36.2011.9
Restituzione di indennità giornaliere versate in troppo nell'ambito dell'assicurazione complementare contro le malattie. Applicazione delle norme sull'indebito arricchimento
5 luglio 2011Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2011.9
Data decisione, Autorità:
05.07.2011, TCA
Titolo:
Restituzione di indennità giornaliere versate in troppo nell'ambito dell'assicurazione complementare contro le malattie. Applicazione delle norme sull'indebito arricchimento
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
AZIONE IN RIPETIZIONE
INDENNITÀ GIORNALIERA
agg. 62 CO
art. 41 CO
art. 43 CO
art. 63 CO
art. 64 CO
Raccomandata
Incarto n.
36.2011.9
cs
Lugano
5 luglio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 febbraio
2011 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
A. La
ditta CV 1 ha stipulato con AT 1 (di seguito: AT 1), per i suoi dipendenti,
un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la LCA in caso di
malattia.
Il
contratto prevedeva il versamento dell’indennità per un massimo di 730 giorni
dopo un periodo di attesa di 90 giorni.
B. Il
5 dicembre 2008 la società ha informato l’assicuratore circa l’inabilità
lavorativa totale della dipendente __________ dal 5 settembre 2008 (doc. A5). L’11
marzo 2009 AT 1 ha versato le prestazioni per il periodo dal 5 settembre 2008
al 31 dicembre 2009, dedotto il periodo di attesa di 90 giorni, per complessivi
fr. 11'664.25 (doc. A21).
Il
17 marzo 2009 l’assicuratore, dopo essersi accorto di aver erroneamente versato
prestazioni non dovute poiché non ancora scadute, e meglio fino al 31 dicembre
2009 anziché fino al 28 febbraio 2009, per una differenza di fr. 9'082.10, ha
rettificato il conteggio, fissando in fr. 2'582.15 l’importo effettivamente
dovuto. Ritenuto che AT 1 avrebbe dovuto nel frattempo corrispondere indennità
per un altro caso di inabilità lavorativa, relativo alla dipendente __________
per il periodo dal 1.11.2008 al 30.11.2008 per un importo di fr. 2'107.20, ha
chiesto in restituzione la differenza di fr. 6'974.90 (doc. A10).
C. Il
28 settembre 2008 la ditta CV 1 aveva notificato anche l’incapacità lavorativa
iniziata il 26 giugno 2008 di __________, attiva presso la società fino al 31
dicembre 2008 (doc. A12 e A15).
AT
1 ha versato le prestazioni pattuite alla ditta e, con effetto dal 1° gennaio 2009, in seguito alla rescissione del contratto di lavoro, direttamente ad __________ (cfr. doc. A16).
Il
12 giugno 2009 l’assicuratore ha versato l’importo di fr. 810.15 per
l’incapacità lavorativa dell’interessata relativa al periodo dal 1° maggio 2009
al 19 maggio 2009 alla società CV 1 (doc. A21).
Successivamente,
sempre nel corso del mese di giugno 2009, l’assicuratore ha versato l’importo
di fr. 1'321.85, per l’incapacità lavorativa dell’intero mese di maggio, ad __________
(doc. A19).
Il
19 giugno 2009 AT 1 ha chiesto alla società la restituzione dell’importo di fr.
810.15 (doc. A18).
D. Il
20 giugno 2009 l’assicuratore ha diffidato la ditta CV 1 al pagamento della
fattura del 17 marzo 2009 di fr. 6'974.90, oltre fr. 10 di tassa d’ingiunzione
entro il 14 luglio 2009, (doc. A22), mentre il 19 settembre 2009 AT 1 ha
richiamato la società per il rimborso dell’importo di fr. 810.15, oltre fr. 10
di tassa d’ingiunzione, entro il 13 ottobre 2009 (doc. A23).
E. In
assenza di reazione da parte della CV 1, l’assicuratore, nel corso del mese di
febbraio 2010 ha fatto spiccare un precetto esecutivo a cui la società ha
interposto opposizione (doc. A3).
F. Con
petizione del 15 febbraio 2011 AT 1 si è rivolta al TCA, chiedendo la condanna
della ditta CV 1 al rimborso dell’importo di fr. 7'785.05 per indennità
giornaliere versate in eccesso nei casi di incapacità lavorativa di __________
e __________, al pagamento di fr. 200 di spese e degli interessi al 5% dal 15
giugno 2009 e domandando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. I).
G. Chiamata
a presentare la risposta di causa (doc. II), la ditta, alla quale è stato
assegnato un termine di grazia (doc. III), ha affermato che “è nostra intenzione
saldare quanto dovuto, previo conoscere esattamente l’entità e il motivo degli
scoperti, poiché i conteggi della AT 1 non sono sempre chiari e corretti”,
che “abbiamo già effettuato 4 versamenti nel corso del mese di febbraio
2011, per un totale di Fr. 9'000.—“ e che “non siamo comunque in grado
di saldare lo scoperto a breve, e quindi proponiamo una rateizzazione di Fr.
3'000.—mensili, sino ad estinzione totale del debito” (doc. IV).
H. Pendente
causa il TCA ha chiesto a AT 1 di prendere posizione sulla risposta di causa ed
in particolare circa l’affermazione che vi sarebbe già stato un pagamento di
fr. 9'000 (doc. VI). Con scritto del 9 giugno 2011 l’assicuratore ha affermato
che:
" (…)
Effettivamente nel
mese di febbraio 2011 la società convenuta ha effettuato dei pagamenti nelle
mani del competente Ufficio esecuzione, a favore di AT 1, per l’importo
complessivo di ca. CHF 9'000. Tuttavia, i versamenti andavano a saldo
(parziale) di un’altra procedura esecutiva (quella nr. __________ UE di __________,
di cui alla procedura giudiziaria Inc. n. 36.2010.103) e non della presente
(cfr. allegata comunicazione UE e estratto informatico relativo a situazione
premi della convenuta). Come risulta dalla doc. allegata, i pagamenti
effettuati dalla convenuta sono stati registrati da AT 1 come segue:
-
09.02.2011: CHF 2095, sulla fattura nr __________
del 04.11.2008 di CHF 15'983.50 (allegata)
-
11.02.2011: CHF 1'990, sulla fattura c.s.
-
17.02.2011: CHF 1'990, sulla fattura c.s.
-
22.02.2011: CHF 1'990, sulla fattura c.s.
Di conseguenza,
contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, il credito di AT 1 di cui
alla presente procedura è ancora interamente scoperto.
Vista la situazione
debitoria della convenuta avverso AT 1, la sua richiesta di pagamento rateale
non può allo stadio attuale venir evasa.” (doc. VII)
Fatti
I. Chiamata
a presentare osservazioni scritte in merito, la convenuta è rimasta silente
(doc. VIII).
in
diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.
Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicu-razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
In ambito cantonale, la
LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni
complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da
assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal
TCA.
In
concreto, non v'è dubbio che la
vertenza in esame concerne un contratto di indennità giornaliera in caso di
malattia retto dalla LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato
all’eserci-zio ai sensi della LAMal.
Questo
Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.
Nel
merito
3.
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicurato-re può chiedere la
restituzione di parte delle indennità giornaliere versate alla convenuta.
4.
Come già noto alle parti (cfr. sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2010) rilevanti
per la verifica della fondatezza delle pretese dell’attrice sono le Condizioni
generali d’assicurazione (in seguito: CGA), la polizza d’assicurazione, nonché
la LCA che costituisce il fondamento legale su cui poggia il rapporto fra le
parti ed il CO (cfr. art. 100 cpv. 1 LCA).
In
concreto dalle tavole processuali emerge che __________, per l’incapacità
lavorativa iniziata il 5 settembre 2008, aveva diritto, dopo 90 giorni di
attesa, all’80% del proprio salario (cfr. doc. A5, firmato dalla convenuta).
Va
ancora evidenziato, conformemente a quanto già indicato nella sentenza
36.2010.103
del 1° febbraio 2010, che l’assicurazione d’indennità giornaliere
in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di
somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2).
L’assicurazione
di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della
conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio
economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr.
sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla
nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità
giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007,
consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).
L’assicurazione
contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento
e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico
effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2)
La
questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di
assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di
assicurazione e delle condizioni generali d’assicura-zione che lo accompagnano
(CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri
di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
In
concreto non vi è alcun dubbio che si è in presenza di un’assicurazione di
danno (cfr. doc. A5: la copertura assicurativa dell’assicurata prevede il
pagamento dell’80% del salario).
Questo
aspetto non è del resto oggetto del contendere.
5.
Nel
caso di specie con la risposta del 7 aprile 2011 la società ha affermato che è
sua intenzione “saldare quanto dovuto” purché possa “conoscere
esattamente l’entità e il motivo degli scoperti”, poiché i conteggi
dell’attrice “non sono sempre chiari e corretti” e ha rilevato di aver
già effettuato 4 versamenti per un totale di fr. 9'000 (doc. IV).
Accertato
che i citati pagamenti concernono il debito dell’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ oggetto della procedura sfociata nella sentenza
36.2010.103
del 1° febbraio 2011 di questo Tribunale (doc. VII/B1-6) e che
l’assicuratore ha rifiutato, vista la posizione debitoria della convenuta, la
proposta di un eventuale pagamento rateale, va esaminato se AT 1 ha chiesto a
ragione il rimborso dell’importo di fr. 7'785.05, oltre spese ed interessi.
La
convenuta chiede in sostanza di capire se i conteggi sono corretti (doc. IV).
Dalle
tavole processuali emerge che __________, ausiliaria di pulizia, con una
settimana lavorativa di 15 ore ed un salario orario di fr. 16, cui va aggiunto
l’importo di fr. 1,34 per indennità per ferie e festività, è stata incapace al
lavoro al 100% perlomeno nel periodo dal 5 settembre 2008 al 31 ottobre 2009
(cfr. doc. A5 e A8) e che l’11 marzo 2009 sono state versate alla convenuta le
indennità giornaliere dal 5 settembre 2008 al 31 dicembre 2009 per complessivi
fr. 11'664.25 (doc. A21).
La
società, per la malattia della sua dipendente, per il periodo dal 5 settembre
2008.
al 28 febbraio 2009 avrebbe tuttavia avuto diritto al rimborso di fr.
2'582.15, secondo il seguente calcolo:
-
differimento di 90 giorni dal 5 settembre 2008
al 3 dicembre 2008,
-
87.
indennità dal 4 dicembre 2008 al 28 febbraio
2009.
sulla base di un salario giornaliero di fr. 29.68 (ossia l’80% di fr.
37.
; così calcolato: [17.34 {ossia 16 + 1.34} X 15 ore X 52 settimane =
13'525.20 (salario annuo)] : 365).
L’assicuratore,
l’11 marzo 2009, ha invece versato l’importo di fr. 11'664.25 per il periodo
fino al 31 dicembre 2009, ossia per un lasso di tempo futuro.
Inoltre,
successivamente, in particolare nel corso dei mesi di giugno ed agosto 2009 ha, nuovamente, pagato le indennità dovute dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. tabella
allegata al doc. A8).
L’attrice
ha pertanto versato alla società convenuta fr. 9'082.10 (11'664.25 – 2'582.15)
in troppo.
Considerato
che per la dipendente __________, incapace al lavoro (anche) dal 1° novembre
2008.
al 30 novembre 2008, l’attrice ammette che la convenuta avrebbe avuto
diritto ad indennità giornaliere per un importo di fr. 2'107.20, il saldo a
favore dell’assicuratore ammonta a fr. 6'974.90 (11'664.25 – 2'582.15 –
2'107.20).
Dagli
atti, e meglio dal doc. A17, emerge inoltre che l’assicuratore, nel corso del
mese di giugno 2009, ha versato alla convenuta le prestazioni dovute
direttamente a __________ per il periodo di incapacità lavorativa dal 1° maggio
2009.
al 19 maggio 2009, per complessivi fr. 810.15. L’ex dipendente, alla quale
le prestazioni, per tutto il mese di maggio 2009, sono state versate nel corso
del mese di giugno 2009 (doc. A 19) è infatti stata licenziata con effetto al
31.
dicembre 2008 (doc. A15) ed il diritto alle medesime le spettava
direttamente (cfr. doc. A15: ”qualora la sua incapacità lavorativa dovesse
continuare anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro il suo caso
passerà direttamente sotto la cassa malati della nostra Società, AT 1 / __________,
la quale continuerà a versarle direttamente le prestazioni in merito al suo
caso di malattia” e doc. A16 e seguenti da cui emerge che le indennità per
i mesi da gennaio e seguenti, eccetto per il periodo dal 1° maggio 2009 al 19
maggio 2009 sono stati effettuati sul conto della ex dipendente).
L’assicuratore
ha pertanto versato alla convenuta complessivamente fr. 7'785.05 (6'974.90 +
810.
) in troppo.
6.
In
DTF 127 III 421 consid. 3bb in fine, in una causa che opponeva una clinica ad
una cassa malati relativa alla richiesta di rimborso per spese di cura che si
ritenevano pagate di troppo, il TF ha stabilito che, avendo l'assicuratore
saldato la fattura senza riserve, un'eventuale pretesa di restituzione non è di
natura contrattuale ed ha di conseguenza applicato al caso di specie le norme
relative all'indebito arricchimento (art. 62 ss CO).
In
DTF 133 III 356 l’Alta Corte ha ribadito la sua giurisprudenza, precisando:
" 3.2.1
Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung
schliesst ein vertraglicher Anspruch einen Bereicherungsanspruch aus. Wird eine
vertraglich geschuldete Leistung erbracht, so stellt der gültige Vertrag den
Rechtsgrund dar, weshalb der Leistungsempfänger nicht ungerechtfertigt, d.h.
rechtsgrundlos bereichert sein kann (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 127 III
421.
E. 3 S. 424; BGE 126 III 119 E. 3b S. 121 f. mit zahlreichen Hinweisen). In BGE 114 II 152 ff. hat das Bundesgericht die Anwendung der vertraglichen
Verjährungsfrist auf die Rückleistungspflicht nach Vertragsrücktritt gemäss Art.
109.
OR damit begründet, dass sich das vertragliche Verhältnis in ein
Liquidationsverhältnis umwandle. Das Bundesgericht hat in BGE 126 III 119 E. 3c
S. 122 darauf hingewiesen, dass diese Präzisierung der Rechtsprechung in der
Lehre mehrheitlich begrüsst wurde und dass sich bestimmte Autoren sogar dafür
aussprechen, auch die Rückabwicklung irrtumsbehafteter Verträge nach
vertraglichen Grundsätzen vorzunehmen. Dieser Auffassung ist das Bundesgericht
aber nicht gefolgt. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung sind im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erfolgte Zahlungen,
die sich nachträglich als irrtümlich und daher als grundlos erweisen, nicht
stets als vertragliche Leistungen einzustufen.
Rückerstattungsansprüche
können vielmehr nach der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes wie andere
Forderungen aus Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter
Bereicherung entstehen und unterliegen je nach ihrem Entstehungsgrund verschiedenen
Verjährungsfristen (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 114 II 152 E. 2c/aa S.
156). Massgebend ist der Entstehungsgrund des Rückforderungsanspruchs (Urteil
des Bundesgerichts 4C.300/1993 vom 25. Februar 1994, E. 4c/bb). Zunächst ist
stets zu prüfen, ob die zurückverlangte Leistung eine vertragliche Grundlage
hatte und, falls dies zutrifft, ob sie auch aus Vertrag zurückgefordert werden
kann (BGE 127 III 421 E. 3 S. 424 f.). Wer ohne jeglichen Vorbehalt in
(vermeintlicher) Erfüllung des Vertrages mehr leistet als das vertraglich
Geschuldete, kann die Differenz nach wie vor nur auf der Grundlage des
Bereicherungsrechts zurückfordern (BGE 130 III 504 E. 6.2 S. 510 f.; BGE 127 III 421 E. 3c/bb S. 426, je mit Hinweisen).”
(sottolineatura del redattore)
Ai
sensi dell'art. 62 cpv. 1 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito a
danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa
luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida
causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (art. 62
cpv. 2 CO).
L'art.
63.
cpv. 1 CO prevede che chi ha pagato volontariamente un indebito può
pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché
erroneamente si credeva debitore.
Per
l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di
cui provi che, al momento della ripetizione, non è più arricchito, a meno che
se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di
restituzione.
L'art.
67.
cpv. 1 CO prevede che l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un
anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo
diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in
cui nacque tale diritto. Trattandosi di un termine di prescrizione non può
essere rilevato d'ufficio, ma deve essere sollevato dalla parte che intende
prevalersene (art. 142 CO; A. Koller in: Das Schweizerische Obligationenrecht,
9.
Ed., Zurigo 2000,
pag. 327).
7.
In
concreto questo Tribunale ritiene che l’attrice ha provato di essersi trovata
nell’errore, pagando a torto, in due occasioni delle prestazioni non dovute
(cfr. consid. 5).
Va
qui rilevato che esiste un errore ai sensi dell'art. 63 CO anche quando colui
che ha versato a torto la prestazione avrebbe potuto conoscerlo (H. Schulin, in
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 63 CO, pag. 427; DTF 64 II 129, cfr. anche la
sentenza 36.2000.93 del 14 marzo 2002 e la sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio
2011).
In
queste condizioni, ritenuto che l’attrice ha versato erroneamente un ammontare
di fr. 7'785.05, in virtù delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e
seguenti CO), la Cassa ha rettamente chiesto alla convenuta la restituzione dell’intero
importo.
8.
L’assicuratore
chiede anche interessi al 5% dal 15 giugno 2009.
Con
sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, a proposito del pagamento di
interessi, ha affermato:
" II
Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del
5.
% sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8
febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione
(art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente
obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006,
momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto
essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1
CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in
mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al
contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non
contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato,
la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura
dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi
di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr.
art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”
In
concreto l’assicuratore ha diffidato la convenuta alla restituzione dell’importo
di fr. 6'974.90 con un richiamo di pagamento del 23 maggio 2009 tramite il
quale le ha assegnato un termine di rimborso scadente il 12 giugno 2009 (doc. A22),
mentre per quanto concerne l’ammontare di fr. 810.15, agli atti è stata
prodotta la sola ingiunzione del 19 settembre 2009 con fissazione del termine
di pagamento al 13 ottobre 2009 (doc. A23).
Ne
segue che la richiesta dell’attrice di condannare la convenuta anche al
pagamento di interessi al 5% dal 15 giugno 2009 va tutelata per quanto concerne
l’importo di fr. 6'974.90, mentre dal 14 ottobre 2009 gli interessi sono dovuti
sull’ammontare complessivo di fr. 7'785.05 (6'974.90 + 810.15).
Per
contro, come già giudicato da questo Tribunale con sentenza del 14 marzo 2002
(inc. 36.2000.93) e del 1° febbraio 2011 (inc. 36.2010.103), non si giustifica
la rifusione dell’importo di fr. 200 per spese amministrative chiesto con il
precetto esecutivo, poiché non è costitutivo di arricchimento indebito da parte
della convenuta. Inoltre l’attrice non ha sufficientemente motivato il
fondamento della domanda, limitandosi ad un generico riferimento agli art. 41 e
seguenti CO e facendo valere i solleciti di pagamento e la necessità di avviare
una procedura esecutiva e giudiziaria, senza tuttavia comprovare la presenza
dei “requisiti della responsabilità” e meglio senza spiegare in cosa
consisterebbe il “danno illecitamente cagionato ad altri” “con
intenzione”, “per negligenza od imprudenza” (cfr. art. 41 cpv. 1 CO).
Del resto la necessità di avviare la procedura di restituzione è dovuta
dall’iniziale errore dell’assicuratore stesso che ha versato, a torto ed in due
occasioni distinte, più di quanto dovuto. Per cui buona parte delle spese
amministrative sono state inizialmente cagionate dall’attrice medesima.
Inoltre
va rammentato che comunque le spese esecutive vere e proprie, che non formano
oggetto della sentenza di rigetto, seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; STCA
del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS
2001.
pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de
l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura
di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio
2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004 K 68/04 e del 18 giugno 2004 K
144/03).
In
queste circostanze, tutto ben considerato, nel preciso caso di specie, non si
giustifica comunque la condanna della convenuta al pagamento di ulteriori
importi (cfr. anche art. 43 CO).
9.
La
petizione va di conseguenza parzialmente accolta nel senso che la convenuta è
tenuta a restituire l’importo di fr. 7'785.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno
2009.
su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su complessivi fr. 7'785.05.
L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del __________ dell'UE di __________
è rigettata in via definitiva, limitatamente a questo importo (doc. A4).
10.
L’assicuratore
chiede l’assegnazione di ripetibili.
Per
prassi costante di questo Tribunale, agli assicuratori privati che esercitano
anche l’assicurazione sociale nelle cause dove il TCA è competente a decidere
nel merito della vertenza in applicazione dell’art. 75 LCAMal non viene
assegnata, di massima, alcuna indennità per ripetibili.
11.
Il
valore di causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità
giornaliere per complessivi fr. 7'785.05. L’importo di fr. 30'000 per poter
inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del
valore litigioso non è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv.
2.
LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di
tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto
d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente
sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannata a restituire a AT 1 fr. 7'785.05
oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009
su fr. 7'785.05.
§§ L’opposizione al PE n. __________ del __________
dell’UE di __________ è rigettata in via definitiva per l’importo di fr.
7'785.05, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal
14 ottobre 2009 su fr. 7'785.05.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri
casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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