Lexipedia

Decisione

36.2012.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 aprile 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi termini estesi al 31 marzo 2010 rispettivamente al 30 aprile 2011 (art.

81a cpv. 2 LCAMal ed art. 81b cpv. 2 LCAMal) non vanno qui presi in considerazione.

Alla luce di queste

considerazioni, occorre verificare se effettivamente il ritardo con cui la

domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata inoltrata sia ancora

scusabile.

7. In

virtù dell'art. 53 cpv. 1 LCAMal invocato dal ricorrente, il diritto al

beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a

partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

Costituisce eccezione

l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di

revisione delle prestazioni complementari AVS/AI (art. 53 cpv. 2 LCAMal).

Secondo l'art. 54

LCAMal, il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte

dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare

le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2).

Le domande di sussidio

retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e

fondate (art. 55 cpv. 2 LCAMal).

La negligenza nell'inoltro

dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è

considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva

(art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"

(…) Il riconoscimento

di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere

ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza

in forma tempestiva.

Relativamente

alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un

margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La

pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini

stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un

sussidio nella forma retroattiva. (…).".

Inoltre, a norma dell'art. 11 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari

e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere

anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere

considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002, inc.

36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l'assenza di

conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi

confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002, inc. 36.2002.119).

Nemmeno l'informazione

errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo

sufficiente per giustificare il ritardo.

Nel caso di altri

coniugi (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141), l'assicuratore aveva

comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente

a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato

l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che

con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il

ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora

studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002, inc. 36.2002.54).

Nel caso giudicato il

6 ottobre 2005 (inc. 36.2005.116), l'assenza di una decisione di tassazione non

è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un

apprendista non ancora tassato, il cui fratello ammalato per lunghi periodi

aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo che l'assicurato fosse tossicodipendente –

con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha

chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo

coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata

di lui e l'avesse aiutato a

passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente

potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue

pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di

cassa malati (STCA del 14 marzo 2006, inc. 36.2006.16).

Alla medesima

soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro

la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto.

Queste difficoltà non hanno comunque impedito di compilare e spedire la richiesta

di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006, inc. 36.2006.113).

Non diversamente è

stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc.

36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di

riferimento - siccome non ancora emessa - non è stata ritenuta elemento sufficiente

(analogamente al caso giudicato con la sentenza del 15 gennaio 2007, inc.

36.2006.216).

Insufficienti, ancora,

i gravi motivi di salute che hanno colpito la madre di un assicurato da oltre

un anno (sentenza dell'8

febbraio 2007, inc. 36.2006.244).

Anche il pensionamento

intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un

assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno

stesso (sentenza del 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

Nell'ambito di un trasferimento di Cantone

avvenuto nel 2005, la domanda di riduzione del premio per il 2006 nel gennaio

2006 non è stata accolta, siccome questa tardività non è stata ritenuta

scusabile dalle giustificazioni secondo cui, né quando si è annunciato al

controllo abitanti del nuovo Comune l'assicurato non ha ricevuto informazioni riguardo ai termini entro

cui interporre la propria domanda di sussidio, né egli era a conoscenza della

procedura ticinese (STCA del 13 febbraio 2007, inc. 36.2006.225).

Nella sentenza del 15

febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato fuori

Nazione aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella

capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo,

non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi

prolungati, non era stato ritenuto.

Nella sentenza del 25

maggio 2007 (inc. 36.2007.55), la dimenticanza della scadenza del termine da

parte di una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro

in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità

economica, non è stato ritenuto sufficiente.

Analogamente, l'intempestività dell'inoltro del formulario da parte di una giovane donna che, per

ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel

mondo del lavoro in un'epoca

di concreta difficoltà, non è stato ritenuto motivo giustificativo (sentenza

del 21 maggio 2007, inc. 36.2007.50).

Ancora (STCA del 21 ottobre 2008, inc. 36.2008.141 e 142), questo Tribunale ha confermato che la

circostanza che l'assicurato

misconoscesse il termine vigente per l'inoltro delle domande di sussidio non è un motivo giustificativo del

suo ritardo, ritenuto che una semplice telefonata informativa all'Ufficio Assicurazione Malattia, soprattutto

a fronte di una situazione economica non florida e del fatto che comunque era

giunto in Ticino con anticipo rispetto al termine di inoltro della domanda di

riduzione dei premi LAMal, avrebbe facilitato l'assicurato nel suo intento (STCA del 12 febbraio 2008, inc.

36.2008.2).

8. In

concreto, il ricorrente giustifica il proprio ritardo evidenziando che egli ha

atteso di avere tutta la necessaria documentazione a disposizione, e meglio la

notifica di tassazione IC/IFD 2009, emanata soltanto il 14 settembre 2011 (doc.

6).

Il Tribunale evidenzia

in primo luogo che l'assenza dei documenti da allegare alla domanda, quale la

tassazione di riferimento siccome non ancora emessa, per giurisprudenza non è

stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza

del 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216) per giustificare la concessione

retroattiva della riduzione del premio LAMal (STCA del 9 febbraio 2007, 36.2006.245-246).

Infatti, il TCA ha più

Considerandi

volte affermato (STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; fra le ultime: STCA

del 21 ottobre 2008, 36.2008.141 e 36.2008.142) che quand'anche faccia difetto,

entro il termine del 31 dicembre, la notifica di tassazione determinante da

allegare alla domanda per potere postulare la riduzione del premio LAMal, gli

assicurati avrebbero potuto e dovuto comunque trasmettere il formulario entro il

termine legale del 31 dicembre, indicando che i documenti atti a comprovare la

loro situazione sarebbero stati inviati in un secondo tempo (buste paga,

estratti conto bancari, notifica di tassazione di riferimento).

Nel caso di specie,

tuttavia, tale soluzione non avrebbe comunque aiutato l'assicurato a rispettare

il termine del 31 dicembre 2008 (art. 11 cpv. 1 lett. a RLCAMal), dato che la

decisione di tassazione che egli ha atteso per due anni - e che, a suo dire, ha

fatto sì che la sua domanda dell'agosto 2011 sia stata dichiarata tardiva dalla

Cassa di compensazione - si riferisce, come visto, all'anno 2009 e quindi non è

manifestamente di alcun aiuto per esaminare il suo diritto al sussidio per il

2009.

stesso.

Semmai, l'assicurato

avrebbe dovuto produrre entro il 31 dicembre 2009 (art. 11 cpv. 1 lett. d

RLCAMal) i documenti attestanti che durante quell'anno non percepiva alcun

reddito, ciò che, come detto, avrebbe permesso all'amministrazione di almeno entrare

nel merito della sua domanda, siccome eccezionalmente non considerata come

tardiva.

Inoltre, ciò che è qui

rilevante, è che la notifica di tassazione che l'assicurato ha atteso di

ricevere non è comunque la tassazione di riferimento stabilita dal Consiglio di

Stato per l'anno per il quale l'assicurato ha postulato la riduzione del premio

LAMal.

In effetti, come

visto, per l'anno 2009 fa stato la notifica di tassazione IC/IFD 2006, mentre

la IC/IFD 2009 che il ricorrente ha ricevuto (solo) il 14 settembre 2011 servirà,

semmai, per la richiesta di aiuto statale per l'anno in corso, il 2012.

Al riguardo, va

rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere

l'insorgente, fare uso della decisione di tassazione IC 2009 riferita ad un

altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante

altre successive (fra le ultime: STCA del 13 ottobre 2009, 36.2009.154; STCA

del 17 agosto 2009, 36.2009.36; STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162) - questo

Tribunale ha ritenuto quanto segue:

" (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione

ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel

suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di

revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal

(nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato

nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In

altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003

(ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri

rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione

ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo

cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art.

49.

LCAMal). (…).".

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio

per l'anno 2009 il Consiglio di

Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di

tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2009 attesa dal ricorrente non ha alcuna influenza sull'esame del diritto alla riduzione del premio

per il 2009.

Una negligenza da

parte dell'assicurato risulta ancora più manifesta se si considera che durante

l'anno 2009 né l'interessato né sua moglie hanno ricevuto il salario e, quindi,

potere beneficiare del sussidio per pagare i premi di cassa malati sarebbe

stato di grande aiuto in quelle condizioni economiche. Come visto, in tale

evenienza rimaneva aperta la possibilità concessa dall'art. 11 cpv. 1 lett. d

RLCAMal di introdurre ancora durante l'anno per il quale chiedeva il sussidio

(2009) la relativa domanda.

Quanto al richiamo del

suo incarto riferito agli ultimi cinque anni per giustificare di non essere

stato negligente visto che, in precedenza, avrebbe sempre inoltrato tempestivamente

la richiesta, l'amministrazione ha osservato che la sua prima domanda di riduzione

dei premi è quella formulata tre mesi prima la richiesta qui in discussione,

ovvero (solo) nel giugno 2011 e portante sull'anno 2008 e quindi, anche in quel

caso, manifestamente tardiva, con conseguente rifiuto del sussidio con decisione

del 30 giugno 2011 in assenza di particolari e fondate motivazioni.

Va infine rammentato che,

di principio, secondo la normativa cantonale, il diritto alla riduzione del

premio dell'assicurazione

malattia viene concesso solo se l'assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l'interessato non inoltra l'istanza, la riduzione non viene attribuita.

Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la

riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).

In questo senso, la

negligenza rispettivamente la non conoscenza della procedura in materia, non

mettono il ricorrente al riparo dalla mancata tempestività dell'esercizio del

diritto alla riduzione del premio di cassa malati.

9.

L'interessato

fa da ultimo valere come il mancato versamento del sussidio per sé e per la sua

famiglia comporti delle gravi conseguenze finanziarie.

A questo proposito,

con sentenza del 5 settembre 2007 (36.2007.105), ribadita ancora nella STCA del

18.

novembre 2010 (36.2010.86) e nella STCA del 14 luglio 2009 (36.2009.114), il

Tribunale ha già avuto modo di affermare che:

" (…)

Questo

Tribunale ha già più volte indicato come il giudice deve applicare le norme

vigenti e non può scostarsene, ciò anche se l'applicazione del rigoroso termine

del 31 dicembre, comunque adeguatamente lungo, appare iniquo nel suo risultato

al punto di non permettere ad una donna che ha lavorato un'intera vita

crescendo da sola un figlio, e ciò con le grandi difficoltà che la signora X

rammenta, con entrate decisamente ridotte e derivanti dalla disoccupazione, di

beneficiare del sussidio. La legge e le norme applicabili al caso concreto

(volute da Parlamento e Governo) non permettono neppure, come evidenziato nelle

recenti sentenze di questo Tribunale citate dall'Ufficio dell'Assicurazione

Malattia nelle sue osservazioni, di concedere un aiuto parziale limitato nel tempo

o ridotto per l'importo (si vedano le sentenze di cui agli inc. 36.2005.177 in

re D. del 24 gennaio 2006 e 36.2005.127 in re O. sentenza del 30 novembre

2005). Non può essere purtroppo apportato un correttivo al ritardo nella

domanda di sussidio con un diritto ammesso in parte o limitato." (...).

Alla luce di quanto

precede, l'assicurato non può

dunque prevalersi della poca dimestichezza con le norme applicabili (per dei

casi analoghi, cfr. STCA del 23 novembre 2006, 36.2006.162; STCA del 5 ottobre 2006, 36.2006.157; STCA del 9 dicembre 2002, 36.2002.119), né di difficoltà economiche.

Tutte le

giustificazioni che egli ha fornito, come per altri analoghi casi, non possono

essere ritenute valide.

10.

Infine,

alla Cassa di compensazione non può neppure essere imputato un atteggiamento

troppo formalistico. Il TCA, nella sentenza del 25 febbraio 2008 (36.2007.151)

– ribadita ancora nella STCA del 14 luglio 2009 (36.2009.114) e nella STCA del

18.

novembre 2010 (36.2010.86) - ha infatti già avuto modo di osservare, tra

l'altro, che:

" (…)

Per

quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei

sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui

la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il

sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola

il diritto federale preminente. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal

prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché

il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non

debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le

decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile

unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio

del versamento del sussidio.

In

concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di

diritto federale e va dunque tutelata.

(…)

In

concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv.

2.

LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di

competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma

sarebbe inammissibile.” (…).

11.

Stanti

così le cose, pur comprendendo la particolare situazione finanziaria e personale

in cui versa l'assicurato, non

è possibile la concessione retroattiva della riduzione del premio di cassa

malati per l'anno 2009. Il

giudice è obbligato ad applicare i rigorosi dettami della legge e non può

scostarsi dalla prassi anche a fronte di un caso particolare come quello in

esame.

Il ricorrente potrà,

se dati i presupposti di legge, postulare un intervento dell'assistenza sociale.

La mancata tempestiva

trasmissione del formulario per la richiesta della riduzione del premio LAMal

per il 2009 (entro il 31 dicembre 2008 rispettivamente 31 dicembre 2009) e le

difficoltà economiche, non giustificano il ritardo con cui è stato spedito alla

Cassa di compensazione l'apposito

formulario (5 agosto 2011).

Questi elementi, come

indicato, non sono infatti un motivo valido e sufficiente a sostegno del

ritardo nell'invio della sua

istanza e per ammettere quindi ugualmente la domanda di riduzione del premio

nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Il ricorso deve di conseguenza essere

respinto e la decisione impugnata confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster