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Decisione

36.2012.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 febbraio 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i premi degli anni 2008 e 2009 l'assicurata, a quel momento coniugata, è stata

diffidata, sollecitata ed infine escussa con precetto esecutivo n. __________

del 28 maggio 2010 (doc. A1) unitamente al marito, a cui ha fatto seguito un

pignoramento con rilascio dell'attestato di carenza beni il 17 febbraio 2011

(doc. A7).

C. Dopo

essersi separata dal marito, il 18 gennaio 2012 (doc. A8) l'assicurata è stata

sollecitata, per l'ultima volta prima di procedere con la domanda di

esecuzione, a fare fronte ai suoi scoperti di Fr. 970,05 per premi LAMal

fatturati il 5 marzo 2011, oltre alle spese, per complessivi Fr. 1'040,05.

D. Il

23 gennaio 2012 (doc. A9) l'assicurata ha chiesto alla sua Cassa malati delle

spiegazioni in merito a quest'ultimo sollecito ed il 3 febbraio 2012 (doc. A10)

la Cassa malati le ha fornito il dettaglio degli importi ancora scoperti (sia per

premi passati quando ancora risultava compresa nella polizza familiare, sia per

premi riferiti solo a sé stessa da luglio 2011 a marzo 2012), fra cui anche l'ammontare di Fr. 1'040,05 relativo ai suoi premi da aprile a

giugno 2011 (Fr. 323,55 al mese), oltre a Fr. 20 per le spese di sollecito ed a

Fr. 50.- per le tasse di disbrigo.

E. Con

scritto del 24 aprile 2012 (doc. A13) la Cassa malati ha spiegato all'interessata

che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, del nuovo art. 64a LAMal e del

nuovo art. 105 OAMal, per trattamenti posteriori al 1° gennaio 2012 non v'era

più alcuna sospensione delle prestazioni assicurative. Per contro, per le prestazioni

del 2011, la sospensione continuava ad essere valida. Con il versamento dei

premi per il 2012 non vi sarebbe invece più stata alcuna sospensione.

F. Il

3 maggio 2012 (doc. A14) la Cassa malati CO 1 ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________ di __________ per la

fattura del 5 marzo 2011 di Fr. 970,05 rimasta impagata dall'assicurata, oltre

accessori.

Con decisione dell'8

maggio 2012 (doc. A15) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al PE formulata

dalla debitrice e ha confermato il credito di Fr. 1'226,65 per premi LAMal

scoperti.

L'assicurata si è

opposta con scritto del 25 maggio 2012 (doc. A19), in cui ha sollevato diverse

lamentele sulla gestione passata del suo caso e dei suoi debiti da parte della

Cassa malati.

G. Il

22 agosto 2012 (doc. A22) l'assicurata è stata escussa con un altro PE (n. __________)

dell'U__________ di __________ per la somma di Fr. 1'940,10 oltre accessori,

riferita alle fatture dall'11 giugno 2011 al 10 settembre 2011 per premi LAMal.

Con decisione del 28

agosto 2012 (doc. A23) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al precetto esecutivo

e confermato il debito di Fr. 2'142,45 per premi da luglio a dicembre 2011 più

le spese.

H. Il

17 settembre 2012 (doc. A24) l'assicurata ha formulato opposizione contro la decisione

di conferma del debito di Fr. 2'142,45 ed il 17 ottobre 2012 (doc. B1) la Cassa

malati CO 1 ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha respinto l'opposizione

dell'interessata contro la decisione del 28 agosto 2012.

La Cassa malati ha

spiegato che le sue pretese si riferiscono a premi e partecipazioni LAMal dal

mese di luglio al dicembre 2011 pari a Fr. 1'940,10 (Fr. 323,35 x 6 mesi),

oltre a Fr. 40.- per le spese di sollecito, Fr. 50.- per le spese

amministrative, Fr. 73.- per il costo del PE n. __________ e Fr. 46,60 per gli interessi

di ritardo dal 2 aprile 2012, per un totale di Fr. 2'149,70.

L'assicuratore ha

inoltre chiarito che il pagamento ricevuto il 4 marzo 2011 per il saldo dei

premi LAMal da gennaio a marzo 2011 è stato utilizzato a tale scopo, ricordando

all'assicurata che fino al 31 marzo 2011 ella figurava ancora nella polizza

familiare e che il 3 febbraio 2012 le aveva elencato le posizioni ancora

scoperte.

La Cassa ha poi

rilevato che la sospensione delle prestazioni non può più avvenire per le cure

posteriori al 1° gennaio 2012, mentre per le prestazioni avvenute nel 2011 la

sospensione rimane valida fino al 31 dicembre 2011, dato che l'assicurata ha

fatture arretrate ed esecuzioni in corso. Il rimborso dell'85% del debito da

parte del Cantone Ticino vale solo per gli attestati di carenza beni che

includono i premi e le partecipazioni LAMal dal 1° gennaio 2012.

Quanto all'impossibilità

di cambiare assicuratore, la Cassa ha ricordato che l'art. 64a cpv. 4 LAMal

impedisce di cambiare assicuratore fintanto che i premi e le partecipazioni

arretrati non sono stati soluti.

In concreto, è vero

che l'assicurata beneficia della riduzione del premio di Cassa malati per l'anno

2012, ma soltanto per l'importo di Fr. 2'294,40, perciò il premio annuo di Fr.

3'878,40 rimane scoperto per Fr. 1'584.-, importo che spetta all'assicurata pagare,

ma per i premi del 2012 nessun pagamento è stato ricevuto.

I. Il

2 novembre 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo l'annullamento

di tutti gli arretrati, trattandosi di "una presa in giro" da

parte della Cassa malati. Ha quindi chiesto di potersi affiliare presso un assicuratore

di sua scelta e che siano cancellati i precetti esecutivi e gli attestati di

carenza beni.

Nel suo ricorso l'assicurata

ha evidenziato che l'attestato di carenza beni che ha fatto seguito al

pignoramento del 26 gennaio 2011 si riferiva alla situazione sua e dell'ex

marito, i quali erano disposti a fare fronte ai loro debiti.

All'inizio del 2011 la

ricorrente si era da poco separata dal coniuge e la Cassa malati CO 1 le aveva

garantito che se avesse pagato i premi mensili sarebbe stata regolarmente

assicurata. A suo dire, invece, la Cassa malati ha agito diversamente, ovvero

avrebbe computato il pagamento per i premi di gennaio-marzo 2011 come acconto

sugli arretrati per i quali c'era stato un ACB. Inspiegabilmente, però, nonostante

l'attestato di carenza beni la ricorrente continua a ricevere richiami e

precetti esecutivi, "mentre la cassa malati accumula i premi mensili e

varie spese, senza che sono assicurata.". Perfino nel febbraio 2012 la

Cassa malati le ha comunicato che, essendo sospese le sue prestazioni, non

aveva diritto alla partecipazione alle spese per un ricovero ospedaliero, spese

che ha quindi dovuto affrontare personalmente.

Purtroppo, ha rilevato

l'assicurata, ogni tentativo di comunicare con il suo assicuratore le è stato

rifiutato.

L. Nella

risposta dell'11 dicembre 2012 (doc. VII) la Cassa malati CO 1, rappresentata

dall'avv. RA 1, ha esposto i fatti che hanno portato alla domanda di esecuzione

sfociata nel PE n. __________ del 22 agosto 2012 per premi da luglio a dicembre

2011 non pagati dall'assicurata (Fr. 1'940,10 oltre alle spese).

L'assicuratore

malattia ha semplicemente rinviato alla motivazione esposta nella decisione del

28 agosto 2012, rilevando come essa sia corretta e si riferisca al mancato

pagamento dei premi LAMal da luglio a dicembre 201, che sono dovuti. Pertanto,

va rigettata definitivamente l'opposizione interposta al citato PE.

M. Il

18 dicembre 2012 (doc. IX) la ricorrente ha formulato alcune osservazioni, in

particolare che l'assicuratore malattia non si è pronunciato sulle sue censure,

ma si è limitato al calcolo dei premi. L'assicurata ha inoltre ricordato di

essere separata dal marzo 2010 e di essere stata ingannata dalla Cassa malati,

che le avrebbe detto che gli arretrati andavano a carico del marito, mentre lei

poteva ricominciare da capo pagando i premi del 2011, mentre le prestazioni le

sono state comunque sospese, tanto che perfino nel gennaio 2012 le sono state

negate le prestazioni.

Nello scritto dell'11

gennaio 2013 (doc. XI) la Cassa malati si è riconfermata nella sua risposta e

ha prodotto tutti i solleciti e le ingiunzioni di pagamento inviate all'assicurata

relativi ai premi LAMal da luglio a dicembre 2011 (docc. 10-23).

La ricorrente non ha

formulato nuove osservazioni (doc. XII).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Considerandi

2.

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V

164.

cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).

Nella fattispecie la

decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 17 ottobre 2012

dalla Cassa malati, ha per oggetto unicamente il mancato pagamento delle fatture

relative ai premi LAMal di RI 1 per i mesi da luglio a dicembre 2011 compresi,

per un importo mensile di Fr. 323,35 rispettivamente totale dovuto di Fr. 1'940,10.

A ciò si sono aggiunti Fr. 20.- di spese di sollecito notificati il 17 settembre

2011.

(doc. 19) ed il 10 dicembre 2011 (doc. 22) per ciascun trimestre di premi

impagati (per un totale di Fr. 40.-), le spese amministrative di Fr. 50.-, i

costi del precetto esecutivo di Fr. 73.- e gli interessi di mora dal 2 aprile

2012.

fino a quel momento (Fr. 46,60), per un ammontare complessivo di Fr. 2'149,70.

La pretesa della Cassa

malati porta quindi soltanto su questo importo, che fa seguito al relativo

precetto esecutivo n. __________ del 22 agosto 2012 (doc. A22).

La decisione su

opposizione si limita poi a spiegare all'assicurata alcune circostanze, fra cui

quella che per i premi LAMal del 2012 il sussidio che la stessa riceve dal

Cantone Ticino non è sufficiente per saldare il premio annuo e che, pertanto, l'interessata

è tenuta a versarle la differenza, che rimane a suo carico.

Ne discende che le

questioni relative all'attestato di carenza beni del 2011 ed al pagamento dei

premi di gennaio, febbraio e marzo 2011 che, a dire dell'assicurata, non è

stato computato a saldo di questo primo trimestre del 2011, come pure la

questione della presunta sospensione delle prestazioni sia durante il 2011 sia

nell'anno seguente, come tali, non possono essere poste qui in

discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto,

sulle fatture scoperte dell'11 giugno 2011 (doc. 10) e del 10 settembre 2011

(doc. 11) relative ai premi per i mesi di luglio-settembre 2011 e di

ottobre-dicembre 2011.

Inoltre, anche la

richiesta della ricorrente di "essere libera di assicurarmi da chi voglio

senza nessuna restrizione e che si cancellino eventuali registrazioni dell'ufficio

esecuzioni e carenza di beni" non può essere qui esaminata.

Il TCA può quindi qui pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto

della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di

conseguenza irricevibili.

nel merito

3.

Giusta

l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può

graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le

regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale

stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.

2).

L'art. 64a LAMal,

introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevedeva al

cpv. 1 che se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un

termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv.

2).

Per l'art. 64a cpv. 2

LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l'assicurato

non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione

per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni

finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora

e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo

informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di

vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni

cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

A norma dell'art. 64a

cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le

partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione

sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni

fornite durante la sospensione.

Il Consiglio federale

disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i

dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2011).

L'art. 90 OAMal

prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell'art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo

26.

capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.

Giusta l'art. 105b cpv. 1 OAMal, nel

tenore in vigore dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 applicabile in

concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre

mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da

almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti

arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un

termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e

attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.

L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se

l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare

una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo

distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.

Se l'assicurato cagiona per propria

colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 3 OAMal).

4.

Nel

caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento

dell'importo di Fr. 1'940,10, nonché di Fr. 40.- di spese di sollecito e Fr.

50.

- di spese amministrative, oltre agli interessi di mora del 5% dal 2 aprile

2012.

Occorre esaminare se,

correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dalla ricorrente i premi

arretrati del 2011.

Occorrerà successivamente,

laddove necessario, stabilire l'importo del debito.

5.

L'importo

del premio richiesto corrisponde alla somma del premio trimestrale di Fr. 1'032,30

(Fr. 344,10 x 3 mesi) calcolato per l'anno 2011 per i mesi di luglio, agosto e

settembre, a cui vanno dedotti il sussidio cantonale di Fr. 50,10 (Fr. 16,70 x

3.

mesi) ed i contributi federali di Fr. 12,15 (Fr. 4,05 x 3 mesi) per ottenere

un premio netto di Fr. 970,05 (doc. 10), e del premio trimestrale sempre di Fr.

1'032,30, oltre alle deduzioni appena esposte, portante sui mesi da ottobre a

dicembre 2011 (doc. 11).

Questo Tribunale

conferma quindi la correttezza dell'importo di Fr. 1'940,10 (Fr 970,05 + Fr.

970,05) preteso dalla Cassa malati CO 1 per i premi LAMal da luglio a dicembre

2011.

compresi.

La Cassa malati resistente

ha osservato - e la ricorrente non ha espressamente contestato questa

circostanza - che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata

due volte (docc. 10-23) e decorso infruttuoso anche questo termine di diffida,

essa ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n.__________

dall'Ufficio __________ di __________ il 22 agosto 2012 (doc. A22), con cui ha

preteso il pagamento dei premi arretrati di Fr. 1'940,10, oltre alle spese

amministrative ed agli interessi di mora.

La debitrice si è

opposta a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione

della decisione del 28 agosto 2012 (doc. A23), a cui ha fatto seguito la

decisione su opposizione impugnata, emessa il 17 ottobre 2012.

Tuttavia, la

ricorrente non ha comprovato di avere già versato alla Cassa malati i premi

LAMal per luglio-dicembre 2011, ma si è limitata a sollevare argomentazioni che,

già si è detto, esulano dall'oggetto del contendere. Ciò che qui conta è

soltanto sapere se queste sei mensilità siano state o no solute dall'assicurata.

Quest'ultima ha unicamente evidenziato che l'assicuratore "ha preso i

premi dei mesi gennaio a marzo 2011 come acconto agli arretrati" (doc.

I punto 2). Orbene, non v'è necessità di verificare questa affermazione, dato

che essa porta comunque su un altro periodo (gennaio-marzo 2011) e non ha

quindi nulla a che vedere con i premi da luglio a dicembre 2011 per i quali la

Cassa malati ha escusso l'assicurata il 22 agosto 2012.

Da quanto precede discende

che l'ammontare di Fr. 1'940,10 corrispondente ai premi LAMal dal mese di

luglio a dicembre 2011 (Fr. 323,35 x 6 mesi) è pertanto dovuto.

6.

Oltre

al capitale dei premi impagati, la Cassa malati ha chiesto alla ricorrente il pagamento

di Fr. 40.- per spese di sollecito e Fr. 50.- per spese amministrative.

Le spese di sollecito,

come visto, sono state addebitate in Fr. 20.- per ognuno dei solleciti di

pagamento per i premi trimestrali.

Le spese

amministrative sono invece apparse per la prima volta soltanto con il PE n. __________

del 22 agosto 2012 quali tasse di elaborazione.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal

un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato

al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto

tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)

siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui

diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al

riguardo.

Questo principio è

stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino

al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art.

90.

cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore

può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato.

Nel caso di specie l'assicuratore

non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui già solo per

questo motivo mancano le basi per poter condannare la ricorrente al pagamento

delle spese (STCA 36.2011.22 del 9 gennaio 2012 consid. 7, in cui la stessa Cassa malati resistente era parte).

Infatti,

agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti di pagamento dei premi LAMal

(docc. 19 e 22), da cui risulta l'importo preteso maturato in favore della

Cassa malati per ogni sollecito (Fr. 20.- x 2).

La Cassa

malati, patrocinata doverosamente, non ha però consegnato agli atti nessuna

condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere

il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è

vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato

dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.

In concreto,

il giudice delegato (doc. IV del 13 novembre 2012 trasmesso a mezzo della

Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto esplicitamente

all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto. La Cassa

malati CO 1 lo ha fatto - ha cioè trasmesso gli atti a sua disposizione e,

peraltro, le copie dei premi dovuti, dei solleciti e delle ingiunzioni di

pagamento sono giunte soltanto in un secondo tempo, insieme alle osservazioni

alla replica della ricorrente (docc. 10-23) -, tra i quali non ha però prodotto

nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso.

Mancando quindi

la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di

sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (STCA

36.2012.41

del 16 luglio 2012 consid. 7, dove la Cassa malati resistente era

parte).

Ne segue che l'assicurata

non deve dunque alcunché per eventuali spese di sollecito, amministrative, ecc.

7.

L'assicuratore,

con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche degli

interessi di mora del 5% sul premio arretrato, e meglio dal 2 aprile 2012.

Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1

LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale

può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli

interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA

è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art.

7.

cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni

spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso

inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla

fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.

In specie, sul premio trimestrale

di Fr. 970,05 valido per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 fatturato

l'11 giugno 2011 (doc. 10) rispettivamente sempre sul premio trimestrale di

pari importo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 fatturato il 10 settembre

2011.

(doc. 11), gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della

decorrenza del trimestre.

Tuttavia, visto come l'assicuratore

abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 2 aprile 2012, la sua

pretesa va ammessa così come esposta, siccome più favorevole alla debitrice.

8.

La

Cassa malati ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive

(Fr. 73.-).

Con sentenza K 114/03

del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione

delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse

sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In

mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto

esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi

costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in

esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251

pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della

procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non

è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”

Come rettamente

evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per cui queste spese

(Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico

della debitrice escussa.

9.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare

un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce

precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva

per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla

propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a

rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso

che il debito complessivo ammonta a Fr. 1'940,10 oltre interessi del 5%

dal 2 aprile 2012, a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative

pretese.

Ne discende, pertanto,

che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 22 agosto 2012

emanato dall'U__________ di __________ deve essere rigettata

in via definitiva limitatamente alle cifre appena esposte.

Il costo della procedura esecutiva

segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del

giudice amministrativo.

Il ricorso deve quindi

essere parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.

Malgrado sia

parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinata all'assicurata non

vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

10.

A

titolo abbondanziale si evidenzia qui come, a norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal

nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le partecipazioni

ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono

pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni

fornite durante la sospensione.

In tale contesto va

ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l'allora TFA aveva interpretato l'art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre

2002, sostituito dall'art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione

valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa

delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese

accessorie) che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine

dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della

sospensione delle prestazioni.

Per l'art. 64a cpv. 4

LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in deroga all'art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno

pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli

interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi

3.

e 4.

Come detto, dal 1° agosto 2007 al 31

dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal hanno modificato l'art. 90 OAMal, abrogando

i cpv. da 2 a 7. Questi articoli prevedevano quanto segue:

"

Art. 105c Sospensione

della presa a carico dei costi delle prestazioni

1.

Se ha depositato una domanda di continuazione dell'esecuzione,

l'assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante)

o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).

2.

La sospensione ha effetto il giorno della

comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all'assicuratore

durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione

delle prestazioni.

3.

La sospensione termina non appena sono stati pagati i

premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la

procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d'esecuzione scaduti.

4.

L'assicuratore deve informare il servizio cantonale

incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurarsi in merito ai

certificati di carenza di beni che ha ricevuto.

Sono

fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro

ufficio.

5.

Durante la sospensione della presa a carico delle

prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o

partecipazioni ai costi loro dovuti.

6.

Se garantisce la presa a carico o il rimborso

forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e

delle spese d'esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più

assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere

la presa a carico dei costi."

Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal

sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato

è in mora ai sensi dell'articolo 64a

cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art.

105b capoverso

1.

Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato

in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la

disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza

del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento

non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.

Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le

somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore

entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato

che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare

assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi

1.

e 2 della legge.

Da quanto precede

discende che è a giusta ragione che la ricorrente non ha potuto cambiare

Cassa malati nel corso del 2011 (doc. 1C), dato che, come visto, essa non era in regola con il pagamento di tutti i premi LAMal nei confronti della Cassa

malati CO 1. Prova ne è che il 10 febbraio 2012 (doc. A7/1) il nuovo

assicuratore, informato dalla Cassa malati precedente che v'erano degli

scoperti, non ha dato il proprio benestare ad affiliare l'assicurata, non

soddisfacendo le esigenze dell'art. 64a cpv. 4 LAMal.

A nulla valgono quindi

le richieste dell'assicurata al Tribunale di "essere libera di assicurarmi

da chi voglio senza nessuna restrizione" (doc. I).

Non ottiene nemmeno

risposta positiva la pretesa della ricorrente secondo cui "si

cancellino eventuali registrazioni dell'ufficio esecuzioni e carenza di beni."

(doc. I).

Le pretese passate

della Cassa malati, sfociate addirittura in un attestato di carenza beni,

continuano ad esistere, nel senso che fintanto che l'assicurata non salderà il

debito certificato dall'attestato di carenza beni del 17 febbraio 2011 (doc.

A12), lo stesso permane e, conseguentemente, impedisce alla debitrice, come

detto, di cambiare assicuratore (cfr. Disp. Trans. cpv. 2).

Va infatti evidenziato che con il 1°

gennaio 2012 è entrata in vigore un'ulteriore modifica (del 19 marzo 2010) dell'art.

64a LAMal e degli art. 105b segg. OAMal (RU 2011 pag. 3523). Il nuovo art. 64a

LAMal, non applicabile in concreto, prevede che:

" 1 Se l'assicurato

non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore,

dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine

supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2.

Se, nonostante

la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli

interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.

Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale

competente il nome dei debitori escussi.

3.

L'assicuratore

comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati

nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in

arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il

periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un

titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal

Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e

trasmette la conferma a quest'ultimo.

4.

Il Cantone

assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al

capoverso 3.

5.

L'assicuratore

conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al

pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha

saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce

al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato.

6.

In

deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore

finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato,

nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l'articolo

7.

capoversi 3 e 4.

7.

Gli assicurati

che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni

in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al

Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione

dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza

medica, e informa l'autorità cantonale competente della sospensione delle

prestazioni e dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei

crediti in arretrato da parte degli assicurati.

8.

Il Consiglio

federale stabilisce i compiti dell'organo di revisione e designa i titoli

considerati equivalenti all'attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità

relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati

ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli

assicuratori.

9.

Il Consiglio

federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle

partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno

Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.”

Le disposizioni transitorie, in vigore

dal 1° gennaio 2012, prevedono:

" 1 L'assicuratore rimunera le prestazioni all'assicurato (terzo garante),

al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato

scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è

stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e

b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione

scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2.

Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni

ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente

modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un

titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni

conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino

all'entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate.

Non

appena l'assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai

costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l'assicuratore

assume i costi delle prestazioni fornite.”.

Abbondanzialmente si

rileva che il Consiglio di Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla

modifica della “Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione

malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”,

ha affermato, a pag. 3-4, che:

" (…)

Al

di là dell'importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa

federale – motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l'abolizione della

sospensione, tramite l'intervento statale, ha il pregio di permettere, dal 1°

gennaio 2012, l'”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso la riattivazione

delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La

riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall'assicurato,

ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro, senza

essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura della

redattrice)

Va ancora rammentato

che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una

successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella

composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e

105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in

deroga alla LEF, ma hanno regolato in maniera più precisa le modalità della

procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi in arretrato

(DTF 131 V 147).

In quell'occasione il TCA ha

evidenziato che l'assicuratore, prima di far spiccare il precetto esecutivo,

oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l'assicurato assegnandogli un ultimo

termine di 30 giorni che, pur essendo un termine d'ordine, va rispettato

laddove l'assicuratore intende anche sospendere il pagamento delle prestazioni

del proprio assicurato moroso sulla base del debito escusso. Se il termine di

30.

giorni non viene indicato nella diffida, l'importo dovuto può comunque

essere oggetto di esecuzione.

In virtù di quanto precede, il TCA non

può certo annullare tutti gli arretrati come preteso dalla ricorrente, dato che

essi sussistono fino alla loro estinzione da parte dell'assicurata, anche se

non influiscono sulla sorte dei premi e dell'assicurazione in essere dal 1°

gennaio 2012.

A quest'ultimo proposito, i premi del

2012.

devono essere regolarmente soluti dall'assicurata, senza tenere conto

della situazione pregressa al 31 dicembre 2011. Come visto, infatti, la situazione

debitoria degli assicurati viene "azzerata" al 1° gennaio 2012. Di

conseguenza, la ricorrente è tenuta a fare fronte al pagamento dei premi LAMal

dal 1° gennaio 2012 in poi, indipendentemente dalla circostanza che i premi del

2008-2010 sono stati oggetto di un attestato di carenza di beni e che (alcuni)

premi del 2011 non sono stati versati alla Cassa malati.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

1.1. La

ricorrente è riconosciuta debitrice della Cassa malati CO 1 dell'importo di Fr.

1'940,10 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2011 compresi, oltre ad

interessi del 5% dal 2 aprile 2012.

1.2. Per

l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta al PE n. __________ dell'U__________ di __________ emesso il 22 agosto

2012 dall'U__________ di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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