36.2011.80
Calcolo del sovraindennizzo tra le indennità giornaliere in caso di malattia e la rendita AI. Presa in considerazione delle rendite completive per figli
18 maggio 2012Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2011.80
Data decisione, Autorità:
18.05.2012, TCA
Titolo:
Calcolo del sovraindennizzo tra le indennità giornaliere in caso di malattia e la rendita AI. Presa in considerazione delle rendite completive per figli
INDENNITÀ GIORNALIERA
RENDITA COMPLEMENTARE
SOVRAINDENNIZZO
art. 35 LAI
art. 22 LPGA
art. 66 LPGA
art. 68 LPGA
art. 69 LPGA
art. 85bis OAI
art. 71ter OAVS
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.80
cs
Lugano
18 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1973, di professione muratore, da ultimo presso la __________, è
assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del
suo datore di lavoro presso CO 1 (di seguito: CO 1).
Il
28 aprile 2009 RI 1 è stato vittima di un tamponamento, che gli ha provocato
una distorsione della colonna vertebrale. L’assicuratore contro gli infortuni
ha versato le prestazioni fino all’11 maggio 2010. In seguito, CO 1 è intervenuta versando le indennità pattuite.
B. Preso
atto che con decisione del 7 luglio 2011 l’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all’estero ha messo RI 1 a beneficio di una rendita intera limitata
nel tempo dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011, l’assicuratore, il 14 luglio 2011, ha scritto all’assicurato fissando in fr. 32'753.95 il sovraindennizzo esigibile per il periodo
dal 1° giugno 2010 al 31 marzo 2011 (doc. 3).
C.
RI 1, che è insorto al Tribunale federale amministrativo contro la decisione
dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero e al TCA (inc.
36.2011.53-54) contro la decisione di CO 1 di riconoscergli indennità intere
fino al 17 luglio 2011 ed al 38% a decorrere dal 18 luglio 2011, ha contestato il calcolo del sovraindennizzo.
D. Con
decisione del 23 agosto 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 29
settembre 2011, l’assicuratore ha ribadito che l’ammontare del sovraindennizzo
è di fr. 32'753.95, osservando che occorre prendere in considerazione un salario
di fr. 53'219.95, le indennità di malattia di fr. 42.575.90 e la rendita AI,
comprensiva della rendita complementare per i tre figli, di fr. 43'398 (cfr.
doc. H).
E. RI
1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione
e, dopo aver riassunto la fattispecie, ha contestato il calcolo
dell’assicuratore sia per quanto concerne il salario che avrebbe conseguito nel
periodo litigioso sia per quanto concerne l’ammontare delle rendite AI versate.
Il ricorrente evidenzia in particolare che l’AI non ha ancora emesso alcuna
decisione circa il versamento della rendita completiva in favore dei tre figli,
per cui non sarebbe possibile calcolare nel sovraindennizzo un importo non
ancora ricevuto (doc. I).
F. Con
risposta del 25 ottobre 2011 l’assicuratore chiede la reiezione del ricorso, e,
con riferimento alle norme del Codice Civile svizzero, evidenzia che,
incontestato il diritto per l’insorgente di percepire le rendite completive per
Fatti
i figli, va unicamente esaminato se l’importo va versato al ricorrente o alla
moglie. Ciò tuttavia non ha alcuna influenza sul calcolo del sovraindennizzo
(doc. III).
G. Con
scritto dell’8 novembre 2011 l’insorgente ha ribadito le sue censure (doc. V),
mentre l’assicuratore, il 29 novembre 2011, ha confermato la richiesta di respingere l’impugnativa (doc. VII).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Considerandi
2.
L’insorgente ha inoltrato ricorso al TCA anche contro la
decisione di CO 1 del 18 luglio 2011 di versare le indennità giornaliere
complete fino al 17 luglio 2011 e al 38% dal 18 luglio 2011 (inc.
36.2011
-54). La procedura è oggetto di sentenza separata, ma l’incarto è
stato acquisito anche nell’ambito del presente procedimento.
nel
merito
3.
In concreto oggetto del contendere è la questione di sapere se
l’assicuratore ha effettuato correttamente il calcolo del sovraindennizzo.
4.
L’art.
22.
cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può
essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia
che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono
essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se
questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni
anticipate.
L'art.
85bis cpv. 1 OAI prescrive che “i datori di lavoro, gli istituti di
previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi
d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con
sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato
di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È
fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno
consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario
speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al
momento della decisione dell'Ufficio AI”.
Secondo
l’art. 85bis cpv. 2 OAI, sono considerati anticipi le prestazioni “liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo (lett. a); versate contrattualmente o legalmente, nella
misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita,
possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge (lett. b)”.
Il
cpv. 3 dell’art. 85bis OAI dispone che “ gli arretrati di rendita possono
essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di
questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
La
citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA
(SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in
vigore al 1° gennaio 2008.
Va
qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza
equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve riferirsi direttamente ad una
norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
Va
ancora rammentato che per l’art. 66 LPGA:
"
1.
Le rendite e le indennità in
capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di
sovraindennizzo.
2.
Le
rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della
singola legge interessata e nel seguente ordine:
a. dall’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità;
b. dall’assicurazione militare o
dall’assicurazione contro gli infortuni;
c. dalla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo
la legge federale del 25 giugno 1982 sulla
previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
3.
Gli
assegni per grandi invalidi sono accordati, secondo le disposizioni della
singola legge interessata, esclusivamente e nel seguente ordine:
a. dall’assicurazione militare o
dall’assicurazione contro gli infortuni;
b. dall’assicurazione
per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti."
A
norma dell’art. 68 LPGA, salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere sono
cumulabili con le rendite di altre assicurazioni sociali.
L’art.
69.
LPGA prevede che:
"
1.
Il concorso di prestazioni delle
varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente
diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le
prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in
base all’evento dannoso.
2.
Vi
è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute superano il
guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in seguito
all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo stesso
evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti.
3.
Le
prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono
esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi
invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è
tenuto conto del valore della corrispondente rendita."
In
concreto, l’art. 24.1 delle condizioni generali d’assicurazione per
l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________ secondo la LAMal
(sovraindennizzo), prevede che il concorso di prestazioni delle varie
assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente
diritto. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute
superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in
seguito all’evento assicurato. Le prestazioni d’indennità giornaliera vengono
accordate a complemento di prestazioni di altre assicurazioni sociali e vengono
ridotte dell’importo del sovraindennizzo.
5.
A
proposito della rendita completiva per figli nell’ambito dell’AI, va
evidenziato che per l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita
d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che,
qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani
dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Il capoverso 4 dell’art. 35 LAI recita:
" La rendita completiva
per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le
disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le
disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il
Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente
per i figli di coppie separate o divorziate."
Il
Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35
cpv. 4 LAI, ha disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie
separate o divorziate, introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua
volta, rinvia all’art. 71 ter OAVS.
Giusta
l’art. 71 ter OAVS, riguardante il versamento delle rendite per i figli se i
genitori vivono separati:
" 1 Se i genitori non sono o
non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su
domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia
titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve
disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
2.
Il capoverso 1 è pure applicabile per
il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto
alla rendita ha adempiu-to l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha
diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi
mensili forniti.”
Dal
1° gennaio 2011 è in vigore il cpv. 3 del disposto che prevede:
"
3.
Il raggiungimento della maggiore
età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel
momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli
sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal
giudice civile o dall’autorità tutoria."
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 cpv. 4 LAI, secondo la
giurisprudenza dell’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nel caso di genitori
non sposati, separati o divorziati, le rendite per figli erano versate al
genitore non beneficiario a condizione che egli possedeva l’autorità parentale,
i figli non vivevano con il genitore beneficiario della rendita e l’obbligo di
mantenimento del titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese
(DTF 103 V 134 consid. 3; cfr. marg. 1270 delle Direttive sulle rendite, nel
testo in vigore sino al 31 dicembre 1996). L’obbligo di mantenimento del
genitore titolare della rendita si limitava ad un contributo alle spese se le
prestazioni a suo carico non raggiungevano il contributo calcolato secondo la
cosiddetta tabella Winzel, utilizzata dall’Ufficio dei giovani del Cantone
Zurigo (DTF 129 V 362 consid. 3.2; cfr. marg. 1271 delle Direttive sulle
rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996).
6.
In
concreto l’insorgente, giustamente, non contesta la facoltà dell’assicuratore
malattie di effettuare il calcolo del sovraindennizzo (cfr. doc. I: “In
buona sostanza, ciò che si contesta non è il principio del sovraindennizzo ma
il calcolo effettuato dalla CO 1 che, ad avviso dello scrivente, è pacifico che
sia assolutamente errato”), ma unicamente il risultato del calcolo
stesso, di fr. 32'753.95, cui è giunta CO 1, per il periodo dal 1° (recte 2,
cfr. consid. 6.3) giugno 2010 al 31 marzo 2011.
Nella
fattispecie l’assicuratore, dal salario determinante, fissato in fr. 53'219.95,
ha dedotto le indennità giornaliere versate all’insorgente (fr. 42’575.90),
nonché le rendite AI cui il ricorrente ha diritto (fr. 43'398) secondo quanto
comunicatogli dalla Cassa di compensazione (doc. 4).
L’assicurato
contesta sia l’ammontare del salario percepito, ritenuto troppo esiguo, sia
l’ammontare delle rendite AI, poiché comprensive delle rendite per i figli
sulle quali l’Ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero non avrebbe ancora statuito.
Pacifico
è invece l’ammontare dell’importo di fr. 42'575.95 versato nel periodo litigioso
a titolo di indennità giornaliere in caso di malattia.
6.1
Circa
l’ammontare del salario percepito in quel periodo, questo Tribunale non ha
motivo per mettere in dubbio il reddito di fr. 53'219.95 preso in
considerazione dall’assicuratore.
Come emerge dal doc. 5 (cfr. anche l’allegato
al doc. H), si tratta dell’importo utilizzato dalla convenuta per il calcolo
delle indennità giornaliere versate dal 2 giugno 2010 al 31 marzo 2011, il cui ammontare
non è contestato dal ricorrente e trova conferma nella circostanza che il
reddito annuo da valido, ossia il salario che l’interessato avrebbe potuto
guadagnare nel 2009 senza il danno alla salute, di fr. 63'492, preso in
considerazione per il calcolo del grado d’invalidità in ambito AI (cfr. doc. AI 18-29, inc. 36.2011.53-54; cfr. anche doc. I: “Ciò
si può agevolmente desumere nel progetto di assegnazione di rendita stilato
dalla AI in data 29.03.2011 dove si legge che “[…] senza il danno alla
salute il Sig. RI 1 avrebbe continuato a svolgere la propria attività presso la
“__________” di __________, potendo guadagnare ancora Fr. 63.492 […]”),) non è molto dissimile.
Infatti, l’importo di fr. 63'492 adeguato al 2010, ammonta a fr. 64'000 (+ 0,8%) e al 2011, a fr. 64'832 (+ 1,3%).
Ora,
calcolando il salario su 10 mesi (da giugno 2010 a marzo 2011), si ottiene una somma di fr. 53'541 ([64'000 : 12 X 7] + [64'832 : 12 x 3]), non
molto diversa da quella di fr. 53'219.95 presa in considerazione
dall’assicuratore.
Il
calcolo prodotto dall’insorgente ed effettuato dal suo datore di lavoro in data
11.
ottobre 2010 (doc. I: fr. 73'383.45) non è d’aiuto al ricorrente, poiché concerne
un lasso di tempo di tredici mesi (e tre giorni) relativi ad un altro periodo
(dal 28 aprile 2009 al 31 maggio 2010) ed è stato allestito su un’altra base
(quella delle ore perse a causa dell’infortunio e “compresi tutti i
supplementi”). Del resto, va comunque abbondanzialmente evidenziato
che partendo dall’importo di fr. 73'383.45 indicato nel citato documento è calcolandolo
su un periodo di 10 mesi si otterrebbe un ammontare di fr. 55'731 ({73'383.45 [-
27.
ore x fr. 34.57 all’ora corrispondente ai 3 giorni di aprile]} : 13 x 10),
anch’esso non troppo distante da quello utilizzato dall’assicuratore. La
differenza è spiegabile con la circostanza che l’insorgente lavora
nell’edilizia e le ore perse possono variare di anno in anno.
Ne
segue che a ragione l’assicuratore è partito da un salario di base, per il
periodo litigioso, di fr. 53'219.95.
6.2
Va
ora esaminato se l’assicuratore, nel calcolo del sovraindennizzo, deve prendere
in considerazione anche la rendita completiva per i figli.
Dagli
atti emerge che l’insorgente è separato dalla moglie ed ha tre figli (cfr.
richiesta delle prestazioni AI).
Con
la decisione del 7 luglio 2011 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti
all’estero ha fissato l’ammontare della rendita ordinaria d’invalidità intera mensile
del ricorrente in fr. 1'970 nel 2010 e fr. 2'004 nel 2011 (doc. 2), ciò che
corrisponde, nel periodo litigioso, a fr. 19’802 ([1’970 X 7] + [2'004 X 3]).
L’amministrazione
ha evidenziato che la somma (complessiva) degli arretrati è stata depositata “su
un conto di attesa” in previsione del conteggio definitivo della __________
e dell’CO 1 e che “una decisione per le rendite complementari per figli sarà
emessa ulteriormente” (doc. F). Contestualmente la Cassa svizzera di
compensazione ha trasmesso all’assicuratore il formulario per la compensazione
dei pagamenti retroattivi, indicando in fr. 56'090.30 il totale della somma
spettante al ricorrente dal 1° marzo 2010 al 31 marzo 2011 (doc. 4). Questo
importo è comprensivo sia della rendita intera in favore del ricorrente che
delle rendite completive per i tre figli di fr. 23'640 (788 X 10 X 3) nel 2010
e fr. 7'218 (802 x 3 x 3) nel 2011.
L’insorgente
afferma che è “destituito di qualsiasi fondamento dunque far valere una
pretesa di sovraindennizzo riguardante i figli a fronte di una decisione per la
quale la stessa AI, si ribadisce, è in fase di accertamento ovvero non è ancora
giunta ad alcuna determinazione” (doc. I).
La
tesi del ricorrente non può trovare accoglimento.
Con
sentenza I 840/04 del 28 dicembre 2005, applicando il diritto previgente
all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, dell’art. 71ter OAVS, in un caso in
cui la madre e le figlie contestavano la compensazione delle indennità
giornaliere di malattie versate al padre con le rendite per le figlie, il TF ha
rammentato che il marito è titolare sia della rendita d’invalidità che delle
rendite completive. Né la moglie, né le figlie dispongono invece di un diritto
proprio alle rendite. Poiché le rendite non erano ancora state versate alla
moglie, l’UAI poteva, come ha fatto, compensarle con le somme versate in troppo
al marito.
Il TF ha infatti affermato:
" Se
référant à l'ATF 107 V 72, les premiers juges ont admis le principe de la
compensation en retenant que les art. 34 et 35 LAI relatifs aux rentes
complémentaires pour le conjoint (art. 34 LAI) et pour enfant ne créent pas un
droit propre aux époux et enfants à l'octroi d'une rente complémentaire. Dès
lors, le montant de la compensation devait être calculé et réparti en fonction
de la rente principale et des rentes complémentaires dont M.________ est le
seul et unique titulaire.
5.2
Invoquant l'art.
71ter RAVS, entré en vigueur au 1er janvier 2002, les recourantes soutiennent
que les rentes pour enfant auraient dû être versées directement à l'épouse
séparée afin de pallier l'absence d'entretien de la part du bénéficiaire de la
rente de l'assurance-invalidité qui ne pouvait plus assumer ce soutien. Par
ailleurs, les premiers juges auraient violé le droit fédéral (art. 93 LP) dans
la mesure où ils n'ont pas tenu compte du minimum vital des recourantes en
admettant la compensation: M.________ n'ayant pas versé la totalité des
pensions d'entretien à son épouse et ses filles, P.________ aurait vécu «au-dessous
du minimum vital».
6.
6.1
Il est constant que
la compensation en cause remplit la condition de la réciprocité de la personne
du créancier et du débiteur, puisque M.________ est à la fois titulaire de la
rente d'invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant
ayant fait l'objet d'une réduction, et débiteur des prestations versées en trop
par la caisse-maladie. On ne saurait donc reprocher à la juridiction cantonale
de «violer le fondement et le principe des rentes complémentaires et des rentes
pour enfant», puisque ni le conjoint, ni les enfants ne disposent d'un droit
propre à de telles rentes. A cet égard, la référence que font les recourantes à
l'art. 71ter RAVS - qui règle le versement des rentes pour enfants lorsque les parents
vivent séparés - ne leur est d'aucun secours, dès lors que cette disposition
n'est pas applicable au présent litige (voir ci-avant consid. 1). Au demeurant,
la loi, respectivement la jurisprudence, reconnaissent le droit de l'épouse
séparée de son mari au versement de la rente complémentaire à certaines
conditions (art. 34 al. 4 LAI), ainsi que des rentes pour enfants lorsque
l'épouse détient l'autorité parentale, que l'enfant n'habite pas avec le père
invalide et que l'obligation de celui-ci envers celui-là se limite au versement
d'une contribution aux frais d'entretien (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V
210.
consid. 2; SVR 2002 IV n° 5 p. 11 consid. 4c/aa, 2000 IV n° 22 p. 65
consid. 1a et les références). Toutefois, tant l'art. 34 al. 4
LAI que les principes jurisprudentiels relatifs à la rente pour enfant
concernent le paiement des rentes complémentaires pour le futur et ne
s'opposent pas à la compensation d'une créance avec des rentes qui doivent être
versées rétroactivement et sur lesquelles la caisse de compensation opère des
retenues. Dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en
mains de P.________, l'office intimé était en droit de les compenser avec les
sommes versées en trop à l'époux de celle-ci."
Questo
principio non è di per sé stato messo in dubbio neppure dopo l’entrata in
vigore dell’art. 73ter OAVS. In una sentenza U 53/07 del 18 marzo 2008, il TF,
in un caso di un assicurato che viveva separato dalla moglie alla quale non
versava alcun contributo alimentare e che affermava di non trarre alcun
vantaggio dalla rendita completiva del coniuge versata direttamente alla sposa
(cfr. consid. 5.2.1: “Le recourant soutient que les premiers
juges auraient dû prendre en considération sa situation familiale : il vit
séparé de son épouse, à laquelle il ne verse pas de contribution d'entretien;
il ne tire donc aucun avantage de la rente complémentaire pour l'épouse, payée
directement en mains de cette dernière“), ha rammentato che la rendita
d’invalidità riveste un carattere “indennitario” perché ha lo scopo di compensare
le conseguenze finanziarie dell’invalidità sulla capacità di guadagno
dell’assicurato (consid. 5.2.2.1:”De par sa nature, la rente d'invalidité
revêt un caractère indemnitaire et tend à compenser les conséquences
financières de l'invalidité sur la capacité de gain de l'assuré“).
Per
rimediare alle conseguenze dell’invalidità è stato previsto di completare la
rendita principale con delle rendite completive per i parenti più prossimi (“Afin
de remédier «aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de
famille pour la femme et les enfants», il a prévu de compléter la rente
principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses
proches parents“). Queste rendite dipendono dall’esistenza del
diritto alla rendita principale e appartengono al medesimo avente diritto; i
parenti più prossimi non hanno un diritto proprio alle rendite completive, che
si aggiungono alla rendita principale, e costituiscono il reddito di
sostituzione per l’assicurato invalido per permettergli di provvedere al
mantenimento della famiglia (“Ces rentes dépendent de l'existence d'un droit
à une rente principale et reviennent au même ayant droit; les proches parents
n'ont pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité
juridique du cas de rente est maintenue (Message LAI, FF 1958 II p. 1225 sv.). Les rentes complémentaires s'ajoutent ainsi à la rente principale et
constituent un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui
permettre de subvenir à l'entretien de sa famille“).
Il
TF rammenta che con l’ottava revisione dell’AVS è stato introdotto un diritto
proprio e incondizionato per la sposa al pagamento di metà della rendita per
coppie, ma che è stato mantenuto il carattere accessorio della rendita completiva
in favore del coniuge, pur permettendo, in determinati casi, il pagamento
diretto alla sposa. Il versamento alla sposa costituiva una modalità di pagamento
della prestazione ma non modificava né il carattere “indennitario” né il suo
titolare (consid. 5.2.2: “Lors de la 8e révision de l'AVS (loi
fédérale modifiant celle qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants
ainsi que les lois qui sont en rapport avec elle, du 30 juin 1972; RO 1972 p.
2537), le législateur a introduit dans la LAVS et la LAI un droit propre et
inconditionnel de l'épouse au paiement de la moitié de la rente pour couple
(art. 22 al. 2 aLAVS et art. 33 al. 3 aLAI; RO 1972 p. 2540, 2550). En
revanche, il a expressément maintenu le caractère accessoire de la rente
complémentaire pour l'épouse, tout en permettant à cette dernière d'en obtenir
le paiement en ses mains lorsque son époux ne subvenait pas à son entretien, ou
en cas de séparation ou de divorce (art. 34 al. 3 aLAI; RO 1972 p. 2550). Le
versement en mains de l'épouse constituait une modalité de paiement de la
prestation, mais ne modifiait ni son caractère indemnitaire, ni son titulaire
(Message concernant la huitième révision de l'assurance vieillesse et
survivants, du 11 octobre 1971; FF 1971 II p. 1128 sv. : «[...] le système en
vigueur jusqu'ici ne doit pas être modifié, attendu que le droit à cette
prestation, en raison tant de son genre que de sa destination, ne peut être
dévolu qu'au mari») ”).
L’Alta
Corte ricorda inoltre che con la decima revisione dell’AVS il legislatore ha
confermato il principio secondo cui la rendita serve per compensare la perdita
del guadagno subito dall’assicurato divenuto invalido (consid. 5.2.2.3:”Cela
étant, le principe d'après lequel cette rente était allouée pour compenser la
perte de gain subie par l'assuré devenu invalide a été maintenu (…)“).
Il
TF evidenzia che il legislatore ha progressivamente modificato le modalità di
pagamento della rendita completiva per il coniuge, in favore di quest’ultimo.
Tuttavia ha espressamente voluto mantenere il genere e lo scopo della
prestazione così come il principio secondo il quale l’avente diritto alla
rendita principale è pure il titolare della rendita accessoria. La rendita
principale come la rendita completiva per il coniuge (e per i figli)
costituiscono una forma di reddito di sostituzione per l’assicurato invalido,
che ne è l’avente diritto (consid. 5.2.3: “Il ressort de ce
qui précède que le législateur a progressivement aménagé les modalités de
paiement de la rente complémentaire pour conjoint, en faveur de ce dernier. En
revanche, il a expressément voulu maintenir le genre et la destination de cette
prestation, ainsi que le principe d'après lequel l'ayant droit à la rente
principale est également le titulaire de la rente accessoire. La rente
principale comme la rente complémentaire pour conjoint constituent une forme de
revenu de substitution pour l'assuré invalide, qui en est l'ayant droit “).
Queste
rendite concordano materialmente e personalmente con le indennità giornaliere
versate dall’assicuratore infortuni a causa del medesimo evento assicurato. In
questo contesto la questione di sapere se la rendita completiva per il coniuge è
versata direttamente all’assicurato o piuttosto al coniuge e se è computata o meno
sull’obbligo di mantenimento del diritto civile non è determinante (“Aussi
concordent-elle l'une comme l'autre, matériellement et personnellement, avec
les indemnités journalières versées par l'assurance-accidents en raison d'un
même événement assuré. Dans ce contexte, le point de
savoir si la rente complémentaire pour conjoint est versée directement à
l'assuré ou plutôt en mains de son conjoint, et si elle est imputée ou non sur
une obligation d'entretien fondée sur le droit civil, ne revêt pas un caractère
déterminant“).
Nel
caso che il TF era chiamato a giudicare, l’Alta Corte ha evidenziato che
l’assicuratore ha incluso a giusto titolo la rendita complementare del coniuge
nel calcolo del sovraindennizzo (“En l'espèce, l'intimée a donc inclus à
juste titre la rente complémentaire pour conjoint dans le calcul de
surindemnisation (…)“).
Con
riferimento alla sentenza I 305/03 del 15 febbraio 2005 sopra citata, il TF ha
inoltre evidenziato che era stata ammessa la compensazione di una rendita
completiva per coniuge e per i figli in arretrato con una rendita in
restituzione di prestazioni dell’assicurazione malattie (indennità giornaliere
LAMal) poiché le prestazioni non erano ancora state versate. L’Alta Corte ha
evidenziato che questa giurisprudenza non concerne tuttavia la questione del
credito in restituzione d’indennità giornaliere ridotte a causa della sovraindenizzo.
Nel caso I 305/03 né l’esistenza, né l’ammontare del credito erano stati
contestati, ma si trattava di stabilire se il credito di restituzione delle indennità
giornaliere di un assicuratore malattie o infortuni poteva essere compensato
con rendite in arretrato dell’AI, malgrado il diritto del coniuge
dell’assicurato invalido di domandare il pagamento delle prestazioni direttamente
a lui. Nel caso U 53/07 questa domanda non si poneva poiché l’AI aveva
computato interamente il credito dell’assicurazione infortuni sulle rendite in
arretrato di cui il ricorrente pretendeva il pagamento nelle sue mani e ha
versato alla sposa la totalità delle prestazioni in arretrato corrispondenti
alla rendita completiva (cons. 6.1: “Le recourant se
réfère à un arrêt I 305/03 du 15 février 2005, dans lequel le Tribunal fédéral
des assurances (aujourd'hui : Ire et IIème Cours de droit social du Tribunal
fédéral) avait admis la compensation d'un arriéré de rente complémentaire pour
conjoint et de rentes pour enfants avec une créance en restitution de
prestations de l'assurance-maladie (indemnités journalières selon la LAMal),
«dès lors que les rentes en cause n'avaient pas encore été versées en mains de
[l'épouse]». Le recourant en conclut que le cas devrait être tranché
différemment si, comme en l'espèce, la rente complémentaire a déjà été versée
en mains du conjoint séparé “ e consid. 6.2 “La jurisprudence à
laquelle se réfère le recourant ne concerne pas la question de la créance en
restitution d'indemnités journalières réduites par suite de surindemnisation.
Dans la cause ayant donné lieu à cette jurisprudence, ni l'existence, ni le
montant d'une telle créance n'étaient contestés (cf. consid. 2.1 de l'arrêt
cité). Il s'agissait plutôt de déterminer si la créance en restitution
d'indemnités journalières d'un assureur-maladie ou accidents social peut être
compensée avec un arriéré de rente complémentaire de l'assurance-invalidité,
malgré le droit du conjoint de l'assuré invalide d'en demander le paiement
directement en ses mains. En l'espèce, cette question ne se pose pas. En effet,
l'assurance-invalidité a entièrement imputé la créance de l'assurance-accidents
sur les rentes arriérées dont le recourant prétendait le paiement en ses mains,
et a versé à V.________ la totalité des prestations arriérées correspondant à
la rente complémentaire pour conjoint. Autrement dit, il n'y a eu aucune
compensation avec la rente complémentaire pour l'épouse, de sorte que sur ce
point, les griefs soulevés par le recourant sont sans fondement “).
Va
infine rilevato che con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della quinta
revisione dell’AI, sono state soppresse le rendite completive in corso per i
coniugi, mentre sono state confermate quelle per i figli. La soppressione è
stata in sostanza motivata con il miglioramento della previdenza professionale,
e meglio l’estensione del secondo pilastro, e la possibilità, in caso di
bisogno (difficoltà finanziarie), di far capo alle prestazioni complementari
(cfr. FF 2005 3989, pag. 4072-4073). Non è invece modificato il principio
secondo cui le rendite servono per compensare la perdita del guadagno subito
dall’assicurato divenuto invalido.
In
concreto l’assicuratore ha compilato il formulario della Cassa svizzera di
compensazione relativo alla domanda di compensazione il 28 luglio 2011 al fine
di bloccare il pagamento delle prestazioni AI al ricorrente (doc. 4: “rispedire
la richiesta di compensazione al più tardi entro il 07.08.2011. Se la risposta
non perviene entro questo termine, la cassa di compensazione può procedere al
pagamento con effetto liberatorio”).
Ne
segue, alla luce della sopra citata giurisprudenza, che a giusta ragione
l’assicuratore malattie, nel calcolo del sovraindennizzo, ha preso in
considerazione anche le rendite completive per i tre figli.
6.3
Infine,
va evidenziato che dal calcolo della sovrassicurazione per la compensazione con
la cassa di compensazione allegato anche allo scritto del 14 luglio 2011 (doc.
G), emerge che l’assicuratore ha calcolato il sovraindennizzo partendo dalle
prestazioni versate dal 2 (e non dal 1°) giugno 2011 (cfr. anche doc. 5).
Dal
salario di fr. 53'219.95 conseguito in quel periodo l’assicuratore ha giustamente
dedotto le indennità giornaliere versate, di fr. 42'575.90, e le rendite AI,
che la Cassa ha calcolato in fr. 43'398 poiché, come risulta sempre dal doc. 5
(cfr. anche doc. G), è stato preso in considerazione l’ammontare delle
prestazioni su base giornaliera e non su base mensile, favorendo in questo
caso, leggermente, l’insorgente.
Infatti,
così facendo la Cassa è giunta ad un sovraindennizzo di fr. 32'753.95, in luogo
di fr. 32'831.95 cui sarebbe giunta se avesse preso in considerazione
l’ammontare mensile (e non giornaliero) delle rendite AI, ritenuto che per il
mese di giugno 2010 occorre forzatamente utilizzare un importo giornaliero
perché il calcolo inizia con il 2 del mese: (53'219.95 – 42'575.90 – 43'476,
ossia {43'568 – [1'970 + 788 (rendite mensili di giugno) – [{1'970 + 788} :30 X
29.
(rendita del 1° giugno)]}; l’importo di fr. 43'568 corrispondendo alle
rendite complessivamente riconosciute dal 1° giugno 2010 al 31 marzo 2011:
([1'970 X 7] + [2'004 X 3] + [788 X 7 X 3] + [802 X 3 X 3]).
Alla
luce di quanto sopra la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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