36.2011.88
Calcolo degli interessi dei premi LAMal in arretrato
3 febbraio 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2011.88
Data decisione, Autorità:
03.02.2012, TCA
Titolo:
Calcolo degli interessi dei premi LAMal in arretrato
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
INCASSO PREMI
PREMIO
art. 26 LPGA
art. 61 LPGA
art. 29 LPTCA
art. 90 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.88
cs
Lugano
3 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31
ottobre 2011 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che
RI 1 si è, a più riprese, rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
nel recente passato nell'ambito di controversie che lo oppongono all'assicuratore
malattie CO 1,
che,
come evocato in uno scritto 28 giugno 2011 al ricorrente stesso, di cui alla
procedura 36.2011.39, sono stati evasi i seguenti incarti:
" (…)
a) la procedura 36.2007.165
conseguente a ricorso 25 ottobre 2007 contro __________ è stata stralciata dai
ruoli il successivo 13 novembre 2007.
b) l’incarto 36.2008.91, conseguente a
suo ricorso del 4 luglio 2008, è stato esaminato ed evaso, con parziale
riconoscimento delle sue ragioni, mediante decisione del TCA del 25 maggio
2009. Contro quel giudizio vi è stata impugnativa al TF (veda la sentenza federale
9C_551/2009 del 28 luglio 2009).
c) l’ultimo incarto aperto presso il
TCA è stato il 36.2009.187, conseguente a suo ricorso del 23 novembre 2009. La
decisione è stata emanata dal TCA il 9 dicembre 2010. Anche questo giudizio è
stato impugnato al TF (veda la sentenza federale 8 marzo 2011 9C_32/2011) che
lo ha dichiarato inammissibile. Con il giudizio cantonale il ricorso è stato
parzialmente accolto, la decisione impugnata è stata modificata come al
considerando 2.11 e l’incarto rinviato alla Cassa Malati per un nuovo calcolo
degli interessi.
(…)" (Doc. II),
che,
nel frattempo, con pronunzia 36.2011.39 del 6 settembre 2011, è stata respinta
anche l’istanza di revisione della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010
(doc. 93),
che
con decisione del 27 settembre 2011 (doc. 97), confermata dalla decisione su
opposizione del 31 ottobre 2011 (doc. 99), l’assicuratore, dopo aver rammentato
gli importi per i precetti esecutivi (fr. 102.25) e per i premi (fr. 2'568.60) dovuti
da dal mese di luglio 2006 al mese di giugno 2009 sulla base della sentenza 36.2009.187
del 9 dicembre 2010, ha calcolato gli interessi al 5% dovuti fino al 13
dicembre 2010 (fr. 504.40) ed ha respinto l’opposizione al precetto esecutivo n.
__________ del 12 maggio 2011 dell’UE di __________ per un importo complessivo
di fr. 3'175.25,
che
con ricorso del 30 novembre 2011 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta
decisione su opposizione facendo valere in parte censure già esaminate da
questo Tribunale e contestando il calcolo degli interessi (doc. I),
che
con risposta del 10 gennaio 2012 l’assicuratore, dopo aver rilevato che l’UE di
__________ ha rifiutato di proseguire l’esecuzione sulla scorta della sentenza
36.2009.187 del 9 dicembre 2010 e di aver dovuto emettere, dapprima, una
decisione formale ed in seguito una decisione su opposizione, propone la
reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. III),
che
con scritto del 16 gennaio 2012 l’assicurato ha ribadito le sue contestazioni
(doc. V),
che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),
che,
come già detto, con sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 questo TCA, nella
misura in cui era ricevibile, ha parzialmente accolto un ricorso di RI 1 circa
l’ammontare dei premi e delle spese dovuti per il periodo da luglio 2006 a giugno 2009, ha modificato la decisione impugnata conformemente al consid. 2.11 ed ha rinviato
l’incarto alla Cassa per un nuovo calcolo degli interessi, affermando tra
l’altro:
" Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso
va parzialmente accolto e la decisione impugnata modificata nel senso che il
ricorrente è condannato al pagamento di fr. 102,25 di spese per i precetti
esecutivi (consid. 2.8) e fr. 2'568,60 per i premi (consid. 2.4 e 2.6) oltre ad
interessi al 5% che l’amministrazione dovrà ricalcolare su quest’ultimo importo
conformemente all’art. 26 cpv. 1 LPGA e 105a OAMal (in precedenza art. 90 cpv.
1 OAMal, consid. 2.9)”,
che
oggetto del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se
l’assicuratore ha calcolato correttamente gli interessi dovuti,
che
le ulteriori censure sollevate dall’insorgente in particolare circa il suo
domicilio, l’ammontare dei premi dovuti dal 2006 al 2009, la ricezione da parte
dell’assicuratore di una raccomandata nel corso del 2006 (cfr. pag. 25 consid.
2.7 della sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009), le spese dei precetti esecutivi,
gli asseriti errori nell’invio delle polizze, ecc., sono irricevibili in quanto
già definitivamente risolte da questo Tribunale nelle precedenti sentenze del 25
maggio 2009 (inc. 36.2008.91) e del 9 dicembre 2010 (inc. 36.2009.187), cresciute
in giudicato,
che
per quanto concerne gli interessi nella precedente sentenza del 9 dicembre 2010
(inc. 36.2009.187), il TCA aveva affermato:
" L’insorgente contesta genericamente l’ammontare
degli interessi dovuti (fr. 476.50 fino al momento della decisione impugnata).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di
mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi
esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi
dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105a OAMal
dal 1° agosto 2007, in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal).
L’insorgente contesta di dover pagare gli interessi affermando di
essere esente da ogni colpa nel ritardo del pagamento dei premi.
In DTF 134 V 405 al consid. 7.1, in ambito AVS, il TF ha precisato che “l'interesse moratorio non ha carattere penale
e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi
di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella
fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure
alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con riferimenti).
Alla
luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono
irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è
indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche
qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi -
trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid.
3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente
avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito
contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto
che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in
misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di
pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di
interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa”.
Analogamente nel caso di specie, in ambito LAMal, l’assicurato deve
versare gli interessi al 5% sui premi in arretrato.
Ritenuto tuttavia che l’assicuratore ha calcolato gli interessi
prendendo in considerazione il supplemento del 10% (cfr. doc. A1) che questo
TCA ha annullato, su questo punto l’incarto va rinviato alla Cassa per un nuovo
calcolo dell’importo dovuto fino al 30 giugno 2009 (cfr. doc. 49, pag. 2 e
consid. 2.4; per il calcolo cfr. anche la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre
2006).”
che
in concreto dagli atti e meglio dall’allegato al doc. 70 emerge che
l’assicuratore ha calcolato gli interessi per complessivi fr. 504.40 per il
periodo dal 1° luglio 2006 al 13 dicembre 2010,
che
pertanto oltre agli interessi già oggetto del contendere della precedente procedura
36.2009.187, la Cassa ha aggiunto quelli dovuti fino al 13 dicembre 2010, come
era suo diritto ritenuto che il ricorrente ha potuto esprimersi sia in sede di
opposizione che di ricorso,
che
dall’allegato al doc. 70 risulta che il calcolo è stato effettuato
correttamente,
che
infatti l’assicuratore su ogni singolo premio dovuto come fissato dal TCA nella
sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 cui si rinvia (cfr. consid. 2.4, in
particolare pag. 12) ha calcolato l’interesse al 5% dall’inizio di ogni mese
(cfr. art. 90 OAMal), utilizzando il metodo di calcolo (e gli arrotondamenti) più
favorevole possibile al ricorrente,
che
sul premio di fr. 334 del mese di luglio 2006 al 13 dicembre 2010 (1602 giorni)
sono dovuti fr. 74.32 di interessi (334 X 0.0139 : 100 [tasso giornaliero sulla
base del tasso mensile del 5%] : X 1602), sul premio di fr. 334 del mese di
agosto 2006 sono dovuti fr. 72.92 (334 X 0.0139 : 100 X 1572), sul premio di
fr. 334 del mese di settembre 2006 sono dovuti fr. 71.53 (334 X 0.0139 : 100 X
1542), sul premio di fr. 350 del mese di ottobre 2006 sono dovuti fr. 73.50
(350 X 0.0139 : 100 X 1512), sul premio di fr. 350 del mese di novembre 2006 sono
dovuti fr. 72.04 (350 X 0.0139 : 100 X 1482), sul premio del mese di dicembre
2006 di fr. 350 sono dovuti fr. 70.58 (350 X 0.0139 : 100 X 1452), sul premio
del mese di gennaio 2007 di fr. 15.90 sono dovuti fr. 3.14 (15.90 X 0.0139 :
100 X 1422), sul premio di fr. 15.90 del mese di febbraio 2007 sono dovuti fr.
3.07 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1392), sul premio di fr. 15.90 del mese di marzo
2007 sono dovuti fr. 3.01 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1362), sul premio di fr.
15.90 del mese di aprile 2007 sono dovuti fr. 2.94 (15.90 X 0.0139 : 100 X
1332), sul premio di fr. 15.90 del mese di maggio 2007 sono dovuti fr. 2.88
(15.90 X 0.0139 : 100 X 1302), sul premio di fr. 15.90 del mese di giugno 2007
sono dovuti fr. 2.81 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1272), sul premio di fr. 15.90 del
mese di luglio 2007 sono dovuti fr. 2.74 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1242), sul
premio di fr. 15.90 del mese di agosto 2007 sono dovuti fr. 2.68 (15.90 X
0.0139 : 100 X 1212), sul premio di fr. 15.90 del mese di settembre 2007 sono
dovuti fr. 2.61 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1182), sul premio di fr. 15.90 del mese
di ottobre 2007 sono dovuti fr. 2.54 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1152), sul premio
di fr. 15.90 del mese di novembre 2007 sono dovuti fr. 2.48 (15.90 X 0.0139 :
100 X 1122), sul premio del mese di dicembre 2007 di fr. 15.90 sono dovuti fr.
2.41 (15.90 X 0.0139 : 100 X 1092), sul premio del mese di gennaio 2008 di fr.
17.40 sono dovuti fr. 2.57 (17.40 X 0.0139 : 100 X 1062), sul premio del mese
di febbraio 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.49 (17.40 X 0.0139 : 100 X
1032), sul premio di fr. 17.40 del mese di marzo 2008 sono dovuti fr. 2.42
(17.40 X 0.0139 : 100 X 1002), sul premio di fr. 17.40 del mese di aprile 2008
sono dovuti fr. 2.35 (17.40 X 0.0139 : 100 X 972), sul premio di fr. 17.40 del
mese di maggio 2008 sono dovuti fr. 2.28 (17.40 X 0.0139 : 100 X 942), sul
premio del mese di giugno 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.20 (17.40 X
0.0139 : 100 X 912), sul premio del mese di luglio 2008 di fr. 17.40 sono
dovuti fr. 2.13 (17.40 X 0.0139 : 100 X 882), sul premio del mese di agosto
2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 2.06 (17.40 X 0.0139 : 100 X 852), sul premio
del mese di settembre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 1.99 (17.40 X 0.0139 :
100 X 822), sul premio del mese di ottobre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr.
1.91 (17.40 X 0.0139 : 100 X 792), sul premio del mese di novembre 2008 di fr.
17.40 sono dovuti fr. 1.84 (17.40 X 0.0139 : 100 X 762), sul premio del mese di
dicembre 2008 di fr. 17.40 sono dovuti fr. 1.77 (17.40 X 0.0139 : 100 X 732),
sul premio del mese di gennaio 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.90 (19.50 X
0.0139 : 100 X 702), sul premio del mese di febbraio 2009 di fr. 19.50 sono
dovuti fr. 1.82 (19.50 X 0.0139 : 100 X 672), sul premio del mese di marzo 2009
di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.74 (19.50 X 0.0139 : 100 X 642), sul premio del
mese di aprile 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.66 (19.50 X 0.0139 : 100 X
612), sul premio del mese di maggio 2009 di fr. 19.50 sono dovuti fr. 1.58
(19.50 X 0.0139 : 100 X 582), sul premio del mese di giugno 2009 di fr. 19.50
sono dovuti fr. 1.50 (19.50 X 0.0139 : 100 X 552), per un importo complessivo arrotondato
di fr. 504.40,
che
da quanto sopra emerge che l’assicuratore ha calcolato correttamente gli
interessi dovuti dall’insorgente fino al 13 dicembre 2010,
che
di conseguenza RI 1 è debitore nei confronti della CO 1 di un importo
complessivo di fr. 3'175.25 (2'568.60 + 102.25 + 504.40),
che
pertanto il ricorso va respinto e va rigettata in via definitiva l’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 12 maggio 2011
per l’importo di fr. 3'175.25,
che
per quanto concerne le spese esecutive vere e proprie del citato precetto
esecutivo va rammentato che esse non formano oggetto della sentenza di rigetto,
ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto
(sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5
con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414;
Fatti
K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p.
106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione,
sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,
K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03),
che
infine l’assicuratore chiede di porre a carico del ricorrente tasse e spese di
giustizia e il riconoscimento di ripetibili, in applicazione degli art. 61
lett. a LPGA e 30 cpv. 3 Lptca,
che
per l’art. 61 LPGA, fatto salvo l’articolo 1 capoverso 3 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa
deve tuttavia soddisfare le esigenze poste alle lettere a-g del citato
disposto. L’art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato,
che
a norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le parti. L’art.
29 cpv. 2 Lptca prevede che la procedura di ricorso concernente le controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per
l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200 e
1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso. Per l’art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per
leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia
e le spese di procedura,
che
con sentenza B 32/06 del 30 settembre 2009 in ambito di previdenza professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria o
sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale
dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag.
150 seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi
nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti
non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe
conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa
oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con
riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità
di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé
temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento
soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere
Considerandi
l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF
124.
V 285 consid. 3b pag. 288),
che
in concreto il ricorso è al limite del temerario laddove l’insorgente ritorna
su questioni già ampiamente discusse e decise (in parte anche a suo favore, in
particolare circa la raccomandata ricevuta il 24 ottobre 2006 dall’assicuratore
[cfr. sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 25 e seguenti, consid. 2.7]
e circa l’applicazione dei premi ticinesi in luogo di quelli __________ [cfr.
sentenza 36.2008.91 del 25 maggio 2009, pag. 11-13, 21-23 e 27, nonché sentenza
36.2009.187
del 9 dicembre 2010, pag. 12]) in via definitiva da questo
Tribunale (cfr. sentenze 36.2008.91 del 25 maggio 2009 e 36.2009.187 del 9
dicembre 2010, nonché sentenza 36.2011.39 del 6 settembre 2011 sull’istanza di
revisione della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010) e dove fa
considerazioni poco decorose nei confronti di funzionari dell’assicuratore,
che
nel caso di specie l’insorgente poteva tuttavia, come ha fatto, ancora
contestare l’ammontare degli interessi, giacché su questo punto il TCA aveva
rinviato gli atti all’assicuratore per un calcolo definitivo (cfr. sentenza del
9.
dicembre 2010, 36.2009.187, consid. 2.11),
che
pertanto il ricorso non può essere definito temerario,
che
tuttavia questo Tribunale invita il ricorrente a moderare i toni,
che
in tali condizioni il TCA prescinde dal prelievo di tasse e spese e dall’assegnazione
di ripetibili,
che
infine va ribadito (cfr. sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010, pag. 24),
che se il ricorrente ravvede una violazione delle norme penali può sottoporre
direttamente la fattispecie al Ministero Pubblico,
che
tuttavia va altresì evidenziato come questo TCA nella sentenza di revisione
36.2011.39
del 6 settembre 2011 della sentenza 36.2009.187 del 9 dicembre 2010 ha rilevato come “a fondamento della sua domanda di revisione, RI 1 sembra
fare cenno a “documenti falsi” (doc. I). Non si tratta ovviamente di una tale
situazione in concreto. Come ha ricordato l’assicuratore le polizze sono state
modificate alla luce dei giudizi che si sono susseguiti rendendole conformi
agli stessi, le polizze recano la data della loro emanazione e,
conseguentemente, non adempiono manifestamente i presupposti di un falso
documentale a norma dell’art. 251 CPS (sul tema si faccia riferimento a Bernard Corboz: Les infractions en droit
suisse, vol. II, Staemplfli Berna 2002, ad art. 251, pag. 179 e segg. in
particolare le pagine 216 e seguenti numeri 171 a 183). D’altra parte neppure il qui istante sembra dare credito a tale aspetto: egli ha infatti
completamente negletto, a giusto titolo, il perseguimento dell’ipotesi di falso
documentale dinanzi al magistrato competente”,
che
anche per quanto concerne l’affermazione dell’insorgente, nato nel 1960,
secondo cui “l’iscrizione al Liceo Cantonale di __________ è stata
falsificata, dall’autorità parentale” e che “l’iscrizione all’Università
di __________ è stata falsificata dall’autorità parentale (…)”, senza
peraltro produrre alcun documento in tal senso, ritenute anche le norme sulla
prescrizione, spetta semmai all’insorgente segnalare la fattispecie al
Ministero Pubblico,
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ 2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster