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36.2012.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 luglio 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,

apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un

degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse

être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments

de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux

qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195

consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2

et 3.3).

4.

4.1 A l'appui de son préavis négatif,

le docteur K.________, médecin-conseil de la caisse intimée, a simplement

indiqué que l'obésité de l'assurée ne permettait pas, selon la jurisprudence de

la Cour de céans, une prise en charge de l'intervention demandée. La caisse a repris ce point de vue dans sa décision du 8 juillet 2004

et sa décision sur opposition du 24 février 2005 et ajouté qu'en raison de l'excédent

de poids présenté par l'assurée, il n'était pas possible de répondre à la

question de savoir si les douleurs mentionnées dans les documents médicaux

produits par l'assurée devaient, avec une vraisemblance « prédominante », être

attribuées à l'hypertrophie mammaire ou si elles étaient provoquées par

l'excédent de poids.

(…)

6.2 En l'espèce, il n'est

pas contesté que la recourante présentait une surcharge pondérale au moment de

l'intervention. Cela étant, le docteur Z.________ a répété à plusieurs reprises

que l'hypertrophie mammaire engendrait des troubles physiques qui justifiaient,

par leur intensité, l'intervention qu'il avait effectuée. Or, au vu de la

quantité non négligeable de tissus mammaires retirés - près de 2 kg -, ce point de vue apparaît de prime abord défendable. Cela étant, le dossier, tel qu'il a

été instruit par la caisse et la juridiction cantonale, qui n'ont recueilli

aucune information complémentaire auprès des médecins traitants de l'assurée,

ne permet pas d'établir, au degré de vraisemblance requis, si les conditions

posées à la prise en charge d'une mammoplastie de réduction par l'assurance

obligatoire des soins étaient réunies ou non. Sur la base des

renseignements médicaux versés au dossier, on ne saurait en effet considérer,

sans de plus amples informations, que les troubles décrits par le docteur

Z.________ n'avaient pas valeur de maladie au sens juridique, ainsi que l'ont

pourtant retenu les premiers juges, ou qu'ils devaient être attribués de

manière prépondérante à la surcharge pondérale de la recourante, comme l'a

suggéré la caisse. En fait, en ne procédant en cours de procédure à aucune

mesure d'instruction, tout en reportant le fardeau de la preuve sur l'assurée,

la caisse, puis la juridiction cantonale, ont violé le principe inquisitoire

qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales.

Pour ces raisons, il

convient de retourner le dossier à la caisse afin qu'elle complète son dossier

au sens de ce qui précède. Le cas échéant, il

appartiendra à la caisse de se prononcer également sur le caractère approprié

de la mammoplastie de réduction au sens où l'entend la jurisprudence”

(sottolineature del redattore)

4. In

concreto l’assicuratore non contesta che le condizioni di assunzione dei costi

dell’intervento di riduzione mammaria, dal punto di vista della massa minima di

tessuto da togliere (500 grammi) e della mancanza di adiposità (BMI non

superiore a 25) sono soddisfatte (cfr. doc. 17, pag. 3).

La

Cassa sostiene invece che l’ipertrofia mammaria non sia effettivamente

all’origine dei disturbi di cui soffre l’interessata. In particolare ritiene

che l’esistenza di dolori non sono sufficienti a stabilire, con il grado della

verosimiglianza preponderante, il nesso di causalità tra le patologie. Inoltre

l’assicurata non avrebbe messo in atto le misure terapeutiche necessarie al

trattamento delle asserite affezioni.

Nel

caso di specie, con certificato del 21 aprile 2010, il dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, ha affermato:

"

(…)

La sopraccitata mi viene mandata dal

suo medico di fiducia Dr. __________ di __________ e dopo discussione con il

suo ginecologo Dr. __________ di __________ per un’ipertrofia mammaria. I seni

oltrepassano il gomito e procurano alla paziente del mal di schiena, inoltre la

cosa peggiore è l’intertrigo che ha tra i due seni che nemmeno con terapia e

cortisonici riesce a far sparire. Alla visita del 21.04.2010 la paziente è alta

160 cm per 63 Kg quindi con un BMI di 24.6 perfettamente nella norma. La

distanza della clavicola al capezzolo destro è di 27 cm e a sinistra 28cm. La massa da ridurre è superiore ai 700g per parte. La paziente ha avuto in

passato fisioterapia e agopuntura per il mal di schiena ma senza successo.

Esiste quindi un’indicazione medica alla riduzione dei seni (…).” (doc. 1)

Il

26 aprile 2010 il Dr. __________, medico fiduciario della Cassa, ha affermato:

" Ich

empfehle aufgrund der Unterlagen (insbesondere Foto) das Kogugesuch abzulehnen.

Es besteht zwar eine gewisse Hyperplasie aber va eine Ptose.

Der Krankheitswert ist

mE nicht genügend ausgewiesen bezw die Reduktion erachte ich nicht als die

wirtschaftlichste Massnahme die geäusserten Beschwerden zu beseitigen.

Ich empfehle

allenfalls Leistungen aus der Zusatzversicherung zu geben sofern dies in den ZB

vorgesehen ist.

Bei Replik müsste

allenfalls eine Beurteilung durch Dr. __________ in seiner Praxis vorgenommen

werden.“ (doc. 2)

Il

14 luglio 2010 il dr. med. __________, medicina generale, medico curante, ha

affermato:

"

Con il presente si certifica che la signora RI 1 è mia paziente dal 1991

e che praticamente dal 2001 sono iniziati i suoi problemi di dorsalgie e in

particolar modo cervicalgie recidivanti che hanno necessitato terapie

antalgiche.

La paziente inoltre ha provveduto a

proprie spese a massaggi e terapie alternative per contenere la

sintomatologia.” (doc. 7)

Il

23 luglio 2010 il dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

"

(…)

La Signora RI 1 mi ha chiesto di esaminarla e di stendere un rapporto per il medico fiduciario della cassa malati

nell’ambito di una richiesta di riduzione del seno.

Si tratta di una 37enne, sposata e

madre di una bimba di 4 anni.

La Signora RI 1 (In seguito __________.)

iniziò a soffrire dalle dimensioni eccessive del suo seno già a partire dai

13-14 anni, subito dopo l’inizio dello sviluppo puberale.

Veniva scherzata dai ragazzi, criticata

o invidiata dalle ragazze. Va detto che RI 1. aveva allora (e ha tuttora) un

fisico minuto (155 cm per 45 kg).

Quando RI 1. ebbe raggiunto l’età di 7

anni, l’unità famigliare si ruppe e da allora ella visse con la madre.

Dal profilo somatico, RI 1. soffre, a

partire dall’adolescenza, di disturbi a carico dell’apparato osteo-muscolare,

dal collo fino alla zona lombo-sacrale. Di conseguenza, ella è costretta a

rafforzare costantemente la muscolatura paravertebrale per attenuare i dolori,

praticando diverse attività fisico-terapeutiche (acquagim, acquafit, spinning,

nuoto, palestra, agopuntura, massaggi). RI 1 nota regolarmente che quando

interrompe l’attività fisica, anche solo per una settimana, i dolori aumentano.

Da notare inoltre che il mal di schiena

viene alimentato dalla postura “difensiva” e scorretta di RI 1., la quale tende

a nascondere il seno.

Dal profilo psichico, il

condizionamento causato dalla malformazione mammaria iniziò presto e,

attraversando l’adolescenza, si protrasse nell’età adulta. Solo il desiderio di

maternità impedì alla paziente di presentare prima la domanda di riduzione del

seno.

Lo sviluppo emotivo ed affettivo di RI

1 si trovò condizionato nel modo seguente: la “diversità” della giovane fece

allontanare i compagni e le compagne (paura e invidia), di modo che ella passò

molto tempo sola, sviluppò l’attività fantasmatica, con relativo ritiro in un

mondo privato in cui poteva sentirsi accettata e amata… da sé stessa! Poi ci fu

l’investimento del lavoro, degli studi e della professione, in cui RI 1. si

mostrò costante, deviando in tale ambito l’energia psichica che avrebbe dovuto

impegnare nelle relazioni affettive. Ne risultò uno squilibrio tra sviluppo

affettivo e sviluppo intellettivo o mentale, una tendenza alla melanconia

(senza alcuna tara famigliare in questo senso) e al pessimismo, infine

un’avversione per questo seno ingombrante, avversione che sfocia nell’odio per

il proprio corpo; si dovrebbe a buon diritto temere uno sviluppo melanconico

con il passaggio all’atto auto-aggressivo, sotto la forma di una

auto-mutilazione o di un suicidio.

Dal profilo diagnostico, in assenza di

patologia nervosa, si può proporre un disturbo depressivo organico (F 06.32),

tenendo conto, da una parte, della concomitanza del disturbo dell’umore con

l’apparizione della malformazione, dall’altra, dell’assenza di argomenti

eziologici che potrebbero indicare un’altra origine per il disturbo dell’umore.

Sono perciò del parere che l’intervento

di riduzione del seno è indicato per ragioni mediche sia somatiche che

psichiche; inoltre è mia opinione che una tale operazione svolgerebbe un ruolo

preventivo rispetto alle conseguenze paventate dal mantenimento dello stato

attuale.” (doc. 8)

Il

Considerandi

2.

dicembre 2011 l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia e medicina interna, che ha esperito, su ordine

dell’assicuratore, una perizia reumatologica.

Lo

specialista ha posto la diagnosi di sindrome cervicospondilogena cronica e lombospondilogena

cronica intermittente a destra in alterazioni degenerative della colonna

cervicale (osteocondrosi C4/C5 e C5/C6 con spondilosi ed uncartrosi), tendenza

allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli (4 su 18 punti fibromialgici

positivi), decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del

rachide (piatto con scoliosi sinistro convessa dorsale, destro convessa

lombare) e, dopo aver descritto l’anamnesi personale, ha affermato:

"

(…)

L’assicurata si ricorda che già durante

la scuola di arredamento interno, aveva notato la presenza di dolori cervicali

che portavano a dei trattamenti con analgesici e agopuntura; già allora

l’assicurata era convinta che i suoi sintomi fossero dovuti alla postura

assunta per nascondere il suo seno ipertrofico, da quel momento i dolori non

sono mai scomparsi; in merito non sono mai stati eseguiti accertamenti

specifici né visite specialistiche, in quanto il medico curante e la paziente

ritenevano i sintomi legati alla postura; per conto suo, l’assicurata ha

frequentato la palestra, da ultimo ha seguito un programma di ginnastica in

acqua, da diversi anni con esercizi rivolti anche a correggere la postura;

l’assicurata ha osservato che il problema persisteva, se frequentava le sedute

di ginnastica o meno. Fa però notare che nel corso delle ultime 3 settimane, a

seguito dell’intervento ginecologico avuto, non ha più potuto recarsi in

palestra, risentendo un aumento dei dolori; segnala dolori cervicali bilaterali

accentuati a destra irradianti verso la nuca, verso la parte trasversa dei

muscoli trapezi prevalentemente a destra, di carattere pulsante, associati,

alla frequenza di 1 – 2 volte al mese, a cefalee, talvolta con nausea e vomito;

il dolore insorge soprattutto sull’arco della giornata permanendo fino a quando

si addormenta; riesce a diminuirlo talvolta auto mobilizzando la colonna

cervicale ma ha notato che in seguito spesso il dolore si intensifica, non ha

osservato se peggiora al movimento della colonna cervicale ma è presente

soprattutto stando seduta, per esempio quando deve lavorare a lungo davanti al

computer; durante il fine settimana oppure quando si trova in vacanza, non le è

capitato di stare male. Avverte inoltre dolori lombari che vanno e che vengono

irradianti talvolta dorsali nella gamba destra alla frequenza al massimo di un

episodio mensile, l’assicurata non ha notato in che situazioni quest’ultimi

insorgono. Il peso corporeo è stabile. Attualmente non assume farmaci

analgesici.

(…)

Valutazione:

La signora RI 1, nata il __________.1973;

__________ __________, si ricorda che già durante il periodo scolastico aveva

iniziato a lamentare dolori cervicali che portavano all’assunzione di

analgesici; già allora ella era convinta che i suoi sintomi fossero legati alla

postura assunta per nascondere il suo seno ipertrofico; segnala che da quel

momento i dolori non sono mai scomparsi; in merito non sono mai stati eseguiti

accertamenti specifici; la paziente ha poi iniziato a frequentare un programma

di ginnastica in acqua e a secco; recentemente, durante un periodo di pausa di

3.

settimane dovuto ad un intervento ginecologico, non ha più potuto recarsi in

palestra, risentendo un aumento dei dolori, al momento presenti cervicali

bilaterali accentuati a destra, proiettanti verso la nuca, verso la parte

trasversa dei muscoli trapezi prevalentemente a destra, pulsanti, associati,

alla frequenza di 1-2 volte al mese, a cefalee, talvolta con nausea e vomito,

dolori emergenti sull’arco della giornata, persistenti fino a quando

l’assicurata si addormenta; riesce a diminuirli auto mobilizzando la colonna

cervicale, sono manifesti soprattutto stando seduta per esempio quando deve

lavorare a lungo davanti al computer; i dolori cervicali sono dunque

accompagnati da cefalee aventi caratteristiche emicraniche ed aumentano in

posizioni statiche (…)

I dolori lamentati dall’assicurata,

sono dunque spiegati con le patologie sopra evidenziate; è possibile che i seni

mostranti un’ipertrofia bilaterale, in un contesto ergonomico sfavorevole,

rispettivamente in una muscolatura sbilanciata e decondizionata, possano,

tramite il loro peso, facilitare l’insorgenza di dolori specialmente al cinto

cervicoscapolare, aspetto che l’assicurata può contrastare riequilibrando e

ricondizionando in modo misurabile la muscolatura assiale aumentando così la

sua capacità di far fronte a sforzi fisici ma anche per permetterle di

mantenere posizioni statiche.

Da una riduzione mammaria, tenendo

conto dei referti oggettivi, sopraindicati, non m’attendo che i dolori accusati

dall’assicurata possano essere eliminati.

(….)

Esiste una causalità tra l’ipertrofia e

i dolori alla nuca, alle spalle e alla schiena?

E’ possibile che esista un nesso di

causalità tra l’ipertrofia mammaria e i dolori alla nuca, alle spalle e alla

schiena.

Mediante altre misure di cura (p. es.

fisioterapia, allenamento fisico regolare, ecc.) è possibile influenzare in

maniera determinante i dolori presenti?

Mi attendo un miglioramento

determinante dei dolori presenti con un riequilibrio rispettivamente

riallenamento muscolare regolare, del tipo ginnastica medica (“medizinische

Trainigstherapie”), durante 60 minuti a seduta, 3 volte alla settimana, per

almeno 6 mesi, definendo gli obbiettivi e protocollando i risultati oggettivi

conseguiti grazie al trattamento. Qualora i dolori legati alla tendenza

fibriomalgica dovessero persistere, andrà introdotto un trattamento

farmacologico algomodulatore centrale.

Quali dolori saranno eliminati grazie a

una riduzione mammaria?

Non m’attendo una riduzione dei dolori

accusati ad una riduzione mammaria.

Lo stato di salute possa essere

migliorata unicamente con una riduzione dei seni?

Lo stato di salute dell’assicurata, per

quanto riguarda le patologie di stretta competenza reumatologica, non è

migliorabile grazie unicamente ad una riduzione dei seni.

Quali sono i vantaggi di una riduzione

mammaria?

Una riduzione mammaria porterebbe ad

una diminuzione del carico che l’assicurata deve costantemente portare.

Quali sono gli svantaggi di una

riduzione mammaria?

Dato che nell’assicurata non è

comprovato che l’ipertrofia dei seni è in relazione ai suoi dolori accusati al

rachide, spiegabili con altre patologie descritte sopra, l’intervento auspicato

dall’assicurata non raggiungerebbe gli obbiettivi nell’ambito dei sintomi

accusati nel mio ambito di specialità.” (doc. 14)

5.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha

però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

In

concreto questo Tribunale, chiamato a stabilire se l’ammi-nistrazione ha

valutato correttamente l’intera fattispecie, deve constatare che i fatti non

sono stati sufficientemente acclarati dall’assicuratore al quale incombe, come

visto in precedenza, in applicazione della massima inquisitoria, un

accertamento completo della fattispecie (cfr. sentenza K 147/05 del 7

agosto 2006, sentenza K 94/04 del 26 settembre 2005).

Ciò

emerge in primo luogo dalle risposte fornite dal perito, dr. med. __________,

che necessitano di precisazioni.

Infatti

lo specialista pur ritenendo possibile l’esistenza di un nesso causale tra

l’ipertrofia mammaria e i dolori alla nuca, alle spalle e alla schiena (doc.

14, pag. 6), ha affermato di non attendersi una riduzione dei dolori in caso di

intervento chirurgico (doc. 14, pag. 6). A questo proposito si evidenzia che,

mentre in un primo tempo il perito aveva affermato che in caso di riduzione

mammaria i dolori accusati non possono essere “eliminati” (terzo

paragrafo pag. 6), successivamente ha rilevato che i mali non possono essere,

neppure, ridotti (ultimo paragrafo pag. 6).

Lo

stesso assicuratore in sede di opposizione ha ammesso la presenza di una

contraddizione nel referto peritale, cercando di spiegarne i motivi, affermando:

" 19.

Sebbene il dr. __________, alla domanda << Esiste una causalità tra

l’ipertrofia e i dolori alla nuca, alle spalle e alla schiena?>>,

risponde di ritenere possibile l’esistenza di un simile rapporto di causalità,

appare evidente che a suo parere una riduzione mammaria non allevia i disturbi.

Infatti, alla domanda <<Quali dolori saranno eliminati grazie a una

riduzione mammaria?>> risponde: <<Non m’attendo una riduzione dei

dolori accusati ad una riduzione mammaria>>. La contraddizione di

queste due affermazioni mostra che il dr. __________ ignora il significato

giuridico della domanda sul rapporto di causalità. Ma dato che il dr. __________

afferma con rara chiarezza che la plastica di riduzione mammaria non allevia i

dolori e propone una terapia medica di allenamento, la contraddizione è

trascurabile.” (doc. B, sottolineature del redattore)

Ancora

in sede di risposta, pur cercando nuovamente di spiegare le affermazioni del

perito, l’assicuratore ha comunque confermato la presenza di una contraddizione

nelle risposte del dr. med. __________ (doc. V, pag. 4: “(…) Appare dunque

chiaro che la contraddizione è motivata”).

Questo

Tribunale, alla luce delle risposte apparentemente contraddittorie del perito,

evidenziate dallo stesso assicuratore, che tuttavia, malgrado le abbia rilevate,

non ha più ritenuto necessario interpellare lo specialista per un chiarimento,

non può tutelare l’agire di CO 1 e deve concludere che la perizia, nel caso di

specie, non ha (ancora) pieno valore probatorio ai sensi della giurisprudenza

citata al considerando precedente.

Prima

di escludere, con la necessaria tranquillità, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, l’esistenza di un nesso di causalità, la

convenuta avrebbe dovuto nuovamente interpellare il perito e confrontarlo con

le contraddizioni da lei stessa rilevate (cfr. anche la sentenza 36.2009.35 del

15.

giugno 2009).

Certo,

CO 1 ritiene in sostanza che la questione sarebbe superata dal fatto che lo

stesso perito afferma che un riallenamento muscolare regolare, del tipo di

ginnastica medica, sarebbe sufficiente per ridurre in maniera determinante i

dolori di cui soffre la ricorrente.

Tuttavia,

dagli atti emerge che apparentemente allo specialista non erano stati

sottoposti tutti i referti medici prodotti dalla ricorrente (doc. 14, pag. 2: “Riassunto

degli atti: Nessun atto medico a disposizione”) e che sia il dr. med. __________,

che il dr. med. __________, hanno attestato che la paziente, in passato ha

eseguito fisioterapia, agopuntura (doc. 1), massaggi (doc. 7) e lo stesso

perito nell’anamnesi rileva che l’interessata frequenta la palestra ed ha

seguito un programma di ginnastica in acqua per cercare di alleviare i dolori,

senza tuttavia ottenere alcun beneficio a lungo termine (doc. 14, pag. 3).

Ora,

l’assicuratore, cui spetta, in virtù dell’art. 43 LPGA (cfr. anche sentenza K

147/05 del 7 agosto 2006), di accertare accuratamente la fattispecie, avrebbe

dovuto effettuare ulteriori indagini presso i curanti dell’insorgente atti a

stabilire in maniera precisa quali misure conservative sono già state

effettuate dalla ricorrente per cercare di alleviare i dolori e,

successivamente, domandare al perito per quale motivo quanto da lui previsto

sarebbe maggiormente appropriato rispetto alle cure conservative già attuate in

passato e rispetto all’intervento prospettato dal dr. med. __________. Inoltre,

dalle risposte fornite dal perito, non è possibile stabilire se, in caso di

insuccesso delle misure previste (ginnastica medica durante 60 minuti a seduta

3.

volte alla settimana per almeno 6 mesi), l’intervento di riduzione mammaria

sarebbe comunque da prendere in considerazione.

Infine,

se è vero che il certificato del 23 luglio 2010 del dr. med. __________ non è

sufficiente per ritenere, dal profilo psichiatrico, la necessità

dell’intervento prospettato dal dr. med. __________ (la diagnosi sembra essere

stata fatta per esclusione, cfr. doc. C: “dal profilo diagnostico, in

assenza di patologia nervosa, si può proporre un disturbo depressivo organico

(F 06.32 ”),

d’altra parte anche in questo ambito l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare

ulteriori indagini, anche per stabilire le eventuali cure già eseguite per il

trattamento del disturbo psichico diagnosticato e per accertare se altre cure,

più appropriate, potrebbero produrre lo stesso risultato o risultati migliori

rispetto all’intervento di riduzione prospettato dal dr. med. __________ (cfr.

a questo proposito la sentenza 36.2009.35 del 15 giugno 2009; cfr. anche

sentenze K 147/05 del 7 agosto 2006 e K 94/04 del 26

settembre 2005).

In

queste condizioni la decisione impugnata non può essere confermata.

Viste

le lacune negli accertamenti dell’assicuratore, l’incarto deve essergli

trasmesso affinché, in tempi brevi, proceda come sopra descritto.

In

particolare l’assicuratore dovrà nuovamente interpellare il dr. med. __________,

sottoporgli tutta la documentazione medica agli atti, chiedergli di prendere

posizione sulle contraddizioni riscontrate dalla stessa convenuta e dipanare le

questioni sollevate da questo Tribunale per accertare la presenza o meno di un

nesso causale tra l’ipertrofia mammaria e i dolori di cui soffre l’insorgente.

Come

visto l’eventuale presenza di un nesso di causalità non è ancora sufficiente

per accordare il rimborso dei costi dell’intervento di mastoplastica riduttiva,

giacché il Tribunale federale ha stabilito che per valutare l’obbligo di

assunzione, da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, di un’operazione di riduzione mammaria, occorre domandarsi se

dei provvedimenti conservativi rappresentano oppure avrebbero potuto

rappresentare un’efficace possibilità di trattamento alternativo. In caso

affermativo, dev’essere esaminato ulteriormente quale, tra le due, sia la

prestazione maggiormente appropriata (DTF 130 V 299).

Nel

caso di specie l’assicuratore dovrà chiedere al perito se, alla luce degli

insuccessi delle cure conservative già effettuate (che la Cassa dovrà indagare

con precisione), la cura proposta è un’alternativa appropriata e, in caso di

risposta affermativa, dovrà spiegare, motivando dettagliatamente la risposta,

quale prestazione (ginnastica o intervento di riduzione mammaria) è

maggiormente appropriata e se, in caso di insuccesso dell’eventuale cura

conservativa, sia necessario intervenire come prospettato dal dr. med. __________.

Infine

l’assicuratore dovrà effettuare ulteriori accertamenti da lato psichico,

interpellando dapprima il dr. med. __________ in punto alla questione della

diagnosi psichica, del nesso causale, dei possibili trattamenti alternativi

rispetto all’intervento di riduzione della massa dei seni e della prestazione maggiormente

appropriata. Se necessario, la Cassa dovrà sottoporre l’interessata ad una

perizia psichiatrica.

In

queste condizioni la richiesta di assumere nuove prove formulata dalla

ricorrente ed in particolare di allestire una perizia diventano prive di

oggetto, giacché spetta all’assicuratore effettuare gli accertamenti necessari.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un legale, vanno assegnate le

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per

ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. L’assicuratore verserà alla ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa se

dovuta), a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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