36.2012.50
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12 settembre 2012Italiano37 min
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Numero d'incarto:
36.2012.50
Data decisione, Autorità:
12.09.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di risarcimento danni nei confronti di un assicuratore malattie respinta perché nel caso di specie non sono adempiuti i presupposti dell'art. 78 LPGA. In particolare non era necessario far capo ad uno specialista in materia per risolvere la problematica (sblocco tessera assicurativa)
RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE
art. 78a LAMAL
art. 78 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.50
cs
Lugano
12 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1 ed i
suoi figli, __________, nata nel 1998 e __________, nato nel 1994, sono
assicurati presso CO 1 (di seguito: __________) per l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie.
Il 9
novembre 2009 (doc.4), rispettivamente l’11 gennaio 2010 (doc. 5), l’assicuratore
ha informato RI 1 di aver revocato la sospensione delle prestazioni attuata in
applicazione degli art. 64a LAMal e 90 OAMal nei confronti dei figli, giacché
l’allora Ufficio Assicurazione Malattia (di seguito: UAM) aveva proceduto al
pagamento degli arretrati. Copia delle lettere è stata trasmessa all’allora
capoufficio dell’UAM, __________. Il 4 luglio 2011 CSS ha revocato anche la sospensione
del pagamento delle prestazioni LAMal di RI 1 (doc. 6).
1.2. Il 3 giugno
2011 __________ e __________, rappresentati dalla madre, a sua volta
patrocinata da __________, si sono rivolti all’assicuratore affermando che le
sospensioni continuavano ad esplicare effetti tramite il blocco della tessera d’assicurazione
quando chiedevano di poter usufruire di prestazioni farmaceutiche. Ritenendo
questo comportamento ingiustificato, gli interessati hanno chiesto una presa di
posizione a CO 1 (doc. 15).
1.3. Con scritto
del 17 giugno 2011 l’assicuratore ha informato RA 1i che “da un controllo
effettuato con il servizio competente, è stato constatato che il blocco della
carta, per i minori in questione, è dovuto a un disguido informatico. Le
confermiamo, pertanto, la revoca totale alla sospensione delle prestazioni
mediche” (doc. 16).
1.4. Il 30 giugno
2011, i due minorenni, sempre rappresentati da RA 1, pur prendendo atto delle
revoca della misura, hanno sostenuto di aver subito dei danni causati da questa
situazione, e meglio “indennizzo dell’aggravio diretto alla genitrice: CHF
150.-“ e “spese di patrocinio legale: CHF 652.30” (fr. 97.30 di spese
amministrative e fr. 555 di onorario a fr. 180 all’ora calcolato secondo l’art.
4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre
2007) ed hanno domandato all’assicuratore il rimborso di fr. 802.30 (doc. 17).
1.5. Con scritto
del 1° luglio 2011 la famiglia __________ si è nuovamente rivolta a CO 1
lamentando che il blocco delle tessere non era ancora stato revocato (doc. 18).
1.6. Il 15 luglio
2011 l’assicuratore ha precisato che per __________ e __________ la sospensione
è stata revocata il 9 novembre 2009, rispettivamente l’11 gennaio 2010 e che
per un errore “probabilmente problema tecnico” “le fatture del
05.04.2011 di CHF 31.25 e del 27.04.2011 di CHF 126.25, concernenti la farmacia
__________ di __________, non sono state saldate in data 13.04.2011 e
29.04.2011. Le fatture possono senz’altro venirci ritornate per il rimborso,
unitamente ad eventuali altre prodottesi nel frattempo” (doc. 19). __________
ha poi precisato che “non corrisponde pertanto al vero” che
l’assicuratore “avrebbe mantenuto in vigore a torto una misura che si rileva
non corretta” ed ha respinto ogni richiesta di risarcimento danni.
1.7. Il 16 agosto
2011 __________ e __________, per il tramite di RA 1, hanno scritto a __________,
lamentando che le sospensioni sono rimaste in essere per 19, rispettivamente 17
mesi, malgrado la loro revoca e, facendo valere danni oggettivi, oggettivabili
e oggettivati, hanno chiesto il rimborso di fr. 802.30. Essi hanno rilevato di
aver dovuto anticipare di tasca propria le spese sanitarie coperte dalla LAMal,
per poi peregrinare in diverse farmacie per ottenere “quanto di necessità
sanitaria primaria” ed infine “rivolgersi ai servigi” di un
patrocinatore “perché motu proprio non è (ndr: la madre) riuscita ad
ottenere soddisfazione” (doc. 27).
Il
patrocinatore ha poi evidenziato che “il riferimento alle tariffe
applicabili per il gratuito patrocinio non è, qui, da intendere come pretesa di
questo istituto nelle more di procedura (ci mancherebbe; oltre tutto la
decisione sull’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio appartiene solo
all’Autorità di giudizio), bensì come tariffe di favore (intese come tariffe
inferiori rispetto a quelle di mercato) verso codesto assicuratore”.
1.8. Con
decisione formale del 20 settembre 2011 (doc. 28), confermata dalla decisione
su opposizione del 18 maggio 2012 (doc. 34), l’assicuratore ha respinto le
richieste di risarcimento ritenendo che non fossero dati i presupposti.
1.9. RI 1, in
rappresentanza dei due figli, a loro volta patrocinati da RA 1, è insorta al
TCA contro la predetta decisione su opposizione chiedendo in via principale la
condanna dell’assicuratore, a titolo di risarcimento danni, al pagamento di un
importo di fr. 1'724.50 (fr. 1'574.50 per spese di rappresentanza + fr. 150 per
spese vive) ed in via subordinata di fr. 1'174.50 (fr. 1'024.50 per spese di
rappresentanza e fr. 150 per spese vive; doc. I). La ricorrente ritiene in
sostanza di essere stata vittima di un danno causato dal mantenimento della
sospensione del pagamento delle prestazioni farmaceutiche dei figli per diversi
mesi.
1.10. Con risposta
del 2 luglio 2012 l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
1.11. Il 7 luglio
2012 la ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VII), su cui
l’assicuratore ha preso posizione il 27 agosto 2012 (doc. IX).
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’interessata ha diritto ad un
risarcimento ai sensi dell’art. 78 LPGA.
2.2. Per l’art. 78a LAMal le
pretese di risarcimento dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi
secondo l’articolo 78 LPGA devono essere fatte valere nei confronti
dell’assicuratore; quest’ultimo statuisce mediante decisione.
A norma dell’art. 78 cpv.
1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli
assicuratori rispondono, in qualità di garanti dell’attività degli organi
d’esecuzione delle assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a
un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro
funzionari.
L’art. 78 cpv. 2 LPGA
prevede che l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di
risarcimento.
La responsabilità
sussidiaria della Confederazione per organizzazioni esterne all’amministrazione
ordinaria della Confederazione è disciplinata conformemente all’articolo 19
della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (art. 78 cpv. 3 LPGA).
Secondo l’art. 78 cpv. 4
LPGA per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni
della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9,
11,12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla
responsabilità sono applicabili per analogia.
Per l’art. 78 cpv. 5 LPGA
le persone che agiscono quali organi o funzionari di un’istituzione
assicurativa, di un servizio di revisione o di controllo o alle quali sono
affidati compiti nell’ambito delle singole leggi, sono sottoposte alla stessa
responsabilità penale dei membri delle autorità e dei funzionari secondo le
disposizioni del Codice penale.
Per l’art. 3 cpv. 1 della
legge sulla responsabilità (RS 170.32), la Confederazione risponde del danno
cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell’esercizio delle sue
funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
A norma dell’art. 3 cpv. 2
della legge sulla responsabilità quando la responsabilità per determinati fatti
è disciplinata in atti legislativi speciali, questi sono applicabili alla
responsabilità della Confederazione. Il cpv. 3 prevede che il danneggiato non
ha azione contro il funzionario.
Ove un terzo pretenda
dalla Confederazione il risarcimento dei danni essa ne informa immediatamente
il funzionario contro il quale possa avere un diritto di regresso (art. 3 cpv.
4 della legge sulla responsabilità).
L’autorità competente può
ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito all’atto
dannoso o se circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a
cagionare o a peggiorare il danno (art. 4).
A norma dell’art. 5 della
legge sulla responsabilità nel caso di morte di un uomo, si dovranno rimborsare
le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura. Ove la morte non segua
immediatamente, dovranno risarcirsi specialmente anche le spese di cura e i
danni per l’impedimento al lavoro. Se, a cagione della morte, altre persone
fossero private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno
(cpv. 1). Nel caso di lesione corporale, il danneggiato ha diritto al rimborso
delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale
impedimento al lavoro, avuto riguardo alla difficoltà cagionata al suo avvenire
economico (cpv. 2). Se al momento della decisione le conseguenze della lesione
non possono essere sufficientemente accertate, l’autorità competente può
riservare la modificazione della decisione fino a due anni a decorrere dalla
sua data (cpv. 3).
Per l’art. 6 nel caso di
morte di una persona o di lesione corporale, l’autorità competente, tenuto
conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai
congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in
quanto il funzionario sia colpevole (cpv. 1).
Chi è illecitamente leso
nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la
gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro
modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
A norma dell’art. 9 della
legge sulla responsabilità alle pretese della Confederazione, fondate sugli
articoli 7 e 8, sono del resto applicabili per analogia le disposizioni del
Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (cpv.
1).
Contrariamente
all’articolo 50 del Codice delle obbligazioni, se il danno è cagionato da più
funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione,
soltanto a ragione della sua colpa (consid. 2).
L’art. 12 della legge
sulla responsabilità prevede che in un procedimento per responsabilità, non può
essere riesaminata la legittimità di provvedimenti, decisioni e sentenze
cresciuti in giudicato.
Per l’art. 20 cpv. 1 della
legge sulla responsabilità, la responsabilità della Confederazione (art. 3 e
segg.) si estingue, se il danneggiato non domanda il risarcimento, o
l’indennità pecuniaria a titolo di riparazione, nel termine di un anno dal
giorno in cui conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal
giorno in cui il funzionario commise l’atto che l’ha cagionato.
2.3. Con sentenza I 361/06 del 18
ottobre 2006, pubblicata in DTF 133 V 14, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha
ammesso la responsabilità di un ufficio AI che, versando gli arretrati della
rendita d’invalidità direttamente all’assicurato e non al datore di lavoro, che
aveva anticipato gli importi al proprio dipendente, ha causato un danno.
In quell'occasione l'Alta
Corte ha affermato:
" (…)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne
peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les
procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances
sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des
assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore
18 al. 6 LAM (voir Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art.
78). Elle suppose qu'une personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La
demande doit par ailleurs être présentée aux autorités compétentes, qui se
prononcent ensuite par une décision. Il appartient aux lois spéciales de
déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du
26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de
la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a
LAI prévoit à cet effet que les demandes en réparation doivent être adressées à
l'office AI, qui statue par voie de décision.
(…)
7.
L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité
causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution
d'assurance (Kieser, op. cit., note 25 ad art. 78). En cela, il s'écarte de la
décision du Conseil des Etats qui souhaitait limiter la responsabilité aux cas
d'actes tombant sous le coup du droit pénal et du non-respect intentionnel ou
par négligence grave des dispositions légales (FF 1991 II 204). Les
corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les
assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité
d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en
outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'omission
reprochée relève du domaine des attributions de l'office AI et que la
recourante a subi un dommage. La question est donc de savoir si l'on est en
présence d'un acte illicite et, dans l'affirmative, s'il existe un lien de
causalité entre cet acte et le dommage.
8.
8.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3
al. 1 LRCF (auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA) suppose que l'Etat, au travers
de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à
protéger un bien juridique. Une omission peut aussi constituer un acte
illicite, mais il faut alors qu'il existât, au moment déterminant, une norme
juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à
l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de
responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du
lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce
devoir aient été violées (cf. ATF 123 II 583 consid. 4d/ff,
118 Ib 476 consid. 2b, 116 Ib 374 consid. 4c; Peter Hänni, Staatshaftung wegen
Untätigkeit der Verwaltung, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 342; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2ème éd., Berne
2001, p. 175 ss). La jurisprudence a également considéré
comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 476
consid. 2b, 116 Ib 195 consid. 2a).
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte d'un
droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété),
l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si
et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on
parle à ce propos d'illicéité dans le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en
revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par
exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de
comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause
(Verhaltensunrecht) (cf. ATF 118 Ib 476 consid. 2b; Pierre Wessner, Au menu:
boeuf, salades et fromages contaminés ou la notion d'illicéité dans tous ses
états, in: Gastronomie, alimentation et droit, Mélanges en l'honneur de Pierre
Widmer, Zurich 2003, p. 249 sv.). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la
gravité de la violation. C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède
d'un acte juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la
violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible
d'engager la responsabilité de l'Etat (cf. ATF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II
582 consid. 4d/dd ). »
Il
successivo ricorso del Comune è stato dichiarato irricevibile con sentenza
9C_408/2007 del 4 marzo 2008 (DTF 134 V 138) poiché il ricorso in materia di
diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla
responsabilità dell’ufficio AI fondata sull’art. 78 LPGA – e più precisamente
sull’ammontare del danno – solo qualora il valore litigioso raggiunga fr.
30'000.-, conformemente all’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF. Nel caso giudicato dal
TF, il valore litigioso ammontava a fr. 25'530 (consid. 1.2.3).
In un altro caso l'Alta
Corte ha negato una responsabilità dell'UAI del Canton Vaud a seguito di un
preteso ritardo nello statuire, con sentenza I 299/06 del 4 aprile 2007.
Con
sentenza del 18 marzo 2009 (inc. 36.2008.135), il TCA ha respinto la richiesta
di risarcimento di un’assicurata che chiedeva un rimborso di 1'000'000 di
franchi all’assicuratore malattie per danni materiali dovuti, secondo la
ricorrente, ad una sospensione delle prestazioni illecita ed all’impossibilità
di cambiare Cassa malati.
In precedenza, con sentenza
36.2007.91 del 19 novembre 2007, il TCA ha respinto una richiesta di
risarcimento di una ricorrente che aveva contestato il mancato riconoscimento
di prestazioni a lei dovute, ciò che avrebbe provocato a lei ed al di lei
marito una sofferenza emotiva ed una mortificazione morale a fronte di una
confusione amministrativa accertata dal Tribunale in seno all'assicuratore in
quella specifica circostanza.
2.4. Nelle sentenze citate il
Tribunale Federale ha rammentato che la responsabilità prevista dall’art. 78
LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa
invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e
giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una
norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come
per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 2 LAINF, ecc. (DTF 133 V 14, consid. 5, I
299/06 consid. 7.2; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2009, 2a edizione, n. 3
e 4 ad art. 78, pag. 984-985). Ciò è il caso in particolare per l’assicurazione
contro le malattie, dove manca una norma in tal senso (cfr. Kieser, op cit., n.
4 ad art. 78, pag. 985).
Inoltre l’Alta Corte ha
rammentato che occorre distinguere due tipi di danno.
Nella misura in cui viene
chiesto il rimborso di un danno materiale, di una lesione corporale o di
un danno puramente economico, ossia viene fatta valere la diminuzione del
patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento del passivo o un
mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78 LPGA. In questo
caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non
presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione (DTF 133 V 14
consid. 7). Quest’ultimo deve tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso,
una persona assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un
nesso causale tra l’atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).
La
condizione dell’illiceità ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della legge sulla
responsabilità al quale rinvia l’art. 78 cpv. 4 LPGA prevede che lo Stato
risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario
nell’esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
In particolare è necessaria la violazione di prescrizioni destinate a
proteggere un bene giuridico.
Anche un’omissione può
costituire un atto illecito (su questo aspetto cfr. la citata sentenza I
299/06, consid. 7.3 e 7.5), ma in tal caso è necessario che esista, al momento
determinante, una norma giuridica che sanzioni esplicitamente l’omissione
commessa o che imponga allo Stato di prendere, in favore della persona lesa, la
misura omessa: è necessario che lo Stato abbia una posizione di garante nei
confronti del leso e che le prescrizioni che determinano la natura e
l’estensione del dovere siano state violate (DTF 133 V 14 consid. 8.1 con
riferimenti). La giurisprudenza ha ugualmente considerato come illecita la
violazione di principi generali di diritto.
Per quanto concerne invece
la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78 cpv. 4 LPGA
rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, all'art. 6 cpv. 2
della legge sulla responsabilità secondo cui chi è illecitamente leso nella sua
personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, una somma a titolo
di riparazione del torto morale quando "la gravità dell'offesa lo
giustifichi e questa non sia riparata in altro modo". E’ pertanto
necessario, a differenza del precedente caso, anche una colpa del funzionario
(cfr. a questo proposito la sentenza 2a21/2004 del 16 aprile 2004).
Per quanto attiene al
danno va ribadito che la prova incombe alla parte che rivendica il
risarcimento. Si tratta, nei casi di atti illeciti alla personalità
dell'assicurato, dei danni che derivano all'onore, al credito ed all'immagine
(in questo senso Franz Werro: La responsabilité civile, Ed. Staempfli, 2005,
pag. 26).
In caso di lesione della
personalità la vittima può chiedere il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale quando la gravità dell'offesa lo giustifichi o "questa
non sia stata riparata in altro modo" (art. 49 CO). In sostanza dunque
il risultato "de l'atteinte… a savoir la lésion des droits de la
victime" deve essere grave (F. Werro, op. cit. pag. 40 n° 152) e lo
deve essere oggettivamente e soggettivamente. La vittima dovrà dimostrare le
circostanze dalle quali sia deducibile la sua sofferenza. L'art. 6 cpv. 2
LResp, cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA, non diversamente dall'art. 49 cpv. 1
CO, prevede una lesione della personalità di una certa gravità e che la stessa
non sia altrimenti riparata, per ottenere una riparazione morale. Si deve
ammettere che vi è riparazione in altro modo in caso di pubblicazione del
diritto di risposta, rettifica o ritrattazione ed ancora condanna penale (F. Werro,
op. cit., n° 155 pag. 41).
2.5. In concreto l’insorgente
chiede il rimborso delle spese di patrocinio che sarebbero state necessarie per
l’intervento di RA 1 in conseguenza del mantenimento della sospensione del
pagamento delle prestazioni farmaceutiche per i figli della ricorrente malgrado
il pagamento degli arretrati da parte dell’UAM, cui sono state indirizzate le
lettere di CO 1 del 9 novembre 2009 e dell’11 gennaio 2010, nonché un importo “forfetario”
di fr. 150 quale “indennizzo dell’aggravio diretto alla genitrice”.
2.6. Per quanto concerne innanzitutto
l’importo di fr. 150.-- per “spese vive a cui ella (ndr: la ricorrente) ha
dovuto essere confrontata in considerazione della medesima contingenza, per
telefonate, trasferte presso l’assistente sociale, trasferte presso il mio
Studio, il peregrinare da una farmacia all’altra per ottenere i medicamenti
prescritti a due figli minorenni, anticipo del costo dei medicamenti (con
grande sacrificio personale, in considerazione della situazione economica
precaria) e altri aspetti della medesima natura” (doc. I), esso, di primo
acchito, non può essere riconosciuto già solo per il fatto che le poste del
danno, come sopra citate, non sono state rese verosimili né tantomeno
comprovate.
L’insorgente non ha
prodotto alcuna pezza giustificativa, né una qualsiasi distinta delle asserite
spese fatte valere con la sua istanza. La stessa ricorrente ammette del resto
trattarsi di un “importo forfetario ragionevole” (sottolineatura
del redattore), senza tuttavia produrre alcunché. Essa si limita a generiche
affermazioni senza alcun sostrato probatorio. L’interessata fa valere una
situazione economica precaria senza produrre nulla (tassazioni, busta paga,
eventuali esecuzioni o attestati di carenza beni, ecc.), sostiene di aver
peregrinato da una farmacia all’altra senza indicare presso quali farmacie si
sarebbe recata e quali medicamenti avrebbe dovuto comperare per i figli,
afferma di aver effettuato numerose telefonate senza allegare alcun estratto delle
chiamate asseritamente eseguite, sostiene di essersi recata presso un assistente
sociale senza citarne il nome, rileva di aver anticipato il pagamento di
medicamenti senza produrre alcuna fattura da lei soluta direttamente.
A questo proposito va rammentato
che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti,
cfr. anche la sentenza 32.2011.141 del 21 novembre 2011).
In concreto, l’insorgente,
malgrado l’assicuratore l’abbia resa attenta più volte circa l’assenza di prove
(da ultimo con lo scritto del 27 agosto 2012, doc. IX), non ha mai prodotto
alcunché. La ricorrente non ha reso verosimile quali
medicamenti importanti per la vita dei figli non avrebbe potuto acquistare,
presso quali farmacie avrebbe dovuto “peregrinare” per ottenere i
farmaci, quali medicamenti avrebbe voluto acquistare presso la Farmacia __________
il 30 giugno 2011, quando ed in che occasioni avrebbe telefonato
all’assicuratore. L’interessata fa affermazioni non sostanziate e generiche,
non allega alcun documento e nessun’altra prova a sostegno della sua tesi e
tende a drammatizzare ed enfatizzare quanto accaduto.
Alla luce della totale
mancanza di prove circa l’asserito danno subito, l’importo di fr. 150 non può
esserle riconosciuto senza che sia necessario esaminare oltre se le condizioni
per ritenere che l’assicuratore abbia commesso un atto illecito dannoso siano
effettivamente adempiute.
2.7. In secondo luogo, circa
l’importo di fr. 1'574.50 per l’onorario derivante dalla vertenza in esame, calcolato
secondo il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del
19 dicembre 2007, questo Tribunale evidenzia sia che il
citato regolamento, a norma dell’art. 1 cpv. 1, di principio, “stabilisce la
tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a
patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili”, sia che nella nota del
30 giugno 2011 di fr. 652.30 (allegato al doc. 17), ma non in quella di
medesima data prodotta a questo Tribunale (cfr. doc. Q), che in quella del 17
ottobre 2011 (allegato al doc. 28), accanto a “mio onorario” figura un
dispendio orario, in entrambi i casi, di “8 h 01 min”, allorché la
seconda nota dovrebbe prevedere un dispendio di tempo maggiore (o la prima,
come poi emerge dall’allegato suddiviso per data, un dispendio minore),
riferendosi ad un lasso di tempo differente.
Sia come sia, la questione
non merita approfondimento ulteriore, giacché, comunque, anche in questo caso,
la richiesta di risarcimento va respinta.
Dagli atti emerge infatti che
l’assicuratore, dopo aver informato la ricorrente, il 9 novembre 2009 (doc. 4)
e l’11 gennaio 2010 (doc. 5), circa la revoca della sospensione del pagamento
delle prestazioni LAMal per i figli, ha soluto, senza alcuna condizione, tutte
le fatture relative ai figli __________ e __________, compresa una fattura
della Farmacia __________ di __________ del 9 giugno 2008.
La tesi della ricorrente
che ancora nell’opposizione del 17 ottobre 2011, affermava che oggetto del
contendere “riguarda il blocco delle prestazioni LAMal ai figli minorenni
della mia assistita” (doc. 29) e che il 16 agosto 2011 insisteva nel
ritenere che la sospensione sarebbe rimasta in essere per 19, rispettivamente 17
mesi dopo la revoca, non trova alcun riscontro negli atti.
Dal conteggio prestazioni
del 4 dicembre 2009 emerge che, subito dopo la revoca della sospensione per __________,
l’assicuratore ha rimborsato un importo complessivo di fr. 483.95, derivante da
trattamenti presso il dr. med. __________ il dr. med. __________, __________ e
la __________ di __________ (doc. 7).
Il 2 febbraio 2010 CO 1 ha
pagato prestazioni per __________ e __________, per un importo complessivo di
fr. 352.40 (doc. 8), mentre il 10 agosto 2010 il rimborso è stato di fr. 218.45
per interventi avvenuti nei mesi di marzo e maggio di quell’anno (doc. 9). Il
25 ottobre 2010 sono stati pagati ulteriori fr. 22.20 per un trattamento presso
la Clinica __________ di __________ (doc. 10). Successivamente CO 1 ha
proceduto ad ulteriori pagamenti (cfr. doc. 11, 13 e 14).
Ne segue che in nessun
caso l’assicuratore ha mantenuto in essere la sospensione del blocco delle
prestazioni dopo la loro revoca il 9 novembre 2009, rispettivamente l’11 gennaio
2010.
In queste condizioni
questo TCA non può certo tutelare le affermazioni della ricorrente che ancora il
16 agosto 2011 (doc. 27, cfr. anche doc. 17) sosteneva in sostanza che si era
in presenza di “due sospensioni di prestazioni mantenute impropriamente in
essere da codesto assicuratore per lunga pezza”, e meglio “nell’un caso
per ben 19 mesi e nell’atro per 17 mesi, con l’aggravante che si tratta di
persone minorenni”.
Fatti
I numerosi pagamenti
effettuati dall’assicuratore comprovano semmai il contrario. L’interessata, a
fronte dei numerosi rimborsi intervenuti nel frattempo non può neppure far
valere di aver creduto, in buona fede, che le prestazioni dei figli fossero
ancora sospese.
Tutt’al più vi può essere
stato, come del resto ammesso dal medesimo assicuratore, un disguido nel
rimborso dei medicamenti acquistati presso la Farmacia __________ di __________
in data 25 febbraio 2011 (per fr. 31.25) e 16 marzo 2011 (per fr. 126.25), in
relazione, tra l’altro, al solo __________.
I due importi, che
comunque sono stati nel frattempo rimborsati (doc. 21 e 23), non erano infatti
stati pagati dall’assicuratore malgrado la revoca della sospensione.
La questione si è tuttavia
risolta velocemente, nella misura in cui, subito dopo lo scritto del 3 giugno
2011 (doc. 15), in data 17 giugno 2011 l’assicuratore, constatato un disguido
informatico, ha confermato la revoca della sospensione delle prestazioni
mediche (tra l’altro, come visto, già in essere da tempo). Certo, il 1° luglio
2011 la ricorrente ha scritto nuovamente all’assicuratore sostenendo che il 30
giugno 2011 la tessera di farmacia dei figli minorenni era in realtà ancora
bloccata e, nelle more di ricorso, ha prodotto le relative pezze
giustificative.
Sennonché, anche in questa
occasione, l’assicuratore ha prontamente reagito (doc. 19), tant’è che
successivamente non sono più stati segnalati episodi simili. Del resto,
l’insorgente non ha comprovato che il 30 giugno 2011 avrebbe dovuto comperare
farmaci per i propri figli e che il blocco della tessera ne avrebbe impedito
l’acquisto. Un difettoso funzionamento della tessera
farmaceutica non implica che la Cassa abbia mantenuto in essere la sospensione
del pagamento delle prestazioni.
Del resto
se presso la farmacia __________, a suo dire in “almeno” due occasioni
(doc. VII), l’interessata non avrebbe potuto ottenere dei medicamenti, dagli
atti emerge invece che, anche se il pagamento non è avvenuto immediatamente,
essa ha potuto ottenere dei farmaci presso la farmacia __________ per il figlio
__________ nei mesi di febbraio e marzo 2011.
Alla luce di quanto
accaduto emerge che la necessità di un patrocinio, nel caso di specie, faceva
manifestamente difetto.
Nulla avrebbe infatti
impedito all’insorgente di scrivere le lettere trasmesse all’assicuratore il 3
giugno 2011 ed il 1° luglio 2011 senza l’ausilio di una terza persona, non
risultando che l’interessata sia stata, in quel periodo, in qualche modo impedita
di agire in tal senso.
L’interessata avrebbe
potuto scrivere autonomamente, senza far capo ad un esperto, una lettera alla
Cassa, chiedendo per quale motivo le prestazioni farmaceutiche del figlio __________
ia non erano state rimborsate, rispettivamente perché le tessere di farmacia
dei figli apparivano bloccate.
Del resto l’assicuratore
ha subito confermato la revoca della sospensione (doc. 16 e 19) ed ha
provveduto a riattivare la funzionalità delle tessere che, verosimilmente per
un problema tecnico, non avevano funzionato correttamente.
Non va qui dimenticato che
in una sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 (cfr. anche I
746/06 dell’8 novembre 2006) in una vertenza relativa all’assicurazione
invalidità nella quale oggetto del contendere era in sostanza il diritto all’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa, l’allora TFA ha osservato che la necessità
dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va
riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che
vengono trattate nella decisione impugnata. In quell’occasione l’Alta Corte ha
negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di
opposizione.
Con sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009 il TF ha confermato questa
giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in
sede amministrativa non è necessaria (cfr. consid. 4.4.1:
„Es trifft nicht zu, dass
die Erforderlichkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren
grundsätzlich anzunehmen sei und den Regelfall bilde. Die gegenteilige
Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu Art. 37 ATSG) hat das Eidg.
Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8.
November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132
V 200. Gegenteils wurde in diesem Urteil auf den klaren Willen des
(historischen ATSG-)Gesetzgebers hingewiesen, an die sachliche Gebotenheit der
unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf die bisherige Praxis im
sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren einen «sehr strengen
Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S. 204).“
Con
sentenza 32.2008.164 dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una
procedura inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza
giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale), poiché,
pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla base
della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la presenza
di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la fattispecie non
era particolarmente complessa.
Analogamente nel caso di
specie l’interessata avrebbe semplicemente dovuto scrivere una lettera
all’assicuratore chiedendo spiegazioni circa il mancato pagamento delle
prestazioni farmaceutiche (tra l’altro al solo Ruben Spigaglia, come fatto il 3
giugno 2011), e successivamente, a fronte del persistente problema con la
tessera farmaceutica, chiederne i motivi (come fatto con la lettera del 1°
luglio 2011).
Appare per contro
sproporzionato far capo ad un rappresentante allorché la questione, come poi è
avvenuto, è stata risolta senza neppure la necessità di dover avviare una
procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione formale e poi della
decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente la propria tessera.
Nel caso di specie,
la ricorrente "enfatizza" la situazione allorché, in sostanza, si
trattava semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa
fosse successo. Ciò avviene, giornalmente, per una moltitudine di cittadini in
numerosi ambiti della vita, senza che ciò dia luogo (e diritto) a richieste di
rimborso.
L’insorgente afferma che
se l’assicuratore avesse sbloccato le tessere subito dopo lo scritto del 3
giugno 2011, non avrebbe chiesto alcun risarcimento e non si sarebbe arrivati
alla procedura in esame (cfr. pag. 3 doc. I:”se tutto avesse avuto una fine
in quelle circostanze, anche la vertenza si sarebbe pacificamente conclusa lì”,
cfr. anche doc. VII, pag. 2).
Ciò non corrisponde a
Considerandi
quanto emerge dagli atti processuali.
Infatti, da una parte già
il 3 giugno 2011 l’assicurata aveva affermato che “se la sospensione delle
prestazioni si rivelasse, come con tutta verosimiglianza sarà, ingiustificata,
il sottoscritto patrocinatore avanzerà nei confronti di codesto assicuratore istanza
di risarcimento per danni subiti dai miei assistiti” (doc. 15) e,
soprattutto, la ricorrente ha chiesto il risarcimento con scritto del 30 giugno
2011.
(doc. 17), prima che si verificasse l’evento del medesimo giorno alle
18.19
(cfr. lettera del 1° luglio 2011, doc. 18).
Ne segue che quanto
affermato non trova riscontro nella fattispecie.
Infine, per quanto
concerne la questione, sollevata solo con le osservazioni del 31 agosto 2012
(doc. XI), secondo cui l’assicuratore avrebbe dovuto emettere una decisione
formale direttamente impugnabile al TCA, senza passare per l’opposizione, questo
Tribunale rileva quanto segue.
L’art. 78 cpv. 4 seconda
frase LPGA prevede che, nell’ambito qui in esame, non è svolta alcuna procedura
d’opposizione.
Per
cui l’assicuratore, di principio, avrebbe dovuto concedere alla ricorrente la
possibilità di insorgere direttamente al TCA contro la decisione formale del 20
settembre 2011 (doc. 28), permettendogli in questo modo sia di accelerare la
procedura sia di risparmiare una via di ricorso. Tuttavia, nel preciso caso di
specie, ciò non è un motivo per riconoscere un danno alla ricorrente. Infatti,
la medesima insorgente, con l’opposizione, ha chiesto, quale risarcimento delle
spese di patrocinio, un importo maggiore (fr. 1'574.50) rispetto a quello
domandato in precedenza (fr. 802.30), aggiungendo alla propria nota d’onorario
delle poste non fatte valere con la prima istanza e relative a periodi comunque
anteriori alla decisione formale (cfr. doc. 29 e nota d’onorario). Per cui,
rammentato che, di principio, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a,
DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294) e
che se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e
non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del
5.
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V
414.
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b), questo Tribunale, in caso di ricorso
diretto contro la decisione formale 20 settembre 2012 avrebbe potuto esprimersi
solo sull’importo di fr. 802.30 ed avrebbe dovuto trasmettere l’incarto
all’assicuratore affinché si determinasse sulle poste non ancora esaminate e
per l’emissione di una (ulteriore) decisione formale che si esprimesse sugli
(ulteriori) importi fatti valere in un secondo tempo. Ciò avrebbe avuto quale
conseguenza che, in caso di ulteriore (verosimile, vista la decisione su
opposizione dell’amministrazione) contestazione al TCA anche della seconda
decisione formale, l’insorgente avrebbe dovuto sostenere i medesimi (se non
maggiori) costi.
2.8
Alla luce di quanto esposto
la decisione della Cassa di rifiutare qualsiasi risarcimento appare corretta e
va di conseguenza tutelata.
Il ricorso deve
pertanto essere respinto.
2.9
Va qui rammentato che con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 pubblicata in DTF 134 V
138, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico è
ammissibile contro un giudizio cantonale sulla responsabilità dell'ufficio AI
fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente sull'ammontare del danno - solo
qualora il valore litigioso raggiunga fr. 30'000.-, conformemente all'art. 85
cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).
In DTF 137 V 51 il TF ha
confermato, in un caso di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, che il
ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla
responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione
fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso
raggiunga il limite di fr. 30'000.- (o in presenza di una questione di diritto
d'importanza fondamentale; consid. 4). L’Alta Corte ha rilevato:
« 4.1 Dans sa
majorité, la doctrine interprète largement la notion de "responsabilité
étatique" de l'art. 85 al. 1
let. a LTF et parle à ce propos de "responsabilité
de droit public" (cf. ALAIN WURZBURGER, in Commentaire de la LTF, 2009, n°
12.
ad art. 85 LTF; BEAT RUDIN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008,
n° 12 ad art. 85 LTF; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n°
5.
ad art. 85 LTF; PIERRE MOOR, De l'accès au juge et de l'unification des
recours, in Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 2006, p. 171 n. 61;
contra: UELI KIESER, Auswirkungen des Bundesgesetzes über das Bundesgericht auf
die Sozialversicherungsrechtspflege, in Reorganisation der Bundesrechtspflege -
Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, 2006, p. 453 n. 60). Selon ces auteurs, est visée non seulement la responsabilité des
collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) et leurs agents, mais
encore celle des autres personnes morales de droit public et de personnes
privées qui, dans l'exercice des tâches de droit public qui
leur sont confiées, causent sans droit un dommage à des tiers. Il peut, par
ailleurs, s'agir d'une responsabilité fondée sur une loi générale (loi fédérale
du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses
autorités et de ses fonctionnaires [loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32]
et les lois cantonales analogues) ou sur des lois spéciales. Elle peut être
causale ou non. Sont notamment cités comme cas de responsabilité entrant
dans le champ d'application de l'art. 85 al. 1 let. a
LTF, en matière d'assurance sociale, les art. 78 LPGA (RS 830.1), 70 et
71a LAVS, 82, 82a, 85g, 85h, 88 al. 2 et 89a LACI. Ne tombent en revanche
pas dans le domaine de la responsabilité étatique, par exemple, l'indemnisation
pour expropriation matérielle ou formelle, ou encore l'indemnité pour tort
moral selon la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI; RS 312.5).
4.2
Cette interprétation large de la notion de
responsabilité étatique va dans le sens de la réforme de la justice concrétisée
par la LTF. L'un des buts importants de cette réforme est de décharger le
Tribunal fédéral en en limitant l'accès par l'exigence d'une valeur litigieuse
minimale (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de
l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2). Cette forme de
limitation, qui, jusque-là, concernait seulement les contestations civiles
(art. 46 OJ), a fait l'objet de discussions au Parlement en ce qui concerne
tant les domaines du droit sur lesquels il était souhaitable ou non de
l'étendre - il était initialement prévu d'imposer une valeur litigieuse pour
les trois recours unifiés (cf. les art. 70, 74 et 79 du projet de loi) - que
sur le montant minimum à arrêter (voir p. ex. BO 2004 CN 1597 s. et, s'agissant
du domaine de la responsabilité étatique, en particulier p. 1606). La raison
principale qui a conduit le Conseil fédéral à proposer, pour les prétentions
pécuniaires en matière de responsabilité étatique, un seuil - d'abord prévu à
40'000 fr. - à partir duquel il est possible de recourir au Tribunal fédéral
tient aux similitudes que ce domaine présente avec les causes de responsabilité
civile auxquelles la même limite est applicable (FF 2001 4028 s. ch. 2.2.2 et
4123.
s. ch. 4.1.3.3). En effet, en dehors du fondement juridique sur lequel
elles reposent, les prétentions en responsabilité du droit civil et du droit
public font appel à des notions juridiques communes (tels le dommage, l'acte
illicite et le rapport de causalité). Le législateur a établi ce même
parallélisme en matière de rapports de travail, qu'ils soient
fondés sur le droit privé ou sur le droit public, en imposant dans les deux cas
une valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et art. 85 al. 1 let.
b LTF). On peut en déduire une volonté de soumettre l'ensemble du domaine de
la responsabilité à des conditions d'accès au Tribunal fédéral plus strictes
(voir aussi PETER KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 50). Il n'y a
donc pas lieu de traiter différemment les cas de responsabilité qu'ils relèvent
du droit civil ou du droit public, et de restreindre la portée de l'art. 85 al. 1 let. a LTF selon qui assume une
responsabilité de droit public en vertu de la loi ou subit le dommage
(l'assuré, le tiers ou l'Etat). Le Tribunal fédéral s'est d'ailleurs exprimé en
faveur d'une conception large de la notion de responsabilité étatique dans
plusieurs arrêts récents, où le même problème de recevabilité se posait, à
propos d'une contestation portant sur la responsabilité d'un office cantonal de
l'assurance-invalidité fondée sur l'art. 78 LPGA (ATF 134 V 138) et à propos
d'un litige portant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse de
chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI (ATF 135 V
98). » (sottolineature del redattore)
In
concreto la pretesa dell’insorgente, fondata sull’art. 78 LPGA, è di (al
massimo) fr. 1'724.50, ossia inferiore a fr. 30'000.--.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
In
materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a. nel campo della
responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b. nel campo dei rapporti
di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000
franchi.
Se
il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capoverso
1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di
importanza fondamentale.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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