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Decisione

36.2012.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2012Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

di poter concludere che, nel periodo determinante in esame, compreso tra

l'inizio dell'inabilità lavorativa del 26 aprile 2002 e la decisione su

opposizione del 9 ottobre 2002, l'assicurato avrebbe con ogni probabilità

trovato un'attività lucrativa concreta se, senza la malattia, fosse stato

pienamente abile al lavoro. Ne consegue che l'assicurato non ha subìto una

perdita di guadagno dovuta a malattia suscettibile di giustificare un obbligo

prestativo dell'assicuratore ricorrente. A nulla è giovato, in tale contesto,

il richiamo al fatto che dal 1° dicembre 2002 l'assicurato ha reperito una nuova occupazione, questa circostanza non mettendo comunque in evidenza elementi di

accertamento retrospettivo tali da modificare l'esito della valutazione (citata

sentenza K 146/03 consid. 5.4).

Con la predetta sentenza STF 4A_344/2007 dell'11

marzo 2008, il Tribunale federale ha ribadito i propri principi

giurisprudenziali.

2.6. Nella

fattispecie, va innanzitutto rilevato che la cessazione del rapporto di lavoro

fra il ricorrente ed il suo (ex) datore di lavoro non ha comportato la fine del

diritto alle prestazioni per l'insorgente per la malattia in corso, visto che

la Cassa malati ha espressamente riconosciuto di dovere versare all'assicurato

delle indennità giornaliere per malattia.

Tuttavia, la Cassa malati ha precisato che tale

diritto è dato in concreto se l'assicurato comprova una perdita economica. Non

avendo comprovato un danno, la Cassa malati si è basata sulla documentazione a

disposizione e quindi, dal 1° giugno 2011, ha adeguato le prestazioni assicurative riconosciute all'assicurato al conteggio della Cassa disoccupazione per il mese

di marzo 2011, perciò l'indennità giornaliera è stata ridotta a Fr. 78,90 per

la durata di 91 indennità, ossia fino all'esaurimento delle indennità di

disoccupazione e meglio fino al 31 agosto 2011.

La divergenza fra le parti consiste sia nella

determinazione delle basi di calcolo dell'indennità giornaliera da versare

all'assicurato dal 1° giugno 2011, sia nella durata di questo diritto, ossia se

continuare a corrispondere all'insorgente delle indennità giornaliere anche

dopo il 31 agosto 2011.

Il ricorrente ritiene di potere rivendicare il

diritto alle indennità giornaliere previste dal contratto assicurativo in base sia

all'art. 10.4 CGA, perché anche dopo essere stato licenziato la Cassa malati

deve continuare a versargli le indennità giornaliere, sia all'art. 12.5 CGA, dato

che quando la disdetta del contratto lavorativo è notificata durante

l'inabilità lavorativa, le prestazioni vanno erogate mantenendo invariato l'importo

previsto nella polizza.

L'assicuratore sostiene, per contro, che la

rescissione del contratto di lavoro nel periodo di prova ha comportato la

cessazione dei suoi obblighi nei confronti dell'assicurato e quindi egli è

uscito dalla cerchia degli assicurati il 31 maggio 2011; dopodiché, l'assicurato

non può più pretendere alcunché dalla Cassa malati.

Peraltro, con il licenziamento dell'assicurato è

venuto a mancare il parametro della quantificazione del danno. In tal caso, per

la comprova diretta della presenza di un danno, ci si deve riferire alle

indennità contro la disoccupazione che l'assicurato riceveva fino a poco prima

essendo collocabile al lavoro, ma che non può più ottenere a causa

dell'inabilità lavorativa dovuta alla malattia.

2.7. Dagli atti

emerge che la disdetta del contratto di lavoro è successiva all'inizio

dell'incapacità lavorativa per malattia.

Infatti, ammalatosi il 13 maggio 2011, il 20

maggio seguente (doc. E) __________ ha intimato al ricorrente una regolare disdetta

del contratto di lavoro nel periodo di prova di tre mesi, dandogli un preavviso

di (oltre) sette giorni (art. 335b CO), che ha esplicato effetto il 31 maggio

2011.

Essendo intervenuta durante il periodo di

prova, correttamente la fine del rapporto di lavoro fra le parti non è stata

legalmente prorogata di un mese (art. 335c cpv. 1 CO a contrario).

Pertanto, quando il contratto di lavoro fra

l'assicurato e il suo datore di lavoro è giunto a termine il 31 maggio 2011, il

ricorrente era inabile al lavoro per malattia.

Fino a questo momento, è indubbio che, sulla

scorta dei certificati medici di cui allora disponeva (doc. D), l'assicuratore

ha regolarmente corrisposto le indennità giornaliere per perdita di guadagno

previste dal contratto assicurativo stipulato dal datore di lavoro del ricorrente.

Dal 1° giugno 2011, invece, parte resistente ha

sottoposto il diritto alla continuazione di tale versamento alla condizione che

l'assicurato dimostrasse l'esistenza di un danno, e meglio di una perdita di

salario.

Secondo la Cassa malati, questa dimostrazione,

Considerandi

che spettava all'interessato, non c'è però stata, quindi essa ha fatto

capo al conteggio delle indennità di disoccupazione che l’assicurato ha

percepito fino a prima di iniziare l'attività lavorativa con __________ e ha sì

riconosciuto il versamento delle indennità assicurative, ma di pari importo a

quelle di disoccupazione; ciò, fino alla scadenza delle indennità di

disoccupazione di diritto all'interno del termine quadro e dunque fino al 31

agosto 2011.

2.8

D'avviso di

questo Tribunale, invece, il ragionamento dell'assicuratore, su questo punto,

non può essere tutelato.

Va qui infatti applicata la prima ipotesi

descritta dalla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 1.5), secondo cui vale

la presunzione che, senza malattia, l'interessato avrebbe invece continuato ad

esercitare un'attività lucrativa come nel periodo precedente l'inabilità

lavorativa. Al momento in cui il danno alla salute si è manifestato

l'assicurato era ancora attivo professionalmente in seno al datore di lavoro.

In tale evenienza, il diritto a un'indennità

giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti

suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante,

che l'assicurato non avrebbe esercitato un'attività lucrativa senza il danno

alla salute.

Ritenuto però che l'assicuratore resistente non ha

apportato delle prove in questo senso, va concluso che il ricorrente, inabile

al lavoro per malattia dal 13 maggio 2011, aveva diritto a ricevere delle

indennità giornaliere per perdita di guadagno anche dopo la fine del

contratto di lavoro avvenuta il 31 maggio 2011.

A questa soluzione si giunge anche applicando l'art. 10.4 CGA,

secondo cui per le persone che sono incapaci al lavoro al termine dell'assicurazione,

il diritto alle prestazioni resta salvaguardato per il caso in corso.

Come visto il ricorrente, attivo professionalmente, si è ammalato

ed è quindi diventato inabile al lavoro, dopodiché è stato licenziato. Ora, in

virtù dell'art. 10.3 lett. a CGA, quando il suo contratto di lavoro è terminato,

anche la sua copertura assicurativa si è estinta. Tuttavia, dato che al 31

maggio 2011, ossia al termine dell'assicurazione, l'insorgente era ancora

inabile al lavoro per malattia, il suo diritto alle prestazioni è restato in

essere e ciò fino al raggiungimento della capacità al lavoro completa (art.

10.4

CGA).

Il ricorrente ha quindi diritto di continuare a percepire le

indennità giornaliere per malattia anche dopo il 31 maggio 2011 e conformemente

alle condizioni previste dalla polizza assicurativa stipulata dal suo (ex) datore

di lavoro.

La censura del ricorrente riguardante il suo diritto alle

indennità giornaliere dal 13 maggio 2011, fatto salvo il termine d'attesa di 7

giorni previsto contrattualmente, va dunque accolta.

2.9

Occorre ora quantificare

l'ammontare delle pretese del ricorrente.

A norma del citato art. 6.1 CGA, per i dipendenti,

è assicurata la percentuale del salario AVS effettivo indicata nella polizza.

Quale base per la determinazione delle indennità giornaliere vale l'ultimo

salario percepito prima dell'inizio del caso d'assicurazione. Il salario

annuo massimo assicurabile è indicato nella polizza.

Inoltre, come visto, per l'art. 14.2 CGA la

persona assicurata deve dimostrare la perdita di guadagno. Se non può

dimostrare la perdita di guadagno, non sussiste un diritto a prestazioni.

Infine, l'indennità giornaliera si calcola

convertendo il salario assicurato in un anno intero e dividendo la somma

assicurata per 365 o per 366 negli anni bisestili (art. 22 CGA).

Concretamente, ci si deve porre al giorno

precedente la malattia e meglio all'inizio dell'incapacità lavorativa che ne è

derivata, ossia al 12 maggio 2011. A quel momento, l'insorgente aveva un contratto

di lavoro con un grado di occupazione del 60% e come tale, non essendo malato,

lavorava a tempo pieno. Per questa attività di 28 ore alla settimana, egli era

remunerato mensilmente con un salario soggetto all'AVS di Fr. 4'200.- (docc. C e

D).

Di conseguenza, sulla scorta delle summenzionate

CGA, la Cassa malati è tenuta a riconoscere all'assicurato le indennità

giornaliere contrattualmente previste calcolate sullo stipendio effettivo, e

non su altre basi come erroneamente ritenuto dalla decisione su opposizione,

che ha confermato la decisione formale e quindi la tesi dell'importo

corrispondente alle indennità LADI.

L'art. 12.5 CGA specifica che se, proprio come il

ricorrente, l'assicurato è inabile al lavoro già al momento della disdetta del

contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, le prestazioni erogate dalla

Cassa malati in base all'assicurazione collettiva continuano mantenendo

invariato l'importo versato già in precedenza.

Anche su questa censura il ricorso deve essere

dunque accolto.

Per

quanto concerne, infine, il libero passaggio dall'assicurazione collettiva

all'assicurazione individuale, il TCA rileva che l'art. 12.3 CGA chiarisce la

questione, prevedendo che se, come in concreto, l'assicurato continua a

ricevere le prestazioni assicurative anche dopo essere stato licenziato, il

termine di tre mesi per potere esercitare il libero passaggio inizia a decorrere

al termine dell'obbligo di fornire le prestazioni assicurative.

2.10

Il ricorso va

accolto, nel senso delle considerazioni esposte.

Vincente in causa il ricorrente, patrocinato da

un legale, ha diritto alle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e di conseguenza l'assicurato ha diritto alle

indennità giornaliere per malattia, calcolate in funzione del suo ultimo

stipendio, a decorrere dal 13 maggio 2011 conformemente alla sua copertura assicurativa

se data la premessa di inabilità lavorativa assicurata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà al ricorrente a titolo di ripetibili

l'importo di Fr. 2'000.- (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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