuratore ha effettuato correttamente il calcolo del sovraindennizzo.

4.

L’art.

22.

cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia

che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono

essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se

questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni

anticipate.

L'art.

85bis cpv. 1 OAI prescrive che “i datori di lavoro, gli istituti di

previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi

d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con

sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato

di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È

fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno

consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario

speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al

momento della decisione dell'Ufficio AI”.

Secondo

l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella

misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita,

possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)”.

Il

cpv. 3 dell’art. 85bis OAI dispone che “ gli arretrati di rendita possono

essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di

questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

La

citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA

(SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in

vigore al 1° gennaio 2008.

Va

qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza

equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una

norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

Va

ancora rammentato che per l’art. 66 LPGA:

"

1.

Le rendite e le indennità in

capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di

sovraindennizzo.

2.

Le

rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della

singola legge interessata e nel seguente ordine:

a. dall’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità;

b. dall’assicurazione militare o

dall’assicurazione contro gli infortuni;

c. dalla

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo

la legge federale del 25 giugno 1982 sulla

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

3.

Gli

assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della

singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:

a. dall’assicurazione militare o

dall’assicurazione contro gli infortuni;

b. dall’assicurazione

per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti."

A

norma dell’art. 68 LPGA, salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere sono

cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali.

L’art.

69.

LPGA prevede che:

"

1.

Il concorso di prestazioni delle

varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente

diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le

prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in

base all’evento dannoso.

2.

Vi

è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il

guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito

all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso

evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.

3.

Le

prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono

esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi

invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è

tenuto conto del valore della corrispondente rendita."

In

concreto, l’art. 24.1 delle condizioni generali d’assicurazione per

l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LAMal

(sovraindennizzo), prevede che il concorso di prestazioni delle varie

assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente

diritto. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute

superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in

seguito all’evento assicurato. Le prestazioni d’indennità giornaliera vengono

accordate a complemento di prestazioni di altre assicurazioni sociali e vengono

ridotte dell’importo del sovraindennizzo.

5.

A

proposito della rendita completiva per figli nell’ambito dell’AI, va

evidenziato che per l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita

d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,

qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani

dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Il capoverso 4 dell’art. 35 LAI recita:

" La rendita completiva

per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le

disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le

disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il

Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente

per i figli di coppie separate o divorziate."

Il

Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35

cpv. 4 LAI, ha disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie

separate o divorziate, introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua

volta, rinvia all’art. 71 ter OAVS.

Giusta

l’art. 71 ter OAVS, riguardante il versamento delle rendite per i figli se i

genitori vivono separati:

" 1 Se i genitori non sono o

non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su

domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia

titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve

disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.

2.

Il capoverso 1 è pure applicabile per

il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto

alla rendita ha adempiu-to l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha

diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi

mensili forniti.”

Dal

1° gennaio 2011 è in vigore il cpv. 3 del disposto che prevede:

"

3.

Il raggiungimento della maggiore

età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel

momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli

sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal

giudice civile o dall’autorità tutoria."

Prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 cpv. 4 LAI, secondo la

giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nel caso di genitori

non sposati, separati o divorziati, le rendite per figli erano versate al

genitore non beneficiario a condizione che egli possedeva l’autorità parentale,

i figli non vivevano con il genitore beneficiario della rendita e l’obbligo di

mantenimento del titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese

(DTF 103 V 134 consid. 3; cfr. marg. 1270 delle Direttive sulle rendite, nel

testo in vigore sino al 31 dicembre 1996). L’obbligo di mantenimento del

genitore titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese se le

prestazioni a suo carico non raggiungevano il contributo calcolato secondo la

cosiddetta tabella Winzel, utilizzata dall’Ufficio dei giovani del Cantone

Zurigo (DTF 129 V 362 consid. 3.2; cfr. marg. 1271 delle Direttive sulle

rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996).

6.

In

concreto l’insorgente, giustamente, non contesta la facoltà dell’assicuratore

malattie di effettuare il calcolo del sovraindennizzo (cfr. doc. I: “In

buona sostanza, ciò che si contesta non è il principio del sovraindennizzo ma

il calcolo effettuato dalla CO 1 che, ad avviso dello scrivente, è pacifico che

sia assolutamente errato”), ma unicamente il risultato del calcolo

stesso, di fr. 32'753.95, cui è giunta CO 1, per il periodo dal 1° (recte 2,

cfr. consid. 6.3) giugno 2010 al 31 marzo 2011.

Nella

fattispecie l’assicuratore, dal salario determinante, fissato in fr. 53'219.95,

ha dedotto le indennità giornaliere versate all’insorgente (fr. 42’575.90),

nonché le rendite AI cui il ricorrente ha diritto (fr. 43'398) secondo quanto

comunicatogli dalla Cassa di compensazione (doc. 4).

L’assicurato

contesta sia l’ammontare del salario percepito, ritenuto troppo esiguo, sia

l’ammontare delle rendite AI, poiché comprensive delle rendite per i figli

sulle quali l’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero non avrebbe ancora statuito.

Pacifico

è invece l’ammontare dell’importo di fr. 42'575.95 versato nel periodo litigioso

a titolo di indennità giornaliere in caso di malattia.

6.1

Circa

l’ammontare del salario percepito in quel periodo, questo Tribunale non ha

motivo per mettere in dubbio il reddito di fr. 53'219.95 preso in

considerazione dall’assicuratore.

Come emerge dal doc. 5 (cfr. anche l’allegato

al doc. H), si tratta dell’importo utilizzato dalla convenuta per il calcolo

delle indennità giornaliere versate dal 2 giugno 2010 al 31 marzo 2011, il cui ammontare

non è contestato dal ricorrente e trova conferma nella circostanza che il

reddito annuo da valido, ossia il salario che l’interessato avrebbe potuto

guadagnare nel 2009 senza il danno alla salute, di fr. 63'492, preso in

considerazione per il calcolo del grado d’invalidità in ambito AI (cfr. doc. AI 18-29, inc. 36.2011.53-54; cfr. anche doc. I: “Ciò

si può agevolmente desumere nel progetto di assegnazione di rendita stilato

dalla AI in data 29.03.2011 dove si legge che “[…] senza il danno alla

salute il Sig. RI 1 avrebbe continuato a svolgere la propria attività presso la

“__________” di __________, potendo guadagnare ancora Fr. 63.492 […]”),) non è molto dissimile.

Infatti, l’importo di fr. 63'492 adeguato al 2010, ammonta a fr. 64'000 (+ 0,8%) e al 2011, a fr. 64'832 (+ 1,3%).

Ora,

calcolando il salario su 10 mesi (da giugno 2010 a marzo 2011), si ottiene una somma di fr. 53'541 ([64'000 : 12 X 7] + [64'832 : 12 x 3]), non

molto diversa da quella di fr. 53'219.95 presa in considerazione

dall’assicuratore.

Il

calcolo prodotto dall’insorgente ed effettuato dal suo datore di lavoro in data

11.

ottobre 2010 (doc. I: fr. 73'383.45) non è d’aiuto al ricorrente, poiché concerne

un lasso di tempo di tredici mesi (e tre giorni) relativi ad un altro periodo

(dal 28 aprile 2009 al 31 maggio 2010) ed è stato allestito su un’altra base

(quella delle ore perse a causa dell’infortunio e “compresi tutti i

supplementi”). Del resto, va comunque abbondanzialmente evidenziato

che partendo dall’importo di fr. 73'383.45 indicato nel citato documento è calcolandolo

su un periodo di 10 mesi si otterrebbe un ammontare di fr. 55'731 ({73'383.45 [-

27.

ore x fr. 34.57 all’ora corrispondente ai 3 giorni di aprile]} : 13 x 10),

anch’esso non troppo distante da quello utilizzato dall’assicuratore. La

differenza è spiegabile con la circostanza che l’insorgente lavora

nell’edilizia e le ore perse possono variare di anno in anno.

Ne

segue che a ragione l’assicuratore è partito da un salario di base, per il

periodo litigioso, di fr. 53'219.95.

6.2

Va

ora esaminato se l’assicuratore, nel calcolo del sovraindennizzo, deve prendere

in considerazione anche la rendita completiva per i figli.

Dagli

atti emerge che l’insorgente è separato dalla moglie ed ha tre figli (cfr.

richiesta delle prestazioni AI).

Con

la decisione del 7 luglio 2011 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti

all’estero ha fissato l’ammontare della rendita ordinaria d’invalidità intera mensile

del ricorrente in fr. 1'970 nel 2010 e fr. 2'004 nel 2011 (doc. 2), ciò che

corrisponde, nel periodo litigioso, a fr. 19’802 ([1’970 X 7] + [2'004 X 3]).

L’amministrazione

ha evidenziato che la somma (complessiva) degli arretrati è stata depositata “su

un conto di attesa” in previsione del conteggio definitivo della __________

e dell’CO 1 e che “una decisione per le rendite complementari per figli sarà

emessa ulteriormente” (doc. F). Contestualmente la Cassa svizzera di

compensazione ha trasmesso all’assicuratore il formulario per la compensazione

dei pagamenti retroattivi, indicando in fr. 56'090.30 il totale della somma

spettante al ricorrente dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011 (doc. 4). Questo

importo è comprensivo sia della rendita intera in favore del ricorrente che

delle rendite completive per i tre figli di fr. 23'640 (788 X 10 X 3) nel 2010

e fr. 7'218 (802 x 3 x 3) nel 2011.

L’insorgente

afferma che è “destituito di qualsiasi fondamento dunque far valere una

pretesa di sovraindennizzo riguardante i figli a fronte di una decisione per la

quale la stessa AI, si ribadisce, è in fase di accertamento ovvero non è ancora

giunta ad alcuna determinazione” (doc. I).

La

tesi del ricorrente non può trovare accoglimento.

Con

sentenza I 840/04 del 28 dicembre 2005, applicando il diritto previgente

all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, dell’art. 71ter OAVS, in un caso in

cui la madre e le figlie contestavano la compensazione delle indennità

giornaliere di malattie versate al padre con le rendite per le figlie, il TF ha

rammentato che il marito è titolare sia della rendita d’invalidità che delle

rendite completive. Né la moglie, né le figlie dispongono invece di un diritto

proprio alle rendite. Poiché le rendite non erano ancora state versate alla

moglie, l’UAI poteva, come ha fatto, compensarle con le somme versate in troppo

al marito.

Il TF ha infatti affermato:

" Se

référant à l'ATF 107 V 72, les premiers juges ont admis le principe de la

compensation en retenant que les art. 34 et 35 LAI relatifs aux rentes

complémentaires pour le conjoint (art. 34 LAI) et pour enfant ne créent pas un

droit propre aux époux et enfants à l'octroi d'une rente complémentaire. Dès

lors, le montant de la compensation devait être calculé et réparti en fonction

de la rente principale et des rentes complémentaires dont M.________ est le

seul et unique titulaire.

5.2

Invoquant l'art.

71ter RAVS, entré en vigueur au 1er janvier 2002, les recourantes soutiennent

que les rentes pour enfant auraient dû être versées directement à l'épouse

séparée afin de pallier l'absence d'entretien de la part du bénéficiaire de la

rente de l'assurance-invalidité qui ne pouvait plus assumer ce soutien. Par

ailleurs, les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 93 LP) dans

la mesure où ils n'ont pas tenu compte du minimum vital des recourantes en

admettant la compensation: M.________ n'ayant pas versé la totalité des

pensions d'entretien à son épouse et ses filles, P.________ aurait vécu «au-dessous

du minimum vital».

6.

6.1

Il est constant que

la compensation en cause remplit la condition de la réciprocité de la personne

du créancier et du débiteur, puisque M.________ est à la fois titulaire de la

rente d'invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant

ayant fait l'objet d'une réduction, et débiteur des prestations versées en trop

par la caisse-maladie. On ne saurait donc reprocher à la juridiction cantonale

de «violer le fondement et le principe des rentes complémentaires et des rentes

pour enfant», puisque ni le conjoint, ni les enfants ne disposent d'un droit

propre à de telles rentes. A cet égard, la référence que font les recourantes à

l'art. 71ter RAVS - qui règle le versement des rentes pour enfants lorsque les parents

vivent séparés - ne leur est d'aucun secours, dès lors que cette disposition

n'est pas applicable au présent litige (voir ci-avant consid. 1). Au demeurant,

la loi, respectivement la jurisprudence, reconnaissent le droit de l'épouse

séparée de son mari au versement de la rente complémentaire à certaines

conditions (art. 34 al. 4 LAI), ainsi que des rentes pour enfants lorsque

l'épouse détient l'autorité parentale, que l'enfant n'habite pas avec le père

invalide et que l'obligation de celui-ci envers celui-là se limite au versement

d'une contribution aux frais d'entretien (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V

210.

consid. 2; SVR 2002 IV n° 5 p. 11 consid. 4c/aa, 2000 IV n° 22 p. 65

consid. 1a et les références). Toutefois, tant l'art. 34 al. 4

LAI que les principes jurisprudentiels relatifs à la rente pour enfant

concernent le paiement des rentes complémentaires pour le futur et ne

s'opposent pas à la compensation d'une créance avec des rentes qui doivent être

versées rétroactivement et sur lesquelles la caisse de compensation opère des

retenues. Dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en

mains de P.________, l'office intimé était en droit de les compenser avec les

sommes versées en trop à l'époux de celle-ci."

Questo

principio non è di per sé stato messo in dubbio neppure dopo l’entrata in

vigore dell’art. 73ter OAVS. In una sentenza U 53/07 del 18 marzo 2008, il TF,

in un caso di un assicurato che viveva separato dalla moglie alla quale non

versava alcun contributo alimentare e che affermava di non trarre alcun

vantaggio dalla rendita completiva del coniuge versata direttamente alla sposa

(cfr. consid. 5.2.1: “Le recourant soutient que les premiers

juges auraient dû prendre en considération sa situation familiale : il vit

séparé de son épouse, à laquelle il ne verse pas de contribution d'entretien;

il ne tire donc aucun avantage de la rente complémentaire pour l'épouse, payée

directement en mains de cette dernière“), ha rammentato che la rendita

d’invalidità riveste un carattere “indennitario” perché ha lo scopo di compensare

le conseguenze finanziarie dell’invalidità sulla capacità di guadagno

dell’assicurato (consid. 5.2.2.1:”De par sa nature, la rente d'invalidité

revêt un caractère indemnitaire et tend à compenser les conséquences

financières de l'invalidité sur la capacité de gain de l'assuré“).

Per

rimediare alle conseguenze dell’invalidità è stato previsto di completare la

rendita principale con delle rendite completive per i parenti più prossimi (“Afin

de remédier «aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de

famille pour la femme et les enfants», il a prévu de compléter la rente

principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses

proches parents“). Queste rendite dipendono dall’esistenza del

diritto alla rendita principale e appartengono al medesimo avente diritto; i

parenti più prossimi non hanno un diritto proprio alle rendite completive, che

si aggiungono alla rendita principale, e costituiscono il reddito di

sostituzione per l’assicurato invalido per permettergli di provvedere al

mantenimento della famiglia (“Ces rentes dépendent de l'existence d'un droit

à une rente principale et reviennent au même ayant droit; les proches parents

n'ont pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité

juridique du cas de rente est maintenue (Message LAI, FF 1958 II p. 1225 sv.). Les rentes complémentaires s'ajoutent ainsi à la rente principale et

constituent un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui

permettre de subvenir à l'entretien de sa famille“).

Il

TF rammenta che con l’ottava revisione dell’AVS è stato introdotto un diritto

proprio e incondizionato per la sposa al pagamento di metà della rendita per

coppie, ma che è stato mantenuto il carattere accessorio della rendita completiva

in favore del coniuge, pur permettendo, in determinati casi, il pagamento

diretto alla sposa. Il versamento alla sposa costituiva una modalità di pagamento

della prestazione ma non modificava né il carattere “indennitario” né il suo

titolare (consid. 5.2.2: “Lors de la 8e révision de l'AVS (loi

fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants

ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle, du 30 juin 1972; RO 1972 p.

2537), le législateur a introduit dans la LAVS et la LAI un droit propre et

inconditionnel de l'épouse au paiement de la moitié de la rente pour couple

(art. 22 al. 2 aLAVS et art. 33 al. 3 aLAI; RO 1972 p. 2540, 2550). En

revanche, il a expressément maintenu le caractère accessoire de la rente

complémentaire pour l'épouse, tout en permettant à cette dernière d'en obtenir

le paiement en ses mains lorsque son époux ne subvenait pas à son entretien, ou

en cas de séparation ou de divorce (art. 34 al. 3 aLAI; RO 1972 p. 2550). Le

versement en mains de l'épouse constituait une modalité de paiement de la

prestation, mais ne modifiait ni son caractère indemnitaire, ni son titulaire

(Message concernant la huitième révision de l'assurance vieillesse et

survivants, du 11 octobre 1971; FF 1971 II p. 1128 sv. : «[...] le système en

vigueur jusqu'ici ne doit pas être modifié, attendu que le droit à cette

prestation, en raison tant de son genre que de sa destination, ne peut être

dévolu qu'au mari») ”).

L’Alta

Corte ricorda inoltre che con la decima revisione dell’AVS il legislatore ha

confermato il principio secondo cui la rendita serve per compensare la perdita

del guadagno subito dall’assicurato divenuto invalido (consid. 5.2.2.3:”Cela

étant, le principe d'après lequel cette rente était allouée pour compenser la

perte de gain subie par l'assuré devenu invalide a été maintenu (…)“).

Il

TF evidenzia che il legislatore ha progressivamente modificato le modalità di

pagamento della rendita completiva per il coniuge, in favore di quest’ultimo.

Tuttavia ha espressamente voluto mantenere il genere e lo scopo della

prestazione così come il principio secondo il quale l’avente diritto alla

rendita principale è pure il titolare della rendita accessoria. La rendita

principale come la rendita completiva per il coniuge (e per i figli)

costituiscono una forma di reddito di sostituzione per l’assicurato invalido,

che ne è l’avente diritto (consid. 5.2.3: “Il ressort de ce

qui précède que le législateur a progressivement aménagé les modalités de

paiement de la rente complémentaire pour conjoint, en faveur de ce dernier. En

revanche, il a expressément voulu maintenir le genre et la destination de cette

prestation, ainsi que le principe d'après lequel l'ayant droit à la rente

principale est également le titulaire de la rente accessoire. La rente

principale comme la rente complémentaire pour conjoint constituent une forme de

revenu de substitution pour l'assuré invalide, qui en est l'ayant droit “).

Queste

rendite concordano materialmente e personalmente con le indennità giornaliere

versate dall’assicuratore infortuni a causa del medesimo evento assicurato. In

questo contesto la questione di sapere se la rendita completiva per il coniuge è

versata direttamente all’assicurato o piuttosto al coniuge e se è computata o meno

sull’obbligo di mantenimento del diritto civile non è determinante (“Aussi

concordent-elle l'une comme l'autre, matériellement et personnellement, avec

les indemnités journalières versées par l'assurance-accidents en raison d'un

même événement assuré. Dans ce contexte, le point de

savoir si la rente complémentaire pour conjoint est versée directement à

l'assuré ou plutôt en mains de son conjoint, et si elle est imputée ou non sur

une obligation d'entretien fondée sur le droit civil, ne revêt pas un caractère

déterminant“).

Nel

caso che il TF era chiamato a giudicare, l’Alta Corte ha evidenziato che

l’assicuratore ha incluso a giusto titolo la rendita complementare del coniuge

nel calcolo del sovraindennizzo (“En l'espèce, l'intimée a donc inclus à

juste titre la rente complémentaire pour conjoint dans le calcul de

surindemnisation (…)“).

Con

riferimento alla sentenza I 305/03 del 15 febbraio 2005 sopra citata, il TF ha

inoltre evidenziato che era stata ammessa la compensazione di una rendita

completiva per coniuge e per i figli in arretrato con una rendita in

restituzione di prestazioni dell’assicurazione malattie (indennità giornaliere

LAMal) poiché le prestazioni non erano ancora state versate. L’Alta Corte ha

evidenziato che questa giurisprudenza non concerne tuttavia la questione del

credito in restituzione d’indennità giornaliere ridotte a causa della sovraindenizzo.

Nel caso I 305/03 né l’esistenza, né l’ammontare del credito erano stati

contestati, ma si trattava di stabilire se il credito di restituzione delle indennità

giornaliere di un assicuratore malattie o infortuni poteva essere compensato

con rendite in arretrato dell’AI, malgrado il diritto del coniuge

dell’assicurato invalido di domandare il pagamento delle prestazioni direttamente

a lui. Nel caso U 53/07 questa domanda non si poneva poiché l’AI aveva

computato interamente il credito dell’assicurazione infortuni sulle rendite in

arretrato di cui il ricorrente pretendeva il pagamento nelle sue mani e ha

versato alla sposa la totalità delle prestazioni in arretrato corrispondenti

alla rendita completiva (cons. 6.1: “Le recourant se

réfère à un arrêt I 305/03 du 15 février 2005, dans lequel le Tribunal fédéral

des assurances (aujourd'hui : Ire et IIème Cours de droit social du Tribunal

fédéral) avait admis la compensation d'un arriéré de rente complémentaire pour

conjoint et de rentes pour enfants avec une créance en restitution de

prestations de l'assurance-maladie (indemnités journalières selon la LAMal),

«dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en mains de

[l'épouse]». Le recourant en conclut que le cas devrait être tranché

différemment si, comme en l'espèce, la rente complémentaire a déjà été versée

en mains du conjoint séparé “ e consid. 6.2 “La jurisprudence à

laquelle se réfère le recourant ne concerne pas la question de la créance en

restitution d'indemnités journalières réduites par suite de surindemnisation.

Dans la cause ayant donné lieu à cette jurisprudence, ni l'existence, ni le

montant d'une telle créance n'étaient contestés (cf. consid. 2.1 de l'arrêt

cité). Il s'agissait plutôt de déterminer si la créance en restitution

d'indemnités journalières d'un assureur-maladie ou accidents social peut être

compensée avec un arriéré de rente complémentaire de l'assurance-invalidité,

malgré le droit du conjoint de l'assuré invalide d'en demander le paiement

directement en ses mains. En l'espèce, cette question ne se pose pas. En effet,

l'assurance-invalidité a entièrement imputé la créance de l'assurance-accidents

sur les rentes arriérées dont le recourant prétendait le paiement en ses mains,

et a versé à V.________ la totalité des prestations arriérées correspondant à

la rente complémentaire pour conjoint. Autrement dit, il n'y a eu aucune

compensation avec la rente complémentaire pour l'épouse, de sorte que sur ce

point, les griefs soulevés par le recourant sont sans fondement “).

Va

infine rilevato che con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della quinta

revisione dell’AI, sono state soppresse le rendite completive in corso per i

coniugi, mentre sono state confermate quelle per i figli. La soppressione è

stata in sostanza motivata con il miglioramento della previdenza professionale,

e meglio l’estensione del secondo pilastro, e la possibilità, in caso di

bisogno (difficoltà finanziarie), di far capo alle prestazioni complementari

(cfr. FF 2005 3989, pag. 4072-4073). Non è invece modificato il principio

secondo cui le rendite servono per compensare la perdita del guadagno subito

dall’assicurato divenuto invalido.

In

concreto l’assicuratore ha compilato il formulario della Cassa svizzera di

compensazione relativo alla domanda di compensazione il 28 luglio 2011 al fine

di bloccare il pagamento delle prestazioni AI al ricorrente (doc. 4: “rispedire

la richiesta di compensazione al più tardi entro il 07.08.2011. Se la risposta

non perviene entro questo termine, la cassa di compensazione può procedere al

pagamento con effetto liberatorio”).

Ne

segue, alla luce della sopra citata giurisprudenza, che a giusta ragione

l’assicuratore malattie, nel calcolo del sovraindennizzo, ha preso in

considerazione anche le rendite completive per i tre figli.

6.3

Infine,

va evidenziato che dal calcolo della sovrassicurazione per la compensazione con

la cassa di compensazione allegato anche allo scritto del 14 luglio 2011 (doc.

G), emerge che l’assicuratore ha calcolato il sovraindennizzo partendo dalle

prestazioni versate dal 2 (e non dal 1°) giugno 2011 (cfr. anche doc. 5).

Dal

salario di fr. 53'219.95 conseguito in quel periodo l’assicuratore ha giustamente

dedotto le indennità giornaliere versate, di fr. 42'575.90, e le rendite AI,

che la Cassa ha calcolato in fr. 43'398 poiché, come risulta sempre dal doc. 5

(cfr. anche doc. G), è stato preso in considerazione l’ammontare delle

prestazioni su base giornaliera e non su base mensile, favorendo in questo

caso, leggermente, l’insorgente.

Infatti,

così facendo la Cassa è giunta ad un sovraindennizzo di fr. 32'753.95, in luogo

di fr. 32'831.95 cui sarebbe giunta se avesse preso in considerazione

l’ammontare mensile (e non giornaliero) delle rendite AI, ritenuto che per il

mese di giugno 2010 occorre forzatamente utilizzare un importo giornaliero

perché il calcolo inizia con il 2 del mese: (53'219.95 – 42'575.90 – 43'476,

ossia {43'568 – [1'970 + 788 (rendite mensili di giugno) – [{1'970 + 788} :30 X

29.

(rendita del 1° giugno)]}; l’importo di fr. 43'568 corrispondendo alle

rendite complessivamente riconosciute dal 1° giugno 2010 al 31 marzo 2011:

([1'970 X 7] + [2'004 X 3] + [788 X 7 X 3] + [802 X 3 X 3]).

Alla

luce di quanto sopra la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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