36.2012.24
Rigetto dell'opposizione per premi dell'assicurazione malattie rimasti impagati. Nessun diritto al pagamento rateale dell'arretrato
29 maggio 2012Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2012.24
Data decisione, Autorità:
29.05.2012, TCA
Titolo:
Rigetto dell'opposizione per premi dell'assicurazione malattie rimasti impagati. Nessun diritto al pagamento rateale dell'arretrato
INCASSO PREMI
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
PAGAMENTO
art. 61 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64A LAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.24
cs
Lugano
29 maggio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 marzo
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è assicurato presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
Dopo
aver accertato il mancato pagamento dei premi dei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2011, la Cassa ha avviato nei confronti dell’assicurato una procedura
esecutiva, sfociata nell’emissione del precetto esecutivo n. __________ dell’8
luglio 2011 dell’UEF di __________ per un importo di fr. 877.05, oltre
interessi al 5% dal 1° marzo 2011 e fr. 70 di spese (doc. 13).
B. In
data 15 luglio 2011 RI 1 ha scritto all’assicuratore, evidenziando di avere nel
frattempo pagato il premio del mese di gennaio 2011 e rilevando di aver chiesto
in più occasioni, stante la sua difficile situazione finanziaria, di poter
pagare il suo debito a rate, ciò che, indipendentemente dalla risposta che
otterrà, si vede costretto a fare (doc. 15).
C.
Il 22 luglio 2011 l’assicuratore ha risposto che, pur comprendendo le
difficoltà finanziarie dell’interessato, anche per una questione di parità di
trattamento nei confronti degli altri assicurati, la richiesta di pagamento
rateale non poteva essere accolta, non rispettando le direttive interne che
prevedono il recupero degli arretrati in 6 rate al massimo (doc. 16). CO 1 ha rammentato di aver proposto, invano, a RI 1 il pagamento immediato delle mensilità più vecchie
(agosto e settembre 2010), e, eccezionalmente, il versamento delle restanti tre
mensilità del 2010 in 10 rate. L’assicuratore evidenzia infine che il pagamento
della mensilità del mese di gennaio 2011 è avvenuta 2 giorni dopo l’avvio della
procedura esecutiva e che l’UEF competente sarebbe stato informato del versamento.
D. Con
decisione formale del 31 agosto 2011, confermata dalla decisione su opposizione
del 16 marzo 2012, CO 1 ha ribadito l’obbligo dell’interessato di pagare l’importo
complessivo di fr. 877.05, da cui va dedotto il premio (nel frattempo pagato) di
fr. 292.35 del mese di gennaio ed aggiunti fr. 70 di spese e fr. 14.65 di
interessi di mora al 5% (doc. 17 e 19).
E. Contro
la predetta decisione su opposizione RI 1 è insorto al TCA (doc. I). Il
ricorrente rammenta le sue difficoltà economiche dovute alla circostanza di
essere stato costretto ad effettuare, a 37 anni, un periodo di apprendistato di
tre anni, non riuscendo a trovare occupazione nella professione precedentemente
appresa. Ciò ha implicato la percezione di uno stipendio esiguo (da tirocinante
al terzo anno oltre ad un indennizzo mensile da parte delle misure attive) che
tuttavia non gli ha permesso di ottenere il sussidio per il pagamento del
premio assicurativo.
Egli
ribadisce la necessità di pagare gli arretrati (compresi quelli dei mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011) ratealmente e di aver ottenuto,
dall’Ufficio cantonale di tassazione, il condono del 75% delle imposte. RI 1
evidenzia infine di essere al beneficio del sussidio cantonale per il pagamento
dei premi assicurativi del 2012.
F. Con
risposta dell’8 maggio 2012 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
G. Tramite
osservazioni datate 14 maggio 2012 l’insorgente ha ribadito la richiesta di
poter pagare l’arretrato ratealmente a causa delle sue difficoltà economiche ed
ha prodotto la decisione di condono in ambito fiscale (doc. VII).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli
assicuratori (cpv. 2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv.
3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio
federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
L’art.
64a LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in
concreto, essendo richiesto il pagamento di premi del 2011, prevede quanto
segue.
A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello
stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte
salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
L’art.
64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
A
norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
L’art.
105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in
concreto, prevede quanto segue.
Per
l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
L’art.
105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine
impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al
debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali
pagamenti arretrati.
Per
l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato.
L'art.
90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
3. Nel
caso concreto l’assicuratore, con la decisione su opposizione, chiede al
ricorrente il pagamento dell’importo complessivo di fr. 654.70 (fr. 584.70 per
Fatti
i premi di febbraio e marzo 2011 e fr. 70 di spese amministrative) oltre ad
interessi di mora al 5% sui premi dal 1° marzo 2011.
Di
per sé, l’importo di fr. 584.70, concernente i premi dovuti per i mesi di
febbraio e marzo 2011 (fr. 292.35 al mese), è corretto (cfr. doc. 6 e 9) e del
resto non è contestato dal ricorrente.
L’insorgente
chiede tuttavia di poter pagare ratealmente sia i premi di febbraio e marzo
2011 che quelli degli ultimi 4 mesi del 2011, a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trova.
Questo
Tribunale, pur comprendendo l’estrema difficoltà finanziaria nella quale si è
trovato il ricorrente che a 37 anni ha dovuto iniziare una nuova formazione
professionale, percependo un salario da tirocinante senza tuttavia poter
accedere all’aiuto statale per il pagamento dei premi assicurativi ed avendo
fatto, a non averne dubbio, notevoli sacrifici, non può tuttavia accogliere la
domanda tendente alla rateizzazione del pagamento dei contributi assicurativi.
Come
evidenzia l’assicuratore, di principio, i premi devono essere pagati in
anticipo e di regola mensilmente (cfr. art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire
il finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione
residente nel nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è
tenuto ad avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con
l’assegnazione di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve
dare avvio alla procedura esecutiva (cfr. art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire
senza eccezioni per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli
assicurati.
In
caso di difficoltà economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai
sussidi per il pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato
viene in questo modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente
se si rientra nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (cfr. art.
65 LAMal) e, in Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione.
In
concreto lo stesso ricorrente evidenzia di non aver ottenuto la riduzione del
premio assicurativo negli anni passati, ma di essere a beneficio del sussidio
per il pagamento dei premi da quest’anno. A questo proposito, trattandosi di
un’altra procedura, il TCA evidenzia che la decisione di condono parziale del
debito fiscale non può essere d’aiuto all’insorgente nell’ambito della
richiesta di rateizzazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
Nel
caso di specie nel regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal (edizione
01.2010, ultima disponibile) dell’assicuratore, applicabile in concreto e
visionabile in internet (www.__________.ch/it/home/privatpersonen/kontakt_service/auftraege_
formulare/downloads/avb.html), non è previsto alcun obbligo per la
Cassa di concedere un pagamento rateale degli arretrati (cfr. in particolare
l’art. 14).
Inoltre, in una
sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (consid. 9), questo Tribunale ha già
evidenziato che contro il rifiuto della Cassa malati di accordare un
pagamento rateale (in quel caso di Fr. 50.- al mese) per rimborsare il debito
non era possibile far nulla, se non suggerire all'allora ricorrente di
rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto
concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.
Ne
segue che, anche nel caso di specie, non essendoci un obbligo, per l’assicuratore,
di concedere il pagamento rateale del premio non ancora soluto, la richiesta
dell’insorgente non può trovare accoglimento.
4. La
Cassa chiede in secondo luogo che l’insorgente paghi le spese amministrative ed
esecutive.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni
generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una
regolamentazione al riguardo.
Questo
Considerandi
principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio
2006.
al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il
disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
degli assicurati.
L’art.
90.
cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art.
105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato
cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un
pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.
Va
qui evidenziato che il nuovo art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio
2012, prevede anch’esso che se l’assicurato causa per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato
Nel
caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal
prevede che spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a carico
della persona assicurata.
In
concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che
non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento
negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo
la LAMal, vanno confermate.
Per
quanto concerne le spese esecutive va rammentato che con sentenza K 114/03 del
22.
luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha
affermato:
" 10.
All'assicurata, infine, sono state
poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-,
che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del
debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale
anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per legge e
dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste
spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le
sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22
luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non
essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,
K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).
Per
cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione.
5.
Infine,
l’assicuratore chiede interessi di mora al 5% dal 1° marzo 2011 sull’importo di
fr. 877.05 per complessivi fr. 14.65 (cfr. doc. A2, decisione formale), calcolati
dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011 (data del pagamento del premio di gennaio
[877.05 : 100 X 5 : 12 X 4]).
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio
vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il
tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal; cfr. anche
Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 378 ad
art. 26, n. 12 e pag. 392, n. 50 ad art. 26).
Nel
caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere
all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli
interessi di fr. 14.65 sono dovuti, ritenuto tuttavia che dal 1° luglio 2011 gli
interessi al 5% vanno calcolati solo sui premi residui di fr. 584.70.
In
questa limitata misura il ricorso va parzialmente accolto e la decisione
impugnata modificata.
Ne
segue che l’opposizione al PE n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF
di __________ va rigettata per l’importo complessivo di fr. 654.70 (fr. 584.70 di
premi e fr. 70 di spese amministrative) oltre ad interessi al 5% dal 1° marzo
2011.
su fr. 877.05 e dal 1° luglio 2011 su fr. 584.70.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è modificata come al considerando 5.
§§
L’opposizione al PE n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF di __________
va rigettata per l’importo complessivo di fr. 654.70 oltre ad interessi al 5%
dal 1° marzo 2011 su fr. 877.05 e dal 1° luglio 2011 su fr. 584.70.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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