36.2012.4
Denegata giustizia. Rifiuto di emanare una decisione formale di non riconoscimento di prestazioni siccome l'assicurato non sarebbe tale
10 febbraio 2012Italiano23 min
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Numero d'incarto:
36.2012.4
Data decisione, Autorità:
10.02.2012, TCA
Titolo:
Denegata giustizia. Rifiuto di emanare una decisione formale di non riconoscimento di prestazioni siccome l'assicurato non sarebbe tale
DENEGATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 1 LPGA
art. 52 cpv. 2 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.4
IR/sc
Lugano
10 febbraio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
Considerato in fatto
ed in diritto
· che RI 1, con
il patrocinio dello RA 1 di __________, ha presentato, il 19 settembre 2011, un
ricorso a norma dell’art. 56 cpv. 2 LPGA contro l’inazione dell’assicuratore
malattie CO 1 di __________;
· che, con
decisione 29 novembre 2011, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha
imposto all’assicuratore di emanare il provvedimento richiesto in un termine
brevissimo alla luce della particolare situazione in cui versa l’assicurato
ricorrente. Il termine è ampiamente decorso infruttuoso e CO 1, che non ha impugnato
la decisione 29 novembre 2011 (inc. 36.2011.70) dinanzi al Tribunale Federale,
è rimasta silente ed inattiva;
· che RI 1tonico,
con il patrocinio dello RA 1, ha presentato, il 16 gennaio 2012, un ulteriore ricorso
a norma dell’art. 56 cpv. 2 LPGA contro l’inazione dell’assicuratore malattie CO
1, lamentando il “più assoluto e disarmante silenzio dell’assicuratore”;
· che RI 1
lamenta sostanzialmente, come nel primo ricorso, una denegata giustizia per la
mancata emanazione di decisione formale in ambito di copertura assicurativa a
fronte del diniego di garantire le spese di cura in Svizzera. Come emerge dagli
atti della procedura formante l’incarto 36.2011.70 evasa con decisione del 29
novembre 2011, “il ricorrente, cittadino italiano la cui madre è domiciliata
in Svizzera a __________, è stato vittima a __________, il 10 maggio 2010, di
un gravissimo incidente della circolazione stradale che lo ha reso
tetraplegico. Al momento in cui i fatti si sono verificati RI 1 era domiciliato
a __________”. Per potere permettere di essere seguito dalla mamma in maniera
ottimale “la decisione della famiglia è stata quella di chiedere il trasferimento
… presso la madre”. Con il patrocinio di __________ é stato richiesto ed
ottenuto un permesso B CE/AELS per persone senza attività lucrativa.
Nell’istanza, come ricorda il patrocinatore nella impugnativa del 19 settembre
2011, “è stato … indicato lo scopo sociale e umanitario alla base della
richiesta, e che la medesima non era finalizzata al solo scopo di ottenere delle
cure medico-sanitarie” l’obiettivo essendo quello della dimora nel nostro
Paese;
· che – e qui
si riprendono letteralmente ancora i passaggi salienti della decisione 29
novembre 2011 inc. 36.2011.70 – “il permesso di dimora è stato concesso il
30 maggio 2011 senza alcuna specifica o limitazione se non l’assenza di
attività lavorativa (doc. C inc. 36.2011.70). Secondo il ricorrente
dall’emanazione di tale permesso discenderebbe l’obbligo assicurativo in
Svizzera a norma degli art. 3 cpv. 3 LAMal e 1 cpv. 2 litt. f OAMal. Il 6 giugno
2011 RI 1 ha postulato, tramite il patrocinatore, l’affiliazione
all’assicuratore malattia __________ (doc. D), affiliazione confermata
dall’assicuratore il 22 giugno successivo (doc. E, inc. 36.2011.70) senza
limitazioni. Agli atti è stata prodotta la polizza assicurativa emessa, con
valenza dall’8 giugno 2011, da CO 1 (doc. F, inc. 36.2011.70). Il ricorrente
rammenta di avere “puntualmente” informato CO 1 dell’incidente e della natura
del medesimo (doc. I, pag. 4, inc. 36.2011.70). Un formulario di annuncio
infortuni è stato compilato e l’assicuratore avrebbe conferito mandato ad un
legale di __________ (avv. __________) di far valere diritti di regresso nei
confronti dei responsabili dell’incidente (in questo senso il doc. G, inc.
36.2011.70)”;
· che con
lettera 11 agosto 2011 CO 1 ha rifiutato l’emissione della garanzia per il ricovero
di RI 1 al Centro __________ (doc. H, inc. 36.2011.70). Il rappresentante del
ricorrente ha reagito nei confronti dell’assicuratore (doc. I/L, inc.
36.2011.70) ed ha chiesto, il 12 agosto 2011, la “immediata” revisione
della risoluzione e la conferma della affiliazione, della copertura dei costi
previsti per il ricovero ed il rilascio della relativa garanzia.RI 1RI 1 ha
domandato, in caso di dissenso, l’emanazione di una decisione in tempi
brevissimi. Lo scritto ed i successivi interventi del patrocinatore presso il
responsabile del servizio giuridico dell’assicuratore non hanno provocato
nessun effetto (doc. N, O e P, inc. 36.2011.70). Con il patrocinio di RA 1,
come specificato, RI 1 si è aggravato al TCA;
· che, con atto
di risposta 3 febbraio 2012 (doc. III) CO 1 ha preso posizione sul secondo
gravame per denegata giustizia entrando nel merito della questione giuridica
dell’obbligo assicurativo (che non è tema di discussione qui) ed indicando come
il permesso di dimora non costituisca che un elemento indiziante la costituzione
di un domicilio. L'assicuratore rammenta poi di avere contattato l’Ufficio
della Migrazione del Cantone Ticino per fare chiarezza sui dettagli dell’entrata
in Svizzera e sull’interesse del ricorrente, elementi rilevanti per
l’emanazione di una decisione. Nelle sue argomentazioni CO 1 chiede che il
Tribunale “faccia domanda ufficiale di informazione all’Ufficio della
Migrazione del Cantone Ticino, nella quale siano riportati gli atti integrali
relativi al permesso dalla richiesta al rilascio”;
· che al
ricorrente è stato trasmesso l’allegato di risposta e le parti sono state convocate
all’udienza di discussione del 9 febbraio 2012 nel corso della quale il rappresentante
del ricorrente ha ripercorso i fatti evidenziando di essere sincero ed esplicito
con l'amministrazione cantonale e con CO 1 circa le condizioni in cui versa il
signor RI 1. Il ricorrente evidenzia addirittura come CO 1 abbia dato incarico
ad un avvocato in __________ per fare valere diritti di regresso. Dal canto suo
il rappresentante di CO 1 ha rilevato come la prossimità temporale fra permesso
B e richiesta di copertura delle spese sia sospetta ed imponga verifiche puntuali
che non è stato sin qui possibile eseguire a causa delle risposte incomplete
dell'Ufficio della migrazione (doc. V). Non sono state acquisite ulteriori
prove;
· che la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
· che in merito
alla questione giuridica di fondo sottoposta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni si può fare ampiamente riferimento ai principi dedotti dalla
giurisprudenza federale in materia ed evocati nella decisione 29 novembre 2011
citata. Come ampiamente noto alle parti la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons.
3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b);
· che per
l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (ciò che
vale anche per le decisioni formali richieste) in maniera motivata e con
l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l’art. 56 cpv. 1 LPGA le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato,
non emana una decisione o una decisione su opposizione, la norma comprende sia
Fatti
i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Per
costante giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia
qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda,
per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti
ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la
giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente
si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un
termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme
delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons. 3b e riferimenti). Irrilevanti
sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per
l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 cons. 4c,
103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si
deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi,
ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un
prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103
V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della
procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF
125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo
cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito
della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);
· che, come
evocato con il giudizio 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70, dottrina e giurisprudenza
hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto
allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un
affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio
dei provvedimenti probatori supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una
vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere
ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente
(Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e
riferimenti giurisprudenziali). In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa
Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata
la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. In RAMI 1997 U 286,
p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di
un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di
una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi
(ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa);
· che nella
sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9
mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno
1998 dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso
per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o
del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle
prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non
costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Questa giurisprudenza è
da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser,
op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56). Il TF ha ripreso gli stessi principi in un
recente giudizio in materia di assicurazione infortuni (DTF 22 febbraio 2010
inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio del precetto di
celerità in particolare per le decisioni di prima istanza, si veda anche la
sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 PAG. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:
" Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite
pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et
pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p. 232;
ATF 117 Ia 116 c. 3a p. 117
et les références). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
de l'art. 29 al. 2 Cst.
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les
moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540
et les arrêts cités)."
· che in DTF
130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena riprodotte, il TF ha, più
esplicitamente, specificato che:
" Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le
caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous
l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188
consid. 2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid.
3b p. 164/165).
A l'instar de l'art.
6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue
que les garanties constitutionnelles nationales (ATF 114 Ia 179 ss; Hottelier,
op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst.
consacre le principe de la célérité en ce sens qu'il prohibe le retard
injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle
lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que
toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib
311 consid. 5 p. 323 ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd.,
p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p.
810/ 811).
5.2 Le caractère raisonnable de la durée de
la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la
cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres
critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire,
l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce
dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p 142; ATF
119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées). A cet égard, il
appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure
ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid.
2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil,
où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la
procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op. cit., p. 203/204;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne saurait par ailleurs
reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables
Considerandi
dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation
déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la
lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I.4 p. 111; ATF 107
Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses
juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER,
op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p. 594/595; HOTTELIER,
op. cit., p. 811 ch. 7).
5.3
La sanction du dépassement du délai
raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du
principe de célérité,
qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette
constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et
dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 p.
417.
et les références). Dans certaines circonstances, si les conditions de la
responsabilité civile de la Confédération ou des cantons pour acte illicite
sont réalisées, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut
être envisagé. Faute de compétence ratione materiae, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, de se prononcer
sur cette question, d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions
dans ce sens (ATF 129 V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."
(sottolineatura del redattore)
· che va qui
ribadito come, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata
giustizia, il Tribunale ordina all’assicura-tore sociale di concludere entro un
termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura
(Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV
38.
consid. 2b pag. 110), il giudice non può sostituire l’indagine che compete
all’assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve
neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio
si limita all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo
ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito
alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per
determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico
di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della
Cassa è sussistito;
· che questi
principi sono stati recentemente espressi dal questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (TCA 14
novembre 2011, inc. 36.2011.72 in re P.I.);
· che, come già
ricordato nella decisione 29 novembre 2011 citata, in concreto è stata chiesta
l’emanazione di un permesso B per il fatto che la madre del signor RI 1 abita
in Svizzera da tempo e per il possibile aiuto che da tale vicinanza deriverebbe.
Il rilascio del permesso B è del 30 maggio 2011, con effetto all’ottobre
precedente, ed agli inizi di giugno 2011, tramite il patrocinatore, è stata
chiesta l’affiliazione a CO 1. Le condizioni di salute del qui ricorrente sono
note da tempo all’assicuratore tanto che è consegnato agli atti un mail dell’avv.
__________ alla madre del ricorrente in cui il legale italiano indica di essere
stato incaricato dalla cassa CO 1 “in relazione alla rivalsa dalla stessa
formulata, avente per oggetto le prestazioni mutualistiche effettuate in
conseguenza delle gravi lesioni …” (mail 8 agosto 2011 doc. G inc.
36.2011
). Come specificato nelle considerazioni precedenti CO 1 ha rifiutato
di assumere i costi del ricovero dell’assicurato presso il Centro __________,
circostanza questa confermata al rappresentante del ricorrente, con scritto in
tedesco e con promessa di successiva traduzione in lingua italiana mai ossequiata,
indicante come, sulla scorta degli atti a disposizione, la presa a carico dei
costi era rigettata e come, la stessa Direzione, abbia “ferner entschieden,
das Verwaltungsverhältniss rückwirkend aufzuheben” e quindi l’ammini-strazione
ha anticipato – con la sua presa di posizione – la sua intenzione non solo di
non riconoscere le prestazioni conseguenti al previsto ricovero ma pure di
annullare, con effetto retroattivo, l’affiliazione di RI 1 siccome “von
Anfang an keine Versicherungspflicht bestanden hat, da der Aufenthalt in der
Schweiz keinen Wohnsitz begründet und nur zum Zwecke des Aufenthalts in einem
Spital … stattfindet. Die Aufenthaltsbewilligung B alleine vermag die
Versicherungspflicht nicht zu begründen. Zudem sind an die Bewilligung aufgrund
der ausweichenden Antwort der Tessiner Einwohnerdienste erhebliche Zweifel
anzubringen“. Ora, dalla ricezione della comunicazione, il rappresentante
di RI 1 ha specificato la posizione del ricorrente con mail dell’11 agosto 2011
stesso, il 12 agosto ha ulteriormente e più specificatamente ribadito la
situazione e postulato l’emanazione di una decisione “entro e non oltre il
19.
agosto 2011” (la data è stata evidenziata in grassetto). RA 1 ha pure
chiesto l’emanazione di un provvedimento cautelare (doc. L inc. 36.2011.70). Il
19.
agosto 2011 via mail il rappresentante del ricorrente ha ribadito la sua
richiesta argomentandola ancora. Il 25 agosto 2011, con scritto raccomandato, RI
1.
ha insistito ulteriormente specificando la sua posizione, indicando pure a
carico dell’assicura-tore una violazione dell’art. 27 LPGA. Un ultimo tentativo
di ottenere da CO 1 un provvedimento impugnabile mediante opposizione da portare
semmai al giudizio del Tribunale cantonale delle Assicurazioni non ha avuto
seguito. Come osservato nella decisione 29 novembre 2011 “Sanitas non ha
preso posizione ed ha continuato a non emettere la decisione richiesta neppure
successivamente all’inoltro del ricorso per denegata giustizia, la pervicacia
di CO 1 si è spinta sino al rifiuto di decidere persino dopo la riposta
dell’Ufficio della migrazione del 29 settembre 2011, … segnalando ancora in
sede di risposta di causa l’attesa di non meglio precisate risposte
dall’amministrazione cantonale ticinese preposta, e senza specificare (e
comprovare) nessuna ulteriore richiesta di informazioni successivamente a tale
data". Da evidenziare ancora che il doc. 12 inc. 36.2011.70 (risposta
Ufficio migrazione a CO 1) non porta ulteriori elementi in precedenza
sconosciuti. Come ritenuto nel giudizio 36.2011.70 "dal 29 settembre
2011.
CO 1 non ha più un solo argomento valido per omettere di decidere in
merito alla posizione assicurativa del signor RI 1, in concreto vi è un palese
rifiuto di emanare un provvedimento ampiamente richiesto, in una situazione
fattuale ampiamente nota e chiara ed a fronte di una serie di documenti
prodotti dallo stesso assicurato all’assicura-tore". Gli accertamenti
di CO 1 presso l’amministrazione cantonale appaiono, alla lettura del doc. 2
inc. 36.2011.70 prodotto, di poco spessore ed imprecisi. Il 7 settembre 2011 CO
1, questa volta a cura del servizio giuridico, ha precisato la sua richiesta di
informazioni (quale la base legale per il rilascio del permesso B in favore
dell’assicurato qui ricorrente). La risposta, come indicato, è del 29 settembre
2011.
(doc. 12 inc. 36.2011.70) e non sembra avere permesso all’assicuratore di
reagire adeguatamente;
· ma vi è di
più. CO 1 dovrà attentamente valutare, nella decisione che è chiamata a
rendere, il proprio comportamento alla luce del principio del rispetto della
buona fede. L’incarico conferito all’avvocato italiano __________, a fronte
della piena consapevolezza dello status in cui versa l’assicurato, e
l’accettazione di questa situazione debbono essere valutati alla luce del
principio suddetto e delle condizioni poste dalla giurisprudenza federale;
· con la
risposta di causa al ricorso 16 gennaio 2012 CO 1 chiede al TCA di volere
procedere, come evocato nelle considerazioni di fatto che precedono, ad accertamenti
presso l’Ufficio della Migrazione del Cantone Ticino. La richiesta è inammissibile.
CO 1 deve provvedere in merito, se non ottiene le risposte che desidera dovrà
interpellare le superiori istanze, semmai mediante un ricorso per denegata giustizia
a sua volta. Soltanto l’assicuratore può e deve procedere agli accertamenti a
questo stadio della procedura;
· che – con le
stesse motivazioni di cui alla decisione 29 novembre 2011 inc. 36.2011.70 che
qui si riproducono - il ricorso va accolto poiché CO 1 ha tardato, in
maniera del tutto ingiustificata, in una fattispecie chiara e che poteva
comunque essere chiarita (semmai con il sussidio del patrocinatore
dell’assicurato) in poche ore, nemmeno in pochi giorni. La fattispecie poi
appare di importanza significativa per l’assicurato. Sapere, dopo le conseguenze
di un grave infortunio che lo ha reso tetraplegico, se una copertura sussiste
non può certo avere la stessa importanza di altre procedure. L’assicuratore ha
trattato il suo obbligo di ossequiare la richiesta di emanazione di una
decisione formale con eccessiva superficialità dilatando eccessivamente i tempi
per colpa propria, con una richiesta di informazioni all’amministrazio-ne superficiale
e non chiara, senza la specifica della persona cui la richiesta si riferiva
(come si rileva dagli atti prodotti)";
· queste argomentazioni
non hanno perso di attualità. CO 1 non ha emanato la decisione richiesta, ed
imposta da questo TCA con il giudizio 29 novembre 2011, a tutt'oggi. Non solo l'assicuratore non ha neppure provveduto a svolgere accertamenti particolari
(magari in __________ per le verifiche dello statuto esatto del ricorrente).
Questa inattività – che segue una decisione chiara con cui veniva imposto a CO
1.
di agire sollecitamente – appare oggi ancor più inaccettabile. In sede
d'udienza il rappresentante del ricorrente ha dato ampia disponibilità a
collaborare per gli accertamenti che fossero necessari;
· che
l'inazione di CO 1 non trova giustificazioni;
· che, alla
luce di quanto precede il gravame è accolto e l’assicuratore obbligato ad agire
in tempi strettissimi nei suoi (eventuali) accertamenti e nell'emanazione della
decisione di sua competenza. Si giustifica il carico della tassa di giustizia e
delle spese giudiziarie – che alla luce dell’udienza indetta vengono determinate
in CHF 800.00 complessivi – all’assicuratore resistente che verserà inoltre CHF
1'800.00 al patrocinatore del ricorrente a titolo di ripetibili di questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso formulato il 16 gennaio 2012 da
RI 1 è accolto nel senso
delle considerazioni esposte.
2.Di conseguenza è fatto ordine
all’assicuratore malattie CO 1, __________, di procedere nei suoi incombenti immediatamente
ed emanare nei tempi più contenuti il provvedimento reclamato.
3.La tassa di giustizia, cifrata in CHF
700.00 e le spese, fissate in CHF 100.00, vengono posti a carico
dell’assicuratore malattie CO 1 , __________, che verserà al ricorrente,
vincente in causa, CHF 1’800.00 (IVA, se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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