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Decisione

36.2012.24

Rigetto dell'opposizione per premi dell'assicurazione malattie rimasti impagati. Nessun diritto al pagamento rateale dell'arretrato

29 maggio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i premi di febbraio e marzo 2011 e fr. 70 di spese amministrative) oltre ad

interessi di mora al 5% sui premi dal 1° marzo 2011.

Di

per sé, l’importo di fr. 584.70, concernente i premi dovuti per i mesi di

febbraio e marzo 2011 (fr. 292.35 al mese), è corretto (cfr. doc. 6 e 9) e del

resto non è contestato dal ricorrente.

L’insorgente

chiede tuttavia di poter pagare ratealmente sia i premi di febbraio e marzo

2011 che quelli degli ultimi 4 mesi del 2011, a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trova.

Questo

Tribunale, pur comprendendo l’estrema difficoltà finanziaria nella quale si è

trovato il ricorrente che a 37 anni ha dovuto iniziare una nuova formazione

professionale, percependo un salario da tirocinante senza tuttavia poter

accedere all’aiuto statale per il pagamento dei premi assicurativi ed avendo

fatto, a non averne dubbio, notevoli sacrifici, non può tuttavia accogliere la

domanda tendente alla rateizzazione del pagamento dei contributi assicurativi.

Come

evidenzia l’assicuratore, di principio, i premi devono essere pagati in

anticipo e di regola mensilmente (cfr. art. 90 OAMal), ciò al fine di garantire

il finanziamento delle prestazioni dell’assicurazione malattie alla popolazione

residente nel nostro Paese. In caso di ritardo nel pagamento, l’assicuratore è

tenuto ad avviare una procedura di diffida, preceduta da un richiamo, con

l’assegnazione di un ulteriore termine per pagare il dovuto, dopodiché deve

dare avvio alla procedura esecutiva (cfr. art. 64a LAMal). Ciò deve avvenire

senza eccezioni per non portare a disuguaglianze di trattamento tra gli

assicurati.

In

caso di difficoltà economiche, la legge prevede la possibilità di far capo ai

sussidi per il pagamento dei premi, il cui importo a carico dell’assicurato

viene in questo modo ridotto. Questi aiuti vengono tuttavia forniti unicamente

se si rientra nei parametri di legge fissati dalle norme cantonali (cfr. art.

65 LAMal) e, in Ticino, viene concesso dalla Cassa di compensazione.

In

concreto lo stesso ricorrente evidenzia di non aver ottenuto la riduzione del

premio assicurativo negli anni passati, ma di essere a beneficio del sussidio

per il pagamento dei premi da quest’anno. A questo proposito, trattandosi di

un’altra procedura, il TCA evidenzia che la decisione di condono parziale del

debito fiscale non può essere d’aiuto all’insorgente nell’ambito della

richiesta di rateizzazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie.

Nel

caso di specie nel regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal (edizione

01.2010, ultima disponibile) dell’assicuratore, applicabile in concreto e

visionabile in internet (www.__________.ch/it/home/privatpersonen/kontakt_service/auftraege_

formulare/downloads/avb.html), non è previsto alcun obbligo per la

Cassa di concedere un pagamento rateale degli arretrati (cfr. in particolare

l’art. 14).

Inoltre, in una

sentenza 36.2011.75 del 21 febbraio 2012 (consid. 9), questo Tribunale ha già

evidenziato che contro il rifiuto della Cassa malati di accordare un

pagamento rateale (in quel caso di Fr. 50.- al mese) per rimborsare il debito

non era possibile far nulla, se non suggerire all'allora ricorrente di

rivolgersi temporaneamente all'assistenza sociale per ricevere un aiuto

concreto per fare fronte al pagamento del dovuto.

Ne

segue che, anche nel caso di specie, non essendoci un obbligo, per l’assicuratore,

di concedere il pagamento rateale del premio non ancora soluto, la richiesta

dell’insorgente non può trovare accoglimento.

4. La

Cassa chiede in secondo luogo che l’insorgente paghi le spese amministrative ed

esecutive.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di

versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni

generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una

regolamentazione al riguardo.

Questo

Considerandi

principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio

2006.

al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il

disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

degli assicurati.

L’art.

90.

cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art.

105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato

cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.

Va

qui evidenziato che il nuovo art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio

2012, prevede anch’esso che se l’assicurato causa per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato

Nel

caso di specie l’art. 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo la LAMal

prevede che spese dell’assicuratore per richiami ed esecuzioni sono a carico

della persona assicurata.

In

concreto le spese di fr. 70, proporzionate, dovute a colpa dell’insorgente che

non ha pagato quanto richiesto entro i termini e che trovano il loro fondamento

negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 14.3 del regolamento delle assicurazioni secondo

la LAMal, vanno confermate.

Per

quanto concerne le spese esecutive va rammentato che con sentenza K 114/03 del

22.

luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha

affermato:

" 10.

All'assicurata, infine, sono state

poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive per fr. 70.-,

che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del

debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale

anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per legge e

dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui

l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e

giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile

pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."

Queste

spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le

sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22

luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non

essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004,

K 68/04 e sentenza del 18 giugno 2004, K 144/03).

Per

cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizione.

5.

Infine,

l’assicuratore chiede interessi di mora al 5% dal 1° marzo 2011 sull’importo di

fr. 877.05 per complessivi fr. 14.65 (cfr. doc. A2, decisione formale), calcolati

dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2011 (data del pagamento del premio di gennaio

[877.05 : 100 X 5 : 12 X 4]).

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio

vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il

tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal; cfr. anche

Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2a ed., pag. 378 ad

art. 26, n. 12 e pag. 392, n. 50 ad art. 26).

Nel

caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere

all’inizio di ogni mese giusta l’art. 90 OAMal. Per cui gli

interessi di fr. 14.65 sono dovuti, ritenuto tuttavia che dal 1° luglio 2011 gli

interessi al 5% vanno calcolati solo sui premi residui di fr. 584.70.

In

questa limitata misura il ricorso va parzialmente accolto e la decisione

impugnata modificata.

Ne

segue che l’opposizione al PE n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF

di __________ va rigettata per l’importo complessivo di fr. 654.70 (fr. 584.70 di

premi e fr. 70 di spese amministrative) oltre ad interessi al 5% dal 1° marzo

2011.

su fr. 877.05 e dal 1° luglio 2011 su fr. 584.70.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è modificata come al considerando 5.

§§

L’opposizione al PE n. __________ dell’8 luglio 2011 dell’UEF di __________

va rigettata per l’importo complessivo di fr. 654.70 oltre ad interessi al 5%

dal 1° marzo 2011 su fr. 877.05 e dal 1° luglio 2011 su fr. 584.70.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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