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Decisione

36.2012.28

Reclamo contro decisione RIPAM dichiarato tardivo. Ricorso al TCA. La ricorrente ammette la tardività ma invoca ragioni sociali per l'ammissione del suo gravame. Respinto

28 giugno 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, 1943, domiciliata a , divorziata ed assicurata per la copertura obbligatoria

delle cure medico sanitarie presso la __________, ha chiesto, con formulario

redatto il 24 giugno 2011 (doc. 1), la riduzione del premio dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012 alla competente Cassa

Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, servizio prestazioni.

Con

il formulario preposto la signora RI 1 ha prodotto copia della decisione di tassazione

per l’imposta cantonale dell’anno 2009 da cui si desumono i seguenti redditi:

Rendite AVS per CHF 20'796, interessi sui capitali per CHF 113 e valore locativo/affitti

per CHF 1'180. Il totale dei redditi ritenuti assomma a CHF 22'089, la sostanza

netta assomma invece a CHF42’579, quella imponibile a CHF 42'000.

Con

decisione del 23 novembre 2011 (doc. 2) l’amministrazione ha accolto la domanda

e concesso il sussidio specificando che “L’importo dettagliato della RIPAM

in favore … è indicato nella tabella riportata sul retro” la decisione

contiene poi l’avvertenza dei rimedi di diritto. Sul verso del foglio che

contiene la decisione è quantificato l’importo della riduzione del premio

cifrata in CHF 1'890 annui. La decisione è stata notificata per posta semplice.

Gli

atti dell’amministrazione contemplano uno scritto dell’assicu-rata diretto al “Dipartimento

sanità” (doc. 3) con cui la signora RI 1 lamenta, in pratica,

l’insufficienza della RIPAM riconosciuta e chiede il riesame della situazione.

Lo scritto, che non è datato, risulta essere pervenuto all’Ufficio prestazioni

AVS AI PC il 20 febbraio 2012. Il doc. 4 è invece costituito dal calcolo

della RIPAM in favore della ricorrente.

B. Lo

scritto pervenuto il 20 febbraio 2012 all’amministrazione è stato ritenuto

quale reclamo dalla Cassa ed è stato dichiarato tardivo dalla stessa (siccome

inoltrato successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni di legge)

con decisione emanata su reclamo il 16 aprile 2012.

Con

scritto 25 aprile 2012 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni

anzitutto scusandosi “per non aver letto più a fondo la lettera ricevuta il

23 novembre 2011”, in realtà datata 23 novembre 2011, e ribadendo la fatica

per una vita dignitosa senza l’aiuto sociale più corposo, il carico economico

per la copertura di base essendo raddoppiato rispetto all’anno precedente.

L’atto,

una volta completato con la trasmissione dei documenti necessari, è stato

trasmesso all’amministrazione per la presentazione della risposta di causa

(doc. IV). Con risposta del 23 maggio 2012 (doc. V) la Cassa propone la

reiezione del ricorso e ribadisce che il reclamo è stato presentato

intempestivamente.

Il

Giudice delegato ha chiesto all’amministrazione di comprovare, a mano degli elementi

a disposizione, l’esatta data di intimazione dell’atto al fine di verificarne

la tempestività (doc. VII). Interpellata l’assicurata da parte del Tribunale

cantonale delle Assicurazioni la stessa ha indicato di non ricordare la precisa

data di ricevuta della decisione amministrativa del 23 novembre 2011, verosimilmente

la stessa è stata ricevuta prima delle festività di fine anno 2011 (annotazione

sul doc. VI). Il Servizio prestazioni della Cassa ha risposto il 6/13 giugno

2012 indicando di non disporre di elementi tali da potere accertare la data di

intimazione della decisione ribadendo che l’assicurata stessa indica nel mese

di novembre la data di ricevuta ed ammette il suo errore nella reazione (doc.

VIII).

L’assicurata

è stata invitata a presentare eventuali osservazioni in merito (doc. IX).

in

diritto

in

ordine

1. La presente procedura non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

Considerandi

2.

della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre

2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

2.

Il

ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione

resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei

fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di

completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.

nel

merito

3.

Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se il

reclamo interposto dall’assicurata fosse tempestivo e quindi irrita la

decisione dell’amministrazione resa su reclamo con cui è stato dichiarato

irricevibile od al contrario se fosse tempestivo e, conseguentemente, corretta

la decisione della Cassa che non è entrata nel merito del reclamo.

4.

A

norme dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù

della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che

le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di

procedura per le cause amministrative.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al

cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni

entro 30 giorni dalla notificazione."

In

casu è contestata la tempestività del reclamo, la materia, come rammenta la norma

appena riportata, al cpv. 1, è retta dalla LPAmm. Questo corpo normativo, nelle

norme generali di procedura, all’art. 10 cpv. 1 prevede che termine fissato a

giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, il cpv. 3 indica che

se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno

ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al

prossimo giorno feriale e (cpv. 4) quando la comunicazione di un atto si fa per

posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima

della mezzanotte del giorno della scadenza. I termini stabiliti dalla legge sono

perentori.

Per

quanto attiene ai termini l’art. 13 specifica che:

" Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti

dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:

a) sette

giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;

b) dal

15.

luglio al 15 agosto."

Il

termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della

sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI

1998.

p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.

130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di

un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr.

DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2003, § 73 Nr. 9, p. 479).

L’invio

delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.

Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario

l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un

invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella

postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui

avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,

che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo

periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non

modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94

consid. 4b/aa con riferimenti).

Questa

finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto

debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che

un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve

fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando

correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13

febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V

132.

consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).

Secondo

costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal

fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I

139.

consid. 1, pag. 142-144).

Infine,

va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di

cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro

dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,

il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.

Come

evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15

marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha

stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata

consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato

tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:

" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid

fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt

worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen

und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene

Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die Vorinstanz

dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem

Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b)

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor,

die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post

habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L."

ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung

für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach

mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit

ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt

in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai

1982.

eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim

Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte

er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess

eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR

783.

). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe

F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und

erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt

worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse

ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise

Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer

im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt

gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei

ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen

der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von

einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem

Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer

machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der

Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für

ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser

Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die

Schalterbeamtin unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der

Abholungseinladung die Sendung ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer

aushändigte, so kann darin kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften

erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die

Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und schliesst eine stillschweigende

Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus

(TUASON/ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern

am 10. Mai 1982

rechtsgültig zugestellt worden ist."

Non

va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta dal proprio domicilio

pendente una procedura deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni

delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza l'interessato

deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente

notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito

(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA

del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).

Nel

caso in cui la notificazione avvenga a mezzo della posta normale, in caso di contestazione

della data di recapito della decisione, l’onere probatorio incombe

all’amministrazione che notifica l’atto. La prova può essere portata mediante,

ad esempio, corrispondenza in cui l’atto è citato e dato per notificato. In

caso di divergenza delle versioni ed in assenza – in questa costellazione –

della prova di una notifica della decisione la versione dell’assicurato sarà

ritenuta.

5.

Nel

caso concreto la Cassa ha notificato la sua decisione mediante lettera semplice

e non è in grado di comprovare l’esatta data della notifica.

Dal

canto suo l’assicurata, interpellata da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni,

ha indicato di non ricordare l’esatta data della ricezione della decisione,

probabilmente ciò è avvenuto prima delle feste della fine anno 2011. Partendo

da questo assunto, come deciso dall’amministrazione, il reclamo contro la decisione

del 23 novembre 2011 va purtroppo ritenuto tardivo. In effetti, anche

considerando quale giorno d’intimazione l’ultimo giorno di dicembre 2011 e ritenendo

come il termine di 30 giorni per inoltrare il reclamo abbia cominciato a

decorrere il 2 gennaio 2012, lo stesso è venuto a scadere, purtroppo per la

ricorrente, ben prima dell’inoltro dello scritto 20 febbraio 2012 alla Cassa.

Correttamente

quindi l’amministrazione ha ritenuto tardivo il reclamo dell’assicurata.

6.

Il

fatto che la decisione amministrativa tardivamente contestata non contenga elementi

utili alla valutazione del calcolo non è elemento ancora sufficiente per considerare

che siano in stati violati i diritti dell’assicurata, in particolare il diritto

di essere sentita alla luce dell’incompleto contenuto della decisione stessa.

La decisione amministrativa è formalmente valida, essa regola in maniera chiara

ed esplicita pretese della qui ricorrente, è accompagnata dall’indicazione

precisa dei rimedi di diritto ed è motivata. La motivazione potrebbe essere

maggiormente esplicita sul calcolo effettuato, sui valori ritenuti del RDS con

indicazione del reddito lordo da cui l’amministrazione è partita e degli

importi dedotti dallo stesso, rispettivamente sul calcolo effettuato (di cui si

ritrova traccia nell’incarto). Resta non di meno che la decisione in

discussione contiene una precisa indicazione dell’importo riconosciuto quale

RIPAM, semplicemente sul verso della decisione e questa circostanza è esplicitamente

richiamata nel dispositivo. Bastava alla ricorrente domandare spiegazioni

relative al calcolo mediante reclamo o semplice lettera per ottenerle.

7.

Alla

luce di quanto precede la signora RI 1 ha purtroppo reagito tardivamente alla

decisione dell’amministrazione che, correttamente, ha ritenuto il suo reclamo

tardivo.

8.

Abbondanzialmente

questo giudice ha verificato l’ammontare della RIPAM riconosciuta e la stessa

appare corretta. Il sistema è cambiato da inizio del corrente anno ed i

parametri legali hanno subito una significativa modifica. In merito questa

Corte si è espressa in alcune recentissime sentenze, in particolare nella

sentenza in re S. (36.2012.11 del 20 giugno 2012) dove, nelle considerazioni di

diritto, sono spiegate le modalità di determinazione del diritto alla riduzione

del premio. Si rimanda qui a quelle considerazioni che si danno per interamente

riprodotte. Basti qui ricordare che il nuovo sistema parte, sostanzialmente,

dalla determinazione (a mano della tassazione relativa al periodo deciso dal

Consiglio di Stato) del reddito lordo conseguito dall’assicurata. Qui CHF

22'089, cui va aggiunta la quota di 1/15 della sostanza netta qui pari a CHF

42'579, e quindi CHF 2'838,60. Il reddito lordo ammonta quindi a CHF 24'927,60.

Da questo importo sono dedotti importi fissi determinati dalla legge. In

particolare qui può essere dedotto il premio medio di riferimento che il

Consiglio di Stato ha fissato in CHF 4'850 per gli adulti nel 2012. Il reddito

disponibile semplificato assomma quindi a CHF 20'077.60.

Il

50% di questo importo, ossia CHF 10'038,80, supera l’importo normativo massimo

del premio determinato in CHF 4’850. Come evidenziato nelle considerazioni della

decisione 36.2012.11 citata il reddito disponibile semplificato, superando

l’importo del premio normativo, occorre procedere conformemente all’art. 36 LCAMal

per determinare in che misura l’interessata debba partecipare al pagamento del

proprio premio. Nel caso specifico la signora RI 1 è persona sola e senza

figli, quindi il 20% del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35

LCAMal deve essere destinato al pagamento dei premi, secondo questo calcolo:

CHF 20'077,60 (RDS) - CHF 8’688 (metà importo determinato secondo

l’art. 10 Laps) = CHF 11'389,60

Importo

di cui bisogna considerare il 20% (art. 36 LCAMal) quindi

CHF 11'389,60/

100.

x 20 = CHF 2'277,90

Il premio

normativo di diritto della ricorrente è quindi:

Premio normativo massimo CHF 4’850 –

Partecipazione obbligatoria CHF 2'277,90 = CHF 2'572,10

Per

determinare l’importo che la signora RI 1 ha diritto di ottenere per la

riduzione dei suoi premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art.

37.

cpv. 1 LCAMal corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:

CHF 2'572,10 : 100 x 73,5 = CHF

1’890 (arrotondato)

Il

calcolo è stato eseguito considerando i decimali di tutti gli importi, per tale

motivo scosta leggermente da quello operato dall’amministrazione che assomma a

CHF 1'889,80 poi arrotondato a CHF 1’890 così come a pagina 2 della decisione. Alla

luce di quanto precede il ricorso sarebbe stato da respingere anche se

esaminato nel merito. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 25 aprile 2012 formulato da RI 1, contro la decisione 16 aprile 2012

della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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