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Decisione

36.2012.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione coniugale non si esercita

soltanto durante la formazione degli atti giuridici, ma essa si estende anche

al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione interrotta contro uno dei

coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art. 136 cpv. 1 CO), e ciò

pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida notificata all'assicurato

in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è opponibile a sua moglie.

Queste considerazioni sono state ribadite anche nella

recente sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al considerando 4 il

Tribunale federale ha affermato:

"

(…) Les charges d'entretien, au sens de l'art. 163

al. 1 CC, comprennent notamment l'assurance-maladie et accidents obligatoire,

le cas échéant aussi les assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal

(DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009,

n. 420; HAUSHEER / BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts,

2e éd., Berne 2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al.

1 et 3 CC, un époux répond solidairement des dettes de cotisations de son

conjoint, que le rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations,

ait été créé pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de

la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et

3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166 al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement

par ses actes et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas

ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de

simplifier la procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de

pénibles démarches de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt

K 63/05 du 26 juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne

que les rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime

matrimonial des époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports

internes, supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n.

376). (…)".

2.5. Nel caso

concreto, i coniugi RI 1 convivono e convivevano al momento in cui il debito

in questione è stato contratto.

Va esaminato qui se la giurisprudenza esposta

sulla responsabilità solidale dei coniugi sia applicabile, oltre che al

pagamento dei premi LAMal ex art. 61 LAMal, anche al pagamento delle

partecipazioni ai costi giusta l'art. 64 LAMal.

D'avviso di questo Tribunale, la questione va

risolta affermativamente, dato che anche il pagamento delle partecipazioni ai

costi rientra nei bisogni correnti della famiglia, essendo imposta per legge e

limitata nell'importo (Ranzanici/Steffen,

Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti

derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, capitolo IV.2.6 pag. 32:

"Il credito è certamente costituito dai premi scaduti e dalle

partecipazioni. (…) Ciò significa che il coniuge è solidalmente responsabile

unicamente per il pagamento dei premi o delle partecipazioni dell'altro (…).").

È innegabile che tra i bisogni correnti della

famiglia non possa essere contemplato, per quanto attiene la salute, il solo

premio dell'assicurazione di base ma debbano essere comprese le partecipazioni

imposte dalla LAMal, indissolubilmente connesse alla copertura obbligatoria e

fondanti il sistema di finanziamento di questa assicurazione sociale. Limitare

il bisogno corrente della famiglia in ottica di salute al solo premio

dell'assicurazione di base sarebbe oltremodo riduttivo. Ritenere quindi che,

recandosi dal medico per beneficiare di cure coperte dall'assicurazione obbligatoria

ed implicando in questo modo il pagamento di una partecipazione ai costi, uno

dei coniugi ecceda il potere di rappresentanza riconoscibile e, quindi, non coinvolga

solidalmente l'altro coniuge è teoria peregrina.

Per spese quali quelle in discussione (2 visite

mediche presso un professionista abilitato ad operare a carico

dell'assicurazione sociale) va ammesso palesemente che si tratti di debito che

comporta solidarietà tra i coniugi. La dottrina (Deschnaux/Steinauer/Tercier,

op. cit., pag. 219) ricorda come nell'obbligo di mantenimento cui debbono

provvedere i coniugi vi sono pure le spese mediche e farmaceutiche.

Pertanto, è corretto che l'assicuratore malattia

possa chiedere a RI 1 il pagamento dell'importo di Fr. 218,15 quale

partecipazione ai costi di una fattura relativa a prestazioni di cui il marito ha

beneficiato, essendo i coniugi solidalmente responsabili.

Alla stessa stregua, la Cassa malati era

legittimata ad inviare un precetto esecutivo alla ricorrente per dei debiti

assicurativi concernenti le partecipazioni ai costi per prestazioni di cui RA 1

ha beneficiato.

2.6. Va ancora

esaminato se la Cassa malati può chiedere all'interessata anche il pagamento

delle spese di natura amministrativa (Fr. 20.-) pretese dalla Cassa malati nei

confronti del marito e da questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle

richieste di pagamento degli importi dovuti per legge (docc. B6 e B7).

Come visto, il Tribunale Federale (delle assicurazioni) ha avuto

modo di precisare che, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia

obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti

contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005).

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non

delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore

non può chiedere al debitore solidale - qui ricorrente - il pagamento delle

spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica,

di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento

dei premi LAMal da parte del coniuge (STCA 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; STCA

36.2008.98 dell'8 settembre 2008; STCA 36.2007.162 del 13 marzo 2008; STCA 36.2007.23

del 2 ottobre 2007; STCA 36.2007.62 del 5 luglio 2007; STCA 36.2006.22 del 20

luglio 2006; Ranzanici/Steffen,

op. cit., pag. 32 seg.).

Al riguardo, nella (prima) sentenza 36.2006.22 del

20 luglio 2006 questo Tribunale ha evidenziato, al consid. 13, quanto segue:

" Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di

precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria

un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti

contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di

assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito

durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della

famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per l'art. 146 CO salvo disposizione contraria, un

debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli

altri.

Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali

concerne unicamente l'interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi

moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore,

solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en

droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler

Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il

marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro

coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.

Per cui l'assicuratore non può chiedere all'insorgente

il pagamento delle spese di diffida, d'apertura dell'incarto, del precetto

esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori

generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

L'importo di Fr. 20.- non può quindi essere esatto da parte

della Cassa malati nei confronti della ricorrente, debitrice solidale.

2.7. La Cassa

malati, con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche

degli interessi di mora del 5% sulla partecipazione ai costi arretrata, e

meglio dal 9 luglio 2011 (doc. 8).

Con la decisione formale e con la successiva

decisione su opposizione, però, la Cassa malati resistente ha postulato degli

interessi di ritardo del 5% a far conto dal 3 maggio 2012, data della domanda

d'esecuzione.

Nella risposta di causa CO 1 ha riproposto la

pretesa dell'incasso degli interessi decorrenti dal 9 luglio 2011.

Gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è

in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo

e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi

dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a

interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni

per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi

scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno

(art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05),

pubblicata in RAMI 2006 pag. 40, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha affermato

che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale

per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle

partecipazioni ai costi non corrisposte dall'assicurato. Dall'art. 26 cpv.

Considerandi

2.

LPGA non può infatti essere desunto l'obbligo di pagare un interesse di mora

sulle prestazioni da restituire:

"

(…)

4.2

Mit Art. 26 ATSG ist eine allgemeine, auch

für die soziale Krankenversicherung geltende Verzugs- und Vergütungszinspflicht

aufgenommen worden, welche sich sowohl auf Beiträge wie auch auf Leistungen

bezieht (vgl. Kieser, ATSG-Kommentar, N 1 zu Art. 26). Diese Regelung gilt

gestützt auf Art. 1 Abs. 1 KVG (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung)

auch in der sozialen Krankenversicherung, wobei die Sonderregelung gemäss Art.

10.

Abs. 2 KVG (vgl. Erw. 4.1 hievor) bewusst beibehalten wurde (vgl. BBl 1999 V

4580).

4.2.1

Die Vorinstanz hat Art. 26 Abs. 1 ATSG

angewendet. Diese Bestimmung sieht indessen Verzugs- und Vergütungszinsen nur

für Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche vor. Beiträge im

Sinne von Art. 26 Abs. 1 ATSG sind diejenigen Zahlungen, welche im Hinblick auf

eine Versicherungsdeckung zu erbringen sind oder zu Unrecht geleistet wurden

(Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, §

43.

N 16; vgl. auch Kieser, ATSG-Kommentar, N 7 zu Art. 26). Dabei wird im KVG

(und teilweise in anderen Sozialversicherungszweigen) weiterhin der Begriff Prämie

anstelle von Beitrag verwendet (Locher, a.a.O., § 43 N 16; Kieser, a.a.O., N 7

und 32 zu Art. 26; vgl. auch RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.4 [Urteil M.

vom 26. August 2004, K 68/04]; Gebhard Eugster, ATSG und Krankenversi-cherung:

Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, in: SZS 2003 S. 225). Kostenbeteiligungen

dienen nun aber nicht der Begründung und höchstens mittelbar dem Erhalt der

Versicherungsdeckung und fallen somit nicht unter den Beitragsbegriff gemäss

Art. 26 Abs. 1 ATSG. Davon ging auch der Verordnungsgeber aus, indem er in

Art. 90 KVV (in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) zwar bei der

Regelung der Vollstreckung nebst den Prämienforderungen auch die

Kostenbeteiligungen erwähnt (Abs. 3 ff.), zugleich aber lediglich für die

Prämien einen Verzugszinssatz festgesetzt hat (Abs. 2). Art. 26 Abs. 1 ATSG

kann somit nicht als Grundlage für die Erhebung von Verzugs- oder

Vergütungszinsen auf Kostenbeteiligungen dienen.

4.2.2

Gleiches gilt für Art. 26 Abs. 2 ATSG.

Diese Bestimmung sieht eine Verzugszinspflicht nur zu Lasten der

Sozialversicherungen auf deren Leistungen vor und ist damit auf den gegebenen

Sachverhalt nicht anwendbar." (sottolineatura della redattrice)

Questo concetto è stato ribadito con sentenza del 3 luglio 2006

nella causa K 24/06, dove il TFA ha affermato:

"

(…)

3.2

Der Versicherer war ausserdem befugt, die

geltend gemachten Mahn- und Bearbeitungsgebühren von insgesamt Fr. 50.- (Fr.

20.

- Mahnspesen, Fr. 30.- Bearbeitungsgebühren [vgl. Zahlungsbefehl vom 21. Februar

2005]) zu erheben, da die erforderliche Grundlage in den Allgemeinen

Versicherungsbestimmungen (in Kraft seit 1. Januar 2003, Art. 12. Ziff. 2 lit. a),

existiert, die Unterlassung der Kostenbeteiligungszahlungen als schuldhaft zu

qualifizieren ist und die Entschädigung angesichts der konkreten Umstände als betragsmässig

angemessen erscheint (vgl. BGE 125 V 277 Erw. 2c/bb mit Hinweisen; Urteil S.

vom 2. Februar 2006, K 112/05, Erw. 4.3; zur unveränderten Rechtslage nach

In-Kraft-Treten des ATSG: RKUV 2004 Nr. KV 306 S. 465 Erw. 5.3.3 mit Hinweisen

[Urteil M. vom 26. August 2004, K 68/04]). Korrekt sind sodann die

vorinstanzlichen Ausführungen zur Erhebung von Verzugszinsen von 5 % auf den

ausstehenden Kostenbeteiligungen. Gemäss Rechtsprechung besteht auch nach

In-Kraft-Treten des ATSG keine gesetzliche Grundlage für die Erhebung von

Verzugs- oder Vergütungszinsen auf ausstehenden Kostenbeteiligungen der

versicherten Person. Art. 26 ATSG bietet hiezu keine gesetzliche Grundlage

(Urteil T. vom 12. Januar 2006, K 40/05) und in Art. 90 Abs. 2 KVV hat der

Verordnungsgeber lediglich für die Prämien einen Verzugszinssatz festgesetzt."

(l'evidenziatura è della redattrice)

In simili condizioni, con il precetto esecutivo la Cassa malati non

poteva chiedere interessi del 5% sulla partecipazione ai costi dovuta di Fr.

218,15, né tanto meno sulle spese amministrative di Fr. 20.-, ma solo sui premi

(STCA 36.2012.9 del 15 giugno 2012; STCA 36.2006.204 del 4 giugno 2007; STCA

36.2006.115

del 12 ottobre 2006; Eugster,

Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Hrsg.

Ulrich Meyer, 2.a ed., 2007, n. 13, pag. 403 e n. 1041 pag.

752: “Nach der Rechtsprechung hat der Gesetzgeber im ATSG über die Verzugs-

und Vergütungszinsen auf Prämien und Kostenbeteilungen umfassend legiferiert,

weshalb eine davon abweichende Regelung, die sich auf einen allgemeinen

Rechtsgrundsatz der Verzugszinspflicht stützt, hier nicht zum Zuge kommen kann.“,

sottolineatura della redattrice).

Peraltro, la Cassa malati ha chiesto alla ricorrente

il pagamento degli interessi di mora per un debito del marito ciò che, come visto

(cfr. consid. 2.6), non è comunque ammissibile.

2.8

Infine, per

quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi,

spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle

casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può

rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si

riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la

procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente

deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, la decisione

su opposizione va confermata limitatamente al debito in capitale ammontante a

Fr. 218,15.

2.9

La

ricorrente ha fatto tuttavia valere presunti suoi crediti nei confronti della

Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lei dovuto. Ella fa in

particolare riferimento a prestazioni derivanti da una fattura per occhiali del

2010.

Come visto (cfr. consid. 2.1), questa tematica

esula dall'oggetto che il Tribunale è chiamato ad esaminare sulla base della

decisione su opposizione del 10 settembre 2012.

Ad ogni buon conto, per meglio spiegare alla

ricorrente la natura della sua pretesa di compensare il vantato credito di Fr.

330.

- con il pagamento della fattura di Fr. 218,15, il TCA analizza ugualmente

questa questione, concludendo che tale richiesta non può essere accolta.

Infatti, nella citata sentenza K 114/03, l'allora

TFA ha affermato:

"

(…)

8.

Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF

110.

V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione

uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come

già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non

potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti

impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità

fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva

del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite

l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una

decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece

di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di

essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori

di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un

cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore

degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va

rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto

imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che

equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli

assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto

chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art.

80.

LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare

paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure

(anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario

finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito

dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.

Su questo punto il ricorso deve quindi essere

respinto."

La

ricorrente non può pertanto compensare quanto da lei dovuto con presunti

crediti derivanti dalla LAMal nei confronti della Cassa malati (STCA 36.2006.2004

del 4 giugno 2007; STCA 36.2006.115 del 12 ottobre 2006).

2.10

Alla

luce di tutto quanto esposto, la decisione deve essere modificata

ai sensi delle considerazioni esposte ed il ricorso va parzialmente

accolto.

La ricorrente va quindi astretta al pagamento di (soli) Fr. 218,15.

Ne discende, pertanto, che l'opposizione della

ricorrente al PE n. __________ dell'11 maggio 2012 emesso dall'U__________ di __________

deve essere rigettata in via definitiva limitatamente ad un importo di Fr. 218,15,

escluse quindi sia le spese amministrative di richiamo di Fr. 20.- richieste

dalla resistente sia gli interessi di ritardo del 5% dal 3 maggio 2012.

Alla ricorrente, parzialmente vincente in causa

ma non patrocinata, non vengono riconosciute ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. La decisione è parzialmente

modificata, nel senso che le spese di richiamo di Fr. 20.- e gli interessi di

mora del 5% non possono essere chiesti. Pertanto, RI 1 è condannata, in via

solidale, al pagamento a CO 1 dell'importo di Fr. 218,15 per la fattura

scoperta del 9 giugno 2011 concernente prestazioni di cui ha beneficiato il marito

RA 1.

1.2. L'opposizione al PE n. __________

dell'11 maggio 2012 dell'Ufficio __________ di __________ è rigettata in via

definitiva per un importo di Fr. 218,15.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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