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Decisione

36.2012.49

Ricorso contro la fissazione dell'ammontare del sussidio di cassa malati, diminuito rispetto agli anni precedenti. Applicazione delle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012 e conferma del calcolo e

26 novembre 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei

minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Sussiste poi un obbligo

di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione

dei premi ed un dovere quo allo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori.

Per il resto il diritto cantonale è autonomo come rammenta il Tribunale

Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I

313). Compete al Cantone non solo fissare la procedura ma decidere il modello da

applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate

norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che

differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare

alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La

determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito

imponibile fissato dalle autorità fiscali.

Il precedente modello era

stato corretto, nel corso degli anni, con aggiustamenti e modifiche, per

mitigare le conseguenze dell’effetto soglia insito nel sistema scelto. Il

calcolo dell’importo del sussidio si fondava su complessi algoritmi (il più

delle volte oscuri agli assicurati). Il modello era quindi relativamente semplice

e trasparente per quanto concerneva il diritto al sussidio mentre era complesso

per quanto atteneva alla quantificazione dello stesso.

2.3. Le nuove norme, come detto,

tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato

dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso

che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni

sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che

non era però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di

quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazione

in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè

possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito

disponibile, strumento essenziale per determinare la situazione economica delle

famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà”

(Rapporto, op. cit., loc. cit.).

L’adozione del reddito disponibile Laps in ambito RIPAM avrebbe imposto un

calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni

singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente

impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta

l’esigenza di procedere ad un adattamento successivo della LCAMal e,

nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa

la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in

maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo

sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile

conforme all’impostazione della Laps.

Ulteriore intento del

legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale

nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare

maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro

dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti

indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da

ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione

dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento

… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che

evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato

e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

2.4. Occorre ora esaminare più da

vicino le nuove norme e quindi i nuovi concetti ritenuti dalla legge, per fare

ciò è necessario partire dalla chiara volontà del legislatore espressa negli

approfonditi lavori preparatori ed in quelli commissionali e plenari del Parlamento.

Va dapprima ribadito che è

il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il

principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei

beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps

(art. 42 e 43 LCAMal), a seguito di presentazione di un’istanza scritta (art.

25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la

fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento. La stessa è, di

regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2

LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti

persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,

costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27

LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale

definito dalla Laps.

Per quanto attiene al

premio riconosciuto (PMR qui di seguito) l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per

ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di

assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed

é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora

compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media

ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria (e

quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito

dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati

iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio

ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio

di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo

anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia

invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento

del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al

periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata

sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale

decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o

ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge

dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il

regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) edito nelle more della

presente procedura (il 29 maggio 2012 con pubblicazione sul BU il 1° giugno

successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011

entrato in vigore il 1° gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente

regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare),

all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima

o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di

riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I

dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione

in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il

rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito

lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la

LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione.

Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la

sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni

che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile

semplificato (RDS qui di seguito).

2.5. Per determinare il parametro

da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che

si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per

l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di

Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i

valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’ammini-strazione si basa quindi

integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente

accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del

calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario

acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal. La legge ha fissato in maniera

esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia

fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).

La legge annovera in

deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:

AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese

professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le

spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un

importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia non sono considerate nel testo legale.

2.6. Fissato il RDS il nuovo

sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono

dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché

tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in

primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

La parte del reddito che

supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a

contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere

mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite

di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo

della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza

dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del

premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari

a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo

massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali

della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.

L’art. 36 LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),

13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone

coniugate con figli.

Le nuove norme prevedono

poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando

l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal

e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed

assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva

entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore

aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel

78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di

legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire

un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione

delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora

prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei

costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi), ciò che

impone al cittadino assicurato posto al beneficio della RIPAM di partecipare

maggiormente al pagamento del proprio premio assicurativo malattia

obbligatoria.

La legge fissa poi altre

regole specifiche per le forme particolari di assicurazione, norme che non

torna qui utile rappresentare siccome ininfluenti al tema in discussione.

2.7. Determinato quindi il RDS

riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese

vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla

legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a

dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato se il RDS risulta inferiore

al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è

superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto

6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che

eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il

resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la

prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito

fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato

definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò

senza il computo della pigione.”

L’art. 10 Laps fissa nel

seguente modo la soglia di intervento:

a) per il titolare del diritto:

importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima persona supplementare

dell’unità di riferimento:

importo corrispondente alla metà del limite

minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

per la persona sola

c) per la seconda e la terza persona

supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il

primo figlio

d) per la quarta e quinta persona

supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il

terzo figlio

e) per la sesta e ogni ulteriore persona

supplementare dell’unità di riferimento:

importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il

quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari

all’AVS/AI si intende:

a)

fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)

fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)

fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)

fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)

fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I

limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il legislatore ha –

tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della

legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare

infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC

(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della

riduzione).

Va evidenziato che

l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli

adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un

incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento

dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2).

Questa Corte rileva che i

valori ritenuti dall’amministrazione nella sua decisione e nelle osservazioni

al gravame non ritengono il valore percentuale dell’1,8% dell’ordinanza citata.

La divergenza, come

desumibile da comunicazione dell’UFAS riferita ad altra procedura (scritto 24

luglio 2012 UFAS/Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG), deriva

dall’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato (in realtà dell’1,7543%)

applicato agli importi in discussione, rispetto al tasso arrotondato indicato

dal CF nella sua ordinanza (1,8%). Secondo l’UFAS, e come desumibile anche da

un raffronto degli importi ritenuti negli art. 10 cpv. 1 e 3 LPC rispetto ai

valori del periodo precedente, l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dallamministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un

arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso

percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi seguenti: 1160

[nuovo importo minimo della rendita completa di vecchiaia, considerato importo

base o chiave per il calcolo] dedotto l’importo fissato per la medesima rendita

nel periodo precedente, ossia 1140 rapportato a 1140. Ciò conduce come detto ad

un risultato di 1,7543% (il riporto degli ulteriori decimali è qui

tralasciato). Ciò in consonanza anche la circolare IAS 1° gennaio 2011 sulle

modifiche concernenti gli assegni famigliari cantonali. Questo modo di

procedere può essere ammesso vista la prassi amministrativa ed alla luce del

fatto che le divergenze di importo, per il settore che qui ci occupa, sono di

scarso rilievo e praticamente senza influenza alcuna sulla determinazione dei

valori della RIPAM. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui però

segnalare il rischio di confusione che questa situazione ingenera e segnala

come auspicabile una maggiore chiarezza.

Alla luce di quanto

precede, per il titolare del diritto, l’importo legale di CHF 16'540 nel 2009 è

divenuto CHF 17'069 mentre per l’anno 2011 diviene CHF 17'368. Per la prima

persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo di CHF 8'270 è aumentato

nel 2009 a CHF 8’534 e nel 2011 a CHF 8'684. Per la seconda e la terza persona

supplementare dell’unità di riferimento la cifra di base di CHF 8'680 è

aumentata nel 2009 (+3,2%) a CHF 8'955 e nel 2011 a CHF 9'112. Per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo da

CHF 5'787 è aumentato nel 2009 a 5'970 e nel 2011 a CHF 6'074. Per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento l’l'importo

base di CHF 2'893 è aumentato nel 2009 a CHF 2'985 e nel 2011 a CHF 3'037.

2.8. Alla luce degli importi

appena ritenuti discende che un RDS inferiore o uguale al 50% della somma

desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima

possibile come impone l’art. 35 cpv. 2 LCAMal.

Nella misura in cui il RDS

sia superiore al 50% dell’importo calcolato come all’art. 10 cpv. 3 Laps, l’importo

massimo possibile di sussidio non può essere riconosciuto e l’istante deve

mettere a contribuzione del pagamento del premio i suoi mezzi. Secondo la

novella legislativa la differenza esistente tra l’importo più elevato del

reddito che consente il sussidio massimo ed il RDS va infatti utilizzato per il

pagamento dei premi secondo le percentuali specifiche ad ogni categoria di

assicurato, come prevede l’art. 36 LCAMal. Quindi quando il RDS vada oltre il

limite del reddito fissato secondo l’art. 35 LCAMal (con rinvio all’art. 10

Lasp), ossia quando il reddito disponibile superi l’importo che permette il

versamento massimo del sussidio, la parte di reddito che supera detto limite

destinata al finanziamento dei premi viene determinata con una percentuale

(fissa) a dipendenza della composizione dell’UR.

Per l’art. 36 LCAMal

a) le

persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile

(semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al

pagamento dei premi;

b) le persone sole con

Considerandi

figli l’8%;

c) le persone coniugate

senza figli il 21% mentre le

d) persone coniugate con

figli il 13%.

Il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio contiene, a

pagina 5, una serie di esempi cui può qui essere fatto rimando (considerata la

base dell’anno 2008) per una visione del calcolo che l’amministrazione è chiamata

ad operare.

Determinata la

partecipazione dell’assicurato al pagamento del premio normativo, deve essere fissato

l’importo cui lo stesso avrebbe diritto mediante sottrazione dal valore

dell’importo normativo del premio di quanto l’assicurato (e meglio l’UR) deve

versare. L’importo che risulta va successivamente moltiplicato per il

coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio che rimane a carico

dell’assicurato o dell’UR interessata, è del 73,5%. Il disegno di legge

indicava una percentuale maggiore (76 %) che i lavori preparatori ed il testo

finale hanno innalzato a 78,5%. Prima ancora dell’entrata in vigore della norma

approvata dal legislativo ne è stata chiesta la modifica e la percentuale ridotta

(si veda la legge 29 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2/2012

del 20 gennaio 2012 che ha ridotto – alla luce del Messaggio 4 ottobre 2011 no.

6541.

concernente la Modifica della LCAMal in merito all’adeguamento del

coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi; si faccia

inoltre riferimento al Rapporto della Commissione della Gestione del 15

novembre 2011 R 6541).

La somma che risulta

dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicu-rato o meglio dell’UR interessata, costituisce la

cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli

istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, all’istante.

Il sistema, che ha – come

detto – il pregio di essere sostanzialmente più aderente alla realtà economica

degli assicurati (rispetto a quello in vigore in precedenza) ed al valore dei

premi, è complesso, articolato e non di facile comprensione per i beneficiari

del diritto che si vedono recapitare una decisione formale in cui l’importo

della RIPAM é cifrato ma senza la modalità del calcolo e degli importi

ritenuti. Il calcolo dell’aiuto riconosciuto non è quindi immediatamente

controllabile da parte dell’UR interessata. La persona assicurata, per potere

comprendere appieno i valori utilizzati, per verificare la correttezza degli

stessi e per controllare il calcolo, è costretto a formulare reclamo

rispettivamente a chiedere esplicitamente la modalità di determinazione della

RIPAM. Solo in quella sede l’amministrazione, come il caso in discussione

dimostra, fornisce alla persona interessata adeguate spiegazioni.

2.9

Per quanto attiene all’anno

2012.

con decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione

delle riduzioni di premio LAMal del 15 novembre 2011 il Consiglio di Stato del

Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30

cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al

sussidio nel Cantone come segue:

" Le basi di

calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2012

sono definite come segue:

a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.

b) premio medio di

riferimento:

– adulti: CHF 4850.–

– giovani adulti

di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.–

– minorenni: CHF 1146.–

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010.

(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012.”

2.10

Nel caso concreto la

ricorrente ha postulato, come evidenziato nelle considerazioni di fatto, la

riduzione del premio dell’assicura-zione obbligatoria delle cure medico

sanitarie per il 2012. La sua domanda è stata ammessa ma l’importo riconosciuto

(fr. 59.80 al mese) è ritenuto eccessivamente esiguo e non sufficiente per

fronteggiare le spese ordinarie di mantenimento.

Il paragone contenuto nel

ricorso tra gli importi del sussidio percepiti fino al 2011 e quello calcolato

nel 2012 non può essere d’aiuto alla ricorrente, poiché, come visto nei

considerandi che precedono, il metodo di calcolo, con il 1° gennaio 2012, ha subito una modifica radicale che ha inciso sull’ammontare del sussidio cui hanno diritto i

beneficiari dell’aiuto statale.

Nella fattispecie, sulla base

dei dati evinti dalla tassazione 2009 (cfr. doc. 12 e 13, cfr. anche la

dichiarazione d’imposta, doc. E6), determinante per il calcolo del sussidio 2012,

e dei successivi accertamenti effettuati dalla Cassa, nonché dalla

documentazione prodotta dall’insorgente, questo Tribunale, indipendente dalle

imprecisioni contenute nello scambio di e-mail tra l’UT e la Cassa e nella

risposa di causa, rilevate dall’assicurata, deve confermare il calcolo

effettuato dall’amministrazione, giacché i dati utilizzati corrispondono a

quelli figuranti nella tassazione determinante.

Il totale dei redditi

dell’unità di riferimento ammonta a fr. 25'626 (fr. 2’076 di pensione del

secondo pilastro [173 X 12], fr. 21'108 per la rendita AVS [1'759 X 12], fr. 42

di redditi da titoli e capitali e fr. 2'400 da reddito di comunione ereditaria

[cfr. punto 6 della dichiarazione 2009; 1/5 del reddito lordo totale; cfr. doc.

E6]).

Da questo importo possono

essere effettuate solo le deduzioni previste dal legislatore, e meglio l’ammontare

del premio medio di riferimento (in concreto: fr. 4'850), i contributi sociali

obbligatori (in concreto: fr. 0), le eventuali pensioni alimentari che un

assicurato è tenuto a pagare all’ex-coniuge (in concreto: fr. 0), le spese

professionali per i salariati (in concreto: fr. 0) e le spese per interessi

passivi (in concreto fr. 336; cfr. doc. E5).

Ulteriori deduzioni, che

derogano a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal non sono invece

ammissibili (cfr. consid. 2.5).

In particolare, circa l’ammontare

di fr. 2'322 (fr. 1’986 + 336) fatto valere dalla ricorrente quale deduzione

dal reddito lordo della comunione ereditaria, va evidenziato che i fr. 336

relativi agli interessi passivi sono stati presi in considerazione

conformemente a quanto prevede l’art. 31 cpv. 1 lett. g LCAMal, mentre i fr.

1'986 relativi a spese di gestione e manutenzione di immobili non possono

essere presi in considerazione giacché non previsti nel citato disposto.

Per quanto concerne invece

la sostanza, va preso in considerazione l’importo netto, nella misura di 1/15,

che in concreto ammonta a fr. 7'611, calcolato nel seguente modo: fr. 110'667

corrispondenti alla quota parte della ricorrente alla partecipazione alla

comunione ereditaria (1/5 di fr. 550'890), cui va aggiunto l’importo di fr.

5'544 per i boschi di sua proprietà e fr. 7'879 di titoli e capitali (cfr.

anche dichiarazione 2009, doc. E6), per un importo complessivo lordo di 124'090.

Da questa somma devono essere dedotti i debiti di fr. 9'920 della comunione ereditaria

per un importo complessivo di fr. 114'170 (110'667 + 5'544 + 7'879 – 9'920),

che, divisi per 15, danno un ammontare di fr. 7'611 come calcolato

dall’amministrazione. Circa la deduzione di fr. 9'920 la stessa ricorrente

rileva del resto di aver dichiarato un ammontare di fr. 20'520, ma che l’UT

competente, dopo le verifiche, lo ha ridotto a fr. 9'920 e di non aver

interposto alcun ricorso contro la decisione dell’autorità fiscale (doc. XII).

Ne segue che il reddito

disponibile ammonta a fr. 28'051 (25'626 + 7'611 – 4'850 – 336).

Il

fabbisogno della ricorrente, così come indicato in precedenza (consid. 2.7) è

di CHF 17'368. Di questa somma il 50%, ossia CHF 8’684 costituisce, a norma

dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal, il limite di reddito disponibile per la

determinazione dell’importo normativo massimo della RIPAM. La ricorrente deve

contribuire con i propri mezzi alla copertura dei premi, quindi – come vuole

l’art. 35 alla lettera a) LCAMal – il 20% (percentuale riferita alle persone

sole) del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal.

Si ha così:

28’051 (RDS) – 8'684

(reddito limite) = CHF 19’367

Di cui il 20% assomma a

CHF 3'873.40

Il premio normativo di

diritto della ricorrente è quindi:

CHF 4’850

– CHF 3’873.40 = CHF 976.60

Per

determinare l’importo che la ricorrente ha diritto di ottenere per la riduzione

dei suoi premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1

LCAMal, corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:

CHF 976.60 : 100 x 73.5 = CHF

717.

, ossia fr. 59.80 al mese.

Ne segue che, di

principio, il calcolo è stato effettuato correttamente.

2.11

La ricorrente, in sede di

osservazioni, ha tuttavia affermato che il reddito locativo di fr. 2'400 si è

ridotto, nel 2011, a fr. 1'560 (doc. IX).

A questo proposito va

rammentato che, non diversamente dalle norme precedentemente in vigore, il

legislatore ha rinviato al Regolamento promulgato dal Consiglio di Stato le

norme e le modalità dell’accertamento del reddito di riferimento al di fuori o

in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante (art. 30 cpv. 2

LCAMal). Per quanto attiene il Regolamento va osservato come, successivamente

all’emanazione della decisione resa su reclamo, il Consiglio di Stato ha

promulgato, il 29 maggio 2012, un nuovo testo entrato in vigore (art. 51) “immediatamente,

tranne gli art. 21 e 48 che entreranno in vigore il 1 gennaio 2013”. All’art. 50 invece il regolamento riserva ancora l’applicazione di una serie precisa di

norme del precedente regolamento del 5 aprile 2011 (ma entrato in vigore il 1°

gennaio 2012).

Al momento

dell’introduzione della domanda di RIPAM da parte della ricorrente, il 6

settembre 2011, vigeva ancora il regolamento del 13 novembre 2007 che, all’art.

31, regolava i casi di accertamento autonomo del reddito da parte della Cassa

facendo astrazione dalla decisione di tassazione. Il nuovo regolamento prevede,

all’art. 14 (come all’art. 14 del regolamento vigente dal 1° gennaio 2012 al 29

maggio 2012), l’accertamento del reddito da parte della Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG al di fuori od in assenza di una tassazione come

segue:

" 1La

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta i dati necessari per il

calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione

fiscale determinante, nei seguenti casi:

a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone domiciliate

che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per

le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale

determinante;

c) decesso del coniuge o del partner registrato;

d) divorzio o

separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica

registrata;

e) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia,

maternità/paternità;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento

professionale;

g) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;

h) persone sole

conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un’attività

lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.

2.

La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di

riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in

caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) in caso di diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.

3.

Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati

necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al

momento dell’istanza.

4.

I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono

accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (…)"

Il regolamento in vigore

al momento della formulazione della richiesta di RIPAM (del 13 novembre 2007)

prevedeva all’art. 31 invece che:

" L’Istituto

delle assicurazioni sociali procede autonomamente all’accertamento del reddito

determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile,

in particolare, nei seguenti casi:

a) persone soggette all’imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge o del partner registrato;

c) matrimonio,

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento

dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione

applicabile;

d) persone sole

che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con

reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione

applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;

e) persone

domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

f) persone al

beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al

beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa

con il competente Ufficio;

h) cessazione

definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione

temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento

professionale;

l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione

importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del

reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile

dai parametri fiscali applicabili;

n) persone

soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla

libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della

Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel

caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per

necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in

considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione

cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."

Su taluni aspetti queste

regolamentazioni sono significativamente diverse tra loro.

Per l’art. 65 cpv. 3

LAMal:

" I Cantoni

provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano

considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze

economiche e familiari più recenti."

(evidenziazione del redattore)

Nella sentenza 36.2012.33 del 3

settembre 2012 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di

rilevare come solo il regolamento del 2007 in vigore al momento dell'introduzione della domanda prevedeva di considerare la diminuzione della sostanza e del

reddito al fine dell’accertamento autonomo del reddito, non il nuovo

regolamento che procede per principi diversi.

Il Tribunale Federale ha

rilevato come i Cantoni dispongano di una libertà nella regolamentazione della

materia che non è però assoluta. Nella sentenza pubblicata in DTF 136 I 220 e

segg. l’Alta Corte ha stabilito che il diritto glaronese in materia di RIPAM

violasse, come ritenuto dal Tribunale amministrativo di quel cantone, il

diritto federale nella misura in cui imponeva l’eventuale compensazione tra

imposte e RIPAM in caso di arretrati. Più specificatamente per il TF, in virtù

dell’art. 49 cpv. 1 Cost. Fed., il diritto federale prevale su quello cantonale

contrario. Le norme cantonali debbono quindi rispettare “Sinn und Zweck”

(ossia senso e scopo) delle norme federali. In altri termini le regole

cantonali in un ambito quale quello qui in discussione non debbono urtare

rispettivamente pregiudicare o ridurre la portata delle norme federali (in

questo senso anche G. Eugster:

Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2007 pag. 764).

Quindi il Cantone, nella

fissazione delle norme che regolano la materia della riduzione dei premi, gode

di un ampio potere d’apprezzamento ed il diritto cantonale é diritto autonomo.

Il giudice può intervenire in tale ambito unicamente se i Cantoni, tramite le

loro normative, non permettono il conseguimento degli scopi e degli obiettivi

che il legislatore federale si è prefissato, rispettivamente se è data una

violazione del principio di parità di trattamento (DTF 136 I 220 e segg).

A questo proposito sempre

nella sentenza 36.2012.33 del 3 settembre 2012, il TCA, nella sua composizione

completa, al consid. 2.12, ha poi affermato:

" In

concreto una diminuzione del reddito locativo/ affitti rispettivamente

la cessazione di una attività accessoria indipendente del contribuente (vedi

annesso al doc. 1, tassazione 2009 in raffronto con la tassazione 2011, doc.

A6) dovevano imporre all’amministrazione di esaminare la richiesta di RIPAM

del signor X alla luce delle sue condizioni economiche più recenti come da

questi postulato.

L’art. 14 RLCAMal deve essere interpretato nel senso che

l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una

eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per

evitare il rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e

differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione

di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere. In queste

situazioni la Cassa si vedrebbe confrontata con un rischio di onere

amministrativo eccessivo. In concreto però l’interpretazione dell’art. 14

citato deve condurre, per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal, a ritenere

che la cessazione dell’attività lavorativa accessoria indipendente del

ricorrente, e di conseguenza il mancato incasso di onorari negli anni

successivi a quello della tassazione di riferimento, costituisce

sostanzialmente un pensionamento, ossia l’effettivo e completo ritiro dalla

vita attiva del signor X, ciò nell’ottica di quanto previsto dalla lettera e.

del cpv. 1 della norma. Già solo per questo fatto il gravame va accolto e la

decisione annullata con rinvio degli atti all’amministrazione affinché provveda

a verificare, alla luce degli elementi che accerterà come imposto dall’art. 14

cpv. 4 RLCAM ed a mano della decisione di tassazione doc. A6 riferita al 2011

(per sostanza e reddito della stessa), l’eventuale diritto alla RIPAM da parte

del ricorrente.

Non è necessario in questa sede decidere se la significativa ed

importante diminuzione della sostanza sopportata dal ricorrente (oltre CHF

20'000), ad essa sola, avrebbe imposto l’annullamento della decisione impugnata

e, quindi, se l’assenza di una norma specifica relativa diminuzione della

sostanza come nel previgente art. 31 cpv. 1 lett. o v.RLCAMal, avrebbe imposto

l’annullamento della decisione impugnata per i mancato rispetto dell’art. 65

cpv. 3 LAMal.

Certo è che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può

passare sotto silenzio come il regolamento adottato dall’esecutivo cantonale

non contempli più detta ipotesi (diminuzione significativa della sostanza per

il consumo comprovato per il sostentamento) con il rischio che l’art. 14

RLCAMal, a fronte di tale lacuna, non possa essere conforme all’art. 65 cpv. 3

1.

a frase LAMal. Come detto comunque questa Corte non deve risolvere in questa

sede il problema e la questione può essere lasciata aperta dovendosi accogliere

il ricorso per i motivi appena addotti.” (sottolineature del redattore)

Nel caso di specie il TCA,

accertato che l’insorgente ha affermato che il reddito annuale 2010 e 2011

derivante dalla partecipazione alla comunione ereditaria è sceso da fr. 2'400 nel

2009.

a fr. 2'040 nel 2010, rispettivamente a fr. 1'560 nel 2011 (doc. IX), ha

domandato all’interessata di produrre le dichiarazioni fiscali e le tassazioni

2010.

e 2011 e di precisare a cosa era dovuta la diminuzione delle entrate (doc.

XV).

Il 16 ottobre 2012 l’insorgente

ha evidenziato che nel 2010 le entrate della comunione ereditaria ammontavano a

fr. 10'200 (fr. 4'800 per l’affitto de __________ e fr. 5'400 per l’affitto di

un’inquilina), per una quota parte a favore dell’interessata di fr. 2'040. Nel

2011, __________ ha ancora pagato fr. 4'800, mentre l’inquilina (di 103 anni e

che ora è degente in una casa per anziani) ha ridotto il suo contributo a fr.

3'000, per un totale di

fr. 7'800, ed una quota parte

a favore della ricorrente di fr. 1'560. Come visto in precedenza (consid. 2.10),

le deduzioni inerenti le spese di gestione e manutenzione degli immobili (fr.

1'810 nel 2010 [doc. F1 e F3 ] e fr. 1'261 [doc. F4 ed F6] nel 2011),

diversamente dagli interessi passivi (fr. 228 [doc. F1 e F3] nel 2010 e fr. 298

[doc. F4 ed F6] nel 2011, contro i fr. 336 del 2009), non vanno invece prese in

considerazione, giacché non rientrano nella lista esaustiva voluta dal

legislatore.

Nel caso di specie, ritenuto

che il reddito complessivo della ricorrente è passato da fr. 25'626 della

tassazione 2009 a fr. 25'143 della tassazione 2011, ossia una riduzione dell’1,9%

(se si tiene conto della deduzione degli interessi passivi la differenza è

ancora inferiore [25'626 – 336 = 25'290 nel 2009 e 25’143 – 298 = 24'845 nel

2011, per un differenza dell’1,75%]), ciò non è manifestamente sufficiente per

dover procedere ad un calcolo al di fuori della tassazione di riferimento.

Va del resto evidenziato

che nel frattempo la sostanza netta ammonta a fr. 146'370 (cfr. tassazione 2011,

doc. F6), ossia un importo superiore rispetto a quello del 2009 (fr. 124'090).

Per cui un nuovo calcolo del sussidio sulla base dei dati fiscali più prossimi,

che qui non deve essere effettuato, non si concluderebbe necessariamente a

favore dell’interessata.

Alla luce di quanto

precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e

senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è

avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato in

maniera precisa. Il fatto che l’importo sia inferiore a quello percepito in

precedenza non è dovuto all’amministrazione che ha applicato le norme imposte

dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in

discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del

giudice e tanto meno dall’amministrazione preposta alla loro applicazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti