36.2011.84
Sospensione del pagamento delle prestazioni in ambito LAMal (procedura in vigore fino al 31.12.2011) confermata con rinvio all'assicuratore per l'emissione di una nuova decisione relativa al periodo p
30 gennaio 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2011.84
Data decisione, Autorità:
30.01.2012, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni in ambito LAMal (procedura in vigore fino al 31.12.2011) confermata con rinvio all'assicuratore per l'emissione di una nuova decisione relativa al periodo precedente
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 64A LAMAL
art. 61 let. f LPGA
art. 90 OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105c OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.84
cs
Lugano
30 gennaio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2011
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23
settembre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 sono
affiliati per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base presso la CO
1.
Con due
distinte decisioni formali del 30 marzo 2011, confermate dalla decisione su
opposizione del 23 settembre 2011 l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 30
marzo 2011, il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal ad entrambi
gli assicurati.
1.2. RI 1, rappresentati
da __________, titolare dello studio RA 1, sono insorti al TCA contro la
predetta decisione, postulando nel contempo di essere ammessi all’assistenza
giudiziaria (doc. I).
1.3. Con risposta
del 23 novembre 2011 l’assicuratore chiede, in via principale, che il ricorso sia
dichiarato irricevibile avendo dato seguito, con la decisione, alle richieste
degli insorgenti ed in via subordinata la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
1.4. In data 28
novembre 2011 gli insorgenti hanno ribadito le loro censure evidenziando che
“la causa petendi non è circoscritta a un singolo incarto dell’assicuratore, ma
riguarda tutte le procedure di sospensione non suffragate da decisione formale”
(doc. V).
1.5. Dopo aver
chiesto all’assicuratore la trasmissione di ulteriore documentazione (doc.
VII), ed averla ottenuta (doc. VIII + Bis), con scritto del 12 gennaio 2012 il
TCA ha chiesto agli insorgenti di precisare, entro il 20 gennaio 2012, se vi
sono prestazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 per le quali non è stato
ottenuto (o chiesto) il rimborso a causa della sospensione in essere (doc. IX).
Gli insorgenti hanno risposto con scritto del 19 gennaio 2012 (doc. X).
in
diritto
2.1. L’assicuratore
sostiene che il ricorso è irricevibile poiché non esiste più alcun interesse
giuridico, rilevato come con la decisione formale è stata accolta la richiesta
degli insorgenti di emanare una decisione con sospensione delle prestazioni con
effetto per il futuro e non per il passato.
A torto.
Infatti,
con l’opposizione del 16 aprile 2011 gli insorgenti fanno valere, tra le altre
cose, anche la circostanza che, avendo ripreso a pagare i premi, l’assicuratore
non avrebbe potuto procedere con la sospensione neppure ex nunc, giacché non
avrebbe alcuna fondatezza giuridica (doc. 22).
Ne segue
che, già solo per questo motivo, il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
2.2. L’art. 64a
LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, prevedeva al cpv. 1 che se
l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine
supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa
della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare
sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma
dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
In tale
contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l’allora
TFA aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31
dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella
versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione
remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse
le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di carenza di
beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di assistenza
sociale e della sospensione delle prestazioni.
Per
l’art. 64a cpv. 4 LAMal, in deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non
possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e
le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
L'art. 90
cpv. 1 OAMal (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006, ritenuto come dal 1°
agosto 2007 l’articolo non è più suddiviso in capoversi giacché i cpv. da 2 a 7 sono stati abrogati ed in parte integrati negli art. 105a e seguenti OAMal) prevede che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Il tasso
per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso
1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal, nel tenore in vigore
fino al 31 luglio 2007).
Fatti
I premi e
le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di
esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel
tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato
diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di
esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa
(cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se entro
tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non
ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione
ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione,
l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli
interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese
di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore fino al
31 luglio 2007).
Se
l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7
capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al
nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,
quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore
precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.
Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati
nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente
saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Dal 1° agosto 2007 al 31
dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno modificato l’art. 90 OAMal,
abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:
" Art.
105b Procedura di diffida e di esecuzione
1 I premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
Considerandi
2.
Se l’assicurato non paga entro il termine impartito,
l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei
quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti
arretrati.
3.
Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato.
Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle
prestazioni
1.
Se ha depositato una domanda di continuazione
dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo
garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).
2.
La sospensione ha effetto il giorno della
comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono
all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o
della rimunerazione delle prestazioni.
3.
La sospensione termina non appena sono stati pagati i
premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la
procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti.
4.
L’assicuratore deve informare il servizio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai
certificati di carenza di beni che ha ricevuto.
Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una
notifica a un altro ufficio.
5.
Durante la sospensione della presa a carico delle
prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o
partecipazioni ai costi loro dovuti.
6.
Se garantisce la presa a carico o il rimborso
forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e
delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più
assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere
la presa a carico dei costi.
Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora
1.
L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso
4.
della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui
all’articolo 105b capoverso 1.
2.
Se l’assicurato in mora disdice il rapporto
assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun
effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto
di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le
spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate
prima della scadenza di detto termine.
3.
Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2
non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,
quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato
presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine
previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”
Da rilevare che le
disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno 2007 prevedono,
al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica ai premi scaduti
prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle prestazioni
fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo 105c
capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle
prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi
e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un
cambiamento di assicuratore.
Va infine evidenziato che
con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore modifica (del 19 marzo
2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti OAMal (cfr. RU 2011 pag.
3523.
e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a LAMal, non applicabile al
caso di specie, ha il seguente tenore:
" 1 Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni
ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito
scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e
indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,
l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere che
l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei debitori
escussi.
3.
L’assicuratore comunica all’autorità cantonale competente il nome
degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo
dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di
esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un
attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L’assicuratore chiede
all’organo di revisione designato dal Cantone di confermare l’esattezza dei
dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest’ultimo.
4.
Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti oggetto della
comunicazione di cui al capoverso 3.
5.
L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli
equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena
l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l’assicuratore,
questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo ricevuto
dall’assicurato.
6.
In deroga all’articolo 7, l’assicurato in
mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e
le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le
spese di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
7.
Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi
possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai
fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione
del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni
fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa
l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e
dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato
da parte degli assicurati.
8.
Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell’organo di revisione
e designa i titoli considerati equivalenti all’attestato di carenza di beni.
Disciplina le modalità relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla
comunicazione dei dati ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai
versamenti dei Cantoni agli assicuratori.
9.
Il Consiglio federale emana disposizioni relative al mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad
assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o
in Norvegia.”
Le disposizioni
transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:
" 1 L’assicuratore rimunera le prestazioni
all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o
al Cantone che assume:
a. i premi e le
partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore
della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza
di beni o un titolo equivalente; e
b. gli interessi
di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore
della presente modifica.
2.
Se il Cantone non assume i
premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata
in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato
di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei
costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le
prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono
rimborsate.
Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le
partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese
di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”
Va qui
ancora abbondanzialmente rilevato che a questo proposito il Consiglio di Stato
nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge di
applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26
giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a pag.
3-4, che:
"
(…)
Al di là dell’importante aumento dei costi
determinato dalla nuova normativa federale – motivo di preoccupazione da parte
del Cantone – l’abolizione della sospensione, tramite l’intervento statale,
ha il pregio di permettere, dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento”
della situazione pregressa, attraverso la riattivazione delle coperture
assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La
riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall’assicurato,
ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro,
senza essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura
del redattore)
2.3
In concreto, va in primo luogo
evidenziato che il 23 dicembre 2010 gli insorgenti si sono rivolti
all’assicuratore affermando tra l’altro che:
" (…)
Nei confronti delle medesime codesto assicuratore ha decretato la
sospensione del riconoscimento del costo delle prestazioni LAMal, con esplicito
riferimento all’art. 64a.
Dall’incarto che lo scrivente rappresentante ha avuto modo di
visionare emerge lo scritto CO 1 del 27 luglio 2010, indirizzato al mio
assistito, e recante quale incipit “Sospensione di prestazioni e blocco
della tessera d’assicurazione malattie RI 1”.
Nel testo, al primo paragrafo, vengono elencati in extenso i nomi
dei componenti la famiglia oggetto del provvedimento in ispecie.
Da quanto ho potuto appurare, lo scritto dianzi menzionato
risulta l’unico avviso di sospensione delle prestazioni LAMal.
(…)
Rebus sic stantibus, a codesto assicuratore si chiede:
a. di
produrre allo scrivente rappresentante copia degli atti normativi attraverso
i quali agli assicurati summenzionati è stata notificata regolare sospensione
del riconoscimento delle prestazioni LAMal;
b. in
assenza di quanto sopra: di decretare immediatamente la revoca della
sospensione del riconoscimento con effetto ex tunc. Lo scrivente rappresentante
resta pertanto in attesa di una celere determinazione in forma scritta da parte
dell’assicuratore ai sensi di cui sopra.” (doc. 12, sottolineature del
redattore)
Con la
decisione formale l’assicuratore ha stabilito che “finché i premi e le
partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione
non sono stati pagati integralmente, le prestazioni saranno sospese dalla
presente decisione” (doc. D, sottolineatura del redattore) e con la
decisione su opposizione l’assicuratore ha affermato che “dato che nella
decisione impugnata l’inizio della sospensione delle prestazioni è stato
fissato con effetto ex nunc, in considerazione del principio della buona
fede si rinuncia nella procedura d’opposizione concernente l’incarto n° __________
a modificare l’inizio della sospensione delle prestazioni a danno degli
opponenti e a fissarlo con effetto ex tunc. Bisogna perciò ribadire che la sospensione
delle prestazioni risultante dagli arretrati documentati nell’incarto __________
produce il suo effetto con le decisioni impugnate” (doc. B,
sottolineature del redattore).
L’assicuratore ha tuttavia
aggiunto:
" Infine
vi è da rilevare che le presenti decisioni impugnate concernono unicamente gli
effetti della sospensione delle prestazioni risultante dagli arretrati
documentati nell’incarto n° __________. Da altri incarti sussistono tuttavia
per gli opponenti ulteriori arretrati ai sensi dell’art. 64a LAMal per i quali
è già stata chiesta la continuazione dell’esecuzione per debiti ed è già stata
comunicata la sospensione delle prestazioni con effetto dal giorno della
comunicazione.”
(doc. 25)
2.4
Questo tribunale evidenzia
che gli insorgenti con lo scritto del 23 dicembre 2010 hanno espressamente
richiesto l’annullamento della sospensione del riconoscimento delle prestazioni
con effetto ex tunc ed hanno evidenziato come lo scritto del 27 luglio 2010 “risulta
l’unico avviso di sospensione delle prestazioni LAMal” (doc. 12, cfr. anche
doc. 13), da cui il riferimento alla procedura __________.
Con le decisioni formali
trasmesse ai coniugi __________ l’assicuratore non ha fatto cenno alla presenza
di ulteriori procedure di sospensione in essere ed ha espressamente sancito la
sospensione con effetto dal giorno della decisione, ossia dal 30 marzo 2011.
Ne segue che nella misura
in cui con la decisione impugnata l’assicuratore ha affermato che sussistono
ulteriori arretrati ed è già stata comunicata la sospensione delle prestazioni
con effetto dal giorno della comunicazione, la Cassa ha proceduto ad una
reformatio in peius senza dare agli insorgenti la possibilità di ritirare la
loro opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA), violando in questo modo il loro diritto
di essere sentiti. Su questo punto la decisione impugnata deve pertanto essere
annullata.
Va del resto
abbondanzialmente evidenziato che i ricorrenti hanno affermato di aver ricevuto
unicamente lo scritto del 27 luglio 2010 e che gli ulteriori scritti prodotti
dall’assicuratore (doc. da 27 a 30, ossia due lettere del 23 agosto 2011, una
lettera del 19 ottobre 2010 e una lettera del 6 dicembre 2010), tutti anteriori
alla lettera del 23 dicembre 2010, non sembrano essere stati inviati per
raccomandata.
Per cui se l’assicuratore ritiene che la sospensione del pagamento delle
prestazioni LAMal sia comunque in essere anteriormente al 30 marzo 2011,
ritenuta la richiesta dei ricorrenti di emanare una decisione formale, CO 1
dovrà confermare un’eventuale sospensione anteriore a questa data tramite
un’ulteriore decisione formale con la quale, tra l’altro, comprovi l’avvenuta
notifica delle citate lettere di sospensione ai ricorrenti. L’assicuratore non
potrà ritenere tardiva la domanda dei ricorrenti di emanare una decisione
formale giacché la richiesta risale al 23 dicembre 2010 quando i ricorrenti
hanno evidenziato di aver ricevuto unicamente lo scritto del 27 luglio 2010. Il
riferimento dei ricorrenti al dossier __________ è dovuto alla circostanza che,
ritenendo di non aver ricevuto altre comunicazioni, non potevano indicare altre
procedure pendenti.
Per
quanto concerne il timore degli insorgenti circa l’assenza di pagamento delle
prestazioni del periodo antecedente il 30 marzo 2011, a causa del tenore dell’art. 105c cpv. 2 seconda frase OAMal, va evidenziato che se si tratta
di fatture trasmesse dai fornitori di prestazioni secondo il sistema del terzo
pagante non devono temere alcunché se sono già state inviate all’assicuratore e
se sono pervenute prima del 30 marzo 2011. Per contro se si tratta di fatture
per prestazioni non ancora trasmesse, va evidenziato che era compito degli
stessi insorgenti, che contestavano di essere sospesi, trasmetterle prima che
l’assicuratore emanasse la decisione formale.
2.5
Per quanto concerne la
sospensione decretata con le decisioni del 30 marzo 2011, va invece rilevato
che l’assicuratore ha applicato correttamente l’art. 64a LAMal.
Infatti, circa i premi dovuti
dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, il saldo premi del settembre 2009 e il
premio del mese di ottobre 2009, l’assicuratore, il 1° marzo 2010, dopo aver
mandato un richiamo (cfr. doc. 1), ciò che i ricorrenti non contestano, ed aver
trasmesso un sollecito con indicate le conseguenze della mora (doc. 1 e
VIII/bis), assegnando loro un termine di 30 giorni per pagare l’importo di fr.
2'156.25, il 10 giugno 2010 ha inoltrato la domanda di esecuzione per il debito
residuo di fr. 1'888.65. Dopo aver fatto spiccare il precetto esecutivo, in
assenza di opposizione, il 22 luglio 2010 ha chiesto di proseguire l’esecuzione (doc. 7) e il 23 luglio 2010 ha scritto ai ricorrenti, con copia all’allora
UAM, indicando che in applicazione dell’art. 64a cpv. 2 LAMal il pagamento
delle prestazioni sarebbe stato sospeso (doc. 8). Il 30 marzo 2011, su richiesta
dei ricorrenti, l’assicuratore ha emesso la decisione formale di sospensione
delle prestazioni con effetto dal medesimo giorno.
Ritenuto che la procedura
è stata seguita correttamente, la sospensione, dal 30 marzo 2011, va
confermata.
Irrilevante è invece la
circostanza che nel frattempo i ricorrenti hanno ricominciato a pagare i premi
assicurativi. Infatti, determinante è che essi sono comunque ancora debitori
dell’importo all’origine della sospensione e che l’assicuratore ha seguito
correttamente la procedura imposta dalla legge (art. 105c cpv. 3 OAMal; cfr.
anche DTF 129 V 455, dove applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è
tuttora valido, l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il
pagamento di quei premi [incluse le spese accessorie] che hanno fatto l’oggetto
dell’attestato di carenza beni [ora: dell’esecuzione] all’origine dell’avvio
della procedura [cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub
und die damit einhergehende subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen
Sozialhilfebehörde rechtfertigt sich nur für Beitragsausstände, welche in einem
bestimmten Verlustschein verkörpert und der Sozialhilfebehörde so
urkundenmässig ausgewiesen zugegangen sind“]).
Tutte
le altre considerazioni sollevate dai ricorrenti sono infondate.
Certo, come visto, gli
insorgenti affermano che, in virtù di quanto prevede l’art. 105c cpv. 2 seconda
frase OAMal, essi non si vedranno comunque rimborsati i costi delle fatture
precedenti a tale data, poiché determinante è il momento in cui esse pervengono
all’assicuratore. Tuttavia, ritenuto che i medesimi ricorrenti consideravano
irrituale la procedura di sospensione adottata dall’assicuratore, nulla avrebbe
impedito loro di trasmettere comunque queste fatture per il rimborso prima di
chiedere l’emissione della decisione formale.
2.6
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto, il ricorso va parzialmente accolto, nel senso che la sospensione
è confermata dal 30 marzo 2011, mentre per il periodo precedente l’incarto va
trasmesso a CO 1 per l’emanazione di una decisione formale relativa a,
asserite, ulteriori procedure di sospensione.
Va infine
abbondanzialmente evidenziato, pur non essendo oggetto del contendere, che come
emerge dallo scritto dell’8 aprile 2011 (doc. 19), le sospensioni per le figlie
__________ e __________i __________ sono state annullate e pertanto eventuali
prestazioni a loro favore devono essere rimborsate dall’assicuratore.
Agli insorgenti,
rappresentati da una persona cognita in materia, vanno assegnate ripetibili
parziali.
2.7
Gli assicurati chiedono di
essere messi al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Va qui evidenziato che ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a
ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti
invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. dal 104
al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è privo di esito favorevole.
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato
patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201
consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati
presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a
assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni
personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).
In
concreto, non essendo i ricorrenti patrocinati da un avvocato, la domanda di
assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto con
il riconoscimento di ripetibili parziali, va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
La
decisione impugnata è modificata nel senso che la sospensione è confermata con
effetto dal 30 marzo 2011, mentre per il periodo precedente l’incarto è
rinviato all’assicuratore per l’emissione di un’altra decisione.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto,
è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’assicuratore verserà fr. 500 (IVA inclusa, se dovuta) agli insorgenti, in
solido, a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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