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Decisione

36.2012.71

Ricorso contro l'ammontare della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Modifica della decisione pendente causa. Il valore locativo fa parte del reddito dell

21 gennaio 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano la

presa in considerazione del reddito conseguito nel 2009, non più corrispondente

alla realtà, della sostanza e del valore locativo e chiedono la deduzione di

ulteriori spese (affitto, interessi passivi, gas, luce e legna per il

riscaldamento, spese di manutenzione della casa, spese di assicurazione della

casa, spese di mantenimento dell’auto, ogni altra spesa, spese professionali,

ecc.).

1.4. Con scritto del 30 agosto

2012 la CO 1 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le censure del

ricorrente ed ha chiesto lo stralcio dai ruoli del ricorso presentato dai

coniugi RI 1 (doc. III). Con la nuova decisione è stato riconosciuto un

sussidio annuale di fr. 1'180.80 ciascuno (fr. 98.40 al mese).

1.5. Il 3 settembre 2012 il

giudice delegato del TCA, dopo aver citato l’art. 6 Lptca, ha chiesto ai

ricorrenti di esprimersi in merito e di voler precisare se intendessero

mantenere il ricorso a fronte del parziale aumento del sussidio riconosciuto

dalla Cassa (doc. VI).

Il 12 ottobre 2012 i

ricorrenti hanno ribadito di volere ottenere il sussidio massimo ed hanno

deciso di mantenere il ricorso (doc. VIII).

Pendente causa il TCA ha

chiesto all’autorità __________ la produzione dell’intero incarto (doc. X) e,

dopo aver rilevato che la Cassa, malgrado la pendenza della lite, avesse

esaminato la tempestività di uno scritto dei ricorrenti che si lamentavano del

contenuto della nuova decisione del 31 agosto 2012, ha rammentato all’amministrazione che la procedura inerente il calcolo del sussidio 2012

continua innanzi al TCA e che la decisione del 31 agosto 2012 è una semplice

proposta al Tribunale (doc. XV). Nel frattempo gli insorgenti hanno nuovamente

ribadito le loro censure (doc. XIII).

1.6. Con scritto del 14 dicembre

2012 la CO 1 ha confermato la sua richiesta di reiezione del ricorso (doc.

XVI). Agli insorgenti è stato assegnato un termine scadente il 7 gennaio 2013

per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XVII). Con

scritto del 4 gennaio 2013 hanno ribadito la loro posizione, criticando le

autorità politiche ed evidenziando, tra l’altro, di non aver mai fatto valere

la propria buona fede. Essi hanno inoltre prodotto la decisione relativa al

2013, contro cui hanno già inoltrato reclamo, da cui emerge che la RIPAM, per

quest’anno, è aumentata a fr. 2'119.20 ciascuno (doc. XVIII).

in

diritto

In ordine

2.1. Con scritto del 30 agosto

2012 la CO 1 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le censure dei

ricorrenti riconoscendo un importo maggiore rispetto a quello oggetto della

decisione impugnata (doc. III). Il 31 agosto 2012 l’amministrazione ha emesso

una nuova decisione relativa al sussidio 2012, fissando in fr. 1'180.80 per

ogni coniuge l’ammontare della riduzione (doc. V/Bis).

Per l’art. 6 Lptca:

" 1L’autorità

amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il

provvedimento impugnato.

2Essa notifica immediatamente una nuova decisione

alle parti e la comunica al Tribunale.

3Quest’ultimo

continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto

per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o

di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente

un termine di 10 giorni per prendere posizione."

Per l’art. 53 cpv. 3 LPGA

l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,

contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso

all’autorità di ricorso (cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea,

Ginevra, 2009, n. 47 ad art. 53).

Una decisione emanata

pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde

alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova

decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.

L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza

che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992

pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira,

"Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

L'amministrazione

non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta

di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine

assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida

nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123

consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF

109 V 236).

Ciò vale di massima laddove la nuova decisione è favorevole al

ricorrente.

Infatti in una sentenza del 5 dicembre 1991, l’allora TFA ha stabilito

che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination

de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère

d'une requête et doit être présentée comme telle au juge" (RCC 1992 p.

122 seg.).

Nel

caso in esame l’amministrazione il 30 agosto 2012 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le richieste degli insorgenti ed il 31 agosto 2012 ha emesso una decisione formale tramite la quale ha aumentato da fr. 493.20 a fr. 1'180.80 all’anno l’ammontare del sussidio da versare ad ogni coniuge.

Accertato che lo scritto

del 30 agosto 2012 non è una vera e propria risposta di causa poiché

l’amministrazione ha preso posizione sul calcolo eseguito solo in data 10 dicembre

2012 (doc. XIV) e che il nuovo provvedimento amministrativo migliora la

situazione degli insorgenti, oggetto del contendere, nel caso di specie, è la

decisione del 31 agosto 2012. Va qui evidenziato che l’amministrazione avrebbe

più correttamente dovuto chiamarla decisione su reclamo ed indicare che con la

medesima sarebbe stata annullata e sostituita la decisione su reclamo del 13

luglio 2012. Inoltre, vista la pendenza della lite innanzi a questo TCA, la

Cassa non avrebbe dovuto esaminare la tempestività del “reclamo” dei ricorrenti

contro la decisione del 31 agosto 2012, ma avrebbe semmai dovuto trasmettere

tutta la documentazione inerente la fattispecie in esame a questo Tribunale.

In concreto ritenuto che

ai coniugi RI 1 è stata più volte data la possibilità di esprimersi sull’intera

fattispecie e che gli insorgenti si sono diffusamente soffermati sui vari

aspetti del nuovo calcolo del sussidio per il pagamento dei premi

dell’assicurazione malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 2012,

il TCA può entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

2.2. Con effetto dal 1° gennaio

2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di

seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito, acronimo utilizzato sia nei

lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito

una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato in

conseguenza all’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale

2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di

distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli

art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la

precedente normativa avendo mostrato talune lacune e, soprattutto, per

ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione

della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in

questo senso il Messaggio 15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze

dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il

disegno di legge, ed il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere

il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi

distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione

del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,

maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto

l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il

contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione

riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,

si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel

nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di ciò che, in materia di RIPAM, impone la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto

impone l’art. 65, ed in particolare dal cpv. 1 bis, LAMal. Secondo la LAMal i

cantoni determinano quali siano le persone di condizione economica modesta. Per

i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei

minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Sussiste poi un obbligo

di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione

dei premi ed un dovere quo allo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori.

Per il resto il diritto cantonale è autonomo come rammenta il Tribunale

Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I

313). Compete al Cantone non solo fissare la procedura ma decidere il modello da

applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate

norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che

differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare

alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La

determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito

imponibile fissato dalle autorità fiscali.

Il precedente modello era

stato corretto, nel corso degli anni, con aggiustamenti e modifiche, per

mitigare le conseguenze dell’effetto soglia insito nel sistema scelto. Il calcolo

dell’importo del sussidio si fondava su complessi algoritmi (il più delle volte

oscuri agli assicurati). Il modello era quindi relativamente semplice e

trasparente per quanto concerneva il diritto al sussidio mentre era complesso

per quanto atteneva alla quantificazione dello stesso.

2.3. Le nuove norme, come detto,

tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato

dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso

che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni

sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che

non era però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di

quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazione

in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè

possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito

disponibile, strumento essenziale per determinare la situazione economica delle

famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà”

(Rapporto, op. cit., loc. cit.).

L’adozione del reddito disponibile Laps in ambito RIPAM avrebbe imposto un

calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni

singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente

impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta

l’esigenza di procedere ad un adattamento successivo della LCAMal e,

nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa

la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in

maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo

sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile

conforme all’impostazione della Laps.

Ulteriore intento del

legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale

nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare

maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro

dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti

indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da

ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione

dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento

… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che

evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato

e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

2.4. Occorre ora esaminare più da

vicino le nuove norme, e meglio quelle in vigore nel 2012, anno oggetto

del contendere, e quindi i nuovi concetti ritenuti dalla legge, per fare ciò è

necessario partire dalla chiara volontà del legislatore espressa negli

approfonditi lavori preparatori ed in quelli commissionali e plenari del Parlamento.

Va dapprima ribadito che è

il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria

delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il

principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei

beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps

(art. 42 e 43 LCAMal), a seguito di presentazione di un’istanza scritta (art.

25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la

fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento. La stessa è, di

regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2

LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti

persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,

costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27

LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale

definito dalla Laps.

Per quanto attiene al

premio riconosciuto (PMR qui di seguito) l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per

ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di

assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che

non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un

premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed

é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora

compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media

ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria (e

quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito

dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati

iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio

ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio

di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo

anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia

invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento

del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al

periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata

sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale

decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o

ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge

dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il

regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) edito nelle more della

presente procedura (il 29 maggio 2012 con pubblicazione sul BU il 1° giugno

successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011

entrato in vigore il 1° gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente

regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare),

all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima

o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di

riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I

dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione

in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il

rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito

lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la

LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione.

Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la

sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni

che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile

semplificato (RDS qui di seguito).

2.5. Per determinare il parametro

da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che

si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per

l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di

Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i

valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’ammini-strazione si basa quindi

integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente

accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del

calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario

acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal. La legge ha fissato in maniera

esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia

fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).

La legge annovera in

deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:

AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese

professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le

spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un

importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi

assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),

imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni

nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per

doppia economia non sono considerate nel testo legale.

2.6. Fissato il RDS il nuovo

sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono

dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché

tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in

primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

La parte del reddito che

supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione

sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a

contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere

mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite

di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo

della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza

dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del

premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari

a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo

massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali

della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.

L’art. 36 LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),

13% (coppie con figli), 20% (persone sole) e 21% coppie senza figli.

Le nuove norme prevedono

poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando

l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal

e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed

assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva

entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore

Considerandi

aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel

78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di

legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire

un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione

delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora

prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei

costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi), ciò che

impone al cittadino assicurato posto al beneficio della RIPAM di partecipare

maggiormente al pagamento del proprio premio assicurativo malattia

obbligatoria.

La legge fissa poi altre

regole specifiche per le forme particolari di assicurazione, norme che non

torna qui utile rappresentare siccome ininfluenti al tema in discussione.

2.7

Determinato quindi il RDS

riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese

vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla

legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a

dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato se il RDS risulta inferiore

al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è

superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto

6264.

dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che

eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il

resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la

prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito

fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato

definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò

senza il computo della pigione.”

L’art. 10 Laps fissa nel

seguente modo la soglia di intervento:

" a) per il titolare del diritto:

" importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la

persona sola

" b) per la prima persona supplementare

dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente alla metà del limite

minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

per la persona sola

" c) per la seconda e la terza persona

supplementare dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il

primo figlio

" d) per la quarta e quinta persona

supplementare dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il

terzo figlio

" e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare

dell’unità di riferimento:

" importo corrispondente al limite minimo

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il

quinto figlio.

2Per

limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI

si intende:

a)

fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);

b)

fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);

c)

fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);

d)

fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);

e)

fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).

3I

limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della

legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Il legislatore ha –

tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della

legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare

infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio

dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC

(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della

riduzione).

Va evidenziato che

l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli

adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un

incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento

dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2).

Questa Corte rileva che i

valori ritenuti dall’amministrazione nella sua decisione e nelle osservazioni

al gravame non ritengono il valore percentuale dell’1,8% dell’ordinanza citata.

La divergenza, come

desumibile da comunicazione dell’UFAS riferita ad altra procedura (__________),

deriva dall’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato (in realtà dell’1,7543%)

applicato agli importi in discussione, rispetto al tasso arrotondato indicato

dal CF nella sua ordinanza (1,8%). Secondo l’UFAS, e come desumibile anche da

un raffronto degli importi ritenuti negli art. 10 cpv. 1 e 3 LPC rispetto ai

valori del periodo precedente, l’aumento percentuale reale delle rendite non

corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente

applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un

arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso

percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi seguenti: 1160

[nuovo importo minimo della rendita completa di vecchiaia, considerato importo

base o chiave per il calcolo] dedotto l’importo fissato per la medesima rendita

nel periodo precedente, ossia 1140 rapportato a 1140. Ciò conduce come detto ad

un risultato di 1,7543% (il riporto degli ulteriori decimali è qui

tralasciato). Ciò in consonanza anche la circolare IAS 1° gennaio 2011 sulle

modifiche concernenti gli assegni famigliari cantonali. Questo modo di

procedere può essere ammesso vista la prassi amministrativa ed alla luce del

fatto che le divergenze di importo, per il settore che qui ci occupa, sono di

scarso rilievo e praticamente senza influenza alcuna sulla determinazione dei

valori della RIPAM. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui però

segnalare il rischio di confusione che questa situazione ingenera e segnala

come auspicabile una maggiore chiarezza.

Alla luce di quanto

precede, per il titolare del diritto, l’importo legale di CHF 16'540 nel 2009 è

divenuto CHF 17'069 mentre per l’anno 2011 diviene CHF 17'368. Per la prima

persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo di CHF 8'270 è aumentato

nel 2009 a CHF 8’534 e nel 2011 a CHF 8'684. Per la seconda e la terza persona

supplementare dell’unità di riferimento la cifra di base di CHF 8'680 è

aumentata nel 2009 (+3,2%) a CHF 8'955 e nel 2011 a CHF 9'112. Per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo da

CHF 5'787 è aumentato nel 2009 a 5'970 e nel 2011 a CHF 6'074. Per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento l'importo

base di CHF 2'893 è aumentato nel 2009 a CHF 2'985 e nel 2011 a CHF 3'037.

2.8

Alla luce degli importi

appena ritenuti discende che un RDS inferiore o uguale al 50% della somma

desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima

possibile come impone l’art. 35 cpv. 2 LCAMal.

Nella misura in cui il RDS

sia superiore al 50% dell’importo calcolato come all’art. 10 cpv. 3 Laps, l’importo

massimo possibile di sussidio non può essere riconosciuto e l’istante deve

mettere a contribuzione del pagamento del premio i suoi mezzi. Secondo la

novella legislativa la differenza esistente tra l’importo più elevato del

reddito che consente il sussidio massimo ed il RDS va infatti utilizzato per il

pagamento dei premi secondo le percentuali specifiche ad ogni categoria di

assicurato, come prevede l’art. 36 LCAMal. Quindi quando il RDS vada oltre il

limite del reddito fissato secondo l’art. 35 LCAMal (con rinvio all’art. 10

Lasp), ossia quando il reddito disponibile superi l’importo che permette il

versamento massimo del sussidio, la parte di reddito che supera detto limite

destinata al finanziamento dei premi viene determinata con una percentuale

(fissa) a dipendenza della composizione dell’UR.

Per l’art. 36 LCAMal

a) le

persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile

(semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al

pagamento dei premi;

b) le persone sole con

figli l’8%;

c) le persone coniugate senza

figli il 21% mentre le

d) persone coniugate con

figli il 13%.

Il Rapporto della

Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio contiene, a

pagina 5, una serie di esempi cui può qui essere fatto rimando (considerata la

base dell’anno 2008) per una visione del calcolo che l’amministrazione è chiamata

ad operare.

Determinata la

partecipazione dell’assicurato al pagamento del premio normativo, deve essere fissato

l’importo cui lo stesso avrebbe diritto mediante sottrazione dal valore

dell’importo normativo del premio di quanto l’assicurato (e meglio l’UR) deve

versare. L’importo che risulta va successivamente moltiplicato per il

coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il

coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve

finanziare dell’importo normativo del premio che rimane a carico

dell’assicurato o dell’UR interessata, è del 73,5%. Il disegno di legge

indicava una percentuale maggiore (76 %) che i lavori preparatori ed il testo

finale hanno innalzato a 78,5%. Prima ancora dell’entrata in vigore della norma

approvata dal legislativo ne è stata chiesta la modifica e la percentuale ridotta

(si veda la legge 29 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2/2012

del 20 gennaio 2012 che ha ridotto – alla luce del Messaggio 4 ottobre 2011 no.

6541.

concernente la Modifica della LCAMal in merito all’adeguamento del

coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi; si faccia

inoltre riferimento al Rapporto della Commissione della Gestione del 15

novembre 2011 R 6541).

La somma che risulta

dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce

della situazione dell’assicu-rato o meglio dell’UR interessata, costituisce la

cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli

istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del

sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la

nuova polizza, all’istante.

Il sistema, che ha – come

detto – il pregio di essere sostanzialmente più aderente alla realtà economica

degli assicurati (rispetto a quello in vigore in precedenza) ed al valore dei

premi, è complesso, articolato e non di facile comprensione per i beneficiari

del diritto che si vedono recapitare una decisione formale in cui l’importo

della RIPAM é cifrato ma senza la modalità del calcolo e degli importi

ritenuti. Il calcolo dell’aiuto riconosciuto non è quindi immediatamente

controllabile da parte dell’UR interessata. La persona assicurata, per potere

comprendere appieno i valori utilizzati, per verificare la correttezza degli

stessi e per controllare il calcolo, è costretto a formulare reclamo

rispettivamente a chiedere esplicitamente la modalità di determinazione della

RIPAM. Solo in quella sede l’amministrazione, come il caso in discussione

dimostra, fornisce alla persona interessata adeguate spiegazioni.

2.9

Per quanto attiene all’anno

2012.

con decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione

delle riduzioni di premio LAMal del 15 novembre 2011 il Consiglio di Stato del

Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30

cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al

sussidio nel Cantone come segue:

" Le basi di

calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2012

sono definite come segue:

a) periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.

b) premio medio di

riferimento:

– adulti: CHF 4850.–

– giovani adulti

di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.–

– minorenni: CHF 1146.–

c) percentuali

relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei

premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno

2010.

(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per

l’anno 2012.”

2.10

Nel caso concreto l’amministrazione

dopo aver inizialmente calcolato la RIPAM sulla base della tassazione 2009,

determinante per il sussidio 2012, accertato che l’insorgente non dispone più di

alcun reddito da attività lucrativa, ha effettuato il nuovo calcolo applicando

l’art. 14 cpv. 2 lett. a Reg. LCAMal, ossia prendendo in considerazione la

situazione economica e patrimoniale più recente degli interessati.

Gli insorgenti contestano

anche il nuovo calcolo, ritenendo l’importo riconosciuto (fr. 1'180.80

all’anno) troppo esiguo e nettamente inferiore rispetto a quanto percepito

negli anni precedenti. Essi chiedono che non venga preso in considerazione il

reddito locativo e che vengano effettuate ulteriori deduzioni per le spese

effettivamente sostenute.

Va innanzitutto

evidenziato che il paragone con gli importi del sussidio percepiti fino al 2011

non può essere d’aiuto ai ricorrenti, poiché, come visto nei considerandi che

precedono, il metodo di calcolo, con il 1° gennaio 2012, ha subito una modifica radicale che ha inciso sull’ammontare del sussidio cui hanno diritto i

beneficiari dell’aiuto statale.

Nella fattispecie, a

giusta ragione l’amministrazione ha utilizzato gli elementi di reddito prodotti

dai medesimi insorgenti con il ricorso, senza far capo al formulario

d’accertamento del reddito previsto dall’art. 14 cpv. 4 Reg. LCAMal. Infatti, i

dati provengono dai medesimi assicurati, i quali hanno poi potuto ampiamente

esprimersi in merito e presentare le loro ulteriori osservazioni sul calcolo

effettuato dalla Cassa.

In concreto, alla luce

della documentazione agli atti, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato

dall’amministrazione.

Il totale dei redditi

dell’unità di riferimento ammonta a fr. 56'617, composti di fr. 15'672 della

rendita AVS di RI 1 (1'306 X 12, doc. A11), fr. 12'756 della rendita AVS di __________

(fr. 1'063 X 12, doc. A11), fr. 13'164 di contributo di mantenimento per il

figlio (doc. A11, ritenuto nelle tassazioni 2009 e 2010 agli atti, cfr. doc.

A14 e A10 [fr. 13’346]), fr. 25 di reddito da titoli e capitali (cfr.

tassazione 2010; art. 14 cpv. 3 Reg. LCAMal) e fr. 15'000 di reddito locativo

(cfr. tassazione 2010; art. 14 cpv. 3 Reg. LCAMal).

A proposito di

quest’ultimo importo, contestato dagli insorgenti che rilevano come il reddito

locativo non corrisponde ad un’entrata reale, va evidenziato che il TCA ha già

avuto modo di confermare, vigente la vecchia LCAMal, che anche il reddito

locativo deve essere preso in considerazione nel calcolo delle entrate

(sentenza 36.2008.134 del 17 dicembre 2008; cfr. anche sentenza 36.2011.43 del

30.

agosto 2011; 36.2010.126 del 22 marzo 2011).

Il TCA, nella sua

composizione completa, al consid. 2.7, ha in particolare evidenziato:

" E’ vero

che il valore locativo aggiunto agli altri redditi è un introito fittizio;

tuttavia questa modalità di calcolo è stata voluta dal legislatore che ha

deciso di considerare tutti i redditi (cfr. art. 29 cpv. 2 LCAMal: “il

totale dei redditi”).

Va poi rilevato che un inquilino con un reddito registrato nella

sua tassazione di fr. 98’734 (ossia come i ricorrenti prima dell’aggiunta del

valore locativo), deve ancora far fronte al pagamento della locazione, il cui

importo non può essere dedotto nella dichiarazione fiscale. In tal caso

l’inquilino, se si volesse seguire il ragionamento degli insorgenti, avrebbe lo

stesso reddito del proprietario registrato nella dichiarazione fiscale, ma

avrebbe comunque un importo inferiore a propria disposizione rispetto a

quest’ultimo dovendo ancora pagare la locazione che invece i proprietari

d’abitazione non devono versare. Questa circostanza giustifica il versamento

del sussidio in questo caso.

Invece se il medesimo inquilino avesse un reddito registrato di

fr. 110'984, come i ricorrenti, e pagasse una locazione di fr. 18’920 (somma

tra interessi passivi e spese di manutenzione degli insorgenti) non solo non beneficerebbe

del sussidio come il proprietario, ma dovrebbe ancora pagare l’affitto.

Per cui la tesi dei ricorrenti secondo i quali due famiglie a

parità di reddito lordo vengono trattate diversamente se una di queste è

proprietaria e l’altra inquilina non trova conferma o comunque è giustificata

da validi motivi.

Non va peraltro dimenticato che, secondo l’esempio dei ricorrenti,

l’inquilino pagherebbe un importo superiore di imposte, poiché dall’ammontare

di fr. 98'734 (ossia fr. 110'982 senza il valore locativo di fr. 12’250) non

potrebbero dedurre l’affitto, mentre invece i ricorrenti, proprietari

d’immobili, grazie alle deduzioni degli interessi passivi e delle spese di

manutenzione, pur avendo un reddito registrato di fr. 110'984, con le deduzioni

permesse fiscalmente partono da una base imponibile inferiore di fr. 92'064 (110’984-18'920).”

Ciò vale anche con le

nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012. Il legislatore ha infatti precisato

che il reddito disponibile di riferimento è costituito, tra l’altro, dal

reddito lordo corrispondente alla somma di tutti i redditi dell’unità di

riferimento secondo la LT (art. 31 cpv. 1 lett. a LCAMal).

Nel Messaggio n. 6264 del

15.

settembre 2009 il Consiglio di Stato, a pag. 15, ha infatti evidenziato che “il reddito lordo è la somma di tutti i

redditi conseguiti secondo la Legge tributaria (LT), indipendentemente dalla

loro fonte (redditi del lavoro, redditi della sostanza, indennità e rendite

delle assicurazioni sociali, altre fonti di reddito, ecc.). Il valore locativo

per i proprietari di abitazioni ed i redditi conseguiti in altri cantoni o

all'estero ne fanno quindi parte. Nel calcolo del reddito disponibile

semplificato il reddito lordo equivale quindi al totale dei redditi, così come

risulta dalla tassazione”).

Dall’importo così ottenuto

di fr. 56'617, cui nel caso di specie non va aggiunta alcuna sostanza, essendo

negativa (cfr. tassazione 2010), possono essere effettuate solo le deduzioni

previste dal legislatore (consid. 2.5; cfr. anche sentenza 36.2012.49 del 26

novembre 2012, non ancora cresciuta in giudicato), e meglio l’ammontare del

premio medio di riferimento (in concreto: fr. 9'700 [4'850 X 2]), i contributi

sociali obbligatori (in concreto: fr. 0), le eventuali pensioni alimentari che

un assicurato è tenuto a pagare all’ex-coniuge (in concreto: fr. 0), le spese

professionali per i salariati (in concreto: fr. 0) e le spese per interessi

passivi (in concreto: fr. 3'000, ossia il massimo previsto dal legislatore,

ritenuto che quelle esposte dal ricorrente per complessivi fr. 13'174.89

superano questo importo [cfr. art. 31 cpv. 1 lett. g LCAMal]).

Ulteriori deduzioni, che

derogano a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non sono invece

ammissibili (cfr. consid. 2.5).

In particolare, le spese

di gas, luce, legna, manutenzione della casa, assicurazione auto, ecc. non

possono essere ritenute poiché non previste dalla lista esaustiva adottata dal

legislatore.

Ne segue che il reddito

disponibile di riferimento ammonta a fr. 43’917 (56’617 - 12’700).

Il

fabbisogno, così come indicato in precedenza (consid. 2.7), è di CHF 26'052

(17'368 + 8'684). Di questa somma il 50%, ossia CHF 13’026 costituisce, a norma

dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal, il limite di reddito disponibile per la determinazione

dell’importo normativo massimo della RIPAM. I ricorrenti devono contribuire con

i propri mezzi alla copertura dei premi, quindi – come vuole l’art. 35 alla

lettera a) LCAMal – il 21% (percentuale riferita alle persone coniugate senza

figli) del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal.

Si ha così:

43’917 (RDS) – 13’026

(reddito limite) = CHF 30’891

Di cui il 21% assomma a

CHF 6'487.10

Il premio normativo di

diritto dei ricorrenti è quindi:

CHF 9’700

(premio medio di riferimento) – CHF 6’487.10 = CHF 3’212.90

Per

determinare l’importo che i ricorrenti hanno diritto di ottenere per la

riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1

LCAMal, corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:

CHF 3'212.90 : 100 x 73.5

= CHF 2'361.50, ossia fr. 1'180.80 ciascuno, corrispondenti a fr. 98.40 al

mese.

Ne segue che il calcolo è

stato effettuato correttamente.

Alla luce di quanto

precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e

senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è

avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato

in maniera precisa. Il fatto che l’importo sia inferiore a quello percepito in

precedenza non è dovuto all’amministrazione che ha applicato le norme imposte

dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in

discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del

giudice e tanto meno dall’amministrazione preposta alla loro applicazione.

A questo proposito va evidenziato

che i ricorrenti stessi rilevano di non ritenere che il principio della buona

fede sia stato violato (doc. XVIII) pur criticando le scelte legislative.

Del resto, con sentenza

36.2012.80

del 28 novembre 2012, non ancora cresciuta in giudicato, questo TCA

nella sua composizione completa, al consid. 2.17, ha già avuto modo di

affermare che:

" La

ricorrente non può essere seguita neppure laddove rivendica una violazione

della buona fede. Va qui rammentato come, secondo la giurisprudenza, di regola

un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid.

4.

, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI

2000.

no. KV 126 pag. 223).

In concreto la ricorrente sembra invocare la sua buona fede alla luce

del fatto che, negli scorsi anni, l’amministrazione ha sempre ritenuto

(perlomeno implicitamente) le spese per disabilità, per malattia e di

manutenzione degli stabili così come gli interessi passivi pieni soluti e le è

sempre stato, di conseguenza, riconosciuto il diritto al sussidio.

Ora tale circostanza non può essere ritenuta in concreto per

ammettere la RIPAM 2012 in favore della signora X. Da un lato la legge prevede

esplicitamente che per ogni anno la RIPAM vada specificatamente richiesta, mediante

un’istanza scritta, e comprovato lo stato economico adempiente i presupposti

della “condizione economica modesta”. Da ciò discende che, se anche per più

anni, l’amministrazione ha considerato adempiuti i presupposti per la riduzione

del premio, non necessariamente la situazione deve perpetuarsi e continuare.

Ogni anno di RIPAM deve essere specificatamente esaminato e la riduzione è

decisa di anno in anno e, soprattutto, quantificata in maniera specifica di

anno in anno. In concreto poi nessuna promessa concreta od impegno puntuale è

stato assunto dall’amministrazione competente, ed in più vi è stata una

significativa modifica di legge tale da mutare in maniera importante non solo i

parametri di concessione dell’aiuto sociale ma gli istituti stessi posti alla

base della valutazione che incombe all’amministrazione. Va quindi escluso in

concreto che la signora X possa invocare con successo la violazione della sua

buona fede per ottenere la riduzione del premio del’assicurazione contro le

malattie.”

In queste condizioni,

richiamato quanto esposto al consid. 2.1, la decisione del 31 agosto 2012

(recte: la decisione su reclamo del 31 agosto 2012 che annulla e sostituisce la

decisione su reclamo del 13 luglio 2012), va confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§

La decisione del 31 agosto 2012 è confermata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti