36.2012.72
Decisione RIPAM. Rifiuto. Richiesta di dettagliare il calcolo. Cassa trasmette comunicazione in merito al calcolo RIPAM. Questa comunicazione completa la decisione e dall'intimazione della stessa deco
21 agosto 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
36.2012.72
Data decisione, Autorità:
21.08.2012, TCA
Titolo:
Decisione RIPAM. Rifiuto. Richiesta di dettagliare il calcolo. Cassa trasmette comunicazione in merito al calcolo RIPAM. Questa comunicazione completa la decisione e dall'intimazione della stessa decorre termine di reclamo
RICORSO
RIPAM
SUSSIDIO / SUSSIDI
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 76 cpv. 2 LCAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.72
IR/sc
Lugano
21 agosto 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato che
- con
atto del 16 agosto 2012 RI 1, degente presso la Casa per anziani __________ di __________,
rappresentata dal figlio RA 1 nominato suo curatore dalla competente
Commissione tutoria regionale __________ (doc. A 1), si è rivolta al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni segnalando ricevimento della decisione formale
della Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Ufficio Prestazioni in
materia di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie (doc. A2). Più specificatamente, a fronte della richiesta di
riduzione, del premio (RIPAM qui di seguito) inoltrata all’ammini-strazione, il
31 maggio 2012 la Cassa ha emanato una decisione dalla quale si desume
respingimento della domanda. Il curatore e figlio della signora RI 1, RA 1, si
è rivolto alla Cassa con scritto 13 giugno 2012 con cui ha indicato ricevimento
della decisione solo il medesimo giorno, e postulante trasmissione delle
informazioni relative al calcolo eseguito, segnalando insufficienza delle risorse
disponibili per fronteggiare il premio (doc. A9);
- il
successivo 25 giugno 2012 RA 1 ha trasmesso, per lettera raccomandata, una
comunicazione all’amministrazione segnalando sua prossima partenza ed assenza
di relativa durata (comprovando la stessa a mano di specifica documentazione);
__________ - il successivo
22 giugno 2012 (doc. A12) l’amministrazione, a cura del signor __________, ha
comunicato alla signora RI 1, e per essa al figlio, le modalità del calcolo
effettuato per stabilire l’assenza di diritto alla RIPAM da parte
Considerandi
dell’assicurata;
- in
particolare l’amministrazione ha ritenuto un reddito complessivo
dell’assicurata di CHF 33'214, la quota di 1/15 della sostanza (oggi non più
soggetta a deduzione di franchigia viste le nuove norme applicabili) per CHF
8'036 ed ha dedotto interessi passivi per CHF 1'231 ed il premio medio di
riferimento di CHF 4'850 per determinare assenza del diritto ad ottenere il
sussidio. La comunicazione contiene l’avvertimento secondo cui se, nonostante
le informazioni fornite, il rappresentante dell’assicurata intendesse
contestare la decisione “voglia inoltrare un reclamo entro 30 giorni”;
- contro
la comunicazione del 22 giugno 2012 il signor RA 1, per conto della mamma, si è
aggravato al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contestando il calcolo eseguito
dall’ammini-strazione, segnalando insufficienza dei mezzi a disposizione per
fronteggiare le spese, indicando l’aiuto dei figli alla mamma per il
sostentamento;
- il
gravame, come tale, non è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione
di una risposta di causa alla luce dell’esito della procedura;
- la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);
-per l’art. 76 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal:
1Contro
le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo
all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione.
È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.
2Contro
le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.
(…)
- in
sostanza contro la decisione emanata dall’amministrazione è possibile un reclamo
entro il termine di 30 giorni. Ebbene per potere formulare in maniera compiuta
un reclamo è necessario che l’assicurato sia posto in misura di conoscere in
maniera completa ed adeguata i motivi che hanno condotto alla decisione di rifiuto
della RIPAM, ciò è possibile unicamente quando la decisione emanata dia ragione
del calcolo e degli importi ritenuti, come siano stati conteggiati e quale
risultato sia stato considerato. Nella decisione intimata al signor RA 1 il 31
maggio 2012 queste informazioni non erano state fornite e, giustamente, il
figlio della ricorrente ne aveva chiesto ragione. La comunicazione 22 giugno
2012.
fornisce le precisazioni volute dal rappresentante dell’assi-curata e
permette alla stessa di avere piena comprensione del provvedimento.
Correttamente l’amministrazione indica come soggetta a reclamo, e quindi a verifica
interna all’amministrazio-ne, la decisione completata dalle informazioni del 22
giugno 2012, e ciò nel termine di 30 giorni dalla ricevuta delle informazioni
del 22 giugno 2012. La comunicazione del 22 giugno 2012 non è invece, come
precisato anche a pagina 5 dello scritto, una decisione emanata su reclamo
soggetta ad impugnativa al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
- che
neppure quale ricorso per denegata giustizia il gravame appare ricevibile in
questa sede siccome l’amministrazione ha dato tempestivo ed adeguato seguito alle
richieste del rappresentante dell’assicurata;
- che
alla luce di quanto precede, dando atto alla signora RI 1 (ed al figlio che la
rappresenta) che le questioni formali in discussione non sono semplici, il
gravame formulato il 16 agosto 2012 e pervenuto giorno successivo al Tribunale
cantonale delle Assicurazioni, è da dichiarare irricevibile e va trasmesso
immediatamente alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio
Prestazioni per emanazione di una decisione formale emanata su reclamo semmai
impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni;
- che
non si fa carico di tasse di giustizia e spese. Alla Cassa, in uno con la
presente decisione, vengono trasmessi tutti gli atti prodotti dall’assicurata
con la sua impugnativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 16/17 agosto 2012 formulato da RI 1, , è irricevibile.
2. Gli
atti della procedura, conformemente alle considerazioni esposte, vengono immediatamente
trasmessi alla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG Servizio
Prestazioni, Bellinzona
3. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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