36.2012.59
Pagamento dei premi di cassa malati. Rigetto dell'opposizione ai PE. Accertamento sia dell'affiliazione presso l'assicuratore che ha fatto spiccare i PE sia del luogo di domicilio
1 febbraio 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.59
Data decisione, Autorità:
01.02.2013, TCA
Titolo:
Pagamento dei premi di cassa malati. Rigetto dell'opposizione ai PE. Accertamento sia dell'affiliazione presso l'assicuratore che ha fatto spiccare i PE sia del luogo di domicilio
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
CONSEGUENZE DELLA MORA DEL DEBITORE
INCASSO PREMI
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DOMICILIO
art. 23 CC
art. 24 CC
art. 7 LAMAL
art. 64 LAMAL
art. 64A LAMAL
art. 26 LPGA
art. 1 cpv. 1 OAMAL
art. 90 OAMAL
art. 105b OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.59 + 60
cs
Lugano
1° febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 3 luglio 2012 di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 6 giugno
2012 e dell’8 giugno 2012 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Nel
2009 RI 1, nato nel 1984, era affiliato alla Cassa malati __________ per
l'assicurazione malattia obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
B. Il
4 dicembre 2009 l'assicurato ha sottoscritto una proposta per un'assicurazione
malattie presso l'assicuratore CO 1, chiedendo di essere assicurato dal 1° gennaio
2010 per l'assicurazione malattia di base con l'opzione medico di famiglia e
con la franchigia annua di Fr. 2'500.-, ciò che comportava il pagamento di un
premio di Fr. 131,20 al mese.
C. Il
22 ottobre 2010 l'UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________
nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 1'574,40 per il
premio annuo LAMal per il 2010 oltre interessi del 5% dal 2 marzo 2010, Fr.
80.- per spese amministrative.
D. L'opposizione
dell'assicurato al citato PE è stata rigettata dalla Cassa malati con decisione
del 19 gennaio 2011, con cui CO 1 ha anche invitato il debitore a saldare l'importo
totale di Fr. 1'866,05 (Fr. 1'558,65 [premi LAMal 2010] + Fr. 15,75 [sconto
dell'1% sul pagamento annuo] + Fr. 116.- [spese] + Fr. 69,65 [interessi di mora
dal 2 marzo 2010]).
E. Con
decisione su opposizione del 18 agosto 2011 la Cassa malati ha respinto
l'opposizione dell'interessato, il quale ha sostenuto la non esistenza di un
contratto valido con l'assicuratore malattia.
F. RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione ribadendo di non
essere assicurato presso CO 1. Con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012 questo
Tribunale ha respinto l’impugnativa, accertando che “il nuovo
assicuratore ha pertanto agito correttamente nei confronti del ricorrente.
Così, dal 1° gennaio 2010 quest'ultimo è stato legittimamente affiliato alla
Cassa malati resistente per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal”
(consid. 5 in fine).
G. Il
ricorso inoltrato al TF è stato dichiarato inammissibile con pronunzia del 4
maggio 2012 (inc.9C_202/2012).
H. Dopo
aver accertato che RI 1 è domiciliato in Ticino, il 9 ottobre 2010 CO 1 ha
chiesto all’assicurato la differenza tra il premio calcolato secondo il
domicilio __________ ed il premio calcolato sulla base del domicilio ticinese,
pari ad un importo di fr. 213.45 per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31
dicembre 2010 (doc. 11, inc. 36.2012.59).
Fatti
I. Il
5 marzo 2011 CO 1 trasmesso all’assicurato il conteggio del premio del 2011,
secondo la tariffa valida per i domiciliati nel Canton Ticino, pari a fr.
2'609.40 (doc. 14, inc. 36.2012.59).
L. Il
20 maggio 2011 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________
nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 213,45 per il
premio annuo LAMal residuo per il 2010 oltre interessi del 5% dal 16 novembre
2010 e Fr. 60.- per le spese (doc. 18, inc. 36.2012.59).
M. Il
7 ottobre 2011 l’UEF di __________ ha spiccato un ulteriore precetto esecutivo
(n. 673740) nei confronti di RI 1, per un importo complessivo di fr. 2'609,40
pari ai premi dovuti nel 2011, oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2011 e fr.
80 di spese (doc. 20, inc. 36.2012.59).
N. Con
decisioni formali del 21 luglio 2011 e del 15 novembre 2011, la Cassa ha
fissato gli arretrati dovuti dall’assicurato nel 2010, e meglio dal 29
settembre al 31 dicembre (doc. 21, inc. 36.2012.59), rispettivamente nel 2011
(doc. 23, inc. 36.2012.59) ed ha rigettato le opposizioni ai precetti
esecutivi.
O. In
seguito alle censure sollevate da RI 1, l’assicuratore con decisione su
opposizione del 6 giugno 2012 (doc. 27, inc. 36.2012.59), rispettivamente
dell’8 giugno 2012 (doc. 29, inc. 36.2012.59), ha confermato l’ammontare dei
premi ancora dovuti dall’interessato.
P. Con
due distinti ricorsi del 3 luglio 2012 RI 1 è insorto al TCA contro le predette
decisioni su opposizione (doc. I, inc. 36.2012.59 e inc. 36.2012.60).
Il
ricorrente sostiene che CO 1 non avrebbe rispettato le promesse, ciò che lo
avrebbe indotto ad affiliarsi presso un altro assicuratore per il 2010. Egli
afferma che il contratto con CO 1 “non era valido fin quando il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non ha deciso che tale inganno verso i assicurati
è legittimo, in quanto le condizioni poste da CO 1 promesse inizialmente
avrebbero violato le leggi”. L’insorgente sostiene che l’assicuratore ha
emesso una fattura per “un fittizio cambiamento di domicilio. Il contratto
prevedeva a quel punto l’obbligo di recarsi dal medico preciso stabilito da CO
1. Questo si trovava nel Canton __________. Nella lettera comunicavano che il
premio aumenta e il medico rimane il medesimo nel Canton __________”.
L’assicurato
evidenzia inoltre di aver trasferito il domicilio nel Canton Ticino solo
temporaneamente per vacanze e di essersi poi recato a __________ dal 10 ottobre
2010 dove è rimasto fino alla fine del 2011. L’interessato rileva che “poiché
ero assicurato presso un’altra assicurazione contro le malattie, ho informato CO
1 soltanto sul cambiamento di domicilio da __________ a __________ e non su
quello verso il Ticino”. L’interessato in conclusione afferma che, essendo
domiciliato nel Canton __________ la fattura relativa ai premi ancora dovuti
nel 2010 non è giustificata. Per quanto concerne il 2011 l’insorgente sostiene
invece che alla luce della circostanza che il contratto assicurativo era
limitato a un anno e che CO 1 ha confermato lo scioglimento del contratto
assicurativo, la fattura emessa va annullata.
Q. Con
risposta del 4 settembre 2012 l’assicuratore propone la reiezione dei ricorsi
con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione
(doc. III).
R. Con
scritto del 10 settembre 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni,
tramite le quali rileva, tra l’altro, che il me-dico da cui deve recarsi se si
seguisse la tesi dell’assicuratore, si trova a __________, ossia a 250 km da __________ e contesta nuovamente la modifica del premio per il presunto domicilio in Ticino
(doc. V).
S. Il
25 settembre 2012 il Giudice delegato ha segnalato al Ministero Pubblico la
possibile commissione di un reato di azione pubblica giacché, secondo
l’assicuratore, un documento prodotto dal ricorrente inerente l’affiliazione
presso __________ dal gennaio 2010 al dicembre 2011 potrebbe essere un falso
(doc. VI).
T. Il
13 dicembre 2012 il TCA ha richiamato gli incarti completi di RI 1 relativi
alle domande di sussidio per il pagamento dell’assicurazione malattie per gli
anni 2010 e seguenti e gli incarti fiscali relativi ai medesimi periodi (doc. X
e seguenti).
U. Dopo
aver ottenuto la documentazione richiesta, il 2 gennaio 2013 il TCA ne ha dato
informazione all’assicurato al quale è inoltre stato chiesto di prendere
specifica posizione su due aspetti e meglio:
" 1.
Dall’incarto fiscale risulta che nel periodo litigioso lei ha dichiarato di
essere domiciliato a __________, ma di aver avuto il luogo di lavoro a __________.
Inoltre, dalle tavole fiscali emerge che in settimana soggiornava a __________
nei pressi del suo luogo di lavoro e che tornava a __________ il week end (cfr.
il modulo 4 “spese professionali del contribuente”).
Considerandi
2.
Dall’incarto
relativo alle richieste del sussidio per il pagamento del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie relative al 2010 ed
al 2011 si evince che lei ha chiesto l’aiuto statale all’istituto delle
assicurazioni sociali del Canton Ticino ed ha indicato quale domicilio
l’indirizzo __________.” (doc. XIV)
V. Con
scritto datato 8 gennaio 2013 e pervenuto al TCA il 16 gennaio 2013 il
ricorrente ha affermato:
" (…)
1.
In data 10.10.2010 mi sono trasferito da __________
a __________ per motivi di lavoro. Per questo motivo mi sono presentato in
comune per ritirare il certificato d’origine a comunicare la partenza.
Spiegando in cancelleria la situazione, il comune mi ha spiegato che posso
trasferire il domicilio per motivi di lavoro in quanto in quel caso prevede già
il comune stesso a trasmettere tutti i dati e documenti. Il cambiamento
d’indirizzo ho pure comunicato al signor __________ della __________ e a CO 1
dopo che hanno emesso un percetto esecutivo. Sia __________ che CO 1 hanno
spedito la corrispondenza a __________ tra cui CO 1 non ha fatto finta di
niente che ce una differenza di premio visto che a __________ era più bassa.
Come prova siete già in possesso di lettere che CO 1 ha spedito all’indirizzo
di __________. Le ho allegato come ulteriore prova la conferma dei comuni di __________
e quello di __________.
Per quanto concerne la
dichiarazione delle imposte mi è arrivato da Bellinzona cioè Ticino con il
comune __________ già precompilata. Nella dichiarazione delle imposte ho quindi
dichiarato di essere stato in un appartamento a __________ per almeno 5 giorni
alla settimana. La tassazione ha inoltre non accettato quanto dichiarato e
hanno modificato a 7 giorni su 7 a __________. Se questa decisione ho 30 giorni
per presentare un eventuale reclamo.
2.
Le richieste del sussidio per il pagamento del
premio ho fatto in base a quanto ha scritto chiaramente CO 1 in una delle
precedenti lettere. Inoltre NON sono stato io a chiedere aiuti ma in realtà è
stato il cantone che ha chiesto ME se voglio un aiuto visto che emerge dalle
mie finanze che avrei diritto ad un tale aiuto. Quello ho poi fatto ma è stato
negato per colpa di CO 1 che ha rallentato le procedure fino allo scadere del
termine.
Visto che era già in
corso la domanda in Ticino allora ho rinunciato a chiedere nei __________ a
quanto è illecito chiedere a due autorità il medesimo aiuto.
A quanto emerge ho
onestamente dichiarato sempre di essere a __________ pure non ho cercato i
imbrogliare lo stato chiedendo aiuti da diversi parti.” (doc. XV)
in
diritto
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7.
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
2.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro due
decisioni simili nel loro contenuto, ma relative a due periodi differenti,
emesse dallo stesso assicuratore, e che pongono le medesime richieste
giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le
procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario
(cfr. sentenze 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1;
sentenze C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA
C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto
2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00
consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998;
DTF 123 V 215 consid. 1).
3.
L’assicuratore,
in sede di risposta, rileva che l’insorgente sarebbe stato domiciliato in
Ticino già dal 2006 e pertanto il premio andrebbe ricalcolato con effetto dal
1° gennaio 2010 e non solo dal 29 settembre 2010. La Cassa si riserva pertanto
di chiedere anche la differenza di premio dovuta per il periodo precedente.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce
il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
delle decisioni impugnate, ossia il premio dovuto dal ricorrente per i periodi
29.
settembre 2010 – 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 ed il
rigetto delle opposizioni dei PE esecutivi tramite i quali sono stati chiesti i
premi per i medesimi periodi.
Un’eventuale
richiesta di premi per un lasso di tempo diverso dovrà semmai essere oggetto di
una procedura separata.
nel merito
4.
Per
l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un
semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.
L'art. 7 cpv. 2 LAMal
prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con
preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la
validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni
assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.
A norma dell'art. 7
cpv. 3 LAMal, se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il
suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del
trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore
di lavoro.
Giusta l'art. 7 cpv. 4
LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di
un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto
assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13.
Per l'art. 7 cpv. 5
LAMal, il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha
comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzioni
della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire
all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.
L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata
sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.
Secondo l'art. 7 cpv.
6.
LAMal, il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento
d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in
particolare la differenza di premio.
5.
Con
sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima
Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, che la
dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo
assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla
comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di
conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario
al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto
assicurativo.
Nel caso esaminato
dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata
ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è
stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece
del 31 dicembre 1998.
Per quanto concerne
l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il TF, con sentenza del 9 gennaio
2001.
pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore
solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di
assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il
precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione
tardiva perviene al precedente assicuratore.
Nel caso giudicato il
nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza
interruzione l'assicura-zione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente
rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.
L'8 settembre 2004
(DTF 130 V 448), l'Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di
assicuratore nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo
assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello
precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall'art. 7 cpv. 5 prima
frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello
precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo
assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo
di risarcimento danni ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per
salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona
assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l'identità di quello precedente
(consid. 5.4).
6.
In
concreto con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012 il TCA ha già accertato
che “il nuovo assicuratore (ndr: CO 1) ha pertanto agito
correttamente nei confronti del ricorrente. Così, dal 1° gennaio 2010
quest'ultimo è stato legittimamente affiliato alla Cassa malati resistente per
l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal” (consid. 5 in fine).
Il
successivo ricorso di RI 1 al TF è stato dichiarato inammissibile con pronunzia del 4 maggio 2012 (inc.9C_202/2012).
Ne
segue che, stabilito che l’insorgente dal 2010 è validamente affiliato presso CO
1.
resta unicamente da stabilire se il medesimo ha regolarmente disdetto il
rapporto assicurativo per affiliarsi, nel 2011, presso un altro assicuratore.
Dagli
atti emerge che l’11 dicembre 2009 CO 1 ha preso atto della disdetta del
ricorrente datata 9 dicembre 2009 per il mese di dicembre 2010 ed ha confermato
la fine dell’assicurazione per il 31 dicembre 2010, indicando tuttavia che, in
applicazione degli art. 7 cpv. 5 LAMal e 64a cpv. 4 LAMal, nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non hanno pagato del tutto i premi
arretrati, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese
d’esecuzione oppure la cui conferma dell’assicuratore successivo non è giunta
alla CO 1, non possono cambiare assicuratore finche le due condizioni non sono
soddisfatte (doc. A2, inc. 36.2012.60; cfr. anche consid. 4 e 5).
In
concreto, come emerge peraltro dalla sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012,
l’insorgente, a prescindere dalla differenza di premio qui contestata, non
aveva pagato quanto dovuto nel 2010.
Per
cui, in applicazione dei combinati art. 7 cpv. 5 LAMal e 64a cpv. 4 LAMal, nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in presenza di premi non ancora soluti, l’insorgente non poteva, in ogni caso, cambiare assicuratore per la fine del
2010.
In
queste condizioni l’insorgente anche nel 2011 era affiliato presso CO 1 per
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Circa
l’affiliazione presso __________, che l’insorgente ha fatto valere per la prima
volta innanzi al TCA, peraltro indirettamente, con il ricorso del 3 luglio
2012, va evidenziato quanto segue.
Innanzitutto,
ed in ogni caso, avendo questo Tribunale accertato con sentenza 36.2011.71 del
2.
febbraio 2012 che l’insorgente dal 1° gennaio 2010 è affiliato presso CO 1,
l’interessato poteva cambiare assicuratore al più presto per l’anno 2011 e solo
adempiendo le condizioni degli art. 7 LAMal e 64a LAMal; ciò, in concreto, non
è avvenuto.
In
secondo luogo va evidenziato che lo stesso insorgente, nella richiesta per il
sussidio 2010, ha indicato CO 1 come suo assicuratore (cfr. plico doc. XIII) ed
ha accettato, perlomeno per il 2010, l’affiliazione presso la convenuta (cfr.
anche lo scritto dell’11 luglio 2012 all’IAS: “Sia il nome
dell’assicurazione che l’ammontare dei premi ha deciso il tribunale delle
assicurazioni federale il mese scorso”; cfr. pure scritto del 6 ottobre
2011.
del ricorrente al TCA contenuto nell’incarto relativo alla richiesta dei
sussidi [doc. XIII] dove l’interessato non accenna alla presenza di altri
assicuratori).
Nel’ambito
della richiesta per il sussidio del pagamento dei premi dell’assicurazione
obbligatoria della cure medico-sanitarie ha sempre e solo prodotto le polizze
assicurative di CO 1.
Va
poi sottolineato che il precedente assicuratore (__________), il 17 maggio 2010, ha confermato a CO 1 la fine del rapporto assicurativo con effetto al 31 dicembre 2009 (doc.
10).
Infine,
abbondanzialmente, va evidenziato che __________ è stata interpellata tramite
e-mail da CO 1, e per “escludere la presenza di una doppia affiliazione”
ha domandato “di volermi confermare (come già fatto telefonicamente) che la
persona non risulta esser affiliata presso di voi per il periodo dal 01.01.2010
al 31.12.2011” (doc. 30/1). Il 4 settembre 2012 __________ ha risposto:
" (…)
Confermiamo che il
signor RI 1 è uscito dalla __________ per il 31.12.2006 (alleghiamo copia dei
documenti di uscita).
Il documento inviatole
dal signor RI 1, in base a quanto sotto descritto, probabilmente non è un
originale:
Il no. Cliente
(assicurato) non corrisponde al signor RI 1
I clienti di __________
non vengono gestiti dalla succursale di __________
Il carattere del
documento inviatoci non corrisponde a quello utilizzato da __________
Il Logo __________ non
è più conforme oramai dal diversi anni pertanto l’emissione di documenti nel
2012.
dovrebbe avere il seguente logo: (…)” (doc. 30/1)
In
queste condizioni è accertato che nel 2010 e nel 2011 RI 1 era assicurato
presso CO 1.
Alla
luce di tutto quanto sopra, l’esito della procedura penale non ha alcuna
influenza circa l’affiliazione del ricorrente presso CO 1 e, in conseguenza
della risposta fornita dalla stessa __________, una sua chiamata in causa
risulta superflua.
7.
Accertata
l’affiliazione presso la convenuta, va ora determinato l’ammontare del premio
dovuto.
L’insorgente,
che per la prima volta con il ricorso al TF del 2 marzo 2012 ha sollevato la questione del trasferimento del domicilio (cfr. sentenza federale: “che il
ricorrente si avvale infine del fatto che la Cassa malati CO 1, pur essendo
informata del suo trasferimento a __________, non avrebbe mai fatto “finta di
una differenza di premio tra __________ e TI”; “che tale censura,
invocata per la prima volta nel ricorso interposto davanti a questa Corte,
costituisce un novum che il ricorrente sarebbe stato in grado di presentare già
davanti alla giurisdizione inferiore”), sostiene di essersi trasferito in
Ticino unicamente per vacanza, in attesa di prendere domicilio nel Canton __________
alcune settimane più tardi e contesta che come medico di famiglia gli sia stato
confermato quello di __________.
Circa
il domicilio, va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:
" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi
degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero
(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della
legge.”
L’art. 23 CC prevede che:
"
1.
Il domicilio di una persona è nel
luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.
2.
Nessuno
può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3.
Questa
disposizione non si applica al domicilio d’affari.”
Per
l’art. 24 CC
"
1.
Il domicilio di una persona,
stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia
acquistato un altro.
2.
Si
considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa
essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo
domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”
La
nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:
la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,
dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia
unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è
il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova
abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre
il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste
un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile
all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.
Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la
possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione
della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio
dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di
polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata
parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid.
2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006
EL no. 7 pag. 25).
In
concreto dagli atti emerge univocamente che l’insorgente, nel periodo oggetto
del contendere, era domiciliato in Ticino.
Innanzitutto
l’interessato ha lui stesso indicato, nelle richieste per l’ottenimento del
sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria il
domicilio di __________ per gli anni dal 2010 al 2011 e ha domandato l’aiuto
statale all’autorità competente del Canton Ticino (Cassa __________) e non alle
autorità __________.
Dall’incarto
fiscale emerge poi che il medesimo ricorrente è stato tassato in Ticino, ha
indicato quale luogo di domicilio __________ e quale luogo di lavoro __________
nel __________ ed ha compilato il modulo “4” relativo alle “spese professionali del contribuente”, indicando che in settimana soggiornava a __________,
nei pressi del suo luogo di lavoro, e che il week end tornava a __________.
Infine,
sempre lo stesso insorgente, ha prodotto, con lo scritto dell’8 gennaio 2013,
l’autorizzazione di soggiorno del Comune di __________, datata 22 novembre
2010, dove figura che RI 1 “è regolarmente domiciliato nel Comune di __________.
Questa autorizzazione viene rilasciata per legittimare il soggiorno provvisorio
a: __________ (…) Indirizzo e Motivo. __________ / motivi di lavoro” (doc.
C1) ed ha prodotto anche l’”Aufenthaltsausweis” del Comune di __________
del 29 novembre 2010, che afferma:
" (…)
In der Beilage finden
Sie den Aufenthaltsausweises zur Aufbewahrung.
Die Gültigkeitsdauer
des Wohnsitzausweises und der Kontrollfrist als Wochenaufenthalter ist auf ein
Jahr befristet.
Der Wohnsitzausweis
ist vor dem Verfall bei uns zu beziehen, bei der Wohnsitzgemeinde verlängern zu
lassen, und anschliessend uns wieder abzugeben.“ (doc. C2)
Da
quanto sopra emerge che l’insorgente era domiciliato nel Canton Ticino e meglio
a __________, dove rientrava ogni week end ed aveva il centro dei suoi
interessi, mentre nel corso della settimana soggiornava, ma unicamente per
motivi di lavoro, nel canton __________.
In
queste condizioni, accertato che le condizioni cumulative (soggettiva ed
oggettiva) per costituire il domicilio in Ticino sono adempiute, è a giusta
ragione che l’assicuratore ha calcolato i premi dovuti dal ricorrente secondo
le tariffe valide per gli assicurati domiciliati nel Canton Ticino.
8.
Resta
da esaminare a quanto ammonta il debito non ancora soluto in applicazione delle
norme in vigore nel 2010 e nel 2011.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote
dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio
federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori
(cpv. 2).
Per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).
Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno
ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).
Per l'art. 64 cpv. 1
LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La
partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il
10.
per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).
Giusta l'art. 64 cpv.
3.
LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale.
A norma dell'art. 64a
cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se
l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza
prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare
di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).
L'art. 90 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo
l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i
premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che
seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un
richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.
Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30
giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua
attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se
l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare
una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo
distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se
l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere
evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,
spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni
generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal
sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato
è in mora ai sensi dell'articolo 64a
cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui
all'art. 105b capoverso
1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se
l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve
informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni
ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima
della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino
a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto
termine.
Giusta
l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2
non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,
quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato
presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine
previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.
9.
Per
quanto concerne il 2010, per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31 dicembre
2010, l’insorgente è stato condannato a pagare la differenza tra il premio già
oggetto della precedente procedura applicabile ai domiciliati nel Canton __________
(fr. 131.20) e il premio ancora dovuto dai domiciliati nel Canton Ticino (fr.
200.
) per un importo di fr. 69.60 al mese (doc. 4 e 5, inc. 36.2012.59).
La
convenuta ha correttamente calcolato un importo scoperto, per il periodo in
esame, di fr. 213.45 (69.60 X 3 + 4.65 [69.60 : 30 X 2]).
Per
il 2011, l’ammontare del premio scoperto è stato correttamente calcolato in fr.
2'609.40 (fr. 217.45 X 12; cfr. doc. 6) per tutto l’anno.
Va
qui evidenziato che la censura del ricorrente secondo cui l’assicuratore non gli
avrebbe trasmesso la polizza d’assicurazione prima di avviare la procedura
esecutiva è da respingere, senza che sia necessario esaminare le conseguenze di
un eventuale mancato invio della documentazione. Infatti lo stesso insorgente
ha prodotto la polizza assicurativa 2011, emessa dall’assicuratore il 26
febbraio 2011, e la polizza assicurativa 2010 per il periodo dal 29 settembre
2010.
al 31 dicembre 2010 emessa il 4 ottobre 2010, all’Istituto delle
assicurazioni sociali nell’ambito della richiesta del pagamento del premio
dell’assicurazione malattia obbligatoria per gli anni 2010 e seguenti (cfr.
plico doc. XIII).
Correttamente
l’assicuratore, in seguito al mancato pagamento del premio dovuto, ha emesso
dapprima il conteggio 9 ottobre 2010 (doc. 11), rispettivamente 5 marzo 2011
(doc. 14), successivamente un richiamo (21 dicembre 2010 [doc. 12],
rispettivamente 21 maggio 2010 [doc. 15]), in seguito un’ingiunzione (22
gennaio 2011 [doc. 13], rispettivamente 18 giugno 2011 [doc. 16]) ed infine ha
inoltrato una domanda di esecuzione sfociata nell’emissione di due precetti
esecutivi (del 20 maggio 2011 [doc. 18] e del 7 ottobre 2011 [doc. 20]).
Circa
l’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui non trova corretto che il
medico di famiglia figurante nelle polizze assicurative non abbia sede in
Ticino, bensì nel Canton __________ __________, il TCA evidenzia che questa
circostanza non ha alcuna influenza sull’ammontare dei premi dovuti
dall’interessato ed esula dall’oggetto del contendere.
Abbondanzialmente
va comunque rilevato che lo stesso insorgente ha scelto, al momento della
stipulazione del contratto, quando sosteneva di abitare nel Canton __________, il
medico di __________ (doc. 3).
Successivamente
l’interessato, malgrado abbia lui medesimo rilevato di essersi spostato a __________,
non ha chiesto all’assicuratore una modifica del proprio medico di famiglia.
Per
cui non può rimproverare alla Cassa di non aver proceduto ad un cambiamento che
lui stesso avrebbe dovuto e potuto chiedere.
In
queste condizioni la richiesta della Cassa di condannare il ricorrente al
pagamento di fr. 213.45 per i premi dovuti per il periodo dal 29 settembre 2010
al 31 dicembre 2010, rispettivamente di fr. 2'609.40 per i premi dovuti nel
2011.
merita conferma.
10.
Con
la decisione impugnata l’assicuratore ha chiesto anche l’importo di fr. 60,
rispettivamente fr. 80 per le spese amministrative sopportate.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato
e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati
contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è
stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino
al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art.
90.
cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato.
In concreto, l'art.
14.1
del Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal prevede che la
persona assicurata ha l'obbligo di pagare in anticipo i premi secondo la
polizza corrispondenti alla sua assicurazione e alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore per richiami ed
esecuzioni sono a carico della persona assicurata.
Con la decisione su
opposizione la Cassa malati ha imputato all'assicurato l'importo di Fr. 60.-,
rispettivamente fr. 80.-- a titolo di spese amministrative. Queste spese, peraltro
proporzionate rispetto alle cifre richieste, poiché sono dovute per colpa
dell'assicurato medesimo (che non ha pagato quanto richiesto nei termini) e
trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 14.3 del Regolamento
della Cassa malati, vanno confermate.
11.
L'assicuratore,
con i precetti esecutivi, ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora
del 5% dal 16 novembre 2010, rispettivamente dal 12 aprile 2011.
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).
In specie, gli
interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono
pertanto dovuti.
12.
Circa
le spese esecutive va infine evidenziato quanto segue.
Con sentenza K 114/03
del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:
"
10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione
delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui
esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In
mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto
esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”
Come rettamente
evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti
dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226
consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;
Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf
die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare
il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del
26.
agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese
non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del
debitore escusso.
13.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può
rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si
riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, le
decisioni su opposizione vanno confermate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi,
congiunti, sono respinti.
Di
conseguenza:
a)
è rigettata in via definitiva l’opposizione al
PE n. __________ dell’UEF di __________ del 20 maggio 2011 per un importo di
fr. 273.45 (213.45 + 60) oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2010 su fr.
213.45;
b)
è rigettata in via definitiva l’opposizione al
PE n. __________ dell’UEF di __________ del 7 ottobre 2011 per un importo di
fr. 2'689.40 (2'609.40 + 80) oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2011 su fr.
2'609.40.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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