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Decisione

36.2012.85

Ricorso irricevibile siccome non emendato. Non si può esigere dal TCA che accetti un ricorso orale o un emendamento orale

27 novembre 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i. le decisioni devono

essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di

prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

Come

evidenziato per la lettera b. il ricorso deve

contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei

motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle

assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune,

avvertendo, che in caso di inosservanza, non si entrerà nel merito del ricorso.

Le

norme cantonali che reggono la materia, ossia la Legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 prevede,

all’art. 3 concernente l’atto di ricorso, che lo stesso deve essere redatto in

lingua italiana e contenere copia della decisione

impugnata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le

conclusioni del ricorrente. La norma successiva (art. 4) al capoverso 3 impone al Giudice delegato, se il ricorso

non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, di ritornare l’atto al

ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed

avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.

Per l’art. 5 LPTCA, dopo avere esaminato il ricorso o

dopo che lo stesso sia completato e ritrasmesso al Tribunale, il Giudice

delegato ne intima copia all’autorità amministrativa che ha emanato la

decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione

dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo. L’atto di risposta

deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.

La

procedura impone poi che l’autorità amministrativa

formuli nell’atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito,

riservate quelle diversamente regolate a livello federale, al giudice (art. 8)

è data facoltà di ordinare (eccezionalmente) un “ulteriore

scambio di allegati”.

Alla luce delle norme esposte, interpretate nel loro senso letterale

e nell’ottica dello scopo che la legge si prefigge, è fuori discussione che un

ricorso possa essere interposto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni diversamente

che in forma scritta. Se fosse ammessa la forma orale non vi sarebbe spazio per

un ulteriore scambio di “allegati”, per l’esame del giudice delegato

relativo alla ricevibilità del gravame ed all’imposizione della medesima forma

del ricorso per la risposta dell’assicuratore cui va annesso l’intero incarto. La

richiesta di potere esporre oralmente le ragioni del ricorso, le motivazioni e

le conclusioni non può conseguentemente essere accolta e ciò, come vedremo, non

solo alla luce dell’interpretazione delle norme cantonali.

L’ordinanza,

alla LPGA, all’art. 10, prevede, dal canto suo, la possibilità di far capo alla

forma orale limitatamente all’opposizione alla decisione formale. La norma prevede

testualmente:

1L’opposizione deve

contenere una conclusione e una motivazione.

2L’opposizione deve

essere inoltrata per scritto contro decisioni:

a. impugnabili

per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi

della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla restituzione delle

stesse;

b.

emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli

articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli

infortuni e delle malattie professionali.

3In tutti gli altri

casi l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio

personale.

4L’opposizione

scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore.

L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve

essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.

5Se l’opposizione

non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma,

l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria

che in caso contrario non si entrerà nel merito.

Per

le altre procedure deve essere utilizzata la forma scritta. Il rifiuto, motivato

con l'impossibilità oggettiva del ricorrente di presentare un ricorso in forma

scritta, è quindi del tutto inaccettabile. Il signor RI 1 non ha rispettato la

forma necessaria ed imposta dalla procedura come vedremo anche nelle

considerazioni che seguono.

4. La

procedura cantonale prevede che il ricorso debba

contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei

motivi invocati. La norma, come visto, è ripresa quasi letteralmente dall’art.

61 litt. b LPGA a proposito della quale la dottrina si è chiaramente espressa

in merito alle condizioni di forma. In particolare Ueli Kieser: ATSG

Kommentar, 2. edizione, 2009, Schulthess Juristische Medien, Zurigo, Basilea e

Ginevra, a pagina 772 no. 43 precisa che la forma scritta non è espressamente indicata

quale obbligo a livello delle norme federali, egli rileva comunque:

" Art.

61 lit. b ATSG geht nicht ausdrücklich von der Schriftlichkeit des Verfahrens

aus, setzt diese jedoch voraus. Jedenfalls müssen der Anfechtungswille und die

zusätzlichen schriftlich bekundet werden (vgl. BGE 116 V 356), was nicht

ausschliesst, dass – gestützt auf eine entsprechende Vorschrift des

kantonalen Rechts – eine Beschwerde mündlich erhoben und von einer

Berichtsperson protokollarisch festgehalten wird (vgl. zur Frage auch *Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialverischrungsgericht, 142)."

(sottolineatura

del redattore)

Considerandi

Dal canto suo Barbara Kobel, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2 edizione, Editori Ulrich Meyer

e Brigitte Pfiffner Rauber, Schulthess Juristische Medien, 2009, a pag. 194 e 195 evidenzia come:

" „Die

Bundesrechtssprechung des EVG zu den früheren, mit der regelung in Art. 61 lit.

b ATSG übereinstimmenden Vorschriften des Bundessozialvericherungsrechts

leitete aus deren Formulierung ab, dass der Beschwerdewille schriftlich

bekundet werden müsse … . In der Erstauflage (del Commentario Zünd alla

legge di procedura zurighese relativa alle assicurazioni sociali, ndr) wurde

die Frage diskutiert, ob die bundesrechtlich verlangte schriftform auch dadurch

gewahrt werden könne, dass eine mündliche Erklärung des Beschwerdewillens zu

Protokoll genommen werde … In der revidierten Fassung von §20 wurde erstazlos

gestrichen aufgrundder Überlegung, dass Art. 61 lit. b ATSG( implizit) die

Schriftform von Beschwerden verlange … Damit wurde die Frage nach Zulässigkeit

des mündlich geässerten und daraufhin verkundeten Beschwerde- oder Klagewillens

obsolet“

La

forma scritta é quindi imposta non solo per l’interpretazione delle norme cantonali

di procedura ma anche dalla interpretazione della LPGA.

5.

La dottrina conviene che le esigenze formali del ricorso siano

decisamente ridotte. Quo al contenuto del gravame, alle motivazioni ed alle

conclusioni giuridiche, lo scopo della formulazione delle stesse da parte del

ricorrente è precisato da Kieser (op.cit. pag. 773, no. 45) che ricorda come:

" Darstellung des Sachverhalts: Die geforderte

gedrängte Sachverhaltsdarstellung soll es der Gerichtsinstanz ermöglichen,

Klarheit darüber zu erlangen, worum es beim Rechtsstreit geht. Die Sachverhaltsdarstellung

kann sich auf wenige Sätze beschränken, weil im Rahmen der Beschwerdeantwort

die Akten, aus denen sich der Sachverhalt gesamthaft ergibt, ohnehin

einzureichen sind. Eine ausführlichere Darstellung drängt sich dort auf, wo die

Beschwerde führende Partei Mängel in der Abklärung desselben vorbringt. Dies

stellt eine Auswirkung des Rügeprinzips dar; das kantonale Versicherungsgericht

hat sich nämlich grundsätzlich nur mit den von der Partei vorgebrachten Rügen zu

befassen. Als Rügen werden dabei die konkreten Einwände gegenüber dem

angefochtenen Einspracheentscheid angesehen, wobei auch die tatsächlichen

Einwände erfasst sind (vgl. *Kölz/Häner,

N 113).

… Rechtsbegehren: Das Rechtsbegehren stellt den Antrag dar, der

beinhalten muss, wie der angefochtene Entscheid abzuändern ist Vorausgesetzt

ist mithin, dass der Wille der Beschwerde führenden Partei erkennbar wird, die

sie betreffende Rechtslage zu ändern (vgl. *Zünd,

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 133). Das

Rechtsbegehren muss nicht ausdrücklich formuliert sein, sondern kann auch der

Begründung der Beschwerde entnommen werden.

… Begründung: Aus der Begründung der Beschwerde muss erkennbar werden,

weshalb der Sachverhalt oder dessen rechtliche Zuordnung unzutreffend sind.

Dabei müssen jedoch nicht die richtigen Rechtssätze oder überhaupt eine

Rechtsnorm angerufen werden (vgl. *Kölz/Häner,

N 603). Eine ausreichende Begründung fehlt nach der Rechtsprechung dort,

wo bei der Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid ausschliesslich eine

Auseinandersetzung mit den materiellen Fragen erfolgt (vgl. BGE V 335)."

6.

In

concreto il ricorrente non ha espresso motivi per cui il pagamento

preteso dall’assicuratore non sarebbe dovuto (pagamento già effettuato?

Prestazione non beneficiata? Errore dell’assicura-tore? Non esistenza della

copertura?), non sono espresse chiare e sufficienti conclusioni e neppure sono

riportati adeguatamente i fatti. Il ricorrente non dice assolutamente nulla in

merito. L’esposto del 29 ottobre 2012 non era manifestamente ricevibile.

7.

Il

giudice delegato, conformemente alla LPTCA ha ordinato il completamento

dell’esposto, nel termine (congruo) fissato dalla norma cantonale in maniera

assolutamente perentoria. Il termine di 15 giorni non è prorogabile secondo la

procedura. Questa norma riprende i precetti di quella federale. Il diritto al

completamento dell’esposto di ricorso deriva dal divieto di un formalismo eccessivo

(su questi aspetti si veda Kieser,

op. cit. pag. 774 no. 52).

8.

In

concreto il ricorrente non ha assolutamente corretto il suo ricorso, si è

limitato a dire che contestava interamente le pretese dell’assicuratore senza

specificarne le ragioni, dichiarandosi impossibilitato a farlo. Non va qui dimenticato

che la natura della procedura in discussione, ossia le pretese di pagamento di

premi per diversi mesi, non era tale da rendere impossibile ad una persona

normalmente dotata, anche se non giurista, di indicare in breve i fatti, di

motivare l’opposizione al pagamento delle pretese dell’assicuratore, e di

specificare delle conclusioni ancorché non formali ma purché chiare e

sufficientemente esplicite. Se il modo preteso dal signor RI 1 per impugnare le

decisioni della CO 1 del 16 ottobre 2012, ossia la richiesta di indire

un’udienza nel corso della quale rendere a verbale la sua impugnativa, rispettivamente

presentarsi allo sportello del Tribunale cantonale delle Assicurazioni per far

verbalizzare un suo ricorso, dovesse essere ammesso il giudice dovrebbe trascorrere

probabilmente la sua giornata a sentire persone in udienze (senza controparte

verosimilmente) per redigere al loro posto dei ricorsi (quali verbali

d’udienza) sui quali poi dovrebbe essere chiamato ad esprimersi dopo avere

interpellato, conformemente a procedura, l’assicuratore. Non è questo lo scopo che

il legislatore si è prefissato come visto in precedenza.

9.

Il

decreto di completamento del ricorso serve per permettere di sanare un gravame,

per renderlo conforme alla procedura. Le esigenze sono davvero limitate. Il

lavoro non può essere implicitamente delegato al Tribunale cantonale delle

Assicurazioni mediante l’audizione del ricorrente e la formalizzazione del

gravame in un verbale d’udienza.

Il

signor RI 1, nel termine concesso, non ha minimamente ossequiato l’invito del

giudice delegato di completare i ricorsi. I suoi esposti, uguali nel loro

tenore, sono del tutto insufficienti come detto. I pretesi complementi non

hanno portato nessun chiarimento, nessun complemento di informazione circa le

motivazioni e le conclusioni dell’assicurato. Gli stessi non possono conseguentemente

essere trasmessi all’assicuratore per una confacente presa di posizione

(risposta di causa) e non possono di riflesso neppure essere oggetto di un

giudizio di merito. Il giudice si vedrebbe costretto a porsi nei panni del

ricorrente per sollevare le obiezioni od eccezioni alle pretese di pagamento

dell’assicuratore, questo non è il suo compito. Al giudice, lo si ripete, non

si può imporre implicitamente di sollevare gli argomenti di ricorso e di

deciderli successivamente.

Ne

consegue che i due ricorsi del signor RI 1 sono conseguentemente irricevibili,

e la procedura va stralciata. Nonostante la palese superficialità dell’agire

del ricorrente, che neppure di fronte al decreto di completamento e ad un

successivo scritto del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha avuto la

compiacenza di ossequiare la procedura volendo imporre la sua scelta, si prescinde

eccezionalmente dal carico di congrua tassa di giustizia e spese. Il signor RI

1.

è comunque avvisato pro futuro.

L’assicurato

viene esplicitamente informato ed avvisato del suo diritto di ricorrere, contro

il presente, al Tribunale Federale, come alle avvertenze contenute nel dispositivo

che segue al punto 3, nel termine di 30 giorni dalla presente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono

irricevibili.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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