36.2012.85
Ricorso irricevibile siccome non emendato. Non si può esigere dal TCA che accetti un ricorso orale o un emendamento orale
27 novembre 2012Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.85
Data decisione, Autorità:
27.11.2012, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile siccome non emendato. Non si può esigere dal TCA che accetti un ricorso orale o un emendamento orale
EMENDAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
TERMINI
art. 56 LPGA
art. 58 LPGA
art. 60 agg. 1 let. b LPGA
art. 3 LPTCA
art. 4 LPTCA
art. 5 LPTCA
art. 8 LPTCA
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.85-86
IR/sc
Lugano
27 novembre 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 29 ottobre 2012
di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 16
ottobre 2012 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
considerato, in fatto
A. Con
due scritti (doc. I) trasmessi per lettera raccomandata il 29 ottobre 2012 RI 1
si è rivolto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni riferendosi a due “Decisioni
su opposizione” NP 482-07-954 del 16 ottobre 2012 a lui intimate e segnalando (testualmente) di essere impossibilitato ad “accludere alla
presente una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati
considerato che fino ad oggi ho ricevuto ben 113 … comunicazioni di diverso
tipo, provenienti da 6 … località diverse”. Il signor RI 1 specifica poi
quante comunicazioni sono pervenute dalle diverse località della Svizzera al
suo indirizzo senza indicarne la data, la natura e l’ufficio di provenienza
(tranne che per gli invii da __________ emananti dall’OFAC). Il signor RI 1 ha
quindi indicato nel suo scritto raccomandato 29 ottobre 2012 di non allegare
nessuna documentazione, neppure in fotocopia, data la quantità.
La
documentazione è stata indicata come “a disposizione presso il sottoscritto”.
Quale unico allegato il signor RI 1 ha prodotto le decisioni su opposizione 16
ottobre 2012 relative a decisioni formali dei precedenti 18 aprile e 30 luglio
2012 dell’assicuratore malattia CO 1 del gruppo CO 1 concernente arretrati
LAMal (premi da giugno ad ottobre e per novembre/dicembre 2011).
B. Il
giudice delegato ha notificato al signor RI 1 l’ordinanza 30 ottobre 2012 con
cui ha imposto il completamento dei ricorsi non rispondenti ai criteri minimi
della LPTCA e della LPGA. In particolare è stato notificato che:
" rilevato che i gravami non ossequiano i requisiti
di cui all'art. 3 Lptca;
richiamato l'art. 4 Lptca secondo cui se un ricorso non risponde alle
condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte ricorrente un termine
sufficiente per la completazione del ricorso, con la comminatoria che altrimenti
non entrerà nel merito;
considerato che il signor RI 1 non deve necessariamente esplicitare le
113 comunicazioni ricevute e da lui sommariamente ricordate per luogo di
spedizione;
che il ricorrente deve indicare al Tribunale se contesta interamente l’importo
preteso dall’assicuratore o se la contestazione è parziale (e riferita a quali
importi);
che il signor RI 1 deve specificare i motivi per cui non si ritiene (o
non si ritiene interamente) debitore della somma pretesa;
che il ricorrente deve poi formulare delle precise conclusioni;
che se il termine qui concesso non sarà rispettato o quanto perverrà
non ossequierà le norme di procedura, la procedura verrà stralciata dai
ruoli;" (doc. II)
concedendo
così al signor RI 1 il termine di legge di 15 giorni (non prorogabili) per
completare gli esposti precisando in pari tempo le sue conclusioni e
specificando le motivazioni della sua contrarietà alle richieste di incasso da
parte dell’assicuratore (doc. II)
C. Con
scritto 7/8 novembre 2012 questa volta intestato “Ricorso” il signor RI 1 si è lamentato,
per quel che è dato di comprendere, contro il decreto del precedente 30 ottobre
2012 del giudice delegato allegato in fotocopia, specificando semplicemente la
sua contestazione dell’intero importo preteso dall’assicuratore (senza
precisarlo) indicando la sua impossibilità a specificare in forma scritta “i
motivi per cui non mi ritengo debitore” (doc. III). In conclusione il
signor RI 1 ha invocato (in grassetto maiuscolo) il diritto di essere sentito,
precisando che solo a quel momento gli sarebbe stato possibile “presentare
– dimostrare – spiegare – ogni singolo – elemento – motivo – ragione – che
entrano in linea di conto per la soluzione di questo contenzioso”.
D. Il
giudice delegato si è rivolto al signor RI 1 con una lettera del 12 novembre
2012 con cui ha precisato quanto segue:
" ricevo il Suo scritto 7 novembre 2012 con cui
postula di essere sentito per “presentare – dimostrare – spiegare – ogni
singolo – elemento – motivo – ragione – che entrano in linea di conto … .”
Osservo semplicemente che esiste un diritto di essere sentito, che è
proprio salvaguardato dal decreto di completamento del ricorso che le è stato
notificato il 30 ottobre 2012.
Non esiste invece un diritto al completamento orale in sede di udienza.
A norma dell’art. 6 CEDU esiste un diritto ad un’udienza ma quando il
gravame sia in sé ricevibile e non per sanare un ricorso che non lo è.
In altre parole la forma esatta dalla legge per aggravarsi contro provvedimenti
di assicuratori sociali soggetti ad impugnativa al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni è la forma scritta. In tale forma deve essere completato un
ricorso che non ossequi i presupposti di legge.
La invito a volere completare il suo esposto come al decreto 30 ottobre
2012 in difetto di che non sarà possibile entrare nel merito del gravame che
sarà dichiarato irricevibile. Le rammento che il termine di legge di 15 giorni
è perentorio e non prorogabile." (doc. IV)
All’invito
espresso prima della scadenza del termine concesso con il decreto di
completamento il signor RI 1 ha reagito il 21 novembre 2012 producendo la
lettera del precedente 12 novembre 2012 del giudice delegato e precisando
quanto segue:
" Paragrafo 1
Mi rifaccio esattamente al diritto di essere sentito, non avendo nessuna
altra possibilità materiale di dimostrare quanto io ritengo di far conoscere.
Paragrafo 2
A cosa serve altrimenti una "udienza" se non si può
esternare oralmente le proprie ragioni?
Paragrafo 3
Se non posso illustrare (purtroppo in questo caso solo verbalmente) le
motivazioni del mio ricorso, il "gravame" non sarà mai ricevibile.
Di conseguenza, il ricorso cessa di essere un ricorso e quindi nulla potrà
essere sanato.
Paragrafo 4
Come avevo specificato nella mia del 07 novembre 2011, la via della
forma scritta non è percorribile per oggettive difficoltà materiali.
Paragrafo 5
L'unica mia possibilità di illustrare il mio esposto è la forma
verbale, per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti.
Inoltre sono ben entro i 15 giorni del termine di legge in quanto il
07 novembre 2012 – data della mia lettera – non oltrepassa la scadenza."
(doc. V)
Non
sono state acquisite altre prove.
in
diritto
1. La
presente procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria
(STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Avverso
le decisioni rese su opposizione da parte dell’assicura-tore malattia,
nell’ambito della copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie, è data
facoltà di impugnativa al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del cantone
di domicilio dell’assicurato come prevedono gli art. 56 a 58 Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito). Il
ricorso va presentato entro 30 giorni dall’intimazione della decisione su
opposizione (art. 60 LPGA). L’art. 61 LPGA ricorda come la procedura dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale ma pone
delle regole di procedura minime che il diritto procedurale cantonale deve
ossequiare, ossia:
a. deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le
spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato;
b. il ricorso deve
contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei
motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni
accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune, avvertendolo che
in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c. il tribunale delle
assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti
determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove
e le valuta liberamente;
d. il tribunale delle
assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una
decisione o una decisione su opposizione a sfavore del ricorrente o accordargli
più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di
esprimersi e di ritirare il ricorso;
e. se
le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all’udienza;
f. deve essere garantito
il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il
ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
g. il ricorrente che
vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito
dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto
del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del
procedimento;
h. le decisioni, accompagnate
da una motivazione, dall’indica-zione dei rimedi giuridici e dai nomi dei
membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
Fatti
i. le decisioni devono
essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di
prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Come
evidenziato per la lettera b. il ricorso deve
contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei
motivi invocati. Se l’atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle
assicurazioni accorda un termine adeguato all’autore per colmare le lacune,
avvertendo, che in caso di inosservanza, non si entrerà nel merito del ricorso.
Le
norme cantonali che reggono la materia, ossia la Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 prevede,
all’art. 3 concernente l’atto di ricorso, che lo stesso deve essere redatto in
lingua italiana e contenere copia della decisione
impugnata, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le
conclusioni del ricorrente. La norma successiva (art. 4) al capoverso 3 impone al Giudice delegato, se il ricorso
non risponde ai requisiti stabiliti dall’art. 3, di ritornare l’atto al
ricorrente perché lo completi, assegnandogli un termine di 15 giorni ed
avvertendolo che in caso di inosservanza il Tribunale non entrerà nel merito.
Per l’art. 5 LPTCA, dopo avere esaminato il ricorso o
dopo che lo stesso sia completato e ritrasmesso al Tribunale, il Giudice
delegato ne intima copia all’autorità amministrativa che ha emanato la
decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione
dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo. L’atto di risposta
deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.
La
procedura impone poi che l’autorità amministrativa
formuli nell’atto di risposta tutte le sue eccezioni di ordine o di merito,
riservate quelle diversamente regolate a livello federale, al giudice (art. 8)
è data facoltà di ordinare (eccezionalmente) un “ulteriore
scambio di allegati”.
Alla luce delle norme esposte, interpretate nel loro senso letterale
e nell’ottica dello scopo che la legge si prefigge, è fuori discussione che un
ricorso possa essere interposto al Tribunale cantonale delle Assicurazioni diversamente
che in forma scritta. Se fosse ammessa la forma orale non vi sarebbe spazio per
un ulteriore scambio di “allegati”, per l’esame del giudice delegato
relativo alla ricevibilità del gravame ed all’imposizione della medesima forma
del ricorso per la risposta dell’assicuratore cui va annesso l’intero incarto. La
richiesta di potere esporre oralmente le ragioni del ricorso, le motivazioni e
le conclusioni non può conseguentemente essere accolta e ciò, come vedremo, non
solo alla luce dell’interpretazione delle norme cantonali.
L’ordinanza,
alla LPGA, all’art. 10, prevede, dal canto suo, la possibilità di far capo alla
forma orale limitatamente all’opposizione alla decisione formale. La norma prevede
testualmente:
1L’opposizione deve
contenere una conclusione e una motivazione.
2L’opposizione deve
essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a. impugnabili
per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi
della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla restituzione delle
stesse;
b.
emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli
articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali.
3In tutti gli altri
casi l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio
personale.
4L’opposizione
scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore.
L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve
essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
5Se l’opposizione
non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma,
l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
che in caso contrario non si entrerà nel merito.
Per
le altre procedure deve essere utilizzata la forma scritta. Il rifiuto, motivato
con l'impossibilità oggettiva del ricorrente di presentare un ricorso in forma
scritta, è quindi del tutto inaccettabile. Il signor RI 1 non ha rispettato la
forma necessaria ed imposta dalla procedura come vedremo anche nelle
considerazioni che seguono.
4. La
procedura cantonale prevede che il ricorso debba
contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei
motivi invocati. La norma, come visto, è ripresa quasi letteralmente dall’art.
61 litt. b LPGA a proposito della quale la dottrina si è chiaramente espressa
in merito alle condizioni di forma. In particolare Ueli Kieser: ATSG
Kommentar, 2. edizione, 2009, Schulthess Juristische Medien, Zurigo, Basilea e
Ginevra, a pagina 772 no. 43 precisa che la forma scritta non è espressamente indicata
quale obbligo a livello delle norme federali, egli rileva comunque:
" Art.
61 lit. b ATSG geht nicht ausdrücklich von der Schriftlichkeit des Verfahrens
aus, setzt diese jedoch voraus. Jedenfalls müssen der Anfechtungswille und die
zusätzlichen schriftlich bekundet werden (vgl. BGE 116 V 356), was nicht
ausschliesst, dass – gestützt auf eine entsprechende Vorschrift des
kantonalen Rechts – eine Beschwerde mündlich erhoben und von einer
Berichtsperson protokollarisch festgehalten wird (vgl. zur Frage auch *Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialverischrungsgericht, 142)."
(sottolineatura
del redattore)
Considerandi
Dal canto suo Barbara Kobel, Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2 edizione, Editori Ulrich Meyer
e Brigitte Pfiffner Rauber, Schulthess Juristische Medien, 2009, a pag. 194 e 195 evidenzia come:
" „Die
Bundesrechtssprechung des EVG zu den früheren, mit der regelung in Art. 61 lit.
b ATSG übereinstimmenden Vorschriften des Bundessozialvericherungsrechts
leitete aus deren Formulierung ab, dass der Beschwerdewille schriftlich
bekundet werden müsse … . In der Erstauflage (del Commentario Zünd alla
legge di procedura zurighese relativa alle assicurazioni sociali, ndr) wurde
die Frage diskutiert, ob die bundesrechtlich verlangte schriftform auch dadurch
gewahrt werden könne, dass eine mündliche Erklärung des Beschwerdewillens zu
Protokoll genommen werde … In der revidierten Fassung von §20 wurde erstazlos
gestrichen aufgrundder Überlegung, dass Art. 61 lit. b ATSG( implizit) die
Schriftform von Beschwerden verlange … Damit wurde die Frage nach Zulässigkeit
des mündlich geässerten und daraufhin verkundeten Beschwerde- oder Klagewillens
obsolet“
La
forma scritta é quindi imposta non solo per l’interpretazione delle norme cantonali
di procedura ma anche dalla interpretazione della LPGA.
5.
La dottrina conviene che le esigenze formali del ricorso siano
decisamente ridotte. Quo al contenuto del gravame, alle motivazioni ed alle
conclusioni giuridiche, lo scopo della formulazione delle stesse da parte del
ricorrente è precisato da Kieser (op.cit. pag. 773, no. 45) che ricorda come:
" Darstellung des Sachverhalts: Die geforderte
gedrängte Sachverhaltsdarstellung soll es der Gerichtsinstanz ermöglichen,
Klarheit darüber zu erlangen, worum es beim Rechtsstreit geht. Die Sachverhaltsdarstellung
kann sich auf wenige Sätze beschränken, weil im Rahmen der Beschwerdeantwort
die Akten, aus denen sich der Sachverhalt gesamthaft ergibt, ohnehin
einzureichen sind. Eine ausführlichere Darstellung drängt sich dort auf, wo die
Beschwerde führende Partei Mängel in der Abklärung desselben vorbringt. Dies
stellt eine Auswirkung des Rügeprinzips dar; das kantonale Versicherungsgericht
hat sich nämlich grundsätzlich nur mit den von der Partei vorgebrachten Rügen zu
befassen. Als Rügen werden dabei die konkreten Einwände gegenüber dem
angefochtenen Einspracheentscheid angesehen, wobei auch die tatsächlichen
Einwände erfasst sind (vgl. *Kölz/Häner,
N 113).
… Rechtsbegehren: Das Rechtsbegehren stellt den Antrag dar, der
beinhalten muss, wie der angefochtene Entscheid abzuändern ist Vorausgesetzt
ist mithin, dass der Wille der Beschwerde führenden Partei erkennbar wird, die
sie betreffende Rechtslage zu ändern (vgl. *Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 133). Das
Rechtsbegehren muss nicht ausdrücklich formuliert sein, sondern kann auch der
Begründung der Beschwerde entnommen werden.
… Begründung: Aus der Begründung der Beschwerde muss erkennbar werden,
weshalb der Sachverhalt oder dessen rechtliche Zuordnung unzutreffend sind.
Dabei müssen jedoch nicht die richtigen Rechtssätze oder überhaupt eine
Rechtsnorm angerufen werden (vgl. *Kölz/Häner,
N 603). Eine ausreichende Begründung fehlt nach der Rechtsprechung dort,
wo bei der Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid ausschliesslich eine
Auseinandersetzung mit den materiellen Fragen erfolgt (vgl. BGE V 335)."
6.
In
concreto il ricorrente non ha espresso motivi per cui il pagamento
preteso dall’assicuratore non sarebbe dovuto (pagamento già effettuato?
Prestazione non beneficiata? Errore dell’assicura-tore? Non esistenza della
copertura?), non sono espresse chiare e sufficienti conclusioni e neppure sono
riportati adeguatamente i fatti. Il ricorrente non dice assolutamente nulla in
merito. L’esposto del 29 ottobre 2012 non era manifestamente ricevibile.
7.
Il
giudice delegato, conformemente alla LPTCA ha ordinato il completamento
dell’esposto, nel termine (congruo) fissato dalla norma cantonale in maniera
assolutamente perentoria. Il termine di 15 giorni non è prorogabile secondo la
procedura. Questa norma riprende i precetti di quella federale. Il diritto al
completamento dell’esposto di ricorso deriva dal divieto di un formalismo eccessivo
(su questi aspetti si veda Kieser,
op. cit. pag. 774 no. 52).
8.
In
concreto il ricorrente non ha assolutamente corretto il suo ricorso, si è
limitato a dire che contestava interamente le pretese dell’assicuratore senza
specificarne le ragioni, dichiarandosi impossibilitato a farlo. Non va qui dimenticato
che la natura della procedura in discussione, ossia le pretese di pagamento di
premi per diversi mesi, non era tale da rendere impossibile ad una persona
normalmente dotata, anche se non giurista, di indicare in breve i fatti, di
motivare l’opposizione al pagamento delle pretese dell’assicuratore, e di
specificare delle conclusioni ancorché non formali ma purché chiare e
sufficientemente esplicite. Se il modo preteso dal signor RI 1 per impugnare le
decisioni della CO 1 del 16 ottobre 2012, ossia la richiesta di indire
un’udienza nel corso della quale rendere a verbale la sua impugnativa, rispettivamente
presentarsi allo sportello del Tribunale cantonale delle Assicurazioni per far
verbalizzare un suo ricorso, dovesse essere ammesso il giudice dovrebbe trascorrere
probabilmente la sua giornata a sentire persone in udienze (senza controparte
verosimilmente) per redigere al loro posto dei ricorsi (quali verbali
d’udienza) sui quali poi dovrebbe essere chiamato ad esprimersi dopo avere
interpellato, conformemente a procedura, l’assicuratore. Non è questo lo scopo che
il legislatore si è prefissato come visto in precedenza.
9.
Il
decreto di completamento del ricorso serve per permettere di sanare un gravame,
per renderlo conforme alla procedura. Le esigenze sono davvero limitate. Il
lavoro non può essere implicitamente delegato al Tribunale cantonale delle
Assicurazioni mediante l’audizione del ricorrente e la formalizzazione del
gravame in un verbale d’udienza.
Il
signor RI 1, nel termine concesso, non ha minimamente ossequiato l’invito del
giudice delegato di completare i ricorsi. I suoi esposti, uguali nel loro
tenore, sono del tutto insufficienti come detto. I pretesi complementi non
hanno portato nessun chiarimento, nessun complemento di informazione circa le
motivazioni e le conclusioni dell’assicurato. Gli stessi non possono conseguentemente
essere trasmessi all’assicuratore per una confacente presa di posizione
(risposta di causa) e non possono di riflesso neppure essere oggetto di un
giudizio di merito. Il giudice si vedrebbe costretto a porsi nei panni del
ricorrente per sollevare le obiezioni od eccezioni alle pretese di pagamento
dell’assicuratore, questo non è il suo compito. Al giudice, lo si ripete, non
si può imporre implicitamente di sollevare gli argomenti di ricorso e di
deciderli successivamente.
Ne
consegue che i due ricorsi del signor RI 1 sono conseguentemente irricevibili,
e la procedura va stralciata. Nonostante la palese superficialità dell’agire
del ricorrente, che neppure di fronte al decreto di completamento e ad un
successivo scritto del Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha avuto la
compiacenza di ossequiare la procedura volendo imporre la sua scelta, si prescinde
eccezionalmente dal carico di congrua tassa di giustizia e spese. Il signor RI
1.
è comunque avvisato pro futuro.
L’assicurato
viene esplicitamente informato ed avvisato del suo diritto di ricorrere, contro
il presente, al Tribunale Federale, come alle avvertenze contenute nel dispositivo
che segue al punto 3, nel termine di 30 giorni dalla presente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono
irricevibili.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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