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Decisione

36.2012.56

Ricorso per denegata giustizia contro l'Ufficio dei contributi, settore assicurati sospesi, che ha rifiutato ad un assicurato sotto curatela di emanare una decisione sull'assunzione dei debiti in esse

3 settembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

36.2012.56

Data decisione, Autorità:

03.09.2012, TCA

Titolo:

Ricorso per denegata giustizia contro l'Ufficio dei contributi, settore assicurati sospesi, che ha rifiutato ad un assicurato sotto curatela di emanare una decisione sull'assunzione dei debiti in essere fino al 31.12.2011, in applicazione dell'art. 83b LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2012

DENEGATA GIUSTIZIA

art. 64A LAMAL

art. 42 cpv. 1 let. b LCAMAL

art. 76 LCAMAL

art. 83a LCAMAL

art. 83b LCAMAL

art. 45 LPAMM

art. 2 LPTCA

art. 48 PA

art. 35 cpv. 1 let. b RLCAMAL

art. 50 cpv. 2 let. b RLCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2012.56

cs

Lugano

3 settembre

2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2012 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

Cassa cantonale di compensazione

Ufficio dei contributi, Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

ritenuto, in

fatto

1.1. Con scritto

del 2 marzo 2012 RI 1, rappresentato dal curatore RA 1, a sua volta patrocinato

da RA 2 si è rivolto all’__________, settore assicurati sospesi, domandando, in

applicazione dell’art. 83a LCAMal, di rilasciare all’assicuratore la garanzia

di assunzione dei crediti pregressi “così da sbloccare le prestazioni

sospese” (doc. 6).

1.2. Con lettera

del 4 aprile 2012, dopo essere stata sollecitata dall’assicurato,

l’amministrazione ha rifiutato di rilasciare la chiesta garanzia giacché, dal

1° gennaio 2012, l’art. 83b LCAMal prevede che il Cantone non assume i premi e

le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in

vigore della modifica dell’art. 64a LAMal (doc. 4).

1.3. Il 27 aprile

2012, alla luce della risposta negativa fornita dall’Ufficio dei contributi, RI

1 ha contestato la presa di posizione dell’amministrazione chiedendo, in caso

di nuovo rifiuto di rilasciare la garanzia di pagamento, l’emissione di una

decisione formale (doc. 3).

1.4. Il 27 giugno

2012 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, ha scritto

all’assicurato ribadendo che in applicazione dell’art. 83b LCAMal premi e

partecipazioni ai costi in arretrato non vengono più assunti dal Cantone

neppure tramite il rilascio di garanzie di pagamento secondo il modello in

vigore fino al 31 dicembre 2011, poiché una richiesta successiva al 1° gennaio

2012 non configura un caso già in essere al quale applicare gli art. 83a LCAMal

e 50 cpv. 2 lett. b Reg. LCAMal. L’amministrazione ha inoltre ricordato che dal

1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore dell’art. 64a LAMal, le coperture

assicurative sono state ripristinate da parte degli assicuratori malattie per

tutti gli assicurati e pertanto RI 1 può accedere alle cure mediche di cui ha

bisogno (doc. 1).

1.5. RI 1, sempre

rappresentato dal curatore RA 1, a sua volta patrocinato da RA 2, si è rivolto

al TCA con un ricorso per denegata giustizia. L’insorgente fa in sostanza

valere un rifiuto da parte dell’amministrazione di emanare una decisione in

merito alla richiesta di garanzia da parte dell’assicurazione dei suoi debiti

pregressi e domanda che l’Ufficio dei contributi sia condannato ad emettere il

chiesto provvedimento (doc. I).

1.6. Con risposta

del 20 luglio 2012 l’amministrazione ha domandato la reiezione del ricorso,

ribadendo che l’insorgente invoca a torto l’art. 83a LCAMal, allorché in

applicazione dell’art. 83b LCAMal in relazione con l’art. 50 cov. 1 Reg. LCAMal

il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti

al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’art. 64a LAMal. La Cassa

ritiene evasa la richiesta di rilascio di garanzia con i propri scritti, fermo

restando che non è mai stato uso emanare decisioni in questo ambito né per

l’allora UAM né per l’attuale Cassa. Del resto, a titolo abbondanziale, con

riferimento a eventuali necessità di cure da parte dell’insorgente, la

convenuta afferma che dal 1° gennaio 2012, conformemente al nuovo art. 64a

LAMal, le sue coperture assicurative sono state integralmente ripristinate ciò

che consente al ricorrente, fino a nuovo avviso, di accedere liberamente alle

eventuali cure mediche di cui potrebbe aver bisogno (doc. III).

1.7. Con scritto

del 2 agosto 2012 l’insorgente ha ribadito le sue richieste (doc. VII).

in

diritto

2.1. La decisione

impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV N. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p.

294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto

e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06

del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib

36 cons. 1b).

2.2. Per l’art.

76 della legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie

(LCAMal), contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal è data facoltà di

reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla

notificazione. E’ applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative

(cpv. 1). Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla

notificazione (cpv. 2).

Per

l’art. 45 LPamm l’Autorità di ricorso può essere adita in ogni stadio della

procedura per denegata o ritardata giustizia. Allo stesso modo l’art. 2 della

Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) prevede che il ricorso può essere interposto anche se

l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato,

non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

2.3. Per costante

giurisprudenza del Tribunale Federale, vi è diniego di giustizia qualora

un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la

cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 cons. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza vi è diniego di giustizia nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 cons.

3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego

di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità

non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF

108 V 20 cons. 4c, 103 V 195 cons. 3c). Nel giudicare l'esistenza di una

ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze

oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno

condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente

giustificate (DTF 103 V 195 cons. 3c in fine). Criteri rilevanti sono,

segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il

comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ

1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita è espressione di

un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò,

anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Se l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole

ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se

determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali). In una

sentenza del 25 giugno 2003 nella causa I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag.

411 e seg., l’allora TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a

carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di

AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal

momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è

stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., l’allora TFA ha

invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore

malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha

Considerandi

interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di

sua competenza. In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto

una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e

suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di

un atto di ricusa).

Nella

sentenza del 20 settembre 1995, causa A.L. del Tribunale TC Argovia, è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, poiché un'autorità aveva atteso più di 9

mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der

Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.). Nel caso giudicato il 22 giugno

1998.

dal TC Nidwaldo l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver

lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67). Il TFA ha stabilito, in una

sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109 s., che l'oggetto di un ricorso

per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o

del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle

prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non

costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura. Il TF ha ripreso gli

stessi principi in un recente giudizio in materia di assicurazione infortuni

(DTF 22 febbraio 2010 inc.8C_613/2009) dove ha ricordato la necessità di ossequio

del precetto di celerità in particolare per le decisioni di prima istanza. Si

veda anche la sentenza cantonale di Ginevra pubblicata in SJ 2010 Pag. 297 in particolare cons. 3.1. pag. 301 secondo cui:

"

Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief

relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente

pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 I 229 c. 2.3 p.

232; ATF 117 Ia 116 c. 3a p.

117.

et les références). De même, la

jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. La motivation d'une décision est suffisante lorsque

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se

prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions

décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3 p.

540.

et les arrêts cités)."

In DTF 130 I 312 e segg. richiamata nelle motivazioni appena

riprodotte, il TF ha, più esplicitamente, specificato che:

"

Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le

caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de

l'affaire et de l'ensemble des circonstances, selon un principe déjà fixé sous

l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. (ATF 125 V 188 consid.

2a p. 191/192; ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; ATF 107 Ib 160 consid. 3b p.

164/165).

A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une

protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales (ATF

114.

Ia 179 ss; Hottelier, op. cit., p. 810 ch. 5 in fine) - l'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité en ce

sens qu'il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette

garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui

incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la

nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître

comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 ss;

JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 505 ss; HAEFLIGER/SCHÜRMANN,

op. cit., p. 200 ss; HOTTELIER, op. cit., p. 810/ 811).

5.2

Le caractère

raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des

circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une

évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré

de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi

que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I

139.

consid. 2c p 142; ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325 et les références indiquées).

A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son

pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à

accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié

(ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Le comportement du justiciable

s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et

administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve

d'une diligence normale pour activer la procédure (HAEFLIGER/ Schürmann, op.

cit., p. 203/204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1243 p. 594). On ne

saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts";

ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p.

142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent

cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103

consid. I.4 p. 111; ATF 107 Ib 160 consid. 3c p. 165); il appartient en effet à

l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une

administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; JÖRG PAUL MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/ SCHÜRMANN,

op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1244 et 1245, p.

594/595; HOTTELIER, op. cit., p. 811 ch. 7).

5.3

La sanction du dépassement

du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la

violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour

celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle

sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale

(ATF 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références). Dans certaines

circonstances, si les conditions de la responsabilité civile de la Confédération

ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le paiement de

dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé. Faute de

compétence ratione materiae, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi

d'un recours de droit administratif, de se prononcer sur cette question,

d'autant que les recourantes n'ont pas formulé de conclusions dans ce sens (ATF

129.

V 411 consid. 1.4 p. 417/418 et les références)."

2.4

In caso di

accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale

ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la

procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser,

Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid.

2b pag. 110). Il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore

con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure,

conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita

all’accertamento, o meno, di una denegata giustizia od un ritardo

ingiustificato da parte della Cassa, e, laddove l’amministrazione abbia dato seguito

alle domande dei ricorrenti nelle more della procedura, occorre verificare, per

determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico

di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della

Cassa è sussistito.

Questi

principi sono stati recentemente espressi da questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni in una sentenza emanata nella composizione completa (sentenza del

14.

novembre 2011, inc. 36.2011.72).

2.5

In concreto

l’insorgente ha chiesto all’amministrazione di rilasciare al proprio assicuratore

la garanzia di assunzione dei crediti pregressi, non ancora soluti, per il

periodo fino al 31 dicembre 2011, in applicazione dell’art. 83a LCAMal.

La Cassa

cantonale di compensazione, non ritenendo adempiuti i presupposti per il

rilascio di tale garanzia, sostanzialmente per il motivo che le nuove norme,

secondo l’amministrazione, prevedono che il Cantone non si assume i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, per i quali è stato rilasciato un

attestato di carenza beni o un titolo equivalente, scaduti al momento

dell’entrata in vigore (il 1° gennaio 2012) della modifica dell’art. 64a LAMal,

ha ritenuto, conformemente alla prassi vigente fino ad allora, di non emettere

alcuna decisione.

Questo

TCA ribadisce in primo luogo che oggetto del contendere, nell’ambito di un

ricorso per denegata giustizia, può unicamente essere la questione di sapere se

l’amministrazione è tenuta ad emanare il provvedimento richiesto. Il giudice

adito non deve, in assenza di una decisione impugnabile, esprimersi nel merito

della vertenza.

In

concreto, a prescindere da quanto rilevato dall’amministrazione in sede di

risposta, si tratta pertanto solo di stabilire se la Cassa cantonale di

compensazione è tenuta ad emanare una decisione formale.

Nell’ambito

dell’assicurazione malattie, di regola, può chiedere l’emissione del

provvedimento amministrativo chiunque è toccato dalla decisione o dalla

decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo

annullamento o alla sua modificazione (cfr. art. 59 LPGA; cfr., nella procedura

amministrativa federale, anche l’art. 48 della legge sulla procedura

amministrativa [PA]).

In DTF

133.

V 188 il TF ha trattato, nell’ambito di una sospensione delle prestazioni,

il caso di un ente pubblico che ha fatto valere un diniego di giustizia poiché

l’assicuratore malattie si rifiutava di rendere, fino a pagamento integrale dei

costi esecutivi occorsi, una decisione sulla sospensione delle

prestazioni adottata nei confronti di un assicurato. L’Alta Corte ha stabilito

che l'ente pubblico è legittimato sia a proporre un ricorso per denegata

giustizia sia ad esigere l'emanazione di una decisione impugnabile (consid. 2-5; cfr. in particolare il consid. 4.2; cfr. anche Kieser,

ATSG-Kommentar, 2.a edizione, 2009, ad art. 59, pag. 732 e seguenti).

Nel caso di specie non vi

è dubbio alcuno che il ricorrente è toccato dalla decisione di concedere o meno

all’assicuratore la garanzia di pagamento delle prestazioni ancora in sospeso (cfr.

Doc. 6: "In data 6 febbraio 2012 l'assicuratore ha emesso in blocco una

serie di decisioni formali (8) riguardanti periodi pregressi, praticamente fino

al 31 dicembre 2011.") e che ha un interesse degno di protezione

all’annullamento di una decisione di negazione della garanzia.

Pacifica è pure la

circostanza che, competente per decidere in merito, è la Cassa cantonale di

compensazione alla quale si è rivolto l’insorgente.

Basti qui rammentare che l’art. 42 cpv. 1 lett. b Reg. LCAMal nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2011, prevedeva che previa richiesta, l’istituto delle

assicurazioni sociali favorisce il rientro di persone sospese nel circuito

ordinario di accesso ai fornitori di prestazioni, anche attraverso il pagamento

dei crediti scoperti verso gli assicuratori malattie, nei casi particolari di

assicurati nei confronti dei quali è stato istituito in via ufficiale un provvedimento

di tutela o di curatela. Questa norma è stata ripresa nell’art. 35 cpv. 1

lett. b nuovo regolamento LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 maggio

2012.

(cfr. anche l’art. 50 lett. b del regolamento in vigore dal 1° giugno

2012), periodo durante il quale l’insorgente ha inoltrato la richiesta di

emissione della decisione formale (cfr. doc. 3, lettera del 27 aprile 2012, in fine).

Ciò,

occorre ancora una volta ribadirlo, non pregiudica il merito della questione

che sarà semmai oggetto di ulteriore vaglio da parte di questo Tribunale in

caso di ricorso dell’assicurato contro l’eventuale decisione su reclamo. La

circostanza che la Cassa è competente, in virtù dei predetti articoli, ad

emanare la decisione richiesta, non significa ancora che, in virtù dei citati

disposti, sia tenuta ad accogliere le lagnanze del ricorrente.

Infine, la

circostanza che in passato l’amministrazione non ha emesso decisioni in tal

senso, non è un motivo per non ritenere che, nel preciso caso di specie, per i

motivi sopra esposti, vi sia una denegata giustizia.

Questo

TCA evidenzia che del resto la Cassa cantonale di compensazione, con lo scritto

del 4 aprile 2012 (doc. 4), ha già trasmesso al ricorrente un atto tramite il

quale ha motivato il rifiuto di assumersi i costi dei debiti pregressi. Per cui

non dovrebbe avere difficoltà ad emanare, a breve, una decisione formale,

contro cui l’interessato, in caso di disaccordo, potrà dapprima interporre

reclamo e poi, semmai, contro l’eventuale decisione su reclamo, ricorso a

questo Tribunale.

La Cassa

cantonale di compensazione dovrà inoltre coinvolgere, nella procedura, anche

l’assicuratore dell’insorgente.

Alla luce

di quanto sopra esposto il ricorso va accolto e l’amministrazione va condannata

ad emettere la decisione richiesta. All’insorgente, rappresentato da una

persona cognita in materia, vanno assegnate le ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi, è condannata ad

emanare una decisione formale in tempi brevi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente fr. 800 (IVA inclusa,

se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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