Lexipedia

Decisione

36.2012.46

Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile

27 giugno 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

di giudice di pace a norma dell’art. 31 cpv. 1 litt. c LOG. Vista l’assenza di

qualsiasi reazione da parte della signora AT 1 non è stato possibile chiarire

la questione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

"ricorso" 29 maggio 2012 formulata da AT 1, contro CO 1con

sede a __________ e succursale a __________ è irricevibile per incompetenza

del tribunale adito.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

3. Gli

atti vengono retrocessi immediatamente alla parte attrice in uno con il

presente decreto.

4. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore

litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale.

5. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione

è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster