36.2012.28
Reclamo contro decisione RIPAM dichiarato tardivo. Ricorso al TCA. La ricorrente ammette la tardività ma invoca ragioni sociali per l'ammissione del suo gravame. Respinto
28 giugno 2012Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.28
Data decisione, Autorità:
28.06.2012, TCA
Titolo:
Reclamo contro decisione RIPAM dichiarato tardivo. Ricorso al TCA. La ricorrente ammette la tardività ma invoca ragioni sociali per l'ammissione del suo gravame. Respinto
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
RICORSO
RIPAM
SUSSIDIO / SUSSIDI
TEMPESTIVITÀ
TERMINI
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 76 cpv. 2 LCAMAL
art. 10 cpv. 1 LPAMM
art. 10 cpv. 3 LPAMM
art. 10 cpv. 4 LPAMM
art. 13 LPAMM
art. 41 LPGA
art. 60 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.28
IR/sc
Lugano
28 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 aprile
2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. RI
1, 1943, domiciliata a , divorziata ed assicurata per la copertura obbligatoria
delle cure medico sanitarie presso la __________, ha chiesto, con formulario
redatto il 24 giugno 2011 (doc. 1), la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie per il 2012 alla competente Cassa
Cantonale di Compensazione AVS AI IPG, servizio prestazioni.
Con
il formulario preposto la signora RI 1 ha prodotto copia della decisione di tassazione
per l’imposta cantonale dell’anno 2009 da cui si desumono i seguenti redditi:
Rendite AVS per CHF 20'796, interessi sui capitali per CHF 113 e valore locativo/affitti
per CHF 1'180. Il totale dei redditi ritenuti assomma a CHF 22'089, la sostanza
netta assomma invece a CHF42’579, quella imponibile a CHF 42'000.
Con
decisione del 23 novembre 2011 (doc. 2) l’amministrazione ha accolto la domanda
e concesso il sussidio specificando che “L’importo dettagliato della RIPAM
in favore … è indicato nella tabella riportata sul retro” la decisione
contiene poi l’avvertenza dei rimedi di diritto. Sul verso del foglio che
contiene la decisione è quantificato l’importo della riduzione del premio
cifrata in CHF 1'890 annui. La decisione è stata notificata per posta semplice.
Gli
atti dell’amministrazione contemplano uno scritto dell’assicu-rata diretto al “Dipartimento
sanità” (doc. 3) con cui la signora RI 1 lamenta, in pratica,
l’insufficienza della RIPAM riconosciuta e chiede il riesame della situazione.
Lo scritto, che non è datato, risulta essere pervenuto all’Ufficio prestazioni
AVS AI PC il 20 febbraio 2012. Il doc. 4 è invece costituito dal calcolo
della RIPAM in favore della ricorrente.
B. Lo
scritto pervenuto il 20 febbraio 2012 all’amministrazione è stato ritenuto
quale reclamo dalla Cassa ed è stato dichiarato tardivo dalla stessa (siccome
inoltrato successivamente alla decorrenza del termine di 30 giorni di legge)
con decisione emanata su reclamo il 16 aprile 2012.
Con
scritto 25 aprile 2012 RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni
anzitutto scusandosi “per non aver letto più a fondo la lettera ricevuta il
23 novembre 2011”, in realtà datata 23 novembre 2011, e ribadendo la fatica
per una vita dignitosa senza l’aiuto sociale più corposo, il carico economico
per la copertura di base essendo raddoppiato rispetto all’anno precedente.
L’atto,
una volta completato con la trasmissione dei documenti necessari, è stato
trasmesso all’amministrazione per la presentazione della risposta di causa
(doc. IV). Con risposta del 23 maggio 2012 (doc. V) la Cassa propone la
reiezione del ricorso e ribadisce che il reclamo è stato presentato
intempestivamente.
Il
Giudice delegato ha chiesto all’amministrazione di comprovare, a mano degli elementi
a disposizione, l’esatta data di intimazione dell’atto al fine di verificarne
la tempestività (doc. VII). Interpellata l’assicurata da parte del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni la stessa ha indicato di non ricordare la precisa
data di ricevuta della decisione amministrativa del 23 novembre 2011, verosimilmente
la stessa è stata ricevuta prima delle festività di fine anno 2011 (annotazione
sul doc. VI). Il Servizio prestazioni della Cassa ha risposto il 6/13 giugno
2012 indicando di non disporre di elementi tali da potere accertare la data di
intimazione della decisione ribadendo che l’assicurata stessa indica nel mese
di novembre la data di ricevuta ed ammette il suo errore nella reazione (doc.
VIII).
L’assicurata
è stata invitata a presentare eventuali osservazioni in merito (doc. IX).
in
diritto
in
ordine
1. La presente procedura non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.
Il
ricorso, presentato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione
resa su opposizione è tempestivo e contiene una sufficiente esposizione dei
fatti, una motivazione adeguata e conclusioni precise a seguito del decreto di
completazione citato. Il gravame è quindi ricevibile in questa sede.
nel
merito
3.
Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve verificare se il
reclamo interposto dall’assicurata fosse tempestivo e quindi irrita la
decisione dell’amministrazione resa su reclamo con cui è stato dichiarato
irricevibile od al contrario se fosse tempestivo e, conseguentemente, corretta
la decisione della Cassa che non è entrata nel merito del reclamo.
4.
A
norme dell’art. 76 cpv. 1 e 2 LCAMal:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù
della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che
le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di
procedura per le cause amministrative.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al
cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni
entro 30 giorni dalla notificazione."
In
casu è contestata la tempestività del reclamo, la materia, come rammenta la norma
appena riportata, al cpv. 1, è retta dalla LPAmm. Questo corpo normativo, nelle
norme generali di procedura, all’art. 10 cpv. 1 prevede che termine fissato a
giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere, il cpv. 3 indica che
se l’ultimo giorno del termine scade in sabato, in domenica o in un giorno
ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al
prossimo giorno feriale e (cpv. 4) quando la comunicazione di un atto si fa per
posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima
della mezzanotte del giorno della scadenza. I termini stabiliti dalla legge sono
perentori.
Per
quanto attiene ai termini l’art. 13 specifica che:
" Nelle procedure di ricorso i termini stabiliti
dalla legge o fissati dal Giudice non decorrono:
a) sette
giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale;
b) dal
15.
luglio al 15 agosto."
Il
termine di ricorso, in caso di notifica della decisione durante la sospensione
dei termini, comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della
sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI
1998.
p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp.
130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di
un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr.
DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
L’invio
delle decisioni avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o raccomandato.
Un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario
l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un
invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella
postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui
avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro,
che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo
periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non
modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94
consid. 4b/aa con riferimenti).
Questa
finzione di notifica vale tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto
debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, che
un'intimazione avrebbe potuto realizzarsi. In tale evenienza l'interessato deve
fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando
correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STFA del 13
febbraio 2001 nella causa S., H 338/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V
132.
consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139.
consid. 1, pag. 142-144).
Infine,
va ancora rammentato che per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di
cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa,
il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione.
Come
evocato nella sentenza di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni 15
marzo 2005 in re P. (36.2004.180) nella sentenza DTF 110 V 36, il TFA ha
stabilito che è valida la notificazione di una decisione raccomandata
consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di un semplice mandato
tacito, risultante dalle circostanze. L'Alta Corte ha affermato:
" 3.- a) Die Vorinstanz stellt in ihrem Entscheid
fest, dass die Kassenverfügung den Beschwerdeführern am 10. Mai 1982 zugestellt
worden sei, dass die 30tägige Frist demnach am folgenden Tag zu laufen begonnen
und am 9. Juni 1982 geendet habe. Die erst am 11. Juni 1982 der Post übergebene
Beschwerde sei damit verspätet. Für den Beginn der Frist beruft sich die Vorinstanz
dabei zu Unrecht auf kantonales Recht, was allerdings, da es mit dem
Bundesrecht in diesem Punkt übereinstimmt, im Ergebnis ohne Bedeutung ist. b)
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde bringen die Beschwerdeführer zunächst vor,
die Kassenverfügung sei ihnen nicht ordnungsgemäss zugestellt worden; die Post
habe die Verfügung am 10. Mai 1982 "einem gewissen F.L."
ausgehändigt, der weder Angestellter des Hotels T. sei noch eine Zeichnungsberechtigung
für den Betrieb besitze; die Beschwerdeführer hätten die Verfügung nach
mehrtägiger Abwesenheit in jener Zeit erst am 15. Mai 1982 erhalten. Damit
ziehen sie die Richtigkeit der vorinstanzlichen Feststellung über den Zustellungszeitpunkt
in Zweifel. Laut Akten übergab die Ausgleichskasse ihre Verfügung am 7. Mai
1982.
eingeschrieben der Post in Montreux. Da der Postbote in A. beim
Zustellungsversuch anscheinend keine empfangsberechtigte Person antraf, brachte
er auf dem Briefumschlag den Vermerk "Frist 17.5." an und hinterliess
eine Abholungseinladung (vgl. Art. 157 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz, SR
783.
). Wie das Postamt A. auf Anfrage am 5. September 1983 mitteilte, habe
F.L. diese Abholungseinladung am 10. Mai 1982 am Schalter vorgewiesen und
erklärt, von einem der Beschwerdeführer mit der Abholung der Sendung beauftragt
worden zu sein, worauf ihm die Schalterbeamtin den Brief der Ausgleichskasse
ausgehändigt habe. Das Postamt fügte bei, dass F.L. "zeitweise
Postkommissionen für das Hotel T." besorge. Dem halten die Beschwerdeführer
im zweiten Schriftenwechsel entgegen, F.L. sei nicht empfangsbevollmächtigt
gewesen; zwar sei er in den Besitz der Abholungseinladung gekommen, doch sei
ihm diese nicht von den Beschwerdeführern ausgehändigt worden. Die Einwendungen
der Beschwerdeführer sind nicht stichhaltig. Ob F.L. die Abholungseinladung von
einem der Beschwerdeführer oder - in ihrer Abwesenheit - allenfalls von einem
Angestellten des Betriebs erhalten hat, ist unerheblich; die Beschwerdeführer
machen jedenfalls nicht geltend, F.L. sei unbefugterweise in den Besitz der
Abholungseinladung gelangt. Auch wird von ihnen nicht bestritten, dass F.L. für
ihren Betrieb zuweilen Postkommissionen besorgt und dass er in dieser
Eigenschaft dem Personal des Postamtes in A. bekannt ist. Wenn die
Schalterbeamtin unter diesen Umständen gegen die Vorweisung der
Abholungseinladung die Sendung ohne schriftliche Vollmacht der Beschwerdeführer
aushändigte, so kann darin kein Verstoss gegen einschlägige Vorschriften
erblickt werden. Art. 149 Verordnung 1 zum Postverkehrsgesetz sieht die
Schriftlichkeit nur als Regelfall vor und schliesst eine stillschweigende
Bevollmächtigung aufgrund eines bestimmten Verhaltens des Adressaten nicht aus
(TUASON/ROMANENS, Das Recht der Schweizerischen PTT-Betriebe, 3. Aufl., S. 75 f.). Demnach ist davon auszugehen, dass die Kassenverfügung vom 7. Mai 1982 den Beschwerdeführern
am 10. Mai 1982
rechtsgültig zugestellt worden ist."
Non
va dimenticato che per costante giurisprudenza chi si assenta dal proprio domicilio
pendente una procedura deve prendere i provvedimenti utili affinché le comunicazioni
delle autorità gli siano notificate (DTF 117 V 131). In tale evenienza l'interessato
deve fare in modo che gli atti procedurali connessi possano essergli agevolmente
notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito
(DTF 119 V 94 consid. 4b/aa, 117 V 132 consid. 4a, 116 Ia 92 consid. 2a, STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00).
Nel
caso in cui la notificazione avvenga a mezzo della posta normale, in caso di contestazione
della data di recapito della decisione, l’onere probatorio incombe
all’amministrazione che notifica l’atto. La prova può essere portata mediante,
ad esempio, corrispondenza in cui l’atto è citato e dato per notificato. In
caso di divergenza delle versioni ed in assenza – in questa costellazione –
della prova di una notifica della decisione la versione dell’assicurato sarà
ritenuta.
5.
Nel
caso concreto la Cassa ha notificato la sua decisione mediante lettera semplice
e non è in grado di comprovare l’esatta data della notifica.
Dal
canto suo l’assicurata, interpellata da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni,
ha indicato di non ricordare l’esatta data della ricezione della decisione,
probabilmente ciò è avvenuto prima delle feste della fine anno 2011. Partendo
da questo assunto, come deciso dall’amministrazione, il reclamo contro la decisione
del 23 novembre 2011 va purtroppo ritenuto tardivo. In effetti, anche
considerando quale giorno d’intimazione l’ultimo giorno di dicembre 2011 e ritenendo
come il termine di 30 giorni per inoltrare il reclamo abbia cominciato a
decorrere il 2 gennaio 2012, lo stesso è venuto a scadere, purtroppo per la
ricorrente, ben prima dell’inoltro dello scritto 20 febbraio 2012 alla Cassa.
Correttamente
quindi l’amministrazione ha ritenuto tardivo il reclamo dell’assicurata.
6.
Il
fatto che la decisione amministrativa tardivamente contestata non contenga elementi
utili alla valutazione del calcolo non è elemento ancora sufficiente per considerare
che siano in stati violati i diritti dell’assicurata, in particolare il diritto
di essere sentita alla luce dell’incompleto contenuto della decisione stessa.
La decisione amministrativa è formalmente valida, essa regola in maniera chiara
ed esplicita pretese della qui ricorrente, è accompagnata dall’indicazione
precisa dei rimedi di diritto ed è motivata. La motivazione potrebbe essere
maggiormente esplicita sul calcolo effettuato, sui valori ritenuti del RDS con
indicazione del reddito lordo da cui l’amministrazione è partita e degli
importi dedotti dallo stesso, rispettivamente sul calcolo effettuato (di cui si
ritrova traccia nell’incarto). Resta non di meno che la decisione in
discussione contiene una precisa indicazione dell’importo riconosciuto quale
RIPAM, semplicemente sul verso della decisione e questa circostanza è esplicitamente
richiamata nel dispositivo. Bastava alla ricorrente domandare spiegazioni
relative al calcolo mediante reclamo o semplice lettera per ottenerle.
7.
Alla
luce di quanto precede la signora RI 1 ha purtroppo reagito tardivamente alla
decisione dell’amministrazione che, correttamente, ha ritenuto il suo reclamo
tardivo.
8.
Abbondanzialmente
questo giudice ha verificato l’ammontare della RIPAM riconosciuta e la stessa
appare corretta. Il sistema è cambiato da inizio del corrente anno ed i
parametri legali hanno subito una significativa modifica. In merito questa
Corte si è espressa in alcune recentissime sentenze, in particolare nella
sentenza in re S. (36.2012.11 del 20 giugno 2012) dove, nelle considerazioni di
diritto, sono spiegate le modalità di determinazione del diritto alla riduzione
del premio. Si rimanda qui a quelle considerazioni che si danno per interamente
riprodotte. Basti qui ricordare che il nuovo sistema parte, sostanzialmente,
dalla determinazione (a mano della tassazione relativa al periodo deciso dal
Consiglio di Stato) del reddito lordo conseguito dall’assicurata. Qui CHF
22'089, cui va aggiunta la quota di 1/15 della sostanza netta qui pari a CHF
42'579, e quindi CHF 2'838,60. Il reddito lordo ammonta quindi a CHF 24'927,60.
Da questo importo sono dedotti importi fissi determinati dalla legge. In
particolare qui può essere dedotto il premio medio di riferimento che il
Consiglio di Stato ha fissato in CHF 4'850 per gli adulti nel 2012. Il reddito
disponibile semplificato assomma quindi a CHF 20'077.60.
Il
50% di questo importo, ossia CHF 10'038,80, supera l’importo normativo massimo
del premio determinato in CHF 4’850. Come evidenziato nelle considerazioni della
decisione 36.2012.11 citata il reddito disponibile semplificato, superando
l’importo del premio normativo, occorre procedere conformemente all’art. 36 LCAMal
per determinare in che misura l’interessata debba partecipare al pagamento del
proprio premio. Nel caso specifico la signora RI 1 è persona sola e senza
figli, quindi il 20% del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35
LCAMal deve essere destinato al pagamento dei premi, secondo questo calcolo:
CHF 20'077,60 (RDS) - CHF 8’688 (metà importo determinato secondo
l’art. 10 Laps) = CHF 11'389,60
Importo
di cui bisogna considerare il 20% (art. 36 LCAMal) quindi
CHF 11'389,60/
100.
x 20 = CHF 2'277,90
Il premio
normativo di diritto della ricorrente è quindi:
Premio normativo massimo CHF 4’850 –
Partecipazione obbligatoria CHF 2'277,90 = CHF 2'572,10
Per
determinare l’importo che la signora RI 1 ha diritto di ottenere per la
riduzione dei suoi premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art.
37.
cpv. 1 LCAMal corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:
CHF 2'572,10 : 100 x 73,5 = CHF
1’890 (arrotondato)
Il
calcolo è stato eseguito considerando i decimali di tutti gli importi, per tale
motivo scosta leggermente da quello operato dall’amministrazione che assomma a
CHF 1'889,80 poi arrotondato a CHF 1’890 così come a pagina 2 della decisione. Alla
luce di quanto precede il ricorso sarebbe stato da respingere anche se
esaminato nel merito. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e senza
attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 25 aprile 2012 formulato da RI 1, contro la decisione 16 aprile 2012
della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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