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Decisione

36.2012.72

Decisione RIPAM. Rifiuto. Richiesta di dettagliare il calcolo. Cassa trasmette comunicazione in merito al calcolo RIPAM. Questa comunicazione completa la decisione e dall'intimazione della stessa deco

21 agosto 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

36.2012.72

Data decisione, Autorità:

21.08.2012, TCA

Titolo:

Decisione RIPAM. Rifiuto. Richiesta di dettagliare il calcolo. Cassa trasmette comunicazione in merito al calcolo RIPAM. Questa comunicazione completa la decisione e dall'intimazione della stessa decorre termine di reclamo

RICORSO

RIPAM

SUSSIDIO / SUSSIDI

art. 76 cpv. 1 LCAMAL

art. 76 cpv. 2 LCAMAL

Raccomandata

Incarto n.

36.2012.72

IR/sc

Lugano

21 agosto 2012

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

Cassa cantonale di compensazione

Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale

contro le malattie

considerato che

- con

atto del 16 agosto 2012 RI 1, degente presso la Casa per anziani __________ di __________,

rappresentata dal figlio RA 1 nominato suo curatore dalla competente

Commissione tutoria regionale __________ (doc. A 1), si è rivolta al Tribunale

cantonale delle Assicurazioni segnalando ricevimento della decisione formale

della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio Prestazioni in

materia di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie (doc. A2). Più specificatamente, a fronte della richiesta di

riduzione, del premio (RIPAM qui di seguito) inoltrata all’ammini-strazione, il

31 maggio 2012 la Cassa ha emanato una decisione dalla quale si desume

respingimento della domanda. Il curatore e figlio della signora RI 1, RA 1, si

è rivolto alla Cassa con scritto 13 giugno 2012 con cui ha indicato ricevimento

della decisione solo il medesimo giorno, e postulante trasmissione delle

informazioni relative al calcolo eseguito, segnalando insufficienza delle risorse

disponibili per fronteggiare il premio (doc. A9);

- il

successivo 25 giugno 2012 RA 1 ha trasmesso, per lettera raccomandata, una

comunicazione all’amministrazione segnalando sua prossima partenza ed assenza

di relativa durata (comprovando la stessa a mano di specifica documentazione);

__________ - il successivo

22 giugno 2012 (doc. A12) l’amministrazione, a cura del signor __________, ha

comunicato alla signora RI 1, e per essa al figlio, le modalità del calcolo

effettuato per stabilire l’assenza di diritto alla RIPAM da parte

Considerandi

dell’assicurata;

- in

particolare l’amministrazione ha ritenuto un reddito complessivo

dell’assicurata di CHF 33'214, la quota di 1/15 della sostanza (oggi non più

soggetta a deduzione di franchigia viste le nuove norme applicabili) per CHF

8'036 ed ha dedotto interessi passivi per CHF 1'231 ed il premio medio di

riferimento di CHF 4'850 per determinare assenza del diritto ad ottenere il

sussidio. La comunicazione contiene l’avvertimento secondo cui se, nonostante

le informazioni fornite, il rappresentante dell’assicurata intendesse

contestare la decisione “voglia inoltrare un reclamo entro 30 giorni”;

- contro

la comunicazione del 22 giugno 2012 il signor RA 1, per conto della mamma, si è

aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando il calcolo eseguito

dall’ammini-strazione, segnalando insufficienza dei mezzi a disposizione per

fronteggiare le spese, indicando l’aiuto dei figli alla mamma per il

sostentamento;

- il

gravame, come tale, non è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione

di una risposta di causa alla luce dell’esito della procedura;

- la

presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria

(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

-per l’art. 76 della Legge cantonale di

applicazione della LAMal:

1Contro

le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo

all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.

È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

2Contro

le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

(…)

- in

sostanza contro la decisione emanata dall’amministrazione è possibile un reclamo

entro il termine di 30 giorni. Ebbene per potere formulare in maniera compiuta

un reclamo è necessario che l’assicurato sia posto in misura di conoscere in

maniera completa ed adeguata i motivi che hanno condotto alla decisione di rifiuto

della RIPAM, ciò è possibile unicamente quando la decisione emanata dia ragione

del calcolo e degli importi ritenuti, come siano stati conteggiati e quale

risultato sia stato considerato. Nella decisione intimata al signor RA 1 il 31

maggio 2012 queste informazioni non erano state fornite e, giustamente, il

figlio della ricorrente ne aveva chiesto ragione. La comunicazione 22 giugno

2012.

fornisce le precisazioni volute dal rappresentante dell’assi-curata e

permette alla stessa di avere piena comprensione del provvedimento.

Correttamente l’amministrazione indica come soggetta a reclamo, e quindi a verifica

interna all’amministrazio-ne, la decisione completata dalle informazioni del 22

giugno 2012, e ciò nel termine di 30 giorni dalla ricevuta delle informazioni

del 22 giugno 2012. La comunicazione del 22 giugno 2012 non è invece, come

precisato anche a pagina 5 dello scritto, una decisione emanata su reclamo

soggetta ad impugnativa al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;

- che

neppure quale ricorso per denegata giustizia il gravame appare ricevibile in

questa sede siccome l’amministrazione ha dato tempestivo ed adeguato seguito alle

richieste del rappresentante dell’assicurata;

- che

alla luce di quanto precede, dando atto alla signora RI 1 (ed al figlio che la

rappresenta) che le questioni formali in discussione non sono semplici, il

gravame formulato il 16 agosto 2012 e pervenuto giorno successivo al Tribunale

cantonale delle Assicurazioni, è da dichiarare irricevibile e va trasmesso

immediatamente alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio

Prestazioni per emanazione di una decisione formale emanata su reclamo semmai

impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;

- che

non si fa carico di tasse di giustizia e spese. Alla Cassa, in uno con la

presente decisione, vengono trasmessi tutti gli atti prodotti dall’assicurata

con la sua impugnativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 16/17 agosto 2012 formulato da RI 1, , è irricevibile.

2. Gli

atti della procedura, conformemente alle considerazioni esposte, vengono immediatamente

trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio

Prestazioni, Bellinzona

3. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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