36.2012.26
Modifica RIPAM in conseguenza a separazione. Mancato pagamento premi. Esecuzione. Spese amministrative
24 agosto 2012Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.26
Data decisione, Autorità:
24.08.2012, TCA
Ricorso:
TF,9C_804/2012, 26.10.2012
Titolo:
Modifica RIPAM in conseguenza a separazione. Mancato pagamento premi. Esecuzione. Spese amministrative
INCASSO PREMI
PREMIO
RIPAM
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 61I LAMAL
art. 61II LAMAL
art. 61III LAMAL
art. 61IIIbis LAMAL
art. 64I LAMAL
art. 64II LAMAL
art. 64V LAMAL
art. 105b OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.26
IR/sc
Lugano
24 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2012 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 era assicurato presso CO 1 per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie
per il 2010 unitamente alla moglie ed alla figlia. La famiglia RI 1 è stata
posta al beneficio della riduzione del premio grazie al sussidio dello Stato.
Dal 13 settembre 2010 i coniugi RI 1 vivono separati e, con effetto al 1°
ottobre 2010, il preposto ufficio cantonale ha riesaminato il diritto al sussidio
per il qui ricorrente escludendolo.
B. Vista
la separazione e la decadenza della riduzione del premio da parte
dell’amministrazione cantonale la Cassa ha chiesto all’assicurato il pagamento del
premio intero per il periodo restante dell’anno richiesta cui non è stato dato
seguito.
Come
emerge dagli atti (doc. 4 – 6) la Cassa ha fatturato i premi dovuti e ne ha sollecitato
il pagamento nel corso dell’estate del 2011, e – siccome l’importo non pagato –
facendo spiccare nei confronti del debitore PE dall’UE di __________ (doc. 8). RI
1 si è opposto all’atto esecutivo e la Cassa ha deciso formalmente, il 6
gennaio 2012 (doc.10), di confermare il suo credito e di rigettare
l’opposizione interposta al PE. Il 4 febbraio 2012 RI 1 si è opposto alla
decisione e con provvedimento del 14 marzo 2012 l’opposizione è stata
rigettata. Il 26 marzo (doc. I) l’assicurato si aggravato, dapprima in lingua
tedesca e quindi su invito del giudice delegato in lingua italiana, al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro il provvedimento di cui ha
chiesto l’annullamento. Con osservazioni puntuali del 9 luglio 2012 (doc. IX),
che saranno riprese laddove necessario in corso di motivazione, CO 1 chiede la
reiezione dell’impugnativa.
Al
ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di
chiedere l’acquisizione di eventuali ulteriori prove. Il giudice delegato ha operato
un accertamento presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio
prestazioni relativo ai sussidi riconosciuti alla famiglia RI 1 nel corso del
2010. Le parti hanno avuto l’opportunità di esprimersi in merito.
in
diritto
In
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Considerandi
2.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
Nel
merito
3.
Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei
premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni,
l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore
deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età
superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di
assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).
Per
l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni
ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno
(franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di
degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio
federale ne stabilisce l’ammontare (cpv. 5).
A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2011, se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un
termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv.
2).
Per
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e se è
già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assun-zione dei costi delle prestazioni finché i
premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le
spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente.
Nello
stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte
salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
L’art.
64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
A
norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
L’art.
105b OAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto,
prevede (cpv. 1) che i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
L’art.
105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito,
l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei
quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti
arretrati.
Per
l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicura-to.
L'art.
90.
OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
4.
In
concreto CO 1 ha chiesto, con la decisione formale, il versamento di
complessivi CHF 606,50 pari ai premi restanti per complessivi CHF 552.30, importo
da cui vanno dedotti i premi pagati per CHF 88.80. A questo importo vanno
sommati i costi di apertura dell’incarto cifrati in CHF 60 ed i costi di
sollecito di pagamento CHF 30 nonché le spese esecutive fissate in CHF 53.
Nella
sua contestazione in lingua tedesca il ricorrente rileva come la somma pretesa
non costituisca un importo per premi, egli non ne comprende l’origine ed i modo
di calcolare lo stesso. Nella versione italiana del ricorso il signor RI 1 dà
atto che, a seguito della separazione, è intervenuto un ricalcolo del sussidio.
Egli indica che il Cantone avrebbe pagato addirittura un mese in più di
sussidi rispetto a quanto dovuto (ottobre), secondo il gravame sarebbe semmai
dovuto un importo di CHF 42,15.
5.
Alla
luce dell’accertamento eseguito dal Tribunale cantonale delle Assicurazioni
presso la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio prestazioni
l’agire della Cassa in effetti CO 1 appare corretto. L'assicuratore ha
ritenuto il sussidio per il ricorrente in maniera corretta.
In
effetti la CCC AVS Servizio prestazioni ha comunicato (doc. XII) che:
" (…)
Nel 2010 RI 1 ha beneficiato della RIPAM per il periodo
gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 1'656.90 (fr.
184.10
mensili), la moglie __________ ha beneficiato della RIPAM per il periodo
gennaio-settembre (9 mesi) per un importo complessivo di fr. 1'656.90 (fr.
184.10
mensili) e per il periodo ottobre-dicembre (3 mesi) per un importo
complessivo di fr. 803.40 (fr. 267.80 mensili), la figlia __________ ha
beneficiato della RIPAM per il periodo gennaio-settembre (9 mesi) per un
importo complessivo di fr. 454.50 (fr. 50.50 mensili) e per il periodo ottobre-dicembre
(3 mesi) per un importo complessivo di fr. 166.80 (fr. 55.60 mensili).
(…)
La RIPAM per l'anno 2010 è stata ricalcolata a seguito della separazione
dal 13.09.2010.
(…)
nel corso dell'anno 2011
(…)
la __________ su nostra indicazione nel corso dell'anno 2011 ha dovuto chiedere al sig. RI 1 la restituzione di 3 mesi di RIPAM (periodo ottobre-dicembre
2010), per un importo di fr. 184.10 x 3 = fr. 552.30.
(…)
È giusto affermare che a seguito della separazione della moglie al signor
RI 1 non sono più stati riconosciuti i sussidi per il periodo ottobre-dicembre
2010.
(…)"
Da
quanto precede discende che la Cassa ha correttamente richiesto la restituzione
dell'importo dei premi ancora dovuti per CHF 552,30. Da questo importo vanno detratti
CHF 88,80 riconosciuti come pagati (doc. 3 e 5) per un debito complessivo da
premi CHF 463,50. La cifra va quindi confermata.
6.
La
Cassa chiede in secondo luogo che l’insorgente paghi le spese amministrative ed
esecutive.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato
al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto
tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)
siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui
diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al
riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio
2006.
al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento
nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
L’art.
90.
cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 dall’art.
105b cpv. 3 OAMal, applicabile in concreto, per il quale se l’assicurato cagiona
per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l’assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative,
se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e
sugli obblighi dell’assicurato.
Va
qui evidenziato che il nuovo art. 105b cpv. 2 OAMal, in vigore dal 1° gennaio
2012, prevede anch’esso che se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero
potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato
Nel
caso di specie l’art. 3 del regolamento dell’assicuratore secondo la LAMal prevede
che spese per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
In
concreto le spese di CHF 90 complessivi tra costi di formazione incarto e spese
di sollecito appaiono comunque sproporzionate siccome ammontanti al 19,4%
dell’importo preteso. Proporzionate appaiono spese per complessivi CHF 50 certamente
cagionate dall’insorgente che non ha pagato quanto richiesto entro i termini e
che trovano il loro fondamento negli art. 105b cpv. 3 OAMal e 3 del regolamento
delle assicurazioni secondo la LAMal.
Per
quanto concerne le spese esecutive va rammentato che con sentenza K 114/03 del
22.
luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese esecutive
per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione
delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui
esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In
mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto
esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste
spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le
sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22
luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto
della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste
spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del
22.
luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza del
18.
giugno 2004, K 144/03).
Per
cui queste spese non fanno parte del rigetto dell’opposizio-ne.
7.
Da
quanto precede discende che RI 1 è debitore della Cassa dell’importo di CHF 463,50 per la differenza
dei premi rimasta non soluta e CHF 50 per le spese amministrative per
complessivi CHF 513,50. Le spese esecutive seguono la procedura come detto. Per
l’importo di cui sopra è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
al PE __________ dell’UE di __________ del 13 dicembre 2011.
8.
Il
ricorso va quindi parzialmente accolto senza carico di tasse di giustizia e
spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto
nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. RI 1 è riconosciuto
debitore dell’assicuratore malattia CO 1 di dell’importo complessivo di CHF
513,50.
1.2. Per l’importo di cui
al precedente punto 1.1. è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta
al PE __________ dell’UE di __________ del 13 dicembre 2011.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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