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Decisione

36.2011.98

Rifiuto dell'assicuratore di emanare decisione di sospensione siccome in precedenza già notificato analogo provvedimento. Mancata intimazione di decisioni precedenti. Denegata giudstizia confermata

2 febbraio 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, fatto riferimento a giurisprudenza ed alla prassi di questo ufficio

giudiziario, postula la condanna all’assicurazione a procedere nei suoi

incombenti nei tempi più contenuti.

Il

gravame è stato intimato all’assicuratore con scritto 29 dicembre 2011. Le

parti sono state convocate per un’udienza di discussione per il 1 febbraio

2012. Uno scritto correttivo della ricorrente del 2 gennaio 2012 è stata

trasmesso all’assicuratore il giorno successivo. CO 1 ha prodotto la sua

risposta di causa il 20 gennaio 2012 (doc. VI) ribadendo la sua posizione e chiedendo

la reiezione del gravame con motivazioni che, laddove necessario, saranno

riprese in corso di motivazione. Il 28 gennaio 2012 la ricorrente ha replicato

ribadendo assenza di comunicazione di una decisione qualsiasi alla signora RI 1.

E. Le

parti, come anticipato, sono state sentite in sede di discussione di causa nel

corso della quale la ricorrente ha ribadito la sua posizione ed insistito sulla

fabbricazione ad hoc delle decisioni nei seguenti termini:

"

(…)

Il sig. RA 1 ribadisce che la sua cliente mai ha ricevuto e visto neppure

in casa le decisioni contenenti il suo nominativo motivo per cui ritiene che

alla ricorrente siano state prodotte 5 decisioni recanti il suo nominativo e il

recapito suo che sono in realtà documenti mai esistiti in origine ma frutto di

nuove stampe con modifiche della destinataria ed intestataria rispetto

all'originale.

Il rappr. della ricorrente precisa che già il 28.8.2011 vi erano già

pervenute in copia delle decisioni recapitate a RI 1 aventi per oggetto la

sospensione e aventi per assicurata la sig.ra RI 1 stessa.

È importante sottolineare come spedite il 6 giunte il 9 dicembre 2011 CO

1 ha trasmesso alla ricorrente 8 decisioni (su questo aspetto va corretta

l'indicazione contenuto al punto 8 del ricorso, come già fatto comunque nel

successivo scritto del 2 gennaio scorso doc. IV) di cui 4 per RI 1 e 4 per __________.

e con riferimento a RI 1 una sola di queste decisioni è corrispondente a

precedente già trasmessa il 29.8.2011.

In questo caso si palesano i sospetti che queste decisioni siano

frutto di modifiche di precedenti scritti destinati ad __________ ed aventi __________

per oggetto, documenti costituiti successivamente e finalizzati a giustificare

la sospensione.

Al momento della produzione di questi ultimi documenti era implicita

la circostanza che la sig.ra RI 1, tramite il rappresentante, avrebbe adito

alle vie legali siccome era insistente la richiesta dell'emanazione di una

formale decisione relativa alla sospensione che RI 1 voleva contestare nelle

sedi giudiziarie. (…)" (doc. X)

Per

il giurista di CO 1 la circostanza è stata sostanzialmente ammessa dal funzionario

incaricato competente nel doc. 4 ed indica poi come:

"

(…)

CO 1 indica effettivamente che con buona verosimiglianza si tratta di

documenti stampati in epoca successiva e con modifiche e della destinataria e

della persona assicurata.

CO 1 dà atto che questi documenti come tali in origine non sono stati

spediti alla destinataria. (…)" (doc. X)

Come

anticipato le parti sono state avvisate del fatto che il giudice delegato avrebbe

trasmesso, come poi ha fatto il 1° febbraio 2012, gli atti in originale al MP

per le verifiche di competenza di quell’ufficio giudiziario.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I

707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

Va

innanzitutto rammentato che per costante giurisprudenza federale, la decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione

sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF

122.

V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR

1997.

UV 81, p. 294).

Se

non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib

36.

consid. 1b).

nel

merito

3.

Va

prima di tutto evocato, ancorché una formale decisione resa su opposizione in

concreto non sia stata resa e ci si trovi quindi ad analizzare un’impugnativa

per denegata giustizia come vedremo, che il tema di fondo della sospensione

delle prestazioni è uno dei temi forti che hanno caratterizzato il dibattito

politico relativo alla LAMal. Anche la giurisprudenza del TF in materia, anche

in applicazione delle norme precedentemente in vigore, ha manifestato esigenze

di rigore non indifferenti per giungere ad una sospensione.

Nel

merito della questione, che – lo si ripete - non è diretto oggetto del

contendere, va rammentato come 64a LAMal, introdotto con una modifica

legislativa del 18 marzo 2005 ed in vigore dal 1° gennaio 2006, prevede al cpv.

1.

che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un

termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv.

2).

Per

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è

già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,

l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa

della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare

sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni

cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A

norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati

integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite

durante la sospensione.

In

tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455,

l’allora TFA aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida

fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio

2003.

(nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la

sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei

premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di

carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di

assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.

Per

l’art. 64a cpv. 4 LAMal, in deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non

possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e

le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il

Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura

di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5

LAMal).

L'art.

90.

cpv. 1 OAMal (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006, ritenuto come dal 1° agosto

2007.

l’articolo non è più suddiviso in capoversi giacché i cpv. da 2 a 7 sono stati abrogati ed in parte integrati negli art. 105a e seguenti OAMal) prevede che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal, nel tenore

in vigore fino al 31 luglio 2007).

I

premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3,

nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento

tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o

spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle

sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv.

5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,

quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,

della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di

esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e

gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative

spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore

fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Dal

1° agosto 2007 sono in vigore i nuovi art. 105a-105e OAMal, che hanno modificato

l’art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7.

In

particolare gli art. 105b-105d prevedono quanto segue:

" Art. 105b Procedura di diffida e di esecuzione

1.

I premi e le partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore

deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

2.

Se l’assicurato non paga entro il termine

impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al

debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali

pagamenti arretrati.

3.

Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese

che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore

può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicurato.

Art. 105c Sospensione della presa a carico dei costi delle prestazioni

1.

Se ha depositato una domanda di continuazione

dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del

terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

2.

La sospensione ha effetto il giorno della

comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono

all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o

della rimunerazione delle prestazioni.

3.

La sospensione termina non appena sono stati

pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di

continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione

scaduti.

4.

L’assicuratore deve informare il servizio

cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in

merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica

a un altro ufficio.

5.

Durante la sospensione della presa a carico delle

prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o

partecipazioni ai costi loro dovuti.

6.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso

forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e

delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi.

Art. 105d Cambiamento di assicuratore in caso di mora

1.

L’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a

capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all’articolo 105b capoverso 1.

2.

Se l’assicurato in mora disdice il rapporto

assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun

effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto

di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le

spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate

prima della scadenza di detto termine.

3.

Se le somme in arretrato conformemente al

capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine

di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad

essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al

successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.”

Da

rilevare che le disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno

2007.

prevedono, al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica

ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle

prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo

105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle prestazioni

esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi e le

partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione

non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un cambiamento

di assicuratore.

Con

il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica (del 19 marzo 2010)

dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti OAMal (cfr. RU 2011 pag. 3523

e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a LAMal avrà il seguente tenore:

"

1.

Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai

costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito

scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i

premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine

assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può esigere

che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome dei

debitori escussi.

3.

L’assicuratore comunica all’autorità cantonale

competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore,

l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi

di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è

stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.

L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal Cantone di

confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la

conferma a quest’ultimo.

4.

Il Cantone assume l’85 per cento dei crediti

oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

5.

L’assicuratore conserva gli attestati di carenza

di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato.

Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso

l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell’importo

ricevuto dall’assicurato.

6.

In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non

può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese

di esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

7.

Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non

pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile

unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su

notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle

prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e

informa l’autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e

dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato

da parte degli assicurati.

8.

Il Consiglio federale stabilisce i compiti

dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti

all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla

procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da

parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

9.

Il Consiglio federale emana disposizioni relative

al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone

tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in

Islanda o in Norvegia.”

Le

disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:

" 1 L’assicuratore rimunera le prestazioni all’assicurato (terzo garante),

al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

a. i premi e le partecipazioni ai costi

in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica

per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo

equivalente; e

b. gli interessi di mora e le spese di

esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2.

Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato

scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è

stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la

sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al

diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in

vigore della presente modifica non sono rimborsate.

Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni

ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione,

l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.”

4.

Per

venire ora al tema della contestazione in causa occorre evidenziare, come indicato

da ultimo nella decisione 36.2011.70 del 29 novembre 2011 in re A.:

" (…)

- che secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il

ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. L’art.

56.

cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10

pag. 560). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi

menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la

giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché

dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).

Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata

giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi

è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della

procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato

(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio

secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr.

pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

p. 243 n. 509);

- che dottrina e giurisprudenza hanno

stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando

la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò

non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari;

- che qualora l'autorità si sia

occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della

Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono

stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

- che in una sentenza del 25 giugno

2003.

nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA

ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e

della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un

ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi

meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,

p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di

un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di

una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In questa stessa pronuncia, il

TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa

l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das

Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine

besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten

(unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle

betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit

von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung,

weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde

bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom

10.

März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Nella sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L.

del Tribunale TC Argovia, è stata riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità

aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso

giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata

(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza

prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.

67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p.

109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é

soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale

non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni

assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di

questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto

l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di

assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) in cui così si

è espresso:

" Aux termes de l'art.

29.

al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative,

à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai

raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en

fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères,

sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des

autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre

certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant

celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on

ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne

peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour

justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331

s. et les références).

2.3

On ajoutera qu'en droit des

assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le

principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige

des cantons que la procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression

d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54

consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del redattore)

Si veda inoltre la sentenza cantonale di Ginevra

pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

" Selon la

jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence,

motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni

de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232;

ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117

et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

de l'art. 29 al. 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer

sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540

et les arrêts cités)."

- che in DTF 130 I 312 e segg.

richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente,

specificato che:

" Selon l'art. 29 al.

1.

Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au

regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un

principe déjà fixé sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid.

2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p.

164/165).

A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui

n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties

constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810

ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce

sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette

garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe

de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme

raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte

in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss;

HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2

Le caractère

raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des

circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une

évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré

de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi

que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I

139.

consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références

indiquées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est

en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable

s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et

administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve

d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op.

cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne

saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";

ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p.

142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent

cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103

consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à

l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3;

JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204

s.; AUER/MALINVERNI/HOTTE-LIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER,

op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3

La sanction du

dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation

de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de

réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer

un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation

morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines

circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la

Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de

dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de compétence

ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours

de droit administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les

recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid.

1.4

p. 417/418 et les références)." (sottolineatura del redattore)

- che come evidenziato nel giudizio

riportato, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta

misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR

2001.

KV 38 consid. 2b pag. 110). Il giudice non deve analizzare il merito della

fattispecie ma semplicemente valutare se sussista in concreto una denegata

giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa. Qualora

l’amministra-zione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle more

della procedura occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili

stante il patrocinio, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella

reazione della Cassa è sussistito;

- che questi principi sono stati

recentemente espressi dal questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una

sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14 novembre 2011, inc.

36.2011.72

in re P.I.);"

5.

In

concreto RI 1 ha lamentato la mancata intimazione di decisioni formali con la

conseguenza di essersi vista bloccare le prestazioni dell’assicurazione di base

da parte di CO 1. La ricorrente ha evidenziato, con sostanziale conferma da

parte del rappresentante della cassa, come le decisioni in discussione non fossero

comunque corrette siccome modificate come descritto nel verbale d’udienza. Non

solo, la cassa ha ribadito di essersi rivolta sempre al “capofamiglia”,

concetto questo che sfugge ad una definizione giuridica. In merito al concetto

di capofamiglia si veda la bozza di messaggio relativa alla modifica

dell’autorità parentale pubblicato in

dove il Consiglio federale ricorda come:

" I genitori con autorità parentale congiunta

costituiscono insieme il «capofamiglia» e rispondono solidalmente per la

condotta illecita dei figli (art. 333 cpv. 1 CC). Terzi possono partire dal

presupposto che i genitori con autorità parentale congiunta agiscano di comune

accordo (art. 304 cpv. 2 CC). “

I

coniugi insieme sono il capofamiglia a livello civile per quanto attiene la

responsabilità verso terzi per i figli. Non vi è più, e da tempo per fortuna,

una subordinazione della moglie al marito ed una piena ed esclusiva

rappresentanza del marito per l’intera famiglia. La rappresentanza dell’unione

coniugale verso i terzi avviene a cura di entrambe i coniugi per i bisogni

correnti. Per gli altri bisogni la rappresentanza deve essere autorizzata

dall’altro coniuge o dal giudice come ricorda l’art. 166 CCS. Ora di questi

aspetti semmai CO 1 dovrà tenere conto per l’emanazione della decisione formale

che, con questo giudizio, le viene imposta.

La

signora RI 1 non si è vista recapitare una decisione formale che le sospendeva

le prestazioni, se una decisione riguardante tutta la famiglia ed emanata con i

crismi della legge è stata intimata al solo marito CO 1 potrà – con una

decisione formale – specificare la circostanza, giustificarla giuridicamente e

rifiutare la riammissione ex tunc alla copertura assicurativa della signora. Le

domande di RI 1 ad CO 1 appaiono molto chiare e l’assicuratore avrebbe dovuto,

a fronte della richiesta insistente e precisa, evaderle mediante una decisione

formale. Quanto agli atti, ossia le scarne e poco comprensibili decisioni

prodotte, ambigue e senza l’indicazione di importi, decisioni che non è dato a

sapere a chi siano state intimate e con quali modalità, non possono costituire

validi provvedimenti per sottrarsi all’obbligo di emanare una decisione sulla

sospensione. La ricorrente indica di non averle ricevute e che le stesse non

esplicano effetti. Tocca ad CO 1, con un provvedimento, determinarsi in merito.

In questo atto l’assicuratore è chiamato a decidere se o meno riammettere alla

copertura la signora RI 1, semmai da quando, se invece le decisioni che reputa

di avere notificato alla signora RI 1 sono state intimate regolarmente ed

efficacemente e quindi la sospensione possa essere confermata con indicazione

della relativa data. Si ribadisce che CO 1 non può sottrarsi all’emanazione di

un provvedimento sostenendo di avere già emanato precise decisioni sul tema,

semmai così fosse l’assicuratore potrà, come accennato, confermare il suo

pregresso provvedimento ed indicare che, le argomentazioni addotte dalla qui

ricorrente non sono tali da indurla a rivedere il suo blocco.

6.

A

ragione il rappresentante della ricorrente evidenzia la gravità della

sospensione e delle sue conseguenze, anche se a fronte delle novità legislative

sussistono a favore degli assicurati sospesi alcune garanzie di cura.

L’interesse dell’assicurata di vedersi notificare una decisione appare enorme,

palese, e grossolano appare il tentativo dell’assicuratore di sottrarsi al suo

obbligo facendo capo a decisioni che il giurista stesso della cassa ha dato

atto non essere state spedite a nome di RI 1 ed all’indirizzo della stessa. Ne

discende che il rifiuto di emanare la decisione richiesta, è costitutivo di una

denegata giustizia. All’assicuratore, come anticipato, deve essere ordinata

l’emanazione di una decisione in tema nei tempi il più possibile contenuti alla

luce della conoscenza del dossier e dell’assenza di necessità di ulteriori

chiarimenti.

7.

Il

gravame va quindi accolto come indicato. La Cassa, soccombente, va condannata

al versamento di congrue ripetibili in questa sede, ritenuta la necessità di

intervento tramite professionista, di scritti diversi, di un atto ricorsuale al

Tribunale cantonale delle Assicurazioni nonché di ulteriori precisazioni e

della presenza a laboriosa udienza, si giustifica quantificare l’indennità per

ripetibili in CHF 2'500.00 (IVA se dovuta, compresa). All’assicuratore va

rammentata la via del ricorso al TF contro il presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

2. E’

accertata una denegata giustizia da parte dell’assicuratore CO 1 a fronte della

richiesta di emanazione di una decisione formulata dalla ricorrente. Di

conseguenza:

è

fatto ordine ad CO 1 di emanare, nei tempi più contenuti, una decisione in

merito alla sospensione delle prestazioni messa in atto a carico della ricorrente.

3. L’assicuratore,

soccombente, verserà alla ricorrente, e per essa al suo rappresentante,

l’importo di CHF 2'500.00 (IVA se dovuta, compresa) a titolo di ripetibili.

4. Non

si prelevano tasse e spese giudiziarie.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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