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Decisione

36.2012.61

Doppia affiliazione all'assicurazione malattie obbligatoria. Le spese esecutive restano a carico dell'assicurato il quale non ha informato gli assicuratori della doppia assicurazione

19 febbraio 2013Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

modificata nel senso che l’importo complessivo da restituire, nel frattempo già

soluto, ammonta a fr. 1'958.35.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

Considerandi

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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