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Decisione

36.2012.27

Decisione dell'amministrazione trasmessa per posta semplice. Reclamo dichiarato irricevibile siccome tardivo. Ricorso al TCA accolto

28 giugno 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 (1949) domiciliato a , coniugato con __________ (1959) entrambe assicurati

per la copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie presso la __________,

ha chiesto, con formulario redatto il 24 giugno 2011 (doc. 1), la riduzione del

premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012

alla competente Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, servizio

prestazioni.

Con

decisione del 23 novembre 2011 (doc. 2) l’amministrazione ha accolto la domanda

e concesso il sussidio “in favore di ogni persona che compone l’unità di riferimento”

specificando che “L’importo dettagliato della RIPAM in favore … è indicato

nella tabella riportata sul retro” la decisione contiene poi l’avvertenza

dei rimedi di diritto. Sul verso del foglio della decisione è quantificato

l’importo della riduzione del premio cifrato in CHF 1'971.60 annui in favore di

ciascuno dei coniugi. La decisione è stata notificata per posta semplice.

Gli

atti dell’amministrazione contemplano i conteggi della Cassa (doc. 3) e l’invio

raccomandato 26 gennaio 2012 trasmesso dall’assicurato (consegnato alla Posta il

giorno successivo), con cui il signor RI 1 lamenta, in pratica, l’insufficienza

della RIPAM riconosciuta e chiede il riesame della situazione. Egli segnala la

diminuzione delle sue entrate, l’aumento dei costi e le imposte ancora

pendenti. A suffragio del suo dire egli ha prodotto un conteggio delle sue

spese relative agli anni dal 2008 al 2010.

B. Lo

scritto, pervenuto il 30 gennaio 2012 all’amministrazione, è stato ritenuto

quale reclamo ed è stato dichiarato tardivo dalla stessa, siccome inoltrato

successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni di legge, con

decisione emanata su reclamo il 23 marzo 2012.

Mediante

scritto 21 aprile 2012 RI 1 si è aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni

anzitutto contestando il merito della decisione relativa ai sussidi, sostenendo

che la decisione ricevuta non era chiara ed ha creato confusione, egli ammette

di avere “fatto ricorso in ritardo. Pensavo veramente che le cose erano come

gli altri anni” (doc. I). Nelle sue conclusioni l’assicurato chiede di

riesaminare il merito della questione siccome il pagamento del premio con un

sussidio come quello riconosciuto sarebbe eccessivo.

L’atto

è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione della risposta di

causa (doc. III). Con risposta del 18 maggio 2012 (doc. IV) la Cassa propone la

reiezione del ricorso e ribadisce che il reclamo è stato presentato intempestivamente.

La risposta di causa è stata trasmessa il 22 maggio 2012 all’as-sicurato per

l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc. IV). Lo stesso giorno il Giudice

delegato ha chiesto al signor RI 1 di indicare quando egli ha ricevuto la

decisione formale della Cassa datata 23 novembre 2011. Parallelamente è pure

stato chiesto alla Cassa di specificare, a mano degli elementi a disposizione,

l’esatta data di intimazione dell’atto al fine di verificarne la tempestività

(doc. VI e VII). Il Servizio prestazioni della Cassa ha risposto il 18 giugno

2012 (doc. IX) indicando di non disporre di elementi tali da potere accertare

la data di intimazione della decisione ribadendo comunque la chiarezza della

decisione che non dava adito a confusione o dubbi.

Dal canto suo il ricorrente ha scritto, con l’autorizzazione del giudice

delegato (ed eccezionalmente) in lingua tedesca (non trattandosi

dell’impugnativa), una lettera al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con

cui ha ribadito la novità contenuta nella decisione 23 novembre 2011 per cui il

calcolo del sussidio è avvenuto direttamente con la decisione stessa. Su questa

novità l’attenzione non sarebbe stata sufficientemente attirata, e diverse

persone si sarebbero trovate nella sua situazione. Pure la chiave di calcolo

non sarebbe esplicitata. In merito alla data in cui la decisione sarebbe stata

recapitata (visto l’invio per posta normale e non prioritaria) il signor RI 1

specifica che la lettera sarebbe arrivata “etliche Tage nach diesem Datum”

ossia parecchi (diversi) giorni successivamente alla data del 23 novembre 2011.

in

diritto

in

ordine

1. La presente procedura non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

nel

merito

3.

Questo

Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se il reclamo interposto

dall’assicurato fosse tempestivo e quindi irrita la decisione

dell’amministrazione resa su reclamo con cui è stato dichiarato irricevibile od

al contrario se fosse tempestivo e, conseguentemente, corretta la decisione

della Cassa che non è entrata nel merito del reclamo.

4.

A

norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù

della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di

procedura per le cause amministrative.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al

cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla notificazione."

In

casu è contestata la tempestività del reclamo, la materia, come rammenta la norma

appena riportata, al cpv. 1, è retta dalla LPAmm. Questo corpo normativo, nelle

norme generali di procedura, all’art. 10 cpv. 1 prevede che termine fissato a

giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, il cpv. 3 indica che

se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno

ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al

prossimo giorno feriale e (cpv. 4) quando la comunicazione di un atto si fa per

posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima

della mezzanotte del giorno della scadenza. I termini stabiliti dalla legge sono

perentori.

Per

quanto attiene ai termini l’art. 13 specifica che:

" Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti

dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:

a) sette

giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;

b) dal

15.

luglio al 15 agosto."

Il

termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI

1998.

p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.

130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di

un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF

110.

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003,

§ 73 Nr. 9, p. 479).

L’invio

delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.

Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario

l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un

invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94

consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa

finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che

un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve

fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13

febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V

132.

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144).

Infine,

va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di

cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,

il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Come

evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15

marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha

stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata

consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato

tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:

" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid

fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt

worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen

und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene

Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die

Vorinstanz dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem

Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b)

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor,

die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post

habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L."

ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung

für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach

mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit

ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt

in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai

1982.

eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim

Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte

er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess

eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR

783.

). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe

F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und

erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt

worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse

ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise

Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer

im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt

gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei

ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen

der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von

einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem

Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer

machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der

Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für

ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser

Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die Schalterbeamtin

unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der Abholungseinladung die Sendung

ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer aushändigte, so kann darin

kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften erblickt werden. Art. 149

Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die Schriftlichkeit nur als Regelfall

vor und schliesst eine stillschweigende Bevollmächtigung aufgrund eines

bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus (TUASON/ROMANENS, Das Recht der

Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 rechtsgültig zugestellt worden

ist."

Non

va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta dal proprio domicilio

pendente una procedura deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni

delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza l'interessato

deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente

notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito

(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA

del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

Nel

caso in cui la notificazione avvenga a mezzo della posta normale, in caso di contestazione

della data di recapito della decisione, l’onere probatorio incombe

all’amministrazione che notifica l’atto. La prova può essere portata mediante,

ad esempio, corrispondenza in cui l’atto è citato e dato per notificato. In caso

di divergenza delle versioni ed in assenza – in questa costellazione – della

prova di una notifica della decisione la versione dell’assicurato sarà

ritenuta.

5.

Nel

caso concreto la Cassa ha notificato la sua decisione mediante lettera semplice

e non è in grado di comprovare l’esatta data della notifica.

Dal

canto suo l’assicurato, interpellato specificatamente da questo Tribunale cantonale

delle Assicurazioni, ha indicato di non ricordare l’esatta data della ricezione

della decisione, specificando unicamente che la stessa è stata ricevuta

parecchi giorni dopo la data che essa reca. Alla luce di questo elemento e del

fatto che comunque i termini in questione hanno beneficiato delle ferie giudiziarie

del periodo natalizio, non essendo comprovato adeguatamente da parte della

Cassa l’intimazione della decisione, si deve ritenere che la reazione del

signor RI 1 fu tempestiva. L’amministrazione stessa avrebbe dovuto interpellare

in merito alla data di ricezione l’assicurato prima di emanare una decisione su

reclamo attestante la tardività della reazione. E’ ben vero che in sede di

reclamo il signor RI 1 indica di avere “fatto ricorso in ritardo” (ciò

che, tecnicamente rispetto alla data della decisione formale non è scorretto

sostenere) aggiungendo però che “come potete vedere non era una negligenza

mia”. Come accertato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni, nei

limiti in cui il ricorrente è stato in grado di fornire indicazioni, la decisione

formale gli è pervenuta diversi giorni successivamente alla data che essa reca.

L’amministrazione

ha ritenuto tardivo il reclamo dell’assicurato senza operare una verifica

preliminare circa la data della ricezione della sua formale decisione. Non

essendo in grado di dimostrare la data di intimazione della stessa alla luce

delle indicazioni del ricorrente, cui comunque non era nota certamente la

sospensione dei termini nel periodo delle ferie giudiziarie da cui una certa

confusione circa le indicazioni di tempestività in sede ricorsuale, la reazione

va ritenuta tempestiva e la Cassa doveva entrare nel merito del reclamo.

6.

Il

fatto che la decisione amministrativa contestata non contenesse elementi utili

alla valutazione del calcolo non è elemento ancora sufficiente per considerare

che siano in stati violati i diritti dell’assicurato (in questo senso anche la

decisione 28 giugno 2012 in re B. inc. 36.2012.28), in particolare il diritto

di essere sentito alla luce dell’incompleto contenuto della decisione stessa.

La decisione amministrativa è formalmente valida, essa regola in maniera chiara

ed esplicita pretese del qui ricorrente, è accompagnata dall’indicazione

precisa dei rimedi di diritto ed è motivata. La motivazione potrebbe essere

maggiormente esplicita sul calcolo effettuato, sui valori ritenuti del RDS con

indicazione del reddito lordo da cui l’amministrazione è partita e degli

importi dedotti dallo stesso, rispettivamente sul calcolo effettuato (di cui si

ritrova traccia nell’incarto) come in fondo sembra chiedere anche il

ricorrente. Resta non di meno che la decisione in discussione cifra in maniera

precisa l’importo riconosciuto quale sussidio, semplicemente sul verso della

decisione e questa circostanza è esplicitamente richiamata nel dispositivo. Il

ricorrente poteva semplicemente domandare ragguagli in merito circa il calcolo

eseguito.

7.

Alla

luce di quanto precede il ricorso del signor RI 1 deve essere accolto e gli

atti rinviati all’amministrazione per rendere la decisione di merito di sua

competenza.

8.

Si osserva qui, all’attenzione del signor RI

1, che con l’inizio dell’anno 2012 la legge che regola l’attribuzione dei sussidi

è profondamente cambiata e la materia è praticamente nuova. Per determinare il diritto

al sussidio e l’entità dello stesso occorre procedere all’accertamento del

reddito determinante in maniera semplificata partendo dai dati fiscali della

tassazione indicata annualmente dal Consiglio di Stato, per poi ammettere in

deduzione solo quanto la legge permette. Il fatto di accogliere il presente

ricorso non significa automaticamente che il signor RI 1 avrà diritto ad

un importo maggiore di riduzione del premio rispetto alla decisione del 23

novembre 2011. Significa invece che egli ha diritto a vedere riesaminata la sua

richiesta da parte della Cassa.

Nonostante sia

vincente in causa, siccome non patrocinato, il ricorrente non ha diritto

all’attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 21 aprile 2012 formulato da RI 1, contro la decisione 23 marzo 2012

della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è accolto nel senso

delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. Gli atti sono

rinviati alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, Servizio

prestazioni, per l’esame nel merito del reclamo dell’assicurato e per la resa

di una nuova decisione.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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