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Decisione

36.2012.38

Richiesta di un'indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia. Sospensione della causa in attesa dell'esito della procedura in ambito di assicurazione contro gli infortuni. Allesti

20 agosto 2014Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

31 ottobre 2012 il TCA, nell’ambito della parallela procedura di cui all’inc.

35.2012.48, ha conferito il mandato peritale al dr. med. __________, FMH in

neurochirurgia (doc. XVIII, 35.2012.48), il quale ha consegnato il proprio

referto il 4 settembre 2013 (doc. XXVI, 35.2012.48). Rilevato che il perito

aveva risposto ai quesiti proposti dalle parti, anziché a quelli - rielaborati

dal TCA - contenuti nell’ordinanza del 30 novembre 2012, il Tribunale ha

chiesto al dr. med. __________ di rimediare all’accaduto (cfr. doc. XXVII, 35.2012.48).

L. Il

5 novembre 2013 l’insorgente ha inoltrato un’istanza di ammissione

all’assistenza giudiziaria ed al gratuito patrocinio (doc. X+Bis).

M. Il

complemento peritale del dr. med. __________ é pervenuto il 26 novembre 2013

(doc. XXXI, 35.2012.48).

N. Con

sentenza del 13 dicembre 2013, cresciuta incontestata in giudicato, questo

Tribunale ha confermato la decisione su opposizione del 26 marzo 2012 emessa dalla

__________, concedendo al ricorrente l’assistenza giudiziaria (inc.

35.2012.48).

O. Il

17 dicembre 2013 il Giudice delegato del TCA ha informato le parti circa la

riattivazione della procedura in ambito LAMal, comunicando loro di aver

acquisito tutti gli atti formanti l’incarto 35.2012.48 e di aver richiamato,

con atto separato, tutto l’incarto AI (doc. XI).

P. Ritenuto

che dal complemento del 25 novembre 2013 al referto del dr. med. __________, le

risposte 6 e 7 relative alla capacità lavorativa del ricorrente nella

precedente attività di manovale/gruista e in attività leggere, ininfluenti per

l’esito della procedura 35.2012.48, ma fondamentali per la risoluzione della

vertenza in ambito LAMal, non sono state risolte con sufficiente chiarezza e

che dall’incarto AI pervenuto il 7 gennaio 2014 non sono emersi particolari

atti istruttori in ambito medico, il TCA ha deciso di far allestire, su questo

preciso punto, una nuova valutazione medica specialistica ed il 9 gennaio 2014 ha ordinato al dr. med. __________ di effettuare una perizia neurologica (doc. XVII). Lo

specialista, in ragione del voluminoso dossier agli atti, ha rinunciato

all’incarico (doc. XVIII).

Q. Il

20 gennaio 2014 il TCA ha contattato il SAM per conoscere la disponibilità

circa l’allestimento di una perizia in ambito neurologico (doc. XIX), mentre il

24 gennaio 2014 le parti sono state convocate per un’udienza da tenersi il 30

gennaio 2014 (doc. XX).

R. Con

scritto del 24 gennaio 2014 il SAM ha dato la propria disponibilità, ritenendo

necessaria una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico, neurologico e

reumatologico (doc. XXI).

S. Con

decreto del 30 gennaio 2014, consegnato al ricorrente all’inizio dell’udienza

tenutasi il medesimo giorno (doc. XXIII), il Giudice delegato del TCA ha

concesso l’assistenza giudiziaria ed ha ammesso RI 1 al gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1 (doc. XXII). Nel corso dell’udienza le parti sono state rese

edotte dei passi intrapresi dal TCA e delle risposte del SAM. Prima di

procedere con la perizia le parti hanno inteso trovarsi per valutare i vari

aspetti della problematica, coinvolgendo l’UAI per stabilire come procedere.

L’assicuratore è stato avvertito della possibilità, alla luce della DTF 139 V

496, di caricare, se date le condizioni, all’autorità amministrativa le spese

della perizia giudiziaria (doc. XXIII).

T. L’11

febbraio 2014 CO 1 si è detta perplessa circa la necessità di una perizia

psichiatrica poiché l’insorgente non avrebbe mai fatto valere problematiche di

questo tipo, neppure in ambito di assicurazione contro gli infortuni.

L’assicuratore ha segnalato al TCA la necessità di proseguire con la procedura,

sottolineando che la perizia sarà maggiormente necessaria per la procedura AI

che non nel caso di specie, dove il medico fiduciario, dr. med. __________, si

è già espresso in più occasioni. L’assicuratore ha di conseguenza ritenuto che

i costi del referto non devono essere messi a suo carico, neppure parzialmente,

poiché la perizia non serve ad ovviare a carenze dell’istruttoria

amministrativa (doc. XXIV).

U. Con

decreto del 12 febbraio 2014 il SAM è stato incaricato di allestire la perizia

pluridisciplinare in ambito psichiatrico, reumatologico e neurologico (doc.

XXVI).

V. Il

1° aprile 2014 l’insorgente è stato convocato per i consulti da tenersi entro

la fine di maggio 2014 (doc. XXVIII+Bis).

Z. L’8

aprile 2014 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, facendo

rilevare che alla fine del mese di marzo 2014 ha avuto problemi di natura cardiovascolare (doc. XXIX).

AA. Il

9 aprile 2014 il TCA ha trasmesso la citata documentazione al SAM e l’11 aprile

2014 questo Tribunale ha confermato di non ritenere necessario sottoporre

l’insorgente anche ad uno specifico consulto cardiologico (doc. XXXI), ritenuto

che le domande poste si riferiscono alla situazione in essere nel 2011 e 2012.

BB. Il

24 luglio 2014 è pervenuta al TCA la perizia pluridisciplinare del SAM del 22

luglio 2014 (doc. XXXII), che è stata trasmessa alle parti per presentare

eventuali osservazioni entro il 18 agosto 2014 (doc. XXXIII).

CC. Con

osservazioni del 13 agosto 2014 l’assicuratore sostiene che la presenza di

disturbi psichiatrici non era conosciuta al momento dell’emanazione della

decisione formale e della decisione su opposizione e che il ricorrente non

aveva prodotto documentazione medica in ambito psichiatrico atta a poter far

ritenere la presenza di una tale patologia in quel momento (doc. XXXVII). Da

parte sua l’insorgente da una parte contesta la conclusione della perizia SAM

secondo la quale può svolgere un’attività lucrativa nella misura del 60% nella

precedente attività di gruista, ritenuto che i periti non avrebbero

correttamente compreso la reale attività da lui svolta. In secondo luogo chiede

che venga nuovamente interpellato il dr. med. __________ poiché lo specialista,

in occasione di una visita, avrebbe informato l’insorgente che la sua patologia

sarebbe la conseguenza di un infortunio. Questa circostanza, se comprovata,

secondo il ricorrente potrebbe comportare l’inoltro di una domanda di revisione

in ambito LAINF (doc. XXXVIII).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

Considerandi

2.

Per

l’art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Secondo

l’art. 3 cpv. 2 LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti

a nascita avvenuta.

L’art. 4 LPGA precisa che è

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

E’

considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazio-ne anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività (art. 6 LPGA).

Per

l’art. 7 LPGA è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle

misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

3.

Giusta

l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità

giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.

A

norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato

qualora la capacità lavorativa dell’assicurato sia ridotta di almeno la metà

(art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo

giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto

alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del

premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un

termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il

salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art.

72.

cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie,

durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo

67.

LPGA non è applicabile.

In

caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità

giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la

protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4

LAMal).

Per

l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito

a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato

colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere

complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono

prolungati in funzione della riduzione.

4.

Secondo

la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza

applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui

che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,

oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio

di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V

283.

consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b; Maurer, Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht, Tomo I, pag. 286 segg.).

Come

indicato l'art. 6 LPGA definisce incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività.

L'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la

giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza

del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La

questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114.

V 283 consid. 1c).

Il

grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

L'incapacità di lavoro, invece,

è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure

l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria

professione rispettivamente in altri lavori e attività (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, pag. 228).

In

relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato

che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio – già comune

a tutti i campi delle assi-curazioni sociali - secondo cui l'assicurato è

tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia, indipendentemente

dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF 114 V 285 consid. 3;

DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi,

se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione

esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare

quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le

ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole

nella professione prece-dentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di

utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi diversi,

ragionevolmente esigibili.

Del

resto, deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un

aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina, questo

principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento

anche se presenta degli inconvenienti (Peter,

Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997, pag. 71 e dottrina ivi

citata).

5.

Nel

caso di specie alla luce delle risultanze della perizia del 4 settembre 2013

del dr. med. __________, FMH neurologia e del complemento del 26 novembre 2013

(inc. 35.2012.48), che non hanno permesso di definire la capacità lavorativa

del ricorrente, il TCA ha deciso di far allestire una perizia pluridisciplinare

reumatologica (dr. med. __________), psichiatrica (dr. med. __________) e

neurologica (dr. med. __________) ad opera del SAM, redatta il 22 luglio 2014,

dopo le visite del 29 aprile 2014 e del 12, 19 e 21 maggio 2014 (doc. XXXII) e

la discussione plenaria tra i consulenti tenutasi il 16 luglio 2014 alle ore

11:45 (doc. XXXII, pag. 33).

I

periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi familiare, personale –

sociale, professionale e patologica, aver descritto le affezioni attuali e le

constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale

con componente spondilogena alla gamba sinistra su alterazioni degenerative

plurisegmentali della colonna lombare in particolar modo dei segmenti L3-L4,

L4-L5 ed L5-S1; stato dopo frattura del corpo vertebrale di L1; stato dopo

intervento chirurgico di decompressione osteo-legamentosa delle radici di L5 e

di S1 a sinistra l’11 luglio 2011, periartropatia omero scapolare tendinopatia

della spalla sinistra, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

grado lieve (ICD-10, F33.0), sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10, F45.4), malattia coronarica bivasale in stato dopo angor instabile

trattato con PTCA e posa di 3 stent il 21.3.2014, fattori di rischio

cardiovascolare: famigliarità, ipertensione arteriosa nota dall’età di 18 anni,

dislipidemia, sovrappeso corporeo (BMI 29,2%).

Circa

la patologia psichiatrica, i periti hanno affermato:

“(…)

In entrata lo specialista precisa che

l’esplorazione psichiatrica del P. è durata 65 min. e che non è stato ritenuto

necessario un secondo incontro. Vengono quindi esposti i dati anamnestici del

P. focalizzando sugli aspetti psicologici e mentali. Il Dr. med. __________

prende atto che il medico curante del P. nei suoi rapporti medici dell’8.3 e

2.5.2004

nonché 17.1.2011, descrive uno stato distimico reattivo necessitante

la prescrizione di farmaci ansiolitici. Dopo la descrizione dei disturbi

attuali del P. viene esposto in modo dettagliato l’attuale stato

psicopatologico e le diagnosi psichiatriche da noi riprese al capitolo 5. Nella

sua valutazione finale il nostro consulente afferma che il P. presenta una

sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di grado lieve, quadro

clinico esordito in modo lento e progressivo già a decorrere dal 2004. Osserva

poi che il P. segnala un aggravamento a decorrere dal 2011, senza tuttavia

beneficiare di un trattamento specialistico psichiatrico. Precisa che la

diagnosticata sindrome di Förster in quanto non si tratta di una sintomatologia

che segue un decorso cronico, si è dimostrata resistente ai normali trattamenti

antalgici e reumatologici ed inoltre segue un decorso autonomo che in parte

influisce sulla vita sociale e individuale del P. presso il quale si evidenzia

una comorbidità psichiatrica.” (doc. XXXII/pag. 34-35)

Per

quanto concerne l’aspetto neurologico, il dr. med. __________, dopo aver

esaminato approfonditamente tutti gli atti a sua disposizione ed aver visitato

l’insorgente, ha potuto accertare che non vi sono limitazioni (doc. XXXII/2,

pag. 6-7).

A

proposito della patologia reumatologica, i periti, circa la valutazione del dr.

med. __________, hanno evidenziato:

“(…)

Alla pagina 12 del suo rapporto medico

descrive in dettaglio le limitazioni funzionali e di carico in ambito

reumatologico. Sul piano valetudinario conferma la valutazione del collega Dr.

med. __________ (atto del 21.11.2011) e ritiene il P. inabile (recte: al 20%

[cfr. doc. XXXII/3, pag. 12]) al lavoro per l’attività svolta di gruista,

mansionario che ritiene non particolarmente pesante e che permette di muoversi

e di cambiare posizione. Per contro afferma che l’attività di carpentiere/muratore

va considerata non più esigibile in quanto il P. è da ritenere inabile al

lavoro al 100% come già valutato antecedentemente dai colleghi e ciò a

decorrere dal 2003. Precisa infine che l’attività di gruista può essere

considerata con un’attività lavorativa adatta allo stato di salute

reumatologico del P. il quale va ritenuto capace al lavoro nella misura

dell’80%, limitazione determinata dalla necessità di pause più prolungate con

una redditività del 100%. Sul piano terapeutico il Dr. med. __________ non

ritiene che approcci conservativi o invasivi potranno migliorare ulteriormente

le condizioni di salute del P. rispettivamente la sua capacità lavorativa. Il

nostro consulente risponde infine alle domande poste dal SAM, responso che

integreremo nelle risposte ai quesiti peritali in coda alla perizia. Precisa

infine che un’eventuale limitazione dovuta a patologia neurologica

sottogiacente di tipo irritativo-radicolare o nell’ambito di una neuropatia,

non dovrà essere sommata alle limitazioni reumatologiche descritte le quali

tengono già in considerazione prevalentemente i dolori lungo la gamba sin.”

(doc. XXXII, pag. 38)

I

periti hanno così risposto alle domande del TCA:

“1. Anamnesi completa, diagnosi ed

evoluzione dello stato di salute dal mese di novembre 2011.

Per quanto riguarda i dati anamnestici

rimandiamo al capitolo 3 della perizia nonché ai dettagliati rapporti medici

dei nostri consulenti, allegati e discussi al capitolo 6.

Sul piano psichiatrico presso il P.

l’affezione relativa a una sindrome depressiva era già nota prima del mese di

novembre 2011. L’evoluzione del quadro clinico è stata quella di un lento ma

progressivo peggioramento.

Sul piano neurologico a decorrere dal

mese di novembre 2011 non vi sono stati nuovi aspetti, in particolare il P. non

ha presentato nuovi deficit neurologici sia dal lato anamnestico sia dal lato

oggettivo-clinico. Durante l’estate 2013 si è verificato un certo miglioramento

dei sintomi a livello lombare con regressione dei dolori in questa regione,

persistendo invece i dolori inguinali e lateralmente al ginocchio sin.

Sul piano reumatologico dal mese di

novembre 2011 la situazione del P. va considerata stazionaria. Non vi sono

stati significativi peggioramenti dei suoi disturbi i quali persistono in modo

sostanzialmente invariato e con una descrizione simile rispetto a quanto

determinato dal reumatologo fiduciario dell’Assicurazione __________ Dr. med. __________

nella sua valutazione del 21.11.2011. Va segnalato che lo stato di salute ha

poi mostrato un’evoluzione favorevole dopo l’intervento chirurgico effettuato

dal Dr. med. __________ l’11.7.2011, intervento di decompressione

osteo-ligamentare delle radici L5-S1 senza asportazione del disco. Il P. stesso

ha dichiarato un significativo miglioramento dei dolori lungo la gamba sin.

dopo questo intervento.

2.

Capacità lavorativa globale

(percentuale) del P. dal mese di novembre 2011 e dal mese di marzo 2012 nella

precedente attività da lui svolta sia di gruista (svolta al 34-66%) sia di

aiuto artigiano/lavori leggeri da muratore (svolta al 6-33%)

Dal lato psichiatrico a decorrere dal

17.1.2011

il P. presenta una capacità lavorativa nella misura del 70% per

qualsiasi attività lucrativa. Tale stato valetudinario non ha presentato alcuna

variazione con quadro clinico psicopatologico identico a quello già presente

dal gennaio 2011.

Dal lato neurologico da novembre 2011 a marzo 2012 in primo piano vi sono state limitazioni riferibili alla problematica reumatologica

mentre in ambito neurologico non emergono elementi, pur con qualche limitazione

essendovi pochi dati a disposizione sul decorso in quel periodo, determinanti

un’incapacità lavorativa.

Sul piano reumatologico a decorrere da

novembre 2011 il P. va considerato abile al lavoro nella misura dell’80% per il

mansionario svolto di gruista, capacità lavorativa rimasta invariata anche dal

mese di marzo 2012. Per quanto invece riguarda la valutazione della capacità di

lavoro dell’A. nell’attività precedentemente svolta di carpentiere/muratore è

valutabile nella misura dello 0% a decorrere dal 2003. La sua capacità di

lavoro globale per l’attività svolta in seguito di gruista e di aiuto artigiano

va considerata globalmente nella misura del 60% intesa come riduzione del tempo

di lavoro per la necessità di pause più prolungate con tuttavia una riduzione

del rendimento. Precisiamo che le limitazioni in ambito reumatologico e

psichiatrico vanno qui parzialmente cumulate in quanto comportano da un lato

una riduzione del tempo di lavoro e dall’altro una riduzione del rendimento

lavorativo, e ciò a decorrere da novembre 2011 senza sostanziali e/o durature

modifiche a decorrere da marzo 2012.

3.

Dal mese di novembre 2011 e/o dal

mese di marzo 2012 il P. può svolgere un’altra attività leggera e confacente al

suo stato di salute? In caso di risposta affermativa, in quale percentuale, da

quando e quale attività può svolgere?

Come risposto al quesito numero 2 dal

mese di novembre 2011 il P., per le sole ragioni mediche, può svolgere

un’attività leggera e confacente al suo stato di salute nella percentuale del

60% come descritto sopra. Si tratta di attività lavorative non comportanti

posture/manovre inergonomiche per la colonna vertebrale vale a dire durante le

quali il P. deve ripetutamente effettuare movimenti di flessione e rotazione

del tronco. Inoltre queste attività devono tener conto che il P. è limitato nel

mantenere posizioni statiche prolungate per più di 30-45 min. in posizione

seduta o in posizione eretta statica e non è in grado di camminare per più di

mezz’ora in modo continuo o lavorare su terreni sconnessi così come alzare

ripetutamente pesi superiori ai 5 kg o saltuariamente superiori a 7,5-10 kg.

4.

Eventuali osservazioni.

Come già precisato in entrata ribadiamo

che la nostra valutazione non tiene conto della recente affezione cardiologica

presentata dal P. documentata dagli atti medici inviatici dal Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni in data 10.4.2014 in quanto lo stesso Tribunale

non ritiene necessario, nell’ambito della perizia ordinata, relativa alla causa

Lamal, sottoporre il P. anche a uno specifico consulto peritale cardiologico.”

(doc. XXXII, pag. 39-40)

6.

In

caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta,

senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo

consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria

scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati

(DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

“Per quanto concerne in particolare le

perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello

di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

7.

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte non ha motivi imperativi per scostarsi dalle

conclusioni alle quali sono giunti i periti del SAM con il referto del 22

luglio 2014 (doc. XXXII) secondo i quali l’insorgente dal novembre 2011 va

considerato abile al lavoro al 60% nell’ultima professione esercitata ed in

qualsiasi attività confacente al suo stato di salute, con le limitazioni ivi

descritte.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi familiare, personale –

sociale, professionale e patologica, aver descritto le affezioni attuali e le

constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale

con componente spondilogena alla gamba sinistra su alterazioni degenerative

plurisegmentali della colonna lombare in particolar modo dei segmenti L3-L4,

L4-L5 ed L5-S1; stato dopo frattura del corpo vertebrale di L1; stato dopo

intervento chirurgico di decompressione osteo-legamentosa delle radici di L5 e

di S1 a sinistra l’11 luglio 2011, periartropatia omero scapolare tendinopatia della

spalla sinistra, sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado

lieve (ICD-10, F33.0), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10,

F45.4), malattia coronarica bivasale in stato dopo angor instabile trattato con

PTCA e posa di 3 stent il 21.3.2014, fattori di rischio cardiovascolare:

famigliarità, ipertensione arteriosa nota dall’età di 18 anni, dislipidemia,

sovrappeso corporeo (BMI 29,2%).

I

periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

8.

L’insorgente

contesta la conclusione dei periti circa la capacità lavorativa del 60% nella

sua precedente attività, rilevando che “un “gruista”, come era inteso dalla

ditta, presso la quale il signor RI 1 era stato “riformato” in quella professione,

non era colui (…omissis …), che domina i cantieri dall’alto della cabina di una

gru (… omissis …) bensì è quell’operaio, che, dotato di un telecomando, quando

la gru non tira, deve convivere con gli altri operai e ne deve assecondare le

esigenze (come ad esempio in occasione dell’infortunio 2009, quando il

“gruista” fu chiamato a spostare a mano con il solo suo capo

cantiere e nessun’altro, una putrella di circa 300 chili)” e che “anche

per la sola attività di gruista è compresa la manipolazione a terra delle

catene della gru (che pesano un’ottantina di chili), della forca per il

trasporto delle palette (che va inserita nel gancio della gru ed ha un peso di

186.

chili) e delle benne (che pesano una trentina di chili” (doc. XXXVIII).

Questo TCA

rileva che nel questionario del datore di lavoro del 17 maggio 2010 inoltrato

all’UAI (citato nelle domande del 12 febbraio 2014 [cfr. doc. XXVI], contenuto

nell’incarto AI trasmesso al SAM, emerge che l’interessato svolgeva per il

34-66% del tempo l’attività di gruista, per il 6-33% di aiuto artigiano e

lavori leggeri da muratore. Il datore di lavoro ha inoltre indicato che per

l’attività svolta, su 8 ore, l’interessato doveva stare in posizione seduta

circa mezz’ora e doveva camminare o stare in piedi da 3 a 5 ore ed un quarto. Per il 6-33% della giornata doveva sollevare pesi fino a 10kg e per l’1-5%

della giornata doveva sollevare pesi medi (10-25kg) o, nella stessa

percentuale, pesanti (superiori ai 25kg).

Ne

segue che i periti, nella loro valutazione globale, hanno preso in

considerazione la circostanza che l’insorgente, nell’arco della giornata,

doveva sollevare o portare pesi superiori ai 25 kg, conformemente a quanto attestato dal medesimo datore di lavoro. Inoltre è stato tenuto conto del

fatto che l’interessato, nel mese di agosto 2008, ha ripreso il lavoro grazie anche al buon rapporto con il capo operaio che l’avrebbe sempre

aiutato in caso di bisogno (cfr. doc. XXXII, pag. 18).

Le

conclusioni peritali si fondano pertanto su un ampio esame dell’attività

esercitata dall’insorgente e delle modalità con le quali essa veniva svolta.

La

capacità globale del 60% nella precedente attività svolta dal ricorrente deve

di conseguenza essere confermata.

9.

L’assicurato

chiede di interpellare il dr. med. __________ poiché, in occasione del primo

colloquio avvenuto nell’ambito dell’allestimento della perizia giudiziaria, il

perito avrebbe ipotizzato che lo stato valetudinario attuale deriverebbe

dall’infortunio e non dalla malattia (doc. XXXVIII). Ciò avrebbe quale

conseguenza, secondo l’insorgente, la possibilità di inoltrare una domanda di

revisione per il caso LAINF.

Alla richiesta non

va dato seguito.

Da

una parte oggetto del contendere è unicamente il diritto del ricorrente ad

ottenere prestazioni dall’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso

di malattia. Un eventuale diritto a prestazioni della LAINF o domande di

revisione in tale ambito devono essere fatte valere tramite una procedura

separata.

Inoltre

va rammentato che a norma dell’art. 70 cpv. 1 LPGA l’avente diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento

assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma

sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni e che l’art.

70.

cpv. 2 lett. a LPGA prevede che sono tenute a versare prestazioni anticipate

per le prestazioni in natura e le indennità giornaliere la cui assunzione da

parte dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli

infortuni, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione per l'invalidità è

contestata: l'assicurazione contro le malattie.

Ai

sensi dell’art. 71 LPGA l'assicuratore tenuto a versare prestazioni anticipate

eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua attività.

Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare gli

anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni

Per

cui, in ogni caso, in concreto, l’assicuratore malattie è tenuto, se sono date

le condizioni, ad anticipare il pagamento delle eventuali indennità giornaliere

pattuite con l’assicurato.

Nel

caso in cui successivamente, per pura ipotesi di lavoro, dovesse emergere un

obbligo prestativo da parte dell’assicuratore infortuni, questi, nei limiti

dell’art. 71 LPGA, dovrà semmai rimborsare gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni all’assicuratore malattie.

10.

Da

parte sua la convenuta contesta la perizia, rilevando che l’insorgente non

avrebbe mai fatto valere problemi psichici al momento dell’emanazione della

decisione formale e della decisione su opposizione (doc. XXXVIII).

Questo

TCA rammenta che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante

deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta

all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente

possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

In

concreto il consulente del SAM, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il 22 maggio 2014 ha accertato che la sindrome depressiva ricorrente

è esordita in modo lento e progressivo già a partire dal 2004 e che ha sofferto

di un aggravamento a partire dal 2011 (cfr. doc. XXXII, pag. 5). Il TCA

evidenzia inoltre che il 17 gennaio 2011, in un certificato indirizzato all’assicuratore convenuto, il medico curante aveva indicato la presenza di una

componente distimica reattiva.

Essendo

in presenza di una patologia insorta prima dell’emissione della decisione

impugnata del 28 marzo 2012, anche la malattia psichiatrica deve essere presa

in considerazione (cfr. anche consid. 14).

11.

Accertato

che l’insorgente può svolgere la sua attività precedente o qualsiasi altra al

60%, va ora esaminato se ha diritto ad ulteriori indennità anche dopo il 15

marzo 2012, ossia alla fine del termine di tre mesi concessi dall’assicuratore

per cambiare attività, termine che in concreto non viene specificatamente

contestato.

Va

qui rammentato che con sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra

Alta Corte federale ha stabilito che, per il diritto all'indennità ex art.

12bis LAMI, qualora un cambiamento di professione si imponga, tenuto conto

dell'obbligo di ridurre il danno, se il rapporto assicurativo prevede

l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà parziale, determinante diventa

l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p. 106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).

In

tale ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe

essere realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito

che, invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova

professione.

Il

grado di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in

considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,

concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità

di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1987 p. 105ss.).

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati periodi

d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione

dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29

giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con

riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a;

Gebhard Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in

LAMal-KVG, Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di

adattamento nel singolo caso può, entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza

del 7 agosto 1998, K 126/97, consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI

1998.

no. KV 45 pag. 430, nel cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato

della precedente istanza che aveva esteso a quasi sette mesi la durata del

periodo di adattamento), essere fissato tenendo conto delle circostanze

concrete, quali la difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato,

le capacità (fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg.

consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7

agosto 1998, consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante

la durata della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123

consid. 3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di

transizione dall'esistenza, al momento dell'intimazione da parte

dell'assicuratore malattia, di un rapporto di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti

a fondamento delle sentenze pubblicate in RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ

2000.

II pag. 440).

In

concreto l’assicuratore, con decisione del 16 dicembre 2011 ha assegnato al ricorrente un termine scadente il 15 marzo 2012 per trovare un’occupazione

confacente al suo stato di salute.

Questo

TCA, ritenuta l’età dell’insorgente (nato nel 1969), i limiti funzionali

descritti dai periti e la capacità lavorativa al 60% nella precedente attività

ed in attività leggere ritiene che la decisione dell’assicuratore su questo

punto sia corretta e vada confermata.

12.

Nell'ambito dell'assicurazione

d'indennità giornaliera, in applica-zione del principio secondo cui

l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per ridurre lo scapito

economico derivante dal danno alla salute, questi deve sfruttare la sua residua

capacità lavorativa in attività diverse da quella esercitata al momento del

verificarsi del danno alla salute (sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).

Si tratta dunque ora di esaminare dal

profilo economico le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

Nel

caso in esame l’assicuratore malattie ha preso in considerazione un reddito da

valido di fr. 67'930.72. Dalla notifica di malattia del 27 settembre 2010 (doc.

14) si evince, per quell’anno, un reddito mensile di fr. 5'660.72 (5'225.44 +

435.

), ossia fr. 67'928.64 all’anno, che aggiornato all’anno dell’eventuale

continuazione del diritto ad ulteriori prestazioni, ammonta a fr. 68'607.95 nel

2011.

(+ 1%) e a fr. 69'156.80 nel 2012 (+ 0.8%; www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03

/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

13.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, come visto, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale

federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il

reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al

salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2010.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--,

ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Secondo

la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio

2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per

ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html).

Il

salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812

(Fr. 58’812 : 100 x 101,7) nel 2012.

Questi dati si riferiscono, però, ad un

tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80

: 40 x 41,7).

Come

visto, l’assicurato, gruista, avrebbe guadagnato fr. 69'156.80 nel 2012.

Tale

reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X

41.6

X 12 mesi = fr. 66'269 nel 2010; nel

2012: 66'269 : 100 X 101.7 : 41.6 X 41.5 = fr. 67’234).

In

concreto non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno

2009.

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale,

quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale

cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di

circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti

un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia

su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure,

nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo

genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad

avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione –

il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si

rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung

[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’assicuratore ha deciso una riduzione globale del 15%, tenuto

conto dell’ ”età, gli anni di servizio, lo stato di salute” (doc. 26). Questo

Tribunale, che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione concessa, pur generosa, ritenuto

che si tratta di una percentuale che rientra nei parametri fissati dalla

giurisprudenza. Del resto, come si vedrà in seguito, l’interessato sfrutta

comunque al meglio la propria capacità lavorativa nella precedente professione,

per cui anche volendo utilizzare una riduzione del 10%, più consona alla

situazione in esame, per l’insorgente (e l’assicuratore) non vi sarebbe alcuna

differenza.

Riducendo

il salario da invalido di fr. 62'353.80 dapprima del 40% (riduzione del

rendimento) a fr. 37'412.28 ed in seguito del 15% a fr. 31'800.44 e

raffrontandolo con quello da valido di fr. 69'156.80, si ottiene un grado

d’invalidità del 54%.

Ritenuto

tuttavia che all’insorgente incombe l’obbligo di ridurre il danno e che nella

precedente attività di gruista e di aiuto artigiano può sfruttare meglio, al

60% (cfr. doc. XXXII), la sua capacità lavorativa, dal 16 marzo 2012

all’interessato vanno erogate indennità giornaliere nella misura del 40% fino

all’esaurimento delle prestazioni.

A

questo proposito va rammentato che l’assicuratore infortuni ha dichiarato

estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 22 settembre 2010,

ritenuto che, da quella data in poi, i disturbi denunciati dall’assicurato non

si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con il trauma

occorsogli il 10 novembre 2009 (doc. 12) e che l’assicurato, nel proprio

ricorso, evidenzia di aver diritto a 730 giorni di prestazioni (doc. I, pag.

9). Spetterà all’assicuratore convenuto, tenuto conto dell’eventuale periodo di

carenza iniziale, calcolare le prestazioni cui l’interessato ha ancora diritto.

In

queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi

ed all’insorgente, rappresentato da un avvocato, vanno riconosciute ripetibili

parziali (cfr. art. 61 LPGA).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, l’assistenza giudiziaria

con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, riconosciuta con il decreto

del 30 gennaio 2014 (doc. XXII), per quanto attiene alla parte per la quale

l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310

consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui il

ricorrente è soccombente, l’interessato rimane al beneficio dell'assistenza

giudiziaria (DTF 124 V 301 consid. 6), per i motivi esposti nel decreto del 30

gennaio 2014 (doc. XXII).

14.

Resta

da esaminare se il costo della perizia, perlomeno in parte, deve essere assunto

dall’assicuratore convenuto.

In

DTF 139 V 496 il TF, in una vertenza in ambito AI, ha posto i criteri

da prendere in considerazione per determinare se le spese di una perizia

giudiziaria possono essere poste a carico dell'autorità amministrativa (cfr. in

particolare consid. 4.4):

« 4.3

Au consid. 4.4.2 de l'ATF 137 V 210, le Tribunal

fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un COMAI

pouvaient le cas échéant être mis à la charge de l'assurance-invalidité. En

effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier

la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce

qu'elle estimait que l'instruction menée par l'autorité administrative était

insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervenait

dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative, qui aurait dû, en

principe, mettre en oeuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la

procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de

l'expertise ne constituaient pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al.

1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au

sens de l'art. 45 LPGA qui devaient être pris en charge par

l'assurance-invalidité.

4.4

Cette règle, qu'il convient également d'appliquer,

dans son principe, aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf.

supra consid. 4.1), ne saurait entraîner la mise systématique des frais d'une

expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il

que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des

lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve

à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En

d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction

administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire (ATF

137.

V 210 consid. 4.4.2 p. 265). Tel sera notamment le cas lorsque l'autorité

administrative aura laissé subsister, sans la lever par des explications

objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points

de vue médicaux rapportés au dossier (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469; voir

également ATF 139 V 225 consid. 4 p. 226 et arrêt 8C_71/2013 du 27 juin 2013

consid. 2), lorsqu'elle aura laissé ouverte une ou plusieurs questions

nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle aura pris

en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les

exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de

documents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En revanche, lorsque l'autorité

administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des

éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui

répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une

expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance,

pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de

nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier. »

In DTF 140 V 70 il TF ha esteso la possibilità di accollare le spese peritali

anche all’assicuratore infortuni alle stesse condizioni di quelle formulate

nella DTF 139 V 496 (consid. 6) e

in una sentenza 9C_781/2013 del 28 gennaio 2014 all’assicuratore malattie (cfr.

consid. 3.2 e seguenti), in applicazione dell’art. 45 LPGA, trattandosi di

costi relativi alla procedura amministrativa che devono essere a carico dell’assicuratore

sociale e non di spese di giustizia. Ciò vale tuttavia solo laddove

l’amministrazione ha effettuato un’istruttoria lacunosa o con insufficienze qualificate

e se la perizia serve a colmare le mancanze dell’assicuratore. In altre parole

occorre un nesso tra le lacune istruttorie e la necessità di allestire una

perizia giudiziaria (“3.2. Dans un passé

récent, le Tribunal fédéral a indiqué que les frais qui découlaient de la mise

en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire mono-, bi- ou pluridisciplinaire

pouvaient le cas échéant être mis à la charge d'un assureur social. En effet,

lorsque l'autorité judiciaire de première instance décidait de confier la

réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un ou plusieurs

experts ou à un centre d'expertise parce qu'elle estimait que l'instruction

menée par l'autorité administrative était insuffisante (au sens du consid.

4.4.1.4

de l'ATF 137 V 210), elle intervenait dans les faits en lieu et place

de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en oeuvre cette

mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces

conditions, les frais de l'expertise ne constituaient pas des frais de justice,

mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA

qui devaient être pris en charge par l'assureur social (ATF 137 V 210 consid.

4.4.2

p. 259). Le Tribunal fédéral a précisé par la suite que cette règle ne

devait pas entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire

à la charge de l'autorité administrative. Encore fallait-il que l'autorité

administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des

insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les

manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres

mots, il devait exister un lien entre les défauts de l'instruction

administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire (ATF 139 V 496 consid. 4 p. 500)”).

Nel

caso di specie le condizioni poste dalla giurisprudenza per accollare le spese

della perizia all’assicuratore malattia non sono adempiute. La necessità di una

perizia psichiatrica, poi risultata determinante per stabilire la capacità

lavorativa dell’interessato, è infatti emersa in seguito all’esame dell’incarto

da parte del SAM. La semplice indicazione, in tre certificati medici del

curante, di cui due assai datati (8 marzo 2004 e 2 maggio 2004) ed uno più recente

(17 gennaio 2011; doc.15), della presenza di uno stato distimico reattivo (cfr.

perizia dr. med. __________: doc. XXXII/1, pag. 2) non è infatti sufficiente

per ritenere che l’assicuratore stesso avrebbe dovuto procedere con un esame

psichico approfondito dell’interessato, tanto più che l’insorgente stesso non ha

sollevato esplicitamente questa problematica neppure in sede giudiziaria (cfr.

doc. I). La necessità di procedere ad una perizia neurologica e reumatologica

derivava invece dal fatto che le valutazioni del dr. med. __________ __________,

medico fiduciario dell’assicuratore, presentavano importanti divergenze con

quelle dei medici che hanno visitato l’interessato in __________.

Non

riscontrandosi lacune gravi e qualificate nell’istruttoria da parte dell’assicuratore

convenuto le spese peritali non possono essergli accollate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ CO

1 è condannata a versare ad RI 1 indennità giornaliere nella misura del 40% dal

16 marzo 2012 fino all’esaurimento delle prestazioni.

2.Il

decreto del 30 gennaio 2014 concedente l'assistenza giudiziaria ed il gratuito

patrocinio, in quanto non divenuto privo di oggetto in seguito all’esito del

presente procedimento, è confermato.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CO 1 verserà ad RI 1 fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti