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Decisione

36.2012.13

Sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal secondo il diritto in vigore fino al 31.12.2011 annullata perché l'assicuratore non ha seguito quanto previsto dall'art. 64a LAMal (indicazione delle

24 aprile 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I

premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di

esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3, nel

tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato

diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di

esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa

(cpv. 4, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati (cpv. 5, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Se

entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente,

quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati,

della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di

esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e

gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative

spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6, nel tenore in vigore

fino al 31 luglio 2007).

Se

l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7

capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al

nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni,

quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore

precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni.

Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente

saldati (cpv. 7, nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007).

Dal

1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal, che hanno

modificato l’art. 90 OAMal, abrogando i cpv. da 2 a 7, prevedevano quanto segue:

"

Art. 105b Procedura di diffida e di esecuzione

1 I premi e le

partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

Considerandi

2.

Se l’assicurato non paga

entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva

relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri

eventuali pagamenti arretrati.

3.

Se l’assicurato cagiona

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Art. 105c Sospensione della

presa a carico dei costi delle prestazioni

1.

Se ha depositato una

domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso

dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle

prestazioni (sistema del terzo pagante).

2.

La sospensione ha effetto

il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che

pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei

costi o della rimunerazione delle prestazioni.

3.

La sospensione termina non

appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della

richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione scaduti.

4.

L’assicuratore deve

informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto

dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha

ricevuto.

Sono fatte salve le disposizioni

cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio.

5.

Durante la sospensione

della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare

le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti.

6.

Se garantisce la presa a

carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli

interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può

convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori

rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.

Art. 105d Cambiamento di

assicuratore in caso di mora

1.

L’assicurato è in mora ai

sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla

notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1.

2.

Se l’assicurato in mora

disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la

disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza

del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento

non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

3.

Se le somme in arretrato

conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la

scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che

egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare

assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi

1.

e 2 della legge.”

Da

rilevare che le disposizioni transitorie relative alla modifica del 27 giugno

2007.

prevedono, al cpv. 3, che l’articolo 105b capoversi 1 e 2 non si applica

ai premi scaduti prima del 1° agosto 2007 e alle partecipazioni ai costi delle

prestazioni fornite prima del 1° agosto 2007, mentre per il cpv. 4 l’articolo

105c capoverso 2 non si applica alle sospensioni della presa a carico delle

prestazioni esistenti il 1° agosto 2007. Infine, il cpv. 5 prevede che i premi

e le partecipazioni ai costi, nonché gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione non pagati, scaduti prima del 1° gennaio 2006, non impediscono un

cambiamento di assicuratore.

Va

infine evidenziato che con il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una ulteriore

modifica (del 19 marzo 2010) dell’art. 64a LAMal e degli art. 105b e seguenti

OAMal (cfr. RU 2011 pag. 3523 e seguenti). In particolare il nuovo art. 64a

LAMal, non applicabile al caso di specie, ha il seguente tenore:

"

1.

Se l’assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante la diffida, l’assicurato non

paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il

termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione. Il Cantone può

esigere che l’assicuratore comunichi all’autorità cantonale competente il nome

dei debitori escussi.

3.

L’assicuratore comunica all’autorità

cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni

debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in

arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il

periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un

titolo equivalente. L’assicuratore chiede all’organo di revisione designato dal

Cantone di confermare l’esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e

trasmette la conferma a quest’ultimo.

4.

Il Cantone assume l’85 per cento dei

crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

5.

L’assicuratore conserva gli attestati di

carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti

in arretrato. Non appena l’assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito

verso l’assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento

dell’importo ricevuto dall’assicurato.

6.

In deroga all’articolo 7, l’assicurato in mora non può cambiare

assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai

costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È

fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

7.

Gli assicurati che nonostante l’esecuzione

non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco

accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone

interessato. Su notificazione del Cantone, l’assicuratore sospende l’assunzione

dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi

d’urgenza medica, e informa l’autorità cantonale competente della sospensione

delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei

crediti in arretrato da parte degli assicurati.

8.

Il Consiglio federale stabilisce i compiti

dell’organo di revisione e designa i titoli considerati equivalenti

all’attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità relative alla

procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati ai Cantoni da

parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli assicuratori.

9.

Il Consiglio federale emana disposizioni

relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le

persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro della Comunità

europea, in Islanda o in Norvegia.”

Le

disposizioni transitorie, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevedono:

"

1.

L’assicuratore rimunera le

prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo

pagante) o al Cantone che assume:

a. i

premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata

in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato

di carenza di beni o un titolo equivalente; e

b. gli

interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in

vigore della presente modifica.

2.

Se

il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti

al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato

rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la

sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al

diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in

vigore della presente modifica non sono rimborsate.

Non appena l’assicurato ha pagato

integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli

interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle

prestazioni fornite.”

Abbondanzialmente si rilevava che a questo proposito il Consiglio di

Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla modifica della “Legge

di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del

26.

giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”, ha affermato, a

pag. 3-4, che:

" (…)

Al di là

dell’importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa federale –

motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l’abolizione della

sospensione, tramite l’intervento statale, ha il pregio di permettere,

dal 1° gennaio 2012, l’”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso

la riattivazione delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi

sino ad allora. La riammissione non cancellerà il debito precedentemente

maturato dall’assicurato, ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di

mettersi in regola nel futuro, senza essere condizionato dai debiti

accumulati nel passato.” (sottolineatura del redattore)

Va

ancora rammentato che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010,

confermata da una successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo

TCA, nella composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a

cpv. 1 LAMal e 105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura

esecutiva in deroga alla LEF ma hanno regolato in maniera più precisa le

modalità della procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi

in arretrato (DTF 131 V 147). In quell’occasione il TCA ha evidenziato che l’assicuratore,

prima di far spiccare il precetto esecutivo, oltre al richiamo, è tenuto a

diffidare l’assicurato assegnandogli un ultimo termine di 30 giorni che, pur

essendo un termine d’ordine, va rispettato laddove l’assicuratore intende anche

sospendere il pagamento delle prestazioni del proprio assicurato moroso sulla

base del debito escusso. Se il termine di 30 giorni non viene indicato nella

diffida, l’importo dovuto può comunque essere oggetto di esecuzione.

3.

Nel caso di specie oggetto del contendere è la questione di

sapere se l’assicuratore ha seguito correttamente la procedura prevista

dall’art. 64a LAMal.

L’insorgente

rileva che la convenuta non l’avrebbe informata circa le conseguenze della

mora.

In

concreto l’assicuratore ha avviato tre procedure esecutive che sono sfociate in

altrettanti attestati di carenza beni (del 5 febbraio 2009

[esecuzione no. __________5, doc. 4/17], del 20 dicembre 2010 [esecuzione no. __________7,

doc. 4/27] e del 20 dicembre 2010 [esecuzione no__________8, doc. 4/6]).

In

applicazione della giurisprudenza federale solo questi debiti possono fungere

da base per sospendere il pagamento delle prestazioni LAMal. Infatti, in DTF

129.

V 455, applicando il vecchio diritto, ma il cui principio è tuttora valido,

l’Alta Corte ha affermato che la sospensione termina con il pagamento di quei

premi (incluse le spese accessorie) che hanno fatto l’oggetto dell’attestato di

carenza beni all’origine dell’avvio della procedura (cfr. consid. 2.3: “Ein Leistungsaufschub und die damit einhergehende

subsidiäre Leistungspflicht der zuständigen Sozialhilfebehörde rechtfertigt

sich nur für Beitragsausstände, welche in einem bestimmten Verlustschein

verkörpert und der Sozialhilfebehörde so urkundenmässig ausgewiesen zugegangen

sind“).

Inoltre,

anche per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida,

l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione

dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi

delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati

integralmente. Infine, per l’art. 105c cpv. 3 OAMal la sospensione

termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi

oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di

mora e le spese d’esecuzione scaduti.

Circa

la prima esecuzione, dagli atti emerge che l’assicuratore dopo aver chiesto il

pagamento di partecipazioni ai costi per i periodi dal 31 ottobre 2007 al 21

dicembre 2007 (fr. 189.85, doc. 4/25) e dal 17 gennaio 2008 al 24 gennaio 2008

(fr. 302.85, doc. 4/26), per complessivi fr. 542.70 e, dopo numerosi richiami,

aver diffidato la ricorrente, il 2 luglio 2008, a pagare l’importo richiesto entro 30 giorni (doc. 4/24), ha inoltrato, il 19 agosto 2008, una

domanda di esecuzione (doc. 4/22), cui ha fatto seguito il 25 agosto 2008 il

precetto esecutivo n. __________5 al quale l’interessata non ha fatto

opposizione (doc. 4/21). Il 23 settembre 2008 la convenuta ha domandato di

proseguire l’esecuzione (doc. 4/23).

Il

medesimo giorno l’assicuratore ha scritto alla ricorrente informandola “che

è stato inviato il proseguimento dell’esecuzione no __________5” e che “abbiamo

anche informato l’Ufficio dell’assicurazione malattia e abbiamo introdotto la

sospensione delle prestazioni fino al pagamento totale del precetto” (doc.

4/18). La convenuta, sempre il 23 settembre 2008, ha informato l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia di aver “bloccato le prestazioni

fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/19).

Per

quanto concerne l’esecuzione n. __________8 dalle tavole processuali risulta

che, dopo aver chiesto il pagamento delle partecipazioni ai costi dell’8

novembre 2006 (fr. 7.60; doc. 4/14), del periodo dal 1° febbraio 2007 al 23

febbraio 2007 (fr. 185.25; doc. 4/15), e del periodo dall’11 gennaio 2007 al 20

marzo 2007 (fr. 515.55, doc. 4/16), per complessivi fr. 758.40, il 27 giugno

2007.

l’assicuratore, dopo numerosi richiami, ha assegnato un termine di 10

giorni per pagare il dovuto (doc. 4/13). In assenza di qualsiasi versamento,

l’11 maggio 2010 la convenuta ha diffidato l’insorgente al pagamento di fr.

758.40

entro 30 giorni “onde poter evitare una procedura d’esecuzione e con

ciò ulteriori spese” (doc. 4/12).

Il

21.

giugno 2010 la Cassa ha inoltrato una domanda di esecuzione (doc. 4/11), cui

ha fatto seguito il precetto esecutivo n. __________8 (doc. 4/10) e, in

mancanza di opposizione, la domanda di proseguimento dell’esecuzione del 6

settembre 2010 (doc. 4/9). Sempre il 6 settembre 2010 l’assicuratore ha scritto

alla ricorrente informandola che è stato avviato il proseguimento

dell’esecuzione __________8 e che “abbiamo informato l’Ufficio

dell’assicurazione malattia e abbiamo introdotto la sospensione delle

prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/7).

Il

6.

settembre 2010 la convenuta ha pure scritto all’allora Ufficio

dell’assicurazione malattie di aver “bloccato le prestazioni fino al

pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/8).

Infine,

circa l’esecuzione n. __________7, dagli atti emerge che l’assicuratore, dopo

numerosi richiami, ha diffidato la ricorrente, in data 4 ottobre 2006 e 5

gennaio 2007, a pagare gli importi di fr. 317.80 relativi a partecipazioni ai

costi dal 15 maggio al 27 luglio 2006 (doc. 4/35), rispettivamente fr. 560.90

per parteci-pazioni ai costi dal 15 maggio al 30 novembre 2006 (doc. 4/34), entro

10.

giorni. L’11 maggio 2010 la convenuta ha nuovamente diffidato la ricorrente

a versare un importo di fr. 560.90 entro 30 giorni per “poter evitare una

procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori spese” (doc. 4/33).

Il

16.

giugno 2010 l’assicuratore ha inoltrato la domanda d’esecuzione (doc. 4/32),

sfociata nel precetto esecutivo n. __________7 (doc. 4/31).

Il

6.

settembre 2010 la convenuta ha chiesto di proseguire l’esecuzione (doc.

4/30), ha scritto alla ricorrente informandola di aver “informato l’Ufficio

dell’assicurazione malattia” e di aver “introdotto la sospensione delle

prestazioni fino al pagamento del precetto esecutivo” ed ha comunicato

all’allora Ufficio dell’assicurazione malattia di aver “bloccato le

prestazioni fino al pagamento totale del precetto esecutivo” (doc. 4/29).

4.

Alla

luce di quanto sopra emerge che l’assicuratore non ha applicato correttamente

la procedura prevista dall’art. 64a LAMal per poter procedere con la

sospensione del pagamento delle prestazioni assicurative.

Infatti,

contrariamente a quanto prevede il cpv. 1 del disposto, la convenuta non ha mai

indicato nelle diffide le conseguenze della mora.

Ora,

questo Tribunale ha già avuto modo più volte di ribadire (cfr., fra le tante, la

sentenza 36.2011.56 del 3 ottobre 2011) che la misura della sospensione del

pagamento delle prestazioni LAMal è una delle più gravi e più incisive

dell’intero sistema delle assicurazioni sociali giacché priva l’assicurato del

diritto alle cure. A questo proposito val qui la pena di

riprendere un passaggio dell’articolo del prof. Adriano

Previtali dell’Università di Friborgo: “De l’impraticabilité constitutionnelle

du “principe de la praticabilité”? L’exemple du droit

social”, in SZS 53/2009 pag. 200 e segg (213) ove si indica che:

" Les

effets de l’art. 64 a LAMal vont donc bien au-delà de l’objectif originaire

recherché par le législateur d’en finir avec les mauvais payeurs solvables qui

profitaient du mécanisme de solidarité institué par la loi. Force est donc de

constater que la mesure entraîne l’exclusion du droit aux soins d’un nombre

important de personnes dont la «seule» faute est de disposer d’un bas revenu.

Cette situation apparaît clairement anticonstitutionnelle. D’une part, l’art. 64 a LAMal crée une véritable discrimination dans l’accès aux soins qui repose uniquement sur un

critère censitaire, ce qui est contraire à l’art. 8 al. 2 Cst. D’autre part,

l’art. 64 a LAMal remet en question le principe de l’universalité des droits

humains et en particulier le principe du droit aux soins qui est protégé par la

liberté personnelle et par l’art. 8 CEDH.

Les effets pervers de

l’application de l’art. 64 a LAMal sont aussi dus à la volonté de trouver une

procédure d’application de la norme facilement praticable. …"

Il

TCA ha pertanto sempre evidenziato che la procedura prevista dall’art. 64a

LAMal deve essere seguita correttamente ed ha stabilito, analogamente a quanto

vale per l’assicurazione malattia privata, che la diffida che non indica le

conseguenze del mancato adempimento degli obblighi è irregolare e non può

produrre gli effetti che non sono stati citati (cfr., fra le tante, sentenza

36.2011.60

del 27 dicembre 2011 e sentenza 36.2011.61+63 del 27 dicembre 2011).

Questo

Tribunale ha applicato analogeticamente la giurisprudenza emanata dal TF in

relazione con l’art. 20 LCA e pubblicata in DTF 128 III 186. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che la diffida prevista dall'art. 20 cpv. 1 LCA,

con cui l'assicuratore diffida il debitore a pagare entro quattordici giorni il

premio scaduto, deve indicare tutte le conseguenze della mora e cioè non solo

la sospensione della copertura assicurativa a partire dalla scadenza del

termine di cui all'art. 20 cpv. 3 LCA, ma anche il diritto dell'assicuratore di

recedere dal contratto rispettivamente la presunzione di tale recesso secondo

l'art. 21 cpv. 1 LCA.

Al consid. 2e il TF ha

rammentato:

« La

cour cantonale n'a ainsi pas tort lorsqu'elle affirme que, selon une

interprétation

téléologique aussi bien qu'historique, c'est avant tout dans le souci de

protéger l'assuré de la suspension de l'obligation de l'assureur, et non pas

tant de la résiliation de son contrat, que le législateur a prévu l'observation

de formes strictes pour la sommation. Il n'en demeure pas moins que l'exigence

d'une sommation écrite et rappelant les conséquences du retard a été introduite

dans un but de protection de l'assuré. Or si celui-ci est averti uniquement de

ce que, à défaut de paiement dans un délai de quatorze jours, l'obligation de

l'assureur est suspendue (pour ne reprendre effet qu'à partir du moment où la

prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais), il ne saurait

imaginer - l'avertissement incomplet étant au contraire de nature à l'induire

en erreur sur ce point - que dès l'expiration du délai, l'assureur est en droit

de se départir du contrat. Dès lors que la naissance de ce droit formateur de

l'assureur - dont la loi, dans un but de protection de l'assuré (cf. le Message

précité, p. 317), présume l'exercice à défaut de poursuite par l'assureur dans

les deux mois - présuppose la demeure du débiteur et constitue ainsi

indubitablement une conséquence de cette demeure, la sommation doit en informer

le débiteur en vertu de l'art. 20 al. 1, 2e phrase, LCA.

f) Il

résulte de ce qui précède que la défenderesse n'a pas pu valablement résilier

le contrat d'assurance ensuite d'une sommation qui n'informait pas la

demanderesse sur cette conséquence du retard. L'arrêt entrepris, qui viole le

droit fédéral, doit ainsi être réformé dans le sens sollicité par la

demanderesse. »

Analogamente,

nella diffida prevista dall’art. 64a LAMal e con la quale viene assegnato un

termine di 30 giorni per il pagamento del debito, vanno indicate, a protezione

dell’assicurato, tutte le conseguenze del mancato versamento dell’arretrato ed

in particolare il rischio di vedersi sospeso il pagamento delle prestazioni

derivanti dalla LAMal.

Ciò

vale a maggior ragione nell’ambito di un’assicurazione sociale obbligatoria

come quella in esame, la cui sospensione esclude, di principio, la persona,

toccata da una delle più gravi misure conosciute in ambito assicurativo,

dall’accesso alle cure.

Nel

caso di specie l’assicuratore, chiamato a trasmettere al TCA l’incarto

completo, non ha prodotto alcuno scritto indirizzato alla ricorrente contenente

le conseguenze della mora in caso di mancato pagamento degli arretrati. Da

parte sua l’interessata conferma di non aver mai ricevuto alcuna indicazione in

tal senso. In effetti nelle diffide di pagamento (cfr. doc. 4/12, 4/24 e 4/33)

figura unicamente il termine di 30 giorni per il versamento dell’importo ancora

dovuto “onde poter evitare una procedura d’esecuzione e con ciò ulteriori

spese”.

Ne

segue che, in assenza di qualsiasi indicazione circa le conseguenze della mora,

e meglio la sospensione del pagamento delle prestazioni LAMal, l’assicuratore

non poteva procedere con la sospensione.

Vista

la gravità della misura che priva la persona assicurata di prestazioni

necessarie per la sua salute, l’art. 64a LAMal va applicato con rigore e

l’esigenza dell’indicazione nella diffida delle conseguenze della mora, pena

l’annullamento della sospensione, non costituisce un formalismo eccessivo.

Alla

luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata

e va ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie con effetto retroattivo.

Alla

ricorrente, rappresentata da una persona cognita in materia, vanno assegnate le

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata ed è ripristinata la copertura dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie con effetto retroattivo di RI 1.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. __________ Cassa malati verserà alla ricorrente fr. 1'200.-- (IVA

inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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