36.2012.18
Decisioni della Cassa in materia di premi non oggetto di opposizione. Ricorso al TCA irricevibile
9 maggio 2012Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2012.18
Data decisione, Autorità:
09.05.2012, TCA
Titolo:
Decisioni della Cassa in materia di premi non oggetto di opposizione. Ricorso al TCA irricevibile
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
OPPOSIZIONE
RICORSO
art. 49 LPGA
art. 52I LPGA
art. 52II LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.18
IR/sc
Lugano
9 maggio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2012 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. RI
1 se è rivolto, con atto del 2 marzo 2012, al Tribunale cantonale delle assicurazioni
chiedendo una "consulenza" e contestando in pari tempo il
comportamento del suo assicuratore malattia. In particolare l'assicurato ha
lamentato "… il precoce e veloce iter per eseguire il precetto
esecutivo. Conteggi poco chiari da parte della cassa malati, che possono
confondere. L'impressione è che si siano voluti sbarazzare di un cliente.
…" e ciò poiché l'assicuratore non avrebbe preso in conto la riduzione
del premio tramite sussidio dello Stato e avrebbe incluso poi escluso le coperture
complementari (in merito si veda l'inc. 36.2012.19 e l'odierna parallela
decisione di questo Tribunale) dalla polizza. Più specificatamente il signor RI
1 contesta il fatto che CO 1 l'abbia escusso sapendo che, in suo favore,
sarebbe stato riconosciuto il sussidio e la riduzione del premio. Egli
evidenzia poi che nulla di pignorabile di sua proprietà sarebbe reperibile dove
vive presso i suoi genitori.
B. Alla
luce delle carenze formali dell'atto il giudice delegato, il 7 marzo 2012 (doc.
II), ha imposto al ricorrente la completazione del suo esposto osservando in
particolare:
" (…)
· che RI 1 indica come egli viva dai genitori e non
vi sia nulla di pignorabile di suo presso i genitori stessi;
· che le lamentele contro l'eventuale agire dell'UE
non sono ricevibili in questa sede ma vanno inoltrate alla competente autorità
di sorveglianza (Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale d'Appello) nelle
dovute forme e con adeguata motivazione;
· che, con la documentazione trasmessa, il signor
Basilio Pepe ha prodotto una comunicazione 21 febbraio 2012 di CO 1 con cui gli
è stata notificata l'impossibilità di soddisfare la sua richiesta di disdire la
copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie poiché l'uscita è possibile
"solo quando tutti gli arretrati inerenti a premi, partecipazione ai
costi, interessi di mora e spese esecutive sono pagati entro la data prevista
per la disdetta in questione";
· che, sempre nella documentazione prodotta è
contenuta una decisione 15 novembre 2011 con cui l'opposizione al PE __________
dell'UE di __________, per CHF 105,65, è rigettata dall'amministrazione;
· che non risulta, e RI 1 non sostiene, di essersi
opposto a detta decisione;
· che il signor RI 1 ha pure prodotto un avviso di
pignoramento che si terrà il 14 marzo 2012 ed avente per oggetto un importo di
credito di CO 1 fissato in CHF 832,50;
· che, sempre agli atti, è contenuto un conteggio
dell'assicuratore per premi LAMal e LCA per il periodo dal 1.1.2010 al
30.06.2011;
· che, nello scritto 21 febbraio 2012 di CO 1,
l'assicuratore fa anche riferimento alle disdette delle coperture complementari
rette dalla LCA;
· che, alla luce di quanto precede, il gravame non
risulta costituire valida impugnativa di decisione resa su opposizione. L'unica
decisione agli atti è quella di prima istanza, fondata sull'art. 49 LPGA, con
cui la Cassa ha rigettato l'opposizione al PE appena citato;
· che lo scritto 2/6 marzo 2012 il RI 1 non precisa
se un'opposizione valida sia stata inoltrata avverso la decisione (doc.
20) 15 novembre 2011 della Cassa;
· che con
la sua impugnativa RI 1 non sembra inoltre lamentare una denegata o
ritardata giustizia;
· che, per quanto attiene le coperture
complementari, l'esposto di RI 1 ne fa solo accenno rilevando come dette
coperture sarebbero state prima inserite nella polizza per poi essere tolte
dalla stessa;
· che non si capisce se da tale fatto il signor RI
1 deduca diritti a suo favore; (…)" (doc. II)
C. Con
atto 17 marzo 2012 il signor RI 1 ha riformulato il suo ricorso specificando e ribadendo
il riconoscimento in suo favore di riduzione del premio dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie comunicato ad anno iniziato da parte del preposto
ufficio statale alla Cassa con il rilievo che la Cassa, prima di questa
comunicazione, gli ha notificato un PE finalizzato all’incasso di premi pretesi
insoluti. A fondamento della sua impugnativa RI 1 pone l'inutilità della
procedura esecutiva incoata nei suoi confronti dall'assicuratore alla luce del
successivo riconoscimento dell’aiuto sociale come avvenuto negli anni
precedenti. Egli pone poi in risalto talune incongruenze relative ai termini
dei pagamenti a lui richiesti. Nelle ulteriori motivazioni il ricorrente evidenzia
che:
" (…)
Se il sistema permette di fare domanda di sussidio fino a fine anno,
la cassa malati potrebbe attendere la decisione da parte dell'ufficio sussidi.
Altrimenti è sempre il cittadino che deve anticipare i soldi. E se questo non
avviene riceve precetti e pignoramenti. Alla fine è sempre il cittadino che
paga.
Sarebbe opportuno evitare tale problema ai cittadini.
Paradossalmente, si fa domanda di sussidio perché non si ha possibilità
finanziaria, ma la cassa malati vuole il pagamento anticipato o procede per vie
legali. In questo caso, pagando il precetto, data la differenza di valore del
premio senza e con sussidio, la cassa malati dovrebbe comunque ritornarmi dei
soldi.
È vero che alla cassa malati deve il premio, e non era mia intenzione
esonerarmi dal farlo, ma previo accordo tacito, come in passato, bastava solo attendere
la risposta dell'ufficio sussidi ed effettuare il pagamento del premio su
polizza corretta. Non penso che mese più mese meno cambi qualcosa, anche perchè,
dopo ho sempre pagato i premi.
Contesto il comportamento della cassa malati in quanto si è modificato
nel tempo, dove in passato si effettuava un conteggio intermedio, oggi si passa
alle vie legati. (…)" (doc. III)
D. Con
scritto pervenuto il 26 aprile 2012 al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(doc. VI) CO 1 ha preso posizione sul gravame proponendone la reiezione nella misura
in cui sia ricevibile. L’assicurazione rileva come RI 1 fosse assicurato per il
2010 (premio CHF 306,70 mensili al lordo del sussidio) e per il 2011 (premio
CHF 318,70 mensili al lordo del sussidio) con premi netti (al netto del
sussidio) di CHF 1,60 per il 2010 e CHF 146,75 per il 2011 riferiti
esclusivamente alla copertura obbligatoria.
CO
1 osserva poi che la comunicazione relativa al sussidio perviene dopo l'emissione
della polizza che, conseguentemente, viene aggiornata. Ciò accade normalmente
ad inizio primavera. Avendo constatato ritardi nei pagamenti l'assicuratore ha
diffidato il signor RI 1 a norma di legge e lo ha successivamente escusso alla
luce dei mancati pagamenti. Più specificatamente, osserva CO 1
" (…)
In particolare, la procedura nr. __________4 UEF di __________
concerneva l'arretrato premi gennaio-aprile 2010, e la procedura nr. 666347 UEF
di __________ concerneva i premi gennaio-febbraio 2011.
Per entrambe le procedure CO 1, a seguito dell'opposizione all'esecuzione
da parte dell'assicurato, rilasciava una decisione formale, che cresceva
incontestatamente in giudicato, senza opposizione da parte dell'assicurato, e
meglio come segue:
· con decisione del 15.11.2011 – cresciuta in giudicato – CO 1 ha
stabilito la presenza di un arretrato premi LAMal del periodo marzo/aprile 2010
(recte gennaio –aprile 2010: CHF 1.60x4) di CHF 5.90, cui si aggiungono le
spese amministrative di CHF 92.00 e l'interesse di mora del 5% dal 04.03.2010,
per un importo complessivo di CHF 105.65 (comprensivo dell'interesse di mora
sino a tale data). Per tale importo, in detta decisione, __________ ha
rigettato l'opposizione all'esecuzione nr. __________ dell'UEF di __________
(doc. 46).
L'arretrato è ad oggi scoperto;
· con decisione del 15.09.2011 – pure cresciuta in giudicato – CO 1
stabiliva la presenza dell'importo premi arretrato dei mesi di gennaio e
febbraio 2011, per l'importo complessivo di CHF 718.05 (comprese le spese
amministrative di CHF 70 e l'interesse di mora del 5% dal 31.01.2011 ad allora
insorti). Per tale importo CO 1 rigettava l'opposizione all'esecuzione nr. __________
dell'UEF di __________.
Pure tale arretrato è ad oggi scoperto.
Eventuali contestazioni dell'assicurato circa le pretese di cui alle
procedure suindicate andavano presentate dall'assicurato nell'opportuna sede,
con un'opposizione (secondo l'art. 52 LPGA); egli non faceva invece uso della
facoltà concessagli per legge.
CO 1 intraprendeva indi i passi necessari volti all'incasso della propria
pretesa. (…)" (doc. VI)
CO
1 rileva poi come, in assenza di una decisione resa su opposizione, il ricorso
a questo Tribunale cantonale delle assicurazioni sia irricevibile stante la
cresciuta in giudicato delle due decisioni citate. A prescindere da ciò per CO
1 l'agire posto in atto è conforme al dettato di legge.
E. Invitato
nuovamente a determinarsi in merito ed a postulare l'acquisizione di specifiche
prove RI 1 ha specificato di non avere nuove prove da offrire ed ha solo puntualizzato
talune osservazioni dell'assicuratore.
in
diritto
in
ordine
1. La presente procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel
merito
2. La
questione giuridica sottoposta al Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
fatto oggetto di diversi giudizi del Tribunale Federale cui si può qui fare
riferimento, questa giurisprudenza è stata da ultimo ripresa in una decisione 36.2012.4
dello scorso 10 febbraio 2012 e nella decisione 36.2012.12 del 2 aprile 2012.
Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51
cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36
cons. 1b).
3. Per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni formali possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52
cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine
adeguato (ciò che vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata
e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia
Fatti
i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per costante
giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora
un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la
cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi
menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché
dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti).
Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata
giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi
è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato
(DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio
secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di
un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,
anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
4. Nel giudizio 36.2011.70 del 29 novembre 2011 è ricordato che
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può
essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del
dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei
provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una
violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti
sono stati presi abusivamente (Meyer,
Das Rechts-verzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I
841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza
di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione
federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata
globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di
prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125
V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato,
trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal
momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto
ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la
Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale
cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa
pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire
dall'evasione di un atto di ricusa).
5. Nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,
San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno 1998 dal TC Nidwaldo
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha
stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che
l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la
verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può,
quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative
materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa
procedura. Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio
dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,
op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un
recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010
inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di
celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la
sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" … l'autorité qui ne traite pas un grief
relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour
l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232; ATF 117 Ia
116 c. 3a p. 117 et les références). …déduit du droit d'être entendu de l'art.
29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions
décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540 et les arrêts cités)."
6. Nella sentenza pubblicata in DTF 130 I 312 richiamata nelle motivazioni
appena riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou
adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de
l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous l'empire de
l'art. 4 al. 1 aCst.
(ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107
Ib 160 consid. 3b p. 164/165).
A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à
cet égard, pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles
nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le
retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib
311 consid. 5 p. 323
ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,
op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).
Considerandi
5.2
Le caractère raisonnable de la durée de la
procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause,
lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères
sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que
revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et
celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311
consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158
s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur
en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties
doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure
(HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.
cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité
quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure
(cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge
structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une
procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p.
165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à
garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
119.
III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.;
HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, op. cit.,
n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition
des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411
consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines circonstances, si les
conditions de la responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour
acte illicite sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à
statuer peut être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit
administratif, de se prononcer sur cette question, d'autant que les recourantes
n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
7.
Va
qui ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta
misura (Kieser, Verwaltungsverfahren,
cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), il
giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicurato-re con propri
atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare
il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di
una denegata giustizia od un ritardo ingiustificato da parte della Cassa, e,
laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande dei ricorrenti nelle
more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a
ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario
e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito. Questi principi sono
stati recentemente ripresi dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni in una
sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14 novembre 2011, inc.
36.2011.72
in re P.I.).
8.
Nel
caso in esame l'amministrazione interessata ha emanato due formali decisioni
come riportato nelle considerazioni di fatto al punto D. Il ricorrente non
sostiene di essersi formalmente opposto alle due decisioni e non sostiene che CO
1.
abbia emanato un provvedimento sull’opposizione o che postulato la continuazione
dell'esecuzione nonostante una opposizione tempestivamente interposta. Se ne
deduce che, in concreto, non è stata correttamente emanata alcuna decisione
resa su opposizione impugnabile al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Su
questo aspetto il ricorso è irricevibile. Questo Tribunale non può esaminare
quindi la correttezza delle decisioni emesse dall’assicuratore anche se appare
qui utile, evidenziare (senza comunque potere sanzionare detto comportamento)
che CO 1, in maniera che può serenamente essere definita scandalosa, ha escusso
l’assicurato per 4 premi dei mesi da gennaio ad aprile di CHF 1,60 e quindi CHF
6,40 (nella risposta di causa si fa riferimento ad un importo di CHF 5,90) cui
ha aggiunto spese per CHF 92.00, decisamente eccessive e sproporzionate anche
se inizialmente il premio era al lordo del sussidio. Le lamentele
dell’assicurato, che – lo si ripete – per ragioni formali non possono essere
analizzate nel merito, avrebbero avuto qualche possibilità di esito favorevole
su questi aspetti. In altri termini l’assicuratore cui non sia ancora
comunicata la riduzione del premio, ha il diritto di incassare il premio dovuto
e di escutere l’assicurato, quando percepisce però il sussidio e l’importo del
suo credito si riduce a somma irrisoria, escutere un debitore diventa esagerato
(anche se legalmente ammissibile), ma caricargli spese complessive di 15 volte
il valore del credito appare fuori luogo. Ragionamento analogo può essere fatto
per i premi di gennaio e febbraio 2011 dove CO 1, in maniera certamente non
contraria al diritto ma francamente poco ragionevole alla luce di quanto
avvenuto negli anni precedenti, dove per premi complessivi ammontanti a CHF 718,05
sono state caricate spese amministrative del 10% del valore del credito, salvo
poi ricevere il sussidio. Comprensibile quindi l’amarezza e la delusione
dell’assicurato a fronte della situazione che si è venuta a creare. Come detto CO
1.
ha agito nel rispetto delle norme siccome i premi vanno pagati
anticipatamente e sono pieni sino a che la riduzione non sia concessa da parte
del preposto dipartimento.
9.
Il
gravame non può neppure costituire ricorso per denegata o ritardata giustizia. CO
1.
ha operato, conformemente a legge, per l'incasso dei premi a lei dovuti al
signor RI 1. L’assicurato lamenta addirittura un eccesso di velocità
nell’escuterlo, la decisione è avvenuto in tempi contenuti e, come rilevato,
nessuna opposizione è stata formulata.
L'assicurazione,
fino alla comunicazione del DSS, non può sapere se un sussidio verrà
riconosciuto ed eventualmente per quale importo. Come rilevato in precedenza essa
ha pertanto il diritto di incassare il premio legale dovuto a fronte della
franchigia scelta. RI 1 lamenta implicitamente il ritardo nella comunicazione
da parte del DSS a CO 1 della concessione dell’aiuto sociale. In questa sede la
lamentela è irricevibile, il rimprovero essendo mosso non all’assicuratore ma a
terzi (DSS). Si osserva qui che per l'art. 65 cpv. 3 2° periodo LAMal stabilita
la cerchia dei beneficiari i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni
di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere i loro
obblighi di pagamento del premio in anticipo.
Si
tratta comunque di un postulato la cui violazione non comporta sanzione.
D'altro canto l'ufficio cantonale preposto, che riceve le istanze validamente
sino al 31 dicembre, deve analizzare un numero notevole di richieste (i
beneficiari del sussidio in Ticino sono oltre 100'000) che inevitabilmente
vengono comunicate nel corso dell'anno di sussidio.
Come
evidenziato la CO 1 non ha agito senza un sostrato legale, ha emesso le sue
decisioni formali cresciute in giudicato, non ha postulato la prosecuzione
dell’esecuzione nei confronti del ricorrente in assenza di una valida
decisione. Dal profilo formale ha agito conformemente a legge, nei fatti – come
evidenziato – un altro approccio amministrativo avrebbe certamente evitato l’escussione
di un debitore per 4 premi da CHF 1,60 l’uno e di 2 premi per poco più di CHF
700.00
e verosimilmente oggetto di riduzione per la richiesta di sussidio, a CO
1.
è noto che le decisioni in materia di riduzioni dei premi pervengono ad
inizio anno (cfr. risposta di causa pag. 2 in fine). Da quanto precede si deduce l'irricevibilità del gravame. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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