36.2012.2
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 aprile 2012Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.2
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, TCA
Titolo:
Istanza di sussidio x 2009 nel 2011.Tardiva.Diminuzione di reddito nel 2009 permette l'inoltro entro 31.12.2009 anziché 2008,ma così non è stato. Motivi giustificativi? L'attesa di IC 2009 non è sufficiente,doveva inviare cmq il formulario entro 31.12.2008. Per sussidio 2009 vale IC 2006. Negligenza
PREMIO
RITARDO INGIUSTIFICATO
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 28 cpv. 2 LCAMAL
art. 31 LCAMAL
art. 55 LCAMAL
art. 11 let. a RLCAMAL
art. 11 let. d RLCAMAL
art. 31 let. m RLCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.2
TB
Lugano
16 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 14 dicembre
2011 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio
delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
Aa. RI
1, 1974, coniugato e padre (ora) di un figlio, il 10 maggio 2011 (doc. 8) ha chiesto
all'Istituto delle assicurazioni sociali di ricevere il sussidio arretrato per l'anno
2008 e ha preannunciato che avrebbe chiesto anche quello per l'anno 2009.
Ab. Il
16 maggio 2011 (doc. 8) l'IAS ha inviato all'assicurato l'apposito formulario per
la richiesta di riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2008, avvertendolo che le richieste per l'anno 2008 non
pervenute entro il 31 dicembre 2007 potevano essere accolte solo se motivate e
fondate.
Ac. Il
3 agosto 2011 (doc. 3) l'assicurato ha postulato la concessione della riduzione
del premio LAMal per l'anno 2009, adducendo quale motivazione per il ritardo
nella richiesta la difficile situazione della società di cui entrambi i coniugi
erano dipendenti nel 2009, tanto che non hanno percepito alcun salario.
Ad. Anche
in tale evenienza, il 21 luglio 2011 (doc. 1) la Cassa di compensazione ha
inviato all'interessato l'apposito formulario, che le è ritornato debitamente
compilato l'8 agosto 2011 (doc. 3).
B. Con
decisione del 30 settembre 2011 (doc. 4) l'Ufficio delle prestazioni della Cassa cantonale di compensazione ha
negato il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009, poiché l'istanza è
stata inoltrata oltre il termine legale del 31 dicembre 2008.
C. Il
reclamo del 18 ottobre 2011 (doc. 4) dell'avv. RA 1 per conto dell'assicurato è
stato respinto con decisione su reclamo del 14 dicembre 2011 (doc. A), che ha
confermato la tardività della richiesta di riduzione del premio vista l'assenza di motivi sufficienti che
giustificassero tale ritardo.
D. Con
ricorso del 13 gennaio 2012 (doc. I) l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto di
annullare la decisione impugnata e di concedergli la riduzione del premio.
L'insorgente ha evidenziato
di aver formulato la richiesta di riduzione del premio di cassa malati non
appena la necessaria documentazione era disponibile, ossia la notifica fiscale
2009, giunta tardi visti i problemi del datore di lavoro. Il ricorrente ha
inoltre osservato che il formalismo a cui si deve attenere l'autorità giudicante
non giustifica l'adozione di una prassi chiaramente penalizzante per
l'assicurato bisognoso, tanto che la legge prevede comunque il diritto al
sussidio retroattivo nel caso di motivazioni fondate. Il ritardo nel formulare tale
domanda non deriva però da una sua negligenza (visto che negli anni precedenti
ha sempre rispettato il termine di inoltro), ma è giustificato dalla mancanza
di documentazione (in particolare, la notifica di tassazione).
E. Con
risposta del 3 febbraio 2012 (doc. III) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, esponendo nel
dettaglio le argomentazioni atte a negare il diritto alla riduzione del premio,
poiché le motivazioni addotte non mettono al riparo l'insorgente dalla negligenza nell'aver tardato ad inoltrare la richiesta di riduzione del premio LAMal,
per cui non sarebbe possibile concedere comunque retroattivamente l'aiuto
sociale.
L'assicurato non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2. Il
1° gennaio 2012 sono entrate in vigore (retroattivamente) delle modifiche alla
LCAMal ed al RLCAMal portanti sul sistema di calcolo del diritto alla riduzione
del premio LAMal.
Occorre qui rilevare
che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di
disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che
esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel
caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell'eventuale diritto alla riduzione del premio
di cassa malati) si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2012, le recenti
modifiche non sono qui applicabili. Ne consegue che gli articoli della LCAMal e
del RLCAMal citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31
dicembre 2011.
nel merito
3. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste
per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche
modeste sono definiti dall'art. 29 cpv. 1 LCAMal: si tratta delle famiglie il
cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui
reddito determinante non supera i Fr. 20'000.-.
L'art. 81a cpv. 1
LCAMal, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2010 (pubblicato sul BU 9/2010
del 9 febbraio 2010), prevede che a partire dall'anno 2010, il sussidio minimo
è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
"a. le persone sole il cui reddito
(di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.- e fr. 22'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32'000.- e fr. 34'000.-;
c. le famiglie il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.- e fr. 55'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.- e fr. 65'000.-.".
Per l'art. 81a cpv. 2
LCAMal, in deroga all'art. 28 cpv. 2, l'istanza di sussidio per l'anno 2010
degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
Giusta il nuovo art.
81b LCAMal del 13 dicembre 2010, pubblicato il 4 febbraio 2011 nel BU 5/2011,
ma in essere retroattivamente dal 1° gennaio 2011 (STCA 36.2010.126 del 22
marzo 2011),
" 1 Per l'anno 2011, il sussidio minimo è garantito anche
ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui
all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 22'000.- e fr. 28'000.-;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art.
29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 34'000.- e fr. 40'000.-;
c. le persone sole il cui reddito di
riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 55'000.- e fr. 60'000.-;
d. le altre famiglie il cui reddito (di
cui all'art. 46 cpv. 1 e 48) è compreso tra fr. 65'000.- e fr. 70'000.-.
2 In deroga all'art. 28 cpv. 1, l'istanza di sussidio per l'anno 2011 degli assicurati di cui al cpv. 1 è presentata entro il 30
aprile 2011.".
L'art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l'importo di sostanza lorda
registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600'000.-, o se l'importo di
sostanza imponibile supera fr. 400'000.-;
b) persone
sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella
tassazione applicabile supera fr. 60'000.-;
c) persone
sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi
al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr.
80'000.-;
d) famiglie:
se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.-.
Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i
successivi di fr. 5000.- cadauno.".
Di regola, il reddito
determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al
mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile
desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo
della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio
di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole
e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere
salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (la Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio delle prestazioni) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i
presupposti dell'art. 31
LCAMal.
Per l'anno 2009,
il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di
calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato
il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde
alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre
tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto Esecutivo,
così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38,
44-46 e 48 LCAMal.
4. Di
principio, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della
tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo
cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento
d'applicazione (art. 30 LCAMal).
In specifici casi
previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione, l'amministrazione deve
però calcolare da sola il reddito determinante (cosiddetto accertamento
autonomo) al di fuori della tassazione di riferimento, trasformando il reddito
dell'assicurato mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei
limiti per la concessione del sussidio.
Infatti, all'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha
riservato l'accertamento del
reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere con la trasformazione delle
entrate lorde in reddito determinante a partire da tabelle ufficiali di
conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per
la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2
RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le
modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta
cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle
persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito
imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile
inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in
altri casi particolari.".
L'esecutivo cantonale
ha poi concretizzato la citata norma in virtù dell'ampia delega concessagli
dalla stessa regola. Così, giusta l'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente
dall'Istituto delle
assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta
alla fonte;
b) decesso
del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata,
nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività
lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale
dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-,
secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento
dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non
sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai
sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei
mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai
sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività
lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione
dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito
netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni,
rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali
applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione
svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate
in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di
sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato,
e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In
questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di
sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento
dell'istanza.".
5. Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari
di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza
scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e
il contenuto della stessa. A norma dell'art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli
assicurati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno
che precede l'anno di competenza.
Nel cpv. 3 figura che
il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il
contenuto della stessa.
L'art. 10 cpv. 1
RLCAMal prevede che l'istanza di riduzione avviene per mezzo dei moduli
ufficiali, che sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai
potenziali beneficiari della riduzione del premio o possono essere ritirati dai
singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2).
L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale
(cpv. 3).
Per l'art. 11 cpv. 1
RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di
presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
"a) per gli assicurati tassati in
via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli
assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli
assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare
l'istanza nel corso dell'anno
stesso per cui si richiede la riduzione di premio;
d) gli
assicurati che nel corso dell'anno, per inizio di assoggettamento fiscale
o per le situazioni di cui all'art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto
alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.".
6. Nel
caso in discussione, va osservato che la domanda per la riduzione del premio di
cassa malati per l'anno 2009 è
stata inviata alla Cassa cantonale di compensazione il 5 agosto 2011 (doc. 3).
In virtù dei citati
art. 28 cpv. 2 LCAMal ed art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal, l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione
della riduzione di premio. L'assicurato,
domiciliato nel nostro Cantone, è tassato in via ordinaria. Pertanto, la
richiesta di riduzione del premio di cassa malati inoltrata nell'agosto 2011 è
di per sé tardiva. Essa doveva essere infatti inviata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza (2009), ovvero entro il 31 dicembre 2008, quando
l'interessato poteva disporre
dei dati necessari allo scopo.
Nemmeno può tornare
applicabile l'art. 11 cpv. 1
lett. b e lett. c RLCAMal.
La situazione concreta
del ricorrente potrebbe invece rientrare nelle casistiche enumerate all'art. 31 RLCAMal su rinvio dell'art. 11 cpv.
1 lett. d RLCAMal.
Infatti, la
diminuzione delle entrate dell'assicurato è avvenuta nel corso dell'anno per il
quale il ricorrente ha chiesto l'aiuto dello Stato (art. 11 cpv. 1 RLCAMal). Già
in sede amministrativa il ricorrente ha in effetti prodotto un fax del 25
maggio 2011 (doc. 1) del suo ex datore di lavoro, la __________ di __________,
che ha attestato che per l'anno 2009 la società non ha versato alcun salario né
all'assicurato né a sua moglie, in considerazione della situazione economica
della società.
Non v'è quindi alcun
dubbio che l'interessato, conformemente all'art. 31 lett. m RLCAMal, ha subìto
un'importante diminuzione del reddito netto da attività dipendente nel 2009.
Ciò nonostante, questa
diminuzione è però avvenuta già nel 2009 e quindi, in virtù dell'art. 11 cpv. 1
lett. d RLCAMal, poteva essere fatta valere unicamente in quello stesso anno -
ossia entro il 31 dicembre 2009 - ai fini dell'ottenimento della riduzione del
premio LAMal per il 2009. Ciò, a titolo di eccezione al principio che, come visto,
le domande di sussidio devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno
che precede l'anno per il quale si postula l'aiuto statale (art. 11 cpv. 1
lett. a RLCAMal).
Pertanto, non
sono dati i presupposti per ammettere che l'istanza di riduzione del premio
possa essere presentata nel corso (addirittura) dell'anno 2011.
Da ultimo, le intervenute
modifiche nel 2010 e nel 2011 dei limiti reddito di cui agli art. 81a cpv. 1 ed
art. 81b cpv. 1 LCAMal, si riferiscono unicamente agli assicurati aventi un
reddito determinante compreso in questi nuovi limiti (STCA 36.2010.86 del 18
novembre 2010; STCA 36.2010.95 e STCA 36.2010.88 entrambe del 9 novembre 2010).
Nella fattispecie questi
disposti non entrano comunque in considerazione, sia poiché la domanda
dell'assicurato è dell'agosto 2011, sia perché comunque essi si riferiscono
alle richieste di riduzione dei premi per l'anno 2010 rispettivamente l'anno
2011, mentre in esame è l'anno 2009.
Di conseguenza, l'interessato
non è toccato dalle proroghe del termine di inoltro dell'istanza di sussidio. Pertanto,
Fatti
i nuovi termini estesi al 31 marzo 2010 rispettivamente al 30 aprile 2011 (art.
81a cpv. 2 LCAMal ed art. 81b cpv. 2 LCAMal) non vanno qui presi in considerazione.
Alla luce di queste
considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la
domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora
scusabile.
7. In
virtù dell'art. 53 cpv. 1 LCAMal invocato dal ricorrente, il diritto al
beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a
partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.
Costituisce eccezione
l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di
revisione delle prestazioni complementari AVS/AI (art. 53 cpv. 2 LCAMal).
Secondo l'art. 54
LCAMal, il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte
dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare
le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2).
Le domande di sussidio
retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e
fondate (art. 55 cpv. 2 LCAMal).
La negligenza nell'inoltro
dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è
considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva
(art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
"
(…) Il riconoscimento
di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere
ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza
in forma tempestiva.
Relativamente
alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un
margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La
pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini
stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un
sussidio nella forma retroattiva. (…).".
Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari
e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere
anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere
considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.
36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di
conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi
confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).
Nemmeno l'informazione
errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo
sufficiente per giustificare il ritardo.
Nel caso di altri
coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva
comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente
a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato
l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Va ancora rilevato che
con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il
ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora
studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).
Nel caso giudicato il
6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non
è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un
apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi
aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente –
con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha
chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo
coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata
di lui e l'avesse aiutato a
passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente
potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue
pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di
cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).
Alla medesima
soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro
la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.
Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta
di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).
Non diversamente è
stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.
36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di
riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente
(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.
36.2006.216).
Insufficienti, ancora,
i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre
un anno (sentenza dell'8
febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento
intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un
assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno
stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nell'ambito di un trasferimento di Cantone
avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio
2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta
scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al
controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro
cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della
procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).
Nella sentenza del 15
febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato fuori
Nazione aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella
capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,
non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi
prolungati, non era stato ritenuto.
Nella sentenza del 25
maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da
parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro
in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità
economica, non è stato ritenuto sufficiente.
Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per
ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel
mondo del lavoro in un'epoca
di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza
del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).
Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la
circostanza che l'assicurato
misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del
suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto
a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era
giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di
riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc.
36.2008.2).
8. In
concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che egli ha
atteso di avere tutta la necessaria documentazione a disposizione, e meglio la
notifica di tassazione IC/IFD 2009, emanata soltanto il 14 settembre 2011 (doc.
6).
Il Tribunale evidenzia
in primo luogo che l'assenza dei documenti da allegare alla domanda, quale la
tassazione di riferimento siccome non ancora emessa, per giurisprudenza non è
stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza
del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216) per giustificare la concessione
retroattiva della riduzione del premio LAMal (STCA del 9 febbraio 2007, 36.2006.245-246).
Infatti, il TCA ha più
Considerandi
volte affermato (STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; fra le ultime: STCA
del 21 ottobre 2008, 36.2008.141 e 36.2008.142) che quand'anche faccia difetto,
entro il termine del 31 dicembre, la notifica di tassazione determinante da
allegare alla domanda per potere postulare la riduzione del premio LAMal, gli
assicurati avrebbero potuto e dovuto comunque trasmettere il formulario entro il
termine legale del 31 dicembre, indicando che i documenti atti a comprovare la
loro situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (buste paga,
estratti conto bancari, notifica di tassazione di riferimento).
Nel caso di specie,
tuttavia, tale soluzione non avrebbe comunque aiutato l'assicurato a rispettare
il termine del 31 dicembre 2008 (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal), dato che la
decisione di tassazione che egli ha atteso per due anni - e che, a suo dire, ha
fatto sì che la sua domanda dell'agosto 2011 sia stata dichiarata tardiva dalla
Cassa di compensazione - si riferisce, come visto, all'anno 2009 e quindi non è
manifestamente di alcun aiuto per esaminare il suo diritto al sussidio per il
2009.
stesso.
Semmai, l'assicurato
avrebbe dovuto produrre entro il 31 dicembre 2009 (art. 11 cpv. 1 lett. d
RLCAMal) i documenti attestanti che durante quell'anno non percepiva alcun
reddito, ciò che, come detto, avrebbe permesso all'amministrazione di almeno entrare
nel merito della sua domanda, siccome eccezionalmente non considerata come
tardiva.
Inoltre, ciò che è qui
rilevante, è che la notifica di tassazione che l'assicurato ha atteso di
ricevere non è comunque la tassazione di riferimento stabilita dal Consiglio di
Stato per l'anno per il quale l'assicurato ha postulato la riduzione del premio
LAMal.
In effetti, come
visto, per l'anno 2009 fa stato la notifica di tassazione IC/IFD 2006, mentre
la IC/IFD 2009 che il ricorrente ha ricevuto (solo) il 14 settembre 2011 servirà,
semmai, per la richiesta di aiuto statale per l'anno in corso, il 2012.
Al riguardo, va
rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere
l'insorgente, fare uso della decisione di tassazione IC 2009 riferita ad un
altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.
Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante
altre successive (fra le ultime: STCA del 13 ottobre 2009, 36.2009.154; STCA
del 17 agosto 2009, 36.2009.36; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162) - questo
Tribunale ha ritenuto quanto segue:
" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione
ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel
suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di
revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal
(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato
nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In
altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003
(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri
rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione
ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo
cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.
49.
LCAMal). (…).".
Poiché per la determinazione del diritto al sussidio
per l'anno 2009 il Consiglio di
Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di
tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2009 attesa dal ricorrente non ha alcuna influenza sull'esame del diritto alla riduzione del premio
per il 2009.
Una negligenza da
parte dell'assicurato risulta ancora più manifesta se si considera che durante
l'anno 2009 né l'interessato né sua moglie hanno ricevuto il salario e, quindi,
potere beneficiare del sussidio per pagare i premi di cassa malati sarebbe
stato di grande aiuto in quelle condizioni economiche. Come visto, in tale
evenienza rimaneva aperta la possibilità concessa dall'art. 11 cpv. 1 lett. d
RLCAMal di introdurre ancora durante l'anno per il quale chiedeva il sussidio
(2009) la relativa domanda.
Quanto al richiamo del
suo incarto riferito agli ultimi cinque anni per giustificare di non essere
stato negligente visto che, in precedenza, avrebbe sempre inoltrato tempestivamente
la richiesta, l'amministrazione ha osservato che la sua prima domanda di riduzione
dei premi è quella formulata tre mesi prima la richiesta qui in discussione,
ovvero (solo) nel giugno 2011 e portante sull'anno 2008 e quindi, anche in quel
caso, manifestamente tardiva, con conseguente rifiuto del sussidio con decisione
del 30 giugno 2011 in assenza di particolari e fondate motivazioni.
Va infine rammentato che,
di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del
premio dell'assicurazione
malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita.
Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la
riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
In questo senso, la
negligenza rispettivamente la non conoscenza della procedura in materia, non
mettono il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del
diritto alla riduzione del premio di cassa malati.
9.
L'interessato
fa da ultimo valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la sua
famiglia comporti delle gravi conseguenze finanziarie.
A questo proposito,
con sentenza del 5 settembre 2007 (36.2007.105), ribadita ancora nella STCA del
18.
novembre 2010 (36.2010.86) e nella STCA del 14 luglio 2009 (36.2009.114), il
Tribunale ha già avuto modo di affermare che:
" (…)
Questo
Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme
vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del rigoroso termine
del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato
al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera vita
crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X
rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di
beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto
(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle
recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione
Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel tempo
o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in
re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre
2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo nella
domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato." (...).
Alla luce di quanto
precede, l'assicurato non può
dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei
casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.
Tutte le
giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono
essere ritenute valide.
10.
Infine,
alla Cassa di compensazione non può neppure essere imputato un atteggiamento
troppo formalistico. Il TCA, nella sentenza del 25 febbraio 2008 (36.2007.151)
– ribadita ancora nella STCA del 14 luglio 2009 (36.2009.114) e nella STCA del
18.
novembre 2010 (36.2010.86) - ha infatti già avuto modo di osservare, tra
l'altro, che:
" (…)
Per
quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei
sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui
la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il
sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola
il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal
prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché
il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non
debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le
decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile
unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio
del versamento del sussidio.
In
concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di
diritto federale e va dunque tutelata.
(…)
In
concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.
2.
LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di
competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma
sarebbe inammissibile.” (…).
11.
Stanti
così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale
in cui versa l'assicurato, non
è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa
malati per l'anno 2009. Il
giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può
scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello in
esame.
Il ricorrente potrà,
se dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.
La mancata tempestiva
trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal
per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008 rispettivamente 31 dicembre 2009) e le
difficoltà economiche, non giustificano il ritardo con cui è stato spedito alla
Cassa di compensazione l'apposito
formulario (5 agosto 2011).
Questi elementi, come
indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del
ritardo nell'invio della sua
istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio
nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).
Il ricorso deve di conseguenza essere
respinto e la decisione impugnata confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster