36.2012.84
Richiesta di assunzione dei costi per una cura all'estero in applicazione dell'ALC e/o dell'art. 36 OAMal. In concreto l'insorgente ha effettuato due soggiorni di riabilitazione che manifestamente non
1 marzo 2013Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
36.2012.84
Data decisione, Autorità:
01.03.2013, TCA
Titolo:
Richiesta di assunzione dei costi per una cura all'estero in applicazione dell'ALC e/o dell'art. 36 OAMal. In concreto l'insorgente ha effettuato due soggiorni di riabilitazione che manifestamente non rientrano nei casi previsti dalla legge per il rimborso delle prestazioni all'estero
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
CURA STAZIONARIA
CURE ALL'ESTERO
art. 22 CEE1408/71
art. 24 LAMAL
art. 25 LAMAL
art. 95a LAMAL
art. 3 LPGA
art. 36 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.84
cs
Lugano
1 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
settembre 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1934, è affiliato presso CO 1 per l’assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal.
Dal
28 aprile 2011 al 22 maggio 2011 e dal 26 ottobre 2011 al 20 novembre 2011,
l’assicurato è stato degente presso la __________, a __________ in __________
(doc. A4 e A5).
Fatti
I
due ricoveri hanno generato costi per Euro 2'469.85, rispettivamente Euro 2'572.75
(doc. A2 e A3).
B. Con
decisione del 27 luglio 2012 (doc. 23), confermata dalla decisione su
opposizione del 18 settembre 2012 (doc. A1), l’assicuratore ha rifiutato di
assumersi i costi delle degenze all’estero poiché la fattispecie non rientra
nella casistica prevista dall’art. 36 OAMal, non trattandosi di un caso di
urgenza e potendo, i medesimi trattamenti, essere effettuati in Svizzera.
C. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendo la condanna dell’assicuratore al pagamento di fr. 2'963.80,
rispettivamente di fr. 3'087.30, oltre interessi di mora, per i ricoveri
effettuati in __________ (doc. I).
L’insorgente,
che rammenta di essere affetto, tra l’altro, da diabete, conseguenze di un
carcinoma alla prostata, insufficienza renale, poliartropatie ed enfisema
polmonare, afferma che nell’aprile del 2011 si trovava in __________ (a __________
dove si reca regolarmente e dove aveva programmato di trascorrere alcune
settimane per rendere visita a parenti ed amici e per occuparsi dei propri
affari, quando ha improvvisamente avvertito i sintomi tipici dello scompenso da
diabete (“diabetische Entgleisung”: sudorazione, spossatezza generale,
nausea, disturbi alla concentrazione, ecc.).
L’interessato
evidenzia che, dopo aver consultato un medico presso un ospedale nei pressi del
luogo in cui soggiornava ed aver sentito il parere del dr. med. __________, è
stato reso attento dell’inopportunità di effettuare un viaggio di rientro in
Svizzera (450 km), giudicato troppo rischioso in quelle condizioni di salute e
gli è stato indicato di rivolgersi al più presto ad una clinica che fosse in
grado di trattarlo in modo interdisciplinare e con specifiche competenze anche
sotto il profilo nutrizionale. Egli si è così recato presso la __________ a __________.
La seconda degenza è intervenuta per dare continuità al primo ricovero.
L’insorgente,
alla luce di quanto successo, sottolinea di essersi trovato in una situazione
di urgenza ai sensi dell’art. 36 OAMal e rileva che un trattamento con valore
terapeutico pari a quello dispensatogli nella clinica __________ non è
reperibile in Svizzera. Infatti ha potuto beneficiare di plurimi trattamenti
prescritti da diversi specialisti nella medesima struttura ospedaliera. Per
l’interessato non esiste in Svizzera un istituto in grado di offrire, in grado
parimenti combinato, efficace e celere, i trattamenti dispensati in __________.
Dal
profilo dell’economicità, i costi delle due degenze si sono rilevati
notevolmente inferiori per rapporto a quelli in cui il ricorrente sarebbe
incorso se si fosse fatto curare in Svizzera. Per cui il rifiuto di assunzione
dei costi è iniquo e contrario al principio della buona fede.
L’insorgente
sostiene che la decisione, oltre a violare l’art. 36 OAMal, non è neppure
conforme ai precetti normativi scaturenti dall’Accordo sulla libera
circolazione e dai relativi regolamenti che la Svizzera ha siglato con l’UE.
Infine,
l’insorgente chiede di essere sentito di persona, rispettivamente interrogato, domanda
l’edizione dall’assicuratore del contratto e dell’intero incarto, l’edizione
dalla Clinica __________ di tutti gli atti medici relativi alle degenze del
2011, l’allestimento di una perizia volta ad accertare l’urgenza, la necessità,
la proporzionalità e l’unicità delle degenze e delle cure dispensate.
D. Con
risposta del 22 ottobre 2012 l’assicuratore, in via principale chiede che il
ricorso sia dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, in via subordinata ne
domanda la reiezione (doc. III).
Circa
il merito dell’impugnativa, la cassa convenuta evidenzia che l’interessato ha
in realtà svolto in __________ dei periodi di riabilitazione che non rientrano
nel concetto di urgenza dell’art. 36 OAMal. L’assicuratore rileva che la
versione fornita in sede di ricorso, ossia il fatto di aver dovuto recarsi
d’urgenza presso la clinica __________ in seguito a sintomi di scompenso del
diabete dopo aver consultato il dr. med. __________ che gli avrebbe consigliato
di non tornare in Svizzera a causa della distanza dal suo luogo di soggiorno, è
nuova e non è mai stata fornita in precedenza.
Del
resto nelle fatture e nei rapporti della clinica tedesca non figura che
l’interessato ha dovuto essere ricoverato d’urgenza, bensì che è stata eseguita
una riabilitazione su richiesta del paziente, insieme alla sua compagna. Non va
poi dimenticato che questo tipo di trattamento è fattibile anche nel nostro
Paese e che l’insorgente non ha chiesto all’assicuratore una garanzia
preventiva. Per cui non vi può neppure essere un comportamento contrario alla
buona fede.
E. Il
14 novembre 2012 il giudice delegato del TCA ha scritto a CO 1 evidenziando che
il ricorso, sulla base delle affermazioni dell’insorgente, non sembra essere
tardivo. Infatti la decisione su opposizione è datata 18 settembre 2012, è
stata ricevuta, secondo l’assicurato, il 20 settembre 2012 ed il ricorso è
stato inoltrato lunedì 22 ottobre 2012, ossia nel termine di 30 giorni.
CO
1 è comunque stata invitata a voler suffragare la propria tesi, producendo la
relativa documentazione postale.
Contestualmente,
è stato chiesto all’assicuratore la produzione dell’intero incarto, poiché alla
risposta di causa non è stato allegato alcun documento (doc. IV).
F. Il
19 novembre 2012 CO 1 ha evidenziato che la mancata produzione degli atti
probatori non era dovuta ad un disguido ma alla circostanza che la
documentazione avrebbe dovuto essere prodotta dall’insorgente, cui incombe
l’onere probatorio facendo valere prestazioni derivanti dalla LAMal.
L’assicuratore ha comunque allegato l’intero incarto, rimanendo invece silente
circa la tempestività del ricorso (doc. VI).
G. Il
21 novembre 2012 il Giudice delegato del TCA si è rivolto a CO 1, ricordando
che con l’ordinanza del 23 ottobre 2012 era stato chiesto esplicitamente
l’intero incarto e che l’assicuratore deve provvedere ad ossequiare all’ordine
del Tribunale indipendentemente dall’onere probatorio. Il giudice ha inoltre
rilevato che dalla rinuncia a produrre la ricerca postale, se ne deduce che la
tempestività del ricorso non è più contestata (doc. VII).
H. Il
6 dicembre 2012 il ricorrente ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove, tra
le quali le testimonianze di __________, esperto fiscale e consulente che può
confermare il soggiorno del ricorrente nella regione di __________ nel mese di
aprile 2011 per esigenze commerciali e d’affari e del dr. med. __________ che
ha indicato all’insorgente la necessità dei ricoveri. L’assicurato ha inoltre
prodotto un certificato di quest’ultimo medico (doc. X/B).
I. Il
10 dicembre 2012 il TCA ha chiesto a CO 1 di prendere posizione sullo scritto
dell’insorgente e sull’ALC ed in particolare sul regolamento (CE) n. 1408/71 e
sull’art. 22 n. 1 let. a del citato regolamento in vigore per la Svizzera fino
al 31 marzo 2012, con riferimento anche alla sentenza 9C_562/2012 del 29 aprile
2011 (doc. XI).
L. L’8
gennaio 2013 l’assicuratore, ha, tra l’altro, affermato:
" (…)
-
CO 1 non ha reso la sua decisione partendo dalla
legislazione internazionale, in quanto lo stato di salute dell’assicurato non
richiedeva, partendo dagli atti, un intervento medico. E’ importante notare che
esiste una differenza di fondo tra il concetto di intervento medico e quello di
cura di riabilitazione.
Come
già detto ripetutamente l’assicurato si è recato di propria iniziativa nella __________,
come usa fare da molti anni (vedi scritto del 3 dicembre 2012), per una cura
riabilitativa.
-
Che l’assicurato si sia trovato sul posto per
motivi di affari, è un fatto nuovo che risulta dallo scritto inoltrato
dall’assicurato del 3 dicembre 2012. Anche se ciò dovesse corrispondere al
vero, mancherebbero i motivi di ordine medico per il soggiorno in
un’istituzione estera – si ricorda che l’assicurato si è recato all’estero
proprio per motivi di cura.
-
L’art. 22 del Regolamento subordina la presa a
carico delle cure estere all’autorizzazione (Genehmigung) da parte
dell’assicuratore competente. Come già accennato in precedenza, l’assicurato
non ha neppure informato CO 1 della sua intenzione di seguire una cura di
riabilitazione all’estero, per cui è privo di fondo il rimprovero del dottor __________
secondo il quale CO 1 non ha offerto all’assicurato una soluzione.
L’applicazione della
legislazione internazionale al caso in esame è quindi, a nostro parere, da
negare. Secondo le regole vigenti è allora applicabile soltanto la legislazione
svizzera, in particolare l’art. 36 cpv. 2 OAMal, come è avvenuto nella
decisione contestata.” (doc. XII)
M. L’11
gennaio 2013 l’insorgente ha ribadito le sue richieste (doc. XIV).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Considerandi
2.
L’assicuratore
sostiene innanzitutto che il ricorso è tardivo.
Per
l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è
esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere
interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non
emana una decisione o una decisione su opposizione.
A
norma dell’art. 60 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è
esclusa (cpv. 1). Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia (cpv. 2).
Per
l’art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Ai
sensi dell’art. 38 cpv. 3 LPGA se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il
termine scade il primo giorno feriale seguente.
L'onere
della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V
402.
consid. 2b; 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare
dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3; DLA
2000.
no. 25 pag. 118 e seguenti, in particolare pag. 121).
Nella
procedura amministrativa federale il principio inquisitorio dispensa le parti
dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le
conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice
deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla
circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264;
114.
V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti).
3.
In
concreto la decisione su opposizione è datata 18 settembre 2012 (doc. A1) ed il
ricorrente afferma di averla ricevuta il 20 settembre 2012 (doc. I; cfr. anche
il timbro sulla decisione: “20 set. 2012”).
Considerato
che l’assicuratore non ha prodotto alcun indizio circa una notifica anteriore
della decisione litigiosa, neppure dopo essere stato reso attento dal Giudice
delegato del TCA, in due occasioni (doc. IV e doc. VII), delle conseguenze
dell’assenza di prove, occorre fare affidamento sulle affermazioni del
destinatario dell’invio.
Per
cui il termine per inoltrare ricorso è iniziato a decorrere il 21 settembre
2012, conformemente all’art. 38 cpv. 1 LPGA, ed è scaduto sabato 20 ottobre
2012, riportato, in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, al lunedì 22 ottobre
2012, quando l’insorgente ha inoltrato ricorso.
L’impugnativa
è pertanto tempestiva ed il TCA deve entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
4.
Per
l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica
oppure provochi un'incapacità
al lavoro.
Per l'art. 24 LAMal,
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle
prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli
articoli 32-34.
Giusta l'art. 25 cpv.
1.
LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i
costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi
postumi.
Secondo quanto
stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, tra
l'altro, gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente, al
domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di
cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni
previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i medicamenti,
i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett.
b), un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico (lett. c),
i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico
(lett. d), nonché la degenza nel reparto comune di un ospedale (lett. e).
5.
Con
sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, al consid. 3.1 il TF ha rammentato che
la LAMal è retta dal principio di territorialità. Tuttavia, a norma dell'art.
34.
cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale può decidere che l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di
cui agli art. 25 cpv. 2 o 29 LAMal eseguite all'estero per motivi di ordine
medico (prima frase).
Sulla
base di questa delega di competenza, l'autorità esecutiva ha emanato l'art. 36
OAMal, intitolato "Prestazioni all'estero". Secondo il primo
capoverso di questo disposto, il Dipartimento federale dell'Interno, sentita la
competente commissione, designa le prestazioni di cui agli articoli 25
capoverso 2 e 29 della legge, i cui costi sono a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie se le stesse non possono essere
effettuate in Svizzera (un elenco di queste prestazioni non è tuttavia stato
allestito; cfr. DTF 131 V 271 consid. 3 pag. 274; DTF 128 V 75). Secondo il suo
secondo capoverso, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume i costi dei trattamenti effettuati all'estero in caso d'urgenza. Esiste
urgenza se l'assicurato che soggiorna temporaneamente all'estero necessita di
un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Non esiste
urgenza se l'assicurato si reca all'estero allo scopo di seguire questo
trattamento. Per il suo capoverso 4, le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2
sono assunte al massimo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo
rimborso in Svizzera. Sono quindi salve le disposizioni sull'assistenza
reciproca internazionale in materia di prestazioni (art. 36 cpv. 5 OAMal).
Va
ancora evidenziato che, oltre all’urgenza, di norma, soltanto gravi lacune
nell'offerta di cura ("Versorgungslücke") giustificano di
distanziarsi dal principio della territorialità (sentenza K 60/06 del 28 giugno
2007, consid. 4.2; Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2a edizione, n. 482). Si tratta, di norma,
di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti
complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,
la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente
(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).
Per
contro, se il trattamento adeguato è realizzato correntemente in Svizzera e
corrisponde a dei protocolli largamente riconosciuti, l'assicurato non ha
diritto al rimborso dei costi per un trattamento eseguito all'estero (DTF 134 V
330; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275). Vantaggi minimi, difficilmente
valutabili o addirittura contestati, non possono configurare un valido motivo
per porre l'intervento esterno a carico dell'assicurazione di base (DTF 134 V
330; DTF 127 V 138 consid. 5 pag. 147), così come neppure il fatto che una
clinica specializzata all'estero abbia maggior esperienza nel settore specifico
(DTF 134 V 330; DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275).
6.
Giusta
l'art. 95a LAMal per le persone designate nell’articolo 2 del
regolamento n. 1408/71 e in relazione con
le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano
comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche
l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei
Protocolli del 26 ottobre 2004 e del 27
maggio 2008 relativi all’estensione
dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e
i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella
loro versione aggiornata (let. a) e la
Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21
giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2
dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione
aggiornata (let. b).
L'art.
22.
del regolamento n. 1408/71 (Dimora fuori dello Stato competente –
Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una
malattia o una maternità – Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere
le cure adeguate) nel tenore modificato dalla decisione n.
1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 6 luglio 2006, in vigore per la Svizzera dal 6 luglio 2006 (RU 2008 4273), prevede:
"
1.
Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni
richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle
prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:
a) il
cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie
sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato
membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista
della dimora, oppure
b) che, dopo essere stato ammesso al
beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente, è autorizzato
da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui
risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato
membro, oppure
c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel
territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,
ha diritto:
i) alle prestazioni in natura erogate,
per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o
di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come
se fosse ad essa iscritto;
tuttavia, la durata dell’erogazione
delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente,
ii) alle prestazioni in denaro erogate
dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa
applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione
del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche
da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni
della legislazione dello Stato competente.
1.
bis La
commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che,
per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro,
necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona
interessata e l’istituzione che presta le cure.
2.
L’autorizzazione richiesta ai sensi
del paragrafo 1 lettera b) non può essere rifiutata se non quando è accertato
che lo spostamento dell’interessato è tale da compromettere il suo stato di
salute o l’applicazione delle cure mediche. L’autorizzazione richiesta a norma
del paragrafo 1 lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui
trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato
membro, nel cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto
conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della
probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il
lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione
nello Stato membro di residenza.
3.
I paragrafi 1, 1bis e 2 si applicano per analogia ai familiari
di un lavoratore subordinato o autonomo.
Tuttavia, per l’applicazione del
paragrafo 1 lettere a) e c) punto i), ai familiari di cui all’articolo 19
paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel
cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede:
a) le prestazioni in natura sono
erogate, per conto dell’istituzione dello Stato membro nel cui territorio
risiedono i familiari, dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le
disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore
subordinato o autonomo fosse ad essa iscritto. La durata dell’erogazione delle
prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel
cui territorio risiedono i familiari;
b) l’autorizzazione prescritta ai sensi
del paragrafo 1 lettera c) è rilasciata dall’istituzione dello Stato membro nel
cui territorio risiedono i familiari.
4.
Il fatto che il lavoratore
subordinato o autonomo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non
pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.”
In
altre parole per l'art. 22 n. 1 lett. a punto i del regolamento 1408/71, il
lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla
legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni (…) e il
cui stato di salute richieda prestazioni in natura che si rendono necessarie
sotto il profilo medico nel corso della dimora nel territorio di un altro Stato
membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista
della dimora, ha diritto alle prestazioni in natura erogate, per conto
dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di
residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se
fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è
determinata dalla legislazione dello Stato competente (sentenza 9C_562/2010 del
29.
aprile 2011; sul tema cfr. Silvia Bucher, Le droit aux soins en cas de
séjour temporaire dans un pays européen in: Olivier Guillod/Dominique
Sprumont/Béatrice Despland [a cura di], Droit aux soins, Berna 2007, pag. 84
segg.; Beat Meyer, Auslandsleistungen nach KVG und im Bereich der Bilateralen
Abkommen, in: Jahrbuch des Schweizerischen Konsumentenrechts 2003, pag. 67
segg.; Christian Schürer, Die Durchführung der Kranken- und Unfallversicherung
gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF], in: René
Schaffhauser/Christian Schürer [a cura di], Die Durchführung des Abkommens
EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz,
2001, pag. 139 segg.).
Da
rilevare che con il 1° aprile 2012 è entrato in vigore nei rapporti tra la
Svizzera e l’UE il regolamento (CE) n. 883/2004 che sostituisce il regolamento
(CE) n. 1409/71, ma che nel caso di specie non è applicabile, giacché lo stato
di fatto per il quale vengono richieste prestazioni si è prodotto e concluso nel
corso del 2011.
7.
Nella
più volte citata sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011, ai consid. 5.1.e 5.2,
il TF ha rammentato che il diritto nazionale è applicabile nella misura in cui
non intervengono disposizioni sull'assistenza reciproca internazionale in
materia di prestazioni. È quanto riserva del resto espressamente l'art. 36 cpv.
5.
OAMal. L'ALC si propone di garantire agli assicurati la necessaria copertura
medica in caso di malattia anche durante un soggiorno all'estero. Questa
garanzia si concretizza attraverso l'aiuto dell'assicuratore malattia estero o
del sistema sanitario nazionale a favore e a carico dell'assicuratore malattia
o del sistema sanitario nazionale dello Stato competente per la sicurezza
sociale del paziente (Gebhard Eugster, Die obligatorische
Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 488
pag. 564). L'art. 22 n. 1 lett. a regolamento n. 1408/71 disciplina
l'assistenza reciproca in materia di prestazioni in natura nel caso di persone
che dimorano in uno Stato membro diverso da quello competente. L'esistenza
dell'evento assicurato malattia non si determina in base alla regolamentazione
dello Stato competente (sul concetto v. art. 1 lett. q regolamento n. 1408/71),
bensì dello Stato che presta l'assistenza. Similmente e per motivi pratici,
ritenuto che l'istituzione che presta assistenza sarebbe altrimenti confrontata
con l'arduo compito di applicare il diritto estero in materia di prestazioni,
la loro concessione - come del resto anche la partecipazione alle spese
dell'assicurato (sentenza 9C_61/2007 del 25 febbraio 2008 consid. 3) - avviene
nelle forme e secondo le disposizioni dell'istituzione che presta l'aiuto. In
caso di assistenza fornita all'estero è dunque irrilevante che la prestazione
costituisca una prestazione obbligatoria in Svizzera. Per contro, chi fa valere
il diritto a prestazioni dev'essere assicurato contro le malattie conformemente
al diritto dello Stato competente (Eugster, op. cit., no. 495 - 498 pag. 566).
Il
diritto nazionale e in particolare l'art. 36 cpv. 2 OAMal ritornano invece
applicabili laddove lo strumento dell'assistenza reciproca internazionale in
materia di prestazioni, quale è quello sancito dall'art. 22 n. 1 lett. a
regolamento n. 1408/71, non dovesse funzionare. Ciò si verifica in particolare
se la persona assicurata si fa curare da un fornitore di prestazioni non
ammesso ad esercitare secondo il sistema statale estero di copertura sanitaria
(Eugster, op. cit., no. 504 pag. 569). Le prestazioni in natura sono infatti
erogate secondo le disposizioni legali, il catalogo delle prestazioni e le
tariffe (sociali) dello Stato di dimora e sono a carico dell'istituzione
competente. Ora, il fatto che si applichino le tariffe legali del luogo di
dimora implica ugualmente che il fornitore di prestazioni estero debba fornire
le prestazioni nell'ambito dell'assicurazione sociale contro le malattie. Se il
fornitore di prestazioni estero è un operatore privato che non dispensa cure
per l'assicurazione malattie legale, esso è libero in questo caso di applicare
le proprie tariffe di diritto privato. In siffatta evenienza non vi è più
spazio per un'assistenza reciproca ai sensi dell'art. 22 n. 1 regolamento n.
1408/71 e ritorna applicabile esclusivamente la legislazione svizzera. Il che
significa che un rimborso dei costi da parte dell'assicuratore malattia
svizzero può intervenire solo nell'ambito e nei limiti dell'art. 36 OAMal
(Eugster, op. cit., no. 539 pag. 577).
8.
In
concreto l’interessato, per la prima volta in sede di ricorso, evidenzia che
nel corso del mese di aprile 2011 “si trovava in __________ (e più
precisamente a __________)” (doc. I, pag. 2) e aveva programmato di
trascorrere alcune settimane per rendere visita a parenti ed amici e per
occuparsi dei propri affari quando ha improvvisamente avvertito i sintomi
tipici dello scompenso da diabete e, dopo aver consultato un medico “presso
un ospedale del posto” e sentito il parere del dr. med. __________, reso
attento dell’inopportunità di compiere il viaggio di ritorno in Svizzera in
automobile, “giudicato troppo rischioso in quelle condizioni di salute”,
gli è stato indicato di rivolgersi al più presto ad una clinica che fosse stata
in grado di curarlo in modo interdisciplinare
Il
ricorrente sostiene che il caso di specie rileva dall’urgenza (“Notfall”,
doc. I, pag. 2, punto 2) e non dalla scelta di essere curato all’estero (“Wahlbehandlung”;
cfr. doc. I, pag. 2, punto 2).
Alla
luce di quanto figura nei rapporti di uscita delle __________ di __________
(doc. A4 e A5), non solo non vi sono indizi per un’urgenza delle cure eseguite
(art. 36 OAMal), ma lo stato di salute del ricorrente non richiedeva neppure una
cura stazionaria quale quella eseguita in __________ per la continuazione del
suo soggiorno all’estero ai sensi dell’art. 22 n. 1 let. a regolamento (CE) n.
1408/71.
Dagli
atti emerge infatti che l’assicurato è stato degente presso le __________ di __________
dal 28 aprile 2011 al 22 maggio 2011 e dal 26 ottobre 2011 al 20 novembre 2011
per delle cure di riabilitazione (doc. A4 e A5), ossia per un
trattamento che, notoriamente, di regola, non rientra né in quelli urgenti, né
in quelli necessari per poter continuare un soggiorno all’estero, e che si è
recato di propria iniziativa presso la struttura __________. Egli, del resto,
aveva con sé documentazione medica, anche in lingua italiana (doc. A4, pag. 2, Eigenanamnese: “Vorbefunde und Arztbriefe liegen z.T.
in italienische Sprache vor”).
ll dr. med. __________ “Chefarzt, Internist, Kardiologe,
Ernährungsmed.” della Clinica __________, nel rapporto di uscita del 22
maggio 2011, ha infatti affermato che “Der Patient kommt aus eigener
Initiative zur Rehabilitation” (doc. A4, sottolineature del
redattore; cfr. anche pag. 4 del rapporto: “5. Indikationsspezifische
Untersuchungen während der Rehabilitation”, sottolineatura del
redattore) e non ha evidenziato alcuna situazione di urgenza o di necessità di
cure per continuare il soggiorno all’estero. Anzi, dalla descrizione dei “Kilinische
Befunde” (pag. 3 e seguenti, doc. A4), emerge una situazione
sostanzialmente normale alla luce delle patologie di cui è affetto il
ricorrente (doc. A4: “Allgemein: Patient in
altersentsprechendem Allgemeinzustand und leicht übergewichtigem
Ernährungszustand. Normales Hautkolorit und normale
Schleimhautverhältnisse. Keine peripheren Odeme. Keine peripheren palpablen
Lymphone. Keine Dyspnoe“; cfr. anche il punto 2, pag. 3 del
doc. A4: “Jetzige Beschwerden und funktionelle
Einschränkungen […] Körperlich keine wesentlichen Beschwerden, jedoch Probleme
mit der Gewichtszunahme, Erektionsschwäche und schlechte Blutzuckereinstellung.
Keine Schmerzen. Ansonsten keine Funktionseinschränkungen im
Alltag”).
Il
medico, a proposito dello scopo della riabilitazione, ha affermato che:
" Bei
dem Patienten besteht ein Diabetes mellitus mit leichtem Ubergewicht, ferner
eine arterielle Hypertonie. Letzteres wird bisher medikamentös
behandelt. Bzgl. des Diabetes mellitus wird eine
Insulintherapie mit basalem Insulin durchgeführt.
Bei der vorliegenden
Befundkonstellation standen unter Hinzuziehung der sozialen Situation bei Herrn
RI 1r die folgenden Rehabilitationsziele im Vordergrund: Steigerung der
Mobilität und Belastbarkeit, Verbesserung der Beweglichkeit,
Gesundheitsschulung, Diabeteseinstellung.
Die Zielvorstellung
des Patienten lauten im Wesentlichen:
Ernährungsumstellung- u. Schulung, Umgang mit Partnerkonflikten,
Gewichtsreduktion, Blutzuckereinstellung.“ (doc. A4, pag. 5, sottolineature
del redattore)
Si
tratta di cure, che non solo non rientrano nelle ipotesi di urgenza o che sono necessarie
sotto il profilo medico per poter continuare il soggiorno all’estero, ma che,
notoriamente, senza che si debbano effettuare accertamenti, sono fruibili anche
nel nostro Paese.
Nel
rapporto d’uscita si trovano ulteriori elementi a sostegno della tesi
dell’assicuratore.
Al
punto 7 (“Rehabilitationsverlauf”) figura infatti che gli scopi della
riabilitazione sono stati decisi di comune accordo (“Gemäss den gemeinsam
vereinbarten Therapiezielen […]”) e che lo stato di salute del ricorrente
era molto buono (“Bei insgesamt komplikationslosem Verlauf konnte
auch aufgrund der guten Mitarbeit des Patienten am Rehabilitationsprozess ein
gutes Rehabilitationsergebniss erzielt werden”, sottolineatura del redattore).
Inoltre,
dal referto emerge che anche la compagna dell’assicurato, nel medesimo periodo,
ha partecipato, insieme a lui, ad un programma di riabilitazione (doc. A4, pag. 5/6: “[…] Dies auch gemeinsam mit der Lebensgefährtin,
welche ebenfalls hier eine Reha-Massnahme durchführte. Mit den Erkrankungen
komme er gut zurecht, nicht so gut mit der partnerschaftl. Problematik
und der Erektionsschwäche“).
L’assenza
di qualsiasi urgenza o di necessità di cura medica in ambito stazionario vale
pure, se non addirittura in maniera maggiore, per la successiva degenza avvenuta
dal 26 ottobre 2011 al 20 novembre 2011.
Innanzitutto
lo stesso ricorrente ha affermato di essersi trovato a __________ “solo” nel
corso del mese di aprile 2011. Per la seconda degenza si è pertanto recato
espressamente in __________.
Inoltre,
dal rapporto d’uscita del 2 dicembre 2011 (doc. A5), emerge comunque che anche
in questa occasione l’insorgente ha effettuato una cura riabilitativa,
richiesta da lui stesso (doc. A5, pag. 2: “Die
Rehabilitation wurde auf Eigeninitiative des Patienten eingeleitet. Frühere
Reha-Verfahren: Von April bis Mai diesen Jahres hier im Hause.“).
Inoltre,
dall’anamnesi e dalla descrizione dello stato di salute (doc. A5, pag. 2 e
seguenti), non emergono elementi che fanno ritenere che l’assicurato si sia
trovato nella necessità di recarsi presso il nosocomio __________ per poter
continuare un suo, eventuale, soggiorno in __________ (doc. A5: “2. Jetzige Beschwerden und funktionelle Einschränkungen: […] Er fühle
sich im Magen übersäuert. Ausserdem habe er bewegungsabhängige Schmerzen in den
Schultergelenken und im Rücken. Sonstige Beschwerden habe er aktuell keine.
Keine wesentlichen Folgen der Beschwerden im Alltag.“).
Del
resto scopo della riabilitazione era: „Steigerung der Mobilität und
Belastbarkeit, Schmerzreduktion, Verbesserung der Beweglichkeit, Minimierung
der radiovasculären Risikofaktoren, Uberprüfung der BZ – Situation und soziale
Reintegration“, ossia prestazioni che possono essere tranquillamente
effettuate in Svizzera (cfr. anche doc. A5, pag. 5, punto 7: „Rehabilitationsverlauf“).
Va
a questo proposito ribadito che, oltre all’urgenza e a quanto previsto
dall’art. 22 del regolamento (CE) n. 1408/71, di norma, soltanto
gravi lacune nell'offerta di cura ("Versorgungslücke")
giustificano di distanziarsi dal principio della territorialità (sentenza K
60/06 del 28 giugno 2007, consid. 4.2; Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2a edizione, n. 482). Si tratta, di norma,
di cure che richiedono delle tecniche altamente specializzate o di trattamenti
complessi di malattie rare, per le quali, proprio in ragione di questa rarità,
la Svizzera non dispone di un'esperienza diagnostica o terapeutica sufficiente
(Eugster, op. cit., n. 480 segg.; DTF 134 V 330).
Ciò
non è manifestamente il caso di specie.
In
DTF 134 V 330 il TF ha rammentato che i "motivi d'ordine
medico" di cui all’art. 34 cpv. 2 LAMal vanno interpretati in maniera
rigorosa (DTF 131 V 271 consid. 3.2 pag. 275 con riferimento a
GUY LONGCHAMP, Conditions et étendue du droit aux prestations de
l'assurance-maladie sociale, tesi Losanna 2004, pag. 262). Occorre
infatti evitare che i pazienti ricorrano su grande scala a una forma di
"turismo medico" a carico dell'assicurazione malattia obbligatoria. A
tal proposito va ricordato che il sistema della LAMal si basa su un regime di
convenzioni tariffarie con gli stabilimenti ospedalieri. Una parte del
finanziamento ospedaliero si fonda su tali convenzioni (art. 49 LAMal). Orbene,
volere riconoscere agli assicurati il diritto di farsi
curare a spese dell'assicurazione obbligatoria presso uno stabilimento altamente
specializzato all'estero alfine di ottenere - comprensibilmente - le migliori
possibilità di guarigione oppure di farsi curare dai migliori specialisti
all'estero per la cura di una patologia in particolare significherebbe minare
nelle sue fondamenta questo sistema di finanziamento e, di conseguenza, anche
la pianificazione ospedaliera che gli è intrinsecamente connessa. Con il tempo,
ciò potrebbe in effetti compromettere il mantenimento di una offerta
terapeutica di qualità in Svizzera, essenziale per la sanità pubblica (DTF 131
V consid. 3.2 pag. 276 con riferimento alle analoghe considerazioni espresse in
materia, ma in ambito comunitario, dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee [CGCE] per giustificare delle restrizioni alla libera prestazione dei
servizi: v. sentenze del 13 maggio 2003, Müller-Fauré e Van Riet,
C-385/99, Racc. 2003, pag. I-4509, n. 72 segg. e del 12 luglio 2001, Smits e
Peerbooms, C-157/99, Racc. 2001, pag. I-5473, n. 72 segg.). È d'altronde
questa una delle ragioni per le quali l'assicurato, in assenza di motivi
medici, non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che
sarebbero occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi
casi, l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della
prestazione (DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento).
Nulla
cambia l’attestato prodotto pendente causa, e datato 3 dicembre 2012, del dr.
med. __________, “Arzt für Allgemeinmedizin”, di __________ (__________),
al quale l’assicurato afferma di essersi rivolto quando ha improvvisamente
sentito i sintomi dello scompenso del diabete (doc. I) ed il quale dopo aver contestato
la decisione impugnata ed aver indicato le diagnosi già note, senza tuttavia
produrre alcun dato oggettivo, ha affermato:
" (…)
Uber mehrer Monate
hatten Sie durch fast tägliche Autobahn- und Zugreisen infolge geschäftlicher
Transaktionen stressgeladene Alltagsphasen, die letztlich zu einer entgleisten
Stoffwechselstörung führten. So habe ich die Notwendigkeit einer unverzüglichen
Behandlung aus ärztlicher Sicht empfohlen. Die erste Aufnahme in der
Hochwaldklinik erfolgte am 28.04.11. Dauer des Aufenthaltes bis zum 21.05.11.
Weitere Aufenthalte
und über viele Jahre (meist 2x/Jahr) hinweg wechselnden Kliniken (__________gingen
diesem Aufenthalt voraus und führten jeweils zur nachhaltigen Reduktion der
Blutzuckerwerte und Verbesserung der körperlichen Gesamtsituation.
Aus diesem Grunde
wurde auch die Notwendigkeit weiterer Klinikaufenthalte in der __________
angeregt. Bei meinem Besuch dort am 15.05.11 konnte ich aufgrund eigener
Untersuchung die Richtigkeit dieser Entscheidung untermauern und die Empfehlung
aussprechen, statt einer neuen, anderen Klinik in der Schweiz die erfolgreichen
Therapien in Zukunft in der __________ beizubehalten.“ (doc. B)
Certo,
il dr. med. __________, che tuttavia non figura quale medico “inviante” nei
rapporti d’uscita della clinica germanica e che non porta elementi oggettivi
atti a sovvertire quanto affermato dal dr. med. __________, sostiene che, a
causa dello stress cui è stato sottoposto l’insorgente negli ultimi tempi, il
ricorrente ha accusato uno scompenso del diabete che necessitava una cura
medica immediata.
Tuttavia,
come già visto, dal referto del dr. med. __________, emerge che il ricorrente,
affetto da diabete dal 1974, si è rivolto alla clinica __________ di propria
iniziativa per effettuare una cura riabilitativa e quali “Beschwerden und
funktionelle Einschränkungen” figurano “Gewichtszunahme, Erektions-schwäche
und schlechte Blutzuckereinstellung” (doc. A4, pag. 3, punto 2). Non vi sono per contro indicazioni che l’interessato sia stato
indotto da qualcuno a recarsi presso il citato nosocomio (cfr. anche “Eigenanamnese”,
“Spezielle diabetologische Anamnese” e “Vegetative Anamnese” del
doc. A4, nonché pag. 2 doc. A4:“Letzter HbA1c-Wert
im März 2011 habe 8.5% betragen”, sottolineatura del redattore; cfr.
Anche punto 6, pag. 5: „Bei der vorliegenden Befundkonstellation standen
unter Hinzuziehung der sozialen Situation bei Herrn __________ die folgenden
Rehabilitationsziele im Vordergrund […]“ e „Die Zielvorstellung des
Patienten lauten im Wesentlichen […]“ sottolineature del redattore).
Inoltre,
sempre nel referto d’uscita (cfr. in particolare i punti 6 e 7 del doc. A4),
emerge una situazione assolutamente nella norma (doc. A4 punto
7: ”Gemäss den gemeinsam vereinbarten Therapiezielen erhielt der Patient bei
auch sehr gutem Allgemeinezustand […]“ sottolineatura del redattore),
anche per quanto concerne il diabete (doc. A4, pag. 5: „Die BZ-Werte lagen
im gut tolerablen Bereich (abgesehen von Ausrutscherwerten […]“).
Per
cui, tenuto conto anche della durata della cura, non vi sono indizi per
ritenere che l’interessato ha dovuto recarsi presso la citata clinica per poter
continuare il soggiorno in __________.
Ne segue che la
decisione della Cassa merita conferma.
Questo Tribunale evidenzia del resto, a titolo abbondanziale,
che, da una verifica in maps.google.it, emerge che le __________ di __________
(__________), distano 183 km da __________
(dove l’interessato, nel ricorso, afferma di essersi trovato; cfr. doc. I, pag.
2.
punto 3), ossia 2 ore 10 minuti in automobile. Un viaggio con i trasporti
pubblici dura invece dalle 5 ore e 25 minuti alle 6 ore e 32 minuti, con al
minimo 5 cambi (cfr. il sito della __________: www.bahn.__________ /p/view/index.shtml).
Ciò,
oltre ad escludere l’urgenza (in caso contrario l’interessato avrebbe dovuto
essere trasportato immediatamente in un ospedale di __________), comprova pure
la circostanza che l’insorgente avrebbe potuto ritornare in Svizzera senza
alcun problema.
Infatti
__________, dove sorge un ospedale universitario, dista 194 km, per un percorso di 1 ora e 57 minuti in automobile. Con il treno __________ è raggiungibile in
un’ora e 45 minuti senza alcun cambio (cfr. ffs.ch).
Ritenuto
che il medesimo ricorrente afferma di essere stato reso attento circa
l’inopportunità di compiere il viaggio (di rientro in Svizzera) “in
automobile” (cfr. doc. I, pag. 2), la soluzione più appropriata, sarebbe
dunque stata quella di rientrare in treno, a __________.
Va
ancora evidenziato che la circostanza, asserita ma non comprovata dal
ricorrente, secondo cui i trattamenti effettuati in __________ avrebbero avuto
un minor costo rispetto a quelli eventualmente disponibili in Svizzera, non
costituisce un motivo per un rimborso delle spese.
Infatti,
come visto in precedenza (cfr. DTF 134 V 330), in assenza di motivi medici, l’assicurato
non ha diritto al rimborso di un importo equivalente delle spese che sarebbero
occorse per la realizzazione del trattamento in Svizzera. In questi casi,
l'assicurato non può prevalersi del diritto alla sostituzione della prestazione
(DTF 131 V 271 consid. 3.2 ibidem con riferimento; cfr. anche sentenza 9C_238/2011
del 5 maggio 2011, consid. 2.2).
9.
Infine
l’insorgente sostiene che il rifiuto della copertura sarebbe iniquo e contrario
al principio della buona fede.
Va qui rammentato come, secondo la giurisprudenza, di regola
un'informazione erronea fornita da un’amministrazione è vincolante quando
l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone
determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne
l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,
fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1, 129 I 170 consid.
4.
, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V 66 consid. 2a; RAMI
2000.
no. KV 126 pag. 223).
In
concreto l’assicurato non ha reso verosimile, né sostiene in sede di ricorso,
che l’assicuratore gli avrebbe fornito informazioni erronee.
Già
solo per questo motivo il ricorrente non può chiedere la tutela della propria
buona fede.
10.
Alla
luce di quanto sopra esposto e delle chiare risultanze documentali, tra cui
l’incarto prodotto da __________, questo TCA rinuncia all’assunzione delle
ulteriori prove richieste dal ricorrente.
Circa
la testimonianza di __________, che dovrebbe attestare che l’interessato nel
mese di aprile 2011 si trovava a __________, va rilevato che questa circostanza
non modifica l’esito del ricorso per i motivi esposti ai considerandi
precedenti. Per lo stesso motivo, visto quanto già figurante nel certificato
del 3 dicembre 2012 e nei referti delle cliniche __________, un interrogatorio
del dr. med. __________ non avrebbe alcun influsso sull’esito dell’impugnativa.
Per
quanto concerne l’allestimento di una perizia volta ad accertare l’urgenza, la
necessità, la proporzionalità e l’unicità delle degenze e delle cure dispensate
in __________ e l’edizione di tutti gli atti medici dalla __________, il TCA ribadisce
che gli atti medici prodotti, e meglio i rapporti d’uscita della clinica __________,
sono già illuminanti ed escludono qualsiasi possibilità di esito favorevole per
il ricorrente senza che sia necessario acquisire ulteriori atti o allestire una
perizia.
Infine, questo TCA ritiene
superfluo anche sentire il ricorrente di persona o di interrogarlo.
L’assicurato si è infatti espresso a più riprese, per iscritto, prendendo
posizione sulla documentazione agli atti.
Il
TCA rileva a questo proposito che l’audizione richiesta può essere rifiutata
senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv.
2.
Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 che ha
confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06,
consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag.
94.
e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto di essere sentito di persona,
rispettivamente interrogato [doc. I]), questo TCA rinuncia all’audizione del
ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza
del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29
maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi
[…] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente
per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a
sentire il ricorrente.
11.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso è respinto, mentre la decisione
impugnata è confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso é respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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