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Decisione

36.2012.66

Ricorso trasmesso per fax privo di conclusione, motivazioni e specifiche sufficienti. Termine per emendamento. Irricevibile

24 agosto 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali ritiene di rientrare nei parametri di concessione della riduzione

del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;

(…)

in caso di mancato ossequio di quanto precede rispettivamente del

termine concesso con il presente atto, il ricorso sarà dichiarato irricevibile;"

· che, nel

termine assegnato a RI 1 questi ha semplicemente trasmesso il gravame in forma

scritta con firma autografa;

· che il giudice

delegato ha indicato al ricorrente che:

" … lo stesso non è però conforme alla procedura: la

inviato a completare il ricorso. (…)" (doc. IV)

segnalando

la disponibilità del Tribunale cantonale delle assicurazioni a ragguagliarlo in

merito;

· che nel

termine assegnato RI 1 non ha reagito sicché il ricorso presentato è stato solo

firmato ma non emendato e completato;

· che a norma

Considerandi

di procedura se il ricorso non risponde alle esigenze di forma e contenuto

minime il giudice delegato concede un termine entro il quale emendare l'atto;

· che in

difetto di emendamento l'atto è dichiarato irricevibile e stralciato dai ruoli;

· che in concreto

l'atto trasmesso non risponde alle esigenze minime di motivazione come imposto

dalle norme di procedura;

· che il

termine per emendare l'atto è decorso infruttuoso;

· che il

gravame va dichiarato pertanto irricevibile senza conseguenza di tasse e spese;

· che il

gravame si limita a ritenere che:

" (…)

Ritengo che rientro nei parametri di legge che acconsentono al sussidio.

Infatti nella verifica dell'istanza per l'ottenimento alla riduzione dei premi

assicurazioni malattie per l'anno 2012 non è stata presa in considerazione la

mia attuale situazione finanziaria."

(doc. I)

senza

specificare in quale modo o quali aspetti della condizione economica del ricorrente

non è stata considerata;

· che in questo

caso il ricorso va dichiarato irricevibile per il mancato raggiungimento del

presupposto di motivazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso del 16 luglio 2012 contro la decisione su reclamo 4 luglio 2012 della

Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni è irricevibile.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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