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Decisione

36.2012.4

Denegata giustizia. Rifiuto di emanare una decisione formale di non riconoscimento di prestazioni siccome l'assicurato non sarebbe tale

10 febbraio 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per

costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia

qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,

per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti

ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la

giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente

si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un

termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme

delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti

sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per

l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,

rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c,

103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si

deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,

ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un

prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103

V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della

procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF

125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo

cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito

della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

· che, come

evocato con il giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un

affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio

dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una

vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere

ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente

(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa

Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata

la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,

p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di

un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di

una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi

(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);

· che nella

sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9

mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der

Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno

1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver

lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso

per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o

del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle

prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è

da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,

op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un

recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010

inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di

celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la

sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite

pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et

pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par

l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232;

ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117

et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

de l'art. 29 al. 2 Cst.

l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance

de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les

moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540

et les arrêts cités)."

· che in DTF

130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più

esplicitamente, specificato che:

" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de

l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous

l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188

consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid.

3b p. 164/165).

A l'instar de l'art.

6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue

que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier,

op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst.

consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard

injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle

lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai

prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que

toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib

311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd.,

p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p.

810/ 811).

5.2 Le caractère raisonnable de la durée de

la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la

cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres

critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,

l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce

dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF

119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il

appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure

ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid.

2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec

moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil,

où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la

procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204;

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs

reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables

Considerandi

dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation

déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la

lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107

Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses

juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la

justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER,

op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.;

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER,

op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3

La sanction du dépassement du délai

raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du

principe de célérité,

qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette

constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et

dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.

417.

et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la

responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite

sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut

être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au

Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer

sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions

dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."

(sottolineatura del redattore)

· che va qui

ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata

giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un

termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura

(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV

38.

consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete

all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve

neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio

si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito

alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per

determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico

di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della

Cassa è sussistito;

· che questi

principi sono stati recentemente espressi dal questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14

novembre 2011, inc. 36.2011.72 in re P.I.);

· che, come già

ricordato nella decisione 29 novembre 2011 citata, in concreto è stata chiesta

l’emanazione di un permesso B per il fatto che la madre del signor RI 1 abita

in Svizzera da tempo e per il possibile aiuto che da tale vicinanza deriverebbe.

Il rilascio del permesso B è del 30 maggio 2011, con effetto all’ottobre

precedente, ed agli inizi di giugno 2011, tramite il patrocinatore, è stata

chiesta l’affiliazione a CO 1. Le condizioni di salute del qui ricorrente sono

note da tempo all’assicuratore tanto che è consegnato agli atti un mail dell’avv.

__________ alla madre del ricorrente in cui il legale italiano indica di essere

stato incaricato dalla cassa CO 1 “in relazione alla rivalsa dalla stessa

formulata, avente per oggetto le prestazioni mutualistiche effettuate in

conseguenza delle gravi lesioni …” (mail 8 agosto 2011 doc. G inc.

36.2011

). Come specificato nelle considerazioni precedenti CO 1 ha rifiutato

di assumere i costi del ricovero dell’assicurato presso il Centro __________,

circostanza questa confermata al rappresentante del ricorrente, con scritto in

tedesco e con promessa di successiva traduzione in lingua italiana mai ossequiata,

indicante come, sulla scorta degli atti a disposizione, la presa a carico dei

costi era rigettata e come, la stessa Direzione, abbia “ferner entschieden,

das Verwaltungsverhältniss rückwirkend aufzuheben” e quindi l’ammini-strazione

ha anticipato – con la sua presa di posizione – la sua intenzione non solo di

non riconoscere le prestazioni conseguenti al previsto ricovero ma pure di

annullare, con effetto retroattivo, l’affiliazione di RI 1 siccome “von

Anfang an keine Versicherungspflicht bestanden hat, da der Aufenthalt in der

Schweiz keinen Wohnsitz begründet und nur zum Zwecke des Aufenthalts in einem

Spital … stattfindet. Die Aufenthaltsbewilligung B alleine vermag die

Versicherungspflicht nicht zu begründen. Zudem sind an die Bewilligung aufgrund

der ausweichenden Antwort der Tessiner Einwohnerdienste erhebliche Zweifel

anzubringen“. Ora, dalla ricezione della comunicazione, il rappresentante

di RI 1 ha specificato la posizione del ricorrente con mail dell’11 agosto 2011

stesso, il 12 agosto ha ulteriormente e più specificatamente ribadito la

situazione e postulato l’emanazione di una decisione “entro e non oltre il

19.

agosto 2011” (la data è stata evidenziata in grassetto). RA 1 ha pure

chiesto l’emanazione di un provvedimento cautelare (doc. L inc. 36.2011.70). Il

19.

agosto 2011 via mail il rappresentante del ricorrente ha ribadito la sua

richiesta argomentandola ancora. Il 25 agosto 2011, con scritto raccomandato, RI

1.

ha insistito ulteriormente specificando la sua posizione, indicando pure a

carico dell’assicura-tore una violazione dell’art. 27 LPGA. Un ultimo tentativo

di ottenere da CO 1 un provvedimento impugnabile mediante opposizione da portare

semmai al giudizio del Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha avuto

seguito. Come osservato nella decisione 29 novembre 2011 “Sanitas non ha

preso posizione ed ha continuato a non emettere la decisione richiesta neppure

successivamente all’inoltro del ricorso per denegata giustizia, la pervicacia

di CO 1 si è spinta sino al rifiuto di decidere persino dopo la riposta

dell’Ufficio della migrazione del 29 settembre 2011, … segnalando ancora in

sede di risposta di causa l’attesa di non meglio precisate risposte

dall’amministrazione cantonale ticinese preposta, e senza specificare (e

comprovare) nessuna ulteriore richiesta di informazioni successivamente a tale

data". Da evidenziare ancora che il doc. 12 inc. 36.2011.70 (risposta

Ufficio migrazione a CO 1) non porta ulteriori elementi in precedenza

sconosciuti. Come ritenuto nel giudizio 36.2011.70 "dal 29 settembre

2011.

CO 1 non ha più un solo argomento valido per omettere di decidere in

merito alla posizione assicurativa del signor RI 1, in concreto vi è un palese

rifiuto di emanare un provvedimento ampiamente richiesto, in una situazione

fattuale ampiamente nota e chiara ed a fronte di una serie di documenti

prodotti dallo stesso assicurato all’assicura-tore". Gli accertamenti

di CO 1 presso l’amministrazione cantonale appaiono, alla lettura del doc. 2

inc. 36.2011.70 prodotto, di poco spessore ed imprecisi. Il 7 settembre 2011 CO

1, questa volta a cura del servizio giuridico, ha precisato la sua richiesta di

informazioni (quale la base legale per il rilascio del permesso B in favore

dell’assicurato qui ricorrente). La risposta, come indicato, è del 29 settembre

2011.

(doc. 12 inc. 36.2011.70) e non sembra avere permesso all’assicuratore di

reagire adeguatamente;

· ma vi è di

più. CO 1 dovrà attentamente valutare, nella decisione che è chiamata a

rendere, il proprio comportamento alla luce del principio del rispetto della

buona fede. L’incarico conferito all’avvocato italiano __________, a fronte

della piena consapevolezza dello status in cui versa l’assicurato, e

l’accettazione di questa situazione debbono essere valutati alla luce del

principio suddetto e delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale;

· con la

risposta di causa al ricorso 16 gennaio 2012 CO 1 chiede al TCA di volere

procedere, come evocato nelle considerazioni di fatto che precedono, ad accertamenti

presso l’Ufficio della Migrazione del Cantone Ticino. La richiesta è inammissibile.

CO 1 deve provvedere in merito, se non ottiene le risposte che desidera dovrà

interpellare le superiori istanze, semmai mediante un ricorso per denegata giustizia

a sua volta. Soltanto l’assicuratore può e deve procedere agli accertamenti a

questo stadio della procedura;

· che – con le

stesse motivazioni di cui alla decisione 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70 che

qui si riproducono - il ricorso va accolto poiché CO 1 ha tardato, in

maniera del tutto ingiustificata, in una fattispecie chiara e che poteva

comunque essere chiarita (semmai con il sussidio del patrocinatore

dell’assicurato) in poche ore, nemmeno in pochi giorni. La fattispecie poi

appare di importanza significativa per l’assicurato. Sapere, dopo le conseguenze

di un grave infortunio che lo ha reso tetraplegico, se una copertura sussiste

non può certo avere la stessa importanza di altre procedure. L’assicuratore ha

trattato il suo obbligo di ossequiare la richiesta di emanazione di una

decisione formale con eccessiva superficialità dilatando eccessivamente i tempi

per colpa propria, con una richiesta di informazioni all’amministrazio-ne superficiale

e non chiara, senza la specifica della persona cui la richiesta si riferiva

(come si rileva dagli atti prodotti)";

· queste argomentazioni

non hanno perso di attualità. CO 1 non ha emanato la decisione richiesta, ed

imposta da questo TCA con il giudizio 29 novembre 2011, a tutt'oggi. Non solo l'assicuratore non ha neppure provveduto a svolgere accertamenti particolari

(magari in __________ per le verifiche dello statuto esatto del ricorrente).

Questa inattività – che segue una decisione chiara con cui veniva imposto a CO

1.

di agire sollecitamente – appare oggi ancor più inaccettabile. In sede

d'udienza il rappresentante del ricorrente ha dato ampia disponibilità a

collaborare per gli accertamenti che fossero necessari;

· che

l'inazione di CO 1 non trova giustificazioni;

· che, alla

luce di quanto precede il gravame è accolto e l’assicuratore obbligato ad agire

in tempi strettissimi nei suoi (eventuali) accertamenti e nell'emanazione della

decisione di sua competenza. Si giustifica il carico della tassa di giustizia e

delle spese giudiziarie – che alla luce dell’udienza indetta vengono determinate

in CHF 800.00 complessivi – all’assicuratore resistente che verserà inoltre CHF

1'800.00 al patrocinatore del ricorrente a titolo di ripetibili di questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso formulato il 16 gennaio 2012 da

RI 1 è accolto nel senso

delle considerazioni esposte.

2.Di conseguenza è fatto ordine

all’assicuratore malattie CO 1, __________, di procedere nei suoi incombenti immediatamente

ed emanare nei tempi più contenuti il provvedimento reclamato.

3.La tassa di giustizia, cifrata in CHF

700.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, vengono posti a carico

dell’assicuratore malattie CO 1 , __________, che verserà al ricorrente,

vincente in causa, CHF 1’800.00 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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