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Decisione

36.2012.7

Ricorso non motivato adeguatamente, privo di conclusioni e senza descrizione succinta dei fatti. Ordine di emendamento non ossequiato. Irricevibile

7 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

36.2012.7-8

IR/sc

Lugano

7 marzo 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2012

di

RI 1

contro

1. CO 1

Considerandi

2.

CO 2

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato, in fatto

ed in diritto

· che con atto

23.

gennaio 2012 RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

segnalando una doppia copertura assicurativa obbligatoria contro le malattie da

fine 2008;

· che le

coperture in essere, presso CO 1 e presso CO 2, hanno destato dubbi al ricorrente

il quale avrebbe saldato i premi di CO 1 costantemente;

· che, secondo

l'esposto, il sig. RI 1 ha iniziato a ricevere "atti esecutivi da parte

di CO 2" contattata la quale, in epoca che non viene precisata, egli

avrebbe scoperto l'esistenza della doppia copertura;

· che, per

quanto comprensibile, un'uscita da CO 2 non sarebbe stata possibile per il

permanere di "premi arretrati";

· che, sempre

nel suo esposto, RI 1 pone serie di domande in merito alla comunicazione fra le

due casse in questione, sottolineando comunque il fatto che una doppia

copertura non possa essere ammessa;

· che, nelle

righe finali della sua impugnativa, RI 1 evidenzia come CO 1 avrebbe bloccato

le sue prestazioni mentre l'esponente se ne domanda le ragioni poiché "…

lavoravo da loro e tutti i premi sono sempre usciti regolarmente …";

· che

l'esponente ricorda come anche le prestazioni di sua moglie e dei figli sarebbero

bloccate;

· che RI 1

avrebbe "chiamato per chiedere quanto e cosa sia da pagare"

(non specificando a quale assicuratore sarebbe stata formulata la domanda) non

ricevendo una risposta certa;

· che egli ha

quindi chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di "…

intervenire in merito così da riuscire a sistemare la situazione nel miglior e

minor tempo possibile …";

· che, alla

luce della palese incompletezza dell'esposto il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ne ha imposto la completazione nel termine perentorio di 15

(quindici) giorni;

· che, infatti,

nessuna decisione formale emessa su opposizione da parte dell'uno o l'altro dei

due assicuratori coinvolti è stata prodotta agli atti e neppure sono stati

prodotti scritti o documenti indicanti il possibile sussistere di una denegata

o ritardata giustizia da parte di uno od entrambi gli assicuratori;

· che l'esposto

dei fatti, a parte segnalare l'inizio del lavoro presso CO 1 da settembre 2008

da parte del ricorrente, non specifica alcuna sequenza temporale e nessun

dettaglio;

· che non solo

l'esposto difetta nelle motivazioni e nella presentazione dei fatti ma anche

nelle conclusioni limitate a generica domanda di intervento del TCA;

· che, quindi,

con atto 23 gennaio 2012 il Giudice delegato ha imposto al ricorrente la

completazione dell'esposto (doc. II) concedendo un termine che la legge che

regola la procedura vuole fisso e non prorogabile, di 15 giorni;

· che il

termine ha iniziato a decorrere il 1° febbraio 2012 come dagli atti degli

incarti;

· che il

termine è venuto a scadere il 15 febbraio 2012 senza che RI 1 abbia emendato il

suo testo come impostogli;

· che ne discende

che le impugnative contro CO 1 e CO 2 del 23 gennaio 2012 vanno dichiarate

irricevibili senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;

· che può

essere emanata un'unica decisione siccome la fattispecie analoga per i due

assicuratori e le procedure possono così essere congiunte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Le

procedure conseguenti all'esposto 23 gennaio 2012 formulato da RI 1 nei confronti

di CO 1 e nei confronti di CO 2, sono congiunte.

2. Le

procedure di cui al punto 1. sono dichiarate irricevibili.

3. Non

si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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