36.2012.1
Ricorso contro comunicazione emessa su richiesta di riesame che non costituisce una formale decisione. Gravame irricevibile anche quale ricorso per denegata giustizia
10 gennaio 2012Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.1
Data decisione, Autorità:
10.01.2012, TCA
Titolo:
Ricorso contro comunicazione emessa su richiesta di riesame che non costituisce una formale decisione. Gravame irricevibile anche quale ricorso per denegata giustizia
DENEGATA GIUSTIZIA
FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 52I LPGA
art. 52II LPGA
art. 56I LPGA
art. 56II LPGA
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.1
IR/sc
Lugano
10 gennaio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 5/9 gennaio 2012
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato che
- con
atto del 5/9 gennaio 2012 RI 1 si è rivolta, con il patrocinio del figlio __________,
al Tribunale cantonale delle Assicurazioni segnalando la comunicazione del
rifiuto, da parte del proprio assicuratore CO 1, di assumere le spese per “una
riabilitazione ospedaliera” in una struttura quale la Clinica di __________
od il reparto di reumatologia della Clinica __________, richiesta da parte dei
medici curanti dell’Ospedale di __________. Il rifiuto (doc. A1) del 28
novembre 2011, comunicato all’__________ Servizio sociale, è motivato dal fatto
che “le spese per una riabilitazione ospedaliera vengono coperte soltanto
previa garanzia speciale da parte dell’assicuratore e previo esplicito accordo
del nostro medico di fiducia”, condizione, quest’ultima, non data in
concreto;
- più
specificatamente la signora RI 1, nata nel 1933, è stata sottoposta ad un intervento
di “protesi totale del ginocchio sx il 22.11.11” e – come rilevabile
dalla lettera del Dott. __________ (aggiunto di ortopedia) in una lettera del 5
dicembre 2011 all’assicuratore in replica al rifiuto d’assunzione dei costi –
in genere i pazienti della III e IV età che vengono sottoposti ad interventi di
atro protesi del ginocchio o dell’anca, vengono ricoverati – dopo la più breve
permanenza possibile in reparto acuto – in una adeguata struttura per una
convalescenza (doc. A2);
- che
il dott. __________ ha segnalato (sempre nella sua lettera 5 dicembre 2011 doc.
A2) che “la pz ad una settimana dall’intervento ha appena iniziato a camminare
con le stampelle. La struttura della sua abitazione non permette di raggiungere
gli studi di fisioterapia a piedi o con mezzi pubblici pur abitando in zona
centrale a __________. Per questo motivo e il ritardo nella ripresa della
funzione articolare (si) giustifica… cura stazionaria in istituto di
convalescenza … Vi prego di sottoporre nuovamente il caso al vs medico di
fiducia per una rivalutazione”;
- che
il 5 dicembre 2011 CO 1 (__________) ha ribadito (doc. A3) assenza dei presupposti
per una presa a carico di riabilitazione stazionaria, richiamando i precetti
dell’art. 32 LAMal, secondo cui “le prestazioni a carico dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie devono sottostare ai principi di
efficacia, appropriatezza ed economicità” ed osservato come detti costi
vengono presi a carico (sempre doc. A3) “quando un trattamento ambulatoriale
non può essere garantito dal punto di vista clinico e la terapia può essere
proseguita unicamente in ambiente ospedaliero”. CO 1 ha unicamente ammesso “una
cura su basi ambulatoriali (per esempio fisioterapia a domicilio)”;
- che
RI 1, tramite il figlio __________, ha formulato “opposizione” (doc. A4)
a questa “decisione negativa” evidenziando la sua impossibilità a stare
in casa da sola a 78 anni non potendo muoversi, osservando di non potere fare
tutte le normali attività della vita senza l’assistenza di terzi (preparare i
pasti, fare il bagno, …), contestando il fatto che il provvedimento sarebbe
stato adottato senza conoscenza diretta delle sue condizioni e rilevando come
la sua non sia una richiesta di “vacanza” ma la legittima richiesta di
persona che deve, a 78 anni, riprendersi da un intervento e per evitare un
aggravio possibile futuro per l’assicuratore senza la convalescenza richiesta;
- che
il 13 dicembre 2011 CO 1, sempre tramite il __________, ha scritto alla (presumibilmente)
curante della signora RI 1, dott. __________ di __________, evidenziando come,
dopo avere nuovamente sottoposto la documentazione al medico fiduciario (mai
comunque indicato per nome e con la specifica della specializzazione
conseguita) sia dato diritto alla sola copertura di cure ambulatoriali;
- che,
il 5 gennaio 2012, RI 1, come indicato, ha impugnato il rifiuto di rimborso
delle previste cure riabilitative a __________ (“o simili”) rilevando
come alla sua opposizione del 6 dicembre 2011 “nessuna risposta mi è
pervenuta da parte della Cassa Malati” ed osservando – stante
l’impossibilità di rientrare al domicilio – di essere stata ospite presso la
casa Anziani di __________;
- che
il gravame, come tale, non è stato trasmesso all’assicuratore alla luce dell’esito
della procedura;
- che la presente procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
- che
il ricorso presentato da RI 1 non rispetta i requisiti minimi di procedura fissati
dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni. In particolare secondo l'art. 3 LPTCA il ricorso va redatto in
lingua italiana e deve contenere:
a) una
copia della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni del ricorrente
- che,
a fronte di un ricorso non conforme ai dettami di procedura, il giudice deve procedere
a suo rinvio alla parte ricorrente affinché la stessa lo emendi nel termine di
Fatti
15 giorni, termine non prorogabile;
- che
nel caso in esame non occorre procedere al rinvio del ricorso alla signora RI 1,
e per essa al figlio __________, alla luce dell’esito della procedura e della
conseguente trasmissione degli atti completi (immediata) all’assicuratore
affinché lo stesso emani – nei tempi più brevi possibili alla luce della sua
conoscenza del dossier che ha interessato il proprio medico di fiducia a diverse
riprese – un provvedimento impugnabile mediante opposizione dapprima e quindi,
semmai, mediante ricorso al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
- che
più dettagliatamente occorre qui riprendere i principi
dedotti dalla giurisprudenza federale in materia, e più specificatamente per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51
cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata
emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque
essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio
2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
- che
in virtù dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52
cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste).
Sono
motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. L’art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia
che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Secondo il Tribunale Federale, vi è diniego di
giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di
una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e
riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre
secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità
competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non
avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.
3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego
di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità
non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF
108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una
ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze
oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno
condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente
giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,
segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento
dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
- che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari;
- che
qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati
provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);
- che
in una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF
129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo
ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso
in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10
anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello
in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha
invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un
assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale
ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che
era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42
mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione
di un atto di ricusa). In questa stessa pronuncia, il TFA ha illustrato alcuni
precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata
giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in
ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern
von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso
giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata
(soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza
prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p.
67). Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p.
109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto
l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Il TF ha ripreso gli stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione
infortuni (DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) in cui così si è espresso:
" Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances
particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment
déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées.
A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches
pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à
accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer
une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la
lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).
2.3 On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure
de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe
est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure
soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du
droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61)." (sottolineatura del
redattore)
Si
veda inoltre la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
Considerandi
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite
pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et
pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.
232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.
117.
et les
références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. La motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.
540.
et les
arrêts cités)."
- che in DTF 130 I 312 e segg. richiamata
nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato
che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous
l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188
consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid.
3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1
CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue que les
garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op.
cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst.
consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib
311.
consid. 5 p. 323
ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,
op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311
consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158
s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/
Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243
p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques
"temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF
124.
I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/
SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et
1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité,
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.
417.
et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la
responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite
sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut
être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer
sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions
dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
- che
come evidenziato nel giudizio riportato, in caso di accoglimento di un ricorso
per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore
sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,
rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110). Il
giudice non deve analizzare il merito della fattispecie ma semplicemente
valutare se sussista in concreto una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato
da parte della Cassa. Qualora l’amministra-zione abbia dato seguito alle
domande dei ricorrenti nelle more della procedura occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio, se il
ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito;
- che
questi principi sono stati recentemente espressi dal questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14
novembre 2011, inc. 36.2011.72 in re P.I. e nella decisione 29 novembre 2011 in re A. no. 36.2011.70);
- che
in concreto si ha che il 24 novembre 2011 CO 1 ha ricevuto una richiesta di garanzia
per la copertura di spese di convalescenza presso una struttura adeguata (ma
non ancora fissata), che poteva essere la clinica di __________ rispettivamente
uno specifico reparto della clinica di __________;
- che
CO 1, tramite il suo centro prestazioni di __________, ha tempestivamente reagito,
e già il 28 novembre 2011 rispondeva all’interlocutore (__________) rifiutando
l’assunzione della prestazione e ciò dopo avere interpellato il medico
fiduciario (CO 1 dovrebbe specificare il nome del medico fiduciario
interpellato e le sue competenze per permettere eventuali contestazioni da
parte dell’assicurata);
- che
– per quanto gli atti permettono di ritenere, il 5 dicembre 2011 il medico
aggiunto del reparto di ortopedia dott. __________ ha ribadito la richiesta di
copertura delle spese di ricovero (doc. A2 citato). Anche in questo caso – il
medesimo giorno della richiesta – l’assicuratore ha risposto alla domanda di
riesaminare la richiesta di garanzia emanante dall’Ospedale, evadendola negativamente;
- che
il 6 dicembre 2011 la signora RI 1, per il tramite del figlio, ha contestato
direttamente e personalmente la mancata adesione alla richiesta, intestando
però – da un profilo prettamente formale in maniera non corretta – la sua
domanda quale “opposizione”;
- che
in ogni caso l’assicuratore ha considerato tale domanda quale nuova richiesta
di riesame, rifiutando nuovamente quanto richiesto dall’assicurata il 13
dicembre 2011 (doc. A5);
- che
da quanto precede si deve ritenere come una decisione formale emanata su
opposizione da parte dell’assicuratore ed impugnabile al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni non sia stata ancora emessa da parte di CO 1.
L’assicuratore – a vero dire – non ha neppure emesso una decisione formale
soggetta ad opposizione in cui specifichi non solo le ragioni del suo rifiuto
ma pure i rimedi di diritto a disposizione dell’assicurata;
- che
in sostanza un ricorso contro la comunicazione del 13 dicembre 2011 di CO 1
alla curante dell’assicurata dott. __________ appare irricevibile siccome
quanto impugnato non costituisce una decisione resa su opposizione (intimata
all’assi-curata stessa od a rappresentante legittimato);
- che
neppure quale ricorso per denegata giustizia il gravame appare ricevibile in
questa sede siccome l’assicuratore, per il tramite del servizio preposto, ha
dato seguito alle richieste di esame e riesame del caso senza indugio. Vi è
formalmente un ritardo non nell’esaminare la questione sottoposta ma
nell’emanazione di una formale decisione la cui pronuncia non è però stata
richiesta;
- che
alla luce di quanto precede, e dando atto alla signora RI 1 (ed al figlio che
la rappresenta) che le questioni formali della LAMal e della LPGA non sono
semplici e che spettava semmai alla Cassa Malati interpretare – a fronte
dell’insistenza della medesima richiesta di riesame pur proveniente da diverse
fonti – la richiesta di riesame quale domanda di emanazione di una decisione,
si giustifica di ritenere irricevibile il ricorso e di trasmettere immediatamente
sia il gravame che tutta la documentazione ad esso relativa all’assicuratore
(alla sua sede di servizi di __________ che ha trattato la procedura) affinché
provveda ad emanare una decisione formale relativa alla mancata ammissione ad
una cura di convalescenza stazionaria come postulato dai curanti presso __________
e dalla assicurata stessa. CO 1 dovrà indicare il nominativo del proprio medico
fiduciario, specificandone la specializzazione, precisando quali documenti ha
messo a sua disposizione. In caso di opposizione a detta decisione CO 1
emanerà, anche in questo caso in tempi contenuti, la decisione su opposizione
semmai impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
- che
alla luce dell’esito della procedura non si fa carico di tasse di giustizia e
spese e non si allocano ripetibili. All’assicuratore, in uno con la presente
decisione, copia di tutti gli atti prodotti dall’assicurata con la sua
impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 5/9 gennaio 2012 formulato da RI 1, __________, è irricevibile.
2. Gli
atti della procedura, conformemente alle considerazioni esposte, vengono immediatamente
trasmessi all’assicuratore sociale CO 1, sede di __________ (__________ per
quanto di sua competenza.
3. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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