36.2012.71
Ricorso contro l'ammontare della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Modifica della decisione pendente causa. Il valore locativo fa parte del reddito dell
21 gennaio 2013Italiano38 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2012.71
cs
Lugano
21 gennaio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2012 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 13 luglio 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 e __________, coniugati,
entrambi nati nel 1942, sono affiliati all’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie di __________ per un premio, nel 2012, di fr. 390.50
(franchigia di fr. 300), cui si aggiungono fr. 27.70 di assicurazioni
complementari soggette al diritto privato (doc. XIV/1/allegato A).
Il 10 novembre 2011 gli
interessati hanno postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria
per il 2012, allegando la tassazione 2010.
1.2. Con decisione del 30 aprile
2012 (doc. 2) la CO 1, ha accolto la domanda, fissando l’importo di riduzione
del premio dell’assicurazione malattia di base (RIPAM qui di seguito) in fr. 493.20
ciascuno (fr. 41.10 al mese). Considerando insufficiente l’importo riconosciuto,
drasticamente diminuito rispetto agli anni precedenti, e rilevando di aver
ottenuto il condono delle imposte federali, cantonali e comunali per gli anni
2008 e 2009, i coniugi RI 1 hanno contestato il calcolo e chiesto di poter
beneficiare del sussidio massimo.
L’amministrazione, dopo
avere verificato i dati acquisiti ed i calcoli effettuati, ha emanato una
decisione su reclamo il 13 luglio 2012 (doc. A), con cui ha ribadito la correttezza
dell’importo del sussidio basato sui nuovi parametri legali, in vigore dal 1°
gennaio 2012, che hanno mutato la precedente prassi in materia.
1.3. Contro il provvedimento
dell’amministrazione, il 7 agosto 2012 (doc. I), gli assicurati, rappresentati
dal marito, si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni rammentando
le proprie difficoltà economiche (sono al beneficio di una pensione di fr.
2'369, oltre che di un assegno di mantenimento di fr. 1'097 al mese per il
figlio cerebroleso) e ribadendo che se in precedenza hanno sempre ottenuto una
riduzione sostanziosa del premio assicurativo (fr. 282.40 al mese nel 2011),
dal 2012 ricevono solo fr. 41.10.
Fatti
I ricorrenti contestano la
presa in considerazione del reddito conseguito nel 2009, non più corrispondente
alla realtà, della sostanza e del valore locativo e chiedono la deduzione di
ulteriori spese (affitto, interessi passivi, gas, luce e legna per il
riscaldamento, spese di manutenzione della casa, spese di assicurazione della
casa, spese di mantenimento dell’auto, ogni altra spesa, spese professionali,
ecc.).
1.4. Con scritto del 30 agosto
2012 la CO 1 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le censure del
ricorrente ed ha chiesto lo stralcio dai ruoli del ricorso presentato dai
coniugi RI 1 (doc. III). Con la nuova decisione è stato riconosciuto un
sussidio annuale di fr. 1'180.80 ciascuno (fr. 98.40 al mese).
1.5. Il 3 settembre 2012 il
giudice delegato del TCA, dopo aver citato l’art. 6 Lptca, ha chiesto ai
ricorrenti di esprimersi in merito e di voler precisare se intendessero
mantenere il ricorso a fronte del parziale aumento del sussidio riconosciuto
dalla Cassa (doc. VI).
Il 12 ottobre 2012 i
ricorrenti hanno ribadito di volere ottenere il sussidio massimo ed hanno
deciso di mantenere il ricorso (doc. VIII).
Pendente causa il TCA ha
chiesto all’autorità __________ la produzione dell’intero incarto (doc. X) e,
dopo aver rilevato che la Cassa, malgrado la pendenza della lite, avesse
esaminato la tempestività di uno scritto dei ricorrenti che si lamentavano del
contenuto della nuova decisione del 31 agosto 2012, ha rammentato all’amministrazione che la procedura inerente il calcolo del sussidio 2012
continua innanzi al TCA e che la decisione del 31 agosto 2012 è una semplice
proposta al Tribunale (doc. XV). Nel frattempo gli insorgenti hanno nuovamente
ribadito le loro censure (doc. XIII).
1.6. Con scritto del 14 dicembre
2012 la CO 1 ha confermato la sua richiesta di reiezione del ricorso (doc.
XVI). Agli insorgenti è stato assegnato un termine scadente il 7 gennaio 2013
per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XVII). Con
scritto del 4 gennaio 2013 hanno ribadito la loro posizione, criticando le
autorità politiche ed evidenziando, tra l’altro, di non aver mai fatto valere
la propria buona fede. Essi hanno inoltre prodotto la decisione relativa al
2013, contro cui hanno già inoltrato reclamo, da cui emerge che la RIPAM, per
quest’anno, è aumentata a fr. 2'119.20 ciascuno (doc. XVIII).
in
diritto
In ordine
2.1. Con scritto del 30 agosto
2012 la CO 1 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le censure dei
ricorrenti riconoscendo un importo maggiore rispetto a quello oggetto della
decisione impugnata (doc. III). Il 31 agosto 2012 l’amministrazione ha emesso
una nuova decisione relativa al sussidio 2012, fissando in fr. 1'180.80 per
ogni coniuge l’ammontare della riduzione (doc. V/Bis).
Per l’art. 6 Lptca:
" 1L’autorità
amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il
provvedimento impugnato.
2Essa notifica immediatamente una nuova decisione
alle parti e la comunica al Tribunale.
3Quest’ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o
di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente
un termine di 10 giorni per prendere posizione."
Per l’art. 53 cpv. 3 LPGA
l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione,
contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso
all’autorità di ricorso (cfr. anche Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea,
Ginevra, 2009, n. 47 ad art. 53).
Una decisione emanata
pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde
alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova
decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.
L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza
che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992
pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira,
"Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine
assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida
nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123
consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF
109 V 236).
Ciò vale di massima laddove la nuova decisione è favorevole al
ricorrente.
Infatti in una sentenza del 5 dicembre 1991, l’allora TFA ha stabilito
che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination
de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère
d'une requête et doit être présentée comme telle au juge" (RCC 1992 p.
122 seg.).
Nel
caso in esame l’amministrazione il 30 agosto 2012 ha comunicato al TCA di aver parzialmente accolto le richieste degli insorgenti ed il 31 agosto 2012 ha emesso una decisione formale tramite la quale ha aumentato da fr. 493.20 a fr. 1'180.80 all’anno l’ammontare del sussidio da versare ad ogni coniuge.
Accertato che lo scritto
del 30 agosto 2012 non è una vera e propria risposta di causa poiché
l’amministrazione ha preso posizione sul calcolo eseguito solo in data 10 dicembre
2012 (doc. XIV) e che il nuovo provvedimento amministrativo migliora la
situazione degli insorgenti, oggetto del contendere, nel caso di specie, è la
decisione del 31 agosto 2012. Va qui evidenziato che l’amministrazione avrebbe
più correttamente dovuto chiamarla decisione su reclamo ed indicare che con la
medesima sarebbe stata annullata e sostituita la decisione su reclamo del 13
luglio 2012. Inoltre, vista la pendenza della lite innanzi a questo TCA, la
Cassa non avrebbe dovuto esaminare la tempestività del “reclamo” dei ricorrenti
contro la decisione del 31 agosto 2012, ma avrebbe semmai dovuto trasmettere
tutta la documentazione inerente la fattispecie in esame a questo Tribunale.
In concreto ritenuto che
ai coniugi RI 1 è stata più volte data la possibilità di esprimersi sull’intera
fattispecie e che gli insorgenti si sono diffusamente soffermati sui vari
aspetti del nuovo calcolo del sussidio per il pagamento dei premi
dell’assicurazione malattie obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 2012,
il TCA può entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Con effetto dal 1° gennaio
2012 le norme della Legge Cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di
seguito), che reggono la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (RIPAM qui di seguito, acronimo utilizzato sia nei
lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi allegati), hanno subito
una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è radicalmente cambiato in
conseguenza all’approvazione della Legge 24 giugno 2010 (Bollettino Ufficiale
2010, 297). Il legislatore ha provveduto a porre mano ad un nuovo sistema di
distribuzione dei sussidi decisi dal Cantone, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale, la
precedente normativa avendo mostrato talune lacune e, soprattutto, per
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale scelti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze
dell’8 giugno 2010 a pagina 1). In particolare il Consiglio di Stato, con il
disegno di legge, ed il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere
il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Lasp e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente considerare il
contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di ciò che, in materia di RIPAM, impone la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento ed é vincolato unicamente da quanto
impone l’art. 65, ed in particolare dal cpv. 1 bis, LAMal. Secondo la LAMal i
cantoni determinano quali siano le persone di condizione economica modesta. Per
i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei
minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione. Sussiste poi un obbligo
di informazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione
dei premi ed un dovere quo allo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori.
Per il resto il diritto cantonale è autonomo come rammenta il Tribunale
Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185 e 134 I
313). Compete al Cantone non solo fissare la procedura ma decidere il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi. Il Ticino, con le abrogate
norme, aveva optato per un modello scalare (“Stufenmodell”) che
differenziava diverse classi di reddito in base alla composizione famigliare
alle quali era attribuito un importo fisso quale riduzione del premio. La
determinazione dell’importo da riconoscere era in relazione al reddito
imponibile fissato dalle autorità fiscali.
Il precedente modello era
stato corretto, nel corso degli anni, con aggiustamenti e modifiche, per
mitigare le conseguenze dell’effetto soglia insito nel sistema scelto. Il calcolo
dell’importo del sussidio si fondava su complessi algoritmi (il più delle volte
oscuri agli assicurati). Il modello era quindi relativamente semplice e
trasparente per quanto concerneva il diritto al sussidio mentre era complesso
per quanto atteneva alla quantificazione dello stesso.
2.3. Le nuove norme, come detto,
tendono ad ossequiare uno degli obiettivi di politica sociale cantonale dettato
dalla Laps. Al momento dell’adozione di questo corpo normativo infatti era apparso
che “la riduzione dei premi apparteneva al nucleo centrale delle prestazioni
sociali cantonali che la legge [Laps, n.d.r.] mirava a coordinare” (Rapporto cit., pag. 2), operazione che
non era però stato possibile condurre a termine in occasione dell’adozione di
quella legge per l’elevato numero dei beneficiari della riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia e delle conseguenze di tale numero sul lavoro dell’amministrazione
in caso di applicazione stretta dei parametri della Laps. Non era stato cioè
possibile introdurre nella LCAMal il sistema del cosiddetto reddito
disponibile, strumento essenziale per determinare la situazione economica delle
famiglie postulanti prestazioni sociali in modo “più aderente alla realtà”
(Rapporto, op. cit., loc. cit.).
L’adozione del reddito disponibile Laps in ambito RIPAM avrebbe imposto un
calcolo, complesso ed articolato, soggetto a minuziosa verifica, per ogni
singolo richiedente il sussidio, con un incremento prevedibilmente
impressionante dell’onere amministrativo. Per tale motivo è stata riconosciuta
l’esigenza di procedere ad un adattamento successivo della LCAMal e,
nell’ambito dei lavori preparatori alla presentazione del disegno di legge, è emersa
la necessità di procedere mediante l’accertamento del reddito disponibile in
maniera comunque semplificata, ciò per permettere un onere amministrativo
sopportabile e, comunque, pervenire ad un sistema di RIPAM il più possibile
conforme all’impostazione della Laps.
Ulteriore intento del
legislatore era il conseguimento di “una maggiore equità orizzontale
nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare
maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro
dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti
indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da
ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione
dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento
… (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che
evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato
e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
2.4. Occorre ora esaminare più da
vicino le nuove norme, e meglio quelle in vigore nel 2012, anno oggetto
del contendere, e quindi i nuovi concetti ritenuti dalla legge, per fare ciò è
necessario partire dalla chiara volontà del legislatore espressa negli
approfonditi lavori preparatori ed in quelli commissionali e plenari del Parlamento.
Va dapprima ribadito che è
il Cantone che accorda le riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria
delle cure medico sanitarie (art. 23 LCAMal) e che le nuove norme mantengono il
principio di concedere la RIPAM, tranne per le particolari situazioni dei
beneficiari di prestazioni complementari AVS ed AI nonché di prestazioni Laps
(art. 42 e 43 LCAMal), a seguito di presentazione di un’istanza scritta (art.
25 LCAMal) accompagnata dalla necessaria documentazione. Per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la
fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del
premio si deve far capo al concetto di unità di riferimento. La stessa è, di
regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2
LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti
persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,
costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27
LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché non coniugate, senza
figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale
definito dalla Laps.
Per quanto attiene al
premio riconosciuto (PMR qui di seguito) l’art. 28 LCAMal ritiene un premio per
ogni assicuratore, premio che è determinato per ogni possibile categoria di
assicurati a norma dall’art. 61 cpv. 3 LAMal secondo cui per gli assicurati che
non hanno ancora compiuto i 18 anni (minorenni), l’assicuratore deve fissare un
premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed
é legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora
compiuto i 25 anni (giovani adulti). Il PMR è calcolato a partire dalla media
ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria (e
quindi minima di legge) e comprensivo del rischio infortunio ed è costituito
dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati
iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio
ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il PMR è determinato annualmente dal Consiglio
di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni singolo
anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge rinvia
invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di accertamento
del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati relativi al
periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza viene fissata
sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel suo annuale
decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza donata o
ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che emerge
dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto. Il
regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) edito nelle more della
presente procedura (il 29 maggio 2012 con pubblicazione sul BU il 1° giugno
successivo, regolamento che ha sostituito il precedente del 5 aprile 2011
entrato in vigore il 1° gennaio 2012 che a sua volta aveva abrogato il previgente
regolamento del 13 novembre 2007 tranne eccezioni che qui non giova evocare),
all’art. 16, prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima
o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di
riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I
dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione
in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il
rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.00.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è frutto di un calcolo che parte dal reddito
lordo, ovvero la somma di tutti i redditi dell’unità di riferimento secondo la
LT, cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza netta ritenuta nella tassazione.
Contrariamente al diritto previgente non viene più ritenuta franchigia per la
sostanza. Dall’importo così calcolato sono ammesse le precise e specifiche deduzioni
che vedremo nelle considerazioni successive per giungere al reddito disponibile
semplificato (RDS qui di seguito).
2.5. Per determinare il parametro
da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si deve stabilire il RDS che
si fissa partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione per
l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di
Stato, maggiorato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i
valori riconosciuti dalla legge in deduzione. L’ammini-strazione si basa quindi
integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente
accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del
calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario
acquisire ulteriori informazioni dall’assicurato medesimo o tramite terzi.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal. La legge ha fissato in maniera
esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia
fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto 15 settembre 2009 DSS pag. 17).
La legge annovera in
deduzione il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PRM qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, AINP e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT ma fino ad un massimo di CHF 4'000.00) nonché le
spese per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT ma sino ad un
importo massimo di CHF 3'000.00) . Altre spese quali l’affitto, altri premi
assicurativi (ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto),
imposte e tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni
nell’ambito della LAMal), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per
doppia economia non sono considerate nel testo legale.
2.6. Fissato il RDS il nuovo
sistema prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è
accordato l’importo massimo della prestazione sociale, limiti che dipendono
dall’UR ciò che “garantisce l’equità di trattamento orizzontale, perché
tiene conto della reale situazione di reddito della famiglia, che dipende in
primo luogo dal numero dei suoi componenti” (Rapporto DSS pag. 31). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
La parte del reddito che
supera i limiti superiori per l’ottenimento del massimo della prestazione
sociale deve, per volontà esplicita del legislatore, essere messa a
contribuzione del pagamento dei premi. In questo caso occorre procedere
mediante un calcolo articolato. In questa costellazione (superamento del limite
di reddito per l’ottenimento del massimo della prestazione sociale) l’importo
della RIPAM diminuisce in maniera graduale e proporzionata a dipendenza
dell’incremento del reddito da computare. In altri termini la riduzione del
premio si contrae man mano che il surplus di reddito aumenta. La diminuzione é “pari
a una percentuale del reddito che supera il limite che da diritto all’importo
massimo” e “determina la velocità di riduzione della prestazione” (Rapporto DSS pag. 31). Le percentuali
della riduzione variano a seconda della tipologia dell’unità di riferimento.
L’art. 36 LCAMal fissa le seguenti percentuali: 8% (persone sole con figli),
13% (coppie con figli), 20% (persone sole) e 21% coppie senza figli.
Le nuove norme prevedono
poi che l’importo effettivo della riduzione del premio si ottenga moltiplicando
l’importo normativo di riduzione dei premi (definito all’art. 34 cpv. 1 LCAMal
e corrispondente alla somma dei premi medi di riferimento, per categoria ed
assicurato dell’UR) per il coefficiente cantonale che determina l’effettiva
entità del sussidio che lo Stato riconosce all’UR interessata. Il legislatore
Considerandi
aveva inizialmente fissato (all’art. 37 LCAM) il coefficiente cantonale nel
78,5% (a fronte di una proposta del Consiglio di Stato contenuta nel disegno di
legge fissata al 76%, l’aumento essendo dettato dalla volontà di non conseguire
un risparmio con il nuovo modello legislativo). Successivamente all’adozione
delle nuove norme il coefficiente cantonale è stato ridimensionato (ancora
prima dell’entrata in vigore delle norme) al 73,5% (a fronte dell’evolvere dei
costi nell’assicurazione malattia e del conseguente aumento dei premi), ciò che
impone al cittadino assicurato posto al beneficio della RIPAM di partecipare
maggiormente al pagamento del proprio premio assicurativo malattia
obbligatoria.
La legge fissa poi altre
regole specifiche per le forme particolari di assicurazione, norme che non
torna qui utile rappresentare siccome ininfluenti al tema in discussione.
2.7
Determinato quindi il RDS
riferito all’istante, e quindi dopo avere dedotto dal reddito lordo le spese
vincolate riconosciute, l’importo va raffrontato ad un limite determinato dalla
legge mediante richiamo dei principi contenuti nella Laps, cifra variabile a
dipendenza della dimensione dell’UR. Come indicato se il RDS risulta inferiore
al valore limite l’UR beneficia dell’importo massimo del sussidio. Se invece è
superiore a questo limite (come rammenta il Rapporto
6264.
dell’8 giugno 2010 pag. 4) “una percentuale fissa del reddito che
eccede tale soglia dovrà essere destinata al finanziamento dei premi, mentre il
resto costituirà la prestazione del Cantone. Man mano che il reddito aumenta la
prestazione cantonale si riduce, fino ad arrivare a zero. Il limite di reddito
fino al quale è riconosciuto il diritto ad una prestazione massima è stato
definito nella legge alla metà del fabbisogno minimo in base alla Laps, ciò
senza il computo della pigione.”
L’art. 10 Laps fissa nel
seguente modo la soglia di intervento:
" a) per il titolare del diritto:
" importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la
persona sola
" b) per la prima persona supplementare
dell’unità di riferimento:
" importo corrispondente alla metà del limite
minimo previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
per la persona sola
" c) per la seconda e la terza persona
supplementare dell’unità di riferimento:
" importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il
primo figlio
" d) per la quarta e quinta persona
supplementare dell’unità di riferimento:
" importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il
terzo figlio
" e) per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare
dell’unità di riferimento:
" importo corrispondente al limite minimo
previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per il
quinto figlio.
2Per
limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI
si intende:
a)
fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a);
b)
fr. 8’270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b);
c)
fr. 8’680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c);
d)
fr. 5’787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d);
e)
fr. 2’893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e).
3I
limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della
legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura
dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari
all’AVS/AI.
Il legislatore ha –
tramite la Laps – accostato i valori di calcolo della LCAMal a quelli della
legislazione in materia di prestazioni complementari, non senza dimenticare
infatti che una fetta importante dei beneficiari della riduzione del premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure è parallelamente beneficiario di PC
(e gode di trattamento di favore per le modalità di ottenimento della
riduzione).
Va evidenziato che
l’Ordinanza 09 del Consiglio Federale datata 26 settembre 2008 sugli
adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG prevedeva un
incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente mentre l’incremento
dell’Ordinanza 11 è dell’1.8% (art. 3 cpv. 2).
Questa Corte rileva che i
valori ritenuti dall’amministrazione nella sua decisione e nelle osservazioni
al gravame non ritengono il valore percentuale dell’1,8% dell’ordinanza citata.
La divergenza, come
desumibile da comunicazione dell’UFAS riferita ad altra procedura (__________),
deriva dall’arrotondamento del tasso percentuale tecnico calcolato (in realtà dell’1,7543%)
applicato agli importi in discussione, rispetto al tasso arrotondato indicato
dal CF nella sua ordinanza (1,8%). Secondo l’UFAS, e come desumibile anche da
un raffronto degli importi ritenuti negli art. 10 cpv. 1 e 3 LPC rispetto ai
valori del periodo precedente, l’aumento percentuale reale delle rendite non
corrisponde al tasso indicato dal CF che non viene quindi letteralmente
applicato dall’amministrazione. Gli importi delle rendite subiscono infatti un
arrotondamento. Nell’ambito della RIPAM la Cassa ha applicato il tasso
percentuale tecnicamente calcolato dal raffronto degli importi seguenti: 1160
[nuovo importo minimo della rendita completa di vecchiaia, considerato importo
base o chiave per il calcolo] dedotto l’importo fissato per la medesima rendita
nel periodo precedente, ossia 1140 rapportato a 1140. Ciò conduce come detto ad
un risultato di 1,7543% (il riporto degli ulteriori decimali è qui
tralasciato). Ciò in consonanza anche la circolare IAS 1° gennaio 2011 sulle
modifiche concernenti gli assegni famigliari cantonali. Questo modo di
procedere può essere ammesso vista la prassi amministrativa ed alla luce del
fatto che le divergenze di importo, per il settore che qui ci occupa, sono di
scarso rilievo e praticamente senza influenza alcuna sulla determinazione dei
valori della RIPAM. Il Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve qui però
segnalare il rischio di confusione che questa situazione ingenera e segnala
come auspicabile una maggiore chiarezza.
Alla luce di quanto
precede, per il titolare del diritto, l’importo legale di CHF 16'540 nel 2009 è
divenuto CHF 17'069 mentre per l’anno 2011 diviene CHF 17'368. Per la prima
persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo di CHF 8'270 è aumentato
nel 2009 a CHF 8’534 e nel 2011 a CHF 8'684. Per la seconda e la terza persona
supplementare dell’unità di riferimento la cifra di base di CHF 8'680 è
aumentata nel 2009 (+3,2%) a CHF 8'955 e nel 2011 a CHF 9'112. Per la quarta e quinta persona supplementare dell’unità di riferimento l’importo da
CHF 5'787 è aumentato nel 2009 a 5'970 e nel 2011 a CHF 6'074. Per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento l'importo
base di CHF 2'893 è aumentato nel 2009 a CHF 2'985 e nel 2011 a CHF 3'037.
2.8
Alla luce degli importi
appena ritenuti discende che un RDS inferiore o uguale al 50% della somma
desunta dall’art. 10 Laps comporta il versamento della riduzione massima
possibile come impone l’art. 35 cpv. 2 LCAMal.
Nella misura in cui il RDS
sia superiore al 50% dell’importo calcolato come all’art. 10 cpv. 3 Laps, l’importo
massimo possibile di sussidio non può essere riconosciuto e l’istante deve
mettere a contribuzione del pagamento del premio i suoi mezzi. Secondo la
novella legislativa la differenza esistente tra l’importo più elevato del
reddito che consente il sussidio massimo ed il RDS va infatti utilizzato per il
pagamento dei premi secondo le percentuali specifiche ad ogni categoria di
assicurato, come prevede l’art. 36 LCAMal. Quindi quando il RDS vada oltre il
limite del reddito fissato secondo l’art. 35 LCAMal (con rinvio all’art. 10
Lasp), ossia quando il reddito disponibile superi l’importo che permette il
versamento massimo del sussidio, la parte di reddito che supera detto limite
destinata al finanziamento dei premi viene determinata con una percentuale
(fissa) a dipendenza della composizione dell’UR.
Per l’art. 36 LCAMal
a) le
persone sole e senza figli debbono destinare il 20% del reddito disponibile
(semplificato) che supera il limite calcolato come all’art. 35 LCAMal al
pagamento dei premi;
b) le persone sole con
figli l’8%;
c) le persone coniugate senza
figli il 21% mentre le
d) persone coniugate con
figli il 13%.
Il Rapporto della
Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio contiene, a
pagina 5, una serie di esempi cui può qui essere fatto rimando (considerata la
base dell’anno 2008) per una visione del calcolo che l’amministrazione è chiamata
ad operare.
Determinata la
partecipazione dell’assicurato al pagamento del premio normativo, deve essere fissato
l’importo cui lo stesso avrebbe diritto mediante sottrazione dal valore
dell’importo normativo del premio di quanto l’assicurato (e meglio l’UR) deve
versare. L’importo che risulta va successivamente moltiplicato per il
coefficiente cantonale di finanziamento. L’art. 37 LCAMal prevede che il
coefficiente cantonale di finanziamento, ossia quanto il Cantone deve
finanziare dell’importo normativo del premio che rimane a carico
dell’assicurato o dell’UR interessata, è del 73,5%. Il disegno di legge
indicava una percentuale maggiore (76 %) che i lavori preparatori ed il testo
finale hanno innalzato a 78,5%. Prima ancora dell’entrata in vigore della norma
approvata dal legislativo ne è stata chiesta la modifica e la percentuale ridotta
(si veda la legge 29 novembre 2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 2/2012
del 20 gennaio 2012 che ha ridotto – alla luce del Messaggio 4 ottobre 2011 no.
6541.
concernente la Modifica della LCAMal in merito all’adeguamento del
coefficiente cantonale di finanziamento nella riduzione dei premi; si faccia
inoltre riferimento al Rapporto della Commissione della Gestione del 15
novembre 2011 R 6541).
La somma che risulta
dall’applicazione di questa percentuale al premio normativo calcolato alla luce
della situazione dell’assicu-rato o meglio dell’UR interessata, costituisce la
cifra della RIPAM che viene comunicata dall’amministrazione direttamente agli
istanti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza dove l’importo del
sussidio veniva comunicato all’assicuratore malattia e da questi, mediante la
nuova polizza, all’istante.
Il sistema, che ha – come
detto – il pregio di essere sostanzialmente più aderente alla realtà economica
degli assicurati (rispetto a quello in vigore in precedenza) ed al valore dei
premi, è complesso, articolato e non di facile comprensione per i beneficiari
del diritto che si vedono recapitare una decisione formale in cui l’importo
della RIPAM é cifrato ma senza la modalità del calcolo e degli importi
ritenuti. Il calcolo dell’aiuto riconosciuto non è quindi immediatamente
controllabile da parte dell’UR interessata. La persona assicurata, per potere
comprendere appieno i valori utilizzati, per verificare la correttezza degli
stessi e per controllare il calcolo, è costretto a formulare reclamo
rispettivamente a chiedere esplicitamente la modalità di determinazione della
RIPAM. Solo in quella sede l’amministrazione, come il caso in discussione
dimostra, fornisce alla persona interessata adeguate spiegazioni.
2.9
Per quanto attiene all’anno
2012.
con decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione
delle riduzioni di premio LAMal del 15 novembre 2011 il Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, in ossequio agli obblighi contenuti nella LCAMal all’art. 30
cpv. 1, ha fissato i parametri necessari alla determinazione del diritto al
sussidio nel Cantone come segue:
" Le basi di
calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2012
sono definite come segue:
a) periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2009.
b) premio medio di
riferimento:
– adulti: CHF 4850.–
– giovani adulti
di età tra 18 e 25 anni: CHF 4421.–
– minorenni: CHF 1146.–
c) percentuali
relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei
premi: come da art. 36 LCAMal nella versione di cui alla modifica del 24 giugno
2010.
(BU 45/2010 del 20.08.2010), valido per le riduzioni di premio LAMal per
l’anno 2012.”
2.10
Nel caso concreto l’amministrazione
dopo aver inizialmente calcolato la RIPAM sulla base della tassazione 2009,
determinante per il sussidio 2012, accertato che l’insorgente non dispone più di
alcun reddito da attività lucrativa, ha effettuato il nuovo calcolo applicando
l’art. 14 cpv. 2 lett. a Reg. LCAMal, ossia prendendo in considerazione la
situazione economica e patrimoniale più recente degli interessati.
Gli insorgenti contestano
anche il nuovo calcolo, ritenendo l’importo riconosciuto (fr. 1'180.80
all’anno) troppo esiguo e nettamente inferiore rispetto a quanto percepito
negli anni precedenti. Essi chiedono che non venga preso in considerazione il
reddito locativo e che vengano effettuate ulteriori deduzioni per le spese
effettivamente sostenute.
Va innanzitutto
evidenziato che il paragone con gli importi del sussidio percepiti fino al 2011
non può essere d’aiuto ai ricorrenti, poiché, come visto nei considerandi che
precedono, il metodo di calcolo, con il 1° gennaio 2012, ha subito una modifica radicale che ha inciso sull’ammontare del sussidio cui hanno diritto i
beneficiari dell’aiuto statale.
Nella fattispecie, a
giusta ragione l’amministrazione ha utilizzato gli elementi di reddito prodotti
dai medesimi insorgenti con il ricorso, senza far capo al formulario
d’accertamento del reddito previsto dall’art. 14 cpv. 4 Reg. LCAMal. Infatti, i
dati provengono dai medesimi assicurati, i quali hanno poi potuto ampiamente
esprimersi in merito e presentare le loro ulteriori osservazioni sul calcolo
effettuato dalla Cassa.
In concreto, alla luce
della documentazione agli atti, questo Tribunale deve confermare il calcolo effettuato
dall’amministrazione.
Il totale dei redditi
dell’unità di riferimento ammonta a fr. 56'617, composti di fr. 15'672 della
rendita AVS di RI 1 (1'306 X 12, doc. A11), fr. 12'756 della rendita AVS di __________
(fr. 1'063 X 12, doc. A11), fr. 13'164 di contributo di mantenimento per il
figlio (doc. A11, ritenuto nelle tassazioni 2009 e 2010 agli atti, cfr. doc.
A14 e A10 [fr. 13’346]), fr. 25 di reddito da titoli e capitali (cfr.
tassazione 2010; art. 14 cpv. 3 Reg. LCAMal) e fr. 15'000 di reddito locativo
(cfr. tassazione 2010; art. 14 cpv. 3 Reg. LCAMal).
A proposito di
quest’ultimo importo, contestato dagli insorgenti che rilevano come il reddito
locativo non corrisponde ad un’entrata reale, va evidenziato che il TCA ha già
avuto modo di confermare, vigente la vecchia LCAMal, che anche il reddito
locativo deve essere preso in considerazione nel calcolo delle entrate
(sentenza 36.2008.134 del 17 dicembre 2008; cfr. anche sentenza 36.2011.43 del
30.
agosto 2011; 36.2010.126 del 22 marzo 2011).
Il TCA, nella sua
composizione completa, al consid. 2.7, ha in particolare evidenziato:
" E’ vero
che il valore locativo aggiunto agli altri redditi è un introito fittizio;
tuttavia questa modalità di calcolo è stata voluta dal legislatore che ha
deciso di considerare tutti i redditi (cfr. art. 29 cpv. 2 LCAMal: “il
totale dei redditi”).
Va poi rilevato che un inquilino con un reddito registrato nella
sua tassazione di fr. 98’734 (ossia come i ricorrenti prima dell’aggiunta del
valore locativo), deve ancora far fronte al pagamento della locazione, il cui
importo non può essere dedotto nella dichiarazione fiscale. In tal caso
l’inquilino, se si volesse seguire il ragionamento degli insorgenti, avrebbe lo
stesso reddito del proprietario registrato nella dichiarazione fiscale, ma
avrebbe comunque un importo inferiore a propria disposizione rispetto a
quest’ultimo dovendo ancora pagare la locazione che invece i proprietari
d’abitazione non devono versare. Questa circostanza giustifica il versamento
del sussidio in questo caso.
Invece se il medesimo inquilino avesse un reddito registrato di
fr. 110'984, come i ricorrenti, e pagasse una locazione di fr. 18’920 (somma
tra interessi passivi e spese di manutenzione degli insorgenti) non solo non beneficerebbe
del sussidio come il proprietario, ma dovrebbe ancora pagare l’affitto.
Per cui la tesi dei ricorrenti secondo i quali due famiglie a
parità di reddito lordo vengono trattate diversamente se una di queste è
proprietaria e l’altra inquilina non trova conferma o comunque è giustificata
da validi motivi.
Non va peraltro dimenticato che, secondo l’esempio dei ricorrenti,
l’inquilino pagherebbe un importo superiore di imposte, poiché dall’ammontare
di fr. 98'734 (ossia fr. 110'982 senza il valore locativo di fr. 12’250) non
potrebbero dedurre l’affitto, mentre invece i ricorrenti, proprietari
d’immobili, grazie alle deduzioni degli interessi passivi e delle spese di
manutenzione, pur avendo un reddito registrato di fr. 110'984, con le deduzioni
permesse fiscalmente partono da una base imponibile inferiore di fr. 92'064 (110’984-18'920).”
Ciò vale anche con le
nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2012. Il legislatore ha infatti precisato
che il reddito disponibile di riferimento è costituito, tra l’altro, dal
reddito lordo corrispondente alla somma di tutti i redditi dell’unità di
riferimento secondo la LT (art. 31 cpv. 1 lett. a LCAMal).
Nel Messaggio n. 6264 del
15.
settembre 2009 il Consiglio di Stato, a pag. 15, ha infatti evidenziato che “il reddito lordo è la somma di tutti i
redditi conseguiti secondo la Legge tributaria (LT), indipendentemente dalla
loro fonte (redditi del lavoro, redditi della sostanza, indennità e rendite
delle assicurazioni sociali, altre fonti di reddito, ecc.). Il valore locativo
per i proprietari di abitazioni ed i redditi conseguiti in altri cantoni o
all'estero ne fanno quindi parte. Nel calcolo del reddito disponibile
semplificato il reddito lordo equivale quindi al totale dei redditi, così come
risulta dalla tassazione”).
Dall’importo così ottenuto
di fr. 56'617, cui nel caso di specie non va aggiunta alcuna sostanza, essendo
negativa (cfr. tassazione 2010), possono essere effettuate solo le deduzioni
previste dal legislatore (consid. 2.5; cfr. anche sentenza 36.2012.49 del 26
novembre 2012, non ancora cresciuta in giudicato), e meglio l’ammontare del
premio medio di riferimento (in concreto: fr. 9'700 [4'850 X 2]), i contributi
sociali obbligatori (in concreto: fr. 0), le eventuali pensioni alimentari che
un assicurato è tenuto a pagare all’ex-coniuge (in concreto: fr. 0), le spese
professionali per i salariati (in concreto: fr. 0) e le spese per interessi
passivi (in concreto: fr. 3'000, ossia il massimo previsto dal legislatore,
ritenuto che quelle esposte dal ricorrente per complessivi fr. 13'174.89
superano questo importo [cfr. art. 31 cpv. 1 lett. g LCAMal]).
Ulteriori deduzioni, che
derogano a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 LCAMal, non sono invece
ammissibili (cfr. consid. 2.5).
In particolare, le spese
di gas, luce, legna, manutenzione della casa, assicurazione auto, ecc. non
possono essere ritenute poiché non previste dalla lista esaustiva adottata dal
legislatore.
Ne segue che il reddito
disponibile di riferimento ammonta a fr. 43’917 (56’617 - 12’700).
Il
fabbisogno, così come indicato in precedenza (consid. 2.7), è di CHF 26'052
(17'368 + 8'684). Di questa somma il 50%, ossia CHF 13’026 costituisce, a norma
dell’art. 35 cpv. 2 LCAMal, il limite di reddito disponibile per la determinazione
dell’importo normativo massimo della RIPAM. I ricorrenti devono contribuire con
i propri mezzi alla copertura dei premi, quindi – come vuole l’art. 35 alla
lettera a) LCAMal – il 21% (percentuale riferita alle persone coniugate senza
figli) del reddito disponibile che supera il limite dell’art. 35 LCAMal.
Si ha così:
43’917 (RDS) – 13’026
(reddito limite) = CHF 30’891
Di cui il 21% assomma a
CHF 6'487.10
Il premio normativo di
diritto dei ricorrenti è quindi:
CHF 9’700
(premio medio di riferimento) – CHF 6’487.10 = CHF 3’212.90
Per
determinare l’importo che i ricorrenti hanno diritto di ottenere per la
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
occorre partire dal premio massimo sussidiabile che, secondo l’art. 37 cpv. 1
LCAMal, corrisponde al 73,5% del PMR e quindi:
CHF 3'212.90 : 100 x 73.5
= CHF 2'361.50, ossia fr. 1'180.80 ciascuno, corrispondenti a fr. 98.40 al
mese.
Ne segue che il calcolo è
stato effettuato correttamente.
Alla luce di quanto
precede il ricorso va respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e
senza attribuzione di ripetibili. Il calcolo della riduzione del premio è
avvenuto alla luce dei parametri correttamente ritenuti, ed è stato calcolato
in maniera precisa. Il fatto che l’importo sia inferiore a quello percepito in
precedenza non è dovuto all’amministrazione che ha applicato le norme imposte
dal Parlamento. Le scelte del legislativo non possono essere poste in
discussione, salvo circostanze particolari che qui non sussistono, da parte del
giudice e tanto meno dall’amministrazione preposta alla loro applicazione.
A questo proposito va evidenziato
che i ricorrenti stessi rilevano di non ritenere che il principio della buona
fede sia stato violato (doc. XVIII) pur criticando le scelte legislative.
Del resto, con sentenza
36.2012.80
del 28 novembre 2012, non ancora cresciuta in giudicato, questo TCA
nella sua composizione completa, al consid. 2.17, ha già avuto modo di
affermare che:
" La
ricorrente non può essere seguita neppure laddove rivendica una violazione
della buona fede. Va qui rammentato come, secondo la giurisprudenza, di regola
un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid.
4.
, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI
2000.
no. KV 126 pag. 223).
In concreto la ricorrente sembra invocare la sua buona fede alla luce
del fatto che, negli scorsi anni, l’amministrazione ha sempre ritenuto
(perlomeno implicitamente) le spese per disabilità, per malattia e di
manutenzione degli stabili così come gli interessi passivi pieni soluti e le è
sempre stato, di conseguenza, riconosciuto il diritto al sussidio.
Ora tale circostanza non può essere ritenuta in concreto per
ammettere la RIPAM 2012 in favore della signora X. Da un lato la legge prevede
esplicitamente che per ogni anno la RIPAM vada specificatamente richiesta, mediante
un’istanza scritta, e comprovato lo stato economico adempiente i presupposti
della “condizione economica modesta”. Da ciò discende che, se anche per più
anni, l’amministrazione ha considerato adempiuti i presupposti per la riduzione
del premio, non necessariamente la situazione deve perpetuarsi e continuare.
Ogni anno di RIPAM deve essere specificatamente esaminato e la riduzione è
decisa di anno in anno e, soprattutto, quantificata in maniera specifica di
anno in anno. In concreto poi nessuna promessa concreta od impegno puntuale è
stato assunto dall’amministrazione competente, ed in più vi è stata una
significativa modifica di legge tale da mutare in maniera importante non solo i
parametri di concessione dell’aiuto sociale ma gli istituti stessi posti alla
base della valutazione che incombe all’amministrazione. Va quindi escluso in
concreto che la signora X possa invocare con successo la violazione della sua
buona fede per ottenere la riduzione del premio del’assicurazione contro le
malattie.”
In queste condizioni,
richiamato quanto esposto al consid. 2.1, la decisione del 31 agosto 2012
(recte: la decisione su reclamo del 31 agosto 2012 che annulla e sostituisce la
decisione su reclamo del 13 luglio 2012), va confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§
La decisione del 31 agosto 2012 è confermata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti