36.2012.27
Decisione dell'amministrazione trasmessa per posta semplice. Reclamo dichiarato irricevibile siccome tardivo. Ricorso al TCA accolto
28 giugno 2012Italiano16 min
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Numero d'incarto:
36.2012.27
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, TCA
Titolo:
Decisione dell'amministrazione trasmessa per posta semplice. Reclamo dichiarato irricevibile siccome tardivo. Ricorso al TCA accolto
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RICORSO
RIPAM
SUSSIDIO / SUSSIDI
TEMPESTIVITÀ
TERMINI
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 76 cpv. 2 LCAMAL
art. 10 cpv. 1 LPAMM
art. 10 cpv. 3 LPAMM
art. 10 cpv. 4 LPAMM
art. 13 LPAMM
art. 41 LPGA
art. 60 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.27
IR/sc
Lugano
28 giugno 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 23 marzo 2012
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1 (1949) domiciliato a , coniugato con __________ (1959) entrambe assicurati
per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la __________,
ha chiesto, con formulario redatto il 24 giugno 2011 (doc. 1), la riduzione del
premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012
alla competente Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, servizio
prestazioni.
Con
decisione del 23 novembre 2011 (doc. 2) l’amministrazione ha accolto la domanda
e concesso il sussidio “in favore di ogni persona che compone l’unità di riferimento”
specificando che “L’importo dettagliato della RIPAM in favore … è indicato
nella tabella riportata sul retro” la decisione contiene poi l’avvertenza
dei rimedi di diritto. Sul verso del foglio della decisione è quantificato
l’importo della riduzione del premio cifrato in CHF 1'971.60 annui in favore di
ciascuno dei coniugi. La decisione è stata notificata per posta semplice.
Gli
atti dell’amministrazione contemplano i conteggi della Cassa (doc. 3) e l’invio
raccomandato 26 gennaio 2012 trasmesso dall’assicurato (consegnato alla Posta il
giorno successivo), con cui il signor RI 1 lamenta, in pratica, l’insufficienza
della RIPAM riconosciuta e chiede il riesame della situazione. Egli segnala la
diminuzione delle sue entrate, l’aumento dei costi e le imposte ancora
pendenti. A suffragio del suo dire egli ha prodotto un conteggio delle sue
spese relative agli anni dal 2008 al 2010.
B. Lo
scritto, pervenuto il 30 gennaio 2012 all’amministrazione, è stato ritenuto
quale reclamo ed è stato dichiarato tardivo dalla stessa, siccome inoltrato
successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni di legge, con
decisione emanata su reclamo il 23 marzo 2012.
Mediante
scritto 21 aprile 2012 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
anzitutto contestando il merito della decisione relativa ai sussidi, sostenendo
che la decisione ricevuta non era chiara ed ha creato confusione, egli ammette
di avere “fatto ricorso in ritardo. Pensavo veramente che le cose erano come
gli altri anni” (doc. I). Nelle sue conclusioni l’assicurato chiede di
riesaminare il merito della questione siccome il pagamento del premio con un
sussidio come quello riconosciuto sarebbe eccessivo.
L’atto
è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione della risposta di
causa (doc. III). Con risposta del 18 maggio 2012 (doc. IV) la Cassa propone la
reiezione del ricorso e ribadisce che il reclamo è stato presentato intempestivamente.
La risposta di causa è stata trasmessa il 22 maggio 2012 all’as-sicurato per
l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. IV). Lo stesso giorno il Giudice
delegato ha chiesto al signor RI 1 di indicare quando egli ha ricevuto la
decisione formale della Cassa datata 23 novembre 2011. Parallelamente è pure
stato chiesto alla Cassa di specificare, a mano degli elementi a disposizione,
l’esatta data di intimazione dell’atto al fine di verificarne la tempestività
(doc. VI e VII). Il Servizio prestazioni della Cassa ha risposto il 18 giugno
2012 (doc. IX) indicando di non disporre di elementi tali da potere accertare
la data di intimazione della decisione ribadendo comunque la chiarezza della
decisione che non dava adito a confusione o dubbi.
Dal canto suo il ricorrente ha scritto, con l’autorizzazione del giudice
delegato (ed eccezionalmente) in lingua tedesca (non trattandosi
dell’impugnativa), una lettera al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con
cui ha ribadito la novità contenuta nella decisione 23 novembre 2011 per cui il
calcolo del sussidio è avvenuto direttamente con la decisione stessa. Su questa
novità l’attenzione non sarebbe stata sufficientemente attirata, e diverse
persone si sarebbero trovate nella sua situazione. Pure la chiave di calcolo
non sarebbe esplicitata. In merito alla data in cui la decisione sarebbe stata
recapitata (visto l’invio per posta normale e non prioritaria) il signor RI 1
specifica che la lettera sarebbe arrivata “etliche Tage nach diesem Datum”
ossia parecchi (diversi) giorni successivamente alla data del 23 novembre 2011.
in
diritto
in
ordine
1. La presente procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel
merito
3.
Questo
Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se il reclamo interposto
dall’assicurato fosse tempestivo e quindi irrita la decisione
dell’amministrazione resa su reclamo con cui è stato dichiarato irricevibile od
al contrario se fosse tempestivo e, conseguentemente, corretta la decisione
della Cassa che non è entrata nel merito del reclamo.
4.
A
norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù
della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di
procedura per le cause amministrative.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al
cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla notificazione."
In
casu è contestata la tempestività del reclamo, la materia, come rammenta la norma
appena riportata, al cpv. 1, è retta dalla LPAmm. Questo corpo normativo, nelle
norme generali di procedura, all’art. 10 cpv. 1 prevede che termine fissato a
giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, il cpv. 3 indica che
se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno
ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al
prossimo giorno feriale e (cpv. 4) quando la comunicazione di un atto si fa per
posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima
della mezzanotte del giorno della scadenza. I termini stabiliti dalla legge sono
perentori.
Per
quanto attiene ai termini l’art. 13 specifica che:
" Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti
dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:
a) sette
giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal
15.
luglio al 15 agosto."
Il
termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI
1998.
p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.
130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di
un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF
110.
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003,
§ 73 Nr. 9, p. 479).
L’invio
delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario
l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un
invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94
consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa
finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve
fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13
febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V
132.
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
Infine,
va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di
cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Come
evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15
marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha
stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata
consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato
tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:
" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid
fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt
worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen
und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene
Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die
Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem
Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b)
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor,
die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post
habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L."
ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung
für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach
mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit
ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt
in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai
1982.
eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim
Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte
er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess
eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR
783.
). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe
F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und
erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt
worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse
ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise
Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer
im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt
gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei
ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen
der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von
einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem
Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer
machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der
Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für
ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser
Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin
unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung
ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin
kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149
Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall
vor und schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines
bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der
Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 rechtsgültig zugestellt worden
ist."
Non
va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta dal proprio domicilio
pendente una procedura deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni
delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza l'interessato
deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente
notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito
(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Nel
caso in cui la notificazione avvenga a mezzo della posta normale, in caso di contestazione
della data di recapito della decisione, l’onere probatorio incombe
all’amministrazione che notifica l’atto. La prova può essere portata mediante,
ad esempio, corrispondenza in cui l’atto è citato e dato per notificato. In caso
di divergenza delle versioni ed in assenza – in questa costellazione – della
prova di una notifica della decisione la versione dell’assicurato sarà
ritenuta.
5.
Nel
caso concreto la Cassa ha notificato la sua decisione mediante lettera semplice
e non è in grado di comprovare l’esatta data della notifica.
Dal
canto suo l’assicurato, interpellato specificatamente da questo Tribunale cantonale
delle Assicurazioni, ha indicato di non ricordare l’esatta data della ricezione
della decisione, specificando unicamente che la stessa è stata ricevuta
parecchi giorni dopo la data che essa reca. Alla luce di questo elemento e del
fatto che comunque i termini in questione hanno beneficiato delle ferie giudiziarie
del periodo natalizio, non essendo comprovato adeguatamente da parte della
Cassa l’intimazione della decisione, si deve ritenere che la reazione del
signor RI 1 fu tempestiva. L’amministrazione stessa avrebbe dovuto interpellare
in merito alla data di ricezione l’assicurato prima di emanare una decisione su
reclamo attestante la tardività della reazione. E’ ben vero che in sede di
reclamo il signor RI 1 indica di avere “fatto ricorso in ritardo” (ciò
che, tecnicamente rispetto alla data della decisione formale non è scorretto
sostenere) aggiungendo però che “come potete vedere non era una negligenza
mia”. Come accertato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nei
limiti in cui il ricorrente è stato in grado di fornire indicazioni, la decisione
formale gli è pervenuta diversi giorni successivamente alla data che essa reca.
L’amministrazione
ha ritenuto tardivo il reclamo dell’assicurato senza operare una verifica
preliminare circa la data della ricezione della sua formale decisione. Non
essendo in grado di dimostrare la data di intimazione della stessa alla luce
delle indicazioni del ricorrente, cui comunque non era nota certamente la
sospensione dei termini nel periodo delle ferie giudiziarie da cui una certa
confusione circa le indicazioni di tempestività in sede ricorsuale, la reazione
va ritenuta tempestiva e la Cassa doveva entrare nel merito del reclamo.
6.
Il
fatto che la decisione amministrativa contestata non contenesse elementi utili
alla valutazione del calcolo non è elemento ancora sufficiente per considerare
che siano in stati violati i diritti dell’assicurato (in questo senso anche la
decisione 28 giugno 2012 in re B. inc. 36.2012.28), in particolare il diritto
di essere sentito alla luce dell’incompleto contenuto della decisione stessa.
La decisione amministrativa è formalmente valida, essa regola in maniera chiara
ed esplicita pretese del qui ricorrente, è accompagnata dall’indicazione
precisa dei rimedi di diritto ed è motivata. La motivazione potrebbe essere
maggiormente esplicita sul calcolo effettuato, sui valori ritenuti del RDS con
indicazione del reddito lordo da cui l’amministrazione è partita e degli
importi dedotti dallo stesso, rispettivamente sul calcolo effettuato (di cui si
ritrova traccia nell’incarto) come in fondo sembra chiedere anche il
ricorrente. Resta non di meno che la decisione in discussione cifra in maniera
precisa l’importo riconosciuto quale sussidio, semplicemente sul verso della
decisione e questa circostanza è esplicitamente richiamata nel dispositivo. Il
ricorrente poteva semplicemente domandare ragguagli in merito circa il calcolo
eseguito.
7.
Alla
luce di quanto precede il ricorso del signor RI 1 deve essere accolto e gli
atti rinviati all’amministrazione per rendere la decisione di merito di sua
competenza.
8.
Si osserva qui, all’attenzione del signor RI
1, che con l’inizio dell’anno 2012 la legge che regola l’attribuzione dei sussidi
è profondamente cambiata e la materia è praticamente nuova. Per determinare il diritto
al sussidio e l’entità dello stesso occorre procedere all’accertamento del
reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati fiscali della
tassazione indicata annualmente dal Consiglio di Stato, per poi ammettere in
deduzione solo quanto la legge permette. Il fatto di accogliere il presente
ricorso non significa automaticamente che il signor RI 1 avrà diritto ad
un importo maggiore di riduzione del premio rispetto alla decisione del 23
novembre 2011. Significa invece che egli ha diritto a vedere riesaminata la sua
richiesta da parte della Cassa.
Nonostante sia
vincente in causa, siccome non patrocinato, il ricorrente non ha diritto
all’attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 21 aprile 2012 formulato da RI 1, contro la decisione 23 marzo 2012
della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è accolto nel senso
delle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. La
decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti sono
rinviati alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Servizio
prestazioni, per l’esame nel merito del reclamo dell’assicurato e per la resa
di una nuova decisione.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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