36.2012.49
Ricorso contro la fissazione dell'ammontare del sussidio di cassa malati, diminuito rispetto agli anni precedenti. Applicazione delle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012 e conferma del calcolo e
26 novembre 2012Italiano42 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2012.49
cs
Lugano
26 novembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 7 maggio 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1939, vedova,
è affiliata all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di __________
__________ per un premio, nel 2011, di fr. 435.40 (franchigia di fr. 500,
esclusa la deduzione di fr. 4.05 della distribuzione dei proventi della tassa
ambientale alla popolazione), cui si aggiungono fr. 210.60 di assicurazioni
complementari soggette al diritto privato (doc. 1/allegato A).
Il 6 settembre 2011
l’interessata ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione
obbligatoria per il 2012, allegando la tassazione 2009.
1.2. Con decisione del 22 marzo
2012 (doc. 3) la Cassa Cantonale di Compensazione, tramite l’Ufficio delle
prestazioni, ha accolto la domanda, fissando l’importo di riduzione del premio
dell’assicurazione malattia di base (RIPAM qui di seguito) in fr. 717.80 (fr.
59.80 al mese). Considerando insufficiente l’importo riconosciuto, drasticamente
diminuito rispetto agli anni precedenti, e rilevando di beneficiare di un reddito
mensile di fr. 1'963 (fr. 1'790 di rendita AVS e fr. 173 di prestazioni del
secondo pilastro), l’interessata ha contestato il calcolo giacché dalla
comunione ereditaria di cui fa parte non trae alcun beneficio.
L’amministrazione, dopo
avere verificato i dati acquisiti ed i calcoli effettuati, ha emanato una
decisione su reclamo il 7 maggio 2012 (doc. A), con cui ha ribadito la
correttezza dell’importo del sussidio basato sui nuovi parametri legali, in
vigore dal 1° gennaio 2012, che hanno mutato la precedente prassi in materia.
1.3. Contro il provvedimento
dell’amministrazione, il 5 giugno 2012 (doc. I), l’assicurata si è aggravata al
Tribunale cantonale delle Assicurazioni rammentando le proprie difficoltà
economiche e ribadendo che, se dal 2006 al 2011 l’ammontare del sussidio
mensile è costantemente aumentato (da fr. 198.50 a fr. 319.15), nel 2012 è drasticamente diminuito a fr. 59.80 mensili. La ricorrente sostiene
inoltre che la decisione impugnata non risponde alle censure sollevate in sede
di reclamo.
1.4. Con risposta del 20 luglio
2012 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.5. Pendente causa l’insorgente
ha prodotto ulteriori osservazioni il 13 agosto 2012, contestando il contenuto
della risposta di causa e rilevando che le entrate teoriche da fr. 2'400 del
2009 sono scese a fr. 1'560 nel 2011 (doc. IX) ed il 23 e 24 agosto 2012,
allegando le dichiarazioni d’imposta dal 2007 al 2009 (doc. XII e XIII).
Chiamata a presentare eventuali osservazioni scritte in merito,
l’amministrazione è rimasta silente (doc. XIV). Il 5 ottobre 2012 il TCA ha
posto alcune domande alla ricorrente (doc XV, che ha risposto il 16 ottobre
2012 (doc. XVI). All’amministrazione è stata concessa la facoltà di esprimersi
in merito (doc. XVII).
in
diritto
2.1. L’insorgente nel suo ricorso
sostiene che l’amministrazione, con la decisione impugnata, non ha pienamente
risposto alle censure da sollevate in sede di reclamo. Essa fa in sostanza
valere una carenza di motivazione ed una violazione del diritto di essere
sentita.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504
consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;
cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si
applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.
1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U
397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto
l’amministrazione, già con la decisione impugnata, ha esposto in maniera
approfondita le ragioni per le quali, nel 2012, l’interessata ha diritto ad un
sussidio annuo di fr. 717.60. Con la risposta di causa la Cassa ha poi preso
posizione anche sulle ulteriori censure, in particolare circa la partecipazione
dell’interessata alla comunione ereditaria.
Pendente causa la
ricorrente ha inoltre potuto far valere nuovamente le proprie lagnanze,
allegando ulteriore documentazione fiscale.
Rammentato che il TCA
dispone del pieno potere cognitivo come l’istanza precedente (cfr. sentenza
9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431),
l’eventuale violazione del diritto di essere sentito, e meglio la carenza di
motivazione della decisione impugnata, è comunque stata sanata in questa sede.
Del resto, va rilevato che per costante giurisprudenza è possibile prescindere
da un rinvio della causa all’amministrazione se, come in concreto, una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l’interesse – di pari
rango del diritto di essere sentito – della parte ad essere giudicata
celermente (sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; DTF 132 V 387
consid. 5.1 con riferimenti).
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.2. Con effetto dal 1° gennaio
2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito, acronimo utilizzato sia nei
lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito
una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato in
conseguenza all’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di
distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la
precedente normativa avendo mostrato talune lacune e, soprattutto, per
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze
dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il
disegno di legge, ed il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere
il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il
contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di ciò che, in materia di RIPAM, impone la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto
impone l’art. 65, ed in particolare dal cpv. 1 bis, LAMal. Secondo la LAMal i
cantoni determinano quali siano le persone di condizione economica modesta. Per
Fatti
i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Sussiste poi un obbligo
di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi ed un dovere quo allo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori.
Per il resto il diritto cantonale è autonomo come rammenta il Tribunale
Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I
313). Compete al Cantone non solo fissare la procedura ma decidere il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate
norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che
differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare
alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La
determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito
imponibile fissato dalle autorità fiscali.
Il precedente modello era
stato corretto, nel corso degli anni, con aggiustamenti e modifiche, per
mitigare le conseguenze dell’effetto soglia insito nel sistema scelto. Il
calcolo dell’importo del sussidio si fondava su complessi algoritmi (il più
delle volte oscuri agli assicurati). Il modello era quindi relativamente semplice
e trasparente per quanto concerneva il diritto al sussidio mentre era complesso
per quanto atteneva alla quantificazione dello stesso.
2.3. Le nuove norme, come detto,
tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato
dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso
che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni
sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che
non era però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di
quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazione
in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè
possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito
disponibile, strumento essenziale per determinare la situazione economica delle
famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà”
(Rapporto, op. cit., loc. cit.).
L’adozione del reddito disponibile Laps in ambito RIPAM avrebbe imposto un
calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni
singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente
impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta
l’esigenza di procedere ad un adattamento successivo della LCAMal e,
nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa
la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in
maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo
sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile
conforme all’impostazione della Laps.
Ulteriore intento del
legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale
nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare
maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro
dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti
indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da
ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione
dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento
… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che
evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato
e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
2.4. Occorre ora esaminare più da
vicino le nuove norme e quindi i nuovi concetti ritenuti dalla legge, per fare
ciò è necessario partire dalla chiara volontà del legislatore espressa negli
approfonditi lavori preparatori ed in quelli commissionali e plenari del Parlamento.
Va dapprima ribadito che è
il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il
principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei
beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps
(art. 42 e 43 LCAMal), a seguito di presentazione di un’istanza scritta (art.
25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la
fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del
premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento. La stessa è, di
regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2
LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti
persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,
costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27
LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza
figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale
definito dalla Laps.
Per quanto attiene al
premio riconosciuto (PMR qui di seguito) l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per
ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di
assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed
é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media
ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria (e
quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito
dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati
iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio
ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio
di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo
anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia
invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento
del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al
periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata
sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale
decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o
ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge
dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il
regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) edito nelle more della
presente procedura (il 29 maggio 2012 con pubblicazione sul BU il 1° giugno
successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011
entrato in vigore il 1° gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente
regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare),
all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima
o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di
riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I
dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione
in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il
rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito
lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la
LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione.
Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la
sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni
che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile
semplificato (RDS qui di seguito).
2.5. Per determinare il parametro
da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che
si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per
l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di
Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i
valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’ammini-strazione si basa quindi
integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente
accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del
calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario
acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal. La legge ha fissato in maniera
esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia
fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).
La legge annovera in
deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non sono considerate nel testo legale.
2.6. Fissato il RDS il nuovo
sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è
accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono
dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché
tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in
primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
La parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere
mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite
di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo
della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza
dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del
premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari
a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo
massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali
della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.
L’art. 36 LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),
13% (persone coniugate con figli), 20% (persone sole senza figli) e 22% persone
coniugate con figli.
Le nuove norme prevedono
poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando
l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal
e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed
assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva
entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore
aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel
78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di
legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire
un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione
delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora
prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei
costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi), ciò che
impone al cittadino assicurato posto al beneficio della RIPAM di partecipare
maggiormente al pagamento del proprio premio assicurativo malattia
obbligatoria.
La legge fissa poi altre
regole specifiche per le forme particolari di assicurazione, norme che non
torna qui utile rappresentare siccome ininfluenti al tema in discussione.
2.7. Determinato quindi il RDS
riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese
vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla
legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a
dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato se il RDS risulta inferiore
al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è
superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto
6264 dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che
eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il
resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la
prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito
fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato
definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò
senza il computo della pigione.”
L’art. 10 Laps fissa nel
seguente modo la soglia di intervento:
a) per il titolare del diritto:
importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la
persona sola
b) per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento:
importo corrispondente alla metà del limite
minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
per la persona sola
c) per la seconda e la terza persona
supplementare dell’unità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il
primo figlio
d) per la quarta e quinta persona
supplementare dell’unità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il
terzo figlio
e) per la sesta e ogni ulteriore persona
supplementare dell’unità di riferimento:
importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il
quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI si intende:
a)
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b)
fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c)
fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d)
fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e)
fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I
limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il legislatore ha –
tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della
legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare
infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC
(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione).
Va evidenziato che
l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli
adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un
incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento
dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2).
Questa Corte rileva che i
valori ritenuti dall’amministrazione nella sua decisione e nelle osservazioni
al gravame non ritengono il valore percentuale dell’1,8% dell’ordinanza citata.
La divergenza, come
desumibile da comunicazione dell’UFAS riferita ad altra procedura (scritto 24
luglio 2012 UFAS/Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG), deriva
dall’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato (in realtà dell’1,7543%)
applicato agli importi in discussione, rispetto al tasso arrotondato indicato
dal CF nella sua ordinanza (1,8%). Secondo l’UFAS, e come desumibile anche da
un raffronto degli importi ritenuti negli art. 10 cpv. 1 e 3 LPC rispetto ai
valori del periodo precedente, l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dallamministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un
arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso
percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi seguenti: 1160
[nuovo importo minimo della rendita completa di vecchiaia, considerato importo
base o chiave per il calcolo] dedotto l’importo fissato per la medesima rendita
nel periodo precedente, ossia 1140 rapportato a 1140. Ciò conduce come detto ad
un risultato di 1,7543% (il riporto degli ulteriori decimali è qui
tralasciato). Ciò in consonanza anche la circolare IAS 1° gennaio 2011 sulle
modifiche concernenti gli assegni famigliari cantonali. Questo modo di
procedere può essere ammesso vista la prassi amministrativa ed alla luce del
fatto che le divergenze di importo, per il settore che qui ci occupa, sono di
scarso rilievo e praticamente senza influenza alcuna sulla determinazione dei
valori della RIPAM. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui però
segnalare il rischio di confusione che questa situazione ingenera e segnala
come auspicabile una maggiore chiarezza.
Alla luce di quanto
precede, per il titolare del diritto, l’importo legale di CHF 16'540 nel 2009 è
divenuto CHF 17'069 mentre per l’anno 2011 diviene CHF 17'368. Per la prima
persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo di CHF 8'270 è aumentato
nel 2009 a CHF 8’534 e nel 2011 a CHF 8'684. Per la seconda e la terza persona
supplementare dell’unità di riferimento la cifra di base di CHF 8'680 è
aumentata nel 2009 (+3,2%) a CHF 8'955 e nel 2011 a CHF 9'112. Per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo da
CHF 5'787 è aumentato nel 2009 a 5'970 e nel 2011 a CHF 6'074. Per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento l’l'importo
base di CHF 2'893 è aumentato nel 2009 a CHF 2'985 e nel 2011 a CHF 3'037.
2.8. Alla luce degli importi
appena ritenuti discende che un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile come impone l’art. 35 cpv. 2 LCAMal.
Nella misura in cui il RDS
sia superiore al 50% dell’importo calcolato come all’art. 10 cpv. 3 Laps, l’importo
massimo possibile di sussidio non può essere riconosciuto e l’istante deve
mettere a contribuzione del pagamento del premio i suoi mezzi. Secondo la
novella legislativa la differenza esistente tra l’importo più elevato del
reddito che consente il sussidio massimo ed il RDS va infatti utilizzato per il
pagamento dei premi secondo le percentuali specifiche ad ogni categoria di
assicurato, come prevede l’art. 36 LCAMal. Quindi quando il RDS vada oltre il
limite del reddito fissato secondo l’art. 35 LCAMal (con rinvio all’art. 10
Lasp), ossia quando il reddito disponibile superi l’importo che permette il
versamento massimo del sussidio, la parte di reddito che supera detto limite
destinata al finanziamento dei premi viene determinata con una percentuale
(fissa) a dipendenza della composizione dell’UR.
Per l’art. 36 LCAMal
a) le
persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile
(semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al
pagamento dei premi;
b) le persone sole con
Considerandi
figli l’8%;
c) le persone coniugate
senza figli il 21% mentre le
d) persone coniugate con
figli il 13%.
Il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio contiene, a
pagina 5, una serie di esempi cui può qui essere fatto rimando (considerata la
base dell’anno 2008) per una visione del calcolo che l’amministrazione è chiamata
ad operare.
Determinata la
partecipazione dell’assicurato al pagamento del premio normativo, deve essere fissato
l’importo cui lo stesso avrebbe diritto mediante sottrazione dal valore
dell’importo normativo del premio di quanto l’assicurato (e meglio l’UR) deve
versare. L’importo che risulta va successivamente moltiplicato per il
coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio che rimane a carico
dell’assicurato o dell’UR interessata, è del 73,5%. Il disegno di legge
indicava una percentuale maggiore (76 %) che i lavori preparatori ed il testo
finale hanno innalzato a 78,5%. Prima ancora dell’entrata in vigore della norma
approvata dal legislativo ne è stata chiesta la modifica e la percentuale ridotta
(si veda la legge 29 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2/2012
del 20 gennaio 2012 che ha ridotto – alla luce del Messaggio 4 ottobre 2011 no.
6541.
concernente la Modifica della LCAMal in merito all’adeguamento del
coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi; si faccia
inoltre riferimento al Rapporto della Commissione della Gestione del 15
novembre 2011 R 6541).
La somma che risulta
dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicu-rato o meglio dell’UR interessata, costituisce la
cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli
istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, all’istante.
Il sistema, che ha – come
detto – il pregio di essere sostanzialmente più aderente alla realtà economica
degli assicurati (rispetto a quello in vigore in precedenza) ed al valore dei
premi, è complesso, articolato e non di facile comprensione per i beneficiari
del diritto che si vedono recapitare una decisione formale in cui l’importo
della RIPAM é cifrato ma senza la modalità del calcolo e degli importi
ritenuti. Il calcolo dell’aiuto riconosciuto non è quindi immediatamente
controllabile da parte dell’UR interessata. La persona assicurata, per potere
comprendere appieno i valori utilizzati, per verificare la correttezza degli
stessi e per controllare il calcolo, è costretto a formulare reclamo
rispettivamente a chiedere esplicitamente la modalità di determinazione della
RIPAM. Solo in quella sede l’amministrazione, come il caso in discussione
dimostra, fornisce alla persona interessata adeguate spiegazioni.
2.9
Per quanto attiene all’anno
2012.
con decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni di premio LAMal del 15 novembre 2011 il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30
cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al
sussidio nel Cantone come segue:
" Le basi di
calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2012
sono definite come segue:
a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.
b) premio medio di
riferimento:
– adulti: CHF 4850.–
– giovani adulti
di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.–
– minorenni: CHF 1146.–
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010.
(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012.”
2.10
Nel caso concreto la
ricorrente ha postulato, come evidenziato nelle considerazioni di fatto, la
riduzione del premio dell’assicura-zione obbligatoria delle cure medico
sanitarie per il 2012. La sua domanda è stata ammessa ma l’importo riconosciuto
(fr. 59.80 al mese) è ritenuto eccessivamente esiguo e non sufficiente per
fronteggiare le spese ordinarie di mantenimento.
Il paragone contenuto nel
ricorso tra gli importi del sussidio percepiti fino al 2011 e quello calcolato
nel 2012 non può essere d’aiuto alla ricorrente, poiché, come visto nei
considerandi che precedono, il metodo di calcolo, con il 1° gennaio 2012, ha subito una modifica radicale che ha inciso sull’ammontare del sussidio cui hanno diritto i
beneficiari dell’aiuto statale.
Nella fattispecie, sulla base
dei dati evinti dalla tassazione 2009 (cfr. doc. 12 e 13, cfr. anche la
dichiarazione d’imposta, doc. E6), determinante per il calcolo del sussidio 2012,
e dei successivi accertamenti effettuati dalla Cassa, nonché dalla
documentazione prodotta dall’insorgente, questo Tribunale, indipendente dalle
imprecisioni contenute nello scambio di e-mail tra l’UT e la Cassa e nella
risposa di causa, rilevate dall’assicurata, deve confermare il calcolo
effettuato dall’amministrazione, giacché i dati utilizzati corrispondono a
quelli figuranti nella tassazione determinante.
Il totale dei redditi
dell’unità di riferimento ammonta a fr. 25'626 (fr. 2’076 di pensione del
secondo pilastro [173 X 12], fr. 21'108 per la rendita AVS [1'759 X 12], fr. 42
di redditi da titoli e capitali e fr. 2'400 da reddito di comunione ereditaria
[cfr. punto 6 della dichiarazione 2009; 1/5 del reddito lordo totale; cfr. doc.
E6]).
Da questo importo possono
essere effettuate solo le deduzioni previste dal legislatore, e meglio l’ammontare
del premio medio di riferimento (in concreto: fr. 4'850), i contributi sociali
obbligatori (in concreto: fr. 0), le eventuali pensioni alimentari che un
assicurato è tenuto a pagare all’ex-coniuge (in concreto: fr. 0), le spese
professionali per i salariati (in concreto: fr. 0) e le spese per interessi
passivi (in concreto fr. 336; cfr. doc. E5).
Ulteriori deduzioni, che
derogano a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal non sono invece
ammissibili (cfr. consid. 2.5).
In particolare, circa l’ammontare
di fr. 2'322 (fr. 1’986 + 336) fatto valere dalla ricorrente quale deduzione
dal reddito lordo della comunione ereditaria, va evidenziato che i fr. 336
relativi agli interessi passivi sono stati presi in considerazione
conformemente a quanto prevede l’art. 31 cpv. 1 lett. g LCAMal, mentre i fr.
1'986 relativi a spese di gestione e manutenzione di immobili non possono
essere presi in considerazione giacché non previsti nel citato disposto.
Per quanto concerne invece
la sostanza, va preso in considerazione l’importo netto, nella misura di 1/15,
che in concreto ammonta a fr. 7'611, calcolato nel seguente modo: fr. 110'667
corrispondenti alla quota parte della ricorrente alla partecipazione alla
comunione ereditaria (1/5 di fr. 550'890), cui va aggiunto l’importo di fr.
5'544 per i boschi di sua proprietà e fr. 7'879 di titoli e capitali (cfr.
anche dichiarazione 2009, doc. E6), per un importo complessivo lordo di 124'090.
Da questa somma devono essere dedotti i debiti di fr. 9'920 della comunione ereditaria
per un importo complessivo di fr. 114'170 (110'667 + 5'544 + 7'879 – 9'920),
che, divisi per 15, danno un ammontare di fr. 7'611 come calcolato
dall’amministrazione. Circa la deduzione di fr. 9'920 la stessa ricorrente
rileva del resto di aver dichiarato un ammontare di fr. 20'520, ma che l’UT
competente, dopo le verifiche, lo ha ridotto a fr. 9'920 e di non aver
interposto alcun ricorso contro la decisione dell’autorità fiscale (doc. XII).
Ne segue che il reddito
disponibile ammonta a fr. 28'051 (25'626 + 7'611 – 4'850 – 336).
Il
fabbisogno della ricorrente, così come indicato in precedenza (consid. 2.7) è
di CHF 17'368. Di questa somma il 50%, ossia CHF 8’684 costituisce, a norma
dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal, il limite di reddito disponibile per la
determinazione dell’importo normativo massimo della RIPAM. La ricorrente deve
contribuire con i propri mezzi alla copertura dei premi, quindi – come vuole
l’art. 35 alla lettera a) LCAMal – il 20% (percentuale riferita alle persone
sole) del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal.
Si ha così:
28’051 (RDS) – 8'684
(reddito limite) = CHF 19’367
Di cui il 20% assomma a
CHF 3'873.40
Il premio normativo di
diritto della ricorrente è quindi:
CHF 4’850
– CHF 3’873.40 = CHF 976.60
Per
determinare l’importo che la ricorrente ha diritto di ottenere per la riduzione
dei suoi premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1
LCAMal, corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:
CHF 976.60 : 100 x 73.5 = CHF
717.
, ossia fr. 59.80 al mese.
Ne segue che, di
principio, il calcolo è stato effettuato correttamente.
2.11
La ricorrente, in sede di
osservazioni, ha tuttavia affermato che il reddito locativo di fr. 2'400 si è
ridotto, nel 2011, a fr. 1'560 (doc. IX).
A questo proposito va
rammentato che, non diversamente dalle norme precedentemente in vigore, il
legislatore ha rinviato al Regolamento promulgato dal Consiglio di Stato le
norme e le modalità dell’accertamento del reddito di riferimento al di fuori o
in assenza dei dati relativi al periodo fiscale determinante (art. 30 cpv. 2
LCAMal). Per quanto attiene il Regolamento va osservato come, successivamente
all’emanazione della decisione resa su reclamo, il Consiglio di Stato ha
promulgato, il 29 maggio 2012, un nuovo testo entrato in vigore (art. 51) “immediatamente,
tranne gli art. 21 e 48 che entreranno in vigore il 1 gennaio 2013”. All’art. 50 invece il regolamento riserva ancora l’applicazione di una serie precisa di
norme del precedente regolamento del 5 aprile 2011 (ma entrato in vigore il 1°
gennaio 2012).
Al momento
dell’introduzione della domanda di RIPAM da parte della ricorrente, il 6
settembre 2011, vigeva ancora il regolamento del 13 novembre 2007 che, all’art.
31, regolava i casi di accertamento autonomo del reddito da parte della Cassa
facendo astrazione dalla decisione di tassazione. Il nuovo regolamento prevede,
all’art. 14 (come all’art. 14 del regolamento vigente dal 1° gennaio 2012 al 29
maggio 2012), l’accertamento del reddito da parte della Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG al di fuori od in assenza di una tassazione come
segue:
" 1La
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta i dati necessari per il
calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza della tassazione
fiscale determinante, nei seguenti casi:
a) persone
soggette all’imposta alla fonte e persone soggette all’obbligo d’assicurazione
svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate
in Svizzera;
b) persone domiciliate
che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per
le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale
determinante;
c) decesso del coniuge o del partner registrato;
d) divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica
registrata;
e) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di pensionamento, infortunio e/o malattia,
maternità/paternità;
f) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di riqualificazione o perfezionamento
professionale;
g) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione;
h) persone sole
conformemente all’art. 11 cpv. 1 del presente regolamento che hanno iniziato un’attività
lucrativa dopo avere terminato la prima formazione.
2.
La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di
riferimento al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in
caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) in caso di diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante.
3.
Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati
necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al
momento dell’istanza.
4.
I dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono
accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (…)"
Il regolamento in vigore
al momento della formulazione della richiesta di RIPAM (del 13 novembre 2007)
prevedeva all’art. 31 invece che:
" L’Istituto
delle assicurazioni sociali procede autonomamente all’accertamento del reddito
determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile,
in particolare, nei seguenti casi:
a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione
applicabile;
d) persone sole
che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione
applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del
reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile
dai parametri fiscali applicabili;
n) persone
soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla
libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della
Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel
caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per
necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in
considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione
cresciuta in giudicato al momento dell’istanza."
Su taluni aspetti queste
regolamentazioni sono significativamente diverse tra loro.
Per l’art. 65 cpv. 3
LAMal:
" I Cantoni
provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano
considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze
economiche e familiari più recenti."
(evidenziazione del redattore)
Nella sentenza 36.2012.33 del 3
settembre 2012 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha già avuto modo di
rilevare come solo il regolamento del 2007 in vigore al momento dell'introduzione della domanda prevedeva di considerare la diminuzione della sostanza e del
reddito al fine dell’accertamento autonomo del reddito, non il nuovo
regolamento che procede per principi diversi.
Il Tribunale Federale ha
rilevato come i Cantoni dispongano di una libertà nella regolamentazione della
materia che non è però assoluta. Nella sentenza pubblicata in DTF 136 I 220 e
segg. l’Alta Corte ha stabilito che il diritto glaronese in materia di RIPAM
violasse, come ritenuto dal Tribunale amministrativo di quel cantone, il
diritto federale nella misura in cui imponeva l’eventuale compensazione tra
imposte e RIPAM in caso di arretrati. Più specificatamente per il TF, in virtù
dell’art. 49 cpv. 1 Cost. Fed., il diritto federale prevale su quello cantonale
contrario. Le norme cantonali debbono quindi rispettare “Sinn und Zweck”
(ossia senso e scopo) delle norme federali. In altri termini le regole
cantonali in un ambito quale quello qui in discussione non debbono urtare
rispettivamente pregiudicare o ridurre la portata delle norme federali (in
questo senso anche G. Eugster:
Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2007 pag. 764).
Quindi il Cantone, nella
fissazione delle norme che regolano la materia della riduzione dei premi, gode
di un ampio potere d’apprezzamento ed il diritto cantonale é diritto autonomo.
Il giudice può intervenire in tale ambito unicamente se i Cantoni, tramite le
loro normative, non permettono il conseguimento degli scopi e degli obiettivi
che il legislatore federale si è prefissato, rispettivamente se è data una
violazione del principio di parità di trattamento (DTF 136 I 220 e segg).
A questo proposito sempre
nella sentenza 36.2012.33 del 3 settembre 2012, il TCA, nella sua composizione
completa, al consid. 2.12, ha poi affermato:
" In
concreto una diminuzione del reddito locativo/ affitti rispettivamente
la cessazione di una attività accessoria indipendente del contribuente (vedi
annesso al doc. 1, tassazione 2009 in raffronto con la tassazione 2011, doc.
A6) dovevano imporre all’amministrazione di esaminare la richiesta di RIPAM
del signor X alla luce delle sue condizioni economiche più recenti come da
questi postulato.
L’art. 14 RLCAMal deve essere interpretato nel senso che
l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una
eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per
evitare il rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e
differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione
di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere. In queste
situazioni la Cassa si vedrebbe confrontata con un rischio di onere
amministrativo eccessivo. In concreto però l’interpretazione dell’art. 14
citato deve condurre, per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal, a ritenere
che la cessazione dell’attività lavorativa accessoria indipendente del
ricorrente, e di conseguenza il mancato incasso di onorari negli anni
successivi a quello della tassazione di riferimento, costituisce
sostanzialmente un pensionamento, ossia l’effettivo e completo ritiro dalla
vita attiva del signor X, ciò nell’ottica di quanto previsto dalla lettera e.
del cpv. 1 della norma. Già solo per questo fatto il gravame va accolto e la
decisione annullata con rinvio degli atti all’amministrazione affinché provveda
a verificare, alla luce degli elementi che accerterà come imposto dall’art. 14
cpv. 4 RLCAM ed a mano della decisione di tassazione doc. A6 riferita al 2011
(per sostanza e reddito della stessa), l’eventuale diritto alla RIPAM da parte
del ricorrente.
Non è necessario in questa sede decidere se la significativa ed
importante diminuzione della sostanza sopportata dal ricorrente (oltre CHF
20'000), ad essa sola, avrebbe imposto l’annullamento della decisione impugnata
e, quindi, se l’assenza di una norma specifica relativa diminuzione della
sostanza come nel previgente art. 31 cpv. 1 lett. o v.RLCAMal, avrebbe imposto
l’annullamento della decisione impugnata per i mancato rispetto dell’art. 65
cpv. 3 LAMal.
Certo è che questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può
passare sotto silenzio come il regolamento adottato dall’esecutivo cantonale
non contempli più detta ipotesi (diminuzione significativa della sostanza per
il consumo comprovato per il sostentamento) con il rischio che l’art. 14
RLCAMal, a fronte di tale lacuna, non possa essere conforme all’art. 65 cpv. 3
1.
a frase LAMal. Come detto comunque questa Corte non deve risolvere in questa
sede il problema e la questione può essere lasciata aperta dovendosi accogliere
il ricorso per i motivi appena addotti.” (sottolineature del redattore)
Nel caso di specie il TCA,
accertato che l’insorgente ha affermato che il reddito annuale 2010 e 2011
derivante dalla partecipazione alla comunione ereditaria è sceso da fr. 2'400 nel
2009.
a fr. 2'040 nel 2010, rispettivamente a fr. 1'560 nel 2011 (doc. IX), ha
domandato all’interessata di produrre le dichiarazioni fiscali e le tassazioni
2010.
e 2011 e di precisare a cosa era dovuta la diminuzione delle entrate (doc.
XV).
Il 16 ottobre 2012 l’insorgente
ha evidenziato che nel 2010 le entrate della comunione ereditaria ammontavano a
fr. 10'200 (fr. 4'800 per l’affitto de __________ e fr. 5'400 per l’affitto di
un’inquilina), per una quota parte a favore dell’interessata di fr. 2'040. Nel
2011, __________ ha ancora pagato fr. 4'800, mentre l’inquilina (di 103 anni e
che ora è degente in una casa per anziani) ha ridotto il suo contributo a fr.
3'000, per un totale di
fr. 7'800, ed una quota parte
a favore della ricorrente di fr. 1'560. Come visto in precedenza (consid. 2.10),
le deduzioni inerenti le spese di gestione e manutenzione degli immobili (fr.
1'810 nel 2010 [doc. F1 e F3 ] e fr. 1'261 [doc. F4 ed F6] nel 2011),
diversamente dagli interessi passivi (fr. 228 [doc. F1 e F3] nel 2010 e fr. 298
[doc. F4 ed F6] nel 2011, contro i fr. 336 del 2009), non vanno invece prese in
considerazione, giacché non rientrano nella lista esaustiva voluta dal
legislatore.
Nel caso di specie, ritenuto
che il reddito complessivo della ricorrente è passato da fr. 25'626 della
tassazione 2009 a fr. 25'143 della tassazione 2011, ossia una riduzione dell’1,9%
(se si tiene conto della deduzione degli interessi passivi la differenza è
ancora inferiore [25'626 – 336 = 25'290 nel 2009 e 25’143 – 298 = 24'845 nel
2011, per un differenza dell’1,75%]), ciò non è manifestamente sufficiente per
dover procedere ad un calcolo al di fuori della tassazione di riferimento.
Va del resto evidenziato
che nel frattempo la sostanza netta ammonta a fr. 146'370 (cfr. tassazione 2011,
doc. F6), ossia un importo superiore rispetto a quello del 2009 (fr. 124'090).
Per cui un nuovo calcolo del sussidio sulla base dei dati fiscali più prossimi,
che qui non deve essere effettuato, non si concluderebbe necessariamente a
favore dell’interessata.
Alla luce di quanto
precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e
senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è
avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato in
maniera precisa. Il fatto che l’importo sia inferiore a quello percepito in
precedenza non è dovuto all’amministrazione che ha applicato le norme imposte
dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in
discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del
giudice e tanto meno dall’amministrazione preposta alla loro applicazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti