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Decisione

36.2012.23

Domanda di un'indennità giornaliera a causa di malattia per un lasso di tempo maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'assicuratore. Conferma della decisione sulla base della documentazione medica

5 luglio 2012Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I tempi di guarigione dopo l’ultimo intervento

appaiono, come sempre in questo caso, prolungati e la presenza di una

ipomiotrofia al muscolo quadricipite non giustifica un prolungamento dell’inabilità

lavorativa. Semmai l’attività fisica è la base della terapia di una

ipomiotrofia.

-

Già nei precedenti scritti avevo segnalato

l’attitudine particolare del paziente con aspettative irragionevoli e probabile

nevrosi da rendita.

-

Ricordo inoltre, e ciò solo a mo’ di paragone,

che giocatori di calcio di livello internazionale, le cui ginocchia vengono

usate abbondantemente per l’attività svolta, ritornano sui campi di gioco 2 o 3

settimane dopo interventi di meniscetomia.” (doc. 56)

Il

7 giugno 2011 il dr. med. __________ della Clinica __________, ha affermato:

" Controllo

in postumi di intervento chirurgico al ginocchio ds del 4 marzo 2011 per

lesione meniscale bilaterale.

Il paziente lamenta

algie diffuse.

Clinicamente ginocchio

asciutto, fresco, flessione possibile sin quasi ai gradi estremi, ipotrofia del

quadricipite.

L’accosciamento è

possibile ma doloroso.

Consiglio di

proseguire con la FKT. E’ opportuno evitare attività lavorative che comportino

inginocchiamento ed accovacciamento per altri 30 gg.

Tra 30 gg se non si è

verificato miglioramento RM controllo e valutazione clinica.” (doc. 57)

L’11

luglio 2011 l’insorgente è stato sottoposto ad una visita medico-fiduciaria ad

opera del dr. med. __________ malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione

FMH, medicina manuale (doc. 59). Dopo aver descritto l’anamnesi, lo stato

reumatologico e neurologico periferico, lo specialista ha posto la diagnosi di

gonalgia residuale a destra senza deficit funzionale in/con: 13.05.2010:

artroscopia con meniscectomia selettiva mediale per lesione del corno

posteriore del menisco mediale; 04.03.2011: artroscopia con meniscectomia

selettiva laterale, plicotomia e sinoviectomia selettiva laterale, plicotomia e

sinoviectomia parziale per lesione del corno anteriore del menisco laterale su

base cistica e plica sinoviale patellare esterna; ulteriore lesione del corno

anteriore del menisco laterale secondo RM del 04.07.2011.

Il

medico fiduciario ha, tra l’altro, affermato:

" (…)

Il recente controllo

RM del 04.07.2011 mostra una lesione del corno anteriore del menisco laterale.

Non vengono descritte altre patologie di rilievo con particolare riferimento ad

un eventuale edema midollare, apparentemente non più presente. L’esame clinico

attuale mostra un ginocchio destro senza flogosi o versamento, stabile, con una

funzionalità normale (simmetrica al lato sinistro). La mobilizzazione passiva

ed attiva sul lettino non provoca alcun dolore. La palpazione periarticolare è

solo modestamente dolorosa nella zona anteromediale della rima articolare noto

tutt’al più una minima ipotrofia del vasto mediale del quadricipite senza

riduzione della circonferenza delle cosce misurato 15 cm sopra la rima articolare.

Globalmente la

funzionalità del ginocchio destro appare oggettivamente normale. Pur prendendo

atto delle limitazioni soggettive segnalate dal paziente considero la sua

capacità funzionale quindi come segue:

(….)

Non dispongo di un

mansionario dell’attività lucrativa svolta, che secondo il paziente avrebbe

richiesto frequentemente la posizione accovacciata od in ginocchio. Pur

considerando le difficoltà soggettive segnalate ritengo che gli impedimenti per

svolgere questo tipo di lavoro siano solo minime con una riduzione teorica

della capacità lavorativa al massimo del 10% (presenza, rendimento ridotto).

Oggettivamente non ho potuto evidenziare limitazioni di qualsiasi tipo. La

lesione del corno anteriore del menisco laterale descritta nell’ultima RM del

04.07.2011 è apparentemente clinicamente silente e non necessita a mio modo di

vedere di ulteriori cure (con particolare riferimento ad un’eventuale terza

artroscopia!).

Per qualsiasi attività

lucrativa pienamente rispettosa alle presenti limitazioni il signor __________

è da considerare abile in forma normale (100% per presenza e rendimento) e

questo a partire da subito. Le condizioni attuali del paziente sono secondo

lui, quelle dopo circa un mese dall’ultimo intervento artroscopico.” (doc. 59)

L’8

agosto 2011 il dr. med. __________ dell’__________ ha attestato un’incapacità

lavorativa del 100% dall’8 agosto 2011 al 10 agosto 2011 per un infortunio

(doc. 64).

Il 24

agosto 2011 il dr. med. __________ ha affermato:

" Ho

preso atto della nuova documentazione riguardante il vostro assicurato a

margine che ho ricevuto il 24.08.2011 (lettera dell’assicurato del 05.08.2011,

rapporto del PS __________ del 08.08.2011 e lettera d’accompagnamento del

segretario __________).

Nella sua relazione

del 05.08.2011 il paziente fa qualche precisazione in merito alla sua

sintomatologia, commentando poi in extenso il mio rapporto peritale del

11.07.2011, criticando in parte il modo con il quale sarebbe stato esaminato e

lamentandosi di “dimenticanze” da parte del sottoscritto nel riassumere i suoi

dati anamnestici come per esempio la sua visita presso il medico Dr. __________

avvenuta su richiesta dell’CO 1 il 07.02.2011, valutazione che ho ovviamente

letto anche attentamente prendendo atto in particolare anche del suo giudizio

della capacità lavorativa residuale del paziente.

Il signor RI 1 omette

che il perito si basa nella sua valutazione non solo sulle affermazioni del

peritando ma ovviamente anche sui dati anamnestici, sugli atti, sui documenti

radiologici (dai quali ho allegato anche i referti al rapporto peritale) ed in

particolare sulle osservazioni e constatazioni durante la visita clinica.

Le considerazioni del

paziente non portano nuovi aspetti che mi indurrebbero a modificare la mia

presa di posizione in merito alla sua capacità lavorativa.

L’evento del

07.08.2011 segnalato dal paziente durante la visita al PS del __________ del

giorno successivo è stato notificato come infortunio (“trauma spalla sinistra,

trauma gamba destra”) e va trattato come ciò (secondo i colleghi dell’Ospedale

tramite i formulari di bagatella).” (doc. 67)

Il

17 ottobre 2011 il dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia,

primario ortopedico presso la __________, ha affermato, tra l’altro:

" (…)

Nonostante le cure

fisiche e riabilitative ha continuato a lamentare dolorabilità al ginocchio

operato con impotenza funzionale. Sottoposto ad esame di RMN di controllo in

data 23 dicembre 2010 è stata rilevata una degenerazione del corno anteriore

del menisco laterale in presenza di cisti parameniscale e in data 4 marzo 2011

sottoposto a secondo intervento artroscopico al ginocchio.

Il paziente ha sempre

lamentato dolore al ginocchio dx con impossibilità all’accosciamento e alla

flessione estrema dell’articolazione.

Tale situazione è

documentata dai certificati prodotti durante le visite specialistiche del 9 settembre

2010, 29 novembre 2010, 20 gennaio 2011, 26 gennaio – 21 aprile – 7 giugno, e

28 luglio 2011. + certificazione di P.S. del 8 agosto 2011, dove viene

rimarcato il persistere di ipotrofia muscolare con limitazione ai gradi di

massima flessione, cedimenti articolari e impossibilità alla manovra di

accosciamento.

Gli esami strumentali

(vedi RMN del 4 luglio 2011) documentano inoltre un quadro di alterazione

osteocondrale per cui viene posta indicazione a trattamento intraarticolare con

condroprotettori tipo acido ialuronico.

Pertanto in

considerazione dell’attività specifica svolta dal paziente (meccanico con

necessità di svolgere spesso riparazioni in posizione di accovacciamento o

flessione delle ginocchia,….. salire e scendere da ponteggi in cantiere……

lavorare su terreni accidentati e scivolosi…- vedi mansionario allegato -), alla

luce della documentazione clinica allegata, si considera il paziente inabile

totalmente, con una percentuale del 100%, allo svolgimento dell’attività

lavorativa specifica indicata nel mansionario del contratto di lavoro che

regola la sua assunzione, per tutto l’intero periodo compreso dal dicembre 2010 a tutto il mese di settembre 2011” (doc. 71)

L’insorgente,

in sede di opposizione, ha prodotto un attestato della società __________, dove

viene descritto il mansionario dell’attività di meccanico di mezzi pesanti “macchine

movimento terra autista”, da cui emerge:

" MECCANICO

MEZZI PESANTI MACCHINE MOVIMENTO TERRA

L’attività comporta

salire e scendere dai mezzi per entrare in cabina utilizzando apposite scalette

a gradini, salire sui cassoni dei camion, escavatori o pale, alcune volte

utilizzando scale a gradini con altezze superiori ai 3 metri.

Muoversi nei vari

punti dei mezzi per effettuare le riparazioni necessarie spesso in posizioni

accovacciate o inginocchiate; spostamento di parti meccaniche pesanti in

equilibrio su mezzi, trasporto di attrezzatura e ricambi nei cantieri di

costruzione in presenza di scavi, terreni accidentati e in alcuni casi anche in

zone fangose e scivolose, salire e scendere da ponteggi in cantiere, evitare i

vari ostacoli presenti con superamento di casseri armature, ecc. Salire e scendere

da punti dove non é possibile recarsi con determinate attrezzature.

AUTISTA

L’attività comporta

salire e scendere spesso dai mezzi, arrampicarsi sui cassoni per carico e

scarico di materiali e attrezzature spesso molto pesanti, camminare in

equilibrio sulle sponde dei cassoni quando questo sono pieni per il fissaggio

dei materiali.

Saltare giù da cassoni

in quanto normalmente non e prevista una scaletta per la salita e la discesa.”

(doc. 72)

Agli

atti è inoltre presente il mansionario dell’attività lucrativa della ditta __________

(cfr. doc. 75).

Chiamato

dall’assicuratore a prendere posizione sull’intera documentazione agli atti, il

dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Non riprendo le mie

argomentazioni al termine della visita peritale del luglio scorso per le quali

ero giunto alla conclusione di una capacità lavorativa solo minimamente ridotta

(al massimo del 10% con presenza normale e rendimento ridotto) ricordando solo

che oggettivamente non avevo potuto evidenziare limitazioni di qualsiasi tipo

del ginocchio destro operato due volte in artroscopia. Per la capacità

funzionale considerata leggermente ridotta per attività inginocchiate e con le

ginocchia in flessione avevo preso in considerazione le difficoltà segnalate

dal paziente senza che ebbi riscontri oggettivi. L’ipotrofia muscolare

segnalata dallo ortopedico Dr. __________ nella sua relazione del 17.10.2011

era al momento del mio controllo limitata ad una minima ipotrofia del muscolo

vasto mediale del quadricipite senza riduzione della circonferenza delle cosce.

Dalla sua relazione non risulta del resto un suo esame clinico del paziente.

I suoi riferimenti

agli atti non comportano nuovi elementi che non sarebbero già stati considerati

nella mia valutazione che ritengo quindi tuttora valida. Il mansionario del

datore di lavoro non comporta attività che implicherebbero limitazioni maggiori

di quanto da me stabilito.

Spetterà all’CO 1 di

prendere posizione in merito alla opposizione contro la decisione formale,

inoltrata dal paziente tramite l’__________ in data del 20.12.2011.

Gli argomenti ivi

riferiti sono da me già stati discussi nella mia relazione del 24.08.2011. La

lesione del corno anteriore del menisco laterale come evidenziato nella RM del

04.07.2011 non compromette la funzione del ginocchio come ho potuto evidenziare

nella mia visita clinica. Se essa avesse comportato una ridotta caricabilità

fisica dell’articolazione con un’incapacità lavorativa del 100% come viene

reclamata, difficilmente si comprenderebbe come il paziente avrebbe ricuperato

una piena funzionalità degli arti inferiori dopo la fine del settembre 2011.” (doc. 76)

Da

rilevare infine che dall’incarto dell’AI emerge che l’amministrazione non ha

effettuato esami medici ulteriori (doc. VIII/Bis).

7. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamen-te ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

Considerandi

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

8.

Questo

Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione

della decisione impugnata non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

dei medici fiduciari della Cassa, in particolare del dr. med. __________ e del

dr. med. __________, citati al considerando 6.

Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In

particolare, il dr. med. __________ (cfr. doc. 59), ha riassunto gli atti a

disposizione, descritto l’anamnesi del ricorrente e, dopo aver posto la

diagnosi completa, si è espresso nel dettaglio circa la capacità lavorativa del

ricorrente.

Lo specialista ha tenuto conto di tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base

delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata.

Anche

il dr. med. __________, nei suoi referti, ha esaminato nel dettaglio la

patologia di cui è affetto il ricorrente, motivando in maniera approfondita le

sue valutazioni.

I

medici fiduciari hanno inoltre preso posizione sulle valutazioni dei medici che

hanno preso in cura l’insorgente, spiegando i motivi delle differenze con le

loro valutazioni.

Nel

merito, circa il periodo dal 1° dicembre 2010 al 3 marzo 2011,

l’assicuratore ha correttamente ritenuto un’incapacità lavorativa del 50%.

Infatti,

il 7 febbraio 2011, il medico fiduciario dr. med. __________, FMH medicina

interna, dopo aver rivalutato l’intera documentazione prodotta

dall’interessato, accertato in particolare che il 23 dicembre 2010 l’insorgente

è stato nuovamente sottoposto ad una RMI che mostra un corno anteriore

degenerato del menisco laterale ed una piccola cisti parameniscale di circa 3 mm ha ritenuto un incapacità lavorativa del 50%, spiegandone i motivi.

I

referti del 29 novembre 2010 del dr. med. __________ (doc. 25), del 1° dicembre

2010.

del dr. med. __________ (doc. 26), del 23 dicembre 2010 del dr. med. __________

(doc. 33), del 28 dicembre 2010 del dr. med. __________ (doc. 34), del 20

gennaio 2011 del dr. med. __________ (doc. 38), e del 26 gennaio 2011 del dr.

med. __________ (doc. 39), che non si confrontano nel dettaglio con le

valutazioni dei medici fiduciari, non sono d’aiuto al ricorrente e non sono

atti a sovvertirne le conclusioni giacché, a differenza delle sue valutazioni,

oltre ad essere motivati in maniera più succinta, non si esprimono

esplicitamente circa il grado di capacità lavorativa del ricorrente nella

precedente attività od in attività leggere, ma si limitano a prescrivere dei

periodi di riposo (cfr. doc. 38) o di prognosi clinica.

Da

parte sua il medico fiduciario ha spiegato che una lesione meniscale non

equivale ad un’inabilità lavorativa completa, ha precisato che la sua valutazione

si basa in particolare sulla RMI del 23 dicembre 2010 (doc. 49) ed ha

evidenziato che un’inabilità lavorativa completa di 13 mesi per una patologia

meniscale è sproporzionata (doc. 56).

La

valutazione è poi stata (implicitamente) confermata anche dal dr. med. __________,

specialista FMH malattie reumatiche e riabilitazione, il quale l’11 luglio 2011 ha visitato l’insorgente ed ha esaminato tutta la documentazione prodotta dall’insorgente (doc.

59), tra cui anche un certificato del 21 aprile 2011 del dott. __________ che

ha ritenuto non idonee attività lavorative che comportano l’inginocchiamento e

l’accosciamento per un periodo di trenta giorni (doc. 51) e la relazione

clinica del 3 maggio 2011 del dr. med. __________ (doc. 52; cfr. a proposito delle

valutazioni dei medici curanti: sentenza 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) e si è

espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente a partire da quel momento.

Nel

citato referto, completo ed approfondito, ed al quale va riconosciuta piena

forza probante, il medico fiduciario ha diffusamente preso posizione

sull’intera fattispecie ed ha spiegato nei dettagli per quale motivo

l’interessato va ritenuto completamente capace al lavoro nella sua precedente

attività, con riduzione del rendimento del 10%, sin da subito. Il dr. med. __________

evidenzia in particolare che le condizioni riscontrate in occasione della

visita, a dire del medesimo ricorrente, riflettono all’incirca quelle presenti

un mese dopo la seconda artroscopia (doc. 59, pag. 5: “le sue condizioni

attuali rifletterebbero all’incirca la sua situazione un mese dopo l’ultima

artroscopia”) e che al controllo avvenuto il 7 giugno 2011 presso il dr.

med. __________ è stato riscontrato un quadro clinico pressoché blando,

malgrado quest’ultimo abbia attestato un’incapacità lavorativa completa in

posizione accovacciata ed inginocchiata (doc. 59, pag. 5). Inoltre l’esame

clinico effettuato mostra un ginocchio destro senza flogosi o versamento,

stabile, con funzionalità normale (simmetrica al lato sinistro), la

mobilizzazione attiva e passiva sul lettino non provoca alcun dolore, la

palpazione periarticolare è solo modestamente dolorosa nella zona anteromediale

della rima articolare femoro-tibiale mediale. Sul piano del trofismo muscolare

è stata notata tutt’al più una minima ipotrofia del vasto mediale del

quadricipite senza riduzione della circonferenza delle cosce misurato 15 cm sopra la rima articolare. Lo specialista ha evidenziato che globalmente la funzionalità del

ginocchio destro appare oggettivamente normale e, prendendo atto delle

limitazioni soggettive segnalate dal paziente, ha descritto la sua capacità

funzionale. Il dr. med. __________, pur non disponendo in quel momento di un

mansionario dell’attività lucrativa svolta, ha comunque evidenziato che

oggettivamente non vi sono limitazioni di qualsiasi tipo. Lo specialista ha

concluso rilevando che la lesione del corno anteriore del menisco laterale

descritta nell’ultima RM del 4 luglio 2011 è apparentemente clinicamente

silente e non necessita di ulteriori cure, con particolare riferimento ad una

terza artroscopia.

Questa

valutazione è stata confermata dal dr. med. __________r anche in data 24 agosto

2011.

(doc. 67), quando ha pure preso posizione su quanto accaduto il 7 agosto

2011, ossia il ricovero presso l’__________ di __________ per un infortunio

bagatella (cfr. anche doc. 64) che non ha alcuna influenza sulla valutazione

della capacità lavorativa del ricorrente a causa di malattia (l’incapacità di

tre giorni dall’8 agosto al 10 agosto 2011 è dovuta ad infortunio e non a

malattia, cfr. doc. 64).

Infine,

lo specialista, dopo aver preso visione del mansionario dell’attività lucrativa

dell’insorgente e del referto del 17 ottobre 2011 del dott. __________ (doc.

71), il 27 gennaio 2012 ha nuovamente confermato, motivandola

approfonditamente, la sua valutazione (doc. 76). Il dr. med. __________ ha in

particolare ribadito che in occasione della visita non ha potuto,

oggettivamente, evidenziare limitazioni di qualsiasi tipo del ginocchio destro

operato due volte in artroscopia e che, malgrado ciò, “per la capacità

funzionale considerata leggermente ridotta per attività inginocchiate e con le

ginocchia in flessione avevo preso in considerazione le difficoltà segnalate

dal paziente senza che ebbi riscontri oggettivi.” Per cui il fiduciario ha

tenuto conto, nella sua valutazione, dei mali segnalati dal ricorrente, pur

senza poterli oggettivare.

Il

dr. med. __________ evidenzia inoltre che nella relazione del dott. __________,

da cui non emerge un nuovo esame clinico del paziente, non vi sono elementi

atti a sovvertire le sue conclusioni, così come il mansionario non comporta

attività che implicherebbero limitazioni maggiori di quanto stabilito.

A

questo proposito nel referto dell’11 luglio 2011, lo specialista aveva

stabilito che l’interessato poteva normalmente sollevare o trasportare carichi

fino a 25 kg e sopra il piano della spalle, mentre per i pesi superiori la

capacità funzionale era lievemente ridotta. Inoltre aveva accertato una

capacità funzionale leggermente ridotta (secondo le indicazioni del paziente),

per le posizioni di lavoro inginocchiate o con ginocchia in flessione, mentre

per il resto aveva ritenuto una normale capacità funzionale (doc. 59).

Infine

il medico fiduciario, specialista in malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, ha rilevato che la lesione del corno anteriore del menisco

laterale come evidenziato nella RM del 4 luglio 2011 non compromette la

funzione del ginocchio.

Ne

segue che le censure del ricorrente vanno respinte. L’assicurato non può in

particolare essere seguito laddove sostiene che il medico fiduciario non

avrebbe preso in considerazione il mansionario dell’attività lucrativa o che,

pur dando atto della degenerazione del corno anteriore del menisco laterale, ha

accertato una capacità lavorativa del 90%. L’assicuratore ha infatti sottoposto

tutta la documentazione trasmessa dal ricorrente al dr. med. __________, il

quale ha spiegato, motivando approfonditamente le sue valutazioni, le ragioni

che lo hanno condotto a stabilire una capacità lavorativa del 90% nella

precedente attività.

In

conclusione non vi sono elementi medici oggettivi atti a sovvertire le

conclusioni dei dr. med. __________ e dr. med. __________ (cfr. a questo

proposito la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF,

al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento esame dell’incarto,

visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono

argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di primo grado, la

quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni

mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente attendibile

il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell’assicuratore

resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici

interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche

questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione […]”).

Va

qui rammentato che occorre tener conto, circa i pareri espressi dai medici che

hanno avuto in cura l’insorgente, della diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5

luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Ne

segue che a giusta ragione, sulla base delle valutazioni dei medici fiduciari,

l’assicuratore ha riconosciuto un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° dicembre

2010.

al 3 marzo 2011 e dello 0% dall’11 aprile 2011. Da rilevare a questo

proposito che il dr. med. __________ aveva stabilito un’incapacità lavorativa

del 100% per al massimo il mese successivo alla seconda artroscopia (doc. 49),

ossia dal 4 marzo 2011 [doc. 43]) e che il dr. __________ ha evidenziato come

lo stesso insorgente ha riferito che le condizioni al momento della visita

dell’11 luglio 2011 (doc. 59), dove lo specialista ha accertato una capacità

lavorativa del 90% nella precedente attività, riflettevano quelle presenti un

mese dopo l’artroscopia (cfr. anche lo scritto del 5 agosto 2011 [doc. 63],

dove il ricorrente ha affermato che: “Il 26.07.2011 ho ricevuto copia della

raccomandata fatta da CO 1 datata 21 luglio 2011 nella quale la stessa dice che

io abbia dichiarato al dott. __________ che le mie condizioni attuali sono

uguali a quelle che risultavano circa un mese dopo dall’ ultimo intervento del

4.

marzo 2011, più precisamente alla domanda del dottore che dice (nel tempo

post operatorio dal 4 marzo 2011 ad oggi se ho avuto miglioramenti) io rispondo

che attualmente ho dolori diffusi al ginocchio come li avevo anche un mese dopo

dall’ ultimo intervento dato che per 15 gg ho dovuto muovermi con bastoni

canadesi e per altri 15 gg riuscivo a camminare innaturalmente dunque e solo da

quel momento in avanti potevo dare un giudizio di mobilità e dolore del

ginocchio, inoltre dico al dottore che in quel periodo mi era impossibile

accosciarmi, inginocchiarmi, e fare sforzi con il ginocchio, che circa ancora

un mese e mezzo dopo mi e stato possibile l accosciamento pure se con dolori

forti scricchiolii e uno scavallamento all interno, ma che comunque mi era

impossibile tenere quella posizione, come lo e tuttora oltre ad altri problemi

gia descritti al dott. __________”).

In

queste condizioni, ritenuto che l’indennità giornaliera viene corrisposta in

caso d’incapacità al lavoro di almeno il 25% (cfr. art. 13.1 delle Condizioni

generali d’assicurazione, doc. 1), l’insorgente non ha più diritto ad alcuna prestazione

ulteriore oltre a quelle riconosciutegli.

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

9.

Nel ricorso l’insorgente fa un generico

riferimento ad altre prove (doc. I: “Prove e teste”). Alla luce di

quanto sopra esposto questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori

prove giacché gli atti prodotti dalle parti sono sufficienti per decidere nel

merito del ricorso.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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