36.2012.41
Incasso premi a seguito di sussidio inferiore riconosciuto all'assicurata. Spese amministrative eccessive
16 luglio 2012Italiano36 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.41
Data decisione, Autorità:
16.07.2012, TCA
Titolo:
Incasso premi a seguito di sussidio inferiore riconosciuto all'assicurata. Spese amministrative eccessive
INCASSO PREMI
art. 61 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105b OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.41
ir/gm
Lugano
16 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
Fatti
A.
RI 1, 1918, domiciliata a , è assicurata presso CO
1 per l’assicurazione di base obbligatoria in virtù della LAMal con una
franchigia di CHF 300. La copertura garantisce anche il rischio di infortunio
non altrimenti coperto tramite LAInf (doc. 6). La signora RI 1 ha aderito a CO 1 con effetto al 1 giugno 2010 (doc. 4) a seguito di sua richiesta di pari data
(doc. 5). I premi sino ad ottobre di quell’anno e le partecipazioni ai costi
emesse alle seguenti date: 08.07.; 05.08.; 14.10.; 21.10.; 04.11.; 18.11.; 28.12.2010
e 13.01.; 25.01.; 17.03.; 31.03.; 19.04.; 05.05.; 19.05.2011 non sarebbero mai
state pagate. L’assicuratore LAMal, constatato il mancato versamento di premi
per il periodo dal mese di giugno 2010 a quello di ottobre del medesimo anno (fatto salvo l’incasso dei sussidi concessi all’assicurata) per CHF 337.40, partecipazioni
ai costi per complessivi CHF 939.50 (per un totale di CHF 1276.90), oltre alle
spese di sollecito amministrative ed esecutive, quantificate nella decisione su
opposizione in complessivi CHF 432,35, ha fatto spiccare un PE __________
dall’UE di __________ il 26 gennaio 2012 cui l’assicurata ha interposto opposizione.
B. Con
decisione formale del 15 febbraio 2012 CO 1 ha constatato un debito complessivo nei suoi confronti di CHF 1706,65 ed ha deciso di rigettare l’opposizione
interposta al PE da parte dell’assicurata. La decisione è stata elaborata per
l’assicuratore dal collaboratore __________ (doc. 10). Contestando la validità dell'atto
per assenza di motivazione sufficiente l’assicurata ha inoltrato opposizione il
22 marzo 2012 (doc. 11). Il successivo 12 aprile 2012 CO 1 ha confermato il provvedimento nella sostanza, precisando la somma dovuta in CHF 1709.25 per
l’aggiornamen-to degli interessi. Pure la decisione su opposizione è stata elaborata
da __________ (doc. 12).
C. Con
ricorso 22 maggio 2012 RI 1 contesta il provvedimento ritenendo che la Cassa
manchi dell’autori-tà per emanare una decisione in causa propria e che sia così
stata violata la terzietà del giudice. Invitata a prendere posizione in merito
l’assicurazione malattia ha delegato un legale in Ticino che, in merito alla
competenza della Cassa per emanare decisioni amministrative soggette comunque
in ultima analisi a controllo giudiziario (gratuito salvo casi eccezionali), ha
fatto riferimento alla dottrina richiamando parallelamente i principi contenuti
nella LPGA all’art. 49. CO 1 chiede la reiezione del gravame. La ricorrente è
stata invitata ad ulteriormente esprimersi ed a, eventualmente, domandare
l’acquisizione di specifiche prove (doc.VI del 26 giugno 2012).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore
può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e
le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv.
2).
Per
gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni),
l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli
assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel
caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv.
3).
Il
Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3
(cpv. 3bis).
Per
gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda
o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il
Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei
premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio
federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in
merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura
d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5). Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal,
gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato
secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare
(cpv. 5).
A
norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve
diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L’art.
64a cpv. 2 LAMal prevede che se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga e
se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecuzione per debiti,
l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione
non sono stati pagati integralmente.
Nello
stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte
salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A
norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati
integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite
durante la sospensione.
L’art.
64a cpv. 4 LAMal prevede che in deroga all’articolo 7, gli assicurati in mora
non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi
e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione. È fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.
Il
Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura
di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5
LAMal).
A
norma dell’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di mora sui premi
scaduti secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno.
Per
l’art. 105b cpv. 1 OAMal i premi e le partecipazioni ai costi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non
pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di
una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle
vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore
deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli
di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in
cui incorre se non paga.
L’art.
105b cpv. 2 OAMal prevede che se l’assicurato non paga entro il termine impartito,
l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei
quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti
arretrati.
Per
l’art. 105b cpv. 3 OAMal se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicura-to.
L'art.
90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
3.Nel caso di specie l'assicuratore, tramite
la decisione su opposizione, chiede alla ricorrente il pagamento di un importo
complessivo di CHF 1709.25 determinato dalla differenza su premi per il periodo
giugno ottobre 2010, partecipazioni ai costi e spese amministrative ed
esecutive. In particolare la differenza di premi ammonterebbe a CHF 337,40,
ossia CHF 1891 – 1553,60, le partecipazioni ai costi a CHF 939,50 ed a CHF 432,35
le spese sollecito (CHF 300), spese esecutive (CHF 50), spese PE (CHF 73) ed
interessi di mora dal 21 settembre 2011. La ricorrente contesta che questo
importo sia dovuto invocando ragioni procedurali, la Cassa non avrebbe potere
di decidere in una causa propria e sarebbe così violato il principio della
terzietà del giudice.
4.Va anzitutto evidenziato come la
ricorrente non contesti minimamente l’ammontare del debito preteso
dall’assicuratore. Lo stesso è da ritenersi corretto alla luce della documentazione
prodotta sub. doc. 7. Analizzando le cifre ritenute da CO 1 si può rilevare
come l’importo di CHF 139,05 sarebbe costituito dalla franchigia a seguito di
cure prestate dall’__________ il 25 giugno 2010; per prestazioni del 28 giugno
2010 sono pretesi CHF 85.90 imputati alla franchigia. Per la fattura della
Farmacia __________ di CHF 159,30 così come per la successiva fattura (Farmacia
__________ – ricetta Dr. __________) dove a fronte di CHF 464,95 è stata
chiesta una partecipazione di CHF 46,50. Ugualmente vale il discorso per la
fattura della medesima Farmacia (CHF 396,50) per prestazioni dall’8 luglio al
13 agosto 2010, ove sono stati chiesti alla ricorrente CHF 39,65 quale partecipazione.
A fronte di fattura di CHF 172,80 per prestazioni dall’11 ottobre al 15 ottobre
2010, si ha un richiesta di partecipazione di CHF 17.25. Idem per la fattura di
CHF 208,55 per prestazioni dal 27 ottobre al 29 novembre 2010 e per la
successiva fattura per prestazioni del dicembre 2010, di complessivi CHF 76 per
la quale sono stati chiesti CHF 7,60. Per prestazioni di dicembre 2010 cifrate
in CHF 726.75 è chiesta partecipazione di CHF 72.65. Dagli atti risulta poi una
fattura per prestazioni di ottobre sino a dicembre 2010 (__________) per CHF
434,35 per la quale sono chiesti CHF 48,25, una fattura della Farmacia __________
di CHF 162 a fronte della quale sono stati chiesti CHF 16.20. Ancora per
prestazioni Farmacia __________ / Dr. __________ agli atti è consegnato un
conteggio di CHF 655.50 con partecipazione di CHF 65.55. Anche in questo caso
le prestazioni sono avvenute in ottobre – dicembre 2010. A fronte di fattura per CHF 44,25 sempre di Farmacia __________ / Dr. __________ e sempre per
prestazioni di dicembre 2010 vi è ulteriore imputazione di partecipazione di
CHF 4,40.
Per il 2011 gli atti contemplano invece: Fattura Farmacia __________
/ dott. __________ di CHF 99,65 interamente imputata alla franchigia, idem per
prestazioni di febbraio 2011 sino al 1 marzo del medesimo anno, fatturate CHF
82.95 e imputate sulla franchigia. La fattura per prestazioni dal 13 gennaio al
4 febbraio 2011 per CHF 147,65 è stata posta a carico dell’assicurata, a fronte
della franchigia residua e della partecipazione, per CHF 120.40. Vi sono poi due
ulteriori fatturazioni Farmacia __________ / __________. di CHF 130,85, con
carico di partecipazione di CHF 13,05 e di CHF 436.50 per una partecipazione di
CHF 43.65, e meglio come allo schema che viene riportato qui sotto. In sostanza
nel 2010 è stata imputata la residua franchigia di CHF 224.95 mentre tutta la franchigia
relativa al 2011.
Anno 2010
Prestatore
Data
Fatturato
Ad assicurata
Franchigia
__________
25.06.10
CHF 139.05
CHF 139.05
CHF 139.05
idem
28.06.10
CHF 85.90
CHF 85.90
CHF 85.90
Farmacia __________
20.08.10
CHF 159.30
CHF 15.95
__________
25.06.10
CHF 464.95
CHF 46.50
Farmacia __________
08.07.10
CHF 396.50
CHF 39.65
Farmacia __________
11.10.10
CHF 172.80
CHF 17.25
Farmacia __________
27.10.10
CHF 208.55
CHF 20.85
Farmacia __________i
10.12.10
CHF 7.60
__________
CHF 72.65
__________
CHF 48.25
CHF 7.60
__________
25.07.10
CHF 726.75
CHF 72.65
__________
14.10.10
CHF 482.60
CHF 48.25
Farmacia __________
17.11.10
CHF 162.00
CHF 16.20
Ferrari __________
17.03.10
CHF 655.50
CHF 65.55
Farmacia __________
17.12.10
CHF 44.25
CHF 4.40
Anno 2011
Farmacia __________
11.01.11
CHF 99.65
CHF 99.65
CHF 99.65
Farmacia __________
08.02.11
CHF 82.95
CHF 82.95
CHF 82.95
__________
13.01.11
CHF 147.65
CHF 120.40
CHF 117.40
Farmacia __________
10.02.11
CHF 13.05
CHF 13.05
__________
03.01.11
CHF 436.50
CHF 43.65
Totali 2010 e 2011
CHF 4'606.45
CHF 939.50
Franchigia 2010
CHF 224.95
Franchigia 2011
CHF 300.00
Da quanto precede si deduce correttezza dei calcoli dell’assicu-ratore
per le partecipazioni ai costi della ricorrente. Calcoli che d’altra parte
neppure sono stati contestati. La documentazione versata agli atti dalla CO 1
dimostra, con un sufficiente grado di verosimiglianza (SVR 1996 KV Nr. 85 p.
269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p.
210/211), la fondatezza della pretesa fatta valere nei riguardi dell'insorgente.
5. La
signora RI 1 ha più volte lamentato il fatto che l’ammini-strazione abbia
deciso in causa propria e lo abbia fatto a due riprese, esaminando con la
decisione su opposizione il suo precedente provvedimento formale. In merito
occorre rilevare come l’art. 49 cpv. 1 della LPGA (ossia la legge sulla parte
generale delle assicurazioni sociali) prevede esplicitamente che:
" Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.”
Mentre
il cpv. 3 della medesima norma prevede che:
" Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente
alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l’interessato."
Avverso
queste decisioni, a norma dell’art. 52 LPGA, è data la possibilità di inoltrare
una opposizione, nel termine di 30 giorni, presso il servizio che ha notificato
il provvedimento. L’assicurato-re malattia, che applicando la LAMal ed essendo
quindi riconosciuto quale assicuratore sociale, applica norme del diritto pubblico,
può rispettivamente deve emanare decisioni, in particolare relative all’incasso
dei premi scoperti e delle partecipazioni rimaste insolute. Queste decisioni
sono soggette al rimedio dell’oppo-sizione. La motivazione per la quale il
legislatore ha deciso di introdurre questo modo di procedere è descritta da Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2 edizione,
Schulthess 2009, a pagina 653 e 654, no. 7 e 8 ad art. 52 dove viene specificato
che:
" (…)
Im Sozialversicherungsrecht wurde die Möglichkeit, Einspracheverfahren
einzuführen, bereits seit längerer Zeit geprüft (vgl. dazu hohn, 106 ff.); es wurden auch – allerdings
ohne gesetzliche Grundlage (vgl. SVR 1996 IV Nr. 98) – sog. Pilotversuche
durchgeführt.
(…)
Zur Berechtigung, im Sozialversicherungsbereich generell Einspracheverfahren
einzuführen, werden verschiedene Überlegungen vorgebracht. Es werde der
Verwaltung eine Selbstkontrolle ermöglicht; die Transparenz, die aktive
Teilhabe und das Vertrauen der versicherten Person in das Verfahren würden
gefördert; es erfolge eine Erweiterung des Rechtsschutzes, und es resultiere
eine Entlastung der Gerichtsinstanzen.
(…)
Diese Überlegungen sind zwar begründet. Indessen darf zugleich nicht
ausser Betracht gelassen werden, dass die Einspracheverfahren, welche in
weitgehendem Mass einem Zweiparteienverfahren angenähert sind (a.A. seiler, 76, mit dem Hinweis, dass die Einsprachebehörde
rechtlich dieselbe ist wie die verfügende Behörde), insofern heikle Fragen aufwerfen,
weil die eine am Verfahren beteiligte Partei – der Verwaltungsträger – zugleich
die entscheidende Instanz ist; dadurch wird die Umsetzung des gerade im
sozialversicherungsrechtliche Verfahren massgebenden Grundsatzes der Waffengleichheit
erheblich erschwert (vgl. eingehender *Kieser,
Verwaltungsverfahren, N. 127 FF., 720). Es ist jedenfalls verfehlt, dem Einspracheverfahren
den Charakter einer «quasi-gerichtlichen»
Überprüfung zuzuordnen; dagegen stehen nicht nur die genannten Einwände,
sondern auch die Befugnis, die Gewährung des rechtlichen Gehörs in das
Einspracheverfahren zu verschieben (vgl. Art. 42 ATSG). Es ist insoweit nicht
falsch, «ein einfaches, diskursives oder dialogisches» Einspracheverfahren zu
fordern (so Seiler, 93). (…)"
La
particolare natura di questo istituto ed il suo scopo primario conducono a non ritenere applicabili alla procedura di opposizione garanzie particolari
come indicato nelle righe che precedono. La decisione formale e la conseguente opposizione
possibile impone all’amministrazione interessata il riesame della situazione di
fatto e del diritto applicabile, la decisione resa su opposizione deve essere infatti
motivata, ha sempre natura riformatoria ed è oggetto di impugnativa al competente
(per territorio rispettivamente per materia) Tribunale che non è vincolato
nell’accertamento del fatto e nell’applicazione del diritto rispetto alla
decisione (su opposizione) impugnata.
In
passato qualche perplessità era stata sollevata per il fatto che l’autorità che
emana la decisione formale in virtù della legge fosse poi anche quella preposta
al riesame del proprio operato alla luce dell’opposizione. In diverse
impugnative era stata sollevata l’obiezione secondo cui l’autorità chiamata ad
esaminare l’opposizione dovesse essere diversa, che dovesse trattarsi,
all’interno dell’amministrazione, di una autorità superiore gerarchicamente.
La
giurisprudenza federale ha risolto la questione nella sentenza 9C-738/2007 del
29 agosto 2008, dove ha affermato:
" 2.2 Come in sede cantonale, l'insorgente contesta
pure, sempre dal profilo formale, l'agire della Cassa che avrebbe affidato la
trattazione della vertenza alla medesima entità senza "controllo esterno o
interno da parte di un'autorità superiore distinta o successiva all'autorità decisionale".
Per quanto accertato in maniera vincolante dal giudice cantonale, le
decisioni del 5 dicembre 2006 sono state emesse dal servizio conti, mentre la
decisione su opposizione è stata redatta da X.________ (capo servizio conti,
nonché funzionario incaricato), il quale l'ha firmata insieme al capo ufficio
contributi Y.________.
Per rispondere alle censure ricorsuali, va ricordato che l'art. 52
LPGA dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Una separazione
personale non è per contro imposta né dall'art. 52 LPGA né da altre norme di
legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli
assicuratori (cfr. sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04
del 16 febbraio 2005, consid. 4.1, e SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con
riferimenti; sul tema v. inoltre Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des
Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in:
Sozialversicherungsrechtstagung 2007, San Gallo, 2007, pag. 75 seg.). Cosa che però non si realizza nel caso
di specie."
Questa
sentenza federale ha confermato, su questo specifico aspetto, la prassi del
Tribunale cantonale delle Assicurazioni di cui alle decisioni STCA del 24 marzo
2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D.,
inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA
dell'8 settembre 2003 nella causa C. Sagl, inc. 38.2003.32; STCA del 24 novembre
2003 nella causa C., inc. 38.2003.49 e da ultimo nella STCA del 17 settembre
2007 nella causa G., inc. 30.2007.27). L’opposizione non ha, quindi, effetto
devolutivo.
In
concreto non è data una separazione personale tra chi ha trattato la decisione
formale e chi si è invece occupato della decisione su opposizione, come avviene
spesso nei casi che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni è chiamato
ad analizzare in ambito di incasso premi soprattutto. Certo sarebbe auspicabile
che gli assicuratori provvedessero, nei loro statuti, ad istituire uffici
diversi che si occupino di decisione e decisione su opposizione per dare a
questo istituto maggiore forza e credibilità.
La
questione non merita comunque particolare approfondimento in questa sede. La
ricorrente non sostiene che gli statuti della Cassa o i regolamenti della
stessa imponessero un esame da parte di distinte e separate
(amministrativamente) strutture dell’amministrazione stessa.
6. Detto
al punto 4 del credito della Cassa occorre ora verificare gli aspetti dell’incasso
forzato di dette somme. Il Tribunale Federale ha più volte dichiarato
applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V
46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione
può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale
riferita precisamente all'esecuzione in corso, qualora abbia iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, é dunque
legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. Non solo. Per
debita informazione della ricorrente va esplicitata la giurisprudenza del TF
che riconosce al giudice amministrativo la possibilità di rigettare
l’opposizione al PE in procedure quali quella in discussione, la giurisprudenza
riferisce a precedenti norme del diritto esecutivo che, su questi aspetti, non
ha mutato i principi.
Il
2 luglio 1981 il Tribunale federale in DTF 107 III 60 ha rilevato:
" (...)
Il n'y alors aucun motif de dénier aux autorités ou tribunaux administratifs,
appelés à statuer sur le fond ensuite de l'opposition, les compétences qui sont
reconnues au juge civil saisi de l'action en reconnaisance de dette. La lettre
même de l'art. 79 LP, si elle paraît viser en premier lieu la
juridiction civile, n'interdit pas d'y assimiler les voies de la procédure
administrative. (…) De telles solutions ne sont nullement incompatibles
avec le système de la loi. Elles apparaissent au contraire indispensable pour
compléter l'oeuvre du législateur qui, à une époque où l'action de l'Etat avait
moins d'ampleur, n'a pas éprouvé le besoin de régler de manière exhaustive le
lien qui peut exister entre la poursuite ou la faillite et les voies de la procédure
administrative. L'assimilation des prononcés administratifs aux jugements
civils, lorqu'ils sont rendus sur opposition à la poursuite, se justifie
d'ailleurs d'autant plus que la loi l'impose quand ces titres sont antérieur au
commandement de payer (art. 80 al. 2 LP)." (sottolineatura
del redattore)
Il
23 febbraio 1983 il TFA in DTF 109 V 46 ha affermato:
" (…)
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du
débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la
mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter
une action en libération de dette en la forme ordinarie (art. 83 al. 2 LP). Le
juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier
si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des
assurances, qui est le juge odinaire prescrit par le droit fédéral en matière
d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid.
a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors
qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a
fait reconnaitre ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut
requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la
procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la
décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal
administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la
mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions
portant sur le paiement d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie,
personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des
décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral;
qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite
et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur
simple rèquisition (ATF 107 III 60).
Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars
1968, où la Cour des céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue
définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de
l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du tribunal fédéral
est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé
administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève
formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé.
Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit
solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir
requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisés dans la pratique est celle de la poursuite
préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au
commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera
définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est contestée, soit parce qu'elle
aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales. Or
si, selon l'arrêt Chollet, une telle procédure est irrégulière, il n'y a
cependant pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal rendu dans ces conditions,
puisque le tribunal des assurances est compétent, comme juge ordinaire au sens
de l'art. 79 LP, pour lever, par son jugement sur le fond, l'opposition à la
poursuite (ATFA 1968 p. 19 consid. 1).
4.- En l'espèce, on est en présence d'une décision formelle consécutive
à l'opposition formée au commandement de payer par le débiteur.
Il convient tout d'abord de se demander s'il existe une différence essentielle
entre les voies b) e c) ci-dessus, en d'autres termes si la jurisprudence des
deux tribunaux fédéraux est contradictoire ou incompatible.
Dans son arrêt, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
fédéral admet que le créancier puisse requérir directement la continuation de
la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée d'opposition
(art. 80 LP) lorsque, s'agissant d'un prononcé administratif, celui-ci se
réfère avec précision à la poursuite et lève formellement l'opposition. Or,
si la décision précède la poursuite, elle ne satisfait naturellement pas à
l'exigence posée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral,
car le prononcé administratif de la caisse ne peut se référer à la poursuite introduite
après coup, ni lever une opposition qui n'a pu être formulée. Dans ce cas, il
incombera à la caisse poursuivante de solliciter du juge un prononcé de
mainlevée définitive avant qu'elle ne puisse requérir la continuation de la poursuite:
c'est la voie préconisée par l'arrêt Chollet précité. Dans ce sens, les
deux jurisprudences ne sont ni contradictoires ni incompatibles, parce qu'elles
se réfèrent à des situations différentes.
Quant à l'argumentation de l'Office fédéral des assurances sociales,
selon laquelle le juge ordinaire est le juge civil, et non pas celui des
assurances, elle n'est point pertinent. En effet, il a été maintes fois rappelé
que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est
effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité
pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 99 V 79)
consid. a; ATFA 1968 p. 19 consid. 1)."
(sottolineature
del redattore)
Infine,
a proposito della competenza del giudice amministrativo, Daniel Staehelin, in
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, art.
1-87, pag. 621 segg., afferma:
" Unterliegt der in Betreibung gesetzte Anspruch dem
öffentlichen recht, so ist zu seiner Beurteilung nicht der Zivilrichter,
sondern dei Verwaltungsbehörde zuständig. Das ordentliche Verfahern ist hierbei
nicht der Zivilprozess sondern das Verwaltungsverfahren. Gemäss dem in der
Revision 1994 eingefügten Wortlaut, welcher eine langjährige Praxis aufnimmt,
kann hierbei die Verwaltungsbehörde zusammen mit ihrem materiellen Entscheid
den Rechtsvorschlag beseitigen. Verwaltungsbehörde ist neben den
Beschwerdeinstanzen insb. auch die erstinstanzlich verfügende Behörde. Hiergegen
wurden in der Literatur und von gewissen kantonalen Instanzen starke Bedenken
geäussert, da die verfügende Verwaltungsbehörde üblicherweise Gläubiger und
damit Partei des Betreibungsverfahrens ist, was mit der Funktion des
Vollstreckungsrichters, welche mit der Beseitigung des Rechtsvorschlages
ausgeübt wird, nicht vereinbar ist (….).
Angesicht der klaren Position des Bundesgerichts (..omissis) sowie der
kantonalen Praxis (…omissis…), welche bei der Revision Niederschlag im Wortlaut
von Art. 79 gefunden hat, sowie der entsprechenden Regelung in Spezialnormen
(art. 57 Abs. 3 MWStV), muss de lege lata nicht näher auf diese Kritik
eingegangen werden.
(...)
Nur diejenigen Verwaltungsbehörden können einen Rechtsvorschlag
beseitigen, deren materielle Verfügungen im Rechtsöffnungsverfahern zur
definitiven Rechtsöffnung berechtigen würden (BGE 107 III 65; Schwander,
Schriftenreihe SAV, 36; Kofml, 1350). Dies sind Entscheide der Bundesbehörden
und der kantonalen Behörden, soweit sie das kantonale Recht den vollstreckbaren
gerichtlichen Urteilen gleichsetzt (art. 81 Abs. 2 Ziff. 2 und 3).
Voraussetzung für die Beseitigung des
Rechtsvorschlages durch die Verwaltungsbehörde ist zudem, dass die materielle
Verfügung über den in Betreibung gesetzten Anspruch erst nach erhobenem rechtsvorschlag
und zusammen mit dessen Beseitigung erlassen wird. Hat die Verwaltungsbehörde bereits
vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung erlassen, so kann sie nicht
nachträglich den Rechtsvorschalg beseitigen, sondern muss das Verfahren der
definitiven Rechtsöffnung einleiten (BGE 109 V 51; RegRat SZ, EGV 1995,
113; Oger OW, AB 1994/95, 19 f.; Vers.Ger. TG, RBOG 1991, 136; Oger. LU, LGVE
1983 II, 206). Vollstreckungsrichterliche Funktionen kommen der
Verwaltungsbehörde nur zu, wenn sie gleichzeitig materiell über den Anspruch
entscheidet, ansonsten keine definitive Rechtsöffnung für
Verwaltungsverfügungen mehr erteilt werden müsste und Art. 80 Abs. 2 Ziff. 2
und 3 toter Buchstabe wäre. Unzulässig und ein Verstoss gegen die
materiellen Rechtskraft der ersten Verfügung wäre es auch, wenn die
Verwaltungbehörde, welche vor Einleitung der Betreibung eine Verfügung erlassen
hat, diese nach erhobenem Rechtsvorschlag materiell bestätigt, um gleichzeitig
den Rechtsvorschlag beseitigen zu können (Oger OW, AB 1994/95, 20). Ebenso
unzulässig ist es, vor Einleitung der Betreibung eine materielle Verfügung zu
erlassen, in welcher ein allfälliger künftiger Rechtsvorschalg beseitigt wird,
da hierbei die Betreibung noch gar nicht bezeichnet werden kann (Oger. OW, AB
1994/95, 19f). Die Kompetenz, einen Rechtsvorschlag zu beseitigen, steht aufgrund
des Wortlautes von Art. 79 der verfügenden Behörde nur zu, nachdem der betrieben
Rechtsvorschlag erhoben hat. Aus dem gleichen Grund kann auch ein Zivilrichter
in einem Urteil vor Anhebung der Betreibung nicht einen künfitgen Rechtsvorschlag
beseitigen. Dies gilt auch im Bereich der Mehrwertsteuer, wo die Eidgenössische
Steuerverwaltung gem. Art. 57 Abs. 3 MWStV als zuständig bezeichnet wird, einen
Rechtsvorschlag zu beseitigen, diese Möglichkeit hat sie nur, wenn noch
keine rechstkräftige Verfügung vorliegt, die Verodnung kann das SchKG als
Bundesgesetz nicht derogieren.
Aus dem Erfordernis, dass die Verwaltungsbehörde nur dann den
Rechtsvorschlag beseitigen kann, wenn sie erst nach dem Rechtsvorschlag über
den in Betreibung gesetzten Anspruch eine materielle Verfügung erlässt,
schränkt den Anwendungsbereich dieser Praxis ein. Der in Betreibung gesetzte
Anspruch muss nämlich schon zum Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungbefehls
fällig sein (N 10). Ist dies nicht der Fall, darf die Verwaltungsbehörde in der
nachfolgenden Betreibung den Rechtsvorschalg nicht beiseitigen (Oger. LU, LGVE
1983 II, 208). Das Vorgehen gem. art. 79 kann auch durch das offentliche Recht
ausgeschlossen werden. Steuerforderungen werden zwar üblicherweise auf ein
bestimmtes Datum hin fällig, auch wenn sie noch nicht veranlagt worden sind,
doch verlangen üblicherweise die Steuergesetzte, dass die Steuerforderungen
zuerst durch Verfügung festzusetzen sind, bevor sie in Betreibung gesetzt
werden können (Adler, 258). Das Verfahren nach Art. 79 wird hingegen
häufig von Krankenkassen (Art. 88 Ab. 2 KVG, vormals Art. 30 Abs. 4 aKUVG; BGE
119 V 331; 109 V 49 f.; 107 III 62) aber auch bei der Mehrwertsteuer gem. Art.
57 Abs. 3 MWStV eingeschlagen, da hier die Forderung schon vor dem Erlass einer
Verfügung fällig wird. Zulässig ist das Verfahern gem art. 79 auch im Bereich
der übrigen Sozialversicherungen, doch bedarf es hier triftiger Gründe, um eine
Betreibung vor Erlass einer Verfügung einzuleiten (Adler, 258)." (sottolineature del redattore)
Alla
luce di quanto sopra esposto, emerge che il giudice delle assicurazioni sociali
può rigettare l'opposizione, di regola, solo quando deve statuire anche nel
merito della questione.
Per
riprendere la critica mossa dalla ricorrente nel suo gravame relativa
all’assenza della terzietà del giudice sostanziale nel caso in cui la Cassa
giudichi il merito della fattispecie, decida il rigetto dell’opposizione al PE
ed in merito all’opposizione interposta alla propria decisione, va rilevato
come le critiche dell’assicurata non possano essere seguite. In effetti con
questo procedere non viene tolta nessuna terzietà del giudice poiché non va
confusa la posizione del giudice con quella dell’amministrazione cui una
normativa di diritto pubblico conferisce il potere di applicare regole cogenti.
In altri termini la possibilità di ricorrere ad un giudice, terzo indipendente ed
estraneo alla procedura, in situazioni come quella portata a giudizio, è sufficiente
garanzia dei diritti dell'assicurata. In altri termini il contenzioso che nasce
con la decisione dell’amministrazione interessata (chiamata al riesame del caso
con l’opposizione) viene in ultima analisi deferito (se tale è la volontà
dell’assicurato insoddisfatto del provvedimento) dinanzi ad un magistrato
cantonale prima e, semmai, federale (ricorso al TF) poi. Tutte le garanzie
procedurali vigenti in materia secondo la procedura cantonale, la LPGA e volute
dalla Costituzione e dalla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo)
sono ampiamente garantite nel percorso giudiziario gestito dai magistrati
preposti.
7. Detto
del credito dell’assicuratore e della possibilità di rigettare l’opposizione
occorre ancora verificare se CO 1 possa ottenere la condanna dell’insorgente al
pagamento delle spese amministrative ed esecutive. Si tratta di un importo di
tutta importanza, cifrato in CHF 300 per le sole diffide, in CHF 50 per non
meglio precisati “costi di esecuzione”, di CHF 73 per le spese del PE. A ciò si
aggiungono gli interessi di mora.
In
una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 l’allora TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato
al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto
tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)
siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui
diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al
riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell’art. 90 cpv. 5 OAMal in vigore dal 1° gennaio
2006 al 31 luglio 2007 (RU 2005 5639, pag. 5640) che prevedeva che se
l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di
pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di
diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento
nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.
L’art.
90 cpv. 5 OAMal è stato sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b
cpv. 3 OAMal per il quale se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può
riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta
è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell’assicurato. La norma non è mutata, in questo, con le modifiche adottate
con vigenza dal 1 gennaio 2012 (Ordinanza del 22 giugno 2011; RU 2011 3527).
In concreto
non risultano consegnate agli atti copie delle diffide intimate alla ricorrente.
Unicamente al doc.8, quale allegato alla domanda di esecuzione, è consegnata
una lista con le date di pretese diffide e l’indicazione dell’importo preteso
maturato in favore dell’assicuratore per ognuna di esse. La cassa, patrocinata
doverosamente, non ha consegnato nessuna condizione assicurativa dalla quale
possa essere desunto il suo diritto di pretendere il versamento di spese
amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è vero che vige, in materia,
il principio inquisitorio, lo stesso è temperato dall’obbligo delle parti di
collaborare all’acquisizione delle prove. In concreto il giudice delegato (doc.
Considerandi
II del 24 maggio 2012 trasmesso a mezzo della Cancelleria del Tribunale
cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto esplicitamente all’assicuratore di esprimersi
sul ricorso producendo l’intero incarto. CO 1 lo ha fatto (ha cioè trasmesso
gli atti a sua disposizione) tra i quali non ha però prodotto nessuna
condizione assicurativa nel senso appena espresso. Mancando la condizione per
esigere il versamento delle spese amministrative le stesse non possono essere
qui pretese. Le spese sarebbero comunque state assolutamente sproporzionate.
Complessivamente CHF 350 per diffide e spese di esecuzione, non comprendenti il
PE, costituiscono oltre un quarto del debito preteso (si tratta del 27,417%),
somma che va al di là di ogni ragionevolezza e che questo Tribunale non avrebbe
comunque potuto ammettere in tale misura.
8.
Per
quanto concerne le spese esecutive, va rammentato che con sentenza K 114/03 del
22.
luglio 2005 (cfr. anche sentenza K 144/03 del 18 giugno 2004), il TF ha affermato:
"
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece
disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio
può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03)."
Queste
spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le
sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22
luglio 2005, K 114/03; sentenza del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003
no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto
della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste
spese non è quindi ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza
del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004, K 68/04 e sentenza
del 18 giugno 2004, K 144/03).
9.
Per
quanto attiene agli interessi di ritardo va osservato come per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105a OAMal dal 1° agosto 2007, in precedenza art. 90 cpv. 1 OAMal).
In
DTF 134 V 405 al cons. 7.1, in ambito AVS, il TF ha precisato che “l'interesse
moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per
l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo
se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al
contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 cons. 3.3.1 pag.
206.
con riferimenti).
Alla
luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ricorso sono irrilevanti.
Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente
dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche qualora la
Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera
dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 cons. 3.3.2
pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, cons. 3.4.2 con riferimento a
RCC 1992 pag. 177, cons. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto,
durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora
fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo
tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente
al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse
si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e
di una perdita corrispondente della Cassa.”
Secondo
il tenore stesso della norma i crediti di contributi conducono alla maturazione
di interessi. Le partecipazioni ne sono escluse.
Con
sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag.
40, il TF ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste
alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi
sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26
cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora
sulle prestazioni da restituire.
Come rammenta Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra
2009, pag. 377/378 ad art. 26, n 10: “… die Literatur betont, dass mit
Betrag und Prämie dasselbe gemeint ist (vgl. Locher, Grundriss, 286). Deshalb
ist – unabhängig von der Bezeichnung als Beitrag oder als Prämie – davon
auszugehen, dass Art. 26 Abs. 1 ATSG alle entsprechende Zahlungen erfasst. Nicht
unter den Beitragsbegriff fallen Kostenbeteiligungen in der KV; diese dienen
nicht der Begründung und höchstens mittelbar dem Erhalt der
Versicherungsdeckung.“
In
concreto quindi gli interessi vanno calcolati unicamente sull’importo di CHF
337.40
Gli interessi ammontano al 5% e sono dovuti dalla data determinata
dall’amministrazione nella misura in cui li ha calcolati la stessa
amministrazione ossia CHF 9,35.
10.
Da
quanto precede il ricorso va parzialmente accolto e la ricorrente va ritenuta
debitrice dell’assicuratore dell’importo dei premi arretrati fissati in CHF
337,40 nonché delle partecipazioni fissate in CHF 939.50, oltre ad interessi al
5% dal 21 settembre 2011 su CHF 337,40. I costi delle procedure esecutive
seguono l’esecu-zione e non debbono essere oggetto di decisione da parte del
giudice amministrativo. Non si percepiscono tasse e spese e non si
attribuiscono ripetibili in assenza di patrocinio.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.
Di conseguenza:
1.1
La
ricorrente RI 1 è riconosciuta debitrice della Cassa Malati CO 1 dell’importo
di CHF 337,40 per premi e CHF 939.50 per partecipazioni.
1.2
Sull’importo
dei premi pari a CHF 337,40 sono dovuti interessi al 5% dal 21 settembre 2011.
1.3
Per
gli importi di cui sub. 1.1. e 1.2. è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE N° __________ dell'UE di __________ emesso il 26 gennaio 2012.
2.
Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster