36.2012.83
Ricorso contro decisione formale. Irricevibile. Manca decisione resa su opposizione
15 ottobre 2012Italiano6 min
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RICERCA
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Numero d'incarto:
36.2012.83
Data decisione, Autorità:
15.10.2012, TCA
Titolo:
Ricorso contro decisione formale. Irricevibile. Manca decisione resa su opposizione
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.83
IR/sc
Lugano
15 ottobre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2012
di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato che
- con
atto del 13/15 ottobre 2012 RI 1 di __________ si è rivolto al Tribunale cantonale
delle Assicurazioni segnalando ricevimento di decisione formale emanata
dall’assicuratore malattie CO 1 di __________ per incasso di premio
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e pagamento di partecipazione.
Più specificatamente con PE __________ del 12 giugno 2012 l’assicuratore LAMal
ha escusso il qui ricorrente chiedendogli il pagamento di complessivi CHF
406,10 per il premio LAMal del marzo 2012 (CHF 358,30) ed una partecipazione
(CHF 47,80). Oltre a queste spese sono state pretese complessivi CHF 120 a titolo di spese amministrative dell’assicuratore e CHF 53 per le spese di PE;
- l’assicurato
ha inoltrato opposizione al PE segnalando già sul PE (doc. A1) l’avvenuto
pagamento del premio e quello della partecipazione. A dimostrazione di tale
fatto egli ha prodotto un estratto del suo conto bancario (doc. A2) da cui si desume
il pagamento del premio con valuta antecedente il PE ossia il 24 maggio 2012, e
quindi precedente di ben19 giorni;
- con
decisione dell’11 luglio 2012 – e quindi molto successiva al pagamento risultante
dall’addebito al conto bancario del 24 maggio 2012 – CO 1 ha emanato una decisione
soggetta ad opposizione con cui ribadisce la pienezza del proprio credito cifrandolo
in CHF 579,10 complessivi;
- dagli
atti prodotti dall’assicurato di evince un ulteriore scritto del 3 agosto 2012
dell’assicuratore con cui si ritrasmette al signor RI 1 la decisione non
ritirata con l’avvertenza del decorrere, già in corso, dei termini per
l’esercizio del diritto di impugnativa. Per quanto desumibile dagli allegati al
ricorso emerge che il 24 agosto 2012 l'assicurato ha eseguito ulteriore
pagamento in favore dell’assicuratore, verosimilmente comprendente l’importo di
CHF 47,80 pretesa quale partecipazione. Con il suo ricorso del 13 ottobre 2012
relativo alla decisione “3 agosto ‘12” il signor RI 1, oltre a segnalare i
fatti appena descritti, evidenzia che l’assicuratore non intende cancellare il
precetto “ma pretende delle spese alquanto ingiustificate per un totale di
CHF 173 CHF” egli richiama la decisione di questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni nell’inc. 36.2010.65 del 31 maggio 2012 con cui le pretese per
spese amministrative dell’assicuratore erano state, in un caso analogo,
limitate a CHF 70;
__________ - il
gravame non è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione di una
risposta di causa alla luce dell’esito della procedura;
- la
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003);
- per
l’art. 49 LPGA (legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali):
"
Fatti
1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è
disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le
decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
(…)
3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente
alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non
deve provocare pregiudizi per l’interessato."
mentre
per l’art. 52 LPGA:
" 1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta
giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno
eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Considerandi
2.
Le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
3.
La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola
non sono accordate ripetibili."
- in
sostanza contro la decisione emanata dall’amministrazione è possibile formulare
opposizione entro il termine di 30 giorni. In tale caso l’assicuratore è
costretto ad emanare, in tempi contenuti che dipendono dalla natura della
procedura e dagli accertamenti semmai necessari, una decisione resa su
opposizione semmai impugnabile al Tribunale cantonale delle Assicurazioni. Da
quanto desumibile dagli atti prodotti l’assicuratore ha emanato una decisione
formale a norma dell’art. 49 LPGA mentre non ha emanato, se contro detta
decisione é stata inoltrata una formale opposizione da parte dell’assicurato
nei tempi di legge, una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale.
Il gravame si palesa quindi irricevibile;
- che
neppure quale ricorso per denegata giustizia il ricorso appare ricevibile in questa
sede siccome l’amministrazione ha, per quanto dimostrano gli atti, emanato le
decisioni nel proprio interesse in tempi ragionevoli ed il ricorrente non si
lamenta di un preteso ritardo;
- che
alla luce di quanto precede il gravame formulato il 13 ottobre 2012 e pervenuto
in data odierna al Tribunale cantonale delle Assicurazioni, è da dichiarare
irricevibile e va trasmesso subito all’assicuratore malattia CO 1 per la
verifica di un inoltro di tempestiva opposizione da parte dell’assicurato e
della eventuale emanazione di una decisione su opposizione;
- che
non si fa carico di tasse di giustizia e spese. Alla Cassa, in uno con la
presente decisione, vengono trasmessi tutti gli atti prodotti dall’assicurato
con la sua impugnativa, compresa la comprova dell’avvenuto pagamento del premio
preteso 19 giorni prima dell’emanazione del PE con cui CO 1 ne pretendeva il pagamento,
in uno con una partecipazione, circostanza questa, in uno con la decisione del
TCA del 31 maggio 2010 inc. 36.2010.65 citata, che dovrà essere ritenuta
dall’assicuratore in presenza di una tempestiva opposizione dell’assicurato
alla decisione 11 luglio 2012.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 13 ottobre 2012 formulato da RI 1, __________ è irricevibile.
2. Gli
atti prodotti con il ricorso vengono immediatamente trasmessi ad CO 1, __________
per i suoi incombenti.
3. Non
si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili in questa sede.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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