36.2012.89
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25 febbraio 2013Italiano33 min
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Numero d'incarto:
36.2012.89
Data decisione, Autorità:
25.02.2013, TCA
Titolo:
Premi LAMal non pagati. Importo richiesto è corretto. Spese di sollecito e amministrative non sono state comprovate,perciò non sono date. Interessi di mora ok. Spese esecutive non vanno rigettate.Cambio assicuratore non possibile perché premi non pagati.Da 01.01.2012 azzeramento situazione pregressa
CAMBIAMENTO DELL'ASSICURAZIONE
INCASSO PREMI
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO O DELLA PARTECIPAZIONE AI COSTI
art. 64A LAMAL
art. 64a cpv. 4 LAMAL
art. 80 LEF
art. 26 LPGA
art. 90 OAMAL
art. 105b OAMAL
art. 105c OAMAL
Raccomandata
Incarto n.
36.2012.89
TB
Lugano
25 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
ottobre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1963, è affiliata a CO 1 (in seguito: Cassa malati CO 1) dal 1996 per l'assicurazione
malattia di base secondo LAMal.
Anche nel 2011 (doc.
2) e nel 2012 (doc. A3) l'assicurata era affiliata presso questa Cassa malati.
B. Per
Fatti
i premi degli anni 2008 e 2009 l'assicurata, a quel momento coniugata, è stata
diffidata, sollecitata ed infine escussa con precetto esecutivo n. __________
del 28 maggio 2010 (doc. A1) unitamente al marito, a cui ha fatto seguito un
pignoramento con rilascio dell'attestato di carenza beni il 17 febbraio 2011
(doc. A7).
C. Dopo
essersi separata dal marito, il 18 gennaio 2012 (doc. A8) l'assicurata è stata
sollecitata, per l'ultima volta prima di procedere con la domanda di
esecuzione, a fare fronte ai suoi scoperti di Fr. 970,05 per premi LAMal
fatturati il 5 marzo 2011, oltre alle spese, per complessivi Fr. 1'040,05.
D. Il
23 gennaio 2012 (doc. A9) l'assicurata ha chiesto alla sua Cassa malati delle
spiegazioni in merito a quest'ultimo sollecito ed il 3 febbraio 2012 (doc. A10)
la Cassa malati le ha fornito il dettaglio degli importi ancora scoperti (sia per
premi passati quando ancora risultava compresa nella polizza familiare, sia per
premi riferiti solo a sé stessa da luglio 2011 a marzo 2012), fra cui anche l'ammontare di Fr. 1'040,05 relativo ai suoi premi da aprile a
giugno 2011 (Fr. 323,55 al mese), oltre a Fr. 20 per le spese di sollecito ed a
Fr. 50.- per le tasse di disbrigo.
E. Con
scritto del 24 aprile 2012 (doc. A13) la Cassa malati ha spiegato all'interessata
che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2012, del nuovo art. 64a LAMal e del
nuovo art. 105 OAMal, per trattamenti posteriori al 1° gennaio 2012 non v'era
più alcuna sospensione delle prestazioni assicurative. Per contro, per le prestazioni
del 2011, la sospensione continuava ad essere valida. Con il versamento dei
premi per il 2012 non vi sarebbe invece più stata alcuna sospensione.
F. Il
3 maggio 2012 (doc. A14) la Cassa malati CO 1 ha fatto spiccare il precetto esecutivo n. __________ dall'Ufficio __________ di __________ per la
fattura del 5 marzo 2011 di Fr. 970,05 rimasta impagata dall'assicurata, oltre
accessori.
Con decisione dell'8
maggio 2012 (doc. A15) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al PE formulata
dalla debitrice e ha confermato il credito di Fr. 1'226,65 per premi LAMal
scoperti.
L'assicurata si è
opposta con scritto del 25 maggio 2012 (doc. A19), in cui ha sollevato diverse
lamentele sulla gestione passata del suo caso e dei suoi debiti da parte della
Cassa malati.
G. Il
22 agosto 2012 (doc. A22) l'assicurata è stata escussa con un altro PE (n. __________)
dell'U__________ di __________ per la somma di Fr. 1'940,10 oltre accessori,
riferita alle fatture dall'11 giugno 2011 al 10 settembre 2011 per premi LAMal.
Con decisione del 28
agosto 2012 (doc. A23) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al precetto esecutivo
e confermato il debito di Fr. 2'142,45 per premi da luglio a dicembre 2011 più
le spese.
H. Il
17 settembre 2012 (doc. A24) l'assicurata ha formulato opposizione contro la decisione
di conferma del debito di Fr. 2'142,45 ed il 17 ottobre 2012 (doc. B1) la Cassa
malati CO 1 ha emesso una decisione su opposizione, con cui ha respinto l'opposizione
dell'interessata contro la decisione del 28 agosto 2012.
La Cassa malati ha
spiegato che le sue pretese si riferiscono a premi e partecipazioni LAMal dal
mese di luglio al dicembre 2011 pari a Fr. 1'940,10 (Fr. 323,35 x 6 mesi),
oltre a Fr. 40.- per le spese di sollecito, Fr. 50.- per le spese
amministrative, Fr. 73.- per il costo del PE n. __________ e Fr. 46,60 per gli interessi
di ritardo dal 2 aprile 2012, per un totale di Fr. 2'149,70.
L'assicuratore ha
inoltre chiarito che il pagamento ricevuto il 4 marzo 2011 per il saldo dei
premi LAMal da gennaio a marzo 2011 è stato utilizzato a tale scopo, ricordando
all'assicurata che fino al 31 marzo 2011 ella figurava ancora nella polizza
familiare e che il 3 febbraio 2012 le aveva elencato le posizioni ancora
scoperte.
La Cassa ha poi
rilevato che la sospensione delle prestazioni non può più avvenire per le cure
posteriori al 1° gennaio 2012, mentre per le prestazioni avvenute nel 2011 la
sospensione rimane valida fino al 31 dicembre 2011, dato che l'assicurata ha
fatture arretrate ed esecuzioni in corso. Il rimborso dell'85% del debito da
parte del Cantone Ticino vale solo per gli attestati di carenza beni che
includono i premi e le partecipazioni LAMal dal 1° gennaio 2012.
Quanto all'impossibilità
di cambiare assicuratore, la Cassa ha ricordato che l'art. 64a cpv. 4 LAMal
impedisce di cambiare assicuratore fintanto che i premi e le partecipazioni
arretrati non sono stati soluti.
In concreto, è vero
che l'assicurata beneficia della riduzione del premio di Cassa malati per l'anno
2012, ma soltanto per l'importo di Fr. 2'294,40, perciò il premio annuo di Fr.
3'878,40 rimane scoperto per Fr. 1'584.-, importo che spetta all'assicurata pagare,
ma per i premi del 2012 nessun pagamento è stato ricevuto.
I. Il
2 novembre 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale chiedendo l'annullamento
di tutti gli arretrati, trattandosi di "una presa in giro" da
parte della Cassa malati. Ha quindi chiesto di potersi affiliare presso un assicuratore
di sua scelta e che siano cancellati i precetti esecutivi e gli attestati di
carenza beni.
Nel suo ricorso l'assicurata
ha evidenziato che l'attestato di carenza beni che ha fatto seguito al
pignoramento del 26 gennaio 2011 si riferiva alla situazione sua e dell'ex
marito, i quali erano disposti a fare fronte ai loro debiti.
All'inizio del 2011 la
ricorrente si era da poco separata dal coniuge e la Cassa malati CO 1 le aveva
garantito che se avesse pagato i premi mensili sarebbe stata regolarmente
assicurata. A suo dire, invece, la Cassa malati ha agito diversamente, ovvero
avrebbe computato il pagamento per i premi di gennaio-marzo 2011 come acconto
sugli arretrati per i quali c'era stato un ACB. Inspiegabilmente, però, nonostante
l'attestato di carenza beni la ricorrente continua a ricevere richiami e
precetti esecutivi, "mentre la cassa malati accumula i premi mensili e
varie spese, senza che sono assicurata.". Perfino nel febbraio 2012 la
Cassa malati le ha comunicato che, essendo sospese le sue prestazioni, non
aveva diritto alla partecipazione alle spese per un ricovero ospedaliero, spese
che ha quindi dovuto affrontare personalmente.
Purtroppo, ha rilevato
l'assicurata, ogni tentativo di comunicare con il suo assicuratore le è stato
rifiutato.
L. Nella
risposta dell'11 dicembre 2012 (doc. VII) la Cassa malati CO 1, rappresentata
dall'avv. RA 1, ha esposto i fatti che hanno portato alla domanda di esecuzione
sfociata nel PE n. __________ del 22 agosto 2012 per premi da luglio a dicembre
2011 non pagati dall'assicurata (Fr. 1'940,10 oltre alle spese).
L'assicuratore
malattia ha semplicemente rinviato alla motivazione esposta nella decisione del
28 agosto 2012, rilevando come essa sia corretta e si riferisca al mancato
pagamento dei premi LAMal da luglio a dicembre 201, che sono dovuti. Pertanto,
va rigettata definitivamente l'opposizione interposta al citato PE.
M. Il
18 dicembre 2012 (doc. IX) la ricorrente ha formulato alcune osservazioni, in
particolare che l'assicuratore malattia non si è pronunciato sulle sue censure,
ma si è limitato al calcolo dei premi. L'assicurata ha inoltre ricordato di
essere separata dal marzo 2010 e di essere stata ingannata dalla Cassa malati,
che le avrebbe detto che gli arretrati andavano a carico del marito, mentre lei
poteva ricominciare da capo pagando i premi del 2011, mentre le prestazioni le
sono state comunque sospese, tanto che perfino nel gennaio 2012 le sono state
negate le prestazioni.
Nello scritto dell'11
gennaio 2013 (doc. XI) la Cassa malati si è riconfermata nella sua risposta e
ha prodotto tutti i solleciti e le ingiunzioni di pagamento inviate all'assicurata
relativi ai premi LAMal da luglio a dicembre 2011 (docc. 10-23).
La ricorrente non ha
formulato nuove osservazioni (doc. XII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 cons. 2a, DTF 110 V 51 cons. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81, pag. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V
164.
cons. 2.1; DTF 125 V 414 cons. 1A; DTF 119 Ib 36 cons. 1b).
Nella fattispecie la
decisione impugnata, ossia quella su opposizione emessa il 17 ottobre 2012
dalla Cassa malati, ha per oggetto unicamente il mancato pagamento delle fatture
relative ai premi LAMal di RI 1 per i mesi da luglio a dicembre 2011 compresi,
per un importo mensile di Fr. 323,35 rispettivamente totale dovuto di Fr. 1'940,10.
A ciò si sono aggiunti Fr. 20.- di spese di sollecito notificati il 17 settembre
2011.
(doc. 19) ed il 10 dicembre 2011 (doc. 22) per ciascun trimestre di premi
impagati (per un totale di Fr. 40.-), le spese amministrative di Fr. 50.-, i
costi del precetto esecutivo di Fr. 73.- e gli interessi di mora dal 2 aprile
2012.
fino a quel momento (Fr. 46,60), per un ammontare complessivo di Fr. 2'149,70.
La pretesa della Cassa
malati porta quindi soltanto su questo importo, che fa seguito al relativo
precetto esecutivo n. __________ del 22 agosto 2012 (doc. A22).
La decisione su
opposizione si limita poi a spiegare all'assicurata alcune circostanze, fra cui
quella che per i premi LAMal del 2012 il sussidio che la stessa riceve dal
Cantone Ticino non è sufficiente per saldare il premio annuo e che, pertanto, l'interessata
è tenuta a versarle la differenza, che rimane a suo carico.
Ne discende che le
questioni relative all'attestato di carenza beni del 2011 ed al pagamento dei
premi di gennaio, febbraio e marzo 2011 che, a dire dell'assicurata, non è
stato computato a saldo di questo primo trimestre del 2011, come pure la
questione della presunta sospensione delle prestazioni sia durante il 2011 sia
nell'anno seguente, come tali, non possono essere poste qui in
discussione, giacché la decisione su opposizione porta soltanto, come detto,
sulle fatture scoperte dell'11 giugno 2011 (doc. 10) e del 10 settembre 2011
(doc. 11) relative ai premi per i mesi di luglio-settembre 2011 e di
ottobre-dicembre 2011.
Inoltre, anche la
richiesta della ricorrente di "essere libera di assicurarmi da chi voglio
senza nessuna restrizione e che si cancellino eventuali registrazioni dell'ufficio
esecuzioni e carenza di beni" non può essere qui esaminata.
Il TCA può quindi qui pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione impugnata. Le ulteriori richieste dell'insorgente sono di
conseguenza irricevibili.
nel merito
3.
Giusta
l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali (cpv. 1).
L'assicuratore può
graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le
regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L'Ufficio federale
stabilisce in modo unitario le regioni per l'insieme degli assicuratori (cpv.
2).
L'art. 64a LAMal,
introdotto con una modifica legislativa del 18 marzo 2005, nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011, applicabile in concreto, prevedeva al
cpv. 1 che se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un
termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora (cpv.
2).
Per l'art. 64a cpv. 2
LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se, nonostante diffida, l'assicurato
non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell'esecuzione
per debiti, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni
finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora
e le spese d'esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo
informa della sospensione delle prestazioni l'ufficio cantonale incaricato di
vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni
cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.
A norma dell'art. 64a
cpv. 3 LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le
partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione
sono pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni
fornite durante la sospensione.
Il Consiglio federale
disciplina le modalità d'incasso dei premi e della procedura di diffida e i
dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2011).
L'art. 90 OAMal
prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell'art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'articolo
26.
capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all'anno.
Giusta l'art. 105b cpv. 1 OAMal, nel
tenore in vigore dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011 applicabile in
concreto, i premi e le partecipazioni ai costi dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre
mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da
almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti
arretrati. Con la diffida, l'assicuratore deve impartire all'assicurato un
termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e
attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga.
L'art. 105b cpv. 2 OAMal prevede che se
l'assicurato non paga entro il termine impartito, l'assicuratore deve avviare
una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo
distinto da altri eventuali pagamenti arretrati.
Se l'assicurato cagiona per propria
colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 3 OAMal).
4.
Nel
caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento
dell'importo di Fr. 1'940,10, nonché di Fr. 40.- di spese di sollecito e Fr.
50.
- di spese amministrative, oltre agli interessi di mora del 5% dal 2 aprile
2012.
Occorre esaminare se,
correttamente, la Cassa malati resistente può pretendere dalla ricorrente i premi
arretrati del 2011.
Occorrerà successivamente,
laddove necessario, stabilire l'importo del debito.
5.
L'importo
del premio richiesto corrisponde alla somma del premio trimestrale di Fr. 1'032,30
(Fr. 344,10 x 3 mesi) calcolato per l'anno 2011 per i mesi di luglio, agosto e
settembre, a cui vanno dedotti il sussidio cantonale di Fr. 50,10 (Fr. 16,70 x
3.
mesi) ed i contributi federali di Fr. 12,15 (Fr. 4,05 x 3 mesi) per ottenere
un premio netto di Fr. 970,05 (doc. 10), e del premio trimestrale sempre di Fr.
1'032,30, oltre alle deduzioni appena esposte, portante sui mesi da ottobre a
dicembre 2011 (doc. 11).
Questo Tribunale
conferma quindi la correttezza dell'importo di Fr. 1'940,10 (Fr 970,05 + Fr.
970,05) preteso dalla Cassa malati CO 1 per i premi LAMal da luglio a dicembre
2011.
compresi.
La Cassa malati resistente
ha osservato - e la ricorrente non ha espressamente contestato questa
circostanza - che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessata
due volte (docc. 10-23) e decorso infruttuoso anche questo termine di diffida,
essa ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n.__________
dall'Ufficio __________ di __________ il 22 agosto 2012 (doc. A22), con cui ha
preteso il pagamento dei premi arretrati di Fr. 1'940,10, oltre alle spese
amministrative ed agli interessi di mora.
La debitrice si è
opposta a questo PE, opposizione che l'assicuratore ha rigettato con l'emanazione
della decisione del 28 agosto 2012 (doc. A23), a cui ha fatto seguito la
decisione su opposizione impugnata, emessa il 17 ottobre 2012.
Tuttavia, la
ricorrente non ha comprovato di avere già versato alla Cassa malati i premi
LAMal per luglio-dicembre 2011, ma si è limitata a sollevare argomentazioni che,
già si è detto, esulano dall'oggetto del contendere. Ciò che qui conta è
soltanto sapere se queste sei mensilità siano state o no solute dall'assicurata.
Quest'ultima ha unicamente evidenziato che l'assicuratore "ha preso i
premi dei mesi gennaio a marzo 2011 come acconto agli arretrati" (doc.
I punto 2). Orbene, non v'è necessità di verificare questa affermazione, dato
che essa porta comunque su un altro periodo (gennaio-marzo 2011) e non ha
quindi nulla a che vedere con i premi da luglio a dicembre 2011 per i quali la
Cassa malati ha escusso l'assicurata il 22 agosto 2012.
Da quanto precede discende
che l'ammontare di Fr. 1'940,10 corrispondente ai premi LAMal dal mese di
luglio a dicembre 2011 (Fr. 323,35 x 6 mesi) è pertanto dovuto.
6.
Oltre
al capitale dei premi impagati, la Cassa malati ha chiesto alla ricorrente il pagamento
di Fr. 40.- per spese di sollecito e Fr. 50.- per spese amministrative.
Le spese di sollecito,
come visto, sono state addebitate in Fr. 20.- per ognuno dei solleciti di
pagamento per i premi trimestrali.
Le spese
amministrative sono invece apparse per la prima volta soltanto con il PE n. __________
del 22 agosto 2012 quali tasse di elaborazione.
Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal
un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato
al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto
tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo)
siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui
diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al
riguardo.
Questo principio è
stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino
al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art.
90.
cpv. 5 OAMal), secondo il quale se l'assicurato cagiona per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore
può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato.
Nel caso di specie l'assicuratore
non ha prodotto le condizioni generali d'assicurazione, per cui già solo per
questo motivo mancano le basi per poter condannare la ricorrente al pagamento
delle spese (STCA 36.2011.22 del 9 gennaio 2012 consid. 7, in cui la stessa Cassa malati resistente era parte).
Infatti,
agli atti sono sì consegnate le copie dei solleciti di pagamento dei premi LAMal
(docc. 19 e 22), da cui risulta l'importo preteso maturato in favore della
Cassa malati per ogni sollecito (Fr. 20.- x 2).
La Cassa
malati, patrocinata doverosamente, non ha però consegnato agli atti nessuna
condizione assicurativa dalla quale possa essere desunto il suo diritto di pretendere
il versamento di spese amministrative in caso di diffida di pagamento. Se è
vero che vige, in materia, il principio inquisitorio, lo stesso è temperato
dall'obbligo delle parti di collaborare all'acquisizione delle prove.
In concreto,
il giudice delegato (doc. IV del 13 novembre 2012 trasmesso a mezzo della
Cancelleria del Tribunale cantonale delle Assicurazioni) ha chiesto esplicitamente
all'assicuratore di esprimersi sul ricorso producendo l'intero incarto. La Cassa
malati CO 1 lo ha fatto - ha cioè trasmesso gli atti a sua disposizione e,
peraltro, le copie dei premi dovuti, dei solleciti e delle ingiunzioni di
pagamento sono giunte soltanto in un secondo tempo, insieme alle osservazioni
alla replica della ricorrente (docc. 10-23) -, tra i quali non ha però prodotto
nessuna condizione assicurativa nel senso appena espresso.
Mancando quindi
la condizione per esigere il versamento delle spese amministrative (di
sollecito e di elaborazione), le stesse non possono essere qui pretese (STCA
36.2012.41
del 16 luglio 2012 consid. 7, dove la Cassa malati resistente era
parte).
Ne segue che l'assicurata
non deve dunque alcunché per eventuali spese di sollecito, amministrative, ecc.
7.
L'assicuratore,
con il precetto esecutivo notificato alla ricorrente, ha chiesto anche degli
interessi di mora del 5% sul premio arretrato, e meglio dal 2 aprile 2012.
Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1
LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi
sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale
può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli
interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA
è del 5 per cento all'anno (art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art.
7.
cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni
spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso
inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla
fine del mese in cui è stato emesso l'ordine di pagamento.
In specie, sul premio trimestrale
di Fr. 970,05 valido per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 fatturato
l'11 giugno 2011 (doc. 10) rispettivamente sempre sul premio trimestrale di
pari importo dal 1° ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 fatturato il 10 settembre
2011.
(doc. 11), gli interessi del 5% sono dunque dovuti dall'inizio della
decorrenza del trimestre.
Tuttavia, visto come l'assicuratore
abbia richiesto detti interessi unicamente a partire dal 2 aprile 2012, la sua
pretesa va ammessa così come esposta, siccome più favorevole alla debitrice.
8.
La
Cassa malati ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive
(Fr. 73.-).
Con sentenza K 114/03
del 22 luglio 2005, a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
"
10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione
delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse
sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In
mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto
esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi
costi sono dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in
esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251
pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della
procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non
è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”
Come rettamente
evidenziato dalla Cassa malati, le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf
die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per cui queste spese
(Fr. 73.-) non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico
della debitrice escussa.
9.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare
un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce
precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva
per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla
propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a
rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione va parzialmente confermata, nel senso
che il debito complessivo ammonta a Fr. 1'940,10 oltre interessi del 5%
dal 2 aprile 2012, a cui non vanno però aggiunte le spese amministrative
pretese.
Ne discende, pertanto,
che l'opposizione della ricorrente al PE n. __________ del 22 agosto 2012
emanato dall'U__________ di __________ deve essere rigettata
in via definitiva limitatamente alle cifre appena esposte.
Il costo della procedura esecutiva
segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da parte del
giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi
essere parzialmente accolto e la decisione impugnata parzialmente confermata.
Malgrado sia
parzialmente vincente in causa, siccome non è patrocinata all'assicurata non
vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
10.
A
titolo abbondanziale si evidenzia qui come, a norma dell'art. 64a cpv. 3 LAMal
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, se i premi e le partecipazioni
ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono
pagati integralmente, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni
fornite durante la sospensione.
In tale contesto va
ricordato che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 455, l'allora TFA aveva interpretato l'art. 9 cpv. 2 OAMal nella versione valida fino al 31 dicembre
2002, sostituito dall'art. 90 cpv. 4 OAMal dal 1° gennaio 2003 (nella versione
valida fino al 31 dicembre 2005), nel senso che la sospensione remunerativa
delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi (incluse le spese
accessorie) che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine
dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della
sospensione delle prestazioni.
Per l'art. 64a cpv. 4
LAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011, in deroga all'art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno
pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli
interessi di mora e le spese d'esecuzione. È fatto salvo l'articolo 7 capoversi
3.
e 4.
Come detto, dal 1° agosto 2007 al 31
dicembre 2011 gli art. 105b-105d OAMal hanno modificato l'art. 90 OAMal, abrogando
i cpv. da 2 a 7. Questi articoli prevedevano quanto segue:
"
Art. 105c Sospensione
della presa a carico dei costi delle prestazioni
1.
Se ha depositato una domanda di continuazione dell'esecuzione,
l'assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante)
o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante).
2.
La sospensione ha effetto il giorno della
comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all'assicuratore
durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione
delle prestazioni.
3.
La sospensione termina non appena sono stati pagati i
premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la
procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d'esecuzione scaduti.
4.
L'assicuratore deve informare il servizio cantonale
incaricato di vigilare sul rispetto dell'obbligo di assicurarsi in merito ai
certificati di carenza di beni che ha ricevuto.
Sono
fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro
ufficio.
5.
Durante la sospensione della presa a carico delle
prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o
partecipazioni ai costi loro dovuti.
6.
Se garantisce la presa a carico o il rimborso
forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e
delle spese d'esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più
assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere
la presa a carico dei costi."
Come rammenta l'art. 105d cpv. 1 OAMal
sul cambiamento di assicuratore in caso di mora, l'assicurato
è in mora ai sensi dell'articolo 64a
cpv. 4 LAMal a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all'art.
105b capoverso
1.
Per l'art. 105d cpv. 2 OAMal, se l'assicurato
in mora disdice il rapporto assicurativo, l'assicuratore deve informarlo che la
disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli
interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza
del termine di disdetta o le spese d'esecuzione accumulate fino a tale momento
non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine.
Giusta l'art. 105d cpv. 3 OAMal, se le
somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all'assicuratore
entro la scadenza del termine di disdetta, quest'ultimo deve informare l'assicurato
che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare
assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell'articolo 7 capoversi
1.
e 2 della legge.
Da quanto precede
discende che è a giusta ragione che la ricorrente non ha potuto cambiare
Cassa malati nel corso del 2011 (doc. 1C), dato che, come visto, essa non era in regola con il pagamento di tutti i premi LAMal nei confronti della Cassa
malati CO 1. Prova ne è che il 10 febbraio 2012 (doc. A7/1) il nuovo
assicuratore, informato dalla Cassa malati precedente che v'erano degli
scoperti, non ha dato il proprio benestare ad affiliare l'assicurata, non
soddisfacendo le esigenze dell'art. 64a cpv. 4 LAMal.
A nulla valgono quindi
le richieste dell'assicurata al Tribunale di "essere libera di assicurarmi
da chi voglio senza nessuna restrizione" (doc. I).
Non ottiene nemmeno
risposta positiva la pretesa della ricorrente secondo cui "si
cancellino eventuali registrazioni dell'ufficio esecuzioni e carenza di beni."
(doc. I).
Le pretese passate
della Cassa malati, sfociate addirittura in un attestato di carenza beni,
continuano ad esistere, nel senso che fintanto che l'assicurata non salderà il
debito certificato dall'attestato di carenza beni del 17 febbraio 2011 (doc.
A12), lo stesso permane e, conseguentemente, impedisce alla debitrice, come
detto, di cambiare assicuratore (cfr. Disp. Trans. cpv. 2).
Va infatti evidenziato che con il 1°
gennaio 2012 è entrata in vigore un'ulteriore modifica (del 19 marzo 2010) dell'art.
64a LAMal e degli art. 105b segg. OAMal (RU 2011 pag. 3523). Il nuovo art. 64a
LAMal, non applicabile in concreto, prevede che:
" 1 Se l'assicurato
non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore,
dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine
supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
2.
Se, nonostante
la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli
interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione.
Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale
competente il nome dei debitori escussi.
3.
L'assicuratore
comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati
nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in
arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il
periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un
titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal
Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e
trasmette la conferma a quest'ultimo.
4.
Il Cantone
assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al
capoverso 3.
5.
L'assicuratore
conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al
pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha
saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce
al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato.
6.
In
deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore
finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato,
nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo l'articolo
7.
capoversi 3 e 4.
7.
Gli assicurati
che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni
in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al
Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione
dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza
medica, e informa l'autorità cantonale competente della sospensione delle
prestazioni e dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei
crediti in arretrato da parte degli assicurati.
8.
Il Consiglio
federale stabilisce i compiti dell'organo di revisione e designa i titoli
considerati equivalenti all'attestato di carenza di beni. Disciplina le modalità
relative alla procedura di diffida e di esecuzione, alla comunicazione dei dati
ai Cantoni da parte degli assicuratori, nonché ai versamenti dei Cantoni agli
assicuratori.
9.
Il Consiglio
federale emana disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle
partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno
Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia.”
Le disposizioni transitorie, in vigore
dal 1° gennaio 2012, prevedono:
" 1 L'assicuratore rimunera le prestazioni all'assicurato (terzo garante),
al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:
a. i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato
scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica per i quali è
stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e
b. gli interessi di mora e le spese di esecuzione
scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.
2.
Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni
ai costi in arretrato scaduti al momento dell'entrata in vigore della presente
modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un
titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni
conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino
all'entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate.
Non
appena l'assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai
costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l'assicuratore
assume i costi delle prestazioni fornite.”.
Abbondanzialmente si
rileva che il Consiglio di Stato nel Messaggio 6534 del 28 settembre 2011 sulla
modifica della “Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione
malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997: assicurati morosi, sospesi e insolventi”,
ha affermato, a pag. 3-4, che:
" (…)
Al
di là dell'importante aumento dei costi determinato dalla nuova normativa
federale – motivo di preoccupazione da parte del Cantone – l'abolizione della
sospensione, tramite l'intervento statale, ha il pregio di permettere, dal 1°
gennaio 2012, l'”azzeramento” della situazione pregressa, attraverso la riattivazione
delle coperture assicurative di tutti gli assicurati sospesi sino ad allora. La
riammissione non cancellerà il debito precedentemente maturato dall'assicurato,
ma gli permetterà di “ripartire da zero” e di mettersi in regola nel futuro, senza
essere condizionato dai debiti accumulati nel passato.” (sottolineatura della
redattrice)
Va ancora rammentato
che con sentenza 36.2009.177 del 28 aprile 2010, confermata da una
successiva sentenza 36.2010.65 del 31 maggio 2010, questo TCA, nella
composizione a Tribunale completo, ha stabilito che gli art. 64a cpv. 1 LAMal e
105b OAMal non hanno introdotto una nuova forma di procedura esecutiva in
deroga alla LEF, ma hanno regolato in maniera più precisa le modalità della
procedura da adottare in caso di premi e partecipazioni ai costi in arretrato
(DTF 131 V 147).
In quell'occasione il TCA ha
evidenziato che l'assicuratore, prima di far spiccare il precetto esecutivo,
oltre al richiamo, è tenuto a diffidare l'assicurato assegnandogli un ultimo
termine di 30 giorni che, pur essendo un termine d'ordine, va rispettato
laddove l'assicuratore intende anche sospendere il pagamento delle prestazioni
del proprio assicurato moroso sulla base del debito escusso. Se il termine di
30.
giorni non viene indicato nella diffida, l'importo dovuto può comunque
essere oggetto di esecuzione.
In virtù di quanto precede, il TCA non
può certo annullare tutti gli arretrati come preteso dalla ricorrente, dato che
essi sussistono fino alla loro estinzione da parte dell'assicurata, anche se
non influiscono sulla sorte dei premi e dell'assicurazione in essere dal 1°
gennaio 2012.
A quest'ultimo proposito, i premi del
2012.
devono essere regolarmente soluti dall'assicurata, senza tenere conto
della situazione pregressa al 31 dicembre 2011. Come visto, infatti, la situazione
debitoria degli assicurati viene "azzerata" al 1° gennaio 2012. Di
conseguenza, la ricorrente è tenuta a fare fronte al pagamento dei premi LAMal
dal 1° gennaio 2012 in poi, indipendentemente dalla circostanza che i premi del
2008-2010 sono stati oggetto di un attestato di carenza di beni e che (alcuni)
premi del 2011 non sono stati versati alla Cassa malati.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
1.1. La
ricorrente è riconosciuta debitrice della Cassa malati CO 1 dell'importo di Fr.
1'940,10 per i premi LAMal da luglio a dicembre 2011 compresi, oltre ad
interessi del 5% dal 2 aprile 2012.
1.2. Per
l'importo di cui al punto 1.1 è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'U__________ di __________ emesso il 22 agosto
2012 dall'U__________ di __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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