36.2012.66
Ricorso trasmesso per fax privo di conclusione, motivazioni e specifiche sufficienti. Termine per emendamento. Irricevibile
24 agosto 2012Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.66
Data decisione, Autorità:
24.08.2012, TCA
Titolo:
Ricorso trasmesso per fax privo di conclusione, motivazioni e specifiche sufficienti. Termine per emendamento. Irricevibile
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.66
IR/sc
Lugano
24 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 luglio 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 4 luglio 2012
emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato in fatto
ed in diritto
· che RI 1 si è
rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con telescritto 16 luglio
2012 con cui ha contestato la decisione negativa della Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG Servizio prestazioni in merito alla sua richiesta di RIPAM;
· che al
gravame egli ha annesso copia della decisione su reclamo 4 luglio 2012;
· che, ricevuto
il gravame, il giudice delegato ha comunicato al ricorrente che (doc. II):
" (…)
il gravame non ossequia i requisiti di cui all'art. 3 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca); (…)"
assegnando
al ricorrente un termine di 15 giorni per emendare il testo:
" (…)
con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo
l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi o la firma, non entrerà
nel merito del ricorso (in questo senso si veda anche DTAF 28.07.2011
C_2741/2011 e DTF 10.10.2011 9C_698/2011 nella medesima causa); (…)"
ed
evidenziando come:
" (…)
nella specie, l'invio per fax (telescritto) non soddisfa i requisiti richiesti
mancando la firma in originale: in questi casi non v’è la necessaria certezza
che il gravame emani effettivamente dal ricorrente rispettivamente che lo
stesso sia completo nel suo invio.
(…)
il Tribunale Federale, in una ormai datata sentenza del 13 luglio 1995 in re M. B. ed altri pubblicata in DTF 121 II 252 ha evocato la prassi in atto a quel momento …
(…)
nel caso di specie non occorre esaminare se il ricorso sia effettivamente
ricevibile per la sua trasmissione via telescritto, ciò alla luce del fatto che
il termine di ricorso non è ancora scaduto.
(…)
alla luce anche delle ferie giudiziarie, non essendo scaduto il
termine per impugnare la decisione resa su reclamo da parte
dell’amministrazione cantonale, è ampiamente data possibilità al ricorrente di
sanare il difetto procedurale mediante invio per scritto, con firma manoscritta
autografa, di un ricorso che soddisfi le esigenze di procedura. In altri
termini il signor Rifuggio dovrà specificare quale decisione intende impugnare,
quando la stessa è stata ricevuta da lui, quali motivi adduce e quali
conclusioni propone al Tribunale. Egli specificherà in particolare, producendo
se del caso le decisioni di tassazioni del 2009 e successive (se disponibili),
Fatti
i motivi per i quali ritiene di rientrare nei parametri di concessione della riduzione
del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;
(…)
in caso di mancato ossequio di quanto precede rispettivamente del
termine concesso con il presente atto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile;"
· che, nel
termine assegnato a RI 1 questi ha semplicemente trasmesso il gravame in forma
scritta con firma autografa;
· che il giudice
delegato ha indicato al ricorrente che:
" … lo stesso non è però conforme alla procedura: la
inviato a completare il ricorso. (…)" (doc. IV)
segnalando
la disponibilità del Tribunale cantonale delle assicurazioni a ragguagliarlo in
merito;
· che nel
termine assegnato RI 1 non ha reagito sicché il ricorso presentato è stato solo
firmato ma non emendato e completato;
· che a norma
Considerandi
di procedura se il ricorso non risponde alle esigenze di forma e contenuto
minime il giudice delegato concede un termine entro il quale emendare l'atto;
· che in
difetto di emendamento l'atto è dichiarato irricevibile e stralciato dai ruoli;
· che in concreto
l'atto trasmesso non risponde alle esigenze minime di motivazione come imposto
dalle norme di procedura;
· che il
termine per emendare l'atto è decorso infruttuoso;
· che il
gravame va dichiarato pertanto irricevibile senza conseguenza di tasse e spese;
· che il
gravame si limita a ritenere che:
" (…)
Ritengo che rientro nei parametri di legge che acconsentono al sussidio.
Infatti nella verifica dell'istanza per l'ottenimento alla riduzione dei premi
assicurazioni malattie per l'anno 2012 non è stata presa in considerazione la
mia attuale situazione finanziaria."
(doc. I)
senza
specificare in quale modo o quali aspetti della condizione economica del ricorrente
non è stata considerata;
· che in questo
caso il ricorso va dichiarato irricevibile per il mancato raggiungimento del
presupposto di motivazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso del 16 luglio 2012 contro la decisione su reclamo 4 luglio 2012 della
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni è irricevibile.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster