36.2012.3
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19 settembre 2012Italiano50 min
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Numero d'incarto:
36.2012.3
Data decisione, Autorità:
19.09.2012, TCA
Titolo:
Assicurazione IPG ex LCA. L'attore si è licenziato,quindi non c'è un periodo di protezione per malattia. Informare sul libero passaggio all'assicurazione individuale. Se assicurato è disoccupato,l'assicuratore deve informarlo. Se non è disoccupato,spetta allo stipulante (datore di lavoro) informarlo
ASSICURAZIONE COLLETTIVA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
CONTRATTO ASSICURATIVO
INDENNITÀ GIORNALIERA
LIBERO PASSAGGIO
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
art. 324a CO
art. 10 LADI
art. 72 cpv. 2 LAMAL
art. 73 LAMAL
art. 3 cpv. 3 LCA
art. 45 cpv. 3 LCA
art. 100 cpv. 2 LCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.3
TB
Lugano
19 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 12 gennaio
2012 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
1.1. AT 1, nato
nel 1978, è stato alle dipendenze della società __________ di __________ come
barista dal 1° novembre al 24 dicembre 2010 (docc. XXI e XXIII). Tramite il datore
di lavoro era assicurato per la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV
1.
1.2. Il 23
dicembre 2010 il dipendente si è ammalato ed è (stato) inabile al lavoro al
100%. L'assicuratore malattia ha assunto il caso e ha versato le indennità
giornaliere in virtù del contratto collettivo secondo LCA fino al 30 settembre
2011, ritenendo, il 4/26 ottobre 2011 (doc. 4, 10), che l'assicurato non abbia
collaborato all'accertamento del suo stato di salute con regolari visite mediche.
1.3. L'assicuratore
ha confermato che a causa della sua mancata collaborazione e buona volontà a
sottoporsi a cure mediche, non è stato possibile appurare la sua inabilità
lavorativa (doc. 5).
A seguito dell'immediata decisione dell'assicurato
di collaborare sottoponendosi a nuove cure presso un altro specialista, il 13 dicembre
2011 (doc. 6) l'assicuratore malattia si è detto disposto a riattivare le
prestazioni dal 30 settembre 2011. Tuttavia, CV 1 ha ritenuto che poiché l'assicurato
è stato licenziato con effetto al 31 dicembre 2010 e non ha beneficiato del
libero passaggio, nessuna indennità giornaliera gli è più dovuta, non essendo
più assicurato presso di sé.
Anche nello scritto del 20 dicembre 2011 (doc. 7)
l'assicuratore ha rimproverato all'interessato, inabile al lavoro, di non
essersi mai recato alle visite mediche, ciò che avrebbe dovuto giovare alla sua
salute e permettergli un miglioramento. Con questo comportamento egli ha
violato gli artt. 52 e 56 CGA, nonché l'art. 55 CGA, dato che non facendosi
visitare da medici (doc. 9) e non sottoponendosi a cure, l'assicuratore non ha
potuto valutare il suo stato di salute. Infine, giusta gli artt. 43 e 44 CGA, uscendo
dalla cerchia degli assicurati e non beneficiando del libero passaggio, non
vanno erogate indennità oltre il 30 settembre 2011.
1.4. Con
petizione del 12 gennaio 2012 (doc. I) AT 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto
che CV 1 sia condannata ad erogargli delle indennità giornaliere dal 1° ottobre
2011, oltre interessi del 5%.
Per l'attore, inabile al lavoro al 100% dal 23
dicembre 2010 a causa di disturbi psichici e comportamentali e di una sindrome
depressiva, non è vero che si è sottratto agli accertamenti medici. I
medicamenti che gli sono stati prescritti dal dottor __________ non gli
apportavano alcun beneficio, ma ha continuato ad assumerli e poi si è rivolto
ad un altro specialista (dr. med. __________), che l'ha tuttora in cura e che
certifica un'inabilità totale (doc. A14).
Parte attrice ha inoltre contestato di essere
uscita dalla cerchia degli assicurati, perché il suo licenziamento non è
valido, dato che è intervenuto durante il periodo di malattia.
Per quanto concerne il mancato passaggio all'assicurazione
individuale, l'attore ha rilevato che spettava all'assicuratore stesso avvisarlo.
Essendo comunque ancora attualmente in malattia,
egli rimane coperto dal contratto collettivo d'indennità giornaliera, perciò
gli vanno riconosciute e versate le prestazioni di diritto.
1.5. Con risposta
del 6 febbraio 2012 (doc. V) CV 1 ha proposto di respingere la petizione.
L'assicuratore ha sostenuto che il 31 dicembre
2012 [recte: 2010] l'attore è stato licenziato perché il datore di
lavoro ha cessato l'attività e, verosimilmente, quest'ultimo si è dimenticato
di notificare all'assicurato il suo diritto al libero passaggio all'assicurazione
individuale.
Siccome durante il 2011 l'attore non ha collaborato attivamente con il suo assicuratore malattia non sottoponendosi a
regolari visite mediche per appurare il suo stato di salute né a cure mediche violando
gli artt. 52, 55 e 56 CGA, malgrado egli fosse inabile al lavoro al 100% e
quindi avesse sicuramente bisogno di un aiuto specialistico, il convenuto gli
ha corrisposto le prestazioni fino al 30 settembre 2011.
L'assicuratore malattia ha ritenuto comunque incoerente
che l'interessato continuasse ad assumere dei farmaci che, a suo dire, erano
inefficaci. Ciò non sarebbe comunque sufficiente per comprovare di avere
adempiuto al suo obbligo di collaborare per migliorare il suo stato di salute.
Avendo poi l'attore deciso di sottoporsi alle
cure della dr.ssa __________, l'assicuratore si è detto disposto a ripristinare
il versamento delle indennità giornaliere da quel momento, ossia dal 30
novembre 2011, ma poiché l'interessato è stato licenziato al 31 dicembre 2011 [recte:
2010] e non è passato ad un'assicurazione individuale, non risulta più
assicurato presso CV 1, la quale non può quindi più versargli delle indennità
per perdita di guadagno oltre il 30 settembre 2011.
1.6. Il 14
febbraio 2012 (doc. VII) l'attore ha replicato che non capisce come mai l'assicuratore
si ostini a non riconoscergli le prestazioni per l'inabilità al lavoro del 100%
da oltre un anno, adducendo che è stato poco collaborativo e che non si è
sottoposto a cure mediche, ciò che egli contesta recisamente.
A dimostrazione del fatto che in realtà egli si è
sottoposto a cure e visite mediche, l'attore ha osservato di essere assicurato
presso __________ (doc. 18) e che quindi le fatture mediche erano trasmesse a
questo assicuratore anziché a CV 1.
A suo dire, quest'ultimo sarebbe tuttora
responsabile del versamento delle indennità giornaliere per malattia, dato che
la copertura assicurativa si estingue con l'uscita dall'azienda assicurata e
nel suo caso il licenziamento al 31 dicembre 2011 [recte: 2010] non ha
avuto effetto, essendo già inabile al lavoro per malattia.
1.7. Il 20
febbraio 2012 (doc. IX) l'assicuratore malattia ha ribadito la propria
posizione, aggiungendo che spetta all'attore, inviando le relative fatture, comprovare
di essere stato effettivamente curato da medici, così pure produrre la
relazione del dottor __________.
1.8. Parte
attrice si è in sostanza riconfermata il 28 febbraio 2012 (doc. XII) nelle
proprie allegazioni, ha precisato di essere stata di recente ricoverata due
volte presso la Clinica psichiatrica di __________ e ha prodotto delle ricette
mediche per farmaci.
1.9. L'attore ha
sollecitato l'evasione della sua causa (doc. XVI) ed il 3 maggio 2012 (doc.
XVIII) ha prodotto un nuovo certificato di inabilità lavorativa al 100% della
dr.ssa __________, sul quale la controparte non si è pronunciata.
1.10. Il 12 giugno
2012 (doc. XX) il Tribunale ha interpellato l'ex datore di lavoro dell'attore per
sapere per quale periodo di tempo l'assicurato è stato alle sue dipendenze e quando
e da chi il rapporto di lavoro esistente fra le parti è stato rescisso.
Il TCA ha trasmesso le risposte (docc. XXI e
XXIII) e la documentazione ricevuta da __________ (doc. XXI/1-2) alle parti per
osservazioni (doc. XXIV) e solo l'attore si è espresso, ribadendo il 10 luglio
2012 (doc. XXV) che la copertura assicurativa continuava, dato che al 31
dicembre 2010 egli era già inabile al lavoro e quindi il suo licenziamento era
privo di valore giuridico.
L'assicuratore convenuto non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. XXVI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la
pretesa dell'attore di (continuare a) versargli le indennità giornaliere al
100% dal 1° ottobre 2011 a dipendenza della malattia rispettivamente dell'incapacità
lavorativa sorta il 23 dicembre 2010, e che perdura tuttora, debba essere
accolta.
2.2. Per
quanto concerne l'indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato, come
emerge da una sentenza del TF 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è
impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona,
come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il
salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in
quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre
mesi (sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian von Kaenel, Verhältnis einer
Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 109-131, in particolare pagg. 111-115).
La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del
rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai
tribunali in questi casi, cfr. Adrian von
Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in
caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der
Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-
und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007, pagg. 19-45, in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore,
gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo
svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime
di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto
collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore
(sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian
von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.).
Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione
delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla
legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante
il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a
CO).
La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore,
esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad
esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata
delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso
accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità
giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di
finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni
generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del
lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.3. Nella
fattispecie, fanno stato le Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione
collettiva d'indennità giornaliera ai sensi della LCA, edizione 2006 (doc. 1),
che prevedono all'art. 1 che le basi del contratto assicurativo sono le CGA stesse
e le eventuali Condizioni Complementari, la LCA per i casi che non sono
definiti nelle disposizioni di cui alle CGA e CC ed infine gli accordi
contrattuali stipulati in forma scritta tra CV 1 e lo stipulante o la persona
assicurata.
Giusta l'art. 3 di tali CGA, è considerata
malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la
conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica, oppure
provochi un'incapacità al lavoro.
Secondo l'art. 16 CGA, è considerata incapacità
al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale. Dopo 3 mesi d'incapacità al
lavoro si prendono in considerazione anche mansioni esigibili in un'altra professione
o in un altro campo d'attività.
Se in base a quanto constatato dal medico l'assicurato
è totalmente inabile al lavoro, l'assicuratore paga l'indennità giornaliera
prevista dal contratto (art. 12 CGA).
Per l'art. 13 CGA, in caso di parziale inabilità
al lavoro pari almeno al 25%, l'indennità giornaliera viene erogata in
proporzione al grado d'inabilità lavorativa.
A norma dell'art. 14 CGA, se l'assicurato è da
considerarsi disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI, CV 1 corrisponde le
prestazioni fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione persa, e più
precisamente: in caso di inabilità al lavoro superiore al 25%, la metà dell'indennità
giornaliera; in caso di inabilità al lavoro superiore al 50%, l'intera indennità
giornaliera.
A norma dell'art. 38 CGA, la copertura
assicurativa inizia per il singolo assicurato il giorno in cui entra in vigore
il suo contratto di lavoro con l'azienda assicurata, ma al più presto alla data
d'inizio del contratto indicata nel contratto stesso.
In virtù dell'art. 42 CGA, per il singolo
assicurato la copertura assicurativa si estingue con l'uscita dall'azienda
assicurata, con la disdetta del contratto, con il raggiungimento del 70° anno d'età,
in caso di soggiorno al di fuori della Svizzera e del Principato del
Liechtenstein dopo 24 mesi o con l'esaurimento del diritto alle prestazioni.
Per l'art. 43 CGA, in caso di uscita dalla cerchia
degli assicurati o di risoluzione del contratto, l'assicurato residente in
Svizzera o nel Principato del Liechtenstein ha il diritto di passare all'assicurazione
individuale. Il diritto di passaggio deve essere esercitato in forma scritta
entro 90 giorni.
Questa disposizione vale anche per i disoccupati
ai sensi dell'art. 10 LADI.
A norma dell'art. 44 CGA, lo stipulante è tenuto
ad informare tempestivamente l'assicurato che lascia l'azienda in merito al
diritto di passaggio all'assicurazione individuale e al relativo termine.
Secondo l'art. 45 CGA, l'assicurazione
individuale inizia un giorno dopo l'uscita dalla cerchia delle persone
assicurate, rispettivamente dopo la fine del presente contratto.
Per l'art. 46 CGA, in caso di passaggio vengono
accordate le prestazioni d'assicurazione precedenti, a condizione che esse
siano adeguate alla nuova situazione. Su richiesta dell'assicurato il periodo d'attesa
può essere prolungato o abbreviato. Il periodo d'attesa non può essere ridotto
a meno di 30 giorni.
Se al momento del passaggio la persona assicurata
è inabile al lavoro, le indennità giornaliere già pagate in base al contratto
precedente vengono computate sulla durata delle prestazioni dell'assicurazione
individuale. Le prestazioni erogate dall'assicurazione individuale per malattie
che sussistevano già al momento del passaggio e che entro 180 giorni provocano
un'incapacità lavorativa, vengono addebitate all'assicurazione collettiva (art.
47 CGA).
Giusta l'art. 52 CGA, lo stipulante,
rispettivamente l'assicurato, deve prendere tutte le misure necessarie per
accertare le cause della malattia e le sue conseguenze. In osservanza dell'obbligo
di ridurre il danno, l'assicurato evita qualsiasi attività incompatibile con l'incapacità
lavorativa, rispettivamente con la riscossione di indennità giornaliere e che
potrebbe compromettere o rallentare il processo di guarigione.
Per l'art. 56 CGA, se una persona assicurata si
sottrae o si oppone a un trattamento ragionevolmente esigibile o a un reinserimento
nella vita professionale che promette un notevole miglioramento della capacità
di guadagno o una nuova possibilità di guadagno, oppure se la persona
assicurata non offre spontaneamente un contributo ragionevolmente esigibile, le
prestazioni possono essere temporaneamente o durevolmente ridotte oppure
rifiutate.
2.4. Va ancora evidenziato che l'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia può
essere stipulata nella forma di un'assicurazione di somme o di un'assicurazione
contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).
L'assicurazione di somme garantisce una
prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e
non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non
appena l'evento assicurato si sia verificato (sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche, sulla nozione di assicurazione di
somme in relazione a un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattie, la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5,
pubblicata in DTF 133 III 527).
L'assicurazione contro i danni mira invece a
rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni
dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall'assicurato
(sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)
La questione di sapere se si è in presenza dell'una
o dell'altra forma di assicurazione va decisa mediante l'interpretazione del
contratto di assicurazione e delle condizioni generali d'assicurazione che lo
accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell'interpretazione dei contratti
(sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione, cfr.
anche sentenza 4C.83/1998 dell'11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).
Nel caso concreto, non è in discussione che le
parti contraenti hanno concluso un'assicurazione contro i danni, dato che l'indennità
giornaliera va calcolata sulla base dell'ultimo salario AVS percepito prima
dell'inabilità lavorativa dovuta a malattia (art. 32 CGA).
2.5. Nella fattispecie,
il TCA deve quindi determinare se l'assicuratore malattia è tenuto a versare
all'attore delle indennità giornaliere per perdita di guadagno anche dopo il 30
settembre 2011, a dipendenza dell'inabilità lavorativa del 100% sorta il 23
dicembre 2010.
Parte attrice ritiene di potere rivendicare il
diritto alle indennità previste dal contratto assicurativo anche a decorrere
dal 1° ottobre 2011, vista la malattia che lo rende inabile al lavoro in misura
totale.
In merito all'affermazione dell'assicuratore
malattia secondo cui egli non avrebbe più diritto a prestazioni giacché non
risulterebbe più assicurato, non avendo esercitato entro 90 giorni dalla data
del licenziamento il diritto al libero passaggio all'assicurazione individuale
(artt. 43 e 44 CGA), a dire di AT 1 il suo licenziamento sarebbe però privo di
valore giuridico, siccome esercitato quando era inabile al lavoro per malattia.
Inoltre, secondo l'attore, l'obbligo di
informarlo riguardo al diritto di passare nell'assicurazione individuale spettava
all'assicuratore in virtù dell'art. 71 cpv. 2 LAMal e, in assenza di tale
avviso, l'assicurato restava nell'assicurazione collettiva.
Ad ogni buon conto, egli rimane comunque affiliato
all'assicurazione collettiva essendo tuttora malato.
L'assicuratore malattia sostiene invece di nulla
più dovere corrispondere alla persona assicurata per la sua incapacità
lavorativa del 100% sorta il 23 dicembre 2010 e perdurante.
Innanzitutto, CV 1 ha osservato che l'assicurato
ha violato gli artt. 52, 55 e 56 CGA, non sottoponendosi alle necessarie
terapie di cura. Tuttavia, poiché in seguito egli ha ripreso le cure, l'assicuratore
convenuto era disposto a riaprire il caso a decorrere dal 1° novembre 2011. Ciò
nonostante, poiché l'attore è stato licenziato con effetto al 31 dicembre 2010
e non ha mai beneficiato del libero passaggio all'assicurazione individuale, quest'ultimo
non risultava quindi più assicurato e dunque l'assicuratore malattia non poteva
più corrispondergli alcuna indennità giornaliera per malattia.
In secondo luogo, in merito al suo presunto obbligo
di dovere informare l'interessato su questo diritto di passaggio, l'assicuratore
non è concorde. In effetti, l'assicuratore malattia nemmeno era stato informato
dal datore di lavoro che l'attore aveva cessato l'attività, perciò non poteva
informare l'assicurato sul libero passaggio in luogo e vece del suo datore di lavoro.
Comunque, quand'anche si considerasse che un eventuale
mancato avviso in tal senso all'assicurato abbia comportato che egli sia
rimasto affiliato nell'assicurazione collettiva, parte convenuta ha rilevato di
avere infatti versato le indennità fino al 30 settembre 2011; dopodiché, non
avendo l'interessato collaborato alla sua guarigione, non gli ha più versato
delle prestazioni.
2.6. Il TCA ha
interpellato il 12 giugno 2012 (doc. XX) l'ex datore di lavoro dell'attore e ha
appreso che il 15 novembre 2010 (doc. XXI/1) AT 1 ha concluso un contratto di
lavoro con la società __________.
Dal 15 novembre 2010, e per un tempo
indeterminato, l'assicurato è stato assunto come cameriere-barista allo Snack
Bar __________, dove per un'attività di 44 ore alla settimana percepiva uno
stipendio mensile di Fr. 3'200.-. La tredicesima mensilità, il termine di
disdetta, i giorni di vacanza, le ferie e le festività come pure le prestazioni
sociali, erano regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria
alberghiera e della ristorazione.
Tuttavia, dalle risposte fornite ai quesiti del
Tribunale, è emerso che l'attore è stato alle dipendenze della SA dal 1°
novembre 2010 al 24 dicembre 2010 (doc. XXI). Il TCA ha quindi chiesto
ragguagli all'ex datore di lavoro sulle discrepanze riguardanti la data di
inizio dell'attività (doc. XXII) ed il 5 luglio 2012 (doc. XXIII) la società ha
chiarito che l'attore ha iniziato a lavorare il 1° novembre 2010, mentre il
contratto di lavoro indica la data del 15, siccome dal 1° al 15 novembre 2010
era un periodo di prova.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla SA
si evince chiaramente che è stato lo stesso AT 1, e non il datore di lavoro
come erroneamente sostenuto nella petizione, a rescindere volontariamente, e con
effetto immediato, il contratto di lavoro in data 27 maggio 2011, quando con
scritto di pari data (doc. XXI/2) ha affermato che "in considerazione
del fatto che dal 24 dicembre 2010 sono in malattia e della mia impossibilità
di reinserimento in questa attività lavorativa inoltro disdetta con effetto
immediato. (…)".
Alla luce di ciò, d'avviso del Tribunale, non va
quindi tutelata la tesi dell'attore secondo cui la rescissione del contratto di
lavoro non sarebbe valida siccome intervenuta (per mano del datore di lavoro) in
tempo inopportuno, ossia quando era malato.
In effetti, è vero che il rapporto di lavoro dell'assicurato
è terminato quando egli era malato, ma non va dimenticato che la disdetta
contrattuale è stata data dal dipendente medesimo il 27 maggio 2011 e non dal
suo datore di lavoro, motivo per cui non si può più parlare di periodo di
protezione dal licenziamento durante la malattia.
Pertanto va ritenuto che è in quella data, ossia
il 27 maggio 2011, e non il 31 dicembre 2010 contrariamente a quanto sostenuto
dalle parti in causa, che l'attore è uscito, spontaneamente, dalla cerchia
degli assicurati.
Come visto, per l'art. 43 CGA, in caso di uscita
dalla cerchia degli assicurati o di risoluzione del contratto, l'assicurato
residente in Svizzera ha il diritto di passare all'assicurazione individuale.
Il diritto di passaggio deve essere esercitato in forma scritta entro 90
giorni. Ciò vale anche per i disoccupati ex art. 10 LADI.
Inoltre, lo stipulante - in specie il
datore di lavoro - è tenuto ad informare tempestivamente l'assicurato che
lascia l'azienda in merito al diritto di passaggio all'assicurazione
individuale e al relativo termine (art. 44 CGA).
2.7. Per l'art. 3
LCA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di informare dell'assicuratore contempla quanto segue:
" 1 Prima della
conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo
stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto
essenziale del contratto d'assicurazione. Egli lo informa sui seguenti
elementi:
a. rischi assicurati;
b. portata della protezione assicurativa;
c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
d. durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle
eccedenze e la partecipazione alle stesse;
f. valori di riscatto e di trasformazione;
g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere
della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.
2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in
modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il
contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso
delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al
capoverso 1 lettera g.
3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un
diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi
è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e
sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello
stipulante la documentazione necessaria a tal fine” (la sottolineatura è
della redattrice).
A norma dell'art. 45 LCA:
"
1 Se fu convenuta una sanzione per
il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non
incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è
imputabile a colpa.
2 L'insolvibilità del debitore non scusa il ritardo nel
pagamento del premio.
3 Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza
di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo
stipulante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena
l'impedimento sia tolto."
Va ancora rilevato come l'art. 100 cpv. 2 LCA,
nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 pag. 5245, in particolare pag. 5251), prevede che per gli stipulanti e gli assicurati considerati
disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione
contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71
capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie.
A questo proposito, va evidenziato che il precedente tenore dell'art.
100 cpv. 2 LCA non prevedeva il rinvio all'art. 71 cpv. 2 LAMal (la norma
faceva riferimento solo al cpv. 1).
Nel Messaggio del 9 maggio 2003 concernente la Legge sulla
sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli
assicuratori [LSA]) e la modifica della Legge federale sul contratto d'assicurazione
(FF 2003 pag. 3233), a pag. 3302 il Consiglio federale, a proposito della
novella legislativa, si è così espresso:
"
La norma di rinvio dell'articolo 100 capoverso 2 è
manifestamente incompleta. Essa accorda invero all'assicurato disoccupato il
diritto di passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale.
Tuttavia, in seguito all'assenza del rinvio all'articolo 71 capoverso 2 della
legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10), l'assicurato perde in
tal modo il diritto all'informazione che inerisce al diritto di passaggio e le
modalità collegate (conseguenze dell'omessa informazione, termine per l'esercizio
del diritto di passaggio). È pertanto ragionevole che l'articolo 100 capoverso
2 sia completato mediante un rinvio corrispondente all'articolo 71 capoverso 2
LAMal."
Per l'art. 71 cpv. 1 LAMal l'assicurato che esce dall'assicurazione
collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia degli assicurati definita
dal contratto oppure perché quest'ultimo è disdetto, ha diritto al
trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Se nell'assicurazione
individuale l'assicurato non assicura prestazioni più elevate, non possono
essere formulate nuove riserve e deve essere mantenuta l'età d'entrata determinante
nel contratto collettivo.
L'art. 71 cpv. 2 LAMal prevede che l'assicuratore deve
provvedere affinché l'assicurato sia informato per scritto in merito al suo
diritto di passare all'assicurazione individuale. Se omette questa
informazione, l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva. L'assicurato
deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione.
L'art. 73 cpv. 1 LAMal recita che ai disoccupati, in caso d'incapacità
lavorativa (art. 6 LPGA) superiore al 50 per cento, è pagata l'intera indennità
giornaliera e, in caso d'incapacità lavorativa superiore al 25 per cento ma al
massimo del 50 per cento, è pagata la mezza indennità giornaliera, se gli
assicuratori, in virtù delle proprie condizioni d'assicurazione o di accordi
contrattuali, pagano di massima prestazioni per un corrispettivo grado d'incapacità
lavorativa.
Per l'art. 73 cpv. 2 LAMal gli assicurati disoccupati hanno
diritto, previo congruo adeguamento dei premi, alla trasformazione dell'assicurazione
previgente in un'assicurazione le cui prestazioni decorrono dal 31° giorno,
fatto salvo l'ammontare della precedente indennità giornaliera e indipendentemente
dallo stato di salute al momento della trasformazione.
L'art. 10 LADI, cui rinvia l'art. 100 cpv. 2 LCA, recita:
"
1 È considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da
un rapporto di lavoro e cerca un'occupazione a tempo pieno.
2 È
considerato parzialmente disoccupato chi:
a. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e
cerca unicamente un'occupazione a tempo parziale oppure;
b. un'occupazione a tempo parziale e cerca un'occupazione
a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale.
2bis Non è
considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di
lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).
3 La persona
che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto
quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere
collocata.
4 La
sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico è
equiparata alla disoccupazione qualora contro la disdetta data dal datore di
lavoro sia pendente un ricorso con effetto sospensivo.”.
2.8. Va ancora evidenziato che il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione,
valido dal 1° gennaio 2009, considera le seguenti norme:
" art.
5 Periodo di prova
1 Il periodo di prova dura 14 giorni. Il periodo di
prova può essere prolungato fino ad un massimo di 3 mesi, solo se stabilito per
iscritto.
2 Durante il periodo di prova il contratto può essere
sciolto con un preavviso di 3 giorni a partire dalla fine di una qualsiasi giornata
lavorativa. Questo preavviso può essere prolungato previo accordo scritto fra
le parti.
3 La disdetta deve essere comunicata alla controparte
al più tardi l'ultimo giorno del periodo di prova.
art. 6 Disdetta
1 Trascorso il
periodo di prova, dal primo al quinto anno di lavoro il rapporto di lavoro può
essere sciolto, sempre per la fine di un mese, osservando un termine di
disdetta di un mese, dal sesto anno di lavoro osservando un termine di disdetta
di due mesi.
2 La disdetta
del contratto deve essere comunicata alla controparte al più tardi l'ultimo
giorno prima dell'inizio del periodo di disdetta.
3 Per i
contratti a tempo determinato la disdetta deve essere stabilita per iscritto.
In caso contrario questi contratti non possono essere sciolti fino alla
scadenza.
4 La fine
della stagione è da stabilire nel contratto individuale di lavoro, possibilmente
indicandone la data. Tuttavia il contratto può essere limitato alla fine della
stagione anche senza data. Qualora la data della fine della stagione non sia
stabilita per iscritto, il giorno di fine attività al termine della stagione
dell'azienda deve essere comunicato almeno 14 giorni prima dell'ultimo giorno
di lavoro."
Per l'art. 22 CCNL (Salario in caso di
impedimento del collaboratore):
"
1 Se il collaboratore
è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona,
come malattia, infortunio, gravidanza e maternità e servizio militare, si
applicano le disposizioni degli Art. 23ss. Il collaboratore può richiedere
chiarimenti in qualsiasi momento sui premi assicurativi corrispondenti.
2 In caso di impedimento della prestazione lavorativa da parte del
collaboratore per cause a lui non imputabili non previsto dall'Art. 23 ss., il
datore di lavoro deve pagare il salario lordo secondo l'Art. 324a CO. Fa fede
la scala bernese.
3 Le
prestazioni assicurative devono essere pagate dal datore di lavoro a fine mese
o anticipate se il sinistro non è ancora stato concluso. Quest'obbligo del
datore di lavoro decade se l'assicurazione rifiuta di pagare la prestazione,
qualora il collaboratore non soddisfi le condizioni assicurative o se mancano i
presupposti legali. In tal caso il datore di lavoro deve pagare il salario
secondo l'Art. 324a CO. Fa fede la scala bernese.
4 Nel caso di
contratto stagionale, il datore di lavoro è tenuto ad informare il
collaboratore sulla possibilità di prolungare l'assicurazione malattia, l'assicurazione
contro gli infortuni e l'assicurazione relativa alla previdenza professionale."
L'art. 23 CCNL concerne l'assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia / maternità:
" 1 Il datore di lavoro deve stipulare
un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia a favore del
collaboratore. Questa assicurazione deve coprire per 720 giorni, su un periodo
di 900 giorni consecutivi (180 per i pensionati AVS), l'80% del salario lordo.
Durante il periodo assenza dal lavoro, al massimo 60 giorni per anno lavorativo
di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a pagare l'88% del salario lordo. Tali
prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene sciolto
prima della fine della malattia. Premi di
assicurazioni individuali eventualmente applicati dopo la cessazione del
rapporto di lavoro sono a carico del collaboratore.
Qualora durante la gravidanza una collaboratrice
sia dichiarata inabile al lavoro per motivi medici, le prestazioni faranno
riferimento a questo articolo.
2 I premi
assicurativi per perdita di guadagno in caso di malattia vengono equamente
divisi fra datore di lavoro e collaboratore.
3 L'ammissione nell'assicurazione perdita di guadagno non può essere
rifiutata per motivi di salute.
L'assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia può escludere, con una riserva scritta e per un massimo di 5 anni, le
malattie esistenti al momento dell'ammissione e le malattie anteriori se
queste, secondo l'esperienza, possono portare a una ricaduta. Ogni riserva
fatta in occasione dell'ammissione nell'assicurazione perdita di guadagno,
dovrà essere comunicata al collaboratore all'inizio del rapporto di lavoro,
così come l'inizio e la fine della validità di questa riserva.
4 Qualora il
datore di lavoro avesse stipulato un'assicurazione per perdita di guadagno in
caso di malattia insufficiente, deve provvedere egli stesso alle prestazioni
previste in questo articolo.".
2.9. A proposito
del passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale, come
rammenta Hans-Rudolf Müller, Grundlagen
der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung:
Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian Von Kaenel,
Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag. 40 e seguenti, se l'assicurato
lascia scadere il termine del passaggio per negligenza o perché non è stato
informato in merito, di massima l'assicuratore non è tenuto a concedergli
il passaggio nell'assicurazione individuale. L'assicurato che ha lasciato
trascorrere senza sua colpa il termine per esercitare il diritto di passare
nell'assicurazione individuale ed ha subito un danno, può semmai inoltrare un'azione
in risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 97 CO contro il proprio
datore di lavoro.
Tuttavia, con l'entrata in vigore della modifica
dell'art. 100 cpv. 2 LCA per gli stipulanti e gli assicurati considerati
disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione
contro la disoccupazione l'assicuratore malattie, conformemente all'art.
71 cpv. 2 LAMal, è tenuto ad avvisare della possibilità del passaggio nell'assicurazione
individuale. In caso contrario l'assicurato continua ad essere affiliato all'assicurazione
collettiva.
Hans-Rudolf Müller,
op. cit., loc. cit., pag. 41, afferma a questo proposito:
"
(…)
Ob jemand als arbeitslos zu qualifizieren ist,
bestimmt sich nach den Regeln der Gesetzgebung über die Arbeitslosenversicherung;
insbesondere nach Art. 10 AVIG. Danach gilt als arbeitslos, wer sich beim
Arbeitsamt seiner Wohngemeinde zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat. Für die
Arbeitslosenversicherung beginnt die Arbeitslosigkeit, gleichgültig ob ganze
oder teilweise, erst ab dem Moment der Meldung der Arbeitslosigkeit beim Arbeitsamt.
Nur gemeldete und kontrollierte Arbeitslosigkeit kann entschädigt werden.
Ausserdem muss der Versicherte bereit sein, sich durch das Arbeitsamt
vermitteln zu lassen. Ob ein Arbeitsloser dann auch vermittelbar ist, kann
nicht er selber entscheiden – und schon gar nicht, ohne das Arbeitsamt
überhaupt kontaktiert zu haben. Es wird von gewissen Autoren die Meinung
vertreten, es gebe keinen Grund zur Annahme, dass formale Kriterium der Meldung
zur Arbeitsvermittlung für die Bemessung der Leistungspflicht eines
Taggeldversicherers bestimmend sein könne. Diese Meinung kann jedoch nicht
beigepflichtet werden, denn sie steht nicht nur ganz klar im Widerspruch zum
Willen des Gesetzgebers, sondern auch zum unmissverständlichen Wortlaut des
Gesetzes und der entsprechenden Verordnung. Wenn die Meldung beim Arbeitsamt
nicht vorausgesetzt würde, so könnte eine einstmals im Rahmen einer kollektiven
Krankentaggeldversicherung versicherte Person Monate oder gar Jahre nach dem
Austritt aus eben dieser Kollektivversicherung unter Hinweis auf art. 100 Abs.
2 VVG das Übertrittsrecht in die Einzelversicherung geltend machen mit dem
Argument, sie sei arbeitsunfähig gewesen und habe angenommen, sie sei nicht
vermittelbar und habe sich deshalb nicht beim Arbeitsamt gemeldet. Auf diese
Weise würde Art. 100 Abs. 2 VVG ausgehöhlt und dem Missbrauch Tür und Tor
geöffnet. Es war nie die Absicht des Gesetzgebers, einfach jedermann und zu
jedem beliebigen Zeitpunkt im Rahmen des VVG das Übertrittsrecht in die
Einzelversicherung zu garantieren.
(…)
Die Versicherten müssen ihr Übertrittsrecht
innerhalb von 3 Monaten nach der Erhalt der Mitteilung geltend machen. Der Übertritt
in die Einzelversicherung erfolgt – im Unterschied zum Übertrittsrecht nach den
Regeln des VVG – nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt des Ausscheidens aus der
Kollektivversicherung, sondern erst auf den Zeitpunkt der Kenntnisnahme des Übertrittsrechts
durch die berechtigte Person.“.
Gebhard Eugster, Vergleich der Krankentaggeldversicherung (KTGV) nach KVG und nach
VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Hsg. Adrian Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag.
77 rammenta:
" Nach
dem VVG: Mit Bezug auf Arbeitslosen gemäss Art. 10 AVIG verweist Art. 100
Abs. 2 VVG auch auf Art. 71 Abs. 2 KVG. Den VVG-Versicherer trifft daher bei
diesen Personen die gleiche Aufklärungspflicht und im Falle einer
diesbezüglichen Pflichtversäumnis die gleichen Rechtsfolgen wie den KVG-Versicherer.
Bei anderen Personen bestand bis zum Inkrafttreten des revidierten Art. 3 VVG
am 1.1.2007 (AS 2005 6245; BBl 2003 3789) keine gesetzliche Pflicht des
VVG-Versicherers, die versicherten Personen über ihr Recht auf Übertritt in die
Einzelversicherung zu informieren. Der Versicherer konnte eine solche
Aufklärungspflicht vertraglich übernehmen, musste es aber nicht. In der Regel
hatte aufgrund der AVB der Versicherungsnehmer dieser Informationspflicht
nachzukommen. Ab 1.1.2007 ist dies gestützt auf den revidierten Art. 3 VVG
dessen gesetzliche Pflicht (mehr dazu im Beitrag von Hans-Rudolf Müller in
diesem Band und Brühlhart [FN 3], 109). Missachtet der Versicherungsnehmer
Art. 3 Abs. 3 Satz 1 VVG, kann die versicherte Person, falls sie an der unterbliebenen
Übertrittserklärung kein Verschulden trifft, die versäumte Handlung nach
Massgabe von Art. 45 Abs. 3 VVG nachholen.
Nach der Rechtsprechung zum bisherigen Recht war
der Versicherungsnehmer gesetzlich nicht verpflichtet, die Versicherten auf
das Erlöschen des Kollektivvertrages zu informieren (Beispielweise im Falle des
Vertragsuntergangs zufolge Prämienzahlungsverzugs: BGer 5C.41/2001 3.7.2001). Diese Praxis ist mit dem revidierten Art. 3 Abs. 2 VVG überholt.“ (sottolineature
della redattrice)
Va ancora evidenziato che con sentenza 5C.273/2001 del 4 febbraio 2002, antecedente la modifica dell'art. 100 cpv. 2 LCA, il Tribunale
federale, al considerando 3c, aveva affermato:
" c)
Die Auslegung erscheint auch als sachgerecht. Bei der privaten Taggeldversicherung
besteht - im Gegensatz zur sozialversicherungsrechtlichen (Art. 71 Abs. 2 KVG)
- keine gesetzliche Pflicht des Versicherers, die versicherten Personen über
ihr Recht auf Übertritt in die Einzelversicherung zu informieren. Das
Bundesgericht hat es abgelehnt, in dieser Frage sozialversicherungsrechtliche
Grundsätze auf die Privatversicherung zu übertragen; die Lösung des
Problems muss dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben (nicht veröffentlichtes
Urteil des Bundesgerichts vom 3. Juli 2001 i.S. K., E. 2,5C.41/2001). In der Lehre wird denn auch "de lege ferenda" befürwortet, in der nach VVG
angebotenen Kollektiv-Krankentaggeldversicherung sollten analog den
entsprechenden Normen in der Sozialversicherung Vorschriften erlassen werden,
die den Versicherten den Übertritt in die Einzelversicherung zu angemessenen
Bedingungen garantieren, wenn sie aus der Kollektivversicherung ausscheiden
(vgl. etwa Stein, in: Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag
(VVG), Basel 2001, N. 33 f. zu Art. 87 VVG). In Bezug auf die Aufklärungspflicht
erfüllt die Beklagte dieses Postulat - somit sachgerecht - bereits auf
freiwilliger Basis. Dass die Information der Versicherten bei einer anonymen
Kollektivversicherung Schwierigkeiten bereiten kann, ändert nichts an der
vertraglich übernommenen Verpflichtung dazu. Zur Erfüllung der
Aufklärungspflicht kann die Beklagte zwar die - nach Treu und Glauben auch zu
leistende - Mitwirkung der Klägerin verlangen, hat aber für deren allfällige
Versäumnisse einzustehen (zur gesetzlichen Pflicht: BGE 103 V 71 E. 4a S. 73).
Dergleichen hat die Beklagte indessen nicht
vorgekehrt und sich darauf beschränkt, gegenüber der Klägerin auf das
Übertrittsrecht hinzuweisen; damit ist sie nach den zutreffenden Ausführungen
des Versicherungsgerichts ihrer Aufklärungspflicht nicht nachgekommen (E. 3d S.
Fatti
7 f.).“ (l'evidenziatura è della redattrice).
2.10. In concreto, come visto, l'attore
ha rescisso il contratto di lavoro il 27 maggio 2011 con effetto immediato.
Ne segue che egli avrebbe avuto tre mesi dal 27 maggio 2011 per
passare nell'assicurazione individuale di CV 1 (art. 43 CGA, consid. 2.3).
L'assicurato afferma di non essere però mai stato informato di
questa possibilità.
Il TCA rileva innanzitutto che l'attore non si è mai iscritto al
collocamento. Pertanto, per il periodo successivo alla cessazione dell'attività
lavorativa, egli non può essere ritenuto disoccupato ai sensi dell'art. 10 LADI
(cfr. consid. 2.7 e 2.9).
Ne discende che non trova applicazione l'art. 100 cpv. 2 LCA e, di
riflesso, neppure l'art. 71 cpv. 2 LAMal, per il quale l'assicuratore
deve provvedere affinché l'assicurato sia informato per iscritto in merito al
suo diritto di passare all'assicurazione individuale e se omette questa
informazione l'assicurato rimane nell'assicurazione collettiva (STCA del 19
maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.7).
Va per contro applicato l'art. 44 CGA (cfr. anche
art. 3 cpv. 3 LCA che prevede obblighi analoghi), per il quale lo stipulante,
in concreto il datore di lavoro, è tenuto ad informare tempestivamente l'assicurato,
ossia il dipendente che lascia l'azienda, sul suo diritto di passaggio all'assicurazione
individuale e sulle relative scadenze (cfr. consid. 2.3).
Va qui evidenziato come in DTF 127 III 318 il TF, a proposito del contratto
nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile 2000 e del diritto del
lavoratore alla conclusione di un'assicurazione collettiva che in caso di
malattia eroghi determinate indennità giornaliere, ha stabilito che le pretese
dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro relative all'assicurazione
collettiva non si estinguono automaticamente con la fine del rapporto di
lavoro, bensì possono sopravvivergli (consid. 3 e 4) e che un datore di lavoro,
che non ossequia il suo obbligo di stipulare un'assicurazione collettiva con le
prestazioni promesse, è tenuto a rispondere per il danno che ne deriva al
lavoratore (consid. 5: “Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts haftet ein Arbeitgeber, der seiner Verpflichtung zum Abschluss
einer Kollektivversicherung mit den zugesicherten Leistungen nicht nachkommt,
für den Schaden, welcher dem Arbeitnehmenden daraus entsteht. Dabei handelt es
sich um eine Haftung wegen Verletzung vertraglicher Pflichten bzw. wegen
Nichterfüllung im Sinne von Art. 97 OR (124 III 126 E. 4 S. 133; 115 II 251 E.
4b S. 254; Jean-Louis Duc, Quelques aspects de la responsabilité de l'employeur
qui n'a pas assuré un collaborateur contre la maladie en violation de l'obligation
qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, S. 201 f.)“; cfr. anche Hans-Rudolf Müller, Grundlagen
der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung:
Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian Von Kaenel,
Schulthess, Zurigo, Basilea Ginevra 2007, pag. 25).
Di conseguenza, nella misura in cui nelle CGA non è previsto un
obbligo per l'assicuratore di informare l'interessato, non disoccupato ai sensi
Considerandi
dell'art. 10 LADI, circa la facoltà di passare nell'assicurazione individuale entro
tre mesi dallo scioglimento del contratto collettivo, all'assicuratore
convenuto non può essere rimproverata la mancata informazione in tal senso
all'attore (STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.7).
2.11
Resta tuttavia da esaminare se
l'attore può fare valere il passaggio nell'assicurazione individuale in
applicazione dell'art. 45 cpv. 3 LCA (cfr. consid. 2.7).
Come visto (cfr. consid. 2.9), Eugster
afferma che con l'entrata in vigore del nuovo art. 3 cpv. 3 LCA il 1° gennaio 2007, l'assicurato può chiedere il passaggio nell'assicurazione individuale invocando l'art. 45 cpv.
3.
LCA, poiché il datore di lavoro ha un obbligo di informazione circa la
chiusura del contratto collettivo.
Ciò non era (però) il caso in passato, neppure quando il contratto
veniva disdetto ad esempio perché il datore di lavoro non pagava più i premi
(STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.8).
A questo proposito con sentenza 5C.41/2001 del 3 luglio 2001, il TF aveva affermato:
" Die Klägerin macht
geltend, für den Fall, dass Art. 20 VVG hinsichtlich der
Informationspflicht des Versicherers gegenüber den versicherten Arbeitnehmern
als lückenhaft betrachtet werde, sei die Lücke durch den Richter in Anwendung
von Art. 1 Abs. 3 ZGB zu schliessen. Dabei seien die sozialversicherungsrechtlichen
Informationsnormen, insbesondere die in Art. 71 Abs. 2 KVG verankerte
Aufklärungspflicht, als bewährte Überlieferung sinngemäss ins VVG zu
übernehmen.
Die Vorinstanzen haben die richterliche
Lückenfüllung abgelehnt mit der Begründung, eine allfällige Lücke sei auf dem
Wege der Gesetzesrevision und nicht durch das Gericht zu füllen. Diese
Auffassung deckt sich mit der Lehre, die zwar die Problematik der Regelung von
Art. 20 Abs. 3 VVG bei der Kollektivversicherung sehr wohl erkannt,
gleichzeitig aber auch betont hat, dass die Mangelhaftigkeit dieser Regelung
durch eine Gesetzesrevision behoben werden müsse (Maurer, Schweizerisches
Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. Bern 1995, S. 298 f.).
Das direkte Forderungsrecht des Arbeitnehmers,
gegenüber der Versicherung verlangt, dass dieser die Möglichkeit erhält, seine
mit dem Forderungsrecht verbundene Rechtsstellung wahren zu können. Dies
spricht dafür, in der fehlenden Informationspflicht des Versicherers gegenüber
dem direkt Forderungsberechtigten nicht nur ein rechtspolitisches Defizit,
sondern eine teleologische Lücke i.S. planwidriger Unvollständigkeit zu
erblicken (Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, Bern 1998, S. 138/143).
Eine Art. 71 Abs. 2 KVG entsprechende Lösung, die
dem Versicherer vorschreibt, dafür zu sorgen, dass die versicherte Person
schriftlich über ihr Recht zum Übertritt von der Kollektiv- in die
Einzelversicherung aufgeklärt wird, scheitert indessen bereits daran, dass der
Versicherer bei Taggeldversicherungen nach Lohnsumme die kollektiv versicherten
Arbeitnehmer nicht namentlich kennt und diesen folglich weder die Mahnung des
Arbeitgebers mitteilen noch ihnen Offerten zum Abschluss von
Einzelversicherungsverträgen (binnen der Mahnfrist) unterbreiten kann. Ein
Anschlag am schwarzen Brett, wie er in Zusammenhang mit Art. 72 UVV genannt
wird (siehe BGE 121 V 28 E. 2b S. 33 f.), dürfte angesichts der Komplexität und
Tragweite des Mitzuteilenden nicht sachgerecht sein und auch nicht zum Ziele führen.
Angesichts der Schwierigkeiten, eine praxisgerechte Lösung zu finden, ohne
Taggeldversicherungen noch Lohnsumme überhaupt in Frage zu stellen, verbietet
sich de lege lata eine Lückenfüllung. Die Kritik der Klägerin ist an den
Gesetzgeber weiterzugeben.”.
Da parte sua, C.
Häberli, Sonderprobleme im Bereich des Arbeitsrechts, in
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Hsg. Adrian
Von Kaenel, Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2007, pag. 143, afferma che „Das
Dispositivo
Bundesgericht hat entschieden, dass bei einer Versicherung nach VVG allein
der Arbeitgeber dafür verantwortlich bleibt, dies den Arbeitnehmern mitzuteilen
bzw. für allfällige Schäden haftet. Die Versicherung ist nicht verpflichtet,
die betroffenen Arbeitnehmer über den Wegfall der Versicherungsdeckung zu informieren.
Diese Informationslücke ist empfindlich, weil der Arbeitgeber meist nicht mehr
in der Lage ist, die Versicherungsleistungen zu ersetzen und weil – so das
Bundesgericht – auch ein Übertrittsrecht in die Einzelversicherung nicht
gewährt werden muss. Angesichts der häufig sehr gravierenden Folgen (vgl.
nachstehend) erweist sich dies als eine empfindliche Lücke im Gesetz. Sie wurde
von Prof. Maurer schon vor Jahren beklagt und auch durch die neue Informationspflicht
im revidierten Art. 3 VVG nicht geschlossen.“ (la sottolineatura è della
redattrice)
2.12. Nel
progetto del Consiglio federale, l'art. 3 cpv. 2 e 3 LCA prevedeva:
"
2 Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale
che esso possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione.
In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali
d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso 1 lettera f.
3 In caso di contratti collettivi che conferiscono un
diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, l'assicuratore
vigila affinché lo stipulante comunichi a tali persone il contenuto essenziale,
le modifiche e lo scioglimento del contratto.”
Nel citato Messaggio del 9 maggio 2003 concernente La legge sulla
sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli
assicuratori [LSA]) e la modifica della Legge federale sul contratto d'assicurazione
(FF 2003 pag. 3233), a pag. 3296 il Consiglio federale, a proposito dell'art. 3
LCA, si è così espresso:
"
Art. 3 Obbligo d'informare dell'assicuratore
Il nuovo articolo 3 impegna l'assicuratore ad informare lo
stipulante, prima della conclusione del contratto, sulla propria identità e sul
contenuto essenziale del contratto.
La legge non definisce il contenuto essenziale del contratto,
tuttavia la dottrina (Willy Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
3a ed., 1967, pag. 68; Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
Verlag Stämpfli & Cie AG Bern, 3a ed., 1995, pagg. 245, 274, 288) e la
giurisprudenza ritengono essenziali la prestazione in caso di insorgenza dell'evento
assicurato, la controprestazione (premio), il rischio assicurato, gli oggetti
protetti dalla copertura assicurativa e la durata del contratto (inizio e
fine).
L'informazione fornita dall'assicuratore su base volontaria va
oltre i punti essenziali del contratto da concludere. La realizzazione del
postulato dell'eurocompatibilità implica tuttavia che gli obblighi d'informare
dell'assicuratore devono attenersi alla legge. Per quanto riguarda più precisamente
l'informazione dell'assicurazione relativa ai prezzi della prestazione dei
servizi, l'evoluzione del diritto svizzero ha reso indispensabile una normativa
sull'indicazione dei prezzi; nell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, il
nostro Consiglio aveva rinunciato a disciplinare il settore assicurativo,
tuttavia manifesta ora la sua intenzione di tenerne conto nell'ambito della
modifica della legge sul contratto d'assicurazione proposta nel presente
messaggio.
L'articolo 3 non contiene alcun catalogo esaustivo circa le
informazioni da comunicare e delega il disciplinamento specifico del contenuto
dell'obbligo d'informare al nostro Consiglio. Andranno previste soprattutto le
informazioni concernenti il diritto applicabile, il foro, le conseguenze della
violazione degli obblighi precontrattuali o contrattuali oppure dello
scioglimento anticipato del contratto. L'assicuratore dovrà ragguagliare anche
circa i diritti di recesso e le relative conseguenze finanziarie e
concretizzare le basi di calcolo e le modalità inerenti alla partecipazione
alle eccedenze, ai valori di riscatto e ai valori di trasformazione (art. 3
cpv. 1 lett. e).
L'obbligo d'informare vige anche nell'ambito dei contratti
relativi alla previdenza professionale (art. 3 cpv. 3). In tale contesto
occorrerà in particolare adottare provvedimenti intesi a garantire che i
lavoratori assicurati siano informati in merito alle modifiche essenziali dei
contratti, segnatamente in merito alla rescissione del contratto d'assicurazione
concluso dall'istituto di previdenza in favore del personale e l'impresa di
assicurazione sulla vita, oppure in merito al suo annullamento da parte dell'impresa
di assicurazione sulla vita in seguito al ritardo dell'istituto di previdenza
in favore del personale nel pagare i premi.
Inoltre, potrebbe trattarsi di informazioni sul calcolo delle
tariffe, quando i premi possono essere modificati unilateralmente nel contratto
in corso e gli indici trattenuti nei casi di contratti a prestazioni variabili.
Le informazioni relative alla natura e all'estensione dei legami degli
intermediari con le imprese di assicurazione (cfr. art. 41 cpv. 1 del
disegno di legge sulla sorveglianza degli assicuratori) rappresentano pure
informazioni precontrattuali ai sensi della legge.
Dal punto di vista della protezione dei dati, nell'ambito delle
assicurazioni private uno dei problemi principali per gli stipulanti è
costituito dalla scarsa trasparenza del trattamento dei dati. La trasparenza, però,
può essere data unicamente se è comprensibile.
Ciò non sarebbe garantito in caso di informazione soltanto orale,
suscettibile di dar luogo ad abusi. Pertanto il disegno prevede che, prima
della conclusione del contratto, allo stipulante deve essere rilasciata una
corrispondente dichiarazione dalla quale sia desumibile in che modo vengano
trattati i suoi dati personali e che può essere inoltrata anche all'assicurato,
se non è identico allo stipulante.
Il futuro stipulante deve poter prendere conoscenza di tutte le
informazioni prescritte prima della conclusione del contratto. Di norma, l'assicuratore
consegna all'assicurato un documento corrispondente. Il disegno non esclude
tuttavia l'invio elettronico di tale documento, che il destinatario stampa da
sé conferendogli una forma fisica.
L'articolo 3 non costituisce un ostacolo alla conclusione
del contratto secondo modalità diverse da quelle finora indicate (un consenso
tra l'assicuratore e il futuro stipulante su una proposta presentata e vincolante).
Tuttavia il progetto non consente qualsiasi forma di conclusione del contratto,
ad esempio la conclusione del contratto per telefono senza un precedente contatto
tra gli interessati.”.
L'art. 3 cpv. 3 LCA ha dato adito a diverse discussioni ed è stato
modificato su proposta del Consigliere agli Stati Kuprecht, malgrado
inizialmente i suoi colleghi non lo avessero seguito. Il Consigliere agli Stati
ha affermato:
" Gestatten
Sie mir, dass ich Ihnen meinen Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 3 wie folgt
begründe: Sowohl die Fassung des Bundesrates wie auch diejenige der Kommission
sehen vor, dass bei Kollektivverträgen in Bezug auf die Informationspflicht
gegenüber den versicherten Personen primär der Versicherungsnehmer, also der
Arbeitgeber, die entsprechende Obliegenheit zur Informationserfüllung besitzt.
Grundsätzlich ist er bereits gemäss der subsidiären Gesetzgebung im
Obligationenrecht unter Artikel 331 Absatz 4 dazu verpflichtet. Ein
zusätzlicher Hinweis im VVG wäre also eigentlich nicht nötig. Inhaltlich
bezieht sich diese Informationspflicht auf den wesentlichen Inhalt des
Vertrages sowie auf dessen allfällige Änderungen oder die Auflösung des
Kollektivvertrages. In Anbetracht der jüngsten Diskussion, insbesondere im
Bereich des BVG, und in Anbetracht des in diesem konkreten Bereich teilweise
ungenügend informierten versicherten Personenkreises kann dieser VVG-Regelung
Nachachtung verschafft werden. Im gleichen Absatz wird dem Versicherer jedoch
neu die Auflage gemacht, dass er darauf zu achten hat, dass sein
Vertragspartner - also der Versicherungsnehmer und Arbeitgeber - diese
Informationspflicht wahrnimmt und ihr nachkommt, wenn sich ein wesentlicher
Inhalt des Vertrages ändert oder dieser gekündigt oder aufgehoben wird. Der Versicherer
ist jedoch praktisch gar nicht dazu in der Lage, weil er im Regelfall bei
Kollektivverträgen die Identität der Arbeitnehmer gar nicht kennt. Insbesondere
hat er nach Beendigung des Vertrages auch keine Möglichkeit mehr, bezüglich der
Informationspflicht auf den Versicherungsnehmer einzuwirken.
Erlauben Sie mir, dies anhand eines praktischen
Beispiels darzulegen: Stellen Sie sich vor, Sie seien Arbeitgeber und hätten
vor Jahren mit einem Versicherer einen Kollektivkrankentaggeld-Vertrag abgeschlossen
und seien mit diesem Versicherer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zufrieden.
Sie entschliessen sich, diesen Vertrag fristgerecht drei Monate vor dessen Ablauf
zu kündigen. Damit geraten Sie in die Situation, dass Sie Ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter über die Auflösung bzw. Kündigung des Vertrages orientieren
müssen. Der Versicherer hätte nun gemäss der vorliegenden Fassung die Pflicht,
darauf zu achten, dass Sie, der Versicherungsnehmer, dieser Informationspflicht
auch tatsächlich nachkommen. Er würde also damit zu einem Aufsichtsorgan und
müsste mit einer gewissen Beharrlichkeit von Ihnen verlangen, dass Sie ihm eine
entsprechende Vollzugsbestätigung zukommen lassen. Andernfalls würde er Gefahr
laufen, dass er allenfalls noch nach beendigtem Vertragsverhältnis
ersatzpflichtig würde. Insbesondere bei einer eventuell im Ärger vonstatten
gegangenen Vertragsauflösung würde eine unmögliche Situation bestehen. Die
Bürokratie würde zudem noch mehr aufgebauscht als dies im Versicherungswesen
bereits heute der Fall ist. Es kann doch bei Auflösung eines derartigen
Vertrages nicht Aufgabe des Versicherers sein, mit Nachdruck beim ehemaligen
Vertragspartner darauf zu achten, dass dieser seine Mitarbeiter über den
Entschluss der Vertragskündigung auch tatsächlich informiert! Trotz einer vom
Versicherer unterschriebenen Erklärung, dass er seine Mitarbeiter darüber
informiert hat, gibt es keine Gewähr, dass er dies auch tatsächlich getan hat.
Aufgrund meiner täglichen Arbeit bei KMU-Kunden kann ich Ihnen versichern, dass
die vorgeschlagene Lösung mit der Informationspflicht in der Praxis völlig
unpraktikabel ist und an der Realität vorbeigeht. In Bezug auf die Zurverfügungstellung
von Unterlagen, die über den Vertragsinhalt - also über die Deckung der
versicherten Leistungen - Aufschluss geben und den versicherten Personen
abgegeben werden können, besteht kein Problem. Dies kann im Gesetzestext
verbleiben. Ich bitte Sie, im ohnehin schon komplexen Versicherungsrecht der
Praktikabilität und somit dem Vollzug die nötige Beachtung zu schenken und die
Bürokratie einzuschränken. Wir müssen die KMU unbedingt von derartigem administrativem
Ballast befreien und sie nicht noch mehr damit belasten. Gesetzliche
Vorschriften, die lediglich in den einschlägigen Büchern und
Vertragsbedingungen stehen und nicht beachtet werden, machen keinen Sinn und
sollten tunlichst vermieden werden."
Il Consiglio nazionale ha seguito la proposta Kuprecht.
A questo proposito Kaufmann ha affermato:
" Es
war in der Kommission unbestritten, dass die Versicherten ein Anrecht auf
Informationen haben, was die wesentlichen Inhalte der Versicherungsverträge
anbetrifft. Die Meinung der Kommissionsmehrheit unterscheidet
sich von jener der Kommissionsminderheit in der Art und Weise, wie diese
Informationen weitergegeben werden sollen. Das Problem besteht darin, dass die
Versicherungen bei Kollektivverträgen nicht Kenntnis der Daten und Adressen
aller Versicherten haben. Das würde die praktische Umsetzung erschweren. Wir
kamen zum Schluss, dass es genügt, wenn der Versicherer den
Versicherungsnehmer, der die Versicherten betreut, informiert und dieser dann
die einzelnen Versicherten weiterinformiert und ihnen die notwendigen
Unterlagen zur Verfügung stellen muss. Aus diesem Grund empfehlen wir
Ihnen, hier die Variante, wie sie die Mehrheit beschlossen hat, zu akzeptieren.“.
Il Consiglio degli Stati ha accettato la proposta
del Consiglio nazionale.
Il Consigliere agli Stati David si è così
espresso:
" Es
geht hier um die Informationspflichten des Versicherers. Umstritten war in den
Räten der Umfang dieser Informationspflicht bei Kollektivverträgen, d. h. dann,
wenn ein Unternehmen Versicherungsnehmer ist und die Arbeitnehmer Versicherte
sind. Wie spielt also die Informationspflicht bis zum Arbeitnehmer? Wir hatten
den Satz eingefügt: "Der Versicherer achtet darauf, dass der
Versicherungsnehmer diese Informationspflicht wahrnimmt." Wir haben hier
in einem gewissen Umfang den Versicherer, also das Versicherungsunternehmen, in
die Pflicht genommen. Der Nationalrat hat diesen Satz gestrichen. Wir
schliessen uns jetzt dieser Lösung an. Es wurde uns klar gemacht, dass das
administrativ sehr schwierig umzusetzen sei, was im ersten Durchgang in unserem
Rat beschlossen wurde. Es bedeutet auch - darüber muss man sich im Klaren sein
-, dass jetzt nach der beschlossenen Regelung die Verantwortung für die
Information der Arbeitnehmer nun alleine beim Arbeitgeber liegt. Die
Versicherung hat allerdings dem Versicherungsnehmer die zur Informationen erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, und das ist gut so."
Ne segue che, come afferma Eugster, con l'entrata in vigore, il 1°
gennaio 2007, dell'art. 3 cpv. 3 LCA, spetta per legge al datore di lavoro
informare il proprio dipendente anche in caso di scioglimento del contratto
assicurativo (STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.9).
Ad ogni buon conto, come visto, nel caso di specie l'obbligo di informazione
del datore di lavoro deriva già comunque dall'art. 44 CGA (cfr. anche consid. 2.10).
2.13. In merito alla questione del
libero passaggio nell'assicurazione individuale, questo Tribunale evidenzia che
dagli atti non risulta però, e nemmeno le parti lo pretendono, che
l'interessato abbia chiesto di esercitare questo diritto, né entro i 90 giorni
di cui all'art. 43 CGA, né tanto meno in seguito.
Pertanto, queste circostanze non
permettono di concludere che l'attore abbia omesso di chiedere il passaggio
nell'assicurazione individuale senza colpa ai sensi dell'art. 45 cpv. 3 LCA.
Visto il lungo lasso di tempo trascorso sarebbe infatti spettato all'assicurato
informarsi circa i suoi diritti nell'ambito dell'assicurazione malattia. Del resto,
per far valere il proprio diritto, bastava scrivere una lettera all'assicuratore
(STCA del 19 maggio 2010, 36.2009.172, consid. 2.9).
Non va dimenticato che quando l'impedimento viene meno, l'assicurato
deve agire immediatamente, poiché l'art. 45 cpv. 3 LCA non lo mette al
beneficio di un nuovo termine (Carré,
Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna, 2000, pag. 318 ad art. 45) ed
è già stato giudicato che un lasso di tempo di due mesi dalla fine dell'impedimento
per avviare un'azione giudiziaria è un termine troppo lungo (Carré, op. cit., pag. 318 ad art. 45).
È per contro stato ritenuto tempestivo l'avviso del sinistro
notificato da una vedova il giorno dopo il ritorno dal funerale e che ha avuto
conoscenza solo al momento della sepoltura del marito, da cui era separata,
della presenza di un contratto assicurativo che le dava diritto a prestazioni
in caso di incidente (Carré, op.
cit., pag. 318 ad art. 45).
In queste condizioni, seppure in specie non sia stato qui specificatamente
chiesto dall'attore, non v'è comunque motivo di ammettere il libero passaggio
nell'assicurazione individuale ex art. 45 cpv. 3 LCA.
2.14. Da quanto precede discende che
dal giorno successivo all'uscita dell'attore dalla cerchia degli assicurati,
ossia dal 28 maggio 2011, quest'ultimo non ha più diritto a prestazioni
assicurative derivanti dal contratto collettivo d'indennità giornaliera
stipulato dal suo ex datore di lavoro con CV 1.
Di conseguenza, la pretesa dell'attore di continuare a percepire
le indennità giornaliere per perdita di guadagno anche dopo il 30 settembre
2011 non può dunque essere ammessa.
La petizione deve quindi essere integralmente respinta.
2.15. Il valore di
causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attore di percepire
ulteriori indennità giornaliere dal 1° ottobre 2011 fino all'esaurimento del
suo diritto.
L'importo di Fr. 30'000.- per potere inoltrare un
ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore
litigioso è manifestamente raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali
svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una
copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di
contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il
nominativo dell'attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato ricorso in
materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare
quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è
ammissibile se il valore litigioso ammonta a Fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione ed a Fr. 30'000.- negli altri
casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e 117
LTF).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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