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Decisione

36.2011.88

Calcolo degli interessi dei premi LAMal in arretrato

3 febbraio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p.

106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione,

sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,

K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03),

che

infine l’assicuratore chiede di porre a carico del ricorrente tasse e spese di

giustizia e il riconoscimento di ripetibili, in applicazione degli art. 61

lett. a LPGA e 30 cpv. 3 Lptca,

che

per l’art. 61 LPGA, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale

del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa

deve tuttavia soddisfare le esigenze poste alle lettere a-g del citato

disposto. L’art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le

spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato,

che

a norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le parti. L’art.

29 cpv. 2 Lptca prevede che la procedura di ricorso concernente le controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per

l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200 e

1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso. Per l’art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per

leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia

e le spese di procedura,

che

con sentenza B 32/06 del 30 settembre 2009 in ambito di previdenza professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria o

sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale

dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag.

150 seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi

nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti

non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe

conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa

oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con

riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità

di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé

temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento

soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere

Considerandi

l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF

124.

V 285 consid. 3b pag. 288),

che

in concreto il ricorso è al limite del temerario laddove l’insorgente ritorna

su questioni già ampiamente discusse e decise (in parte anche a suo favore, in

particolare circa la raccomandata ricevuta il 24 ottobre 2006 dall’assicuratore

[cfr. sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 25 e seguenti, consid. 2.7]

e circa l’applicazione dei premi ticinesi in luogo di quelli __________ [cfr.

sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 11-13, 21-23 e 27, nonché sentenza

36.2009.187

del 9 dicembre 2010, pag. 12]) in via definitiva da questo

Tribunale (cfr. sentenze 36.2008.91 del 25 maggio 2009 e 36.2009.187 del 9

dicembre 2010, nonché sentenza 36.2011.39 del 6 settembre 2011 sull’istanza di

revisione della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010) e dove fa

considerazioni poco decorose nei confronti di funzionari dell’assicuratore,

che

nel caso di specie l’insorgente poteva tuttavia, come ha fatto, ancora

contestare l’ammontare degli interessi, giacché su questo punto il TCA aveva

rinviato gli atti all’assicuratore per un calcolo definitivo (cfr. sentenza del

9.

dicembre 2010, 36.2009.187, consid. 2.11),

che

pertanto il ricorso non può essere definito temerario,

che

tuttavia questo Tribunale invita il ricorrente a moderare i toni,

che

in tali condizioni il TCA prescinde dal prelievo di tasse e spese e dall’assegnazione

di ripetibili,

che

infine va ribadito (cfr. sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010, pag. 24),

che se il ricorrente ravvede una violazione delle norme penali può sottoporre

direttamente la fattispecie al Ministero Pubblico,

che

tuttavia va altresì evidenziato come questo TCA nella sentenza di revisione

36.2011.39

del 6 settembre 2011 della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 ha rilevato come “a fondamento della sua domanda di revisione, RI 1 sembra

fare cenno a “documenti falsi” (doc. I). Non si tratta ovviamente di una tale

situazione in concreto. Come ha ricordato l’assicuratore le polizze sono state

modificate alla luce dei giudizi che si sono susseguiti rendendole conformi

agli stessi, le polizze recano la data della loro emanazione e,

conseguentemente, non adempiono manifestamente i presupposti di un falso

documentale a norma dell’art. 251 CPS (sul tema si faccia riferimento a Bernard Corboz: Les infractions en droit

suisse, vol. II, Staemplfli Berna 2002, ad art. 251, pag. 179 e segg. in

particolare le pagine 216 e seguenti numeri 171 a 183). D’altra parte neppure il qui istante sembra dare credito a tale aspetto: egli ha infatti

completamente negletto, a giusto titolo, il perseguimento dell’ipotesi di falso

documentale dinanzi al magistrato competente”,

che

anche per quanto concerne l’affermazione dell’insorgente, nato nel 1960,

secondo cui “l’iscrizione al Liceo Cantonale di __________ è stata

falsificata, dall’autorità parentale” e che “l’iscrizione all’Università

di __________ è stata falsificata dall’autorità parentale (…)”, senza

peraltro produrre alcun documento in tal senso, ritenute anche le norme sulla

prescrizione, spetta semmai all’insorgente segnalare la fattispecie al

Ministero Pubblico,

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Di

conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ 2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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