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36.2012.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 novembre 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, emessa sulla

base dell'art. 55 cpv. 6 LCStr, considera l'esistenza di una concentrazione

qualificata di alcol nel sangue punibile quale delitto.

Comunque, già con un tasso dello 0,5‰ le capacità cognitive del

conducente, i riflessi, l'attenzione e la capacità di prendere immediate

decisioni è rallentata ed offuscata a causa dell'alcol e vi è quindi inattitudine

alla guida.

Quindi, (già) un tasso alcolemico dello 0,5‰

è definito come eccessivo, esuberante quanto ammissibile e quindi quale

ebrietà, proprio perché rende i conducenti inabili alla guida e quindi pericolosi

per sé stessi e per gli altri utenti della strada.

La punizione prevista dalla legge per chi conduce un veicolo, ed

in particolare la maggiore severità voluta dal legislatore con il superamento

del tasso dello 0,8‰, fanno ritenere, anche nei casi in cui non si sia

confrontati con la guida di veicoli, un abuso. L'eccesso, anche sporadico

siccome nella definizione di abuso non va riconosciuta la ripetitività

dell'atto, è costitutivo di abuso quando sia riscontrato un tasso alcolemico

punibile in virtù della LCStr quale delitto, come in concreto sarà evidenziato

nelle considerazioni che seguono.

2.6. Per interpretare il senso che le parti hanno inteso dare ai

termini impiegati dall'art. 4 CGA può essere fatto ulteriormente riferimento

all'art. 37 cpv. 2 LAINF. Nell'ambito delle assicurazioni sociali l'art. 21

cpv. 1 LPGA prevede che se l'assicurato ha provocato o

aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente

un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essere

temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente

gravi, rifiutate. Derogando parzialmente a tale principio il legislatore

ha previsto all'art. 37 cpv. 2 LAINF che se l'assicurato ha

causato l'infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere accordate

nel quadro dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono

ridotte durante i primi due anni successivi all'infortunio. Il cpv. 3 della

norma prevede che le prestazioni in contanti possono essere ridotte, o

rifiutate in casi particolarmente gravi, se l'assicurato ha provocato

l'infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto.

La riduzione non può, però, costituire per

l'assicurato colpito una sanzione a carattere penale (DTF 97 V 230): pertanto,

soltanto può essere sanzionata da una riduzione delle prestazioni la colpa che

ha effettivamente provocato il danno alla salute o il decesso dell'assicurato (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la

loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 144 seg.).

Secondo la giurisprudenza, commette una

negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF colui che non osserva una o

più regole elementari di prudenza che ogni persona ragionevole, nella stessa situazione

e nelle medesime circostanze, avrebbe rispettato alfine di evitare le

conseguenze dannose che potevano essere previste secondo il corso normale degli

eventi (STFA U 97/05 del 17 novembre 2006; DTF 121 V 45 consid. 3b; RDAT II-1997 pag. 228 consid. 2.5.; RDAT

II-1996 pag. 252 consid. 2.2.; DTF 97 V 210 consid. 2; 105 V 119 consid. 2b;

105 V 213 consid. 1; 106 V 22 consid. 1b; 109 V 150 consid. 1; 111 V 186

consid. 2c; Ghélew/Ramelet/Ritter,

op. cit., pag. 147; A. Rumo-Jungo,

Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Tesi Friborgo

1993, pag. 145).

Nel campo della circolazione stradale, perché vi

sia negligenza grave ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 LAINF, non è necessario che

l'assicurato si sia reso colpevole di una violazione grave delle regole della

circolazione stradale (art. 90 cifra 2 LCStr).

Già l'inosservanza di una regola elementare - ad

esempio, non rispetto di un semaforo, violazione del diritto di priorità (DTF

114 V 315), mancato allacciamento della cintura di sicurezza (DTF 104 V 38;

RAMI 1986 U 9, pag. 343 segg.) - o di diverse disposizioni importanti della

LCStr costituisce, secondo la giurisprudenza, una negligenza grave (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag.

148; Ghélew/Ritter, Resumé et

commentaire de jurisprudence cantonale vaudoise, in: CGRSS n. 8-1992, pag. 76; A. Bühler, Kürzungspraxis des EVG wegen

grober Fahrlässigkeit bei Verkehrsunfällen, in: SZS 1985, pag. 174). Questi principi sono stati ribaditi dall'Alta Corte in una sentenza

del 17 novembre 2006, U 97/05.

Per interpretare l'art. 4 CGA ci si può quindi

riferire all'art. 37 cpv. 2 LAINF ed alla giurisprudenza ad esso relativa in

virtù della quale, come rilevato nei passaggi che precedono, si ha un

comportamento gravemente negligente in caso di violazione delle norme

elementari di prudenza che ogni persona ragionevole seguirebbe. L'assunzione di

stupefacenti e di alcol (oltre ai limiti che consentirebbero la guida) costituisce

senza dubbio un abuso realizzando gli estremi della violazione di elementari

norme di prudenza.(…)"

2.7. Nel caso in esame, per

accertare il sussistere di un abuso di alcol e/o di farmaci da parte

dell'assicurata e ricondurre allo stesso l'incendio costato la vita a __________,

è opportuno analizzare nel dettaglio la documentazione prodotta agli atti dalle

parti.

Il 19 ottobre 2009 (doc. 5) l'attrice ha notificato

all'assicuratore malattia della mamma l'infortunio occorso a quest'ultima alle

ore 22 nella sua abitazione, descrivendo che v'è stato un incendio e che l'assicurata

ha riportato delle ustioni tali da essere ricoverata al centro ustionati di __________.

Il medesimo formulario è stato compilato il 23 ottobre 2009 (doc.

8) da un'assistente dell'Ospedale __________, la quale ha descritto in maniera

più approfondita i fatti e le ferite riportate.

L'assicuratore malattia ha prodotto numerosi certificati medici

allo scopo di tracciare lo stato di salute dell'assicurata partendo dagli anni

precedenti l'evento in questione fino a giungere al mese di ottobre 2009.

Questi referti medici, senza necessità di riportarli qui per

esteso, attestano essenzialmente già dal 1999 sia uno stato depressivo dell'assicurata

con conseguente assunzione di medicamenti antidepressivi, sia il consumo di

alcol.

L'eccessiva ingestione di alcolici, mischiata alla sindrome

depressiva curata con ansiolitici, ha spesso provocato un sonno patologico

(docc. IV e V).

Lo stato di depressione, a volte grave, ha portato l'assicurata ad

un tentativo di suicidio nel 2000 (doc. VI), oltre che ad abusare di alcol e di

farmaci per cercare di risolvere la sua depressione.

I rapporti dei vari specialisti in psichiatria che hanno esaminato

e/o avuto in cura l'interessata riferiscono (2001) di abusi etilici

recidivanti, di trattamenti psicofarmacologici come antidepressivi,

timostabilizzanti come induttori del sonno e ansiolitici (doc. IX).

A fine 2004 (doc. X) l'assicurata è stata ricoverata tre giorni in

ospedale dopo che il medico curante l'ha trovata in stato di ebbrezza con calo

dell'umore ed in pessime condizioni igieniche al domicilio. In quel frangente,

l'interessata aveva bevuto una cassa di vino in tre giorni ed infatti era

presente fetore etilico. La diagnosi posta era di intossicazione etilica acuta

su etilismo cronico, sindrome ansioso-depressiva, stato dopo sindrome di

Wernicke-Korsakoff, tabagismo.

Nell'aprile 2005 (doc. XI), dopo un altro ricovero in ospedale, la

diagnosi era la medesima, eccetto per l'etilismo cronico, presente fino a tre

mesi prima e da allora con totale astinenza.

Sempre nel 2005 (doc. XIII) la stessa assicurata ha affermato,

descrivendo i problemi di salute e le relative conseguenze, che assumeva una

decina di pastiglie al giorno per i nervi ed i dolori.

Nel 2009 i farmaci erano 14 (doc. XV) ed in un suo scritto (doc.

XIV) l'interessata ha affermato che oltre ad avere problemi fisici nel

deambulare, soffriva pure della mancanza di memoria.

Il 30 giugno 2009 (doc. XVI) il dr. med. __________, psichiatria e

psicoterapia FMH, medico curante dell'assicurata, ha informato l'assicuratore della

stessa che __________ soffriva di un grave disturbo psichico.

Lo psichiatra ha affermato che la situazione era stabile e che la

paziente assumeva quotidianamente una terapia che le veniva preparata

settimanalmente dalle infermiere a domicilio. Il grave disturbo di personalità

misto la obbligava ad una vita ritirata e povera dal punto di vista degli

affetti e delle attività.

Il curante ha riferito che quo alla sindrome da dipendenza da

alcol la paziente era in astinenza in quel momento, ma solo poche settimane

prima c'era stata una ricaduta. L'obiettivo della terapia prevista dallo

specialista, con visita mensile, era l'astinenza dall'alcol, il mantenimento

delle capacità residue ed un accompagnamento nell'ottica di una psicoterapia di

rete psico-sociale e di sostegno personale.

Il rapporto del pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________

dell'11 ottobre 2009 (doc. XVII) redatto all'indirizzo del centro ustionati

dell'UniversitätsSpital di __________, ha posto la diagnosi di ustioni di 2° su

30% della superficie corporea e di trauma di inalazione con intubazione sul

posto, dato che la paziente era stata trovata incosciente nel suo appartamento

in fiamme.

Fra le numerose analisi effettuate la notte dell'incendio non v'è però

l'esame del tasso alcolico del sangue.

Questo esame è stato invece eseguito all'arrivo dell'assicurata a __________,

alle 5.30 del 12 ottobre 2009 (doc. XXII).

Il dr. med. __________, capo clinica, espressamente interpellato il

5 gennaio 2011 (doc. XXI) dall'assicuratore malattia, ha risposto due giorni

dopo (doc. XXII) trasmettendo i risultati delle analisi effettuate dal

laboratorio il 12 ottobre 2009, dai quali emerge che il tasso di alcol nel

sangue era inferiore a 2,3 mmol/l, pari allo 0,1‰. Il medico ha inoltre

risposto che nel caso concreto il sangue della paziente non è stato conservato

(congelato) per potere effettuare altri esami in un secondo tempo.

Pendente causa l'attrice ha prodotto il rapporto d'uscita dal

reparto di cure intense redatto il 4 novembre 2009 (doc. K), che descrive nel

dettaglio sia lo stato di salute di __________ al momento del suo ricovero la

mattina del 12 ottobre 2009 fino al giorno del decesso, sia le cure che le sono

state prestate.

Per meglio chiarire le circostanze in cui è avvenuto l'incendio

dell'appartamento in cui l'assicurata dormiva e che ne ha provocato, tre

settimane più tardi, la morte, CV 1 ha acquisito tutto l'incarto (doc. C) dalla

Polizia, comprensivo del rapporto d'intervento del Corpo dei Pompieri (doc. E),

della Polizia Comunale (doc. F), del rapporto d'inchiesta della Polizia

Giudiziaria (doc. G) e della Polizia Scientifica (doc. H).

Il rapporto di servizio della Polizia __________ riferisce che gli

inquilini del palazzo in cui abitava l'assicurata hanno affermato che "l'incendio

dovrebbe essere nato da un mozzicone di sigaretta, in quanto la __________,

fumava e beveva molto (…)" (doc. F pag. 2).

Il rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria puntualizza l'esecuzione

degli accertamenti presso il pronto soccorso del nosocomio di __________ per

verificare eventuali prelievi di sangue sull'interessata atti a stabilire usi

di sostanze stupefacenti ed il tenore alcolico. Al riguardo, l'Ospedale __________

ha "però comunicato, telefonicamente, che nessun prelievo è stato da

loro effettuato in quanto la donna, vista la gravità delle ferite, è stata

subito trasferita presso l'Ospedale Universitario di __________" (doc.

G pag. 3). Questo rapporto riferisce inoltre che la Polizia scientifica,

intervenuta il mattino seguente l'evento, non ha potuto indicare con certezza

le cause dell'incendio.

In effetti, la documentazione fotografica del 17 novembre 2009 (doc.

H) allestita dalla Polizia scientifica del Cantone Ticino, comprova lo stato

dell'appartamento dell'assicurata dopo che l'incendio è stato domato dai

pompieri. In particolare, è stata fotografata la camera da letto in cui si sono

sprigionate le fiamme che hanno avvolto l'interessata su 30% del corpo. Si nota

che l'incendio è partito dal pavimento alla base del letto, il cui telaio è

stato leggermente intaccato dal fuoco esternamente verso i piedi (foto 3),

mentre il materasso ha subìto maggiori danni sul lato destro (foto 6), in

corrispondenza del pavimento su cui si è originato il fuoco (foto 4, 5, 6, 8, 9

e 10). Le fotografie mostrano chiaramente la zona dove si è sviluppato il

fuoco, ossia tra il letto, il comodino e l'armadio. Per terra vi sono diversi

oggetti che sono bruciati. Il commento alla foto 4 indica che molto

probabilmente in questo punto l'inquilina aveva depositato merce di vario tipo,

che ha preso fuoco (foto 5). Accanto al comodino vi sono 5 bottiglie di vino

parzialmente vuote ed un sacco di plastica contenente della spazzatura (foto 5),

mentre sul comodino ci sono sette pacchetti di sigarette, due accendini ed un

Considerandi

posacenere con tre mozziconi di sigaretta (foto 6 e 7). Il commento a

quest'ultima fotografia indica che "verosimilmente, visto l'esiguo

contenuto, era appena stato svuotato.". Nella foto 9 è indicato il

supposto luogo d'origine del fuoco, dove vi sono dei punti di forte

calcinazione davanti all'armadio, le cui ante sono bruciate esternamente. Nella

fotografia 10 è cerchiato un punto nel soffitto in corrispondenza al punto di

origine dell'incendio sul pavimento, ad indicare i danni dovuti al forte calore

sviluppatosi.

Sulla base degli elementi a disposizione e delle tracce rilevate,

la Polizia scientifica ha concluso che:

" (…) si

può escludere la causa tecnica, difatti in quella zona non vi sono

installazioni elettriche o altro. L'intervento di terze persone oggettivamente

risulta poco probabile.

L'ipotesi più verosimile circa l'origine dell'incendio resta

quella di una negligenza.

Da parte nostra non è stato possibile individuare con certezza

la causa di attivazione del fuoco, malgrado una attenta ricerca nei detriti

mostrati a foto 5.".

Le ulteriori fotografie agli atti (foto 11-16) mostrano lo stato degli

altri locali dell'appartamento.

2.8

La

sera dell'11 ottobre 2009, alle ore 22.30, __________ è stata estratta viva, ma

ustionata su 30% del corpo, dal suo appartamento in fiamme ed è stata

trasportata immediatamente al pronto soccorso.

Quella sera, l'Ospedale __________ di __________ non ha effettuato

il prelievo del sangue per determinare il tasso di alcolemia, mentre vi ha

proceduto, l'indomani, l'UniversitätsSpital di __________ con uno screening

tossicologico, rilevando un valore di 0,1 g/kg su un campione prelevato alle

5.30

Sulla scorta di questo dato, di un compendio sull'assunzione, sull'assorbimento

e sull'eliminazione dell'alcol (doc. XXIII), come pure di altre informazioni

trovate in rete, CV 1 è risalita al tasso di alcol presente nel sangue

dell'assicurata alle ore 20.30 quantificandolo in 1,45‰ (doc. XXIII), ritenuta

la massima concentrazione di alcol tra le ore 19.10 e le ore 20.10, ipotizzando

una assunzione alle ore 18.10.

Al riguardo, l'attrice si è limitata ad osservare che il tasso

alcolico individuato dall'assicuratore malattia non è stato scientificamente

comprovato, ma corrisponde ad un suo calcolo opinabile.

Inoltre, se mai vi fosse stato un abuso di alcol, parte attrice ha

rilevato che comunque non sarebbe avvenuto in modo volontario ma sarebbe

riconducibile alla sindrome da dipendenza di alcol di cui sua madre soffriva da

anni (doc. XIV).

Dalla documentazione raccolta dall'assicuratore convenuto risulta

che l'alcol viene trasportato nel sistema sanguigno anche attraverso il fegato

e lì viene continuamente smaltito. Un fegato sano può eliminare 0,15‰ all'ora,

ossia 8-10 grammi di alcol.

Partendo quindi dall'unico dato certo, ossia che alle 5.30 del 12

ottobre 2009 il tasso d'alcolemia dell'interessata era di 0,1‰, facendo il

calcolo a ritroso aggiungendo 0,15‰ per ogni ora, si ha che alle ore 20.30 il

tasso di alcol nel sangue era di 1,45‰ ed al momento dell'arrivo dei pompieri,

alle 22.30, era di 1,15‰.

Si ribadisce che questo calcolo a ritroso, spesso effettuato in

sede penale per accertare una guida in stato d'ebbrezza, è basato su dati

generali e quindi riferito a persone il cui fegato è sano, e non a persone

dedite da anni al consumo di alcol con un fegato meno in grado di smaltire.

D'avviso di questo Tribunale, questo dato, unitamente alle affermazioni

stesse della figlia dell'assicurata, che ha ammesso che quest'ultima, da anni, soffriva

di dipendenza da alcol (doc. XIV) e che non ha contestato, di per sé, che (anche)

la sera dell'11 ottobre 2009 la madre abbia ecceduto con l'assunzione di alcolici,

è sufficiente per ammettere una situazione di abuso di alcolici, dato che il

tasso etilico presumibile è addirittura (ben) superiore al doppio del limite

legale consentito nell'ambito della circolazione stradale che, come visto, può essere

qui ritenuto quale linea guida per determinare quando vi è un abuso di alcol.

In questo senso sono di aiuto anche le affermazioni dei testimoni

dell'accaduto, vicini di casa dell'assicurata, che indicano che ella fumava e

beveva molto (doc. F), come attestano le cinque bottiglie di vino trovate ai

piedi del letto, che sono sì un indizio che l'assicurata bevesse alcol, ma non

possono comprovare che tutto questo alcol sia stato ingerito proprio la sera

dell'incendio.

Non è necessario che, per definire un abuso di alcolici, la

persona interessata si trovi in uno stato tale che sarebbe comunemente definita

"ubriaca fradicia", ossia quando la persona sotto l'influsso di alcol

non sia in grado di reggersi in piedi.

Anche la circostanza, rilevata dall'attrice, che la mamma non

abbia volontariamente abusato di alcol quella sera, mentre ciò

è riconducibile alla sindrome da dipendenza da alcol di cui soffriva da anni (doc.

XIV), è tuttavia ininfluente per la definizione di abuso di alcol. Sarebbe

infatti improponibile, per ogni singolo caso, che l'assicuratore - e quindi

anche il Tribunale - esamini se una persona solitamente dedita all'alcol abbia

comunque abusato e quindi ecceduto nell'assunzione di alcolici al momento in

cui si verifica un determinato evento. In tal caso, sarebbe difficile stabilire

quando, per un alcolista, si ha un abuso.

In concreto, non va dimenticato che l'assicurata, malgrado la sua

cronica dipendenza dall'alcol, viveva comunque da sola, si gestiva autonomamente

- nel limite delle sue possibilità alterate dalle patologie presenti e fatte

salve le visite dell'infermiera per prepararle le medicine - e nemmeno era

sottoposta ad una sorveglianza particolare (curatore), finché la sera dell'11

ottobre 2009 vi è stato un eccesso di alcol e, verosimilmente, anche di medicamenti

e tabacco tanto che, per negligenza, è divampato un incendio all'interno dell'appartamento

ferendola mortalmente.

Determinante è quindi che, come traspare dalle testimonianze, al

momento dell'incendio l'interessata era palesemente a tutti gli effetti sotto

l'influsso (eccessivo) di alcol ed anche di particolari medicamenti. L'assenza

di una pronta reazione alle fiamme ne è d'altronde un ulteriore indizio.

Alla luce delle deposizioni raccolte e dell'esame del sangue

effettuato, il TCA ritiene pertanto adempiuta la condizione dell' "abuso

di alcolici" prevista dall'art. 4 cpv. 1 CGA.

In altri termini, lo stato alterato di __________ ha concorso al

realizzarsi dell'evento ed all'entità, purtroppo fatale, dei suoi esiti.

2.9

Come evidenziato nelle

considerazioni che precedono, l'interessata assumeva inoltre diversi farmaci

contro la depressione, l'ansia e l'insonnia, quali Seroquel, Stilnox,

Tranxilium, Neurontin e Buspar (doc. XXIV).

Agli atti sono prodotti i foglietti illustrativi di questi medicamenti,

i quali, per ciò che qui interessa, indicano di evitare di consumare alcol

durante il trattamento potendo esso aumentare l'effetto del farmaco, così pure

i tranquillanti ed i sonniferi possono rafforzare l'azione di altri

medicamenti.

Il Tranxilium, per esempio, può intaccare le reazioni,

l'attitudine alla condotta e ad utilizzare degli attrezzi o delle macchine. Questo

effetto è accresciuto in caso di assunzione di alcolici.

Quali effetti secondari, poi, tutti i succitati medicamenti possono

molto frequentemente provocare sonnolenza e mal di testa, come pure, alcuni,

problemi di concentrazione e di memoria.

Nel marzo 2009 (doc. XXIV) lo psichiatra curante dell'assicurata

le ha prescritto uno schema terapeutico da seguire tutti i giorni, che le

veniva preparato da un'infermiera per tutta la settimana (doc. XVIII). Questo

schema terapeutico comprendeva otto diversi farmaci, fra i quali i cinque

summenzionati.

Con buona verosimiglianza, anche la sera in cui è divampato l'incendio

l'interessata ha assunto la pastiglia per la sera (Buspar) e le quattro per la

notte (Seroquel, Stilnox, Tranxilium e Buspar) prescritte dal medico.

Ora, viste le proprietà e gli effetti di questi farmaci, già di

per sé stessi inibitori delle reazioni, del comportamento, del sonno e della

memoria, medicamenti che, se mischiati all'alcol, possono aumentare i loro

effetti e quindi portare il paziente ad uno stato soporifero, di relax assoluto

e di perdita di memoria, d'avviso di questo Tribunale, si può concludere che a

concorrere all'infortunio fu sia l'alcol che l'abuso di medicamenti.

2.10

Alla luce dell'insieme degli

atti, questa Corte ritiene che la causa dell'incendio e della conseguente morte

di __________ – seguita ai ricoveri a __________ e __________ – siano stati l'evidente

e documentato abuso di alcolici e verosimilmente pure l'abuso di medicamenti con

noti effetti nocivi sull'organismo.

Va dunque qui ribadita la correttezza della posizione

dell'assicuratore convenuto.

L'abuso etilico, in concorso con l'assunzione di medicamenti, ha comportato

che __________ con buona verosimiglianza sia all'origine dell'incendio avvenuto

per sua negligenza – come ritenuto dalla Polizia – e non si sia resa conto degli

eventi e comunque non sia stata in grado di adeguatamente reagire alle fiamme

sprigionate, rimanendo così intrappolata nella sua camera da letto fino

all'arrivo dei pompieri, che l'hanno estratta incosciente, intossicata ed

ustionata su un lato del corpo.

Le condizioni dell'art. 4 cpv. 1 CGA sono conseguentemente adempiute

e, pertanto, l'assicuratore malattia non deve rimborsare all'attrice il costo

della degenza ospedaliera della madre in camera privata dal 12 ottobre al 4

novembre 2009 all'UniversitätsSpital di __________, ed in particolare la

fattura del 23 settembre 2011 di Fr. 55'300.- (doc. D).

2.11

Da ultimo, il TCA rileva che,

come ha sottolineato l'assicuratore convenuto, esso non ha mai concesso

all'interessata la garanzia dei costi in reparto privato.

Vero è che quando il 14 ottobre 2009 (doc. 3) il citato nosocomio __________

ha chiesto a CV 1 la garanzia per tali costi, quest'ultimo ha risposto due

giorni dopo (doc. 4) indicando che nessuna garanzia veniva concessa "Bis

zum Vorliegen dieser Angaben", ossia fino alla ricezione dell'apposito

formulario per l'annuncio degli infortuni compilato e firmato dalla paziente,

della garanzia di assunzione dei costi da parte del Cantone Ticino e della

diagnosi.

Il 19 ottobre 2009 (doc. 5) l'attrice ha compilato l'avviso di

infortunio della mamma ed il 23 ottobre seguente (doc. 8) una assistente

dell'Ospedale __________ ha fatto la stessa cosa inviando all'assicuratore

convenuto un nuovo formulario.

Come visto, a seguito delle richieste della figlia dell'assicurata

di assumersi i costi di trasporto della salma della mamma (doc. 10) e di sapere

se l'assicurazione complementare d'infortunio per decesso poteva intervenire

nel caso concreto (docc. 11 e 12), l'assicuratore malattia ha intrapreso i

necessari accertamenti, richiamando anche l'incarto dall'Ufficio AI (docc. 13 e

14).

Con scritto del 2 giugno 2010 (doc. 14) l'assicuratore malattia ha

informato subito l'interessata che l'applicazione dell'art. 4 CGA poteva

entrare in considerazione, ma dovevano essere intraprese ulteriori verifiche,

finché il 17 maggio 2011 (doc. E) CV 1 ha escluso un diritto alle prestazioni

siccome v'era stato un abuso di alcolici, come comprovato dall'analisi del

sangue effettuata a __________.

Va inoltre evidenziato che lo stesso formulario di accettazione

del paziente, emesso il 14 ottobre 2009 dall'Ospedale, firmato e compilato dalla

figlia dell'assicurata con l'indicazione che la madre beneficiava della camera

privata e che desiderava essere ricoverata in tale reparto, rende espressamente

e chiaramente attenti i pazienti sulla presa a carico dei costi.

Esso prevede che:

"

Für die Sicherstellung der Kostenübernahme

benötigt das __________ eine vollumfängliche Kostengutsprache des

Leistungsträgers.

• Die nötigen Kostengutsprachen werden vom __________ beim Leistungsträger

anhand der Angaben von der zuständigen Klinik beantragt.

• Falls bei regulär eintretenden Patienten bis zum Eintrittstag,

oder bei Notfallpatienten innert fünf Arbeitstage nach Eintritt, keine

vollumfänglichen Kostengutsprache vorliegt, werden Sie von uns aufgefordert,

ein Depot über die voraussichtlichen Behandlungskosten zu hinterlegen. Über die

Höhe des Depots und die Einzahlungsformalitäten kann Ihnen die

Dispositionsstelle Auskunft erteilen.

• Weitere Informationen über Behandlungskosten, Taxen und Tarife

entnehmen Sie bitte den separaten Broschüren.

Der/Die Patien/Patientin erklärt mit seiner/ihrer

Unterschrift die Richtigkeit der Angaben und das Einverständnis zur Weitergabe

der zu Kostensicherung notwendigen Daten an alle beteiligten Stellen

(andernfalls verpflichtet er/sie sich, die Kosten der Behandlung zu

tragen).".

Non è dato sapere se il nosocomio __________ abbia chiesto alla

paziente rispettivamente alla figlia un deposito a garanzia delle prestazioni

fornite.

Ciò che è certo, però, è che la fattura concernente le prestazioni

di base assunte dalla LAMal (Fr. 52'794.-) è stata emessa il 23 giugno 2010

(doc. XX), mentre la fattura relativa alle prestazioni ricevute in reparto

privato (Fr. 55'300.-) è stata inviata all'attrice soltanto il 23 settembre 2011

(doc. D).

Secondo il TCA, questo significa che la particolarità del caso ha

fatto sì che anche l'Ospedale abbia dovuto attendere per sapere a chi inviare

la fattura definitiva per il reparto privato, giunta solo dopo le prese di

posizione definitive dell'assicuratore malattia del 17 maggio 2011 (doc. E) e

del 18 agosto 2011 (doc. F) che escludevano una sua responsabilità giusta

l'art. 4 CGA.

2.12

Alla luce di quanto precede la

petizione va respinta e la richiesta dell'attrice di condannare CO 1 a rimborsarle

sia la somma di Fr. 55'300.- fatturata dall'Ospedale __________ per la

differenza tra la degenza in reparto comune ed in reparto privato, sia gli interessi

del 5% dal 13 marzo 2012, deve essere rigettata.

Il valore di causa è rappresentato dalla somma

risultante dalla pretesa dell'attrice di annullare i costi di Fr. 55'300.-

posti a suo carico a dipendenza della degenza della mamma in reparto privato

dal 12 ottobre al 4 novembre 2009, a cui si aggiungono gli interessi di ritardo

del 5% dal 13 marzo 2012.

L'importo di Fr. 30'000.- per potere inoltrare un

ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore

litigioso è manifestamente raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di

contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il

nominativo dell'attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in

materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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