36.2012.69
Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile. Competenza del giudice civile
9 agosto 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2012.69
Data decisione, Autorità:
09.08.2012, TCA
Titolo:
Convenuto assicuratore non ammesso alla LAMal per il versamento di IPG dovute a malattia. Petizione irricevibile. Competenza del giudice civile
IRRICEVIBILITÀ
TRASMISSIONE ATTI
art. 1a cpv. 1 LAMAL
art. 12 cpv. 3 LAMAL
art. 75 LCAMAL
art. 4 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.69
ir/gm
Lugano
9 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 27 luglio
2012 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le
malattie
considerato in fatto
e in diritto
· AT 1, 1980,
si è rivolta al Tribunale cantonale delle Assicurazioni con il patrocinio di
suo padre Dr. RA 1 con petizione datata 27 luglio 2012 con cui ha postulato la condanna della convenuta al pagamento di CHF 5'440.70
(oltre accessori) per indennità conseguenti a perdita di guadagno dovute a
malattia. AT 1, già alle dipendenze di datore di lavoro assicurato presso la
convenuta per la perdita di guadagno a causa di malattia ed infortunio, ha
sostanzialmente contestato una presa di posizione (“decisione”)
di CV 1 con cui la stessa ha interrotto il versamento di IPG, postulando la
condanna dell’assicuratore a versarle “indennità per malattia 01.06.2012/07.07.2012”
(doc. I). La signora AT 1 ha inoltre segnalato, nel suo atto, che il 7 luglio
2012 è incorsa in un infortunio e da tale data sarebbe inabile al lavoro per le
conseguenze dello stesso.
· L’attrice in
causa ha dato per scontata la competenza di questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni sia ratione materiae che ratione loci.
· Ricevuta la
petizione il giudice delegato ha interpellato il rappresentante dell’attrice
segnalando la possibile incompetenza del TCA ad istruire e giudicare la causa,
a ragione di incompetenza ratione materiae (lettera doc. II del 27 luglio
2012).
· Nel termine
assegnato al rappresentante per potersi esprimere in merito, questi ha indicato
il contenuto del regolamento aziendale, che prevede un obbligo di copertura
assicurativa, ha richiamato la polizza assicurativa e l’infortunio del 7 luglio
2012. Questo complesso di atti ed eventi avrebbe creato confusione circa la competenza.
La petizione non è comunque stata ritirata, per sua eventuale presentazione
conformemente ai dettami della procedura civile, al competente giudice civile.
Per tale motivo l’atto deve qui essere evaso e ciò senza che sia necessario
richiamare una risposta di causa dall’assicuratore convenuto.
· Come prevede
l’art. 4 cpv. 1 LPrTCA il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso
(qui: la petizione) ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile,
Considerandi
ciò che può fare senza l’intervento dell’intera Corte. D’altro canto se una
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove), il TCA può evaderla nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (si
veda in particolare STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012).
· Come indicato
in precedenza appena ricevuto il ricorso il giudice delegato ha comunicato alla
signora AT 1, tramite il rappresentante, che
“Per
le controversie derivanti da
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie
(LAMal) il nuovo CPC prevede che i Cantoni possano designare un tribunale
competente a decidere, in istanza cantonale unica, i litigi (art. 7 CPC).
Il Ticino ha regolamentato il tema all’ art. 75 LCAMal. Secondo
tale norma le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o
con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale
contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori
autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze,
sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Negli altri casi deve
essere invece ammessa una competenza del giudice civile ordinario.
In altri termini il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni sarebbe
competente ad analizzare, istruire e giudicare la petizione nella misura in cui
l’assicuratore coinvolto fosse un assicuratore autorizzato ai sensi della
LAMal. Gli assicuratori autorizzati sono elencati nel sito dell’Ufficio federale
della salute pubblica (BAG) …
Tra essi a me non figura la CV 1. Alla luce di ciò Le chiedo, di
volere eventualmente specificare i motivi per i quali ritiene competente questo
Tribunale. A tale fine Le viene concesso un termine … Qualora questo tribunale
non si ritenesse competente gli atti saranno trasmessi d’ufficio al giudice
competente rationae loci (con il rilievo qui che in sede civile è dato in
genere monopolio di rappresentanza agli avvocati).
· AT 1 ha
reagito all’ingiunzione del Tribunale cantonale delle Assicurazioni tramite il
rappresentante, come indicato, senza comunque trarre la conclusione di ritirare
l’atto.
· Come indicato
nello scritto destinato all’assicurata il Tribunale cantonale delle
Assicurazioni ha competenza in materia quale quella in discussione unicamente
quando le indennità siano assicurate da un assicuratore ammesso all’esercizio
della LAMal.
· Secondo
quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal l'assicurazione sociale contro le
malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto
all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte
dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione
dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA). In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni
relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie
praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono
decise dal TCA, che applicherà, per analogia, la Legge di procedura per le
cause davanti al TCA (Lptca).
· In concreto,
la causa concerne una vertenza relativa ad indennità giornaliere derivanti da
un contratto d’assicurazione complementare retto dalla LCA e praticato da un
assicuratore che non é un assicuratore sociale autorizzato all’esercizio ai
sensi della LAMal. Gli assicuratori sociali autorizzati compaiono in un elenco
pubblicato, ed aggiornato, dal Bundesamt für Gesundheit (BAG) e, tra di essi
non figura la società assicuratrice convenuta in causa. Non è data quindi una
competenza di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni a giudicare la
fattispecie che risulta pertanto irricevibile.
· Alla luce delle informazioni, desumibili
dagli atti, relative al foro ed al valore litigioso è apparentemente data una
competenza territoriale e per materia del Pretore di __________ __________
siccome territorialmente competente per il quartiere di __________ (art. 9
RegPreture dell’ 11 novembre 2003) luogo di domicilio dell’attrice. Detto foro è
ammesso dalle CGA assicurative prodotte agli atti. Gli atti completi vengono quindi
immediatamente trasmessi al Pretore per l’istruttoria ed il giudizio. Si
evidenzia che non è compito del giudice del Tribunale cantonale delle
Assicurazioni, osservato come il dott. RA 1, padre dell’attrice e firmatario della
petizione, potrebbe non essere avvocato (o praticante presso avvocato) ammesso
all’esercizio dell’avvocatura in Ticino, evidenziare una carenza nella capacità
di patrocinio processuale (destinato esclusivamente agli avvocati). Neppure è
compito di questo giudice verificare il sussistere di sufficiente capacità di
rappresentanza derivante da altre norme del diritto. Compito che sarà svolto
dal giudice civile.
· Copia di
questa decisione è intimata alle parti, con l’indicazione delle facoltà di impugnativa,
nonché alla Pretura di __________, __________ e trasmessa, come da obbligo
legale, alla FINMA per conoscenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione datata 27 luglio 2012 e formulata da AT 1, – con il patrocinio del
dott. RA 1 - contro CO 1con sede a __________ e succursale a __________, è irricevibile
per incompetenza del tribunale adito.
2. Gli atti
completi formanti l’incarto 36.2012.69 di questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni sono immediatamente trasmessi, per competenza, alla Pretura di __________,
__________, __________.
3. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
4. Comunicazione
alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Nelle cause di
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso
ammonta almeno a:
a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione;
b. Fr.
30'000.- in tutti gli altri casi.
Quando il valore
litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale.
5.Qualora non sia ammissibile il ricorso in
materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione.
6. Copia
della presente alla Pretura di __________, __________ nonché alla FINMA, Berna
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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