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Decisione

36.2012.83

Ricorso contro decisione formale. Irricevibile. Manca decisione resa su opposizione

15 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è

disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le

decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.

(…)

3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente

alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non

deve provocare pregiudizi per l’interessato."

mentre

per l’art. 52 LPGA:

" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta

giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno

eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Considerandi

2.

Le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.

3.

La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola

non sono accordate ripetibili."

- in

sostanza contro la decisione emanata dall’amministrazione è possibile formulare

opposizione entro il termine di 30 giorni. In tale caso l’assicuratore è

costretto ad emanare, in tempi contenuti che dipendono dalla natura della

procedura e dagli accertamenti semmai necessari, una decisione resa su

opposizione semmai impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Da

quanto desumibile dagli atti prodotti l’assicuratore ha emanato una decisione

formale a norma dell’art. 49 LPGA mentre non ha emanato, se contro detta

decisione é stata inoltrata una formale opposizione da parte dell’assicurato

nei tempi di legge, una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale.

Il gravame si palesa quindi irricevibile;

- che

neppure quale ricorso per denegata giustizia il ricorso appare ricevibile in questa

sede siccome l’amministrazione ha, per quanto dimostrano gli atti, emanato le

decisioni nel proprio interesse in tempi ragionevoli ed il ricorrente non si

lamenta di un preteso ritardo;

- che

alla luce di quanto precede il gravame formulato il 13 ottobre 2012 e pervenuto

in data odierna al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, è da dichiarare

irricevibile e va trasmesso subito all’assicuratore malattia CO 1 per la

verifica di un inoltro di tempestiva opposizione da parte dell’assicurato e

della eventuale emanazione di una decisione su opposizione;

- che

non si fa carico di tasse di giustizia e spese. Alla Cassa, in uno con la

presente decisione, vengono trasmessi tutti gli atti prodotti dall’assicurato

con la sua impugnativa, compresa la comprova dell’avvenuto pagamento del premio

preteso 19 giorni prima dell’emanazione del PE con cui CO 1 ne pretendeva il pagamento,

in uno con una partecipazione, circostanza questa, in uno con la decisione del

TCA del 31 maggio 2010 inc. 36.2010.65 citata, che dovrà essere ritenuta

dall’assicuratore in presenza di una tempestiva opposizione dell’assicurato

alla decisione 11 luglio 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 13 ottobre 2012 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.

2. Gli

atti prodotti con il ricorso vengono immediatamente trasmessi ad CO 1, __________

per i suoi incombenti.

3. Non

si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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