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Decisione

36.2012.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2012Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I numerosi pagamenti

effettuati dall’assicuratore comprovano semmai il contrario. L’interessata, a

fronte dei numerosi rimborsi intervenuti nel frattempo non può neppure far

valere di aver creduto, in buona fede, che le prestazioni dei figli fossero

ancora sospese.

Tutt’al più vi può essere

stato, come del resto ammesso dal medesimo assicuratore, un disguido nel

rimborso dei medicamenti acquistati presso la Farmacia __________ di __________

in data 25 febbraio 2011 (per fr. 31.25) e 16 marzo 2011 (per fr. 126.25), in

relazione, tra l’altro, al solo __________.

I due importi, che

comunque sono stati nel frattempo rimborsati (doc. 21 e 23), non erano infatti

stati pagati dall’assicuratore malgrado la revoca della sospensione.

La questione si è tuttavia

risolta velocemente, nella misura in cui, subito dopo lo scritto del 3 giugno

2011 (doc. 15), in data 17 giugno 2011 l’assicuratore, constatato un disguido

informatico, ha confermato la revoca della sospensione delle prestazioni

mediche (tra l’altro, come visto, già in essere da tempo). Certo, il 1° luglio

2011 la ricorrente ha scritto nuovamente all’assicuratore sostenendo che il 30

giugno 2011 la tessera di farmacia dei figli minorenni era in realtà ancora

bloccata e, nelle more di ricorso, ha prodotto le relative pezze

giustificative.

Sennonché, anche in questa

occasione, l’assicuratore ha prontamente reagito (doc. 19), tant’è che

successivamente non sono più stati segnalati episodi simili. Del resto,

l’insorgente non ha comprovato che il 30 giugno 2011 avrebbe dovuto comperare

farmaci per i propri figli e che il blocco della tessera ne avrebbe impedito

l’acquisto. Un difettoso funzionamento della tessera

farmaceutica non implica che la Cassa abbia mantenuto in essere la sospensione

del pagamento delle prestazioni.

Del resto

se presso la farmacia __________, a suo dire in “almeno” due occasioni

(doc. VII), l’interessata non avrebbe potuto ottenere dei medicamenti, dagli

atti emerge invece che, anche se il pagamento non è avvenuto immediatamente,

essa ha potuto ottenere dei farmaci presso la farmacia __________ per il figlio

__________ nei mesi di febbraio e marzo 2011.

Alla luce di quanto

accaduto emerge che la necessità di un patrocinio, nel caso di specie, faceva

manifestamente difetto.

Nulla avrebbe infatti

impedito all’insorgente di scrivere le lettere trasmesse all’assicuratore il 3

giugno 2011 ed il 1° luglio 2011 senza l’ausilio di una terza persona, non

risultando che l’interessata sia stata, in quel periodo, in qualche modo impedita

di agire in tal senso.

L’interessata avrebbe

potuto scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla

Cassa, chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio __________

ia non erano state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia

dei figli apparivano bloccate.

Del resto l’assicuratore

ha subito confermato la revoca della sospensione (doc. 16 e 19) ed ha

provveduto a riattivare la funzionalità delle tessere che, verosimilmente per

un problema tecnico, non avevano funzionato correttamente.

Non va qui dimenticato che

in una sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 (cfr. anche I

746/06 dell’8 novembre 2006) in una vertenza relativa all’assicurazione

invalidità nella quale oggetto del contendere era in sostanza il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa, l’allora TFA ha osservato che la necessità

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va

riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha

negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di

opposizione.

Con sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009 il TF ha confermato questa

giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in

sede amministrativa non è necessaria (cfr. consid. 4.4.1:

„Es trifft nicht zu, dass

die Erforderlichkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren

grundsätzlich anzunehmen sei und den Regelfall bilde. Die gegenteilige

Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu Art. 37 ATSG) hat das Eidg.

Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8.

November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132

V 200. Gegenteils wurde in diesem Urteil auf den klaren Willen des

(historischen ATSG-)Gesetzgebers hingewiesen, an die sachliche Gebotenheit der

unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf die bisherige Praxis im

sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren einen «sehr strengen

Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S. 204).“

Con

sentenza 32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una

procedura inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale), poiché,

pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base

della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza

di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non

era particolarmente complessa.

Analogamente nel caso di

specie l’interessata avrebbe semplicemente dovuto scrivere una lettera

all’assicuratore chiedendo spiegazioni circa il mancato pagamento delle

prestazioni farmaceutiche (tra l’altro al solo Ruben Spigaglia, come fatto il 3

giugno 2011), e successivamente, a fronte del persistente problema con la

tessera farmaceutica, chiederne i motivi (come fatto con la lettera del 1°

luglio 2011).

Appare per contro

sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la questione, come poi è

avvenuto, è stata risolta senza neppure la necessità di dover avviare una

procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione formale e poi della

decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera.

Nel caso di specie,

la ricorrente "enfatizza" la situazione allorché, in sostanza, si

trattava semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa

fosse successo. Ciò avviene, giornalmente, per una moltitudine di cittadini in

numerosi ambiti della vita, senza che ciò dia luogo (e diritto) a richieste di

rimborso.

L’insorgente afferma che

se l’assicuratore avesse sbloccato le tessere subito dopo lo scritto del 3

giugno 2011, non avrebbe chiesto alcun risarcimento e non si sarebbe arrivati

alla procedura in esame (cfr. pag. 3 doc. I:”se tutto avesse avuto una fine

in quelle circostanze, anche la vertenza si sarebbe pacificamente conclusa lì”,

cfr. anche doc. VII, pag. 2).

Ciò non corrisponde a

Considerandi

quanto emerge dagli atti processuali.

Infatti, da una parte già

il 3 giugno 2011 l’assicurata aveva affermato che “se la sospensione delle

prestazioni si rivelasse, come con tutta verosimiglianza sarà, ingiustificata,

il sottoscritto patrocinatore avanzerà nei confronti di codesto assicuratore istanza

di risarcimento per danni subiti dai miei assistiti” (doc. 15) e,

soprattutto, la ricorrente ha chiesto il risarcimento con scritto del 30 giugno

2011.

(doc. 17), prima che si verificasse l’evento del medesimo giorno alle

18.19

(cfr. lettera del 1° luglio 2011, doc. 18).

Ne segue che quanto

affermato non trova riscontro nella fattispecie.

Infine, per quanto

concerne la questione, sollevata solo con le osservazioni del 31 agosto 2012

(doc. XI), secondo cui l’assicuratore avrebbe dovuto emettere una decisione

formale direttamente impugnabile al TCA, senza passare per l’opposizione, questo

Tribunale rileva quanto segue.

L’art. 78 cpv. 4 seconda

frase LPGA prevede che, nell’ambito qui in esame, non è svolta alcuna procedura

d’opposizione.

Per

cui l’assicuratore, di principio, avrebbe dovuto concedere alla ricorrente la

possibilità di insorgere direttamente al TCA contro la decisione formale del 20

settembre 2011 (doc. 28), permettendogli in questo modo sia di accelerare la

procedura sia di risparmiare una via di ricorso. Tuttavia, nel preciso caso di

specie, ciò non è un motivo per riconoscere un danno alla ricorrente. Infatti,

la medesima insorgente, con l’opposizione, ha chiesto, quale risarcimento delle

spese di patrocinio, un importo maggiore (fr. 1'574.50) rispetto a quello

domandato in precedenza (fr. 802.30), aggiungendo alla propria nota d’onorario

delle poste non fatte valere con la prima istanza e relative a periodi comunque

anteriori alla decisione formale (cfr. doc. 29 e nota d’onorario). Per cui,

rammentato che, di principio, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,

DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) e

che se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e

non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del

5.

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V

414.

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b), questo Tribunale, in caso di ricorso

diretto contro la decisione formale 20 settembre 2012 avrebbe potuto esprimersi

solo sull’importo di fr. 802.30 ed avrebbe dovuto trasmettere l’incarto

all’assicuratore affinché si determinasse sulle poste non ancora esaminate e

per l’emissione di una (ulteriore) decisione formale che si esprimesse sugli

(ulteriori) importi fatti valere in un secondo tempo. Ciò avrebbe avuto quale

conseguenza che, in caso di ulteriore (verosimile, vista la decisione su

opposizione dell’amministrazione) contestazione al TCA anche della seconda

decisione formale, l’insorgente avrebbe dovuto sostenere i medesimi (se non

maggiori) costi.

2.8

Alla luce di quanto esposto

la decisione della Cassa di rifiutare qualsiasi risarcimento appare corretta e

va di conseguenza tutelata.

Il ricorso deve

pertanto essere respinto.

2.9

Va qui rammentato che con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 pubblicata in DTF 134 V

138, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico è

ammissibile contro un giudizio cantonale sulla responsabilità dell'ufficio AI

fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente sull'ammontare del danno - solo

qualora il valore litigioso raggiunga fr. 30'000.-, conformemente all'art. 85

cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).

In DTF 137 V 51 il TF ha

confermato, in un caso di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, che il

ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione

fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso

raggiunga il limite di fr. 30'000.- (o in presenza di una questione di diritto

d'importanza fondamentale; consid. 4). L’Alta Corte ha rilevato:

« 4.1 Dans sa

majorité, la doctrine interprète largement la notion de "responsabilité

étatique" de l'art. 85 al. 1

let. a LTF et parle à ce propos de "responsabilité

de droit public" (cf. ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n°

12.

ad art. 85 LTF; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008,

n° 12 ad art. 85 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n°

5.

ad art. 85 LTF; PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des

recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 171 n. 61;

contra: UELI KIESER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf

die Sozialversicherungsrechtspflege, in Reorganisation der Bundesrechtspflege -

Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, 2006, p. 453 n. 60). Selon ces auteurs, est visée non seulement la responsabilité des

collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) et leurs agents, mais

encore celle des autres personnes morales de droit public et de personnes

privées qui, dans l'exercice des tâches de droit public qui

leur sont confiées, causent sans droit un dommage à des tiers. Il peut, par

ailleurs, s'agir d'une responsabilité fondée sur une loi générale (loi fédérale

du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses

autorités et de ses fonctionnaires [loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32]

et les lois cantonales analogues) ou sur des lois spéciales. Elle peut être

causale ou non. Sont notamment cités comme cas de responsabilité entrant

dans le champ d'application de l'art. 85 al. 1 let. a

LTF, en matière d'assurance sociale, les art. 78 LPGA (RS 830.1), 70 et

71a LAVS, 82, 82a, 85g, 85h, 88 al. 2 et 89a LACI. Ne tombent en revanche

pas dans le domaine de la responsabilité étatique, par exemple, l'indemnisation

pour expropriation matérielle ou formelle, ou encore l'indemnité pour tort

moral selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5).

4.2

Cette interprétation large de la notion de

responsabilité étatique va dans le sens de la réforme de la justice concrétisée

par la LTF. L'un des buts importants de cette réforme est de décharger le

Tribunal fédéral en en limitant l'accès par l'exigence d'une valeur litigieuse

minimale (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de

l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2). Cette forme de

limitation, qui, jusque-là, concernait seulement les contestations civiles

(art. 46 OJ), a fait l'objet de discussions au Parlement en ce qui concerne

tant les domaines du droit sur lesquels il était souhaitable ou non de

l'étendre - il était initialement prévu d'imposer une valeur litigieuse pour

les trois recours unifiés (cf. les art. 70, 74 et 79 du projet de loi) - que

sur le montant minimum à arrêter (voir p. ex. BO 2004 CN 1597 s. et, s'agissant

du domaine de la responsabilité étatique, en particulier p. 1606). La raison

principale qui a conduit le Conseil fédéral à proposer, pour les prétentions

pécuniaires en matière de responsabilité étatique, un seuil - d'abord prévu à

40'000 fr. - à partir duquel il est possible de recourir au Tribunal fédéral

tient aux similitudes que ce domaine présente avec les causes de responsabilité

civile auxquelles la même limite est applicable (FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2 et

4123.

s. ch. 4.1.3.3). En effet, en dehors du fondement juridique sur lequel

elles reposent, les prétentions en responsabilité du droit civil et du droit

public font appel à des notions juridiques communes (tels le dommage, l'acte

illicite et le rapport de causalité). Le législateur a établi ce même

parallélisme en matière de rapports de travail, qu'ils soient

fondés sur le droit privé ou sur le droit public, en imposant dans les deux cas

une valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 85 al. 1 let.

b LTF). On peut en déduire une volonté de soumettre l'ensemble du domaine de

la responsabilité à des conditions d'accès au Tribunal fédéral plus strictes

(voir aussi PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 50). Il n'y a

donc pas lieu de traiter différemment les cas de responsabilité qu'ils relèvent

du droit civil ou du droit public, et de restreindre la portée de l'art. 85 al. 1 let. a LTF selon qui assume une

responsabilité de droit public en vertu de la loi ou subit le dommage

(l'assuré, le tiers ou l'Etat). Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs exprimé en

faveur d'une conception large de la notion de responsabilité étatique dans

plusieurs arrêts récents, où le même problème de recevabilité se posait, à

propos d'une contestation portant sur la responsabilité d'un office cantonal de

l'assurance-invalidité fondée sur l'art. 78 LPGA (ATF 134 V 138) et à propos

d'un litige portant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse de

chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI (ATF 135 V

98). » (sottolineature del redattore)

In

concreto la pretesa dell’insorgente, fondata sull’art. 78 LPGA, è di (al

massimo) fr. 1'724.50, ossia inferiore a fr. 30'000.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

In

materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:

a. nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;

b. nel campo dei rapporti

di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000

franchi.

Se

il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capoverso

1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di

importanza fondamentale.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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