Lexipedia

Decisione

36.2012.87

Frontaliere che intende esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza. Sanatoria decisa dal parlamento ticinese. Effetti sui frontalieri che hanno ottenut

14 dicembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

decisione su reclamo del 28 settembre 2012 l’IAS ha respinto le censure dell’interessato,

confermando che non vi sono elementi che giustificano l’entrata nel merito di

una domanda di revisione o riconsiderazione. L’amministrazione ha poi esaminato

la questione di sapere se l’interessato, in virtù del nuovo periodo di

sanatoria deciso dal Gran Consiglio, avrebbe nuovamente potuto esercitare il

diritto d’opzione, rispondendo negativamente, poiché il termine di tre mesi

previsto anche dall’art. 2 cpv. 6 OAMal è nel frattempo scaduto (doc. 31).

L. Il

31 ottobre 2012 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo

(doc. I). L’insorgente sostiene che l’IAS era tenuto ad entrare nel merito

della domanda di revisione/riesame con conseguente annullamento

dell’affiliazione d’ufficio, visto che le circostanze si erano modificate in

modo notevole e importante dopo la prima decisione e ritenuto che il TF non era

entrato nel merito del suo precedente ricorso solo per motivi formali. Egli fa

inoltre valere che subito dopo aver ricevuto la decisione dell’Alta Corte si è

rivolto all’IAS per ottenere un formulario ed esercitare tempestivamente il suo

diritto d’opzione.

M. Con

risposta del 16 novembre 2012 l’IAS ha proposto di respingere l’impugnativa

(doc. III).

N. Con

scritto del 29 novembre 2012 l’interessato si è rivolto al TCA indicando di non

poter far fronte al pagamento dei premi di malattia ritenuto il salario lordo

di fr. 1'500 versatogli dalla __________ (di cui è socio gerente con una quota

di fr. 19'000, doc. V ed A2).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

Considerandi

2.

In

concreto con sentenza 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 il TF ha confermato che

la decisione del 1° ottobre 2009 tramite la quale l’insorgente è stato

affiliato alla LAMal è stata validamente notificata ed è cresciuta in

giudicato.

Nel

preciso caso di specie l’IAS è comunque competente per decidere circa una

revisione od un riesame della citata decisione del 1° ottobre 2009.

Infatti

il TF ha stabilito che, in considerazione del principio della separazione dei

poteri, della sicurezza del diritto e dell’effetto devolutivo del ricorso

nell’ambito del diritto amministrativo in generale e delle assicurazioni

sociali in particolare, l'amministrazione non è legittimata a procedere alla

revisione (o alla riconsiderazione) di una decisione sulla quale il giudice

si è già materialmente pronunciato (cfr. STF

9C_975/2010 del 21 giugno 2011 consid. 3.2; DTF 109 V 119

consid. 2b; si veda pure Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 330; Ch. Zünd, Kommentar

zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999,

p. 219 n. 8).

Nella

fattispecie l’Alta Corte si è pronunciata sull’aspetto formale della

tempestività del reclamo del 24 novembre 2009, senza dover esaminare il merito

della vertenza. Ne segue che l’IAS è competente per procedere con l’(eventuale)

revisione o riconsiderazione della decisione del 1° ottobre 2009.

Va

pertanto ribadito che oggetto della domanda di revisione e riconsiderazione

innanzi all’autorità cantonale può essere unicamente la decisione del 1°

ottobre 2009. Ciò traspare del resto dalle motivazioni fatte valere

dall’interessato con la sua istanza.

3.

In

secondo luogo va evidenziato che l’IAS ha esaminato la questione della

revisione e della riconsiderazione della decisione sia sulla base della LPamm,

cui rinvia l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, sia sulla base dell’art. 53 LPGA.

Ora,

l’art. 1 cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge federale del 6

ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione

malattie, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Per l’art. 1 cpv. 2 LAMal la LPGA non si applica (lett. a) all’autorizzazione

ed esclusione dei fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59), alle tariffe,

prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55), alle riduzioni di premi

accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e ai sussidi della

Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66, alle liti tra

assicuratori (art. 87) ed alle procedure dinanzi al tribunale arbitrale

cantonale (art. 89).

In

concreto, trattandosi dell’affiliazione alla LAMal, in applicazione dell’art. 3

cpv. 3 lett. a LAMal, 2 cpv. 6 OAMal e dell’ALC, ci si potrebbe chiedere se non

trovano applicazione unicamente le norme della LPGA. Ritenuto che in sostanza

l’insorgente fa valere i motivi di cui all’art. 35 lett. d LPamm, secondo cui contro

le decisioni è dato il rimedio della revisione se l’istante,

dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto

prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura

precedente, che sono simili a quelli previsti dall’art. 53 cpv. 1 LPGA,

la questione non merita ulteriore approfondimento.

4.

Secondo

l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di

revisione (processuale), di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA),

di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di

una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 p. 62 [STFA I

642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono

nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca

della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora

noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine

del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 p.

321; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170

consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch (a cura di), Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire

devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della

sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un

apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice

a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura

principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato

fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353

consid. 5b p. 358, 110 V 138 consid. 2, 291 consid. 2a, 108 V 170 consid. 1;

cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 p. 205).

Infine,

l’art. 53 cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o

sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato

che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole

importanza.

5.

Dalle

tavole processuali emerge che l’interessato ritiene quali fatti nuovi sia quelli

evinti da un articolo del __________ del 15 settembre 2011 da cui emerge che il

Gran Consiglio aveva deciso un’ulteriore sanatoria per i frontalieri e che

l’IAS avrebbe notificato ai lavoratori toccati la diffida a voler esercitare il

proprio diritto entro il 31 dicembre 2011, sia la circostanza che il TF ha

emesso numerose sentenze favorevoli a frontalieri che si trovavano nella sua

medesima situazione.

La

tesi del ricorrente non può essere seguita.

Innanzitutto,

la nuova sanatoria decisa dal Gran Consiglio ticinese il 21 aprile 2010 e messa

in atto successivamente non costituisce un fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv.

1.

LPGA (e 35 lett. d LPamm), ossia un fatto esistente all'epoca della procedura

precedente, ma che non era stato allegato poiché non ancora noto nonostante

tutta la diligenza del caso già solo per il fatto che la nuova sanatoria è

stata adottata dopo l’emissione della decisione del 1° ottobre 2009.

Allo

stesso modo, le sentenze sui frontalieri, cui fa riferimento l’interessato (cfr.

sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295), a

prescindere dalla questione di sapere se si tratta di un “fatto” (una modifica

giurisprudenziale può semmai, a determinate condizioni, essere eventualmente

motivo di una riconsiderazione; cfr. Kieser, ATSG, Zurigo, Basilea, Ginevra, ad

art. 53), sono comunque posteriori alla decisione di cui viene chiesta la

revisione e non concernono la fattispecie del ricorrente. Infatti, quest’ultimo

non aveva fatto valere di non aver ricevuto la comunicazione del giugno 2008

(fattispecie delle sentenze federali), ma evidenziava unicamente di non aver

dato sufficiente peso alla notifica dell’amministrazione cantonale (cfr.

ricorso al TCA del 3 febbraio 2010: “ho preso visione della vostra opzione

data ai lavoratori frontalieri in ritardo assumendomi la responsabilità.

Presumevo che non dandovi risposta affermativa io rimanessi assicurato in __________”

e udienza del 18 marzo 2003, [recte 2010], doc. 13: “Sostanzialmente quale

interessato alla società datrice di lavoro __________ sapevo che

l’amministrazione aveva informato dell’esistenza di questo diritto di opzione

ed io stesso ne ero al corrente ma io non ho sostanzialmente reagito avendo

frainteso il senso del diritto di opzione, ossia se non avessi fatto nulla

sarei rimasto assicurato con il mio sistema nazionale”).

Per

questo motivo, e meglio ritenuto che la decisione del 1° ottobre 2009 non solo

non è manifestamente errata, ma è corretta poiché l’interessato, pur a

conoscenza del termine per optare in favore del suo sistema sanitario nazionale

non ha agito, non vi sono neppure le condizioni per una riconsiderazione della

decisione litigiosa.

Ne

segue che, non avendo fatto valere fatti nuovi o nuove prove ai sensi dell’art.

53.

cpv. 1 LPGA e 35 lett. d LPamm e non essendo la decisione litigiosa

manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, a giusta ragione

l’amministrazione non ha dato seguito alla richiesta dell’insorgente.

6.

La

decisione su reclamo impugnata comporta tuttavia un’ulteriore motivazione che

non era contenuta nella decisione del 14 maggio 2012. L’amministrazione, con la

decisione su reclamo, ha infatti esaminato se la richiesta dell’interessato

poteva rientrare nella (nuova) sanatoria decisa dal Gran Consiglio ticinese il

21.

aprile 2010 (consid. 4 della decisione impugnata), affermando che questa

sanatoria “non concernesse (per ovvie ragioni) le persone che già

rientravano nella precedente sanatoria attuata nel giugno 2008” (doc. 31).

Nel

caso di specie l’amministrazione si è espressa sulla questione della nuova

sanatoria direttamente nella decisione impugnata, senza emanare dapprima una

decisione formale.

Visto

tuttavia che questa fattispecie concerne fatti ormai noti alle parti e

considerato il tempo trascorso, questo TCA, per economia procedurale, entra

comunque nel merito della censura.

Con

sentenza 36.2011.64 del 14 novembre 2011, nella sua composizione completa,

questo Tribunale ha stabilito che la nuova “sanatoria”,

in virtù della parità di trattamento, vale anche per quei frontalieri che, pur

avendo ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008, si sono trovati, nel

periodo oggetto della nuova sanatoria, in una di quelle situazioni che

permettono, entro tre mesi dall’avvenimento, di nuovamente esercitare il

diritto di opzione (ad esempio, se date determinate condizioni, un cambiamento

dello stato di famiglia), ma che, per vari motivi, non lo hanno fatto valere.

Il

TCA ha infatti affermato:

" Con

comunicato stampa del 13 settembre 2011 (pubblicato anche in www3.ti.ch/CAN/comunicati/13-09-2011-comunicato-stampa-818107232918.pdf),

il DSS ha informato che:

(…)

a seguito del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sulla

mozione dell’11 marzo 2008 presentata da __________ e della relativa decisione

del Gran Consiglio del 21 aprile 2010, in data 14 settembre 2011 l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) provvederà a notificare, ai lavoratori

frontalieri che si trovano in situazione d’irregolarità a causa della mancata

notifica del diritto d’opzione, la diffida a voler esercitare il proprio

diritto entro il 31 dicembre 2011.

Il

provvedimento toccherà 2’200 lavoratori che, nei prossimi giorni, si vedranno

recapitare al proprio domicilio il formulario, da compilare e rispedire

all’IAS, accompagnato da una lettera informativa. L’invio sarà effettuato per

posta raccomandata con ricevuta di ritorno. (…)”

(….)

La Cassa ritiene che

la citata (ulteriore) “sanatoria” decisa dal Gran Consiglio, in deroga

all’ALC e per preservare la parità di trattamento nei confronti dei frontalieri

che non hanno potuto beneficiare né della precedente “sanatoria”, né del

nuovo formulario approntato per i frontalieri che hanno chiesto il permesso “G”

dal 1° ottobre 2010, possa applicarsi solo a quelle persone che hanno ricevuto

il proprio permesso tra il 1° giugno 2008 ed il 30 settembre 2010.

Questo TCA non condivide la tesi

dell’amministrazione.

Nella misura in cui è

stata voluta una nuova “sanatoria”, essa, proprio per evitare una

disparità di trattamento, deve valere non solo per quei frontalieri che nel

citato periodo (1° giugno 2008 – 30 settembre 2010) hanno ricevuto il permesso

“G” e non sono stati oggetto della precedente sanatoria ma anche per coloro che

in quel periodo si sono trovati in una delle situazioni che permettono,

nuovamente, di far valere il diritto di opzione ma non lo hanno esercitato.

La sola condizione

posta dall’amministrazione per beneficiare del nuovo termine è l’aver ottenuto

il permesso “G” in quel periodo (doc. IX: “Questa decisione contempla

però unicamente coloro che hanno ricevuto il proprio permesso per frontaliero

dopo la sanatoria attuata nel giugno 2008 e prima della messa in atto della

nuova procedura di informazione, ovvero tra il 1° giugno 2008 ed il 30

settembre 2010”). Pertanto la nuova “sanatoria”

vale anche per coloro che, pur avendo ottenuto il permesso di frontaliero in

quel periodo, erano o avrebbero potuto essere al corrente della possibilità di

esercitare il diritto di opzione entro tre mesi ma, per vari motivi, non lo

hanno fatto valere.

In tal modo vengono

tuttavia discriminati tutti quei frontalieri, come la ricorrente che per altri

motivi avrebbero potuto nuovamente far valere il diritto di opzione.

L’estensione della

sanatoria anche a questi frontalieri trova conforto nelle condizioni di

applicazione della precedente procedura di “sanatoria”, che era stata

adottata anche per quei frontalieri che non avevano esercitato il loro diritto

di opzione nel corso di una prima procedura di “richiamo” effettuata nel

2003.

Infatti, come emerso

dagli accertamenti effettuati dal TCA nel corso della precedente procedura di “sanatoria”,

proprio per evitare una disparità di trattamento, l’amministrazione aveva

permesso a tutti i frontalieri di far valere nuovamente il diritto di opzione,

anche quelli che erano già stati oggetto di una “sanatoria” effettuata

nel corso del 2003. A questo proposito l’allora capo ufficio dell’allora UAM ha

affermato (cfr. sentenza 36.2009.18 del 9 novembre 2009, consid. 1.7, pag. 5):

“ (…)

Nel corso del primo invio del giugno 2002, come appare

dal doc. VI/1 che viene annesso al verbale d'udienza, sono stati recapitati

33'107 formulari e ne sono rientrati 29'469. Il problema con i frontalieri è

che è una popolazione mobile e quindi bisogna contare con cessazioni di

attività o mutamenti nell'attività. Il rattrappage del 2003 è stato fatto

autonomamente dall'UAM, perché troppe erano ancora le situazioni aperte e si

imponeva un chiarimento. Abbiamo mandato quindi la documentazione come

descritto.

Si è trattata di una scelta autonoma operata dall'UAM

che ha messo su un piede di assoluta uguaglianza tutti i frontalieri che non

avevano optato. Si è trattato di un favore fatto a questa popolazione e non ha

discriminato nessuno. (…)

È giusto dire che a seguito di quella sanatoria vi sono

stati in due casi degli esiti giudiziari con sentenze emesse dal TCA. Per altri

assicurati vi è stato invece l'affiliazione d'ufficio o l'obbligo di iscriversi

presso un assicuratore. L'UAM non è in grado di precisare il numero di queste

procedure, ma si tratta di numerose pratiche. Queste persone, con la procedura

del 2008 con cui si è concesso un ulteriore termine per l'esercizio del diritto

d'opzione, sono state sostanzialmente "recuperate", però con effetti

ex nunc e non ex tunc, ossia con effetti da quel momento e pro futuro.

Queste

persone sono state messe nella possibilità di optare e non costrette a

cambiare.

Dall'operazione 2003 sono emersi circa 1'600 casi dove

non era stato esercitato il diritto d'opzione; un paio sono quelli sfociati

nelle decisioni giudiziarie, ma per il resto, alla luce dei numeri, abbiamo

ritenuto che si trattasse di persone che non erano più attive. Qualche verifica

è stata fatta in questo senso.”

In concreto, nel mese

di luglio 2009 l’interessata ha divorziato. L’amministrazione non ha escluso

che questa circostanza possa aprire un nuovo termine per il diritto di opzione.

Ne segue che la

richiesta dell’insorgente non può essere ritenuta tardiva (…).

In queste condizioni

il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché entri nel merito della richiesta.”

In

concreto l’insorgente non appena venuto a conoscenza della nuova sanatoria

decisa dal Gran Consiglio il 21 aprile 2010, e comunque prima della scadenza

del nuovo termine del 31 dicembre 2011, ha chiesto all’IAS di essere diffidato per poter far valere le sue ragioni (doc. 26).

L’IAS,

con scritto dell’8 novembre 2011 (anteriore alla sentenza 36.2011.64 del 14

novembre 2011 del TCA), ha informato il ricorrente che la nuova sanatoria non

lo concerneva, poiché aveva ottenuto il permesso prima del 1° giugno 2008 (doc.

27).

Anche

nella decisione su reclamo l’amministrazione ha ritenuto che la “nuova”

sanatoria non potesse riguardare l’insorgente.

La

motivazione dell’amministrazione non è precisa.

Infatti,

in virtù della predetta sentenza e ritenuto che l’interessato ha chiesto di

poter beneficiare della sanatoria prima della scadenza del termine del 31

dicembre 2011, l’IAS avrebbe dovuto esaminare se nel preciso caso di specie

l’interessato avrebbe potuto far valere nuovamente il suo diritto di opzione a

causa di circostanze che nel frattempo potrebbero essere mutate. Infatti, se è

vero che nel corso dell’udienza del 18 marzo 2010 l’insorgente ha affermato di

non beneficiare di pensioni di nessuna natura in __________, di non esercitare

attività lucrativa nel suo Paese d’origine, di non essere sposato e di non

avere figli (doc. 13), non si può escludere, con la necessaria tranquillità,

che successivamente la situazione sia cambiata.

Certo,

l’interessato non fa valere una modifica concreta della sua situazione.

Tuttavia, vista la sanatoria in corso, spettava all’amministrazione, in

applicazione dell’art. 27 LPGA (in particolare il cpv. 2), fornire adeguata

consulenza all’interessato per accertare la presenza di una condizione per far

rinascere il diritto di opzione.

Ne

segue che su questo secondo punto la decisione deve essere annullata e

l’incarto rinviato all’IAS affinché, dopo aver reso edotto l’interessato dei

motivi che permettono di far iniziare un nuovo termine di 3 mesi per esercitare

il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di

domicilio tra il 1° giugno 2008 ed il 31 dicembre 2011, accerti se vi sono le

condizioni per accordare l’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata è parzialmente annullata ai sensi dei considerandi e

l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster