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Decisione

36.2012.76

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 marzo 2013Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi di salute lamentati non hanno impedito

a RI 1 di sbrigare le commissioni e gli impegni di cui si è detto ai punti

precedenti. Ritenuta la regolarità con cui l’assicurata è solita svolgere

l’attività di donna delle pulizie, appare verosimile che il suo attuale stato

di salute debba essere compatibile con l’esercizio di un’attività lavorativa.”

(doc. 14)

2.8. In

concreto questo Tribunale, chiamato a stabilire se l’assicuratore ha

correttamente deciso di chiedere la restituzione delle prestazioni versate alla

ricorrente dal 14 settembre 2011 al 31 marzo 2012, per i motivi che seguono, ed

in particolare per la circostanza che i risultati delle investigazioni non sono

stati sottoposti ad una valutazione medica, non può tutelare l’agire della

Cassa.

Il TCA evidenzia in primo

luogo che, di principio, la sorveglianza effettuata da __________ è compatibile

con quanto stabilito dalla giurisprudenza (cfr. DTF 135 I 169 consid. 4.2.1 e

DTF 137 I 237 consid. 5.1).

Le indagini del 23 gennaio

2012, del 24 gennaio 2012 e del 10 febbraio 2012, allorché non è stato rilevato

lo svolgimento di un’attività lucrativa da parte della ricorrente, si sono in

sostanza limitate alla sorveglianza dei movimenti dell’interessata su suolo

pubblico. L’insorgente è stata vista effettuare attività quotidiane normali

quali passeggiare, salire sui bus, recarsi in posta, andare in edicola, fare le

spese ed aiutare il marito gravemente malato spingendo la carrozzella. Le foto

e le osservazioni relative a questi tre giorni concernono azioni svolte in

luoghi pubblici facilmente accessibili.

La successiva sorveglianza,

avvenuta nei giorni 16 febbraio, 22 febbraio e 7 marzo 2012, concerne invece le

azioni compiute dall’interessata mentre effettuava attività di pulizia

all’interno di alcuni appartamenti.

In particolare gli

investigatori hanno scattato fotografie che riprendono l’insorgente mentre pulisce

le scale, le finestre e, apparentemente, passa l’aspirapolvere.

Le foto del 7 marzo 2012

ritraggono l’assicurata mentre svolge dei lavori di pulizia all’interno

dell’appartamento dietro ad una finestra con delle tende che la coprono

parzialmente, quelle del 22 febbraio 2012 la riprendono dietro ad una finestra

mentre porta un aspirapolvere ed esegue delle pulizie ed infine quelle del 16

febbraio 2012 l’hanno immortalata attraverso un vetro mentre puliva delle scale

all’interno di una casa.

A questo proposito va

evidenziato che nella già citata DTF 137 I 237 al consid. 6.1 con riferimento

all’art. 179quater CP (per il cui cpv. 1 chiunque, con un apparecchio da presa,

osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera

segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella

sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima è punito, a

querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria), il TF ha affermato che non fa parte della sfera privata protetta

ciò che accade in pubblico e può essere visto da chiunque. Della sfera privata

protetta fanno invece parte, di regola, le azioni eseguite in luoghi chiusi e

protetti dagli sguardi di terzi (“Nicht zum geschützten Bereich gehört, was

sich in der Öffentlichkeit abspielt und von jedermann wahrgenommen werden kann.

Zur geschützten Privatsphäre gehören demnach

grundsätzlich dagegen alle Vorgänge in geschlossenen, gegen den Einblick

Aussenstehender abgeschirmten Räumen und Örtlichkeiten

(STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7.

Aufl. 2010, § 12 Rz. 55; FRANZ RIKLIN, Der strafrechtliche Schutz des Rechts am

eigenen Bild, in: Festschrift für Leo Schürmann, 1987, S. 550 f.; BGE 118 IV 41 E. 4 S. 46 ff., BGE 118 IV 319 E. 3b S. 324), wie Vorgänge in einem Haus, in einer Wohnung oder in

einem abgeschlossenen, privaten Garten (VON INS/WYDER, in: Basler Kommentar,

Strafrecht, Bd. II, 2. Aufl. 2007, N. 9 zu Art.

179quater StGB)”. Il TF ha rammentato che per

dottrina e giurisprudenza accadimenti avvenuti in un luogo protetto ai sensi

dell’art. 186 CP (per il quale chiunque, indebitamente e contro la

volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un

locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e

attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro

l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di

parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria), di

norma, non possono essere ripresi od osservati con l’aiuto di mezzi tecnici. Tuttavia, non ogni ripresa della sfera privata è penalmente

reprensibile ma, di regola, lo è se vi è uno stretto legame con la sfera

privata (“In Literatur und Rechtsprechung unbestritten ist, dass Vorgänge in

einem solchen nach Art. 186 StGB geschützten Raum nicht mit technischen

Hilfsmitteln beobachtet oder aufgenommen werden dürfen. Mit Blick auf den

häuslichen Bereich wird in der Literatur auch die Ansicht vertreten, dass nicht

jede beliebige Aufnahme aus dem geschützten Privatbereich strafbar

sein soll, sondern nur die Abbildung eines Objekts erfasst sein kann, das einen

engen Bezug zur Privatsphäre hat. Genannt werden das Eigenleben betreffende

Tatsachen aus dem Privatbereich im engeren Sinn, die faktisch also nicht

jedermann ohne weiteres zugänglich sind (TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N. 4 zu Art. 179quater StGB

mit weiteren Hinweisen; BGE 118 IV 41 E. 4b bis 4e S. 46 ff.); es geht um das

Festhalten privater Lebensvorgänge (vgl. RIKLIN, a.a.O., S. 551 und MARTIN

SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bd. III: Delikte gegen die

Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die Freiheit, Art. 173-186 StGB,

1984, N. 12 zu Art. 179quater StGB). Müssen körperliche oder

rechtlich-moralische Schranken überwunden werden, um damit in die Privatsphäre

im engeren Sinn fallende Tatsachen aufzunehmen, sind die Tatsachen nicht mehr

"ohne weiteres" jedermann zugänglich. Als rechtlich-moralisches

Hindernis gilt eine Grenze, die nach den hierzulande allgemein anerkannten

Sitten und Gebräuchen ohne die Zustimmung der Betroffenen nicht überschritten

wird (BGE 118 IV 41 E. 4e S. 49 f.).“).

Per

contro l’Alta Corte ha stabilito che se una persona svolge liberamente

un’attività che rientra nelle mansioni quotidiane, visibile da un luogo

pubblico, va ritenuto che ha rinunciato alla protezione della sfera privata (“Bei

einer Person, die bei freiwillig ausgeübten, von blossem Auge beobachtbaren

Alltagsverrichtungen in einem von jedermann öffentlich einsehbaren Bereich

gefilmt wird, darf angenommen werden, sie habe insoweit auf einen Schutz der

Privatheit verzichtet und in diesem Umfang ihre Privatsphäre der Öffentlichkeit

ausgesetzt“).

Nel

caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha evidenziato che l’osservazione delle

attività quotidiane svolte sui balconi, pur toccando la sfera privata della

persona assicurata, erano visibili dalla strada. Fin quando la persona

interessata è rimasta sui balconi, non protetti da alcunché, le attività svolte

potevano essere viste da chiunque e non solo dai familiari più stretti. Si

trattava di attività visibili senza che fosse necessario oltrepassare barriere

fisiche o psichiche e non concernevano attività strettamente personali ma

semplici mansioni della vita quotidiana. Le riprese effettuate

non avevano un legame stretto con la sfera privata della persona interessata e

in queste condizioni l’art. 179quater CP non è stato violato (“Die

Beobachtung der Beschwerdegegnerin auf den Balkonen tangierte demnach zwar

ihren Privatbereich, beide Balkone der beobachteten Wohnungen waren aber von

der Strasse aus frei einsehbar. Soweit und solange sie sich auf den nicht

abgeschirmten Balkonen aufhielt, waren sämtliche Handlungen daher faktisch

nicht mehr nur von nahe verbundenen Personen, sondern von jedermann ohne

weiteres wahrnehmbar. Es handelt sich dabei um Tatsachen, die ohne Überwindung

einer physischen oder psychologischen Schranke zugänglich waren. Ausserdem

liegen keine besonders persönlichkeitsträchtige Szenen, sondern freiwillig

ausgeübte Alltagsverrichtungen vor; die Aufnahmen weisen keinen engen Bezug zur

Privatsphäre auf, weshalb bei der Observation nicht gegen Art. 179quater StGB

verstossen wurde. Es kann daher offengelassen werden, ob allenfalls ein

überwiegendes öffentliches Interesse an der Vermeidung eines ungerechtfertigten

Leistungsbezugs besteht, welches auch ein einen Straftatbestand (von Art.

179quater StGB) erfüllendes Verhalten rechtfertigen würde.“).

Ciò

vale anche nel caso di specie. Le riprese sono state effettuate da luoghi

pubblici ed hanno immortalato la ricorrente, dietro i vetri, mentre svolgeva

normali mansioni quotidiane.

Questa circostanza non è

tuttavia sufficiente per tutelare l’agire dell’amministrazione.

Infatti, l’assicuratore,

in seguito alle investigazioni effettuate, si è limitato a sentire la

ricorrente nel corso di un colloquio dove l’interessata, pur ammettendo di aver

svolto, ma solo in un paio di occasioni (doc. 13: “Io non sto negando che

non sono andata una o due volte, ma non sono andata tutti i giorni e tutte le

settimane”), delle attività di pulizia, ha in sostanza contestato quanto

rimproveratole.

La Cassa non ha invece sottoposto

Considerandi

le risultanze delle indagini ad uno specialista in psichiatria.

Ora, secondo il TF, da

solo un rapporto di osservazione non costituisce una sicura base di

accertamento dello stato di salute e della capacità lavorativa di una persona

assicurata. Esso può al massimo fornire degli indizi o fondare delle

supposizioni. Unicamente la valutazione medica della documentazione di

osservazione può fornire un sicuro accertamento dei fatti (sentenza 8C_434/2011

dell’8 dicembre 2011 consid. 4.2; sentenza 8C 272/2011 dell’11 novembre 2011 consid. 7.1 = DTF 137 I 327; D. Cattaneo, "Les expertises en droit des assurances

sociales" in CGRSS N° 44-2010 pag. 151 N° 39).

In

DTF 137 I 327 il TF, alla luce delle divergenze tra gli atti medici e le

investigazioni, ha rinviato la causa all’amministrazione per ulteriori

accertamenti medici (cfr. consid. 7.1:” Die Ergebnisse

einer zulässigen Überwachung können zusammen mit einer ärztlichen

Aktenbeurteilung grundsätzlich geeignet sein, eine genügende Basis für

Sachverhaltsfeststellungen betreffend den Gesundheitszustand und die

Arbeitsfähigkeit zu bilden (SVR 2010 UV Nr. 17 S. 63,8C_239/2008 E. 7; Urteil

9C_891/2010 vom 31. Dezember 2010 E. 5.2)“ e

consid. 7.3: “Trotz der vorliegenden Schwierigkeiten, aus medizinischer

Sicht die tatsächlich bestehenden gesundheitlichen Beschwerden festzustellen

und gestützt hierauf eine Arbeitsfähigkeitsschätzung abzugeben, können die

bestehenden Divergenzen hinsichtlich des erwerblichen Zumutbarkeitsprofils

nicht im Rahmen einer Beweiswürdigung aufgelöst werden. Es besteht daher

aufgrund der diametral entgegengesetzten Schlüsse aus Begutachtung und

Observation Anlass zu weiteren medizinischen Abklärungen. Diese sind

interdisziplinär auszurichten, um den somatischen wie psychischen Leiden

Rechnung zu tragen. Entgegen der vorinstanzlichen Ansicht wird das

Observationsmaterial von den Medizinern dabei nach dem Gesagten zu

berücksichtigen sein. Die Sache ist daher an die

Beschwerdeführerin zurückzuweisen.”).

Nel caso di specie tutti gli

specialisti che hanno visitato la ricorrente, sia i medici curanti, dr. med. __________,

FMH medicina interna e dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia che

i medici incaricati dall’assicuratore, dr. med. __________, FMH medicina

interna e dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, hanno

stabilito che l’interessata era completamente incapace al lavoro nella

precedente attività svolta in lavanderia ed in qualsiasi altra.

Non vi è un atto medico che

attesti la possibilità per la ricorrente di svolgere un’attività lavorativa al

momento della visita.

La dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha accennato alla possibilità, futura, per l’interessata,

di iniziare un’attività e riprendere contatti a livello sociale (doc. 7: “il

lavoro dovrebbe poter aiutare l’assicurata a rimuginare meno su tutti questi

aspetti, in quanto riprenderebbe una vita sociale attiva, riprendendo la

propria vita in mano, per cui credo che prolungare oltremodo l’inabilità

lavorativa per malattia risulti controproducente”) ed aveva proposto di

rivalutare con l’assicurata di riprendere un’attività dal 1° aprile o dal 1°

maggio 2012 (doc. 7). Anche la dr.ssa med. __________ aveva accennato alla

possibilità di riprendere l’esercizio di un’attività lavorativa in futuro (cfr.

doc. 8, pag. 2, domanda 7).

Tuttavia, senza una

valutazione medica che stabilisca se ed in che misura quanto accertato in sede

di investigazione è compatibile con quanto attestato dai medici, una

soppressione e, a maggior ragione, una richiesta di restituzione di prestazioni

già versate non è compatibile con la giurisprudenza (DTF 137 I 327).

Tanto più che l’insorgente

è stata vista svolgere l’attività di pulizia per la prima volta il 16 febbraio

2012.

(doc. 14). Non vi sono pertanto motivi medici oggettivi per ritenere che

in precedenza, ossia già dal 14 settembre 2011, le prestazioni sarebbero state

versate a torto.

Contrariamente a quanto

sembra sostenere l’assicuratore, la sottoscrizione del verbale di colloquio del

18.

aprile 2012 non è sufficiente a suffragare gli indizi raccolti con le

investigazioni. In quell’occasione la ricorrente ha negato di aver lavorato per

tutte le persone presso le quali è stata vista ed ha ammesso unicamente di aver

fatto le pulizie in un paio di occasioni e di aver percepito, per tale attività,

fr. 50 (doc. 13: “Io non sto negando che non sono andata una o due volte, ma

non sono andata tutti i giorni e tutte le settimane” e “Ho fatto le

pulizie (__________mi ha dato CHF 50.- perché ha insistito) perché sono andati

in vacanza due volte allora ha voluto darmi fr. 50.--)”). Nel verbale non

figura, contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore (cfr. decisione su

opposizione), che l’interessata ha ammesso di aver percepito le indennità a

torto, ma “unicamente” che la ricorrente “conferma di aver ricevuto delle

prestazioni di CO 1 a torto” (doc. 17, sottolineatura del redattore), ossia

alcune prestazioni. Ciò è compatibile con l’ammissione dell’interessata di aver

conseguito fr. 50 per il lavoro svolto ma non significa ancora che tutte le

prestazioni siano da restituire e che nessun’altra prestazione sia dovuta. Se è

vero che l’interessata ha affermato di essere disposta a rimborsare

all’assicuratore le prestazioni versate a torto, ciò non vuol dire che tutte le

indennità siano state versate senza causa.

Del resto se, come sembra

ritenere l’assicuratore, l’interessata avrebbe potuto svolgere la professione

di donna delle pulizie, ciò non significa ancora che essa avrebbe pure potuto

effettuare la precedente professione che svolgeva presso la lavanderia. La

Cassa avrebbe così dovuto accertare in quale misura la professione di donna

delle pulizie sarebbe stata possibile, effettuare il calcolo del grado

d’invalidità applicando l’abituale raffronto dei redditi e, se del caso,

assegnare un termine di 3-5 mesi alla ricorrente per permetterle di cambiare

professione.

Infatti con

sentenza pubblicata in RAMI 1989, p. 106ss., la nostra Alta Corte federale ha

stabilito che, per il diritto all'indennità ex art. 12bis LAMI, qualora un

cambiamento di professione si imponga, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il

danno, se il rapporto assicurativo prevede l'indennizzazione anche di un'incapa­ci­tà

parziale, determinante diventa l'entità del danno residuo (RAMI 1989, p.

106ss.; RAMI 1994, p. 113ss.).

In tale

ipotesi va, cioè, considerata la differenza tra il reddito che potrebbe essere

realizzato senza la malattia nella precedente professione e il reddito che,

invece, é realizzato o potrebbe essere ragio­nevolmente esatto nella nuova

professione.

Il grado

di invalidità viene, in quest'ottica, perciò, valutato prendendo in

considerazione l'intero mercato del lavoro: all'assicurato, andrà, comunque,

concesso un periodo di adattamento la cui durata dipenderà dalle pecu­liarità

di ogni caso concreto (DTF 114 V 287 consid. 3d; 111 V 239 consid. 1b e 2a;

RAMI 1987 p. 105ss.).

Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha più volte ritenuto adeguati

periodi d'adattamento varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione

dell'assicuratore per la ricerca di un nuovo impiego (sentenza K64/05 del 29

giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289 consid. 5b, 111 V 239 consid. 2a con

riferimenti; RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a; Gebhard

Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in LAMal-KVG,

Losanna 1997, pag. 519). Il periodo di adattamento nel singolo caso può,

entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97,

consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel

cui ambito l’Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che

aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere

fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile collocabilità

sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue in

un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440

consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai

fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente

incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a).

Infine, va evidenziato che

nel frattempo l’UAI, con progetto di decisione del 29 gennaio 2013 (doc. B,

pag. 2), ha stabilito una totale incapacità lavorativa della ricorrente dal 14

settembre 2011 al 30 novembre 2012 ed al 50% dal 1° dicembre 2012 e, alla

scadenza dell’usuale anno di attesa ai sensi dell’art. 28 LAI, le ha assegnato

una rendita intera dal 1° settembre 2012 ed al 50% dal 1° aprile 2013.

In queste condizioni,

questo Tribunale non può tutelare l’agire dell’assicuratore.

La Cassa, alla quale

l’incarto va rinviato, dovrà richiamare dall’UAI l’intera documentazione per stabilire

le ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad attribuire alla ricorrente un

rendita e sottoporre tutti gli atti, compresi quelli relativi alle

investigazioni effettuate, ad un perito specialista in psichiatria per valutare

l’incapacità lavorativa della ricorrente nel periodo litigioso sia nella precedente

attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

In seguito dovrà stabilire,

procedendo, se necessario, all’abituale raffronto dei redditi, se ed in che

misura l’interessata ha diritto alle prestazioni già versate e, eventualmente,

ad ulteriori prestazioni dal 1° aprile 2012, tenendo conto della circostanza

che, perlomeno in un paio di occasioni, l’interessata ha svolto un’attività

lucrativa percependo fr. 50.

In queste condizioni il

ricorso va accolto e l’incarto rinviato all’amministrazione per gli

accertamenti appena descritti.

Visto l’esito del ricorso,

alla ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

Alla luce dell’esito dell’impugnativa

la richiesta della ricorrente di procedere con l’allestimento di una perizia e

con l’assunzione di nuove prove diventa priva di oggetto.

A questo proposito va

rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore per

ulteriori accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

RI 1 verserà a RI 1 fr. 2'500.-- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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