36.2012.7
Ricorso non motivato adeguatamente, privo di conclusioni e senza descrizione succinta dei fatti. Ordine di emendamento non ossequiato. Irricevibile
7 marzo 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.7
Data decisione, Autorità:
07.03.2012, TCA
Titolo:
Ricorso non motivato adeguatamente, privo di conclusioni e senza descrizione succinta dei fatti. Ordine di emendamento non ossequiato. Irricevibile
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 3 LPTCA
art. 4 cpv. 1 LPTCA
art. 4 cpv. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
Fatti
36.2012.7-8
IR/sc
Lugano
7 marzo 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2012
di
RI 1
contro
1. CO 1
Considerandi
2.
CO 2
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
ed in diritto
· che con atto
23.
gennaio 2012 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
segnalando una doppia copertura assicurativa obbligatoria contro le malattie da
fine 2008;
· che le
coperture in essere, presso CO 1 e presso CO 2, hanno destato dubbi al ricorrente
il quale avrebbe saldato i premi di CO 1 costantemente;
· che, secondo
l'esposto, il sig. RI 1 ha iniziato a ricevere "atti esecutivi da parte
di CO 2" contattata la quale, in epoca che non viene precisata, egli
avrebbe scoperto l'esistenza della doppia copertura;
· che, per
quanto comprensibile, un'uscita da CO 2 non sarebbe stata possibile per il
permanere di "premi arretrati";
· che, sempre
nel suo esposto, RI 1 pone serie di domande in merito alla comunicazione fra le
due casse in questione, sottolineando comunque il fatto che una doppia
copertura non possa essere ammessa;
· che, nelle
righe finali della sua impugnativa, RI 1 evidenzia come CO 1 avrebbe bloccato
le sue prestazioni mentre l'esponente se ne domanda le ragioni poiché "…
lavoravo da loro e tutti i premi sono sempre usciti regolarmente …";
· che
l'esponente ricorda come anche le prestazioni di sua moglie e dei figli sarebbero
bloccate;
· che RI 1
avrebbe "chiamato per chiedere quanto e cosa sia da pagare"
(non specificando a quale assicuratore sarebbe stata formulata la domanda) non
ricevendo una risposta certa;
· che egli ha
quindi chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di "…
intervenire in merito così da riuscire a sistemare la situazione nel miglior e
minor tempo possibile …";
· che, alla
luce della palese incompletezza dell'esposto il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ne ha imposto la completazione nel termine perentorio di 15
(quindici) giorni;
· che, infatti,
nessuna decisione formale emessa su opposizione da parte dell'uno o l'altro dei
due assicuratori coinvolti è stata prodotta agli atti e neppure sono stati
prodotti scritti o documenti indicanti il possibile sussistere di una denegata
o ritardata giustizia da parte di uno od entrambi gli assicuratori;
· che l'esposto
dei fatti, a parte segnalare l'inizio del lavoro presso CO 1 da settembre 2008
da parte del ricorrente, non specifica alcuna sequenza temporale e nessun
dettaglio;
· che non solo
l'esposto difetta nelle motivazioni e nella presentazione dei fatti ma anche
nelle conclusioni limitate a generica domanda di intervento del TCA;
· che, quindi,
con atto 23 gennaio 2012 il Giudice delegato ha imposto al ricorrente la
completazione dell'esposto (doc. II) concedendo un termine che la legge che
regola la procedura vuole fisso e non prorogabile, di 15 giorni;
· che il
termine ha iniziato a decorrere il 1° febbraio 2012 come dagli atti degli
incarti;
· che il
termine è venuto a scadere il 15 febbraio 2012 senza che RI 1 abbia emendato il
suo testo come impostogli;
· che ne discende
che le impugnative contro CO 1 e CO 2 del 23 gennaio 2012 vanno dichiarate
irricevibili senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;
· che può
essere emanata un'unica decisione siccome la fattispecie analoga per i due
assicuratori e le procedure possono così essere congiunte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le
procedure conseguenti all'esposto 23 gennaio 2012 formulato da RI 1 nei confronti
di CO 1 e nei confronti di CO 2, sono congiunte.
2. Le
procedure di cui al punto 1. sono dichiarate irricevibili.
3. Non
si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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