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Decisione

36.2011.84

Sospensione del pagamento delle prestazioni in ambito LAMal (procedura in vigore fino al 31.12.2011) confermata con rinvio all'assicuratore per l'emissione di una nuova decisione relativa al periodo p

30 gennaio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I premi e

le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel

tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se entro

tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non

ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione

ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione,

l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese

di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore fino al

31 luglio 2007).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Dal 1° agosto 2007 al 31

dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno modificato l’art. 90 OAMal,

abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:

" Art.

105b Procedura di diffida e di esecuzione

1 I premi e le partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore

deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

Considerandi

2.

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei

quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti

arretrati.

3.

Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle

prestazioni

1.

Se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo

garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

2.

La sospensione ha effetto il giorno della

comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono

all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o

della rimunerazione delle prestazioni.

3.

La sospensione termina non appena sono stati pagati i

premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.

4.

L’assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una

notifica a un altro ufficio.

5.

Durante la sospensione della presa a carico delle

prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o

partecipazioni ai costi loro dovuti.

6.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso

forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e

delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi.

Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora

1.

L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso

4.

della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all’articolo 105b capoverso 1.

2.

Se l’assicurato in mora disdice il rapporto

assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun

effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto

di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le

spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate

prima della scadenza di detto termine.

3.

Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2

non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”

Da rilevare che le

disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno 2007 prevedono,

al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti

prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni

fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo 105c

capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle

prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi

e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un

cambiamento di assicuratore.

Va infine evidenziato che

con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore modifica (del 19 marzo

2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti OAMal (cfr. RU 2011 pag.

3523.

e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a LAMal, non applicabile al

caso di specie, ha il seguente tenore:

" 1 Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni

ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito

scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,

l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che

l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori

escussi.

3.

L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il nome

degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo

dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di

esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un

attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L’assicuratore chiede

all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei

dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest’ultimo.

4.

Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della

comunicazione di cui al capoverso 3.

5.

L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli

equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena

l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore,

questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto

dall’assicurato.

6.

In deroga all’articolo 7, l’assicurato in

mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e

le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le

spese di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

7.

Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi

possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai

fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione

del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni

fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa

l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e

dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato

da parte degli assicurati.

8.

Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell’organo di revisione

e designa i titoli considerati equivalenti all’attestato di carenza di beni.

Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla

comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai

versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

9.

Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad

assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o

in Norvegia.”

Le disposizioni

transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:

" 1 L’assicuratore rimunera le prestazioni

all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o

al Cantone che assume:

a. i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore

della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza

di beni o un titolo equivalente; e

b. gli interessi

di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore

della presente modifica.

2.

Se il Cantone non assume i

premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata

in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato

di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei

costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le

prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono

rimborsate.

Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese

di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”

Va qui

ancora abbondanzialmente rilevato che a questo proposito il Consiglio di Stato

nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge di

applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26

giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a pag.

3-4, che:

"

(…)

Al di là dell’importante aumento dei costi

determinato dalla nuova normativa federale – motivo di preoccupazione da parte

del Cantone – l’abolizione della sospensione, tramite l’intervento statale,

ha il pregio di permettere, dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento”

della situazione pregressa, attraverso la riattivazione delle coperture

assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La

riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall’assicurato,

ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro,

senza essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura

del redattore)

2.3

In concreto, va in primo luogo

evidenziato che il 23 dicembre 2010 gli insorgenti si sono rivolti

all’assicuratore affermando tra l’altro che:

" (…)

Nei confronti delle medesime codesto assicuratore ha decretato la

sospensione del riconoscimento del costo delle prestazioni LAMal, con esplicito

riferimento all’art. 64a.

Dall’incarto che lo scrivente rappresentante ha avuto modo di

visionare emerge lo scritto CO 1 del 27 luglio 2010, indirizzato al mio

assistito, e recante quale incipit “Sospensione di prestazioni e blocco

della tessera d’assicurazione malattie RI 1”.

Nel testo, al primo paragrafo, vengono elencati in extenso i nomi

dei componenti la famiglia oggetto del provvedimento in ispecie.

Da quanto ho potuto appurare, lo scritto dianzi menzionato

risulta l’unico avviso di sospensione delle prestazioni LAMal.

(…)

Rebus sic stantibus, a codesto assicuratore si chiede:

a. di

produrre allo scrivente rappresentante copia degli atti normativi attraverso

i quali agli assicurati summenzionati è stata notificata regolare sospensione

del riconoscimento delle prestazioni LAMal;

b. in

assenza di quanto sopra: di decretare immediatamente la revoca della

sospensione del riconoscimento con effetto ex tunc. Lo scrivente rappresentante

resta pertanto in attesa di una celere determinazione in forma scritta da parte

dell’assicuratore ai sensi di cui sopra.” (doc. 12, sottolineature del

redattore)

Con la

decisione formale l’assicuratore ha stabilito che “finché i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione

non sono stati pagati integralmente, le prestazioni saranno sospese dalla

presente decisione” (doc. D, sottolineatura del redattore) e con la

decisione su opposizione l’assicuratore ha affermato che “dato che nella

decisione impugnata l’inizio della sospensione delle prestazioni è stato

fissato con effetto ex nunc, in considerazione del principio della buona

fede si rinuncia nella procedura d’opposizione concernente l’incarto n° __________

a modificare l’inizio della sospensione delle prestazioni a danno degli

opponenti e a fissarlo con effetto ex tunc. Bisogna perciò ribadire che la sospensione

delle prestazioni risultante dagli arretrati documentati nell’incarto __________

produce il suo effetto con le decisioni impugnate” (doc. B,

sottolineature del redattore).

L’assicuratore ha tuttavia

aggiunto:

" Infine

vi è da rilevare che le presenti decisioni impugnate concernono unicamente gli

effetti della sospensione delle prestazioni risultante dagli arretrati

documentati nell’incarto n° __________. Da altri incarti sussistono tuttavia

per gli opponenti ulteriori arretrati ai sensi dell’art. 64a LAMal per i quali

è già stata chiesta la continuazione dell’esecuzione per debiti ed è già stata

comunicata la sospensione delle prestazioni con effetto dal giorno della

comunicazione.”

(doc. 25)

2.4

Questo tribunale evidenzia

che gli insorgenti con lo scritto del 23 dicembre 2010 hanno espressamente

richiesto l’annullamento della sospensione del riconoscimento delle prestazioni

con effetto ex tunc ed hanno evidenziato come lo scritto del 27 luglio 2010 “risulta

l’unico avviso di sospensione delle prestazioni LAMal” (doc. 12, cfr. anche

doc. 13), da cui il riferimento alla procedura __________.

Con le decisioni formali

trasmesse ai coniugi __________ l’assicuratore non ha fatto cenno alla presenza

di ulteriori procedure di sospensione in essere ed ha espressamente sancito la

sospensione con effetto dal giorno della decisione, ossia dal 30 marzo 2011.

Ne segue che nella misura

in cui con la decisione impugnata l’assicuratore ha affermato che sussistono

ulteriori arretrati ed è già stata comunicata la sospensione delle prestazioni

con effetto dal giorno della comunicazione, la Cassa ha proceduto ad una

reformatio in peius senza dare agli insorgenti la possibilità di ritirare la

loro opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA), violando in questo modo il loro diritto

di essere sentiti. Su questo punto la decisione impugnata deve pertanto essere

annullata.

Va del resto

abbondanzialmente evidenziato che i ricorrenti hanno affermato di aver ricevuto

unicamente lo scritto del 27 luglio 2010 e che gli ulteriori scritti prodotti

dall’assicuratore (doc. da 27 a 30, ossia due lettere del 23 agosto 2011, una

lettera del 19 ottobre 2010 e una lettera del 6 dicembre 2010), tutti anteriori

alla lettera del 23 dicembre 2010, non sembrano essere stati inviati per

raccomandata.

Per cui se l’assicuratore ritiene che la sospensione del pagamento delle

prestazioni LAMal sia comunque in essere anteriormente al 30 marzo 2011,

ritenuta la richiesta dei ricorrenti di emanare una decisione formale, CO 1

dovrà confermare un’eventuale sospensione anteriore a questa data tramite

un’ulteriore decisione formale con la quale, tra l’altro, comprovi l’avvenuta

notifica delle citate lettere di sospensione ai ricorrenti. L’assicuratore non

potrà ritenere tardiva la domanda dei ricorrenti di emanare una decisione

formale giacché la richiesta risale al 23 dicembre 2010 quando i ricorrenti

hanno evidenziato di aver ricevuto unicamente lo scritto del 27 luglio 2010. Il

riferimento dei ricorrenti al dossier __________ è dovuto alla circostanza che,

ritenendo di non aver ricevuto altre comunicazioni, non potevano indicare altre

procedure pendenti.

Per

quanto concerne il timore degli insorgenti circa l’assenza di pagamento delle

prestazioni del periodo antecedente il 30 marzo 2011, a causa del tenore dell’art. 105c cpv. 2 seconda frase OAMal, va evidenziato che se si tratta

di fatture trasmesse dai fornitori di prestazioni secondo il sistema del terzo

pagante non devono temere alcunché se sono già state inviate all’assicuratore e

se sono pervenute prima del 30 marzo 2011. Per contro se si tratta di fatture

per prestazioni non ancora trasmesse, va evidenziato che era compito degli

stessi insorgenti, che contestavano di essere sospesi, trasmetterle prima che

l’assicuratore emanasse la decisione formale.

2.5

Per quanto concerne la

sospensione decretata con le decisioni del 30 marzo 2011, va invece rilevato

che l’assicuratore ha applicato correttamente l’art. 64a LAMal.

Infatti, circa i premi dovuti

dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, il saldo premi del settembre 2009 e il

premio del mese di ottobre 2009, l’assicuratore, il 1° marzo 2010, dopo aver

mandato un richiamo (cfr. doc. 1), ciò che i ricorrenti non contestano, ed aver

trasmesso un sollecito con indicate le conseguenze della mora (doc. 1 e

VIII/bis), assegnando loro un termine di 30 giorni per pagare l’importo di fr.

2'156.25, il 10 giugno 2010 ha inoltrato la domanda di esecuzione per il debito

residuo di fr. 1'888.65. Dopo aver fatto spiccare il precetto esecutivo, in

assenza di opposizione, il 22 luglio 2010 ha chiesto di proseguire l’esecuzione (doc. 7) e il 23 luglio 2010 ha scritto ai ricorrenti, con copia all’allora

UAM, indicando che in applicazione dell’art. 64a cpv. 2 LAMal il pagamento

delle prestazioni sarebbe stato sospeso (doc. 8). Il 30 marzo 2011, su richiesta

dei ricorrenti, l’assicuratore ha emesso la decisione formale di sospensione

delle prestazioni con effetto dal medesimo giorno.

Ritenuto che la procedura

è stata seguita correttamente, la sospensione, dal 30 marzo 2011, va

confermata.

Irrilevante è invece la

circostanza che nel frattempo i ricorrenti hanno ricominciato a pagare i premi

assicurativi. Infatti, determinante è che essi sono comunque ancora debitori

dell’importo all’origine della sospensione e che l’assicuratore ha seguito

correttamente la procedura imposta dalla legge (art. 105c cpv. 3 OAMal; cfr.

anche DTF 129 V 455, dove applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è

tuttora valido, l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il

pagamento di quei premi [incluse le spese accessorie] che hanno fatto l’oggetto

dell’attestato di carenza beni [ora: dell’esecuzione] all’origine dell’avvio

della procedura [cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub

und die damit einhergehende subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen

Sozialhilfebehörde rechtfertigt sich nur für Beitragsausstände, welche in einem

bestimmten Verlustschein verkörpert und der Sozialhilfebehörde so

urkundenmässig ausgewiesen zugegangen sind“]).

Tutte

le altre considerazioni sollevate dai ricorrenti sono infondate.

Certo, come visto, gli

insorgenti affermano che, in virtù di quanto prevede l’art. 105c cpv. 2 seconda

frase OAMal, essi non si vedranno comunque rimborsati i costi delle fatture

precedenti a tale data, poiché determinante è il momento in cui esse pervengono

all’assicuratore. Tuttavia, ritenuto che i medesimi ricorrenti consideravano

irrituale la procedura di sospensione adottata dall’assicuratore, nulla avrebbe

impedito loro di trasmettere comunque queste fatture per il rimborso prima di

chiedere l’emissione della decisione formale.

2.6

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la sospensione

è confermata dal 30 marzo 2011, mentre per il periodo precedente l’incarto va

trasmesso a CO 1 per l’emanazione di una decisione formale relativa a,

asserite, ulteriori procedure di sospensione.

Va infine

abbondanzialmente evidenziato, pur non essendo oggetto del contendere, che come

emerge dallo scritto dell’8 aprile 2011 (doc. 19), le sospensioni per le figlie

__________ e __________i __________ sono state annullate e pertanto eventuali

prestazioni a loro favore devono essere rimborsate dall’assicuratore.

Agli insorgenti,

rappresentati da una persona cognita in materia, vanno assegnate ripetibili

parziali.

2.7

Gli assicurati chiedono di

essere messi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Va qui evidenziato che ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a

ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti

invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104

al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è privo di esito favorevole.

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato

patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201

consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati

presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a

assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni

personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

In

concreto, non essendo i ricorrenti patrocinati da un avvocato, la domanda di

assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto con

il riconoscimento di ripetibili parziali, va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

La

decisione impugnata è modificata nel senso che la sospensione è confermata con

effetto dal 30 marzo 2011, mentre per il periodo precedente l’incarto è

rinviato all’assicuratore per l’emissione di un’altra decisione.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto,

è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’assicuratore verserà fr. 500 (IVA inclusa, se dovuta) agli insorgenti, in

solido, a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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