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Decisione

36.2012.59

Pagamento dei premi di cassa malati. Rigetto dell'opposizione ai PE. Accertamento sia dell'affiliazione presso l'assicuratore che ha fatto spiccare i PE sia del luogo di domicilio

1 febbraio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

5 marzo 2011 CO 1 trasmesso all’assicurato il conteggio del premio del 2011,

secondo la tariffa valida per i domiciliati nel Canton Ticino, pari a fr.

2'609.40 (doc. 14, inc. 36.2012.59).

L. Il

20 maggio 2011 l’UEF di __________ ha spiccato il precetto esecutivo n. __________

nei confronti dell'assicurato, chiedente il pagamento di Fr. 213,45 per il

premio annuo LAMal residuo per il 2010 oltre interessi del 5% dal 16 novembre

2010 e Fr. 60.- per le spese (doc. 18, inc. 36.2012.59).

M. Il

7 ottobre 2011 l’UEF di __________ ha spiccato un ulteriore precetto esecutivo

(n. 673740) nei confronti di RI 1, per un importo complessivo di fr. 2'609,40

pari ai premi dovuti nel 2011, oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2011 e fr.

80 di spese (doc. 20, inc. 36.2012.59).

N. Con

decisioni formali del 21 luglio 2011 e del 15 novembre 2011, la Cassa ha

fissato gli arretrati dovuti dall’assicurato nel 2010, e meglio dal 29

settembre al 31 dicembre (doc. 21, inc. 36.2012.59), rispettivamente nel 2011

(doc. 23, inc. 36.2012.59) ed ha rigettato le opposizioni ai precetti

esecutivi.

O. In

seguito alle censure sollevate da RI 1, l’assicuratore con decisione su

opposizione del 6 giugno 2012 (doc. 27, inc. 36.2012.59), rispettivamente

dell’8 giugno 2012 (doc. 29, inc. 36.2012.59), ha confermato l’ammontare dei

premi ancora dovuti dall’interessato.

P. Con

due distinti ricorsi del 3 luglio 2012 RI 1 è insorto al TCA contro le predette

decisioni su opposizione (doc. I, inc. 36.2012.59 e inc. 36.2012.60).

Il

ricorrente sostiene che CO 1 non avrebbe rispettato le promesse, ciò che lo

avrebbe indotto ad affiliarsi presso un altro assicuratore per il 2010. Egli

afferma che il contratto con CO 1 “non era valido fin quando il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non ha deciso che tale inganno verso i assicurati

è legittimo, in quanto le condizioni poste da CO 1 promesse inizialmente

avrebbero violato le leggi”. L’insorgente sostiene che l’assicuratore ha

emesso una fattura per “un fittizio cambiamento di domicilio. Il contratto

prevedeva a quel punto l’obbligo di recarsi dal medico preciso stabilito da CO

1. Questo si trovava nel Canton __________. Nella lettera comunicavano che il

premio aumenta e il medico rimane il medesimo nel Canton __________”.

L’assicurato

evidenzia inoltre di aver trasferito il domicilio nel Canton Ticino solo

temporaneamente per vacanze e di essersi poi recato a __________ dal 10 ottobre

2010 dove è rimasto fino alla fine del 2011. L’interessato rileva che “poiché

ero assicurato presso un’altra assicurazione contro le malattie, ho informato CO

1 soltanto sul cambiamento di domicilio da __________ a __________ e non su

quello verso il Ticino”. L’interessato in conclusione afferma che, essendo

domiciliato nel Canton __________ la fattura relativa ai premi ancora dovuti

nel 2010 non è giustificata. Per quanto concerne il 2011 l’insorgente sostiene

invece che alla luce della circostanza che il contratto assicurativo era

limitato a un anno e che CO 1 ha confermato lo scioglimento del contratto

assicurativo, la fattura emessa va annullata.

Q. Con

risposta del 4 settembre 2012 l’assicuratore propone la reiezione dei ricorsi

con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione

(doc. III).

R. Con

scritto del 10 settembre 2012 l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni,

tramite le quali rileva, tra l’altro, che il me-dico da cui deve recarsi se si

seguisse la tesi dell’assicuratore, si trova a __________, ossia a 250 km da __________ e contesta nuovamente la modifica del premio per il presunto domicilio in Ticino

(doc. V).

S. Il

25 settembre 2012 il Giudice delegato ha segnalato al Ministero Pubblico la

possibile commissione di un reato di azione pubblica giacché, secondo

l’assicuratore, un documento prodotto dal ricorrente inerente l’affiliazione

presso __________ dal gennaio 2010 al dicembre 2011 potrebbe essere un falso

(doc. VI).

T. Il

13 dicembre 2012 il TCA ha richiamato gli incarti completi di RI 1 relativi

alle domande di sussidio per il pagamento dell’assicurazione malattie per gli

anni 2010 e seguenti e gli incarti fiscali relativi ai medesimi periodi (doc. X

e seguenti).

U. Dopo

aver ottenuto la documentazione richiesta, il 2 gennaio 2013 il TCA ne ha dato

informazione all’assicurato al quale è inoltre stato chiesto di prendere

specifica posizione su due aspetti e meglio:

" 1.

Dall’incarto fiscale risulta che nel periodo litigioso lei ha dichiarato di

essere domiciliato a __________, ma di aver avuto il luogo di lavoro a __________.

Inoltre, dalle tavole fiscali emerge che in settimana soggiornava a __________

nei pressi del suo luogo di lavoro e che tornava a __________ il week end (cfr.

il modulo 4 “spese professionali del contribuente”).

Considerandi

2.

Dall’incarto

relativo alle richieste del sussidio per il pagamento del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie relative al 2010 ed

al 2011 si evince che lei ha chiesto l’aiuto statale all’istituto delle

assicurazioni sociali del Canton Ticino ed ha indicato quale domicilio

l’indirizzo __________.” (doc. XIV)

V. Con

scritto datato 8 gennaio 2013 e pervenuto al TCA il 16 gennaio 2013 il

ricorrente ha affermato:

" (…)

1.

In data 10.10.2010 mi sono trasferito da __________

a __________ per motivi di lavoro. Per questo motivo mi sono presentato in

comune per ritirare il certificato d’origine a comunicare la partenza.

Spiegando in cancelleria la situazione, il comune mi ha spiegato che posso

trasferire il domicilio per motivi di lavoro in quanto in quel caso prevede già

il comune stesso a trasmettere tutti i dati e documenti. Il cambiamento

d’indirizzo ho pure comunicato al signor __________ della __________ e a CO 1

dopo che hanno emesso un percetto esecutivo. Sia __________ che CO 1 hanno

spedito la corrispondenza a __________ tra cui CO 1 non ha fatto finta di

niente che ce una differenza di premio visto che a __________ era più bassa.

Come prova siete già in possesso di lettere che CO 1 ha spedito all’indirizzo

di __________. Le ho allegato come ulteriore prova la conferma dei comuni di __________

e quello di __________.

Per quanto concerne la

dichiarazione delle imposte mi è arrivato da Bellinzona cioè Ticino con il

comune __________ già precompilata. Nella dichiarazione delle imposte ho quindi

dichiarato di essere stato in un appartamento a __________ per almeno 5 giorni

alla settimana. La tassazione ha inoltre non accettato quanto dichiarato e

hanno modificato a 7 giorni su 7 a __________. Se questa decisione ho 30 giorni

per presentare un eventuale reclamo.

2.

Le richieste del sussidio per il pagamento del

premio ho fatto in base a quanto ha scritto chiaramente CO 1 in una delle

precedenti lettere. Inoltre NON sono stato io a chiedere aiuti ma in realtà è

stato il cantone che ha chiesto ME se voglio un aiuto visto che emerge dalle

mie finanze che avrei diritto ad un tale aiuto. Quello ho poi fatto ma è stato

negato per colpa di CO 1 che ha rallentato le procedure fino allo scadere del

termine.

Visto che era già in

corso la domanda in Ticino allora ho rinunciato a chiedere nei __________ a

quanto è illecito chiedere a due autorità il medesimo aiuto.

A quanto emerge ho

onestamente dichiarato sempre di essere a __________ pure non ho cercato i

imbrogliare lo stato chiedendo aiuti da diversi parti.” (doc. XV)

in

diritto

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7.

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

2.

Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro due

decisioni simili nel loro contenuto, ma relative a due periodi differenti,

emesse dallo stesso assicuratore, e che pongono le medesime richieste

giuridiche, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le

procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario

(cfr. sentenze 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1;

sentenze C 203/06 e 292/06 del 29 agosto 2007; SVR 2005 AHV N. 15 pag. 48; STFA

C 23/04 e C 26/04 del 26 agosto 2005; STFA K 150/04 e K 151/04 del 4 agosto

2005; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA K 52/00, K 53/00, 54/00

consid. 1 del 16 ottobre 2000; STFA K 139+142/97 consid. 1 del 29 settembre 1998;

DTF 123 V 215 consid. 1).

3.

L’assicuratore,

in sede di risposta, rileva che l’insorgente sarebbe stato domiciliato in

Ticino già dal 2006 e pertanto il premio andrebbe ricalcolato con effetto dal

1° gennaio 2010 e non solo dal 29 settembre 2010. La Cassa si riserva pertanto

di chiedere anche la differenza di premio dovuta per il periodo precedente.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce

il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5

gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414

consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

In concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

delle decisioni impugnate, ossia il premio dovuto dal ricorrente per i periodi

29.

settembre 2010 – 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 ed il

rigetto delle opposizioni dei PE esecutivi tramite i quali sono stati chiesti i

premi per i medesimi periodi.

Un’eventuale

richiesta di premi per un lasso di tempo diverso dovrà semmai essere oggetto di

una procedura separata.

nel merito

4.

Per

l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un

semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi.

L'art. 7 cpv. 2 LAMal

prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con

preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la

validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni

assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.

A norma dell'art. 7

cpv. 3 LAMal, se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il

suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del

trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore

di lavoro.

Giusta l'art. 7 cpv. 4

LAMal se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di

un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto

assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13.

Per l'art. 7 cpv. 5

LAMal, il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha

comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzioni

della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire

all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata

sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

Secondo l'art. 7 cpv.

6.

LAMal, il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento

d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in

particolare la differenza di premio.

5.

Con

sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, la nostra Massima

Istanza ha stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, che la

dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo

assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla

comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di

conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario

al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto

assicurativo.

Nel caso esaminato

dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata

ricevuta il 1° dicembre 1998 dal nuovo assicuratore. Il rapporto assicurativo è

stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece

del 31 dicembre 1998.

Per quanto concerne

l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il TF, con sentenza del 9 gennaio

2001.

pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore

solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di

assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il

precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione

tardiva perviene al precedente assicuratore.

Nel caso giudicato il

nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza

interruzione l'assicura-zione il 10 gennaio 1997. Per cui il precedente

rapporto assicurativo è cessato il 31 gennaio 1997.

L'8 settembre 2004

(DTF 130 V 448), l'Alta Corte ha stabilito che in caso di cambiamento di

assicuratore nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

è esclusa una doppia assicurazione. Il rapporto di assicurazione presso il nuovo

assicuratore può soltanto prendere inizio dopo che è terminato quello

precedente (consid. 4). La comunicazione prevista dall'art. 7 cpv. 5 prima

frase LAMal deve essere fatta direttamente dal nuovo assicuratore a quello

precedente. La mancata comunicazione non si rivela illecita se il nuovo

assicuratore non conosce quello precedente. In tal caso può sorgere un obbligo

di risarcimento danni ai sensi dell'art. 7 cpv. 5 seconda frase LAMal. Per

salvaguardare il proprio diritto al risarcimento del danno, la persona

assicurata deve rendere nota al nuovo assicuratore l'identità di quello precedente

(consid. 5.4).

6.

In

concreto con sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012 il TCA ha già accertato

che “il nuovo assicuratore (ndr: CO 1) ha pertanto agito

correttamente nei confronti del ricorrente. Così, dal 1° gennaio 2010

quest'ultimo è stato legittimamente affiliato alla Cassa malati resistente per

l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal” (consid. 5 in fine).

Il

successivo ricorso di RI 1 al TF è stato dichiarato inammissibile con pronunzia del 4 maggio 2012 (inc.9C_202/2012).

Ne

segue che, stabilito che l’insorgente dal 2010 è validamente affiliato presso CO

1.

resta unicamente da stabilire se il medesimo ha regolarmente disdetto il

rapporto assicurativo per affiliarsi, nel 2011, presso un altro assicuratore.

Dagli

atti emerge che l’11 dicembre 2009 CO 1 ha preso atto della disdetta del

ricorrente datata 9 dicembre 2009 per il mese di dicembre 2010 ed ha confermato

la fine dell’assicurazione per il 31 dicembre 2010, indicando tuttavia che, in

applicazione degli art. 7 cpv. 5 LAMal e 64a cpv. 4 LAMal, nel tenore in vigore

fino al 31 dicembre 2011, gli assicurati che non hanno pagato del tutto i premi

arretrati, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese

d’esecuzione oppure la cui conferma dell’assicuratore successivo non è giunta

alla CO 1, non possono cambiare assicuratore finche le due condizioni non sono

soddisfatte (doc. A2, inc. 36.2012.60; cfr. anche consid. 4 e 5).

In

concreto, come emerge peraltro dalla sentenza 36.2011.71 del 2 febbraio 2012,

l’insorgente, a prescindere dalla differenza di premio qui contestata, non

aveva pagato quanto dovuto nel 2010.

Per

cui, in applicazione dei combinati art. 7 cpv. 5 LAMal e 64a cpv. 4 LAMal, nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in presenza di premi non ancora soluti, l’insorgente non poteva, in ogni caso, cambiare assicuratore per la fine del

2010.

In

queste condizioni l’insorgente anche nel 2011 era affiliato presso CO 1 per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Circa

l’affiliazione presso __________, che l’insorgente ha fatto valere per la prima

volta innanzi al TCA, peraltro indirettamente, con il ricorso del 3 luglio

2012, va evidenziato quanto segue.

Innanzitutto,

ed in ogni caso, avendo questo Tribunale accertato con sentenza 36.2011.71 del

2.

febbraio 2012 che l’insorgente dal 1° gennaio 2010 è affiliato presso CO 1,

l’interessato poteva cambiare assicuratore al più presto per l’anno 2011 e solo

adempiendo le condizioni degli art. 7 LAMal e 64a LAMal; ciò, in concreto, non

è avvenuto.

In

secondo luogo va evidenziato che lo stesso insorgente, nella richiesta per il

sussidio 2010, ha indicato CO 1 come suo assicuratore (cfr. plico doc. XIII) ed

ha accettato, perlomeno per il 2010, l’affiliazione presso la convenuta (cfr.

anche lo scritto dell’11 luglio 2012 all’IAS: “Sia il nome

dell’assicurazione che l’ammontare dei premi ha deciso il tribunale delle

assicurazioni federale il mese scorso”; cfr. pure scritto del 6 ottobre

2011.

del ricorrente al TCA contenuto nell’incarto relativo alla richiesta dei

sussidi [doc. XIII] dove l’interessato non accenna alla presenza di altri

assicuratori).

Nel’ambito

della richiesta per il sussidio del pagamento dei premi dell’assicurazione

obbligatoria della cure medico-sanitarie ha sempre e solo prodotto le polizze

assicurative di CO 1.

Va

poi sottolineato che il precedente assicuratore (__________), il 17 maggio 2010, ha confermato a CO 1 la fine del rapporto assicurativo con effetto al 31 dicembre 2009 (doc.

10).

Infine,

abbondanzialmente, va evidenziato che __________ è stata interpellata tramite

e-mail da CO 1, e per “escludere la presenza di una doppia affiliazione”

ha domandato “di volermi confermare (come già fatto telefonicamente) che la

persona non risulta esser affiliata presso di voi per il periodo dal 01.01.2010

al 31.12.2011” (doc. 30/1). Il 4 settembre 2012 __________ ha risposto:

" (…)

Confermiamo che il

signor RI 1 è uscito dalla __________ per il 31.12.2006 (alleghiamo copia dei

documenti di uscita).

Il documento inviatole

dal signor RI 1, in base a quanto sotto descritto, probabilmente non è un

originale:

Il no. Cliente

(assicurato) non corrisponde al signor RI 1

I clienti di __________

non vengono gestiti dalla succursale di __________

Il carattere del

documento inviatoci non corrisponde a quello utilizzato da __________

Il Logo __________ non

è più conforme oramai dal diversi anni pertanto l’emissione di documenti nel

2012.

dovrebbe avere il seguente logo: (…)” (doc. 30/1)

In

queste condizioni è accertato che nel 2010 e nel 2011 RI 1 era assicurato

presso CO 1.

Alla

luce di tutto quanto sopra, l’esito della procedura penale non ha alcuna

influenza circa l’affiliazione del ricorrente presso CO 1 e, in conseguenza

della risposta fornita dalla stessa __________, una sua chiamata in causa

risulta superflua.

7.

Accertata

l’affiliazione presso la convenuta, va ora determinato l’ammontare del premio

dovuto.

L’insorgente,

che per la prima volta con il ricorso al TF del 2 marzo 2012 ha sollevato la questione del trasferimento del domicilio (cfr. sentenza federale: “che il

ricorrente si avvale infine del fatto che la Cassa malati CO 1, pur essendo

informata del suo trasferimento a __________, non avrebbe mai fatto “finta di

una differenza di premio tra __________ e TI”; “che tale censura,

invocata per la prima volta nel ricorso interposto davanti a questa Corte,

costituisce un novum che il ricorrente sarebbe stato in grado di presentare già

davanti alla giurisdizione inferiore”), sostiene di essersi trasferito in

Ticino unicamente per vacanza, in attesa di prendere domicilio nel Canton __________

alcune settimane più tardi e contesta che come medico di famiglia gli sia stato

confermato quello di __________.

Circa

il domicilio, va evidenziato che a norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

" 1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi

degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero

(CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della

legge.”

L’art. 23 CC prevede che:

"

1.

Il domicilio di una persona è nel

luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2.

Nessuno

può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

3.

Questa

disposizione non si applica al domicilio d’affari.”

Per

l’art. 24 CC

"

1.

Il domicilio di una persona,

stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia

acquistato un altro.

2.

Si

considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa

essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo

domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.”

La

nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative:

la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva,

dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia

unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è

il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova

abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre

il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste

un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile

all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole.

Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la

possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione

della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio

dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di

polizia degli stranieri ecc. (cfr. sentenza C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata

parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid.

2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006

EL no. 7 pag. 25).

In

concreto dagli atti emerge univocamente che l’insorgente, nel periodo oggetto

del contendere, era domiciliato in Ticino.

Innanzitutto

l’interessato ha lui stesso indicato, nelle richieste per l’ottenimento del

sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie obbligatoria il

domicilio di __________ per gli anni dal 2010 al 2011 e ha domandato l’aiuto

statale all’autorità competente del Canton Ticino (Cassa __________) e non alle

autorità __________.

Dall’incarto

fiscale emerge poi che il medesimo ricorrente è stato tassato in Ticino, ha

indicato quale luogo di domicilio __________ e quale luogo di lavoro __________

nel __________ ed ha compilato il modulo “4” relativo alle “spese professionali del contribuente”, indicando che in settimana soggiornava a __________,

nei pressi del suo luogo di lavoro, e che il week end tornava a __________.

Infine,

sempre lo stesso insorgente, ha prodotto, con lo scritto dell’8 gennaio 2013,

l’autorizzazione di soggiorno del Comune di __________, datata 22 novembre

2010, dove figura che RI 1 “è regolarmente domiciliato nel Comune di __________.

Questa autorizzazione viene rilasciata per legittimare il soggiorno provvisorio

a: __________ (…) Indirizzo e Motivo. __________ / motivi di lavoro” (doc.

C1) ed ha prodotto anche l’”Aufenthaltsausweis” del Comune di __________

del 29 novembre 2010, che afferma:

" (…)

In der Beilage finden

Sie den Aufenthaltsausweises zur Aufbewahrung.

Die Gültigkeitsdauer

des Wohnsitzausweises und der Kontrollfrist als Wochenaufenthalter ist auf ein

Jahr befristet.

Der Wohnsitzausweis

ist vor dem Verfall bei uns zu beziehen, bei der Wohnsitzgemeinde verlängern zu

lassen, und anschliessend uns wieder abzugeben.“ (doc. C2)

Da

quanto sopra emerge che l’insorgente era domiciliato nel Canton Ticino e meglio

a __________, dove rientrava ogni week end ed aveva il centro dei suoi

interessi, mentre nel corso della settimana soggiornava, ma unicamente per

motivi di lavoro, nel canton __________.

In

queste condizioni, accertato che le condizioni cumulative (soggettiva ed

oggettiva) per costituire il domicilio in Ticino sono adempiute, è a giusta

ragione che l’assicuratore ha calcolato i premi dovuti dal ricorrente secondo

le tariffe valide per gli assicurati domiciliati nel Canton Ticino.

8.

Resta

da esaminare a quanto ammonta il debito non ancora soluto in applicazione delle

norme in vigore nel 2010 e nel 2011.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote

dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le

regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio

federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori

(cpv. 2).

Per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti).

Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno

ancora compiuto 25 anni (giovani adulti; cpv. 3).

Per l'art. 64 cpv. 1

LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La

partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il

10.

per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2).

Giusta l'art. 64 cpv.

3.

LAMal, il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale.

A norma dell'art. 64a

cpv. 1 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se

l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza

prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare

di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv. 2).

L'art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo

l'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Per l'art. 105b cpv. 1 OAMal, anch'esso

nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 e applicabile in concreto, i

premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che

seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un

richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati.

Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un termine di 30

giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua

attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se

l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare

una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo

distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Per l'art. 105b cpv. 3 OAMal se

l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere

evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata,

spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni

generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal

sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato

è in mora ai sensi dell'articolo 64a

cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui

all'art. 105b capoverso

1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se

l'assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve

informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni

ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima

della scadenza del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino

a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto

termine.

Giusta

l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2

non sono pervenute all'assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta,

quest'ultimo deve informare l'assicurato che egli continua ad essere assicurato

presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine

previsto nell'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

9.

Per

quanto concerne il 2010, per il periodo dal 29 settembre 2010 al 31 dicembre

2010, l’insorgente è stato condannato a pagare la differenza tra il premio già

oggetto della precedente procedura applicabile ai domiciliati nel Canton __________

(fr. 131.20) e il premio ancora dovuto dai domiciliati nel Canton Ticino (fr.

200.

) per un importo di fr. 69.60 al mese (doc. 4 e 5, inc. 36.2012.59).

La

convenuta ha correttamente calcolato un importo scoperto, per il periodo in

esame, di fr. 213.45 (69.60 X 3 + 4.65 [69.60 : 30 X 2]).

Per

il 2011, l’ammontare del premio scoperto è stato correttamente calcolato in fr.

2'609.40 (fr. 217.45 X 12; cfr. doc. 6) per tutto l’anno.

Va

qui evidenziato che la censura del ricorrente secondo cui l’assicuratore non gli

avrebbe trasmesso la polizza d’assicurazione prima di avviare la procedura

esecutiva è da respingere, senza che sia necessario esaminare le conseguenze di

un eventuale mancato invio della documentazione. Infatti lo stesso insorgente

ha prodotto la polizza assicurativa 2011, emessa dall’assicuratore il 26

febbraio 2011, e la polizza assicurativa 2010 per il periodo dal 29 settembre

2010.

al 31 dicembre 2010 emessa il 4 ottobre 2010, all’Istituto delle

assicurazioni sociali nell’ambito della richiesta del pagamento del premio

dell’assicurazione malattia obbligatoria per gli anni 2010 e seguenti (cfr.

plico doc. XIII).

Correttamente

l’assicuratore, in seguito al mancato pagamento del premio dovuto, ha emesso

dapprima il conteggio 9 ottobre 2010 (doc. 11), rispettivamente 5 marzo 2011

(doc. 14), successivamente un richiamo (21 dicembre 2010 [doc. 12],

rispettivamente 21 maggio 2010 [doc. 15]), in seguito un’ingiunzione (22

gennaio 2011 [doc. 13], rispettivamente 18 giugno 2011 [doc. 16]) ed infine ha

inoltrato una domanda di esecuzione sfociata nell’emissione di due precetti

esecutivi (del 20 maggio 2011 [doc. 18] e del 7 ottobre 2011 [doc. 20]).

Circa

l’obiezione sollevata dal ricorrente secondo cui non trova corretto che il

medico di famiglia figurante nelle polizze assicurative non abbia sede in

Ticino, bensì nel Canton __________ __________, il TCA evidenzia che questa

circostanza non ha alcuna influenza sull’ammontare dei premi dovuti

dall’interessato ed esula dall’oggetto del contendere.

Abbondanzialmente

va comunque rilevato che lo stesso insorgente ha scelto, al momento della

stipulazione del contratto, quando sosteneva di abitare nel Canton __________, il

medico di __________ (doc. 3).

Successivamente

l’interessato, malgrado abbia lui medesimo rilevato di essersi spostato a __________,

non ha chiesto all’assicuratore una modifica del proprio medico di famiglia.

Per

cui non può rimproverare alla Cassa di non aver proceduto ad un cambiamento che

lui stesso avrebbe dovuto e potuto chiedere.

In

queste condizioni la richiesta della Cassa di condannare il ricorrente al

pagamento di fr. 213.45 per i premi dovuti per il periodo dal 29 settembre 2010

al 31 dicembre 2010, rispettivamente di fr. 2'609.40 per i premi dovuti nel

2011.

merita conferma.

10.

Con

la decisione impugnata l’assicuratore ha chiesto anche l’importo di fr. 60,

rispettivamente fr. 80 per le spese amministrative sopportate.

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato

e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati

contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è

stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino

al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art.

90.

cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato.

In concreto, l'art.

14.1

del Regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal prevede che la

persona assicurata ha l'obbligo di pagare in anticipo i premi secondo la

polizza corrispondenti alla sua assicurazione e alla sua ripartizione. Per l'art. 14.3, le spese dell’assicuratore per richiami ed

esecuzioni sono a carico della persona assicurata.

Con la decisione su

opposizione la Cassa malati ha imputato all'assicurato l'importo di Fr. 60.-,

rispettivamente fr. 80.-- a titolo di spese amministrative. Queste spese, peraltro

proporzionate rispetto alle cifre richieste, poiché sono dovute per colpa

dell'assicurato medesimo (che non ha pagato quanto richiesto nei termini) e

trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 3 OAMal e nell'art. 14.3 del Regolamento

della Cassa malati, vanno confermate.

11.

L'assicuratore,

con i precetti esecutivi, ha chiesto anche il pagamento di interessi di mora

del 5% dal 16 novembre 2010, rispettivamente dal 12 aprile 2011.

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal).

In specie, gli

interessi, chiesti a partire dallo scadere del termine di pagamento, sono

pertanto dovuti.

12.

Circa

le spese esecutive va infine evidenziato quanto segue.

Con sentenza K 114/03

del 22 luglio 2005, l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione

delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui

esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In

mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto

esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in

esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

Come rettamente

evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226

consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti;

Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto

dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare

il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del

26.

agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese

non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico del

debitore escusso.

13.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può

rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si

riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la

procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente

deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, le

decisioni su opposizione vanno confermate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi,

congiunti, sono respinti.

Di

conseguenza:

a)

è rigettata in via definitiva l’opposizione al

PE n. __________ dell’UEF di __________ del 20 maggio 2011 per un importo di

fr. 273.45 (213.45 + 60) oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2010 su fr.

213.45;

b)

è rigettata in via definitiva l’opposizione al

PE n. __________ dell’UEF di __________ del 7 ottobre 2011 per un importo di

fr. 2'689.40 (2'609.40 + 80) oltre interessi al 5% dal 12 aprile 2011 su fr.

2'609.40.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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