Lexipedia

Decisione

36.2012.26

Modifica RIPAM in conseguenza a separazione. Mancato pagamento premi. Esecuzione. Spese amministrative

24 agosto 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 era assicurato presso CO 1 per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie

per il 2010 unitamente alla moglie ed alla figlia. La famiglia RI 1 è stata

posta al beneficio della riduzione del premio grazie al sussidio dello Stato.

Dal 13 settembre 2010 i coniugi RI 1 vivono separati e, con effetto al 1°

ottobre 2010, il preposto ufficio cantonale ha riesaminato il diritto al sussidio

per il qui ricorrente escludendolo.

B. Vista

la separazione e la decadenza della riduzione del premio da parte

dell’amministrazione cantonale la Cassa ha chiesto all’assicurato il pagamento del

premio intero per il periodo restante dell’anno richiesta cui non è stato dato

seguito.

Come

emerge dagli atti (doc. 4 – 6) la Cassa ha fatturato i premi dovuti e ne ha sollecitato

il pagamento nel corso dell’estate del 2011, e – siccome l’importo non pagato –

facendo spiccare nei confronti del debitore PE dall’UE di __________ (doc. 8). RI

1 si è opposto all’atto esecutivo e la Cassa ha deciso formalmente, il 6

gennaio 2012 (doc.10), di confermare il suo credito e di rigettare

l’opposizione interposta al PE. Il 4 febbraio 2012 RI 1 si è opposto alla

decisione e con provvedimento del 14 marzo 2012 l’opposizione è stata

rigettata. Il 26 marzo (doc. I) l’assicurato si aggravato, dapprima in lingua

tedesca e quindi su invito del giudice delegato in lingua italiana, al

Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento di cui ha

chiesto l’annullamento. Con osservazioni puntuali del 9 luglio 2012 (doc. IX),

che saranno riprese laddove necessario in corso di motivazione, CO 1 chiede la

reiezione dell’impugnativa.

Al

ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di

chiedere l’acquisizione di eventuali ulteriori prove. Il giudice delegato ha operato

un accertamento presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio

prestazioni relativo ai sussidi riconosciuti alla famiglia RI 1 nel corso del

2010. Le parti hanno avuto l’opportunità di esprimersi in merito.

in

diritto

In

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

Nel

merito

3.

Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei

premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni,

l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore

può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e

le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.

2).

Per

gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore

deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età

superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di

assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Il

Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3

(cpv. 3bis).

Per

gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda

o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il

Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei

premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio

federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in

merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura

d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per

l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni

ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno

(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di

degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio

federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).

A

norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2011, se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un

termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv.

2).

Per

l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è

già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,

l’assicuratore sospende l’assun-zione dei costi delle prestazioni finché i

premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le

spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.

Nello

stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte

salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A

norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati

integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite

durante la sospensione.

L’art.

64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora

non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi

e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

Il

Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura

di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5

LAMal).

A

norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi

scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.

L’art.

105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto,

prevede (cpv. 1) che i premi e le partecipazioni ai costi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non

pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di

una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle

vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore

deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli

di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in

cui incorre se non paga.

L’art.

105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito,

l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei

quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti

arretrati.

Per

l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può

riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta

è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell’assicura-to.

L'art.

90.

OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

4.

In

concreto CO 1 ha chiesto, con la decisione formale, il versamento di

complessivi CHF 606,50 pari ai premi restanti per complessivi CHF 552.30, importo

da cui vanno dedotti i premi pagati per CHF 88.80. A questo importo vanno

sommati i costi di apertura dell’incarto cifrati in CHF 60 ed i costi di

sollecito di pagamento CHF 30 nonché le spese esecutive fissate in CHF 53.

Nella

sua contestazione in lingua tedesca il ricorrente rileva come la somma pretesa

non costituisca un importo per premi, egli non ne comprende l’origine ed i modo

di calcolare lo stesso. Nella versione italiana del ricorso il signor RI 1 dà

atto che, a seguito della separazione, è intervenuto un ricalcolo del sussidio.

Egli indica che il Cantone avrebbe pagato addirittura un mese in più di

sussidi rispetto a quanto dovuto (ottobre), secondo il gravame sarebbe semmai

dovuto un importo di CHF 42,15.

5.

Alla

luce dell’accertamento eseguito dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni

presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio prestazioni

l’agire della Cassa in effetti CO 1 appare corretto. L'assicuratore ha

ritenuto il sussidio per il ricorrente in maniera corretta.

In

effetti la CCC AVS Servizio prestazioni ha comunicato (doc. XII) che:

" (…)

Nel 2010 RI 1 ha beneficiato della RIPAM per il periodo

gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 1'656.90 (fr.

184.10

mensili), la moglie __________ ha beneficiato della RIPAM per il periodo

gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 1'656.90 (fr.

184.10

mensili) e per il periodo ottobre-dicembre (3 mesi) per un importo

complessivo di fr. 803.40 (fr. 267.80 mensili), la figlia __________ ha

beneficiato della RIPAM per il periodo gennaio-settembre (9 mesi) per un

importo complessivo di fr. 454.50 (fr. 50.50 mensili) e per il periodo ottobre-dicembre

(3 mesi) per un importo complessivo di fr. 166.80 (fr. 55.60 mensili).

(…)

La RIPAM per l'anno 2010 è stata ricalcolata a seguito della separazione

dal 13.09.2010.

(…)

nel corso dell'anno 2011

(…)

la __________ su nostra indicazione nel corso dell'anno 2011 ha dovuto chiedere al sig. RI 1 la restituzione di 3 mesi di RIPAM (periodo ottobre-dicembre

2010), per un importo di fr. 184.10 x 3 = fr. 552.30.

(…)

È giusto affermare che a seguito della separazione della moglie al signor

RI 1 non sono più stati riconosciuti i sussidi per il periodo ottobre-dicembre

2010.

(…)"

Da

quanto precede discende che la Cassa ha correttamente richiesto la restituzione

dell'importo dei premi ancora dovuti per CHF 552,30. Da questo importo vanno detratti

CHF 88,80 riconosciuti come pagati (doc. 3 e 5) per un debito complessivo da

premi CHF 463,50. La cifra va quindi confermata.

6.

La

Cassa chiede in secondo luogo che l’insorgente paghi le spese amministrative ed

esecutive.

In

una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato

al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto

tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)

siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui

diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al

riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio

2006.

al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se

l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di

pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di

diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento

nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

L’art.

90.

cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art.

105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato cagiona

per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative,

se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e

sugli obblighi dell’assicurato.

Va

qui evidenziato che il nuovo art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio

2012, prevede anch’esso che se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero

potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato

Nel

caso di specie l’art. 3 del regolamento dell’assicuratore secondo la LAMal prevede

che spese per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

In

concreto le spese di CHF 90 complessivi tra costi di formazione incarto e spese

di sollecito appaiono comunque sproporzionate siccome ammontanti al 19,4%

dell’importo preteso. Proporzionate appaiono spese per complessivi CHF 50 certamente

cagionate dall’insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e

che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 3 del regolamento

delle assicurazioni secondo la LAMal.

Per

quanto concerne le spese esecutive va rammentato che con sentenza K 114/03 del

22.

luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive

per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione

delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui

esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In

mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto

esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in

esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."

Queste

spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le

sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22

luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003

no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto

della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste

spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del

22.

luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del

18.

giugno 2004, K 144/03).

Per

cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizio-ne.

7.

Da

quanto precede discende che RI 1 è debitore della Cassa dell’importo di CHF 463,50 per la differenza

dei premi rimasta non soluta e CHF 50 per le spese amministrative per

complessivi CHF 513,50. Le spese esecutive seguono la procedura come detto. Per

l’importo di cui sopra è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta

al PE __________ dell’UE di __________ del 13 dicembre 2011.

8.

Il

ricorso va quindi parzialmente accolto senza carico di tasse di giustizia e

spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto

nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. RI 1 è riconosciuto

debitore dell’assicuratore malattia CO 1 di dell’importo complessivo di CHF

513,50.

1.2. Per l’importo di cui

al precedente punto 1.1. è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta

al PE __________ dell’UE di __________ del 13 dicembre 2011.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster