36.2012.46
Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile
27 giugno 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
36.2012.46
Data decisione, Autorità:
27.06.2012, TCA
Titolo:
Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile
IRRICEVIBILITÀ
art. 1a cpv. 1 LAMAL
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 75 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.46
IR/sc
Lugano
27 giugno 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul "ricorso"
del 29 maggio 2012 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato in fatto
e in diritto
· AT 1 si è
rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con “ricorso” datato 29
maggio 2012 con cui ha contestato una “decisione” di CV 1, postulando la condanna
dell’assicuratore a versarle “indennità per malattia del 100% fino al termine
della cura e dei suoi effetti collaterali” (doc. I).
· La signora AT
1 ha data per scontata la competenza di questo TCA sia ratione materiae che
ratione loci. Essa ha indicato, specificatamente, che in data 11 gennaio 2012 ha iniziato una cura a base di Pegasys e Ribavirina, farmaci con importanti effetti collaterali.
Il curante dott. __________ avrebbe attestato una inabilità lavorativa completa
ed il 10 aprile 2012 CV 1 avrebbe chiesto una visita di controllo presso il
medico di fiducia dott. __________ di __________, visita effettivamente
avvenuta il successivo 17 aprile.
· La visita
sarebbe durata soltanto una ventina di minuti ed a seguito del rapporto del
medico l’assicuratore ha comunicato il 26 aprile 2012 all’assicurata che le
prestazioni sarebbero state ridotte al 50%. Il giorno successivo l’assicurata
ha reagito trasmettendo all’assicuratore la sua opposizione a tale agire ed il
successivo 25 maggio 2012 CV 1 ha confermato, mediante scritto trasmesso in
copia al medico curante dell’assicurata, la sua posizione dopo avere ottenuto
dal curante dott. __________ attestazioni mediche ulteriormente valutate dal
dott. __________.
· In
conclusione allo scritto 25 maggio 2012 (doc. C) CV 1 specifica alla signora AT
1 che il diritto applicabile a complemento delle CGA è la LCA e non l’invocata
LPGA.
· Con il suo “ricorso”
al Tribunale cantonale delle Assicurazioni AT 1 lamenta la brevità della visita
presso il dott. __________, la soggettività delle reazioni ai medicamenti e
quindi la necessità di conoscere il soggetto e seguire l’evoluzione della cura.
In sostanza viene contestata la valutazione del medico fiduciario ritenuta non
approfondita e superficiale.
· Nelle
conclusioni l’atto chiede l’annullamento della decisione 26 aprile 2012
dell’assicuratore e, come indicato, la corresponsione delle IPG.
· Ricevuto il
ricorso il giudice delegato ha comunicato alla signora AT 1 che:
o
“…
per le controversie
derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie (LAMal) il nuovo CPC prevede che i Cantoni possano designare un
tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, i litigi (art. 7
CPC).
o
A norma dell’art. 75
LCAMal le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con
terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale
contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Negli altri casi deve essere
invece ammessa una competenza del giudice civile.
o
In
altri termini il Tribunale cantonale delle Assicurazioni è competente nella
misura in cui l’assicuratore coinvolto sia un assicuratore autorizzato ai sensi
della LAMal …
o
Tra
essi a me non figura la CV 1 …
o
Osservo
inoltre che la motivazione addotta e la descrizione dei fatti, così come le
conclusioni, non sono sufficientemente specificati e dettagliati, mancano
infatti importanti informazioni che imporrebbero emendamento dell’atto. In
particolare difettano informazioni relative all’entità della indennità percepite,
al numero di indennità versate per il caso di malattia aperto rispettivamente indicazioni
relative alla copertura massima possibile (durata contrattuale delle
prestazioni), il salario percepito ed assicurato non è specificato ed al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni non sono state prodotte certificazioni
mediche.
o
Alla
luce di quanto precede, valendo la presente formalmente quale decreto di completamento
dell’atto giudiziario (art. 4 cpv. 3 LPTCA), Le chiedo di completare l’esposto
– siccome carente – con riferimento al tema della competenza di questo
Tribunale ed alle informazioni necessarie, semmai dovesse essere ammessa una
competenza del TCA, per la valutazione nel merito della fattispecie.
o
L’avviso
che, in caso di inadempienza od inosservanza del termine del 12 giugno 2012,
all’atto non verrà dato seguito e dichiarato irricevibile con trasmissione del
dossier al giudice civile competente."
· AT 1 non ha
reagito all’ingiunzione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni, non ha
fatto pervenire alcuna osservazione e non ha trasmesso nessun atto tale da suffragare
una competenza di questo Tribunale.
· La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
· Come indicato
nello scritto destinato all’assicurata il Tribunale cantonale delle Assicurazioni
ha competenza in materia quale quella in discussione unicamente quando le
indennità siano assicurate da un assicuratore ammesso all’esercizio della
LAMal.
· Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari
offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in
applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA). In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che
le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione
sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio
ai sensi della LAMal sono decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la
Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca).
· In concreto,
la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da
un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un
assicuratore che non é un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai
sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati compaiono in un elenco
pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit (BAG) e, tra di essi
non figura la società assicuratrice convenuta in causa. Non è data quindi una
competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare la
fattispecie, il “ricorso” risulta pertanto irricevibile. Alla luce di quanto
precede si prescinde dal caricare tassa di giustizia e spese a parte attrice.
Gli atti vengono immediatamente retrocessi alla AT 1 per, eventualmente,
introdurre l’atto alla competente autorità giudiziaria civile. Non è infatti
possibile a questo Giudice trasmettere la procedura al giudice civile competente
in assenza di ogni e qualsiasi tipo di informazione relativa al valore
litigioso. Stante questa carenza di informazione non è possibile sapere se competente
sia il Pretore di __________ alla luce del domicilio d’affari di CV 1 che si è
occupato del contratto in questione rispettivamente del domicilio della stessa
signora AT 1 (__________) o se invece il caso sia da devolvere alla competenza
Fatti
di giudice di pace a norma dell’art. 31 cpv. 1 litt. c LOG. Vista l’assenza di
qualsiasi reazione da parte della signora AT 1 non è stato possibile chiarire
la questione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
"ricorso" 29 maggio 2012 formulata da AT 1, contro CO 1con
sede a __________ e succursale a __________ è irricevibile per incompetenza
del tribunale adito.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
3. Gli
atti vengono retrocessi immediatamente alla parte attrice in uno con il
presente decreto.
4. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
5. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione
è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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