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Decisione

36.2012.84

Richiesta di assunzione dei costi per una cura all'estero in applicazione dell'ALC e/o dell'art. 36 OAMal. In concreto l'insorgente ha effettuato due soggiorni di riabilitazione che manifestamente non

1 marzo 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I

due ricoveri hanno generato costi per Euro 2'469.85, rispettivamente Euro 2'572.75

(doc. A2 e A3).

B. Con

decisione del 27 luglio 2012 (doc. 23), confermata dalla decisione su

opposizione del 18 settembre 2012 (doc. A1), l’assicuratore ha rifiutato di

assumersi i costi delle degenze all’estero poiché la fattispecie non rientra

nella casistica prevista dall’art. 36 OAMal, non trattandosi di un caso di

urgenza e potendo, i medesimi trattamenti, essere effettuati in Svizzera.

C. RI

1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione

su opposizione, chiedendo la condanna dell’assicuratore al pagamento di fr. 2'963.80,

rispettivamente di fr. 3'087.30, oltre interessi di mora, per i ricoveri

effettuati in __________ (doc. I).

L’insorgente,

che rammenta di essere affetto, tra l’altro, da diabete, conseguenze di un

carcinoma alla prostata, insufficienza renale, poliartropatie ed enfisema

polmonare, afferma che nell’aprile del 2011 si trovava in __________ (a __________

dove si reca regolarmente e dove aveva programmato di trascorrere alcune

settimane per rendere visita a parenti ed amici e per occuparsi dei propri

affari, quando ha improvvisamente avvertito i sintomi tipici dello scompenso da

diabete (“diabetische Entgleisung”: sudorazione, spossatezza generale,

nausea, disturbi alla concentrazione, ecc.).

L’interessato

evidenzia che, dopo aver consultato un medico presso un ospedale nei pressi del

luogo in cui soggiornava ed aver sentito il parere del dr. med. __________, è

stato reso attento dell’inopportunità di effettuare un viaggio di rientro in

Svizzera (450 km), giudicato troppo rischioso in quelle condizioni di salute e

gli è stato indicato di rivolgersi al più presto ad una clinica che fosse in

grado di trattarlo in modo interdisciplinare e con specifiche competenze anche

sotto il profilo nutrizionale. Egli si è così recato presso la __________ a __________.

La seconda degenza è intervenuta per dare continuità al primo ricovero.

L’insorgente,

alla luce di quanto successo, sottolinea di essersi trovato in una situazione

di urgenza ai sensi dell’art. 36 OAMal e rileva che un trattamento con valore

terapeutico pari a quello dispensatogli nella clinica __________ non è

reperibile in Svizzera. Infatti ha potuto beneficiare di plurimi trattamenti

prescritti da diversi specialisti nella medesima struttura ospedaliera. Per

l’interessato non esiste in Svizzera un istituto in grado di offrire, in grado

parimenti combinato, efficace e celere, i trattamenti dispensati in __________.

Dal

profilo dell’economicità, i costi delle due degenze si sono rilevati

notevolmente inferiori per rapporto a quelli in cui il ricorrente sarebbe

incorso se si fosse fatto curare in Svizzera. Per cui il rifiuto di assunzione

dei costi è iniquo e contrario al principio della buona fede.

L’insorgente

sostiene che la decisione, oltre a violare l’art. 36 OAMal, non è neppure

conforme ai precetti normativi scaturenti dall’Accordo sulla libera

circolazione e dai relativi regolamenti che la Svizzera ha siglato con l’UE.

Infine,

l’insorgente chiede di essere sentito di persona, rispettivamente interrogato, domanda

l’edizione dall’assicuratore del contratto e dell’intero incarto, l’edizione

dalla Clinica __________ di tutti gli atti medici relativi alle degenze del

2011, l’allestimento di una perizia volta ad accertare l’urgenza, la necessità,

la proporzionalità e l’unicità delle degenze e delle cure dispensate.

D. Con

risposta del 22 ottobre 2012 l’assicuratore, in via principale chiede che il

ricorso sia dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, in via subordinata ne

domanda la reiezione (doc. III).

Circa

il merito dell’impugnativa, la cassa convenuta evidenzia che l’interessato ha

in realtà svolto in __________ dei periodi di riabilitazione che non rientrano

nel concetto di urgenza dell’art. 36 OAMal. L’assicuratore rileva che la

versione fornita in sede di ricorso, ossia il fatto di aver dovuto recarsi

d’urgenza presso la clinica __________ in seguito a sintomi di scompenso del

diabete dopo aver consultato il dr. med. __________ che gli avrebbe consigliato

di non tornare in Svizzera a causa della distanza dal suo luogo di soggiorno, è

nuova e non è mai stata fornita in precedenza.

Del

resto nelle fatture e nei rapporti della clinica tedesca non figura che

l’interessato ha dovuto essere ricoverato d’urgenza, bensì che è stata eseguita

una riabilitazione su richiesta del paziente, insieme alla sua compagna. Non va

poi dimenticato che questo tipo di trattamento è fattibile anche nel nostro

Paese e che l’insorgente non ha chiesto all’assicuratore una garanzia

preventiva. Per cui non vi può neppure essere un comportamento contrario alla

buona fede.

E. Il

14 novembre 2012 il giudice delegato del TCA ha scritto a CO 1 evidenziando che

il ricorso, sulla base delle affermazioni dell’insorgente, non sembra essere

tardivo. Infatti la decisione su opposizione è datata 18 settembre 2012, è

stata ricevuta, secondo l’assicurato, il 20 settembre 2012 ed il ricorso è

stato inoltrato lunedì 22 ottobre 2012, ossia nel termine di 30 giorni.

CO

1 è comunque stata invitata a voler suffragare la propria tesi, producendo la

relativa documentazione postale.

Contestualmente,

è stato chiesto all’assicuratore la produzione dell’intero incarto, poiché alla

risposta di causa non è stato allegato alcun documento (doc. IV).

F. Il

19 novembre 2012 CO 1 ha evidenziato che la mancata produzione degli atti

probatori non era dovuta ad un disguido ma alla circostanza che la

documentazione avrebbe dovuto essere prodotta dall’insorgente, cui incombe

l’onere probatorio facendo valere prestazioni derivanti dalla LAMal.

L’assicuratore ha comunque allegato l’intero incarto, rimanendo invece silente

circa la tempestività del ricorso (doc. VI).

G. Il

21 novembre 2012 il Giudice delegato del TCA si è rivolto a CO 1, ricordando

che con l’ordinanza del 23 ottobre 2012 era stato chiesto esplicitamente

l’intero incarto e che l’assicuratore deve provvedere ad ossequiare all’ordine

del Tribunale indipendentemente dall’onere probatorio. Il giudice ha inoltre

rilevato che dalla rinuncia a produrre la ricerca postale, se ne deduce che la

tempestività del ricorso non è più contestata (doc. VII).

H. Il

6 dicembre 2012 il ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra

le quali le testimonianze di __________, esperto fiscale e consulente che può

confermare il soggiorno del ricorrente nella regione di __________ nel mese di

aprile 2011 per esigenze commerciali e d’affari e del dr. med. __________ che

ha indicato all’insorgente la necessità dei ricoveri. L’assicurato ha inoltre

prodotto un certificato di quest’ultimo medico (doc. X/B).

I. Il

10 dicembre 2012 il TCA ha chiesto a CO 1 di prendere posizione sullo scritto

dell’insorgente e sull’ALC ed in particolare sul regolamento (CE) n. 1408/71 e

sull’art. 22 n. 1 let. a del citato regolamento in vigore per la Svizzera fino

al 31 marzo 2012, con riferimento anche alla sentenza 9C_562/2012 del 29 aprile

2011 (doc. XI).

L. L’8

gennaio 2013 l’assicuratore, ha, tra l’altro, affermato:

" (…)

-

CO 1 non ha reso la sua decisione partendo dalla

legislazione internazionale, in quanto lo stato di salute dell’assicurato non

richiedeva, partendo dagli atti, un intervento medico. E’ importante notare che

esiste una differenza di fondo tra il concetto di intervento medico e quello di

cura di riabilitazione.

Come

già detto ripetutamente l’assicurato si è recato di propria iniziativa nella __________,

come usa fare da molti anni (vedi scritto del 3 dicembre 2012), per una cura

riabilitativa.

-

Che l’assicurato si sia trovato sul posto per

motivi di affari, è un fatto nuovo che risulta dallo scritto inoltrato

dall’assicurato del 3 dicembre 2012. Anche se ciò dovesse corrispondere al

vero, mancherebbero i motivi di ordine medico per il soggiorno in

un’istituzione estera – si ricorda che l’assicurato si è recato all’estero

proprio per motivi di cura.

-

L’art. 22 del Regolamento subordina la presa a

carico delle cure estere all’autorizzazione (Genehmigung) da parte

dell’assicuratore competente. Come già accennato in precedenza, l’assicurato

non ha neppure informato CO 1 della sua intenzione di seguire una cura di

riabilitazione all’estero, per cui è privo di fondo il rimprovero del dottor __________

secondo il quale CO 1 non ha offerto all’assicurato una soluzione.

L’applicazione della

legislazione internazionale al caso in esame è quindi, a nostro parere, da

negare. Secondo le regole vigenti è allora applicabile soltanto la legislazione

svizzera, in particolare l’art. 36 cpv. 2 OAMal, come è avvenuto nella

decisione contestata.” (doc. XII)

M. L’11

gennaio 2013 l’insorgente ha ribadito le sue richieste (doc. XIV).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Considerandi

2.

L’assicuratore

sostiene innanzitutto che il ricorso è tardivo.

Per

l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è

esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere

interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non

emana una decisione o una decisione su opposizione.

A

norma dell’art. 60 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è

esclusa (cpv. 1). Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (cpv. 2).

Per

l’art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la

notificazione.

Ai

sensi dell’art. 38 cpv. 3 LPGA se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una

domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il

termine scade il primo giorno feriale seguente.

L'onere

della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di

un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza

preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V

402.

consid. 2b; 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare

dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA

2000.

no. 25 pag. 118 e seguenti, in particolare pag. 121).

Nella

procedura amministrativa federale il principio inquisitorio dispensa le parti

dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le

conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice

deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla

circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264;

114.

V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti).

3.

In

concreto la decisione su opposizione è datata 18 settembre 2012 (doc. A1) ed il

ricorrente afferma di averla ricevuta il 20 settembre 2012 (doc. I; cfr. anche

il timbro sulla decisione: “20 set. 2012”).

Considerato

che l’assicuratore non ha prodotto alcun indizio circa una notifica anteriore

della decisione litigiosa, neppure dopo essere stato reso attento dal Giudice

delegato del TCA, in due occasioni (doc. IV e doc. VII), delle conseguenze

dell’assenza di prove, occorre fare affidamento sulle affermazioni del

destinatario dell’invio.

Per

cui il termine per inoltrare ricorso è iniziato a decorrere il 21 settembre

2012, conformemente all’art. 38 cpv. 1 LPGA, ed è scaduto sabato 20 ottobre

2012, riportato, in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, al lunedì 22 ottobre

2012, quando l’insorgente ha inoltrato ricorso.

L’impugnativa

è pertanto tempestiva ed il TCA deve entrare nel merito del ricorso.

Nel

merito

4.

Per

l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è

considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che

non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica

oppure provochi un'incapacità

al lavoro.

Per l'art. 24 LAMal,

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle

prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli

articoli 32-34.

Giusta l'art. 25 cpv.

1.

LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i

costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi

postumi.

Secondo quanto

stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, tra

l'altro, gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente, al

domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di

cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni

previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i medicamenti,

i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett.

b), un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico (lett. c),

i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico

(lett. d), nonché la degenza nel reparto comune di un ospedale (lett. e).

5.

Con

sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid. 3.1 il TF ha rammentato che

la LAMal è retta dal principio di territorialità. Tuttavia, a norma dell'art.

34.

cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di

cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 LAMal eseguite all'estero per motivi di ordine

medico (prima frase).

Sulla

base di questa delega di competenza, l'autorità esecutiva ha emanato l'art. 36

OAMal, intitolato "Prestazioni all'estero". Secondo il primo

capoverso di questo disposto, il Dipartimento federale dell'Interno, sentita la

competente commissione, designa le prestazioni di cui agli articoli 25

capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere

effettuate in Svizzera (un elenco di queste prestazioni non è tuttavia stato

allestito; cfr. DTF 131 V 271 consid. 3 pag. 274; DTF 128 V 75). Secondo il suo

secondo capoverso, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste

urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di

un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste

urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo

trattamento. Per il suo capoverso 4, le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2

sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo

rimborso in Svizzera. Sono quindi salve le disposizioni sull'assistenza

reciproca internazionale in materia di prestazioni (art. 36 cpv. 5 OAMal).

Va

ancora evidenziato che, oltre all’urgenza, di norma, soltanto gravi lacune

nell'offerta di cura ("Versorgungslücke") giustificano di

distanziarsi dal principio della territorialità (sentenza K 60/06 del 28 giugno

2007, consid. 4.2; Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2a edizione, n. 482). Si tratta, di norma,

di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti

complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,

la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente

(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).

Per

contro, se il trattamento adeguato è realizzato correntemente in Svizzera e

corrisponde a dei protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato non ha

diritto al rimborso dei costi per un trattamento eseguito all'estero (DTF 134 V

330; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275). Vantaggi minimi, difficilmente

valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo

per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V

330; DTF 127 V 138 consid. 5 pag. 147), così come neppure il fatto che una

clinica specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico

(DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275).

6.

Giusta

l'art. 95a LAMal per le persone designate nell’articolo 2 del

regolamento n. 1408/71 e in relazione con

le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano

comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche

l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei

Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27

maggio 2008 relativi all’estensione

dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e

i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella

loro versione aggiornata (let. a) e la

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva

dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21

giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2

dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione

aggiornata (let. b).

L'art.

22.

del regolamento n. 1408/71 (Dimora fuori dello Stato competente –

Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una

malattia o una maternità – Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere

le cure adeguate) nel tenore modificato dalla decisione n.

1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 6 luglio 2006, in vigore per la Svizzera dal 6 luglio 2006 (RU 2008 4273), prevede:

"

1.

Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni

richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle

prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:

a) il

cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie

sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato

membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista

della dimora, oppure

b) che, dopo essere stato ammesso al

beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente, è autorizzato

da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui

risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato

membro, oppure

c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel

territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

ha diritto:

i) alle prestazioni in natura erogate,

per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o

di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come

se fosse ad essa iscritto;

tuttavia, la durata dell’erogazione

delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente,

ii) alle prestazioni in denaro erogate

dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa

applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione

del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche

da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni

della legislazione dello Stato competente.

1.

bis La

commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che,

per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro,

necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona

interessata e l’istituzione che presta le cure.

2.

L’autorizzazione richiesta ai sensi

del paragrafo 1 lettera b) non può essere rifiutata se non quando è accertato

che lo spostamento dell’interessato è tale da compromettere il suo stato di

salute o l’applicazione delle cure mediche. L’autorizzazione richiesta a norma

del paragrafo 1 lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui

trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato

membro, nel cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto

conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della

probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il

lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione

nello Stato membro di residenza.

3.

I paragrafi 1, 1bis e 2 si applicano per analogia ai familiari

di un lavoratore subordinato o autonomo.

Tuttavia, per l’applicazione del

paragrafo 1 lettere a) e c) punto i), ai familiari di cui all’articolo 19

paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel

cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede:

a) le prestazioni in natura sono

erogate, per conto dell’istituzione dello Stato membro nel cui territorio

risiedono i familiari, dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le

disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore

subordinato o autonomo fosse ad essa iscritto. La durata dell’erogazione delle

prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel

cui territorio risiedono i familiari;

b) l’autorizzazione prescritta ai sensi

del paragrafo 1 lettera c) è rilasciata dall’istituzione dello Stato membro nel

cui territorio risiedono i familiari.

4.

Il fatto che il lavoratore

subordinato o autonomo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non

pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.”

In

altre parole per l'art. 22 n. 1 lett. a punto i del regolamento 1408/71, il

lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla

legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni (…) e il

cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie

sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato

membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista

della dimora, ha diritto alle prestazioni in natura erogate, per conto

dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di

residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se

fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è

determinata dalla legislazione dello Stato competente (sentenza 9C_562/2010 del

29.

aprile 2011; sul tema cfr. Silvia Bucher, Le droit aux soins en cas de

séjour temporaire dans un pays européen in: Olivier Guillod/Dominique

Sprumont/Béatrice Despland [a cura di], Droit aux soins, Berna 2007, pag. 84

segg.; Beat Meyer, Auslandsleistungen nach KVG und im Bereich der Bilateralen

Abkommen, in: Jahrbuch des Schweizerischen Konsumentenrechts 2003, pag. 67

segg.; Christian Schürer, Die Durchführung der Kranken- und Unfallversicherung

gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF], in: René

Schaffhauser/Christian Schürer [a cura di], Die Durchführung des Abkommens

EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz,

2001, pag. 139 segg.).

Da

rilevare che con il 1° aprile 2012 è entrato in vigore nei rapporti tra la

Svizzera e l’UE il regolamento (CE) n. 883/2004 che sostituisce il regolamento

(CE) n. 1409/71, ma che nel caso di specie non è applicabile, giacché lo stato

di fatto per il quale vengono richieste prestazioni si è prodotto e concluso nel

corso del 2011.

7.

Nella

più volte citata sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, ai consid. 5.1.e 5.2,

il TF ha rammentato che il diritto nazionale è applicabile nella misura in cui

non intervengono disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in

materia di prestazioni. È quanto riserva del resto espressamente l'art. 36 cpv.

5.

OAMal. L'ALC si propone di garantire agli assicurati la necessaria copertura

medica in caso di malattia anche durante un soggiorno all'estero. Questa

garanzia si concretizza attraverso l'aiuto dell'assicuratore malattia estero o

del sistema sanitario nazionale a favore e a carico dell'assicuratore malattia

o del sistema sanitario nazionale dello Stato competente per la sicurezza

sociale del paziente (Gebhard Eugster, Die obligatorische

Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 488

pag. 564). L'art. 22 n. 1 lett. a regolamento n. 1408/71 disciplina

l'assistenza reciproca in materia di prestazioni in natura nel caso di persone

che dimorano in uno Stato membro diverso da quello competente. L'esistenza

dell'evento assicurato malattia non si determina in base alla regolamentazione

dello Stato competente (sul concetto v. art. 1 lett. q regolamento n. 1408/71),

bensì dello Stato che presta l'assistenza. Similmente e per motivi pratici,

ritenuto che l'istituzione che presta assistenza sarebbe altrimenti confrontata

con l'arduo compito di applicare il diritto estero in materia di prestazioni,

la loro concessione - come del resto anche la partecipazione alle spese

dell'assicurato (sentenza 9C_61/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 3) - avviene

nelle forme e secondo le disposizioni dell'istituzione che presta l'aiuto. In

caso di assistenza fornita all'estero è dunque irrilevante che la prestazione

costituisca una prestazione obbligatoria in Svizzera. Per contro, chi fa valere

il diritto a prestazioni dev'essere assicurato contro le malattie conformemente

al diritto dello Stato competente (Eugster, op. cit., no. 495 - 498 pag. 566).

Il

diritto nazionale e in particolare l'art. 36 cpv. 2 OAMal ritornano invece

applicabili laddove lo strumento dell'assistenza reciproca internazionale in

materia di prestazioni, quale è quello sancito dall'art. 22 n. 1 lett. a

regolamento n. 1408/71, non dovesse funzionare. Ciò si verifica in particolare

se la persona assicurata si fa curare da un fornitore di prestazioni non

ammesso ad esercitare secondo il sistema statale estero di copertura sanitaria

(Eugster, op. cit., no. 504 pag. 569). Le prestazioni in natura sono infatti

erogate secondo le disposizioni legali, il catalogo delle prestazioni e le

tariffe (sociali) dello Stato di dimora e sono a carico dell'istituzione

competente. Ora, il fatto che si applichino le tariffe legali del luogo di

dimora implica ugualmente che il fornitore di prestazioni estero debba fornire

le prestazioni nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie. Se il

fornitore di prestazioni estero è un operatore privato che non dispensa cure

per l'assicurazione malattie legale, esso è libero in questo caso di applicare

le proprie tariffe di diritto privato. In siffatta evenienza non vi è più

spazio per un'assistenza reciproca ai sensi dell'art. 22 n. 1 regolamento n.

1408/71 e ritorna applicabile esclusivamente la legislazione svizzera. Il che

significa che un rimborso dei costi da parte dell'assicuratore malattia

svizzero può intervenire solo nell'ambito e nei limiti dell'art. 36 OAMal

(Eugster, op. cit., no. 539 pag. 577).

8.

In

concreto l’interessato, per la prima volta in sede di ricorso, evidenzia che

nel corso del mese di aprile 2011 “si trovava in __________ (e più

precisamente a __________)” (doc. I, pag. 2) e aveva programmato di

trascorrere alcune settimane per rendere visita a parenti ed amici e per

occuparsi dei propri affari quando ha improvvisamente avvertito i sintomi

tipici dello scompenso da diabete e, dopo aver consultato un medico “presso

un ospedale del posto” e sentito il parere del dr. med. __________, reso

attento dell’inopportunità di compiere il viaggio di ritorno in Svizzera in

automobile, “giudicato troppo rischioso in quelle condizioni di salute”,

gli è stato indicato di rivolgersi al più presto ad una clinica che fosse stata

in grado di curarlo in modo interdisciplinare

Il

ricorrente sostiene che il caso di specie rileva dall’urgenza (“Notfall”,

doc. I, pag. 2, punto 2) e non dalla scelta di essere curato all’estero (“Wahlbehandlung”;

cfr. doc. I, pag. 2, punto 2).

Alla

luce di quanto figura nei rapporti di uscita delle __________ di __________

(doc. A4 e A5), non solo non vi sono indizi per un’urgenza delle cure eseguite

(art. 36 OAMal), ma lo stato di salute del ricorrente non richiedeva neppure una

cura stazionaria quale quella eseguita in __________ per la continuazione del

suo soggiorno all’estero ai sensi dell’art. 22 n. 1 let. a regolamento (CE) n.

1408/71.

Dagli

atti emerge infatti che l’assicurato è stato degente presso le __________ di __________

dal 28 aprile 2011 al 22 maggio 2011 e dal 26 ottobre 2011 al 20 novembre 2011

per delle cure di riabilitazione (doc. A4 e A5), ossia per un

trattamento che, notoriamente, di regola, non rientra né in quelli urgenti, né

in quelli necessari per poter continuare un soggiorno all’estero, e che si è

recato di propria iniziativa presso la struttura __________. Egli, del resto,

aveva con sé documentazione medica, anche in lingua italiana (doc. A4, pag. 2, Eigenanamnese: “Vorbefunde und Arztbriefe liegen z.T.

in italienische Sprache vor”).

ll dr. med. __________ “Chefarzt, Internist, Kardiologe,

Ernährungsmed.” della Clinica __________, nel rapporto di uscita del 22

maggio 2011, ha infatti affermato che “Der Patient kommt aus eigener

Initiative zur Rehabilitation” (doc. A4, sottolineature del

redattore; cfr. anche pag. 4 del rapporto: “5. Indikationsspezifische

Untersuchungen während der Rehabilitation”, sottolineatura del

redattore) e non ha evidenziato alcuna situazione di urgenza o di necessità di

cure per continuare il soggiorno all’estero. Anzi, dalla descrizione dei “Kilinische

Befunde” (pag. 3 e seguenti, doc. A4), emerge una situazione

sostanzialmente normale alla luce delle patologie di cui è affetto il

ricorrente (doc. A4: “Allgemein: Patient in

altersentsprechendem Allgemeinzustand und leicht übergewichtigem

Ernährungszustand. Normales Hautkolorit und normale

Schleimhautverhältnisse. Keine peripheren Odeme. Keine peripheren palpablen

Lymphone. Keine Dyspnoe“; cfr. anche il punto 2, pag. 3 del

doc. A4: “Jetzige Beschwerden und funktionelle

Einschränkungen […] Körperlich keine wesentlichen Beschwerden, jedoch Probleme

mit der Gewichtszunahme, Erektionsschwäche und schlechte Blutzuckereinstellung.

Keine Schmerzen. Ansonsten keine Funktionseinschränkungen im

Alltag”).

Il

medico, a proposito dello scopo della riabilitazione, ha affermato che:

" Bei

dem Patienten besteht ein Diabetes mellitus mit leichtem Ubergewicht, ferner

eine arterielle Hypertonie. Letzteres wird bisher medikamentös

behandelt. Bzgl. des Diabetes mellitus wird eine

Insulintherapie mit basalem Insulin durchgeführt.

Bei der vorliegenden

Befundkonstellation standen unter Hinzuziehung der sozialen Situation bei Herrn

RI 1r die folgenden Rehabilitationsziele im Vordergrund: Steigerung der

Mobilität und Belastbarkeit, Verbesserung der Beweglichkeit,

Gesundheitsschulung, Diabeteseinstellung.

Die Zielvorstellung

des Patienten lauten im Wesentlichen:

Ernährungsumstellung- u. Schulung, Umgang mit Partnerkonflikten,

Gewichtsreduktion, Blutzuckereinstellung.“ (doc. A4, pag. 5, sottolineature

del redattore)

Si

tratta di cure, che non solo non rientrano nelle ipotesi di urgenza o che sono necessarie

sotto il profilo medico per poter continuare il soggiorno all’estero, ma che,

notoriamente, senza che si debbano effettuare accertamenti, sono fruibili anche

nel nostro Paese.

Nel

rapporto d’uscita si trovano ulteriori elementi a sostegno della tesi

dell’assicuratore.

Al

punto 7 (“Rehabilitationsverlauf”) figura infatti che gli scopi della

riabilitazione sono stati decisi di comune accordo (“Gemäss den gemeinsam

vereinbarten Therapiezielen […]”) e che lo stato di salute del ricorrente

era molto buono (“Bei insgesamt komplikationslosem Verlauf konnte

auch aufgrund der guten Mitarbeit des Patienten am Rehabilitationsprozess ein

gutes Rehabilitationsergebniss erzielt werden”, sottolineatura del redattore).

Inoltre,

dal referto emerge che anche la compagna dell’assicurato, nel medesimo periodo,

ha partecipato, insieme a lui, ad un programma di riabilitazione (doc. A4, pag. 5/6: “[…] Dies auch gemeinsam mit der Lebensgefährtin,

welche ebenfalls hier eine Reha-Massnahme durchführte. Mit den Erkrankungen

komme er gut zurecht, nicht so gut mit der partnerschaftl. Problematik

und der Erektionsschwäche“).

L’assenza

di qualsiasi urgenza o di necessità di cura medica in ambito stazionario vale

pure, se non addirittura in maniera maggiore, per la successiva degenza avvenuta

dal 26 ottobre 2011 al 20 novembre 2011.

Innanzitutto

lo stesso ricorrente ha affermato di essersi trovato a __________ “solo” nel

corso del mese di aprile 2011. Per la seconda degenza si è pertanto recato

espressamente in __________.

Inoltre,

dal rapporto d’uscita del 2 dicembre 2011 (doc. A5), emerge comunque che anche

in questa occasione l’insorgente ha effettuato una cura riabilitativa,

richiesta da lui stesso (doc. A5, pag. 2: “Die

Rehabilitation wurde auf Eigeninitiative des Patienten eingeleitet. Frühere

Reha-Verfahren: Von April bis Mai diesen Jahres hier im Hause.“).

Inoltre,

dall’anamnesi e dalla descrizione dello stato di salute (doc. A5, pag. 2 e

seguenti), non emergono elementi che fanno ritenere che l’assicurato si sia

trovato nella necessità di recarsi presso il nosocomio __________ per poter

continuare un suo, eventuale, soggiorno in __________ (doc. A5: “2. Jetzige Beschwerden und funktionelle Einschränkungen: […] Er fühle

sich im Magen übersäuert. Ausserdem habe er bewegungsabhängige Schmerzen in den

Schultergelenken und im Rücken. Sonstige Beschwerden habe er aktuell keine.

Keine wesentlichen Folgen der Beschwerden im Alltag.“).

Del

resto scopo della riabilitazione era: „Steigerung der Mobilität und

Belastbarkeit, Schmerzreduktion, Verbesserung der Beweglichkeit, Minimierung

der radiovasculären Risikofaktoren, Uberprüfung der BZ – Situation und soziale

Reintegration“, ossia prestazioni che possono essere tranquillamente

effettuate in Svizzera (cfr. anche doc. A5, pag. 5, punto 7: „Rehabilitationsverlauf“).

Va

a questo proposito ribadito che, oltre all’urgenza e a quanto previsto

dall’art. 22 del regolamento (CE) n. 1408/71, di norma, soltanto

gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke")

giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (sentenza K

60/06 del 28 giugno 2007, consid. 4.2; Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2a edizione, n. 482). Si tratta, di norma,

di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti

complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,

la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente

(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).

Ciò

non è manifestamente il caso di specie.

In

DTF 134 V 330 il TF ha rammentato che i "motivi d'ordine

medico" di cui all’art. 34 cpv. 2 LAMal vanno interpretati in maniera

rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con riferimento a

GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de

l'assurance-maladie sociale, tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre

infatti evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a una forma di

"turismo medico" a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. A

tal proposito va ricordato che il sistema della LAMal si basa su un regime di

convenzioni tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una parte del

finanziamento ospedaliero si fonda su tali convenzioni (art. 49 LAMal). Orbene,

volere riconoscere agli assicurati il diritto di farsi

curare a spese dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente

specializzato all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori

possibilità di guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti

all'estero per la cura di una patologia in particolare significherebbe minare

nelle sue fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche

la pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,

ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta

terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131

V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni espresse in

materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera prestazione dei

servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet,

C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e

Peerbooms, C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde

questa una delle ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi

medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che

sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi

casi, l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della

prestazione (DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento).

Nulla

cambia l’attestato prodotto pendente causa, e datato 3 dicembre 2012, del dr.

med. __________, “Arzt für Allgemeinmedizin”, di __________ (__________),

al quale l’assicurato afferma di essersi rivolto quando ha improvvisamente

sentito i sintomi dello scompenso del diabete (doc. I) ed il quale dopo aver contestato

la decisione impugnata ed aver indicato le diagnosi già note, senza tuttavia

produrre alcun dato oggettivo, ha affermato:

" (…)

Uber mehrer Monate

hatten Sie durch fast tägliche Autobahn- und Zugreisen infolge geschäftlicher

Transaktionen stressgeladene Alltagsphasen, die letztlich zu einer entgleisten

Stoffwechselstörung führten. So habe ich die Notwendigkeit einer unverzüglichen

Behandlung aus ärztlicher Sicht empfohlen. Die erste Aufnahme in der

Hochwaldklinik erfolgte am 28.04.11. Dauer des Aufenthaltes bis zum 21.05.11.

Weitere Aufenthalte

und über viele Jahre (meist 2x/Jahr) hinweg wechselnden Kliniken (__________gingen

diesem Aufenthalt voraus und führten jeweils zur nachhaltigen Reduktion der

Blutzuckerwerte und Verbesserung der körperlichen Gesamtsituation.

Aus diesem Grunde

wurde auch die Notwendigkeit weiterer Klinikaufenthalte in der __________

angeregt. Bei meinem Besuch dort am 15.05.11 konnte ich aufgrund eigener

Untersuchung die Richtigkeit dieser Entscheidung untermauern und die Empfehlung

aussprechen, statt einer neuen, anderen Klinik in der Schweiz die erfolgreichen

Therapien in Zukunft in der __________ beizubehalten.“ (doc. B)

Certo,

il dr. med. __________, che tuttavia non figura quale medico “inviante” nei

rapporti d’uscita della clinica germanica e che non porta elementi oggettivi

atti a sovvertire quanto affermato dal dr. med. __________, sostiene che, a

causa dello stress cui è stato sottoposto l’insorgente negli ultimi tempi, il

ricorrente ha accusato uno scompenso del diabete che necessitava una cura

medica immediata.

Tuttavia,

come già visto, dal referto del dr. med. __________, emerge che il ricorrente,

affetto da diabete dal 1974, si è rivolto alla clinica __________ di propria

iniziativa per effettuare una cura riabilitativa e quali “Beschwerden und

funktionelle Einschränkungen” figurano “Gewichtszunahme, Erektions-schwäche

und schlechte Blutzuckereinstellung” (doc. A4, pag. 3, punto 2). Non vi sono per contro indicazioni che l’interessato sia stato

indotto da qualcuno a recarsi presso il citato nosocomio (cfr. anche “Eigenanamnese”,

“Spezielle diabetologische Anamnese” e “Vegetative Anamnese” del

doc. A4, nonché pag. 2 doc. A4:“Letzter HbA1c-Wert

im März 2011 habe 8.5% betragen”, sottolineatura del redattore; cfr.

Anche punto 6, pag. 5: „Bei der vorliegenden Befundkonstellation standen

unter Hinzuziehung der sozialen Situation bei Herrn __________ die folgenden

Rehabilitationsziele im Vordergrund […]“ e „Die Zielvorstellung des

Patienten lauten im Wesentlichen […]“ sottolineature del redattore).

Inoltre,

sempre nel referto d’uscita (cfr. in particolare i punti 6 e 7 del doc. A4),

emerge una situazione assolutamente nella norma (doc. A4 punto

7: ”Gemäss den gemeinsam vereinbarten Therapiezielen erhielt der Patient bei

auch sehr gutem Allgemeinezustand […]“ sottolineatura del redattore),

anche per quanto concerne il diabete (doc. A4, pag. 5: „Die BZ-Werte lagen

im gut tolerablen Bereich (abgesehen von Ausrutscherwerten […]“).

Per

cui, tenuto conto anche della durata della cura, non vi sono indizi per

ritenere che l’interessato ha dovuto recarsi presso la citata clinica per poter

continuare il soggiorno in __________.

Ne segue che la

decisione della Cassa merita conferma.

Questo Tribunale evidenzia del resto, a titolo abbondanziale,

che, da una verifica in maps.google.it, emerge che le __________ di __________

(__________), distano 183 km da __________

(dove l’interessato, nel ricorso, afferma di essersi trovato; cfr. doc. I, pag.

2.

punto 3), ossia 2 ore 10 minuti in automobile. Un viaggio con i trasporti

pubblici dura invece dalle 5 ore e 25 minuti alle 6 ore e 32 minuti, con al

minimo 5 cambi (cfr. il sito della __________: www.bahn.__________ /p/view/index.shtml).

Ciò,

oltre ad escludere l’urgenza (in caso contrario l’interessato avrebbe dovuto

essere trasportato immediatamente in un ospedale di __________), comprova pure

la circostanza che l’insorgente avrebbe potuto ritornare in Svizzera senza

alcun problema.

Infatti

__________, dove sorge un ospedale universitario, dista 194 km, per un percorso di 1 ora e 57 minuti in automobile. Con il treno __________ è raggiungibile in

un’ora e 45 minuti senza alcun cambio (cfr. ffs.ch).

Ritenuto

che il medesimo ricorrente afferma di essere stato reso attento circa

l’inopportunità di compiere il viaggio (di rientro in Svizzera) “in

automobile” (cfr. doc. I, pag. 2), la soluzione più appropriata, sarebbe

dunque stata quella di rientrare in treno, a __________.

Va

ancora evidenziato che la circostanza, asserita ma non comprovata dal

ricorrente, secondo cui i trattamenti effettuati in __________ avrebbero avuto

un minor costo rispetto a quelli eventualmente disponibili in Svizzera, non

costituisce un motivo per un rimborso delle spese.

Infatti,

come visto in precedenza (cfr. DTF 134 V 330), in assenza di motivi medici, l’assicurato

non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che sarebbero

occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi casi,

l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della prestazione

(DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento; cfr. anche sentenza 9C_238/2011

del 5 maggio 2011, consid. 2.2).

9.

Infine

l’insorgente sostiene che il rifiuto della copertura sarebbe iniquo e contrario

al principio della buona fede.

Va qui rammentato come, secondo la giurisprudenza, di regola

un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid.

4.

, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI

2000.

no. KV 126 pag. 223).

In

concreto l’assicurato non ha reso verosimile, né sostiene in sede di ricorso,

che l’assicuratore gli avrebbe fornito informazioni erronee.

Già

solo per questo motivo il ricorrente non può chiedere la tutela della propria

buona fede.

10.

Alla

luce di quanto sopra esposto e delle chiare risultanze documentali, tra cui

l’incarto prodotto da __________, questo TCA rinuncia all’assunzione delle

ulteriori prove richieste dal ricorrente.

Circa

la testimonianza di __________, che dovrebbe attestare che l’interessato nel

mese di aprile 2011 si trovava a __________, va rilevato che questa circostanza

non modifica l’esito del ricorso per i motivi esposti ai considerandi

precedenti. Per lo stesso motivo, visto quanto già figurante nel certificato

del 3 dicembre 2012 e nei referti delle cliniche __________, un interrogatorio

del dr. med. __________ non avrebbe alcun influsso sull’esito dell’impugnativa.

Per

quanto concerne l’allestimento di una perizia volta ad accertare l’urgenza, la

necessità, la proporzionalità e l’unicità delle degenze e delle cure dispensate

in __________ e l’edizione di tutti gli atti medici dalla __________, il TCA ribadisce

che gli atti medici prodotti, e meglio i rapporti d’uscita della clinica __________,

sono già illuminanti ed escludono qualsiasi possibilità di esito favorevole per

il ricorrente senza che sia necessario acquisire ulteriori atti o allestire una

perizia.

Infine, questo TCA ritiene

superfluo anche sentire il ricorrente di persona o di interrogarlo.

L’assicurato si è infatti espresso a più riprese, per iscritto, prendendo

posizione sulla documentazione agli atti.

Il

TCA rileva a questo proposito che l’audizione richiesta può essere rifiutata

senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv.

2.

Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 che ha

confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,

consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.

94.

e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di essere sentito di persona,

rispettivamente interrogato [doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione del

ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza

del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi

[…] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente

per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire il ricorrente.

11.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso è respinto, mentre la decisione

impugnata è confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso é respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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