36.2012.13
Sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal secondo il diritto in vigore fino al 31.12.2011 annullata perché l'assicuratore non ha seguito quanto previsto dall'art. 64a LAMal (indicazione delle
24 aprile 2012Italiano26 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2012.13
Data decisione, Autorità:
24.04.2012, TCA
Titolo:
Sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal secondo il diritto in vigore fino al 31.12.2011 annullata perché l'assicuratore non ha seguito quanto previsto dall'art. 64a LAMal (indicazione delle conseguenze della mora nella diffida)
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE
art. 64A LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105a OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105c OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.13
cs
Lugano
24 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
gennaio 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è affiliata per l’assicurazione delle cure medico-sanitarie di base presso __________
(di seguito __________).
Con
decisione del 14 dicembre 2011, confermata dalla decisione su opposizione del
18 gennaio 2012, l’assicuratore ha sospeso, con effetto dal 23 settembre 2008,
il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal finché le partecipazioni
ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese di esecuzione secondo
gli attestati di carenza beni del 5 febbraio 2009 (esecuzione n. __________),
del 20 dicembre 2010 (esecuzione n. __________) e del 20 dicembre 2010
(esecuzione n. __________) non sono stati pagati integralmente.
B. RI
1, rappresentata da RA 1, titolare dello RA 1, è tempestivamente insorta al
TCA, chiedendo l’annullamento della sospensione. L’insorgente fa in sostanza
valere che l’assicuratore non ha applicato correttamente la procedura prevista
dall’art. 64a LAMal. In particolare con la diffida non ha indicato le
conseguenze della mora (doc. I).
C. Tramite
risposta del 16 marzo 2012 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di procedura
(doc. III).
D. Con
scritto del 26 marzo 2012 la ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. L’art.
64a LAMal, introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, prevedeva al cpv. 1
che se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine
supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se,
nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una
domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende
l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono
stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle
prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto
dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono
una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011,
se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e
le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i
costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.
In
tale contesto va ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455,
l’allora TFA aveva interpretato l’art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida
fino al 31 dicembre 2002, sostituito dall’art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio
2003 (nella versione valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la
sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei
premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di
carenza di beni all’origine dell’avvio della procedura con l’autorità di
assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni.
Per
l’art. 64a cpv. 4 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno
pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7
capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011).
L'art.
90 cpv. 1 OAMal (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2006, ritenuto come dal 1°
agosto 2007 l’articolo non è più suddiviso in capoversi giacché i cpv. da 2 a 7 sono stati abrogati ed in parte integrati negli art. 105a e seguenti OAMal) prevede che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal, nel tenore
in vigore fino al 31 luglio 2007).
Fatti
I
premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di
esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel
tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato
diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di
esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa
(cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Se
entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,
quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,
della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di
esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e
gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative
spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore
fino al 31 luglio 2007).
Se
l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7
capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al
nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,
quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore
precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.
Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati
nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente
saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).
Dal
1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno
modificato l’art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:
"
Art. 105b Procedura di diffida e di esecuzione
1 I premi e le
partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30
giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
Considerandi
2.
Se l’assicurato non paga
entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva
relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri
eventuali pagamenti arretrati.
3.
Se l’assicurato cagiona
per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Art. 105c Sospensione della
presa a carico dei costi delle prestazioni
1.
Se ha depositato una
domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso
dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle
prestazioni (sistema del terzo pagante).
2.
La sospensione ha effetto
il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che
pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei
costi o della rimunerazione delle prestazioni.
3.
La sospensione termina non
appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della
richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione scaduti.
4.
L’assicuratore deve
informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto
dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha
ricevuto.
Sono fatte salve le disposizioni
cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio.
5.
Durante la sospensione
della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare
le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.
6.
Se garantisce la presa a
carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli
interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può
convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori
rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.
Art. 105d Cambiamento di
assicuratore in caso di mora
1.
L’assicurato è in mora ai
sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla
notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1.
2.
Se l’assicurato in mora
disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la
disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli
interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza
del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento
non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
3.
Se le somme in arretrato
conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la
scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che
egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare
assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi
1.
e 2 della legge.”
Da
rilevare che le disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno
2007.
prevedono, al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica
ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle
prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo
105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle
prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi
e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un
cambiamento di assicuratore.
Va
infine evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore
modifica (del 19 marzo 2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti
OAMal (cfr. RU 2011 pag. 3523 e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a
LAMal, non applicabile al caso di specie, ha il seguente tenore:
"
1.
Se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2.
Se, nonostante la diffida, l’assicurato non
paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il
termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può
esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome
dei debitori escussi.
3.
L’assicuratore comunica all’autorità
cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni
debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in
arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il
periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un
titolo equivalente. L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal
Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e
trasmette la conferma a quest’ultimo.
4.
Il Cantone assume l’85 per cento dei
crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.
5.
L’assicuratore conserva gli attestati di
carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti
in arretrato. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito
verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento
dell’importo ricevuto dall’assicurato.
6.
In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare
assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È
fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
7.
Gli assicurati che nonostante l’esecuzione
non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco
accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone
interessato. Su notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione
dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi
d’urgenza medica, e informa l’autorità cantonale competente della sospensione
delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei
crediti in arretrato da parte degli assicurati.
8.
Il Consiglio federale stabilisce i compiti
dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti
all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla
procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da
parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.
9.
Il Consiglio federale emana disposizioni
relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le
persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità
europea, in Islanda o in Norvegia.”
Le
disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:
"
1.
L’assicuratore rimunera le
prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo
pagante) o al Cantone che assume:
a. i
premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata
in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato
di carenza di beni o un titolo equivalente; e
b. gli
interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in
vigore della presente modifica.
2.
Se
il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti
al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato
rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la
sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al
diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in
vigore della presente modifica non sono rimborsate.
Non appena l’assicurato ha pagato
integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli
interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle
prestazioni fornite.”
Abbondanzialmente si rilevava che a questo proposito il Consiglio di
Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge
di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del
26.
giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a
pag. 3-4, che:
" (…)
Al di là
dell’importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa federale –
motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l’abolizione della
sospensione, tramite l’intervento statale, ha il pregio di permettere,
dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso
la riattivazione delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi
sino ad allora. La riammissione non cancellerà il debito precedentemente
maturato dall’assicurato, ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di
mettersi in regola nel futuro, senza essere condizionato dai debiti
accumulati nel passato.” (sottolineatura del redattore)
Va
ancora rammentato che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010,
confermata da una successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo
TCA, nella composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a
cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura
esecutiva in deroga alla LEF ma hanno regolato in maniera più precisa le
modalità della procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi
in arretrato (DTF 131 V 147). In quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore,
prima di far spiccare il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a
diffidare l’assicurato assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur
essendo un termine d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche
sospendere il pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla
base del debito escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella
diffida, l’importo dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione.
3.
Nel caso di specie oggetto del contendere è la questione di
sapere se l’assicuratore ha seguito correttamente la procedura prevista
dall’art. 64a LAMal.
L’insorgente
rileva che la convenuta non l’avrebbe informata circa le conseguenze della
mora.
In
concreto l’assicuratore ha avviato tre procedure esecutive che sono sfociate in
altrettanti attestati di carenza beni (del 5 febbraio 2009
[esecuzione no. __________5, doc. 4/17], del 20 dicembre 2010 [esecuzione no. __________7,
doc. 4/27] e del 20 dicembre 2010 [esecuzione no__________8, doc. 4/6]).
In
applicazione della giurisprudenza federale solo questi debiti possono fungere
da base per sospendere il pagamento delle prestazioni LAMal. Infatti, in DTF
129.
V 455, applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è tuttora valido,
l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il pagamento di quei
premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di
carenza beni all’origine dell’avvio della procedura (cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub und die damit einhergehende
subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen Sozialhilfebehörde rechtfertigt
sich nur für Beitragsausstände, welche in einem bestimmten Verlustschein
verkörpert und der Sozialhilfebehörde so urkundenmässig ausgewiesen zugegangen
sind“).
Inoltre,
anche per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida,
l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione
dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi
delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati
integralmente. Infine, per l’art. 105c cpv. 3 OAMal la sospensione
termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi
oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di
mora e le spese d’esecuzione scaduti.
Circa
la prima esecuzione, dagli atti emerge che l’assicuratore dopo aver chiesto il
pagamento di partecipazioni ai costi per i periodi dal 31 ottobre 2007 al 21
dicembre 2007 (fr. 189.85, doc. 4/25) e dal 17 gennaio 2008 al 24 gennaio 2008
(fr. 302.85, doc. 4/26), per complessivi fr. 542.70 e, dopo numerosi richiami,
aver diffidato la ricorrente, il 2 luglio 2008, a pagare l’importo richiesto entro 30 giorni (doc. 4/24), ha inoltrato, il 19 agosto 2008, una
domanda di esecuzione (doc. 4/22), cui ha fatto seguito il 25 agosto 2008 il
precetto esecutivo n. __________5 al quale l’interessata non ha fatto
opposizione (doc. 4/21). Il 23 settembre 2008 la convenuta ha domandato di
proseguire l’esecuzione (doc. 4/23).
Il
medesimo giorno l’assicuratore ha scritto alla ricorrente informandola “che
è stato inviato il proseguimento dell’esecuzione no __________5” e che “abbiamo
anche informato l’Ufficio dell’assicurazione malattia e abbiamo introdotto la
sospensione delle prestazioni fino al pagamento totale del precetto” (doc.
4/18). La convenuta, sempre il 23 settembre 2008, ha informato l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia di aver “bloccato le prestazioni
fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/19).
Per
quanto concerne l’esecuzione n. __________8 dalle tavole processuali risulta
che, dopo aver chiesto il pagamento delle partecipazioni ai costi dell’8
novembre 2006 (fr. 7.60; doc. 4/14), del periodo dal 1° febbraio 2007 al 23
febbraio 2007 (fr. 185.25; doc. 4/15), e del periodo dall’11 gennaio 2007 al 20
marzo 2007 (fr. 515.55, doc. 4/16), per complessivi fr. 758.40, il 27 giugno
2007.
l’assicuratore, dopo numerosi richiami, ha assegnato un termine di 10
giorni per pagare il dovuto (doc. 4/13). In assenza di qualsiasi versamento,
l’11 maggio 2010 la convenuta ha diffidato l’insorgente al pagamento di fr.
758.40
entro 30 giorni “onde poter evitare una procedura d’esecuzione e con
ciò ulteriori spese” (doc. 4/12).
Il
21.
giugno 2010 la Cassa ha inoltrato una domanda di esecuzione (doc. 4/11), cui
ha fatto seguito il precetto esecutivo n. __________8 (doc. 4/10) e, in
mancanza di opposizione, la domanda di proseguimento dell’esecuzione del 6
settembre 2010 (doc. 4/9). Sempre il 6 settembre 2010 l’assicuratore ha scritto
alla ricorrente informandola che è stato avviato il proseguimento
dell’esecuzione __________8 e che “abbiamo informato l’Ufficio
dell’assicurazione malattia e abbiamo introdotto la sospensione delle
prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/7).
Il
6.
settembre 2010 la convenuta ha pure scritto all’allora Ufficio
dell’assicurazione malattie di aver “bloccato le prestazioni fino al
pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/8).
Infine,
circa l’esecuzione n. __________7, dagli atti emerge che l’assicuratore, dopo
numerosi richiami, ha diffidato la ricorrente, in data 4 ottobre 2006 e 5
gennaio 2007, a pagare gli importi di fr. 317.80 relativi a partecipazioni ai
costi dal 15 maggio al 27 luglio 2006 (doc. 4/35), rispettivamente fr. 560.90
per parteci-pazioni ai costi dal 15 maggio al 30 novembre 2006 (doc. 4/34), entro
10.
giorni. L’11 maggio 2010 la convenuta ha nuovamente diffidato la ricorrente
a versare un importo di fr. 560.90 entro 30 giorni per “poter evitare una
procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori spese” (doc. 4/33).
Il
16.
giugno 2010 l’assicuratore ha inoltrato la domanda d’esecuzione (doc. 4/32),
sfociata nel precetto esecutivo n. __________7 (doc. 4/31).
Il
6.
settembre 2010 la convenuta ha chiesto di proseguire l’esecuzione (doc.
4/30), ha scritto alla ricorrente informandola di aver “informato l’Ufficio
dell’assicurazione malattia” e di aver “introdotto la sospensione delle
prestazioni fino al pagamento del precetto esecutivo” ed ha comunicato
all’allora Ufficio dell’assicurazione malattia di aver “bloccato le
prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/29).
4.
Alla
luce di quanto sopra emerge che l’assicuratore non ha applicato correttamente
la procedura prevista dall’art. 64a LAMal per poter procedere con la
sospensione del pagamento delle prestazioni assicurative.
Infatti,
contrariamente a quanto prevede il cpv. 1 del disposto, la convenuta non ha mai
indicato nelle diffide le conseguenze della mora.
Ora,
questo Tribunale ha già avuto modo più volte di ribadire (cfr., fra le tante, la
sentenza 36.2011.56 del 3 ottobre 2011) che la misura della sospensione del
pagamento delle prestazioni LAMal è una delle più gravi e più incisive
dell’intero sistema delle assicurazioni sociali giacché priva l’assicurato del
diritto alle cure. A questo proposito val qui la pena di
riprendere un passaggio dell’articolo del prof. Adriano
Previtali dell’Università di Friborgo: “De l’impraticabilité constitutionnelle
du “principe de la praticabilité”? L’exemple du droit
social”, in SZS 53/2009 pag. 200 e segg (213) ove si indica che:
" Les
effets de l’art. 64 a LAMal vont donc bien au-delà de l’objectif originaire
recherché par le législateur d’en finir avec les mauvais payeurs solvables qui
profitaient du mécanisme de solidarité institué par la loi. Force est donc de
constater que la mesure entraîne l’exclusion du droit aux soins d’un nombre
important de personnes dont la «seule» faute est de disposer d’un bas revenu.
Cette situation apparaît clairement anticonstitutionnelle. D’une part, l’art. 64 a LAMal crée une véritable discrimination dans l’accès aux soins qui repose uniquement sur un
critère censitaire, ce qui est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst. D’autre part,
l’art. 64 a LAMal remet en question le principe de l’universalité des droits
humains et en particulier le principe du droit aux soins qui est protégé par la
liberté personnelle et par l’art. 8 CEDH.
Les effets pervers de
l’application de l’art. 64 a LAMal sont aussi dus à la volonté de trouver une
procédure d’application de la norme facilement praticable. …"
Il
TCA ha pertanto sempre evidenziato che la procedura prevista dall’art. 64a
LAMal deve essere seguita correttamente ed ha stabilito, analogamente a quanto
vale per l’assicurazione malattia privata, che la diffida che non indica le
conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può
produrre gli effetti che non sono stati citati (cfr., fra le tante, sentenza
36.2011.60
del 27 dicembre 2011 e sentenza 36.2011.61+63 del 27 dicembre 2011).
Questo
Tribunale ha applicato analogeticamente la giurisprudenza emanata dal TF in
relazione con l’art. 20 LCA e pubblicata in DTF 128 III 186. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA,
con cui l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il
premio scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo
la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del
termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di
recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo
l'art. 21 cpv. 1 LCA.
Al consid. 2e il TF ha
rammentato:
« La
cour cantonale n'a ainsi pas tort lorsqu'elle affirme que, selon une
interprétation
téléologique aussi bien qu'historique, c'est avant tout dans le souci de
protéger l'assuré de la suspension de l'obligation de l'assureur, et non pas
tant de la résiliation de son contrat, que le législateur a prévu l'observation
de formes strictes pour la sommation. Il n'en demeure pas moins que l'exigence
d'une sommation écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite
dans un but de protection de l'assuré. Or si celui-ci est averti uniquement de
ce que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de
l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment où la
prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais), il ne saurait
imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire de nature à l'induire
en erreur sur ce point - que dès l'expiration du délai, l'assureur est en droit
de se départir du contrat. Dès lors que la naissance de ce droit formateur de
l'assureur - dont la loi, dans un but de protection de l'assuré (cf. le Message
précité, p. 317), présume l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans
les deux mois - présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi
indubitablement une conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer
le débiteur en vertu de l'art. 20 al. 1, 2e phrase, LCA.
f) Il
résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas pu valablement résilier
le contrat d'assurance ensuite d'une sommation qui n'informait pas la
demanderesse sur cette conséquence du retard. L'arrêt entrepris, qui viole le
droit fédéral, doit ainsi être réformé dans le sens sollicité par la
demanderesse. »
Analogamente,
nella diffida prevista dall’art. 64a LAMal e con la quale viene assegnato un
termine di 30 giorni per il pagamento del debito, vanno indicate, a protezione
dell’assicurato, tutte le conseguenze del mancato versamento dell’arretrato ed
in particolare il rischio di vedersi sospeso il pagamento delle prestazioni
derivanti dalla LAMal.
Ciò
vale a maggior ragione nell’ambito di un’assicurazione sociale obbligatoria
come quella in esame, la cui sospensione esclude, di principio, la persona,
toccata da una delle più gravi misure conosciute in ambito assicurativo,
dall’accesso alle cure.
Nel
caso di specie l’assicuratore, chiamato a trasmettere al TCA l’incarto
completo, non ha prodotto alcuno scritto indirizzato alla ricorrente contenente
le conseguenze della mora in caso di mancato pagamento degli arretrati. Da
parte sua l’interessata conferma di non aver mai ricevuto alcuna indicazione in
tal senso. In effetti nelle diffide di pagamento (cfr. doc. 4/12, 4/24 e 4/33)
figura unicamente il termine di 30 giorni per il versamento dell’importo ancora
dovuto “onde poter evitare una procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori
spese”.
Ne
segue che, in assenza di qualsiasi indicazione circa le conseguenze della mora,
e meglio la sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal, l’assicuratore
non poteva procedere con la sospensione.
Vista
la gravità della misura che priva la persona assicurata di prestazioni
necessarie per la sua salute, l’art. 64a LAMal va applicato con rigore e
l’esigenza dell’indicazione nella diffida delle conseguenze della mora, pena
l’annullamento della sospensione, non costituisce un formalismo eccessivo.
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata
e va ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie con effetto retroattivo.
Alla
ricorrente, rappresentata da una persona cognita in materia, vanno assegnate le
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata ed è ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie con effetto retroattivo di RI 1.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. __________ Cassa malati verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- (IVA
inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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