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36.2012.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 settembre 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

7 f.).“ (l'evidenziatura è della redattrice).

2.10. In concreto, come visto, l'attore

ha rescisso il contratto di lavoro il 27 maggio 2011 con effetto immediato.

Ne segue che egli avrebbe avuto tre mesi dal 27 maggio 2011 per

passare nell'assicurazione individuale di CV 1 (art. 43 CGA, consid. 2.3).

L'assicurato afferma di non essere però mai stato informato di

questa possibilità.

Il TCA rileva innanzitutto che l'attore non si è mai iscritto al

collocamento. Pertanto, per il periodo successivo alla cessazione dell'attività

lavorativa, egli non può essere ritenuto disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI

(cfr. consid. 2.7 e 2.9).

Ne discende che non trova applicazione l'art. 100 cpv. 2 LCA e, di

riflesso, neppure l'art. 71 cpv. 2 LAMal, per il quale l'assicuratore

deve provvedere affinché l'assicurato sia informato per iscritto in merito al

suo diritto di passare all'assicurazione individuale e se omette questa

informazione l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva (STCA del 19

maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.7).

Va per contro applicato l'art. 44 CGA (cfr. anche

art. 3 cpv. 3 LCA che prevede obblighi analoghi), per il quale lo stipulante,

in concreto il datore di lavoro, è tenuto ad informare tempestivamente l'assicurato,

ossia il dipendente che lascia l'azienda, sul suo diritto di passaggio all'assicurazione

individuale e sulle relative scadenze (cfr. consid. 2.3).

Va qui evidenziato come in DTF 127 III 318 il TF, a proposito del contratto

nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile 2000 e del diritto del

lavoratore alla conclusione di un'assicurazione collettiva che in caso di

malattia eroghi determinate indennità giornaliere, ha stabilito che le pretese

dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro relative all'assicurazione

collettiva non si estinguono automaticamente con la fine del rapporto di

lavoro, bensì possono sopravvivergli (consid. 3 e 4) e che un datore di lavoro,

che non ossequia il suo obbligo di stipulare un'assicurazione collettiva con le

prestazioni promesse, è tenuto a rispondere per il danno che ne deriva al

lavoratore (consid. 5: “Nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichts haftet ein Arbeitgeber, der seiner Verpflichtung zum Abschluss

einer Kollektivversicherung mit den zugesicherten Leistungen nicht nachkommt,

für den Schaden, welcher dem Arbeitnehmenden daraus entsteht. Dabei handelt es

sich um eine Haftung wegen Verletzung vertraglicher Pflichten bzw. wegen

Nichterfüllung im Sinne von Art. 97 OR (124 III 126 E. 4 S. 133; 115 II 251 E.

4b S. 254; Jean-Louis Duc, Quelques aspects de la responsabilité de l'employeur

qui n'a pas assuré un collaborateur contre la maladie en violation de l'obligation

qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, S. 201 f.)“; cfr. anche Hans-Rudolf Müller, Grundlagen

der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung:

Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian Von Kaenel,

Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag. 25).

Di conseguenza, nella misura in cui nelle CGA non è previsto un

obbligo per l'assicuratore di informare l'interessato, non disoccupato ai sensi

Considerandi

dell'art. 10 LADI, circa la facoltà di passare nell'assicurazione individuale entro

tre mesi dallo scioglimento del contratto collettivo, all'assicuratore

convenuto non può essere rimproverata la mancata informazione in tal senso

all'attore (STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.7).

2.11

Resta tuttavia da esaminare se

l'attore può fare valere il passaggio nell'assicurazione individuale in

applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA (cfr. consid. 2.7).

Come visto (cfr. consid. 2.9), Eugster

afferma che con l'entrata in vigore del nuovo art. 3 cpv. 3 LCA il 1° gennaio 2007, l'assicurato può chiedere il passaggio nell'assicurazione individuale invocando l'art. 45 cpv.

3.

LCA, poiché il datore di lavoro ha un obbligo di informazione circa la

chiusura del contratto collettivo.

Ciò non era (però) il caso in passato, neppure quando il contratto

veniva disdetto ad esempio perché il datore di lavoro non pagava più i premi

(STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.8).

A questo proposito con sentenza 5C.41/2001 del 3 luglio 2001, il TF aveva affermato:

" Die Klägerin macht

geltend, für den Fall, dass Art. 20 VVG hinsichtlich der

Informationspflicht des Versicherers gegenüber den versicherten Arbeitnehmern

als lückenhaft betrachtet werde, sei die Lücke durch den Richter in Anwendung

von Art. 1 Abs. 3 ZGB zu schliessen. Dabei seien die sozialversicherungsrechtlichen

Informationsnormen, insbesondere die in Art. 71 Abs. 2 KVG verankerte

Aufklärungspflicht, als bewährte Überlieferung sinngemäss ins VVG zu

übernehmen.

Die Vorinstanzen haben die richterliche

Lückenfüllung abgelehnt mit der Begründung, eine allfällige Lücke sei auf dem

Wege der Gesetzesrevision und nicht durch das Gericht zu füllen. Diese

Auffassung deckt sich mit der Lehre, die zwar die Problematik der Regelung von

Art. 20 Abs. 3 VVG bei der Kollektivversicherung sehr wohl erkannt,

gleichzeitig aber auch betont hat, dass die Mangelhaftigkeit dieser Regelung

durch eine Gesetzesrevision behoben werden müsse (Maurer, Schweizerisches

Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. Bern 1995, S. 298 f.).

Das direkte Forderungsrecht des Arbeitnehmers,

gegenüber der Versicherung verlangt, dass dieser die Möglichkeit erhält, seine

mit dem Forderungsrecht verbundene Rechtsstellung wahren zu können. Dies

spricht dafür, in der fehlenden Informationspflicht des Versicherers gegenüber

dem direkt Forderungsberechtigten nicht nur ein rechtspolitisches Defizit,

sondern eine teleologische Lücke i.S. planwidriger Unvollständigkeit zu

erblicken (Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, Bern 1998, S. 138/143).

Eine Art. 71 Abs. 2 KVG entsprechende Lösung, die

dem Versicherer vorschreibt, dafür zu sorgen, dass die versicherte Person

schriftlich über ihr Recht zum Übertritt von der Kollektiv- in die

Einzelversicherung aufgeklärt wird, scheitert indessen bereits daran, dass der

Versicherer bei Taggeldversicherungen nach Lohnsumme die kollektiv versicherten

Arbeitnehmer nicht namentlich kennt und diesen folglich weder die Mahnung des

Arbeitgebers mitteilen noch ihnen Offerten zum Abschluss von

Einzelversicherungsverträgen (binnen der Mahnfrist) unterbreiten kann. Ein

Anschlag am schwarzen Brett, wie er in Zusammenhang mit Art. 72 UVV genannt

wird (siehe BGE 121 V 28 E. 2b S. 33 f.), dürfte angesichts der Komplexität und

Tragweite des Mitzuteilenden nicht sachgerecht sein und auch nicht zum Ziele führen.

Angesichts der Schwierigkeiten, eine praxisgerechte Lösung zu finden, ohne

Taggeldversicherungen noch Lohnsumme überhaupt in Frage zu stellen, verbietet

sich de lege lata eine Lückenfüllung. Die Kritik der Klägerin ist an den

Gesetzgeber weiterzugeben.”.

Da parte sua, C.

Häberli, Sonderprobleme im Bereich des Arbeitsrechts, in

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian

Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2007, pag. 143, afferma che „Das

Dispositivo

Bundesgericht hat entschieden, dass bei einer Versicherung nach VVG allein

der Arbeitgeber dafür verantwortlich bleibt, dies den Arbeitnehmern mitzuteilen

bzw. für allfällige Schäden haftet. Die Versicherung ist nicht verpflichtet,

die betroffenen Arbeitnehmer über den Wegfall der Versicherungsdeckung zu informieren.

Diese Informationslücke ist empfindlich, weil der Arbeitgeber meist nicht mehr

in der Lage ist, die Versicherungsleistungen zu ersetzen und weil – so das

Bundesgericht – auch ein Übertrittsrecht in die Einzelversicherung nicht

gewährt werden muss. Angesichts der häufig sehr gravierenden Folgen (vgl.

nachstehend) erweist sich dies als eine empfindliche Lücke im Gesetz. Sie wurde

von Prof. Maurer schon vor Jahren beklagt und auch durch die neue Informationspflicht

im revidierten Art. 3 VVG nicht geschlossen.“ (la sottolineatura è della

redattrice)

2.12. Nel

progetto del Consiglio federale, l'art. 3 cpv. 2 e 3 LCA prevedeva:

"

2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale

che esso possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione.

In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali

d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera f.

3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un

diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l'assicuratore

vigila affinché lo stipulante comunichi a tali persone il contenuto essenziale,

le modifiche e lo scioglimento del contratto.”

Nel citato Messaggio del 9 maggio 2003 concernente La legge sulla

sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli

assicuratori [LSA]) e la modifica della Legge federale sul contratto d'assicurazione

(FF 2003 pag. 3233), a pag. 3296 il Consiglio federale, a proposito dell'art. 3

LCA, si è così espresso:

"

Art. 3 Obbligo d'informare dell'assicuratore

Il nuovo articolo 3 impegna l'assicuratore ad informare lo

stipulante, prima della conclusione del contratto, sulla propria identità e sul

contenuto essenziale del contratto.

La legge non definisce il contenuto essenziale del contratto,

tuttavia la dottrina (Willy Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,

3a ed., 1967, pag. 68; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,

Verlag Stämpfli & Cie AG Bern, 3a ed., 1995, pagg. 245, 274, 288) e la

giurisprudenza ritengono essenziali la prestazione in caso di insorgenza dell'evento

assicurato, la controprestazione (premio), il rischio assicurato, gli oggetti

protetti dalla copertura assicurativa e la durata del contratto (inizio e

fine).

L'informazione fornita dall'assicuratore su base volontaria va

oltre i punti essenziali del contratto da concludere. La realizzazione del

postulato dell'eurocompatibilità implica tuttavia che gli obblighi d'informare

dell'assicuratore devono attenersi alla legge. Per quanto riguarda più precisamente

l'informazione dell'assicurazione relativa ai prezzi della prestazione dei

servizi, l'evoluzione del diritto svizzero ha reso indispensabile una normativa

sull'indicazione dei prezzi; nell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, il

nostro Consiglio aveva rinunciato a disciplinare il settore assicurativo,

tuttavia manifesta ora la sua intenzione di tenerne conto nell'ambito della

modifica della legge sul contratto d'assicurazione proposta nel presente

messaggio.

L'articolo 3 non contiene alcun catalogo esaustivo circa le

informazioni da comunicare e delega il disciplinamento specifico del contenuto

dell'obbligo d'informare al nostro Consiglio. Andranno previste soprattutto le

informazioni concernenti il diritto applicabile, il foro, le conseguenze della

violazione degli obblighi precontrattuali o contrattuali oppure dello

scioglimento anticipato del contratto. L'assicuratore dovrà ragguagliare anche

circa i diritti di recesso e le relative conseguenze finanziarie e

concretizzare le basi di calcolo e le modalità inerenti alla partecipazione

alle eccedenze, ai valori di riscatto e ai valori di trasformazione (art. 3

cpv. 1 lett. e).

L'obbligo d'informare vige anche nell'ambito dei contratti

relativi alla previdenza professionale (art. 3 cpv. 3). In tale contesto

occorrerà in particolare adottare provvedimenti intesi a garantire che i

lavoratori assicurati siano informati in merito alle modifiche essenziali dei

contratti, segnatamente in merito alla rescissione del contratto d'assicurazione

concluso dall'istituto di previdenza in favore del personale e l'impresa di

assicurazione sulla vita, oppure in merito al suo annullamento da parte dell'impresa

di assicurazione sulla vita in seguito al ritardo dell'istituto di previdenza

in favore del personale nel pagare i premi.

Inoltre, potrebbe trattarsi di informazioni sul calcolo delle

tariffe, quando i premi possono essere modificati unilateralmente nel contratto

in corso e gli indici trattenuti nei casi di contratti a prestazioni variabili.

Le informazioni relative alla natura e all'estensione dei legami degli

intermediari con le imprese di assicurazione (cfr. art. 41 cpv. 1 del

disegno di legge sulla sorveglianza degli assicuratori) rappresentano pure

informazioni precontrattuali ai sensi della legge.

Dal punto di vista della protezione dei dati, nell'ambito delle

assicurazioni private uno dei problemi principali per gli stipulanti è

costituito dalla scarsa trasparenza del trattamento dei dati. La trasparenza, però,

può essere data unicamente se è comprensibile.

Ciò non sarebbe garantito in caso di informazione soltanto orale,

suscettibile di dar luogo ad abusi. Pertanto il disegno prevede che, prima

della conclusione del contratto, allo stipulante deve essere rilasciata una

corrispondente dichiarazione dalla quale sia desumibile in che modo vengano

trattati i suoi dati personali e che può essere inoltrata anche all'assicurato,

se non è identico allo stipulante.

Il futuro stipulante deve poter prendere conoscenza di tutte le

informazioni prescritte prima della conclusione del contratto. Di norma, l'assicuratore

consegna all'assicurato un documento corrispondente. Il disegno non esclude

tuttavia l'invio elettronico di tale documento, che il destinatario stampa da

sé conferendogli una forma fisica.

L'articolo 3 non costituisce un ostacolo alla conclusione

del contratto secondo modalità diverse da quelle finora indicate (un consenso

tra l'assicuratore e il futuro stipulante su una proposta presentata e vincolante).

Tuttavia il progetto non consente qualsiasi forma di conclusione del contratto,

ad esempio la conclusione del contratto per telefono senza un precedente contatto

tra gli interessati.”.

L'art. 3 cpv. 3 LCA ha dato adito a diverse discussioni ed è stato

modificato su proposta del Consigliere agli Stati Kuprecht, malgrado

inizialmente i suoi colleghi non lo avessero seguito. Il Consigliere agli Stati

ha affermato:

" Gestatten

Sie mir, dass ich Ihnen meinen Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 3 wie folgt

begründe: Sowohl die Fassung des Bundesrates wie auch diejenige der Kommission

sehen vor, dass bei Kollektivverträgen in Bezug auf die Informationspflicht

gegenüber den versicherten Personen primär der Versicherungsnehmer, also der

Arbeitgeber, die entsprechende Obliegenheit zur Informationserfüllung besitzt.

Grundsätzlich ist er bereits gemäss der subsidiären Gesetzgebung im

Obligationenrecht unter Artikel 331 Absatz 4 dazu verpflichtet. Ein

zusätzlicher Hinweis im VVG wäre also eigentlich nicht nötig. Inhaltlich

bezieht sich diese Informationspflicht auf den wesentlichen Inhalt des

Vertrages sowie auf dessen allfällige Änderungen oder die Auflösung des

Kollektivvertrages. In Anbetracht der jüngsten Diskussion, insbesondere im

Bereich des BVG, und in Anbetracht des in diesem konkreten Bereich teilweise

ungenügend informierten versicherten Personenkreises kann dieser VVG-Regelung

Nachachtung verschafft werden. Im gleichen Absatz wird dem Versicherer jedoch

neu die Auflage gemacht, dass er darauf zu achten hat, dass sein

Vertragspartner - also der Versicherungsnehmer und Arbeitgeber - diese

Informationspflicht wahrnimmt und ihr nachkommt, wenn sich ein wesentlicher

Inhalt des Vertrages ändert oder dieser gekündigt oder aufgehoben wird. Der Versicherer

ist jedoch praktisch gar nicht dazu in der Lage, weil er im Regelfall bei

Kollektivverträgen die Identität der Arbeitnehmer gar nicht kennt. Insbesondere

hat er nach Beendigung des Vertrages auch keine Möglichkeit mehr, bezüglich der

Informationspflicht auf den Versicherungsnehmer einzuwirken.

Erlauben Sie mir, dies anhand eines praktischen

Beispiels darzulegen: Stellen Sie sich vor, Sie seien Arbeitgeber und hätten

vor Jahren mit einem Versicherer einen Kollektivkrankentaggeld-Vertrag abgeschlossen

und seien mit diesem Versicherer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zufrieden.

Sie entschliessen sich, diesen Vertrag fristgerecht drei Monate vor dessen Ablauf

zu kündigen. Damit geraten Sie in die Situation, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter über die Auflösung bzw. Kündigung des Vertrages orientieren

müssen. Der Versicherer hätte nun gemäss der vorliegenden Fassung die Pflicht,

darauf zu achten, dass Sie, der Versicherungsnehmer, dieser Informationspflicht

auch tatsächlich nachkommen. Er würde also damit zu einem Aufsichtsorgan und

müsste mit einer gewissen Beharrlichkeit von Ihnen verlangen, dass Sie ihm eine

entsprechende Vollzugsbestätigung zukommen lassen. Andernfalls würde er Gefahr

laufen, dass er allenfalls noch nach beendigtem Vertragsverhältnis

ersatzpflichtig würde. Insbesondere bei einer eventuell im Ärger vonstatten

gegangenen Vertragsauflösung würde eine unmögliche Situation bestehen. Die

Bürokratie würde zudem noch mehr aufgebauscht als dies im Versicherungswesen

bereits heute der Fall ist. Es kann doch bei Auflösung eines derartigen

Vertrages nicht Aufgabe des Versicherers sein, mit Nachdruck beim ehemaligen

Vertragspartner darauf zu achten, dass dieser seine Mitarbeiter über den

Entschluss der Vertragskündigung auch tatsächlich informiert! Trotz einer vom

Versicherer unterschriebenen Erklärung, dass er seine Mitarbeiter darüber

informiert hat, gibt es keine Gewähr, dass er dies auch tatsächlich getan hat.

Aufgrund meiner täglichen Arbeit bei KMU-Kunden kann ich Ihnen versichern, dass

die vorgeschlagene Lösung mit der Informationspflicht in der Praxis völlig

unpraktikabel ist und an der Realität vorbeigeht. In Bezug auf die Zurverfügungstellung

von Unterlagen, die über den Vertragsinhalt - also über die Deckung der

versicherten Leistungen - Aufschluss geben und den versicherten Personen

abgegeben werden können, besteht kein Problem. Dies kann im Gesetzestext

verbleiben. Ich bitte Sie, im ohnehin schon komplexen Versicherungsrecht der

Praktikabilität und somit dem Vollzug die nötige Beachtung zu schenken und die

Bürokratie einzuschränken. Wir müssen die KMU unbedingt von derartigem administrativem

Ballast befreien und sie nicht noch mehr damit belasten. Gesetzliche

Vorschriften, die lediglich in den einschlägigen Büchern und

Vertragsbedingungen stehen und nicht beachtet werden, machen keinen Sinn und

sollten tunlichst vermieden werden."

Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta Kuprecht.

A questo proposito Kaufmann ha affermato:

" Es

war in der Kommission unbestritten, dass die Versicherten ein Anrecht auf

Informationen haben, was die wesentlichen Inhalte der Versicherungsverträge

anbetrifft. Die Meinung der Kommissionsmehrheit unterscheidet

sich von jener der Kommissionsminderheit in der Art und Weise, wie diese

Informationen weitergegeben werden sollen. Das Problem besteht darin, dass die

Versicherungen bei Kollektivverträgen nicht Kenntnis der Daten und Adressen

aller Versicherten haben. Das würde die praktische Umsetzung erschweren. Wir

kamen zum Schluss, dass es genügt, wenn der Versicherer den

Versicherungsnehmer, der die Versicherten betreut, informiert und dieser dann

die einzelnen Versicherten weiterinformiert und ihnen die notwendigen

Unterlagen zur Verfügung stellen muss. Aus diesem Grund empfehlen wir

Ihnen, hier die Variante, wie sie die Mehrheit beschlossen hat, zu akzeptieren.“.

Il Consiglio degli Stati ha accettato la proposta

del Consiglio nazionale.

Il Consigliere agli Stati David si è così

espresso:

" Es

geht hier um die Informationspflichten des Versicherers. Umstritten war in den

Räten der Umfang dieser Informationspflicht bei Kollektivverträgen, d. h. dann,

wenn ein Unternehmen Versicherungsnehmer ist und die Arbeitnehmer Versicherte

sind. Wie spielt also die Informationspflicht bis zum Arbeitnehmer? Wir hatten

den Satz eingefügt: "Der Versicherer achtet darauf, dass der

Versicherungsnehmer diese Informationspflicht wahrnimmt." Wir haben hier

in einem gewissen Umfang den Versicherer, also das Versicherungsunternehmen, in

die Pflicht genommen. Der Nationalrat hat diesen Satz gestrichen. Wir

schliessen uns jetzt dieser Lösung an. Es wurde uns klar gemacht, dass das

administrativ sehr schwierig umzusetzen sei, was im ersten Durchgang in unserem

Rat beschlossen wurde. Es bedeutet auch - darüber muss man sich im Klaren sein

-, dass jetzt nach der beschlossenen Regelung die Verantwortung für die

Information der Arbeitnehmer nun alleine beim Arbeitgeber liegt. Die

Versicherung hat allerdings dem Versicherungsnehmer die zur Informationen erforderlichen

Unterlagen zur Verfügung zu stellen, und das ist gut so."

Ne segue che, come afferma Eugster, con l'entrata in vigore, il 1°

gennaio 2007, dell'art. 3 cpv. 3 LCA, spetta per legge al datore di lavoro

informare il proprio dipendente anche in caso di scioglimento del contratto

assicurativo (STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.9).

Ad ogni buon conto, come visto, nel caso di specie l'obbligo di informazione

del datore di lavoro deriva già comunque dall'art. 44 CGA (cfr. anche consid. 2.10).

2.13. In merito alla questione del

libero passaggio nell'assicurazione individuale, questo Tribunale evidenzia che

dagli atti non risulta però, e nemmeno le parti lo pretendono, che

l'interessato abbia chiesto di esercitare questo diritto, né entro i 90 giorni

di cui all'art. 43 CGA, né tanto meno in seguito.

Pertanto, queste circostanze non

permettono di concludere che l'attore abbia omesso di chiedere il passaggio

nell'assicurazione individuale senza colpa ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 LCA.

Visto il lungo lasso di tempo trascorso sarebbe infatti spettato all'assicurato

informarsi circa i suoi diritti nell'ambito dell'assicurazione malattia. Del resto,

per far valere il proprio diritto, bastava scrivere una lettera all'assicuratore

(STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.9).

Non va dimenticato che quando l'impedimento viene meno, l'assicurato

deve agire immediatamente, poiché l'art. 45 cpv. 3 LCA non lo mette al

beneficio di un nuovo termine (Carré,

Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna, 2000, pag. 318 ad art. 45) ed

è già stato giudicato che un lasso di tempo di due mesi dalla fine dell'impedimento

per avviare un'azione giudiziaria è un termine troppo lungo (Carré, op. cit., pag. 318 ad art. 45).

È per contro stato ritenuto tempestivo l'avviso del sinistro

notificato da una vedova il giorno dopo il ritorno dal funerale e che ha avuto

conoscenza solo al momento della sepoltura del marito, da cui era separata,

della presenza di un contratto assicurativo che le dava diritto a prestazioni

in caso di incidente (Carré, op.

cit., pag. 318 ad art. 45).

In queste condizioni, seppure in specie non sia stato qui specificatamente

chiesto dall'attore, non v'è comunque motivo di ammettere il libero passaggio

nell'assicurazione individuale ex art. 45 cpv. 3 LCA.

2.14. Da quanto precede discende che

dal giorno successivo all'uscita dell'attore dalla cerchia degli assicurati,

ossia dal 28 maggio 2011, quest'ultimo non ha più diritto a prestazioni

assicurative derivanti dal contratto collettivo d'indennità giornaliera

stipulato dal suo ex datore di lavoro con CV 1.

Di conseguenza, la pretesa dell'attore di continuare a percepire

le indennità giornaliere per perdita di guadagno anche dopo il 30 settembre

2011 non può dunque essere ammessa.

La petizione deve quindi essere integralmente respinta.

2.15. Il valore di

causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attore di percepire

ulteriori indennità giornaliere dal 1° ottobre 2011 fino all'esaurimento del

suo diritto.

L'importo di Fr. 30'000.- per potere inoltrare un

ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore

litigioso è manifestamente raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali

svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una

copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di

contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il

nominativo dell'attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in

materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare

quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,

e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è

ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri

casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117

LTF).

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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