36.2011.81
IPG. Valutazione medica del fiduciario della Cassa: completa esaustiva eseguita dopo approfondita visita. Da condividere
25 aprile 2012Italiano36 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2011.81
Data decisione, Autorità:
25.04.2012, TCA
Titolo:
IPG. Valutazione medica del fiduciario della Cassa: completa esaustiva eseguita dopo approfondita visita. Da condividere
INDENNITÀ GIORNALIERA
art. 72 cpv. 1 LAMAL
art. 72 cpv. 2 LAMAL
art. 72 cpv. 3 LAMAL
art. 72 cpv. 4 LAMAL
art. 72 cpv. 5 LAMAL
art. 72 cpv. 6 LAMAL
art. 78 LAMAL
art. 6 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.81
IR/sc
Lugano
25 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
settembre 2011 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, aiuto lattoniere nato __________ 1981 già alle dipendenze della __________
di __________ dal 1° agosto 2008, società assicuratasi presso l'allora Assicurazione
malattia CO 1, ha annunciato la sua inabilità al lavoro a partire dal 1° giugno
2010. In precedenza egli ha percepito indennità dall'assicuratore infortuni __________
(doc. 1).
In
particolare RI 1 ha subito la rottura di un dito della mano destra e, dal 27
maggio al 7 giugno 2010, è stato ricoverato all'ospedale di __________ per
dolori alla schiena. Per quanto appare dal doc. 2, in data 11 giugno 2010 egli presentava un'ernia (L4/L5) non rientrata per cui appariva necessario
un intervento chirurgico.
La
situazione non è mutata sino al ricovero del 23 agosto 2010 all'Ospedale __________
per l'intervento operatorio all'ernia del disco. Il 26 agosto 2010 il visitatore
dell'assicuratore ha incontrato, al rientro a casa dal ricovero, il signor RI 1.
L'assicurato lo ha informato della necessità di una verifica ambulatoriale dopo
un mese (doc. 6). Più specificatamente RI 1 come rammenta il doc. 11
(Attestazione Ospedale __________vara), è stato operato:
" … in anestesia generale con repere radiologico
sull'interspazio, L4-L5, è stato sottoposto ad intervento di microdiscectomia
con asportazione dell'ernia.
Il decorso post-operatorio è stato nel complesso regolare. La ferita è
stata medicata ed è in ordine. Gli steri-strip posti su di essa andranno
rimossi in VII giornata dall'intervento.
Si consiglia di osservare un periodo di riposo di almeno 15-20
gg." (Doc. 11, Attestazione 24 agosto 2010)
L'assicuratore
ha conseguentemente continuato a versare le sue prestazioni ed il 30 agosto 2010 ha chiesto al Dott. __________ di valutare lo stato di salute e la capacità lavorativa dell'assicurato.
Il professionista (doc. 26), il 30 agosto 2010, ha accertato che:
" … egli è stato sottoposto ad un intervento
chirurgico per ernia discale in L4/5. L'operazione è avvenuta a fine agosto. Se
l'incapacità lavorativa dovesse prolungarsi oltre a 3 mesi dall'operazione
(fine novembre) consiglierei una valutazione della sua capacità funzionale
residuale. Lavorando nella edilizia (?) potrebbe rendersi necessario un
cambiamento professionale." (Doc. 26)
Il
5 ottobre 2010 l'assicuratore ha comunicato il perdurare dell'inabilità
segnalando però la necessità di "un nuovo controllo nel mese di
dicembre" (doc. 16). Il successivo 5 novembre 2010 (doc. 20) RI 1 è
stato convocato ad una visita presso il medico fiduciario dell'assicuratore per
il 15 dicembre successivo (doc. 20).
B. Con
rapporto del 15 dicembre 2010 il Dr. __________ ha ritenuto che:
" … all'inizio di maggio subì un infortunio in casa
quanto in una caduta si procurò una frattura della falange distale del mignolo
della mano destra e del naso, patologie che giustificarono un'incapacità
lavorativa. Durante tale periodo erano apparsi per la prima volta dolori
lombari con progressive irradiazioni nella gamba destra impossibilitando il
paziente di riprendere l'attività lucrativa. L'intensità della sofferenza
giustificò un ricovero nell'Ospedale di __________ dove fu degente dal 27.05 al
07.06.2010 con la diagnosi di una lombosciatalgia destra acuta da ernia discale
L4/5 e protrusione mediana del V spazio, valutazione che si basò tra l'altro su
una RM della colonna lombare del 31.05.2010 che ha mostrato in L4/5 un'ernia
discale sottolegamentare in sede mediana paramediana destra con un frammento
migrato caudalmente occupato il corrispondente recesso laterale.
(…)
… il 23.08.2010 presso l'Ospedale di __________ con l'asportazione microchirurgica
dell'ernia discale in L4/5.
Il paziente riferisce dell'apparizione di dolori nella gamba destra già
nei primi giorni dopo l'operazione, sofferenza persistente fino ad oggi
malgrado l'assunzione di corticosteroidi perorali e della sedute di fisioterapia
che continua a svolgere (dapprima ginnastica in piscina e massaggi, attualmente
elettroterapie). Dal Servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale di __________ è
quindi stata richiesta una nuova RM della colonna lombare con mezzo di
contrasto. L'esame del 25.11.2010, dal paziente fatta effettuare a ____________________,
mostra in L4/5 gli esisti da emilaminectomia a destra con presenza di materiale
cicatriziale e discale residuale in zona mediana paramediana a destra che
impegna anche il recesso laterale di destra. Si conferma inoltre la protrusione
in L5/S1.
Il paziente è ora in attesa di una rivalutazione neurochirurgica che
dovrebbe avvenire il 17.12.2010 presso il Servizio specialistico dell'Ospedale
di __________.
(…)
… lamenta ulteriori ed intensi dolori lombosacrali e parasacrali a
destra irradianti nelle regione gluteale a destra e coinvolgendo la gamba
omolaterale dove indica in particolare la fascia anterolaterale della coscia e
dello stinco, disturbi descritti come un forte bruciore, simile a quanto
risentito prima dell'operazione e che appare regolarmente restando seduto per
pochi minuti con la necessità imperativa di alzarsi. Si dichiara asintomatico
in posizione eretta. Può camminare senza limiti. Non ha dolori notturni a
condizione che riposa sui fianchi. Mettendosi supino la sofferenza riappare
dopo pochi minuti.
(…)
È presente un forte dolore gluteale e peritrocanterico al colpo di tosse
ed allo starnuto. A tratti avverte la gamba destra come addormentata. (…)"
(Doc. 29)
Dopo
analisi dello stato reumatologico e di quello neurologico periferico il dott. __________
ha esposto la seguente diagnosi:
" (…)
- Lombosciatalgia subacuta a destra in/con
× stato dopo asportazione microchirurgica di un'ernia discale
mediana-paramediana destra in L4/5 (23.08.2010)
× tessuto del pregresso intervento occupando anche il recesso latrale
a destra (RM del 25.11.2010). (…)" (Doc. 29)
Il
professionista ticinese ne ha tratto le seguenti conclusioni quo alla capacità
lavorativa:
" (…)
Alla luce delle mie constatazioni le dichiarazioni del paziente in merito
alle sue limitazioni (impossibilità di flettere il tronco o di restare seduto
per più di 5 minuti circa) appaiono del tutto coerenti e credibili. Le
condizioni attuali impediscono al signor __________ di svolgere qualsiasi
attività lucrativa con un'incapacità lavorativa che giudico ulteriormente del
100% sia per il lavoro svolto che per qualsiasi altra attività. Egli sarà
rivalutato dal Servizio di Neurochirurgia dell'Ospedale di __________.
(…)" (Doc. 29)
C. Con
scritto 20 gennaio 2011 l'assicuratore ha invitato l'assicurato ad inoltrare domanda
di prestazioni AI (doc. 32). Il 21 gennaio 2011 il datore
di lavoro ha posto termine al contratto che lo legava ad RI 1 (doc. 3b) con il
conseguente passaggio dell'assicurato alla copertura individuale (doc. 47, 48,
50, 53). La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata il 7 marzo 2011 (doc.
39).
D. Il
7 giugno 2011 RI 1 è stato nuovamente convocato presso il medico fiduciario Dr.
__________ per una nuova valutazione del caso. Con rapporto 8 giugno 2011 il professionista
incaricato dall'assicuratore ha confermato la sua diagnosi (doc. 64, pag. 4) e,
per quanto attiene alle sue conclusioni ha evidenziato:
" (…)
L'esame clinico attuale conferma la persistente irritabilità radicolare
nella gamba destra con disturbi sollecitabili nella movimentazione del rachide
lombare ma anche nelle consuete manovre degli arti inferiori (Lasègue diretto
ed incrociato positivi). A paragone dell'esame precedente vi è comunque un
parziale recupero della funzionalità della cerniera lombosacrale con la
possibilità di piegare il busto fino ad una distanza dita/pavimento di 20 cm e senza deviazione antalgica. Persiste una dolorabilità notevole della muscolatura nel cinto
pelvico con predominanza a destra. Non vi sono segni in favore di
un'instabilità segmentale. (…)"
Il
medico ha quindi ritenuto una capacità funzionale residuale valutata come
segue:
" (…)
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
× molto leggeri (fino a 5 kg): normale
× medi e pesanti (oltre 10 kg): nulla
× sopra il piano delle spalle:
- di 5 kg: lievemente ridotta
+ di 5 kg: molto ridotta
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
× leggeri/di precisione: normale
× medi: ridotta
× pesanti: nulla
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
× a braccia elevate: ridotta
× con rotazione del tronco: lievemente
ridotta
× seduta e piegata in avanti: ridotta
× eretta e piegata in avanti: molto
ridotta
× inginocchiata: lievemente ridotta
× con ginocchia in flessione: normale
- mantenere posizioni statiche:
× seduta: non oltre mezzora senza
interruzione
× eretta: non oltre due ore senza
interruzione
- spostarsi/camminare:
× fino a 50 m: normale
× oltre a 50 m: normale
× per lunghi tragitti: con brevi pause
× su terreni accidentali: ridotta
× salire/scendere scale: normale
- diversi:
× l'impiego delle due mani all'altezza di un tavolo è possibile informa
normale
× il paziente non può essere esposto a situazioni di scarso equilibrio.
(…)" (Doc. 64, pag. 4-5)
rilevando
poi che, in assenza di ulteriore intervento chirurgico, le limitazioni sono state
ritenute definitive con preclusione della ripresa dell'attività lucrativa
svolta di lattoniere (incapacità al 100%). Per altre attività rispettose delle
limitazioni, invece, Indelicato è stato ritenuto pienamente abile e ciò a
partire dallo stesso giorno.
Con
decisione formale del 4 luglio 2010 l'assicuratore ha imposto all'assicurato il
cambio di professione concedendogli comunque un termine sino al 30 settembre
2011, indennizzato, per provvedervi (doc. 66). RI 1 ha prodotto ulteriori
certificati medici e si è opposto alla decisione formale con il patrocinio di RA
1 (doc. 71/72). Con scritto 5 settembre 2011 l'UAI ha imposto ad RI 1 un periodo di accertamento professionale presso il CAP di Gerra Piano (doc. 73) con
indennizzo delle spese da parte della stessa AI. Il 19 settembre 2011 il
dott. __________ è stato confrontato con nuova attestazione medica prodotta dall'assicurato
(certificato dott. __________, medico chirurgo) del 5 settembre precedente, confermando
il suo parere (doc. 76).
E. Con
decisione su opposizione 19 settembre 2011 l'assicuratore ha respinto l'opposizione dell'assicurato partendo dalle valutazioni del medico fiduciario e considerando,
per il calcolo dell'invalidità residua, un tasso inferiore al minimo
indennizzabile del 50% (doc. 78). Da evidenziare che, con decisione 31 ottobre 2011, l'ufficio centrale di compensazione UAI, ha deciso di versare ad RI 1 le indennità giornaliere
per il periodo trascorso al CAP (doc. 79).
F. Con
ricorso 18 ottobre 2011 (doc. I), che il giudice delegato ha fatto completare
(doc. II e III), RI 1 ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato.
A fondamento della sua richiesta egli ha posto i dolori persistenti che gli
impedirebbero ogni attività lavorativa.
Invitato
a formulare la risposta di causa (doc. IV del 4 novembre 2011) Trust Simpany
Moove si è fatto richiamare (doc. V del 6 dicembre 2011 e 16 gennaio 2012 doc.
VI). Dopo ulteriori inviti a trasmettere gli atti, ritenuta la preclusione a presentare
l'allegato di risposta, l'assicuratore ha incaricato un legale ticinese (doc.
XI) ed ha fatto pervenire quanto richiesto. Documentazione sulla quale RI 1 si è
potuto esprimere (doc. XII).
Il
13 marzo 2012 l'assicurato ha comunicato al TCA:
" (…)
… il ricorrente ha ricevuto da parte dell'Ufficio cantonale AI una decisione
formale di rifiuto di prestazioni, datata 27 febbraio 2012. Da questa
decisione, rispettivamente dalla valutazione medico-specialistica del Servizio
Medico Regionale dell'Ufficio AI del 19 luglio 2011, risulta che,
contrariamente a quanto valutato dall'intimata, il ricorrente era da ritenersi
limitato nella propria capacità lavorativa anche in lavori confacenti per la
persistenza di dolori e irradiazioni con parestesie inferiore destro. A vedere
dello SMR, Dr. __________, questa limitazione è dell'ordine del 30%. In esito a
questa valutazione l'Ufficio ha fissato un grado d'invalidità del 32%.
(…)"
(Doc. XV)
Interpellato
il suo patrocinatore in merito all'eventuale impugnativa contro la decisione
UAI (doc. XVIII) questi ha comunicato il 22 marzo 2012 che la decisione non sarebbe
stata impugnata (doc. XXI).
L'assicuratore
ha quindi confermato le sue conclusioni (doc. XX) il 21 marzo 2012.
Il
TCA ha richiamato gli atti UAI per il completamento dell'istruttoria dando alle
parti la possibilità di esprimersi in merito (scritto del 20 marzo 2012
all’UAI), documenti che ha posto, come l’intero incarto, a disposizione delle
parti sino al 16 aprile 2012 (doc. XXIII bis e XXIV). Il patrocinatore del
ricorrente ha rinunciato a prendere conoscenza completa degli atti acquisiti
(doc. XXV).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel
merito
3.
Il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve risolvere il quesito a sapere se
il ricorrente possa beneficiare di indennità per perdita di guadagno
successivamente al 30 settembre 2011 al termine cioè del periodo concesso con
decisione formale, poi confermata con decisione su opposizione,
dall’assicuratore malattia per trovare una nuova attività confacente allo stato
di salute alla luce dell’ammessa impossibilità di continuare la precedente
attività lavorativa.
4.
Giusta
l'art. 72 cpv. 1 LAMal gli assicuratori stabiliscono l’ammontare dell’indennità
giornaliera assicurata d’intesa con gli stipulanti l’assicurazione. Essi
possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
A
norma dell’art. 72 cpv. 2 LAMal il diritto all’indennità giornaliera è dato
qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà
(art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti, il diritto nasce il terzo
giorno che segue quello dell’insorgere della malattia. L’inizio del diritto
alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del
premio. Qualora per il diritto all’indennità giornaliera sia stato convenuto un
termine d’attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il
salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L’art.
72.
cpv. 3 LAMal prevede che l’indennità giornaliera va pagata, per una o più
malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell’arco di 900 giorni
consecutivi. L’articolo 67 LPGA non è applicabile.
In
caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. E’ mantenuta la
protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per
l’art. 72 cpv. 5 LAMal qualora l’indennità giornaliera sia ridotta in seguito a
sovraindennizzo giusta l’articolo 78 della LAMal e l’articolo 69 LPGA,
l’assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità
giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità
giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
A
norma dell’art. 72 cpv. 6 LAMal l’articolo 19 LPGA è applicabile unicamente se
il datore di lavoro ha partecipato al finanziamento dell’assicurazione
d’indennità giornaliera. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.
5.
Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI - applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) - viene considerato incapace
al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la
propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora,
quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di
salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; DTF 111 V 239 cons. 1b;
maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
T. I, pag. 286 segg.).
L'art. 6 LPGA prevede che è considerata incapacità al lavoro
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in
precedenza vale anche vigente LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03,
cons. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere
se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli
tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293;
RAMI 1987 pag. 106 segg.) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 cons. 1c).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
In relazione alle
conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato che anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige il principio - comune a
tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
Si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni
sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente dal
tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 cons. 3c; DTF 117 V 278 cons. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 cons. 3; DTF 111 V 239 cons. 2a; DTF 105 V 178 cons. 2).
Quindi, se da un lato
la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata,
dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto, in caso
d'incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili.
Del resto deve essere
ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio
della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di
pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli
inconvenienti (PETER, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
6.
Come
descritto dettagliatamente nelle considerazioni di fatto la patologia
dell’assicurato è stata sistematicamente seguita con attenzione
dall’assicuratore che ha chiesto a più riprese valutazioni del suo medico
fiduciario dott. med. __________ di __________. Il professionista ha, nei suoi
primi rapporti, esaminato e condiviso il persistere di una inabilità lavorativa
piena così come postulato dai curanti. In data 8 giugno 2011 lo specialista in
malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH e medicina manuale ha posto
la diagnosi di:
" - Lombosciatalgia subacuta a destra in/con
× stato dopo asportazione microchirurgica di un'ernia discale
mediana-paramediana destra in L4/5 (23.08.2010)
× tessuto del pregresso intervento occupando anche il recesso latrale
a destra (RM del 25.11.2010). (…)" (Doc. 29)
ed
ha ritenuto come le limitazioni funzionali potessero essere descritte come
riportato nelle considerazioni di fatto per esteso (si faccia riferimento al
punto D che precede) concludendo per una inabilità totale nell’attività di
lattoniere, in assenza di ulteriore intervento chirurgico. Alla luce quindi delle
limitazioni, considerate definitive, è stata ritenuta preclusione della ripresa
dell'attività lucrativa svolta in precedenza, al contrario per altre attività,
conformi alle limitazioni, il signor RI 1 è stato considerato pienamente abile
e ciò a partire dallo stesso giorno.
Come
dettagliato in precedenza la cassa ha sospeso le sue prestazioni, a partire dal
1.
ottobre 2011, concedendo così un termine, ritenuto comunque congruo e non
contestato come tale dal ricorrente, di quasi 4 mesi pieni per reperire una attività
professionale confacente (punto 2 del ricorso). Va sin d'ora osservato come il
tempo concesso dalla decisione sia conforme ai dettami di giurisprudenza e non
possa qui essere oggetto di critica alcuna.
7.
Il
signor RI 1 contesta tale valutazione medica e lo fa sulla scorta dei rapporti
dei suoi curanti consegnati agli atti, citati e noti. Egli, a fronte della
domanda di prestazioni AI, è stato sottoposto a valutazione da parte del SMR.
Nel rapporto 13 luglio 2011 consegnato agli atti ed allestito dagli specialisti
dott. __________, FMH in medicina interna, e __________, FMH in chirurgia, si
evidenzia come il signor RI 1o soffra di una sindrome spondilogena cronica a
destra con componente radicolare irritativa con stato dopo asportazione
microchirurgica di un’ernia discale mediana-paramediana destra L4/5 avvenuta il
23.
agosto 2010 e presentante un tessuto cicatriziale e materiale discale
rimanente in sede del citato intervento e che occupa il recesso laterale a
destra (come dimostrato dalla RM 25 novembre 2010). Nelle loro valutazioni i
due specialisti incaricati hanno ritenuto un carico massimo possibile di 5 kg, la necessità dell’alternanza della postura ma non la difficoltà nello svolgimento di attività
di precisione o di pause supplementari. I medici hanno ritenuto, sulla scorta
delle motivazioni note alle parti siccome consegnate agli atti posti a
disposizione, le seguenti conclusioni: “Con uno stesso stato di salute
oggettivamente invariato nel breve tempo trascorso tra la perizia di giugno 2011
e la valutazione odierna … (è) … certamente giustificata una IL del 100%
nell’abituale attività di lattoniere. Si può giudicare come lavoro adatto …
un’attività che tenga pienamente conto della capacità funzionale e di carico
residua e di tutti i limiti funzionali descritti … ritengo esigibile una IL del
30%”.
Come
indicato in precedenza il ricorrente è stato posto al beneficio di una valutazione
presso il centro di accertamento professionale di __________ sulla scorta delle
valutazioni ricapitolate nel verbale di chiusura del 25 agosto 2011 della
responsabile signora __________ dell’AI. L'UAI ha negato un diritto ad una
rendita considerando un'invalidità del 32 %.
8.
Le valutazioni del dott. __________ hanno quindi trovato una sostanziale piena
conferma in quelle dei medici specialisti incaricati del SMR. Dal canto loro i
curanti Dr. __________ e Dr. __________ hanno ribadito (doc. 62 e 63) il
persistere di una sintomatologia dolorosa, ribadendo poi una piena IL (Dr. __________)
con atto del 5 luglio 2011 e del 2 agosto 2011 (doc. 67 e 68). Il dott. __________
con certificato del 5 settembre 2011, senza particolare approfondimento e senza
una specifica presa di posizione sulle valutazioni del dott. __________ e del
SMR, ha confermato una IL totale.
Da
notare come il dott. __________ abbia preso posizione invece sulle indicazioni
dei curanti (doc. 76) rilevando assenza di novità tale da indurre una rivalutazione
(scritto 19 settembre 2011).
9.
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c
pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.
iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376
dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die
verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege
ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als
Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des
Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein
Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der
IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft
über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren
wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite
pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV)
gebundenes, der Objektivität und Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat
sie nicht auch im materiellen Sinn Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage
geht die Judikatur über die Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und
Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und
materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige)
medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers
(Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung
kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467).
Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht
des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen
werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund
von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der
angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen
kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden,
auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen
Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei,
womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die
EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der
Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe
Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein
rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz
des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische
Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei
zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind
die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der
Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen
selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven
Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und
Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre
Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber gewählten
Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann
werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind
sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus
der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher
Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber
unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht
allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere
medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche
tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des
Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom
Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes
Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und
Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung
ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche
Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines
gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten
E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die
ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1
et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
10.
Nel
caso concreto la valutazione operata dal dott. __________, medico fiduciario
della Cassa, appare completa, dettagliata, precisa, motivata, esauriente nelle
motivazioni e frutto di attenta, e personale, analisi diretta del paziente. Il
dott. __________ è stato inoltre confrontato con gli accertamenti medici dei
curanti e si è espresso in merito valutandoli sia esplicitamente che implicitamente
nei suoi numerosi scritti consegnati agli atti e noti alle parti (per cui non
occorre riprenderli qui in dettaglio). La conclusione cui è giunto il dott. __________,
che è specialista qualificato e competente in materia, va, come detto,
pienamente condivisa. Questa valutazione trova implicita conferma nelle diagnosi
e le conseguenze sull'IL quale lattoniere 19 luglio 2011 del SMR svolte sul
paziente. Va quindi pienamente condivisa la valutazione secondo cui il
ricorrente è completamente inabile nella sua abituale attività di lattoniere,
mentre è abile in attività confacenti con le limitazioni indicate dallo specialista
di __________ e riportate nelle considerazioni di fatto. Tra la valutazione del
SMR e quella del dott. __________ sussistono divergenze unicamente quo alla capacità
lavorativa residua in attività confacenti. L’UAI, che ha pienamente condiviso
il parere dei dott. __________ e __________, non può essere qui seguito. Non va
infatti dimenticato come lo specialista incaricato dall’assicuratore malattia è
un esperto particolarmente qualificato nella materia medica qui in discussione,
con provata esperienza nelle valutazioni di situazioni quali quella in
discussione. Non solo, egli ha svolto una dettagliata visita, si è
specificatamente confrontato con tutto il materiale medico raccolto ed ha
valutato compiutamente la capacità residua dell’assicu-rato in una attività
confacente. Le valutazioni dei due specialisti FMH in medicina interna e
chirurgia del SMR non possono equivalere a quella del reumatologo specialista.
Non solo, le motivazioni date dal perito incaricato dall’assicuratore malattia
sono decisamente complete e convincenti. Va quindi considerato qui che il
ricorrente sia completamente abile in attività confacente. Nulla muterebbe,
nelle conclusioni della presente procedura, anche se si ritenessero le conclusioni
del SMR poiché, in ogni caso – come appare dalla decisione dell’UAI non
impugnata – non si giungerebbe ad un grado di invalidità che permetterebbe al
ricorrente di beneficiare di ulteriori indennità, ciò anche volendo ritenere le
basi di calcolo della Cassa, che appaiono corrette come vedremo, e non quelle
dell’UAI. Come detto, comunque, questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni
condivide pienamente le considerazioni del professionista ticinese incaricato
dall’assicura-tore malattia.
11.
Alla
luce della situazione fisica presentata dal ricorrente e della sua incapacità
la Cassa ha determinato l’invalidità residua al fine di verificare il
sussistere di un diritto a rendita considerandola nulla. Come detto l’UAI
competente ha emesso una decisione con cui ha concluso per un’invalidità del
32%. Il calcolo per giungere a tale determinazione – che non è stato contestato
come d’altra parte il resto delle motivazioni dell’UAI – non deve qui essere
esaminato in dettaglio. Il calcolo eseguito dalla Cassa va invece verificato
puntualmente. L’assicuratore malattia ha ritenuto, come detto, nella decisione
su opposizione, una invalidità non indennizzabile. In sostanza l’assicuratore è
partito da un salario annuo da valido di CHF 51'276.00, cifra che non è stata
discussa dal ricorrente tramite il patrocinatore. Nell’ambito di tale attività
il salario mediano nazionale è superiore, ritenuta la percentuale del 5%
riconosciuta dalla giurisprudenza in materia, del 9,11%. Considerando un
salario da invalido conseguibile di CHF 61'838,10 annui in attività confacente (l’importo
ritenuto dall’UAI è di CHF 85.00 inferiore ma ciò non cambia – come detto - la
so-stanza delle cose, in ogni caso il ricorrente ed il suo patrocinatore non
hanno discusso minimamente questo salario conseguibile da invalido in attività
leggere), e ritenuta la riduzione del 9,11% si ottiene un salario conseguibile
da invalido di CHF 56'204,65. Anche se si volesse considerare una
significativa riduzione del reddito conseguibile da invalido alla luce della
sintomatologia dolorosa, della formazione, ritenendo l’età e l’esperienza
dell’assi-curato (elemento questo non considerato nel calcolo della qui
resistente e così come sembra suggerire l’UAI nel proprio provvedimento) e si
volesse valutare (per il semplice e puro calcolo, tale percentuale non ha comunque
alcun sostrato concreto) la percentuale massima prevista del 25%, si otterrebbe
una invalidità residua non indennizzabile siccome nettamente inferiore al 50%.
12.
Da
quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto siccome
l’invalidità residua del ricorrente non raggiunge una percentuale
indennizzabile. Non si prelevano tasse e spese giudiziarie e non si attribuiscono
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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