36.2012.87
Frontaliere che intende esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza. Sanatoria decisa dal parlamento ticinese. Effetti sui frontalieri che hanno ottenut
14 dicembre 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2012.87
Data decisione, Autorità:
14.12.2012, TCA
Titolo:
Frontaliere che intende esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza. Sanatoria decisa dal parlamento ticinese. Effetti sui frontalieri che hanno ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008
AFFILIAZIONE D'UFFICIO IN SVIZZERA
DIRITTO DI OPZIONE
FRONTALIERI
art. 3 LAMAL
art. 76 cpv. 1 LCAMAL
art. 53 LPGA
art. 2 cpv. 6 OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.87
cs
Lugano
14 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
settembre 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione
Ufficio dei contributi,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. Mediante
decisione dell’11 gennaio 2010 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia del
Cantone Ticino (UAM; ormai parzialmente integrato nell’Ufficio dei contributi
dell’Istituto cantonale delle assicurazioni sociali) ha dichiarato
irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo presentato il 24 novembre 2009
(timbro postale) da RI 1, frontaliero __________, contro la decisione con cui
l’amministrazione l’aveva, con atto del 1° ottobre 2009, affiliato d’ufficio
all’assicurazione obbligatoria svizzera contro le malattie per non avere
esercitato per tempo, neppure nel termine supplementare di sanatoria concesso
dalle autorità elvetiche, il suo diritto di opzione in favore del sistema
sanitario __________.
B. Adito
dall’interessato, con sentenza 36.2010.9 del 13 aprile 2011, questo Tribunale
ha respinto il ricorso. Accertata l’avvenuta intimazione, il 5 ottobre 2009,
della decisione di affiliazione d’ufficio, il TCA ha confermato la tardività
del reclamo.
C. Il
successivo ricorso al TF è stato respinto, nella misura della sua ricevibilità,
dall’Alta Corte con pronunzia 9C_393/2011 del 16 settembre 2011.
D. Con
scritto del 30 settembre 2011 RI 1 si è rivolto all’Istituto delle
assicurazioni sociali (di seguito IAS), segnalando che dovrebbe essergli
trasmessa una diffida per esercitare il suo diritto d’opzione entro il 31
dicembre 2011 (doc. 26).
E. L’8
novembre 2011 l’IAS ha informato RI 1 che la decisione del 21 aprile 2010 del
Gran Consiglio secondo la quale l’amministrazione avrebbe nuovamente dovuto
spedire ai lavoratori frontalieri non ancora in regola il modulo ufficiale per
l’esercizio del diritto di opzione, contempla unicamente i lavoratori
frontalieri che hanno ricevuto il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il
30 settembre 2010, ossia una fattispecie che non lo concerne (doc. 27).
F. In
data 18 novembre 2011, l’avv. __________, in rappresentanza di RI 1, con riferimento
ad alcune sentenze federali favorevoli ai frontalieri, rilevando una chiara
disparità di trattamento rispetto al suo cliente poiché all’interessato il
diritto d’opzione è stato rifiutato unicamente per motivi formali (tardività
del reclamo), ha chiesto di riesaminare il caso concreto, rispettivamente di
emanare una nuova decisione suscettibile di ricorso (doc. 28).
G. Con
“decisione su domanda di revisione” del 14 maggio 2012 l’IAS non è
entrato nel merito della richiesta (doc. 29). Dopo aver citato le condizioni
per procedere con una revisione della decisione del 1° ottobre 2009 ai sensi
dell’art. 35 lett. b e d LPamm, l’IAS ha ritenuto non dati i requisiti per
poter modificare la citata decisione, rilevato inoltre che la medesima sarebbe
comunque tardiva e ribadito che l’interessato avrebbe potuto impugnare
tempestivamente la decisione del 1° ottobre 2009. Per l’amministrazione si
giungerebbe allo stesso risultato anche volendo applicare l’art. 53 cpv. 1
LPGA.
L’IAS
ha inoltre evidenziato che non vi sarebbero neppure i presupposti per applicare
l’art. 53 cpv. 2 LPGA, non essendoci alcuna decisione manifestamente errata.
H. Con
reclamo del 13 giugno 2012 l’interessato rileva di aver saputo della nuova
procedura decisa dal Gran Consiglio per sanare la situazione dei frontalieri
che non avevano usufruito della prima sanatoria solo il 15 settembre 2011,
ossia il giorno prima della sentenza federale e di aver sempre rispettato i
successivi termini. Per l’assicurato “la scoperta di nuove prove decisive che
non avevo potuto fornire nella precedente procedura non mi era nota, malgrado
la mia diligenza, e risultava rilevante e quindi suscettibile di modificare la
fattispecie. Il giudizio nei miei confronti sarebbe stato diverso e non avrebbe
creato una chiara disparità di trattamento nei miei confronti, visti casi
analoghi dove cittadini __________ non avevano esercitato il loro diritto
d’opzione e i loro ricorsi erano stati accolti” (doc. 30).
Fatti
I. Con
decisione su reclamo del 28 settembre 2012 l’IAS ha respinto le censure dell’interessato,
confermando che non vi sono elementi che giustificano l’entrata nel merito di
una domanda di revisione o riconsiderazione. L’amministrazione ha poi esaminato
la questione di sapere se l’interessato, in virtù del nuovo periodo di
sanatoria deciso dal Gran Consiglio, avrebbe nuovamente potuto esercitare il
diritto d’opzione, rispondendo negativamente, poiché il termine di tre mesi
previsto anche dall’art. 2 cpv. 6 OAMal è nel frattempo scaduto (doc. 31).
L. Il
31 ottobre 2012 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo
(doc. I). L’insorgente sostiene che l’IAS era tenuto ad entrare nel merito
della domanda di revisione/riesame con conseguente annullamento
dell’affiliazione d’ufficio, visto che le circostanze si erano modificate in
modo notevole e importante dopo la prima decisione e ritenuto che il TF non era
entrato nel merito del suo precedente ricorso solo per motivi formali. Egli fa
inoltre valere che subito dopo aver ricevuto la decisione dell’Alta Corte si è
rivolto all’IAS per ottenere un formulario ed esercitare tempestivamente il suo
diritto d’opzione.
M. Con
risposta del 16 novembre 2012 l’IAS ha proposto di respingere l’impugnativa
(doc. III).
N. Con
scritto del 29 novembre 2012 l’interessato si è rivolto al TCA indicando di non
poter far fronte al pagamento dei premi di malattia ritenuto il salario lordo
di fr. 1'500 versatogli dalla __________ (di cui è socio gerente con una quota
di fr. 19'000, doc. V ed A2).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
Considerandi
2.
In
concreto con sentenza 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 il TF ha confermato che
la decisione del 1° ottobre 2009 tramite la quale l’insorgente è stato
affiliato alla LAMal è stata validamente notificata ed è cresciuta in
giudicato.
Nel
preciso caso di specie l’IAS è comunque competente per decidere circa una
revisione od un riesame della citata decisione del 1° ottobre 2009.
Infatti
il TF ha stabilito che, in considerazione del principio della separazione dei
poteri, della sicurezza del diritto e dell’effetto devolutivo del ricorso
nell’ambito del diritto amministrativo in generale e delle assicurazioni
sociali in particolare, l'amministrazione non è legittimata a procedere alla
revisione (o alla riconsiderazione) di una decisione sulla quale il giudice
si è già materialmente pronunciato (cfr. STF
9C_975/2010 del 21 giugno 2011 consid. 3.2; DTF 109 V 119
consid. 2b; si veda pure Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 330; Ch. Zünd, Kommentar
zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999,
p. 219 n. 8).
Nella
fattispecie l’Alta Corte si è pronunciata sull’aspetto formale della
tempestività del reclamo del 24 novembre 2009, senza dover esaminare il merito
della vertenza. Ne segue che l’IAS è competente per procedere con l’(eventuale)
revisione o riconsiderazione della decisione del 1° ottobre 2009.
Va
pertanto ribadito che oggetto della domanda di revisione e riconsiderazione
innanzi all’autorità cantonale può essere unicamente la decisione del 1°
ottobre 2009. Ciò traspare del resto dalle motivazioni fatte valere
dall’interessato con la sua istanza.
3.
In
secondo luogo va evidenziato che l’IAS ha esaminato la questione della
revisione e della riconsiderazione della decisione sia sulla base della LPamm,
cui rinvia l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, sia sulla base dell’art. 53 LPGA.
Ora,
l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge federale del 6
ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione
malattie, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Per l’art. 1 cpv. 2 LAMal la LPGA non si applica (lett. a) all’autorizzazione
ed esclusione dei fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59), alle tariffe,
prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55), alle riduzioni di premi
accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e ai sussidi della
Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66, alle liti tra
assicuratori (art. 87) ed alle procedure dinanzi al tribunale arbitrale
cantonale (art. 89).
In
concreto, trattandosi dell’affiliazione alla LAMal, in applicazione dell’art. 3
cpv. 3 lett. a LAMal, 2 cpv. 6 OAMal e dell’ALC, ci si potrebbe chiedere se non
trovano applicazione unicamente le norme della LPGA. Ritenuto che in sostanza
l’insorgente fa valere i motivi di cui all’art. 35 lett. d LPamm, secondo cui contro
le decisioni è dato il rimedio della revisione se l’istante,
dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto
prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura
precedente, che sono simili a quelli previsti dall’art. 53 cpv. 1 LPGA,
la questione non merita ulteriore approfondimento.
4.
Secondo
l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di
revisione (processuale), di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),
di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di
una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 p. 62 [STFA I
642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono
nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca
della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora
noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine
del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 p.
321; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170
consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch (a cura di), Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B
I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire
devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della
sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un
apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice
a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato
fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b p. 358, 110 V 138 consid. 2, 291 consid. 2a, 108 V 170 consid. 1;
cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 p. 205).
Infine,
l’art. 53 cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o
sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato
che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole
importanza.
5.
Dalle
tavole processuali emerge che l’interessato ritiene quali fatti nuovi sia quelli
evinti da un articolo del __________ del 15 settembre 2011 da cui emerge che il
Gran Consiglio aveva deciso un’ulteriore sanatoria per i frontalieri e che
l’IAS avrebbe notificato ai lavoratori toccati la diffida a voler esercitare il
proprio diritto entro il 31 dicembre 2011, sia la circostanza che il TF ha
emesso numerose sentenze favorevoli a frontalieri che si trovavano nella sua
medesima situazione.
La
tesi del ricorrente non può essere seguita.
Innanzitutto,
la nuova sanatoria decisa dal Gran Consiglio ticinese il 21 aprile 2010 e messa
in atto successivamente non costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv.
1.
LPGA (e 35 lett. d LPamm), ossia un fatto esistente all'epoca della procedura
precedente, ma che non era stato allegato poiché non ancora noto nonostante
tutta la diligenza del caso già solo per il fatto che la nuova sanatoria è
stata adottata dopo l’emissione della decisione del 1° ottobre 2009.
Allo
stesso modo, le sentenze sui frontalieri, cui fa riferimento l’interessato (cfr.
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295), a
prescindere dalla questione di sapere se si tratta di un “fatto” (una modifica
giurisprudenziale può semmai, a determinate condizioni, essere eventualmente
motivo di una riconsiderazione; cfr. Kieser, ATSG, Zurigo, Basilea, Ginevra, ad
art. 53), sono comunque posteriori alla decisione di cui viene chiesta la
revisione e non concernono la fattispecie del ricorrente. Infatti, quest’ultimo
non aveva fatto valere di non aver ricevuto la comunicazione del giugno 2008
(fattispecie delle sentenze federali), ma evidenziava unicamente di non aver
dato sufficiente peso alla notifica dell’amministrazione cantonale (cfr.
ricorso al TCA del 3 febbraio 2010: “ho preso visione della vostra opzione
data ai lavoratori frontalieri in ritardo assumendomi la responsabilità.
Presumevo che non dandovi risposta affermativa io rimanessi assicurato in __________”
e udienza del 18 marzo 2003, [recte 2010], doc. 13: “Sostanzialmente quale
interessato alla società datrice di lavoro __________ sapevo che
l’amministrazione aveva informato dell’esistenza di questo diritto di opzione
ed io stesso ne ero al corrente ma io non ho sostanzialmente reagito avendo
frainteso il senso del diritto di opzione, ossia se non avessi fatto nulla
sarei rimasto assicurato con il mio sistema nazionale”).
Per
questo motivo, e meglio ritenuto che la decisione del 1° ottobre 2009 non solo
non è manifestamente errata, ma è corretta poiché l’interessato, pur a
conoscenza del termine per optare in favore del suo sistema sanitario nazionale
non ha agito, non vi sono neppure le condizioni per una riconsiderazione della
decisione litigiosa.
Ne
segue che, non avendo fatto valere fatti nuovi o nuove prove ai sensi dell’art.
53.
cpv. 1 LPGA e 35 lett. d LPamm e non essendo la decisione litigiosa
manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, a giusta ragione
l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta dell’insorgente.
6.
La
decisione su reclamo impugnata comporta tuttavia un’ulteriore motivazione che
non era contenuta nella decisione del 14 maggio 2012. L’amministrazione, con la
decisione su reclamo, ha infatti esaminato se la richiesta dell’interessato
poteva rientrare nella (nuova) sanatoria decisa dal Gran Consiglio ticinese il
21.
aprile 2010 (consid. 4 della decisione impugnata), affermando che questa
sanatoria “non concernesse (per ovvie ragioni) le persone che già
rientravano nella precedente sanatoria attuata nel giugno 2008” (doc. 31).
Nel
caso di specie l’amministrazione si è espressa sulla questione della nuova
sanatoria direttamente nella decisione impugnata, senza emanare dapprima una
decisione formale.
Visto
tuttavia che questa fattispecie concerne fatti ormai noti alle parti e
considerato il tempo trascorso, questo TCA, per economia procedurale, entra
comunque nel merito della censura.
Con
sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011, nella sua composizione completa,
questo Tribunale ha stabilito che la nuova “sanatoria”,
in virtù della parità di trattamento, vale anche per quei frontalieri che, pur
avendo ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008, si sono trovati, nel
periodo oggetto della nuova sanatoria, in una di quelle situazioni che
permettono, entro tre mesi dall’avvenimento, di nuovamente esercitare il
diritto di opzione (ad esempio, se date determinate condizioni, un cambiamento
dello stato di famiglia), ma che, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.
Il
TCA ha infatti affermato:
" Con
comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf),
il DSS ha informato che:
(…)
a seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla
mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________ e della relativa decisione
del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori
frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata
notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio
diritto entro il 31 dicembre 2011.
Il
provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno
recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire
all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per
posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”
(….)
La Cassa ritiene che
la citata (ulteriore) “sanatoria” decisa dal Gran Consiglio, in deroga
all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei frontalieri
che non hanno potuto beneficiare né della precedente “sanatoria”, né del
nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il permesso “G”
dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che hanno ricevuto
il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010.
Questo TCA non condivide la tesi
dell’amministrazione.
Nella misura in cui è
stata voluta una nuova “sanatoria”, essa, proprio per evitare una
disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri che nel
citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il permesso
“G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro che
in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono,
nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.
La sola condizione
posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto
il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “Questa decisione contempla
però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero
dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della
nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30
settembre 2010”). Pertanto la nuova “sanatoria”
vale anche per coloro che, pur avendo ottenuto il permesso di frontaliero in
quel periodo, erano o avrebbero potuto essere al corrente della possibilità di
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo
hanno fatto valere.
In tal modo vengono
tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente che per altri
motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di opzione.
L’estensione della
sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di
applicazione della precedente procedura di “sanatoria”, che era stata
adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto
di opzione nel corso di una prima procedura di “richiamo” effettuata nel
2003.
Infatti, come emerso
dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente procedura di “sanatoria”,
proprio per evitare una disparità di trattamento, l’amministrazione aveva
permesso a tutti i frontalieri di far valere nuovamente il diritto di opzione,
anche quelli che erano già stati oggetto di una “sanatoria” effettuata
nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha
affermato (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5):
“ (…)
Nel corso del primo invio del giugno 2002, come appare
dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati
33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è
che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con cessazioni di
attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è stato fatto
autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni aperte e si
imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione come
descritto.
Si è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM
che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non
avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e non ha
discriminato nessuno. (…)
È giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono
stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri
assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi
presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste
procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura
del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto
d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti
ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.
Queste
persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a
cambiare.
Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi dove
non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli sfociati
nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri, abbiamo
ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche verifica
è stata fatta in questo senso.”
In concreto, nel mese
di luglio 2009 l’interessata ha divorziato. L’amministrazione non ha escluso
che questa circostanza possa aprire un nuovo termine per il diritto di opzione.
Ne segue che la
richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva (…).
In queste condizioni
il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato
all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta.”
In
concreto l’insorgente non appena venuto a conoscenza della nuova sanatoria
decisa dal Gran Consiglio il 21 aprile 2010, e comunque prima della scadenza
del nuovo termine del 31 dicembre 2011, ha chiesto all’IAS di essere diffidato per poter far valere le sue ragioni (doc. 26).
L’IAS,
con scritto dell’8 novembre 2011 (anteriore alla sentenza 36.2011.64 del 14
novembre 2011 del TCA), ha informato il ricorrente che la nuova sanatoria non
lo concerneva, poiché aveva ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008 (doc.
27).
Anche
nella decisione su reclamo l’amministrazione ha ritenuto che la “nuova”
sanatoria non potesse riguardare l’insorgente.
La
motivazione dell’amministrazione non è precisa.
Infatti,
in virtù della predetta sentenza e ritenuto che l’interessato ha chiesto di
poter beneficiare della sanatoria prima della scadenza del termine del 31
dicembre 2011, l’IAS avrebbe dovuto esaminare se nel preciso caso di specie
l’interessato avrebbe potuto far valere nuovamente il suo diritto di opzione a
causa di circostanze che nel frattempo potrebbero essere mutate. Infatti, se è
vero che nel corso dell’udienza del 18 marzo 2010 l’insorgente ha affermato di
non beneficiare di pensioni di nessuna natura in __________, di non esercitare
attività lucrativa nel suo Paese d’origine, di non essere sposato e di non
avere figli (doc. 13), non si può escludere, con la necessaria tranquillità,
che successivamente la situazione sia cambiata.
Certo,
l’interessato non fa valere una modifica concreta della sua situazione.
Tuttavia, vista la sanatoria in corso, spettava all’amministrazione, in
applicazione dell’art. 27 LPGA (in particolare il cpv. 2), fornire adeguata
consulenza all’interessato per accertare la presenza di una condizione per far
rinascere il diritto di opzione.
Ne
segue che su questo secondo punto la decisione deve essere annullata e
l’incarto rinviato all’IAS affinché, dopo aver reso edotto l’interessato dei
motivi che permettono di far iniziare un nuovo termine di 3 mesi per esercitare
il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di
domicilio tra il 1° giugno 2008 ed il 31 dicembre 2011, accerti se vi sono le
condizioni per accordare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi e
l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster