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Decisione

36.2012.69

Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile. Competenza del giudice civile

9 agosto 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

36.2012.69

Data decisione, Autorità:

09.08.2012, TCA

Titolo:

Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile. Competenza del giudice civile

IRRICEVIBILITÀ

TRASMISSIONE ATTI

art. 1a cpv. 1 LAMAL

art. 12 cpv. 3 LAMAL

art. 75 LCAMAL

art. 4 LPTCA

Raccomandata

Incarto n.

36.2012.69

ir/gm

Lugano

9 agosto 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 27 luglio

2012 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le

malattie

considerato in fatto

e in diritto

· AT 1, 1980,

si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio di

suo padre Dr. RA 1 con petizione datata 27 luglio 2012 con cui ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di CHF 5'440.70

(oltre accessori) per indennità conseguenti a perdita di guadagno dovute a

malattia. AT 1, già alle dipendenze di datore di lavoro assicurato presso la

convenuta per la perdita di guadagno a causa di malattia ed infortunio, ha

sostanzialmente contestato una presa di posizione (“decisione”)

di CV 1 con cui la stessa ha interrotto il versamento di IPG, postulando la

condanna dell’assicuratore a versarle “indennità per malattia 01.06.2012/07.07.2012”

(doc. I). La signora AT 1 ha inoltre segnalato, nel suo atto, che il 7 luglio

2012 è incorsa in un infortunio e da tale data sarebbe inabile al lavoro per le

conseguenze dello stesso.

· L’attrice in

causa ha dato per scontata la competenza di questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni sia ratione materiae che ratione loci.

· Ricevuta la

petizione il giudice delegato ha interpellato il rappresentante dell’attrice

segnalando la possibile incompetenza del TCA ad istruire e giudicare la causa,

a ragione di incompetenza ratione materiae (lettera doc. II del 27 luglio

2012).

· Nel termine

assegnato al rappresentante per potersi esprimere in merito, questi ha indicato

il contenuto del regolamento aziendale, che prevede un obbligo di copertura

assicurativa, ha richiamato la polizza assicurativa e l’infortunio del 7 luglio

2012. Questo complesso di atti ed eventi avrebbe creato confusione circa la competenza.

La petizione non è comunque stata ritirata, per sua eventuale presentazione

conformemente ai dettami della procedura civile, al competente giudice civile.

Per tale motivo l’atto deve qui essere evaso e ciò senza che sia necessario

richiamare una risposta di causa dall’assicuratore convenuto.

· Come prevede

l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso

(qui: la petizione) ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile,

Considerandi

ciò che può fare senza l’intervento dell’intera Corte. D’altro canto se una

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove), il TCA può evaderla nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (si

veda in particolare STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012).

· Come indicato

in precedenza appena ricevuto il ricorso il giudice delegato ha comunicato alla

signora AT 1, tramite il rappresentante, che

“Per

le controversie derivanti da

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie

(LAMal) il nuovo CPC prevede che i Cantoni possano designare un tribunale

competente a decidere, in istanza cantonale unica, i litigi (art. 7 CPC).

Il Ticino ha regolamentato il tema all’ art. 75 LCAMal. Secondo

tale norma le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o

con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale

contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori

autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze,

sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Negli altri casi deve

essere invece ammessa una competenza del giudice civile ordinario.

In altri termini il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sarebbe

competente ad analizzare, istruire e giudicare la petizione nella misura in cui

l’assicuratore coinvolto fosse un assicuratore autorizzato ai sensi della

LAMal. Gli assicuratori autorizzati sono elencati nel sito dell’Ufficio federale

della salute pubblica (BAG) …

Tra essi a me non figura la CV 1. Alla luce di ciò Le chiedo, di

volere eventualmente specificare i motivi per i quali ritiene competente questo

Tribunale. A tale fine Le viene concesso un termine … Qualora questo tribunale

non si ritenesse competente gli atti saranno trasmessi d’ufficio al giudice

competente rationae loci (con il rilievo qui che in sede civile è dato in

genere monopolio di rappresentanza agli avvocati).

· AT 1 ha

reagito all’ingiunzione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni tramite il

rappresentante, come indicato, senza comunque trarre la conclusione di ritirare

l’atto.

· Come indicato

nello scritto destinato all’assicurata il Tribunale cantonale delle

Assicurazioni ha competenza in materia quale quella in discussione unicamente

quando le indennità siano assicurate da un assicuratore ammesso all’esercizio

della LAMal.

· Secondo

quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le

malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e

l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto

all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte

dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione

dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione

(LCA). In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni

relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie

praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono

decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le

cause davanti al TCA (Lptca).

· In concreto,

la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da

un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un

assicuratore che non é un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai

sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati compaiono in un elenco

pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit (BAG) e, tra di essi

non figura la società assicuratrice convenuta in causa. Non è data quindi una

competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare la

fattispecie che risulta pertanto irricevibile.

· Alla luce delle informazioni, desumibili

dagli atti, relative al foro ed al valore litigioso è apparentemente data una

competenza territoriale e per materia del Pretore di __________ __________

siccome territorialmente competente per il quartiere di __________ (art. 9

RegPreture dell’ 11 novembre 2003) luogo di domicilio dell’attrice. Detto foro è

ammesso dalle CGA assicurative prodotte agli atti. Gli atti completi vengono quindi

immediatamente trasmessi al Pretore per l’istruttoria ed il giudizio. Si

evidenzia che non è compito del giudice del Tribunale cantonale delle

Assicurazioni, osservato come il dott. RA 1, padre dell’attrice e firmatario della

petizione, potrebbe non essere avvocato (o praticante presso avvocato) ammesso

all’esercizio dell’avvocatura in Ticino, evidenziare una carenza nella capacità

di patrocinio processuale (destinato esclusivamente agli avvocati). Neppure è

compito di questo giudice verificare il sussistere di sufficiente capacità di

rappresentanza derivante da altre norme del diritto. Compito che sarà svolto

dal giudice civile.

· Copia di

questa decisione è intimata alle parti, con l’indicazione delle facoltà di impugnativa,

nonché alla Pretura di __________, __________ e trasmessa, come da obbligo

legale, alla FINMA per conoscenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione datata 27 luglio 2012 e formulata da AT 1, – con il patrocinio del

dott. RA 1 - contro CO 1con sede a __________ e succursale a __________, è irricevibile

per incompetenza del tribunale adito.

2. Gli atti

completi formanti l’incarto 36.2012.69 di questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni sono immediatamente trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________,

__________, __________.

3. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

4. Comunicazione

alle parti.

Contro il presente

giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso

ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr.

30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore

litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale.

5.Qualora non sia ammissibile il ricorso in

materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni

dalla notificazione.

6. Copia

della presente alla Pretura di __________, __________ nonché alla FINMA, Berna

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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